In questo articolo ti voglio spiegare come fare per ottenere la carta di soggiorno UE per familiare extracomunitario di cittadino comunitario.
INDICE
- Vantaggi della carta di soggiorno familiare cittadino UE
- Chi ha diritto ad avere la carta di soggiorno familiare cittadino UE?
- Quali familiari possono avere la carta di soggiorno familiare cittadino UE?
- Diritto di ingresso in Italia
- Diritto di soggiorno fino a 3 mesi
- Diritto di soggiorno per un periodo superiore a 3 mesi
- Carta di soggiorno per i familiari del cittadino UE comunitario non aventi la cittadinanza di uno Stato membro dell'Unione europea
- Quali documenti servono per la carta di soggiorno del familiare cittadino UE?
- Carta di soggiorno permanente
- Mantenimento del diritto di soggiorno dei familiari in caso di divorzio e di annullamento del matrimonio
- Mantenimento del diritto di soggiorno dei familiari in caso di decesso o di partenza del cittadino comunitario
- Attestazione di soggiorno permanente per i cittadini dell'Unione europea
- Carta di soggiorno familiare cittadino ue e attività lavorativa
- Limitazioni al diritto di ingresso e di soggiorno
- Domande frequenti
Scopri la differenza che esiste tra la carta di soggiorno: ecco cosa è cambiato e il permesso di soggiorno illimitato (ex carta di soggiorno).
Vantaggi della carta di soggiorno familiare cittadino UE
La Carta di soggiorno per il familiare di cittadino dell’Unione è un titolo di soggiorno che ha la finalità di disciplinare:
- l’esercizio del diritto di libera circolazione, ingresso e soggiorno nel territorio dello Stato da parte dei cittadini dell’Unione Europea e dei familiari che accompagnano o raggiungono i medesimi cittadini;
- il diritto di soggiorno permanente nel territorio dello Stato dei cittadini dell’Unione europea e dei familiari che accompagnano o raggiungono i medesimi cittadini.
La legge di riferimento è il Decreto legislativo del 6 febbraio 2007, n. 30, in attuazione della direttiva 2004/38/CE relativa al diritto dei cittadini dell’Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri.
Chi ha diritto ad avere la carta di soggiorno familiare cittadino UE?
Ha diritto ad avere carta di soggiorno quale familiare di cittadino comunitario:
- qualsiasi cittadino dell’Unione che si rechi o soggiorni in uno Stato membro diverso da quello di cui ha la cittadinanza,
- i suoi familiari che accompagnino o raggiungano il cittadino medesimo.
Inoltre senza pregiudizio del diritto personale di libera circolazione e di soggiorno dell’interessato, lo Stato membro ospitante, conformemente alla sua legislazione nazionale, agevola l’ingresso e il soggiorno delle seguenti persone:
- ogni altro familiare, qualunque sia la sua cittadinanza, se e’ a carico o convive, nel paese di provenienza, con il cittadino dell’Unione titolare del diritto di soggiorno a titolo principale o se gravi motivi di salute impongono che il cittadino dell’Unione lo assista personalmente;
- il partner con cui il cittadino dell’Unione abbia una relazione stabile debitamente attestata (con documentazione ufficiale).
Lo Stato membro ospitante deve effettuare un esame approfondito della situazione personale e, in caso di rifiuto del loro ingresso o soggiorno, deve giustificarlo.
Quali familiari possono avere la carta di soggiorno familiare cittadino UE?
- coniuge o partner unito civilmente;
- figli fino ai 21 anni del cittadino comunitario o del coniuge;
- figli con più di 21 anni del cittadino comunitario o del coniuge a carico dimostrando che vivono a carico del genitore;
- genitori del cittadino comunitario o del coniuge a carico dimostrando che vivono a carico del genitore;
- nonni del cittadino comunitario o del coniuge;
- nipoti (figli dei figli) del cittadino comunitario o del coniuge fino ai 21 anni;
- nipoti (figli dei figli) del cittadino comunitario o del coniuge, con più di 21 anni e a carico.
Diritto di ingresso in Italia
Il cittadino dell’Unione in possesso di documento d’identità valido per l’espatrio, secondo la legislazione dello Stato membro, ed i suoi familiari non aventi la cittadinanza nello Stato, ma in possesso di un passaporto valido, sono ammessi nel territorio nazionale.
I familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato hanno l’obbligo del visto d’ingresso, nei casi in cui è richiesto.
I visti quale familiare di cittadino UE vengono rilasciati gratuitamente e con priorità rispetto alle altre richieste.
Respingimento alla frontiera
Il respingimento nei confronti di un cittadino dell’Unione o di un suo familiare non avente la cittadinanza di uno Stato membro, sprovvisto dei documenti di viaggio o del visto di ingresso, non e’ disposto se l’interessato, entro ventiquattro ore dalla richiesta, fa pervenire i documenti necessari ovvero dimostra con altra idonea documentazione (atto di matrimonio ad esempio) la qualifica di titolare del diritto di libera circolazione.
Diritto di soggiorno fino a 3 mesi
I cittadini dell’Unione hanno il diritto di soggiornare nel territorio nazionale per un periodo non superiore a tre mesi senza alcuna condizione o formalita’, salvo il possesso di un documento d’identita’ valido per l’espatrio secondo la legislazione dello Stato di cui hanno la cittadinanza.
Lo stesso diritto si applica anche ai familiari che non hanno la cittadinanza di uno Stato membro e che accompagnano o raggiungono il cittadino dell’Unione (a condizione di essere in possesso di un passaporto in corso di validità).
Diritto di soggiorno per un periodo superiore a 3 mesi
Il cittadino dell’Unione ha diritto di soggiornare nel territorio nazionale per un periodo superiore a tre mesi quando:
- (a) e’ lavoratore subordinato o autonomo nello Stato;
- (b) dispone per se’ stesso e per i propri familiari di risorse economiche sufficienti, per non diventare un onere a carico dell’assistenza sociale dello Stato durante il periodo di soggiorno, e di un’assicurazione sanitaria o di altro titolo idoneo comunque denominato che copra tutti i rischi nel territorio nazionale;
- (c) e’ iscritto presso un istituto pubblico o privato riconosciuto per seguirvi come attività principale un corso di studi o di formazione professionale e dispone, per se’ stesso e per i propri familiari, di risorse economiche sufficienti, per non diventare un onere a carico dell’assistenza sociale dello Stato durante il suo periodo di soggiorno, da attestare attraverso una dichiarazione o con altra idonea documentazione, e di un’assicurazione sanitaria o di altro titolo idoneo che copra tutti i rischi nel territorio nazionale;
- e’ familiare che accompagna o raggiunge un cittadino dell’Unione.
Il diritto di soggiorno oltre i 3 mesi e’ esteso anche ai familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro quando accompagnano o raggiungono nel territorio nazionale il cittadino dell’Unione, a condizione che rispettino le condizioni di cui alle lettere a), b) o c).
Carta di soggiorno per i familiari del cittadino UE comunitario non aventi la cittadinanza di uno Stato membro dell'Unione europea
I familiari del cittadino dell’Unione trascorsi tre mesi dall’ingresso nel territorio nazionale, devono richiedere alla Questura competente per territorio di residenza la “Carta di soggiorno di familiare di un cittadino dell’Unione“.
Al momento della richiesta di rilascio della carta di soggiorno, al familiare del cittadino dell’Unione e’ rilasciata una ricevuta che attesa il temporaneo e regolare soggiorno.
Lo sai che oggi la carta di soggiorno che prima era in formato cartaceo (di colore azzurro) è stata sostituita da un permesso elettronico? Scopri la nuova carta di soggiorno per familiare cittadino UE elettronica!
Quali documenti servono per la carta di soggiorno del familiare cittadino UE?
Per il rilascio della Carta di soggiorno per familiare di cittadino italiano è richiesta la presentazione dei seguenti documenti:
- Marca da bollo da € 16,00;
- passaporto o documento equivalente, in corso di validità;
- documento rilasciato dall’autorità competente del Paese di origine o provenienza che attesti la qualità di familiare e, qualora richiesto, di familiare a carico ovvero di membro del nucleo familiare ovvero del familiare affetto da gravi problemi di salute, che richiedono l’assistenza personale del cittadino dell’Unione, titolare di un autonomo diritto di soggiorno;
- documento di identità del cittadino italiano/comunitario;
- dichiarazione di ospitalità;
- certificato di stato di famiglia del cittadino italiano/comunitario (rilasciato dal comune di residenza);
- dichiarazione di convivenza;
- attestato della richiesta d’iscrizione anagrafica del familiare cittadino dell’Unione;
- dimostrazione di risorse economiche sufficienti dello straniero o del cittadino dell’Unione se il richiedente è a suo carico;
- 4 fototessere.
Documenti per il rinnovo della carta di soggiorno del familiare cittadino UE
La domanda di rinnovo deve essere presentata direttamente presso l’Ufficio immigrazione della Questura del luogo di residenza, insieme a questi documenti:
- fotocopia della Carta di Soggiorno in scadenza;
- fotocopia del passaporto o documento equipollente, in corso di validità;
- dichiarazione del cittadino europeo di provvedere al mantenimento economico del familiare;
- fotocopia del documento di identità del cittadino europeo;
- documentazione relativa ai redditi del cittadino europeo;
- documentazione che attesti il legame familiare;
- marca da bollo da € 16,00.
Per sapere come devono essere i documenti e in particolare l’atto di nascita e il certificato penale leggi l’articolo completo: documenti cittadinanza italiana.
Carta di soggiorno permanente
Il familiare del cittadino comunitario acquisisce il diritto di soggiorno permanente se ha soggiornato legalmente e in via continuativa per cinque anni nel territorio nazionale unitamente al cittadino dell’Unione.
La richiesta di Carta di soggiorno permanente e’ presentata alla Questura competente per territorio di residenza prima dello scadere del periodo di validità della Carta di soggiorno ed e’ rilasciata entro 90 giorni.
La carta di soggiorno permanente è rinnovabile di diritto ogni dieci anni, la domanda deve essere presentata prima dello scadere della carta di soggiorno.
La continuità del soggiorno non e’ pregiudicata da assenze che non superino complessivamente sei mesi l’anno, nonché da assenze di durata superiore per l’assolvimento di obblighi militari ovvero da assenze fino a dodici mesi consecutivi per motivi rilevanti, quali la gravidanza e la maternità, malattia grave, studi o formazione professionale o distacco per motivi di lavoro in un altro Stato membro o in un Paese terzo.
Il diritto di soggiorno permanente si perde in ogni caso a seguito di assenze dal territorio nazionale di durata superiore a due anni consecutivi.
Mantenimento del diritto di soggiorno dei familiari in caso di divorzio e di annullamento del matrimonio
Cosa accade alla carta di soggiorno familiare in caso di divorzio o separazione?
Il divorzio e l’annullamento del matrimonio dei cittadini dell’Unione non incidono sul diritto di soggiorno dei loro familiari aventi la cittadinanza di uno Stato membro, a condizione che essi abbiano acquisito il diritto di soggiorno permanente, oppure soddisfino personalmente le seguenti condizioni:
- e’ lavoratore subordinato o autonomo nello Stato;
- dispone per se’ stesso e per i propri familiari di risorse economiche sufficienti, per non diventare un onere a carico dell’assistenza sociale dello Stato durante il periodo di soggiorno, e di un’assicurazione sanitaria o di altro titolo idoneo comunque denominato che copra tutti i rischi nel territorio nazionale;
- e’ iscritto presso un istituto pubblico o privato riconosciuto per seguirvi come attività principale un corso di studi o di formazione professionale e dispone, per se’ stesso e per i propri familiari, di risorse economiche sufficienti, per non diventare un onere a carico dell’assistenza sociale dello Stato durante il suo periodo di soggiorno, da attestare attraverso una dichiarazione o con altra idonea documentazione, e di un’assicurazione sanitaria o di altro titolo idoneo che copra tutti i rischi nel territorio nazionale.
Inoltre il diritto di soggiorno non è pregiudicato se si verifichi una delle seguenti condizioni:
- il matrimonio e’ durato almeno tre anni, di cui almeno un anno nel territorio nazionale, prima dell’inizio del procedimento di divorzio o annullamento;
- il coniuge non avente la cittadinanza di uno Stato membro ha ottenuto l’affidamento dei figli del cittadino dell’Unione in base ad accordo tra i coniugi o a decisione giudiziaria;
- l’interessato risulti parte offesa in procedimento penale, in corso o definito con sentenza di condanna, per reati contro la persona commessi nell’ambito familiare;
- il coniuge non avente la cittadinanza di uno Stato membro beneficia, in base ad un accordo tra i coniugi o a decisione giudiziaria, di un diritto di visita al figlio minore, a condizione che l’organo giurisdizionale ha ritenuto che le visite devono obbligatoriamente essere effettuate nel territorio nazionale, e fino a quando sono considerate necessarie.
Mantenimento del diritto di soggiorno dei familiari in caso di decesso o di partenza del cittadino comunitario
Cosa accade alla carta di soggiorno familiare in caso di decesso o di partenza del familiare?
Il decesso del cittadino dell’Unione o la sua partenza dal territorio nazionale non incidono sul diritto di soggiorno a condizione che:
- i due familiari abbiano soggiornato nel territorio nazionale per almeno 1 anno prima del decesso del cittadino dell’Unione;
- si dimostri di esercitare un’attività lavorativa e di disporre di risorse economiche sufficienti.
Attestazione di soggiorno permanente per i cittadini dell'Unione europea
Su richiesta del cittadino comunitario il comune di residenza rilascia un attestato che certifica la sua condizione di titolare del diritto di soggiorno permanente.
L’attestato e’ rilasciato entro trenta giorni dalla richiesta.
L’attestato può essere sostituito da una istruzione contenuta nel microchip della carta di identità elettronica.
Sei un cittadino comunitario e devi presentare la domanda di cittadinanza italiana? L’attestato di soggiorno permanente deve essere allegato alla domanda di cittadinanza. Scopri tutti i documenti per la cittadinanza italiana.
Carta di soggiorno familiare cittadino ue e attività lavorativa
Limitazioni al diritto di ingresso e di soggiorno
Il diritto di ingresso e soggiorno dei cittadini dell’Unione o dei loro familiari, qualsiasi sia la loro cittadinanza, può essere limitato con apposito provvedimento solo per:
- motivi di sicurezza dello Stato;
- motivi imperativi di pubblica sicurezza; altri motivi di ordine pubblico o di pubblica sicurezza.
I provvedimenti di allontanamento sono adottati nel rispetto del principio di proporzionalità e non possono essere motivati da ragioni di ordine economico, ne’ da ragioni estranee ai comportamenti individuali dell’interessato che rappresentino, una minaccia concreta, effettiva e sufficientemente grave, all’ordine pubblico o alla pubblica sicurezza.
L’esistenza di condanne penali non giustifica di per se’ l’adozione di tali provvedimenti.
Nell’adottare un provvedimento di allontanamento, si tiene conto della durata del soggiorno in Italia dell’interessato, della sua eta’, della sua situazione familiare e economica, del suo stato di salute, della sua integrazione sociale e culturale nel territorio nazionale e dell’importanza dei suoi legami con il Paese di origine.
I titolari del diritto di soggiorno permanente possono essere allontanati dal territorio nazionale solo per motivi di sicurezza dello Stato, per motivi imperativi di pubblica sicurezza o per altri gravi motivi di ordine pubblico o di pubblica sicurezza.
I beneficiari del diritto di soggiorno che hanno soggiornato nel territorio nazionale nei precedenti dieci anni o che siano minorenni possono essere allontanati solo per motivi di sicurezza dello Stato o per motivi imperativi di pubblica sicurezza, salvo l’allontanamento sia necessario nell’interesse stesso del minore, secondo quanto previsto dalla Convenzione sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989, ratificata con legge 27 maggio 1991, n. 176.
Se il destinatario del provvedimento di allontanamento non comprende la lingua italiana, il provvedimento e’ accompagnato da una traduzione del suo contenuto, anche mediante appositi formulari, sufficientemente dettagliati, redatti in una lingua a lui comprensibile o, se ciò non e’ possibile per indisponibilità di personale idoneo alla traduzione del provvedimento in tale lingua, comunque in una delle lingue francese, inglese, spagnola o tedesca, secondo la preferenza indicata dall’interessato.
Il provvedimento e’ notificato all’interessato e riporta le modalità di impugnazione e indica il termine stabilito per lasciare il territorio nazionale che non può essere inferiore ad un mese dalla data della notifica e, nei casi di comprovata urgenza, può essere ridotto a dieci giorni.
Il provvedimento indica anche la durata del divieto di reingresso che non può essere superiore a dieci anni nei casi di allontanamento per i motivi di sicurezza dello Stato e a cinque anni negli altri casi.
Domande frequenti
Carta di soggiorno familiare cittadino ue
5 anni. Dopo il primo rilascio può essere richiesta la carta di soggiorno permanente che avrà durata di 10 anni.
Si, si può svolgere attività lavorativa autonoma o subordinata.
No, non incidono purché si verifichino determinate condizioni.
Per assenze temporanee non superiori a 6 mesi l’anno.
Ci si può allontanare per periodi più lunghi solo per:
- l’assolvimento di obblighi militari;
- rilevanti motivi, quali gravidanza, maternità, malattia grave, studi o formazione professionale.
Sono due diversi tipi di permesso di soggiorno.
Con il termine “permesso di soggiorno UE” si fa rifermento al permesso di soggiorno UE di lungo periodo, spesso chiamato anche carta di soggiorno.
Proprio per questo motivo, il permesso UE viene confuso con la carta di soggiorno per familiare di cittadino UE.
Si tratta però di due tipologie di permesso di soggiorno completamente distinte e i requisiti richiesti per il rilascio sono completamente diversi.
No, la prova della conoscenza della lingua italiana è necessaria solo per il permesso illimitato UE e non per la carta di soggiorno.
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Questo articolo è stato scritto da:
Avvocato del Foro di Forlì-Cesena • Fondatore e Titolare del sito avvocatofrancescolombardini.it
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