INDICE
- Cos’è l’asseverazione nel Decreto Flussi
- Normativa sull’asseverazione nel Decreto Flussi
- Quando l’asseverazione è richiesta
- Requisiti del datore di lavoro per l’asseverazione
- Asseverazione e assunzioni multiple
- Documenti per l’asseverazione nel Decreto Flussi
- Chi può rilasciare l’asseverazione nel Decreto Flussi
- Sottoscrizione dell’asseverazione e forma del documento
- Come si compila l’asseverazione nel Decreto Flussi
- Modello di asseverazione Decreto Flussi download
- Asseverazione Decreto Flussi 2026
- Quando l’asseverazione non è richiesta
- Cosa verifica concretamente l’asseverazione
- Gli errori più frequenti sull’asseverazione nel Decreto Flussi
- Asseverazione Decreto Flussi sbagliata
- Asseverazione Decreto Flussi falsificata o mendace
- Asseverazione e documenti: cosa conviene preparare prima
- Dopo l’asseverazione: cosa fare prima del click day
- Conclusione
- FAQ sull’asseverazione nel Decreto Flussi
Nel Decreto Flussi, l’asseverazione è il documento con cui vengono verificati i requisiti del datore di lavoro, la coerenza della proposta di assunzione e il rispetto delle condizioni richieste per la domanda di nulla osta al lavoro subordinato.
Non si tratta di un allegato meramente formale: nella pratica, l’asseverazione incide direttamente sulla solidità della domanda e sulla regolarità dell’istruttoria.
I dubbi più frequenti riguardano quando l’asseverazione è obbligatoria, chi può rilasciarla, in quali casi non è richiesta, quali documenti servono e quali errori possono compromettere la domanda di nulla osta.
Prima della precompilazione sul portale, conviene quindi verificare subito se la pratica richiede asseverazione e se il fascicolo del datore di lavoro è già completo.
Per il quadro generale della procedura, consulta anche la guida completa al Decreto Flussi 2026-2028.
Cos’è l’asseverazione nel Decreto Flussi
L’asseverazione è la dichiarazione con cui un soggetto abilitato verifica l’osservanza delle prescrizioni del contratto collettivo di lavoro applicabile, la congruità del numero delle richieste presentate e, più in generale, la coerenza della proposta di assunzione con la struttura economica e organizzativa del datore di lavoro.
Il riferimento normativo di base è l’art. 44 del D.L. 21 giugno 2022, n. 73, mentre il riferimento operativo principale è il modello ufficiale di asseverazione predisposto dall’Ispettorato Nazionale del Lavoro. La circolare interministeriale n. 8047 del 16 ottobre 2025 conferma espressamente che l’asseverazione è necessaria anche per il settore dell’assistenza familiare, salvo le ipotesi di esonero previste.
Normativa sull’asseverazione nel Decreto Flussi
La disciplina dell’asseverazione nel Decreto Flussi trova il suo riferimento principale nell’art. 44 del D.L. 21 giugno 2022, n. 73, che ha spostato su professionisti abilitati (Avvocati, Commercialisti e Consulenti del Lavoro) e organizzazioni datoriali una parte delle verifiche che, in precedenza, venivano svolte in fase successiva dagli uffici.
A questo impianto si affiancano le linee guida dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro contenute nella circolare n. 3 del 5 luglio 2022, la nota INL n. 2066 del 21 marzo 2023 sulla capacità economica e sulla congruità delle richieste plurime, e le successive circolari interministeriali sui flussi annuali e triennali, compresa la circolare interministeriale n. 8047 del 16 ottobre 2025 per il triennio 2026-2028.
Le fonti istituzionali chiariscono anche che l’asseverazione deve essere allegata alla domanda di nulla osta nei casi previsti e che, per il triennio 2026-2028, resta necessaria anche nel settore dell’assistenza familiare, salvo le ipotesi di esonero connesse ai protocolli sottoscritti dalle organizzazioni datoriali abilitate.
Quando l’asseverazione è richiesta
Nel Decreto Flussi, l’asseverazione è richiesta per le domande di nulla osta al lavoro subordinato e costituisce parte della documentazione da allegare alla pratica, salvo i casi di esonero espressamente previsti.
Le FAQ istituzionali sul Decreto Flussi e la stessa circolare operativa confermano che l’asseverazione rientra tra gli elementi da considerare nella fase di presentazione della domanda.
Questo significa che il datore di lavoro non deve limitarsi a predisporre la domanda sul portale. Prima deve verificare se la pratica richiede asseverazione, chi la rilascerà e se il fascicolo contiene già tutti gli elementi necessari per il controllo su contratto, mansione, retribuzione e sostenibilità del rapporto.
Requisiti del datore di lavoro per l’asseverazione
L’asseverazione non si limita a certificare che il datore di lavoro vuole assumere. Serve invece a verificare che la richiesta sia sostenibile e coerente. Le fonti operative richiamano in particolare il rispetto delle prescrizioni del contratto collettivo applicabile, la capacità economica del datore di lavoro e la congruità tra il numero delle richieste presentate e la struttura dell’attività esercitata.
Requisiti delle aziende
Per le imprese e per i soggetti organizzati, la verifica riguarda la reale operatività del datore, la sua capacità economico-finanziaria e la sostenibilità della richiesta in rapporto all’attività svolta.
Le linee guida INL e la nota n. 2066/2023 richiamano, tra gli indicatori rilevanti, il fatturato o il reddito imponibile, il numero dei dipendenti, il tipo di attività esercitata, l’equilibrio economico-finanziario e la capacità patrimoniale dell’impresa.
Il parametro di 30.000 euro annui costituisce un riferimento minimo oggettivo per i comparti diversi dall’assistenza familiare, ma non esaurisce la valutazione, che resta complessiva e concreta.
Requisiti dei datori di lavoro persone fisiche
Per i datori di lavoro persone fisiche che richiedono l’ingresso di lavoratori domestici o di assistenza familiare, la valutazione va letta alla luce delle regole specifiche del settore e della documentazione concreta del richiedente.
La circolare 8047/2025 dedica un paragrafo specifico all’assistenza familiare, confermando che anche in questo comparto l’asseverazione resta necessaria, salvo i casi di esonero collegati ai protocolli sottoscritti dalle organizzazioni datoriali.
Asseverazione e assunzioni multiple
Quando il datore di lavoro presenta più richieste di nulla osta, il parametro economico non può essere applicato in modo meccanico moltiplicando la soglia minima per il numero dei lavoratori richiesti.
La nota INL n. 2066 del 21 marzo 2023 ha chiarito espressamente che, in caso di richieste plurime, non opera un meccanismo di sommatoria automatica del fatturato o del reddito imponibile di 30.000 euro annui.
Ciò non significa, però, che la verifica sia più semplice: al contrario, il professionista deve valutare con maggiore attenzione la congruità complessiva della richiesta.
In concreto, occorre considerare il numero dei dipendenti già in forza, l’attività svolta, i ricavi prospettici, la struttura organizzativa, il capitale disponibile e la reale esigenza di manodopera.
Per le imprese di nuova costituzione, la stessa nota INL valorizza indici ulteriori, come il fatturato presuntivo del primo anno o la consistenza del capitale sociale versato.
Documenti per l’asseverazione nel Decreto Flussi
Prima di firmare l’asseverazione, il professionista o il soggetto abilitato deve raccogliere e conservare la documentazione necessaria a verificare la posizione del datore di lavoro e la coerenza della richiesta.
La documentazione va tenuta in archivio perché i controlli a campione dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro possono intervenire anche successivamente al rilascio del nulla osta.
Le organizzazioni datoriali che operano nel canale semplificato devono a loro volta conservare la documentazione per almeno cinque anni.
Documenti per le aziende
- documento di identità e codice fiscale del legale rappresentante o del titolare;
- visura camerale aggiornata;
- documentazione fiscale e contabile utile a verificare capacità economica e operatività;
- documentazione contributiva e contrattuale rilevante;
- dichiarazione sulla situazione dell’impresa e sulle richieste presentate;
- documentazione sulla verifica di indisponibilità presso il Centro per l’Impiego, quando richiesta.
Documenti per i datori di lavoro persone fisiche
- documento di identità e codice fiscale del datore di lavoro;
- documentazione reddituale;
- documentazione utile a provare i requisiti soggettivi ed economici;
- documentazione sulla verifica di indisponibilità presso il Centro per l’Impiego, quando richiesta;
- eventuale documentazione sanitaria, nei casi di assistenza a persona non autosufficiente.
Quando la procedura lo richiede, la documentazione relativa alla verifica di indisponibilità presso il Centro per l’Impiego deve essere coerente con il fascicolo che verrà poi utilizzato per l’asseverazione e per la domanda di nulla osta.
Per il fascicolo completo da predisporre prima della domanda, conviene comunque coordinare sempre l’asseverazione con la guida ai documenti per Decreto Flussi.
Chi può rilasciare l’asseverazione nel Decreto Flussi
Le fonti istituzionali richiamano, tra i soggetti che possono asseverare, professionisti abilitati (Avvocati, Commercialisti, Consulenti del lavoro) e organizzazioni datoriali, secondo la disciplina applicabile.
Le FAQ istituzionali sul Decreto Flussi parlano espressamente di professionisti e organizzazioni datoriali quali soggetti che certificano il rispetto dei presupposti richiesti dalla normativa ai fini dell’assunzione di lavoratori stranieri.
Sul piano operativo, il punto centrale è che l’asseveratore assume una responsabilità diretta sulla verifica dei requisiti del datore e sulla coerenza della proposta contrattuale. Proprio per questo, l’asseverazione non dovrebbe mai essere firmata quando il fascicolo è ancora incompleto o quando la documentazione è incoerente.
Sottoscrizione dell’asseverazione e forma del documento
L’asseverazione deve essere sottoscritta con firma digitale dal soggetto abilitato che la rilascia, utilizzando il modello e i contenuti richiesti dalla disciplina applicabile.
Nella pratica, è essenziale che il documento sia completo, coerente con il fascicolo della domanda e allegato in modo conforme alla procedura telematica utilizzata. Il modello ufficiale INL resta il riferimento centrale per la forma e per i contenuti della dichiarazione.
Come si compila l’asseverazione nel Decreto Flussi
L’asseverazione si redige utilizzando il modello ufficiale INL ex art. 44 D.L. 73/2022, nel quale il soggetto abilitato dichiara di aver esaminato la documentazione del datore di lavoro e di ritenere sussistenti i presupposti richiesti dalla normativa per la domanda di nulla osta.
Il modello richiede l’indicazione dei dati del datore, del lavoratore, del contratto proposto e degli elementi su cui si fonda la valutazione di congruità.
Nella pratica è importante che il modello sia coerente con il fascicolo allegato alla domanda e con i dati che verranno inseriti nel Portale ALI.
Il punto più delicato non è solo la compilazione materiale del modulo, ma la motivazione sostanziale della congruità della richiesta, soprattutto quando si tratta di più assunzioni, di imprese di piccole dimensioni o di datore di lavoro persona fisica.
Per la gestione tecnica della pratica sul portale, consulta anche la guida al Portale ALI per Decreto Flussi e ricongiungimento familiare.
Modello di asseverazione Decreto Flussi download
Per compilare correttamente l’asseverazione, conviene partire dal modello ufficiale predisposto dall’Ispettorato Nazionale del Lavoro. Il modello costituisce il riferimento operativo di base per la redazione del documento e va letto insieme alla normativa e alle circolari applicabili al periodo di riferimento.
Puoi scaricare qui il modello ufficiale di asseverazione Decreto Flussi.
Asseverazione Decreto Flussi 2026
Per il triennio 2026-2028, la circolare interministeriale n. 8047 del 16 ottobre 2025 conferma il ruolo dell’asseverazione nella procedura di nulla osta e ribadisce che l’asseverazione è necessaria anche per il settore dell’assistenza familiare, salvo i casi di esonero per le organizzazioni datoriali firmatarie dei protocolli previsti dall’art. 24-bis del Testo Unico Immigrazione.
I parametri sostanziali di verifica non risultano stravolti rispetto alle precedenti istruzioni: restano centrali la capacità economica del datore, la coerenza della proposta contrattuale, la congruità della richiesta e la completezza del fascicolo.
Quando l’asseverazione non è richiesta
L’asseverazione non è richiesta quando le domande sono presentate, in nome e per conto dei propri associati, dalle organizzazioni datoriali firmatarie dei Protocolli d’Intesa con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
In questi casi opera una procedura semplificata e il datore di lavoro associato è esonerato dalla presentazione dell’asseverazione. La circolare 8047/2025 conferma espressamente questa ipotesi di esonero.
Questo è un punto molto delicato, perché non basta sapere in astratto che esistono casi di esonero.
Bisogna verificare se il datore di lavoro rientra davvero nel perimetro soggettivo e procedurale previsto dalle istruzioni applicative, evitando di presentare una domanda senza asseverazione quando invece sarebbe stata necessaria.
Cosa verifica concretamente l’asseverazione
- a reale esistenza e operatività del datore di lavoro;
- la capacità economica e organizzativa di sostenere l’assunzione;
- la coerenza tra mansione dichiarata, livello, retribuzione e contratto collettivo applicato;
- la congruità del numero delle richieste rispetto alla struttura e all’attività del datore;
- la correttezza della documentazione allegata alla domanda.
Nella pratica, proprio questi sono i punti che generano più spesso criticità: mansioni troppo generiche, contratti non coerenti con il settore, documentazione economica insufficiente, dati non allineati e fascicoli incompleti.
Gli errori più frequenti sull’asseverazione nel Decreto Flussi
- chiedere l’asseverazione quando il fascicolo è ancora incompleto;
- indicare una mansione non coerente con il CCNL o con l’attività del datore;
- allegare dati economici insufficienti o non aggiornati;
- confondere le ipotesi in cui l’asseverazione è obbligatoria con quelle in cui opera una semplificazione;
- caricare una pratica sul portale senza aver verificato la completezza dell’asseverazione.
Questi errori non sono secondari. Nella pratica amministrativa possono tradursi in richieste integrative, rallentamenti dell’istruttoria, preavvisi di rigetto o dinieghi del nulla osta.
Asseverazione Decreto Flussi sbagliata
Un’asseverazione incompleta, incoerente o rilasciata senza un controllo effettivo del fascicolo può provocare richieste integrative, rallentamenti istruttori, preavvisi di rigetto o, nei casi più gravi, un esito negativo della domanda di nulla osta.
Non basta quindi allegare il modello: occorre che il contenuto dell’asseverazione sia realmente coerente con la documentazione e con la domanda presentata.
Se il problema emerge in istruttoria, la strategia cambia in base alla fase del procedimento: in alcuni casi è possibile integrare la pratica; in altri occorre rispondere in modo strutturato a un preavviso di rigetto o valutare il rimedio successivo al diniego.
Asseverazione Decreto Flussi falsificata o mendace
L’asseverazione espone il soggetto che la rilascia a una responsabilità diretta e non può essere costruita su documenti falsi, dati alterati o verifiche solo apparenti.
Le fonti istituzionali richiamano espressamente il sistema dei controlli a campione dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro e chiariscono che l’eventuale accertamento successivo di elementi ostativi o irregolarità può comportare la revoca del nulla osta, del visto e degli effetti successivi della procedura.
Per questo, nella pratica, non bisogna distinguere solo tra asseverazione giusta e asseverazione sbagliata: bisogna soprattutto evitare qualunque scorciatoia documentale o dichiarativa che possa esporre il datore di lavoro e il soggetto asseveratore a conseguenze molto più gravi della semplice richiesta integrativa.
Asseverazione e documenti: cosa conviene preparare prima
Prima di richiedere l’asseverazione conviene avere già ordinati i documenti del datore di lavoro, gli elementi economici e contrattuali, i dati del lavoratore, la mansione proposta, il livello di inquadramento, la sede di lavoro e tutti gli allegati che verranno poi caricati nella domanda di nulla osta.
L’asseverazione non è un passaggio isolato: si collega direttamente alla qualità del fascicolo e alla credibilità complessiva della domanda.
Dopo l’asseverazione: cosa fare prima del click day
Una volta completata correttamente l’asseverazione, il datore di lavoro deve coordinare senza ritardi la fase successiva: controllo finale dei documenti, verifica del canale corretto, precompilazione sul Portale ALI e gestione delle finestre di invio del click day.
Molte criticità nascono proprio dal fatto che l’asseverazione viene trattata come un adempimento a sé, senza coordinamento con la domanda telematica, con il fascicolo documentale e con i controlli istruttori successivi.
Conclusione
L’asseverazione nel Decreto Flussi è uno dei passaggi più delicati dell’intera procedura, perché collega la domanda di nulla osta alla verifica concreta della posizione del datore di lavoro. Trattarla come un modulo standard da allegare all’ultimo momento è uno degli errori più frequenti.
Sul piano operativo, il punto decisivo è questo: l’asseverazione funziona solo se nasce da un fascicolo già ordinato, da una valutazione reale della congruità della richiesta e da un corretto coordinamento con il Portale ALI, con i documenti e con la finestra utile del click day.
FAQ sull’asseverazione nel Decreto Flussi
L’asseverazione nel Decreto Flussi è sempre obbligatoria?
No. Esistono ipotesi di semplificazione o esonero previste dalla disciplina applicabile, ma devono essere verificate con precisione sul caso concreto e alla luce delle FAQ e delle istruzioni amministrative.
Chi può rilasciare l’asseverazione?
L’asseverazione può essere rilasciata dai soggetti abilitati previsti dalla disciplina applicabile, che assumono la responsabilità della verifica sui requisiti del datore di lavoro e sulla coerenza della proposta contrattuale.
L’asseverazione basta da sola per evitare il rigetto della domanda?
No. L’asseverazione è un passaggio importante, ma non sostituisce la correttezza del fascicolo, dei documenti, della precompilazione e della gestione delle comunicazioni successive.
Quando conviene richiedere l’asseverazione?
Conviene attivarsi prima della finestra utile di invio, quando il fascicolo è già ordinato e il datore di lavoro ha tutti gli elementi necessari per consentire una verifica completa e coerente.
Serve l’asseverazione per assistenza familiare, colf e badanti?
Sì. La circolare interministeriale n. 8047 del 16 ottobre 2025 ricorda espressamente che, per gli ingressi di lavoratori subordinati nel settore dell’assistenza familiare, l’istanza di nulla osta deve essere corredata anche dall’asseverazione, salvo le ipotesi di esonero connesse ai protocolli delle organizzazioni datoriali.
Per completare correttamente la procedura dopo l’asseverazione, ti consiglio anche queste pagine:
Questo articolo è stato scritto da:
Avvocato del Foro di Forlì-Cesena • Fondatore e Titolare del sito avvocatofrancescolombardini.it
CONDIVIDI