I corridoi umanitari sono progetti che nascono con l’intento di permettere a chi fugge dal proprio paese di farlo attraverso di vie legali e sicure, come ad esempio i normali voli di linea.
Si tratta di uno dei diversi modelli di accoglienza che gli Stati europei hanno a disposizione per impedire ai migranti di avventurarsi nei viaggi della disperazione, nelle mani dei trafficanti di esseri umani.
INDICE
- Cosa sono i corridoi umanitari
- Lo scopo dei corridoi umanitari
- A chi si rivolgono
- Obiettivi
- La selezione e il rilascio dei “visti per motivi umanitari”
- Gli attuali corridoi umanitari aperti (protocolli attuali)
- Lo status di rifugiato in Italia per gli Afghani
- La procedura per la richiesta di asilo in Italia per gli Afghani
- La protezione temporanea per gli Afghani
- L’italia e l’Afghanistan: cosa si può fare
La base giuridica di questa iniziativa è fornita dall’art. 25 del Regolamento CE 810/2009 che concede ai paesi Schengen la possibilità di rilasciare visti umanitari validi per il proprio territorio. Una volta in Italia i beneficiari hanno la possibilità di avanzare domanda di asilo e vengono supportati durante l’iter legislativo.
Cosa sono i corridoi umanitari
I corridori umanitari sono uno strumento legale previsto dalla normativa europea, in particolare dal regolamento dei visti comunitari del 2009, che dà la possibilità agli Stati europei, di fronte a crisi umanitarie, di concedere dei visti per garantire diritti e protezione.
I corridoi sono l’esito di un dibattito abbastanza lungo fra le istituzioni europee avvenuto a seguito del flusso di profughi kosovari del ’99, che percorrevano una parte di quella che oggi chiamiamo rotta balcanica.
A seguito di quella vicenda le istituzioni europee si sono date questo strumento.
Tutte le volte che c’è una crisi umanitaria è facoltà degli stati europei decidere o non decidere, perché anche non decidere è una decisione, di attivare eventuali corridoi umanitari.
Lo scopo dei corridoi umanitari
I corridoi umanitari nascono con lo scopo di evitare i viaggi della morte e le conseguenti tragedie in mare e contrastare il business dei trafficanti di esseri umani e delle organizzazioni criminali.
Si tratta di iniziative rivolte a persone in “condizioni di vulnerabilità”, come ad esempio le vittime di persecuzioni, torture e violenze, famiglie con bambini, donne sole, malati, persone con disabilità per permettere loro un ingresso legale sul territorio.
L’azione umanitaria si rivolge a tutte le persone in condizioni di vulnerabilità, indipendentemente dalla loro appartenenza religiosa o etnica.
A chi si rivolgono
Le persone beneficiarie sono quelle in «condizioni di vulnerabilità». Oltre a vittime di persecuzioni, torture e violenze, infatti gli operatori delle associazioni si prendono carico di famiglie con bambini, anziani, malati e persone con disabilità.
Obiettivi
I principali obiettivi del progetto sono: evitare i viaggi con i barconi nel Mediterraneo, che hanno già provocato un numero altissimo di morti, tra cui molti bambini; impedire lo sfruttamento della disperazione da parte dei trafficanti di uomini che fanno affari con chi fugge dalle guerre.
La selezione e il rilascio dei “visti per motivi umanitari”
Le associazioni proponenti, attraverso contatti diretti nei paesi interessati dal progetto o segnalazioni fornite da attori locali (ONG, associazioni, organismi internazionali, chiese e organismi ecumenici, ecc.) predispongono una lista di potenziali beneficiari.
Ogni segnalazione viene verificata prima dai responsabili delle associazioni, poi dalle autorità italiane.
Le liste dei potenziali beneficiari vengono trasmesse alle autorità consolari italiane dei Paesi coinvolti per permettere il controllo da parte del Ministero dell’Interno.
I consolati italiani nei paesi interessati rilasciano infine dei “visti con validità territoriale limitata”, ai sensi dell’art. 25 del Regolamento (CE) n.810/2009 del 13 luglio 2009 che istituisce il Codice comunitario dei visti, e che prevede per uno Stato membro la possibilità di emettere dei visti per motivi umanitari o di interesse nazionale o in virtù di obblighi internazionali.
Gli attuali corridoi umanitari aperti (protocolli attuali)
I protocolli aperti in questo momento sono tre: un corridoio dal Libano per profughi siriani, uno dall’Etiopia per i profughi eritrei del Corno d’Africa e un corridoio dalle isole greche tra cui Lesbo (il più grande campo profughi d’Europa).
Le richieste sono molto alte. Le modalità con cui le persone sono selezionate sono legate alle situazioni di fragilità e pericolo.
Lo status di rifugiato in Italia per gli Afghani
Secondo le regole internazionali e interne gli Afghani che arriveranno in Italiana hanno le caratteristiche per farsi riconoscere lo status di rifugiato.
La convenzione di Ginevra del 1950 riconosce lo status di rifugiato a tutti coloro che abbiano fondato timore di persecuzioni nel proprio paese. «Lo status di rifugiato è qualcosa di obiettivo: non è lo stato a doverlo accertare, ma si acquista nel momento in cui chi fugge ha un fondato timore di persecuzione».
Ma per poter presentare domanda di protezione i richiedenti devono essere entrati nel territorio Europeo.
Gli Afghani in fuga dal neonato Emirato islamico arriveranno anche in Italia: una parte lo farà attraverso i corridoi umanitari, mentre chi fugge da solo lo farà probabilmente attraverso la rotta balcanica.
Chi fugge dall’Afghanistan attraverso la rotta balcanica dovrà passare per la Turchia e poi per la Bosnia, Croazia e Slovenia.
Per quanti di loro riusciranno a raggiungere l’Italia inizierà poi la procedura per fare domanda di protezione internazionale.
Tutte le persone che fuggono dall’Afghanistan hanno i requisiti per ottenere l’asilo.
Secondo il diritto internazionale, in particolare secondo la convenzione di Ginevra del 1951, lo status di rifugiato si acquista da parte di tutti coloro che abbiano fondato timore di subire persecuzioni nel proprio paese a causa della loro appartenenza ad un gruppo diverso da quello dominante.
Lo status di rifugiato è uno status obiettivo.
Ciò vuol dire che non si acquista in seguito ad una procedura particolare, ma si incardina automaticamente in capo a coloro che abbiano fondato timore di subire persecuzioni.
Questo è importante, anche perché impedisce agli Stati di respingere dal proprio territorio un richiedente asilo senza aver prima verificato che non possieda i requisiti posti dalla Convenzione di Ginevra.
In questo senso si sono espressi i giudici italiani e la Corte di giustizia dell’Unione europea.
Dal punto di vista del nostro diritto interno la Costituzione Italiana garantisce l’asilo costituzionale a tutti coloro che nel loro paese non godono delle libertà e diritti costituzionali garantiti in Italia: nel caso afghano, «questo significa che qualsiasi donna afghana ha diritto all’asilo in Italia»
La procedura per la richiesta di asilo in Italia per gli Afghani
Le forme di protezione previste in Italia sono tre:
- il riconoscimento dello status di rifugiato e la protezione sussidiaria, che vengono riconosciute nel caso in cui il richiedente dimostri il rischio specifico che corre nel caso di ritorno in patria; e
- la protezione speciale, che è prevista anche in caso di rischio generalizzato e non individuale.
Quindi le donne afghane e chi ha collaborato con il precedente governo ha le caratteristiche per ricevere protezione.
Per poter presentare domanda di protezione i richiedenti devono essere entrati in Europa.
La procedura, infatti, prevede che appena si arriva in Italia si manifesti la volontà di richiedere protezione internazionale.
- Per formalizzare la domanda si deve prendere appuntamento in Questura e compilare il “modello C3”, in cui si inseriscono le prime informazioni e si certificano particolari esigenze di accoglienza.
- Successivamente interviene la commissione territoriale che convoca il richiedente e svolge un colloquio riservato e valuta se garantire protezione e quale tipo, oppure se negarla.
Se la protezione viene negata oppure se ne certifica una inferiore a quella di rifugiato, è possibile fare ricorso alla sezione specializzata del tribunale civile.
La protezione temporanea per gli Afghani
Strade più rapide, viste le proporzioni di quanto sta avvenendo in Afghanistan, esistono.
Una in particolare sarebbe la cosiddetta “protezione temporanea”, che prevede il rilascio di un visto temporaneo senza passare per l’esame specifico individuale e si tratta di una procedura istituita a inizio anni Duemila per gestire il massiccio afflusso di sfollati avvenuto durante la guerra in Kosovo.
L’italia e l’Afghanistan: cosa si può fare
L’Italia, anche tenuto conto del ruolo assunto dalle proprie forze militari nel corso degli ultimi venti anni in Afghanistan, ha il dovere di garantire o, comunque, agevolare in ogni modo l’ingresso tramite le proprie frontiere marittime, aeree e terrestri dei cittadini afghani che ivi si presentino anche in esenzione di visto e fornire loro tutte le informazioni utili affinché gli stessi possano accedere alla richiesta di protezione internazionale.
E’ difatti di evidenza oggettiva il diritto di tutti costoro al riconoscimento del diritto di asilo che la Costituzione italiana riconosce quale diritto fondamentale ai sensi dell’art. 10, co. 3.
Devono essere immediatamente trasferite alle rappresentanze consolari italiane nei Paesi limitrofi le competenze relative al rilascio di visti di ingresso per i cittadini afghani, in particolare quelli per ricongiungimento familiare o comunque il rilascio di visti umanitari, garantendo procedure rapide e semplificate che non tengano conto del mancato soggiorno regolare del richiedente nel Paese in cui la rappresentanza consolare è situata.
Occorre infatti tenere conto del fatto che, in ragione dell’emergenza epidemiologica e dei connessi ritardi dell’Ambasciata italiana a Kabul, molte pratiche di ricongiungimento di familiari di cittadini afghani soggiornanti in Italia risultano a tutt’oggi bloccate.
Allo stesso modo occorrerà tenere conto e facilitare il reingresso di cittadini afghani titolari di un permesso di soggiorno italiano che, per varie ragioni, risultano essere bloccati in Afghanistan.
E’ poi indispensabile che, facendo uso di tutti gli strumenti normativi attualmente a disposizione, i cittadini afghani comunque presenti in Italia ed in Europa possano accedere con immediatezza alla procedura per il riconoscimento della protezione internazionale e ad un titolo di soggiorno che garantisca loro e, per quanto possibile, i propri familiari attualmente in Afghanistan una adeguata tutela.
Nei confronti di costoro è opportuno che, attraverso un esame prioritario ai sensi art. 28, co. 2, lett. a) d.lgs. 25/2008, le commissioni territoriali riconoscano una delle due forme di protezione internazionale previste dall’ordinamento giuridico e che ciò avvenga – ove possibile – omettendo il colloquio personale con il richiedente, ai sensi dell’art. 12, co. 2 e 2 bis, d.lgs. 25/2008.
Solamente nel caso in cui motivi concreti e tassativamente previsti dalla legge ostino al riconoscimento della protezione internazionale dovrà, comunque, essere rilasciato a tutte le persone di nazionalità afghana che ne facciano richiesta un permesso di soggiorno a titolo di protezione speciale, ai sensi degli artt. 5 e 19, d.lgs. 286/98.
*Si ringrazia ASGI e Avvocato di Strada
Questo articolo è stato scritto da:
Avvocato del Foro di Forlì-Cesena • Fondatore e Titolare del sito avvocatofrancescolombardini.it
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