Una recente sentenza del Tribunale di Forlì chiarisce alcuni elementi che rendono le risultante dell’alcoltest inidonee a giustificare una condanna penale.
Occorre subito premettere l’importanza fondamentale della verifica dell’apparecchiatura utilizzata per accertare lo stato di alterazione alcoolica tramite le diverse prove etilometriche effettuate.
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Se, infatti, mancano certezze circa la sua affidabilità e la sua attendibilità, non è possibile utilizzare i risultati così ottenuti (a titolo di prove) nel giudizio penale e quindi provare la penale responsabilità del soggetto.
Per quanto di interesse merita assoluto rilievo la sentenza di merito n. 241/2019 pronunciata dal Tribunale di Forlì nella persona del Giudice Dott.ssa Castellano la quale, con una attenta motivazione, ha sancito la piena assoluzione dell’imputato chiamato a rispondere del reato di guida in stato di ebrezza perché il fatto non sussiste. Tale assunto è stato possibile attraverso l’impossibilità di fondare piena prova sulle risultanze dell’alcoltest c.d. Drager, utilizzato dagli agenti accertatori.
Inattendibilità dell’Alcoltest
Da una lettura delle motivazioni evinciamo chiaramente come l’inattendibilità dell’accertamento derivasse da una serie di elementi.
Innanzitutto, l’omologazione rilasciata con riferimento allo strumento utilizzato non risultava adeguata; nello specifico esso non risultava in linea con norme di diritto comunitario impartite dall’Unione Europea relativamente ai requisiti e controllo sugli etilometri.
Inoltre, l’apparecchio utilizzato risultava:
- privo della dichiarazione di conformità e la firma non era chiaramente attribuibile alla ditta costruttrice;
- alla verifica e al controllo era preposto un ente che non aveva mai ottenuto l’accreditamento per effettuare le verifiche sull’apparecchio;
- mancavano le indicazioni inerenti le riparazioni necessarie per il corretto funzionamento dell’etilometro;
- non era mai stata eseguita la sua calibrazione.
A tutto ciò si aggiungeva che lo strumento era stato utilizzato al di fuori del range di utilizzo prestabilito.
Il Tribunale di Forlì assolve l’automobilista
L’inattendibilità dell’apparecchiatura utilizzata per verificare il tasso alcolemico, nel caso di specie, non era neppure compensata da elementi sintomatici tali da far ritenere che l’imputato si fosse messo alla guida con un eccesso di alcol nel sangue.
Di conseguenza, la prova resa dall’automobilista circa l’inattendibilità dei risultati dell’alcoltest, in ragione della cattiva gestione dell’apparecchio utilizzato, della sua manutenzione e del suo utilizzo, è risultata idonea a determinare la sua piena assoluzione.
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Avvocato del Foro di Forlì-Cesena • Fondatore e Titolare del sito avvocatofrancescolombardini.it
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