Sono tante le persone che mi chiedono come possono fare per avere lacarta di soggiorno o il permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo.
INDICE
- Differenze tra carta di soggiorno e permesso di soggiorno UE illimitato
- Cos’è la carta di soggiorno e chi ha diritto di richiederla
- Documenti per richiedere la carta di soggiorno familiari comunitari
- Carta di soggiorno illimitata permanente per familiari di cittadini europei
- Permesso per convivenza con familiare cittadino italiano
- Sono cittadino italiano ma non ho risorse sufficienti per il mantenimento del nucleo familiare: il mio familiare può ottenere comunque la carta di soggiorno per familiare Ue?
- Quali documenti servono per il permesso per motivi familiari art. 19?
- Posso lavorare o convertire il permesso di soggiorno per motivi familiari ex art. 19?
Ciò che è più evidente è che molti cittadini stranieri non sanno la differenza che esiste tra questi due titoli di soggiorno.
Prima di leggere l’articolo
Differenze tra carta di soggiorno e permesso di soggiorno UE illimitato
In Italia il permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, (art. 9 del Testo Unico), è il permesso che ha sostituito, dall’8 gennaio 2007, quella che in precedenza si chiamava carta di soggiorno.
Il permesso di soggiorno UE di lungo periodo può essere chiesto dall’extracomunitario in possesso, da almeno cinque anni, di un permesso di soggiorno in corso di validità che dimostri la disponibilità di un reddito e di un alloggio idoneo (Decreto legislativo 25/07/1998, n. 286, art. 9).
Dal 1° aprile 2007, invece, la carta di soggiorno indica il titolo di soggiorno rilasciato agli stranieri extracomunitari familiari di cittadini comunitari (e italiani) residenti sul territorio italiano, che possiedono i requisiti chiesti dal Decreto legislativo 06/02/2007, n. 30, art. 10.
Cos’è la carta di soggiorno e chi ha diritto di richiederla
In base alle attuali leggi in vigore in Italia la Carta di Soggiorno (dal 1 aprile 2007 – cioè quando è entrato in vigore il Decreto Legislativo n. 30) serve a identificare solo il documento/titolo di soggiorno che viene rilasciato agli stranieri extracomunitari che sono anche familiari di cittadini italiani (quindi comunitari) residenti sul territorio nazionale e non deve essere confusa con il permesso di soggiorno illimitato UE per soggiornanti.
Il familiare extracomunitario del cittadino comunitario, che non ha la cittadinanza di uno Stato membro, può richiedere alla Questura competente per territorio la carta di soggiorno UE per familiare di cittadino dell’Unione Europea che ha una validità di 5 anni.
Quali sono i familiari che la possono ottenere
Possono richiedere la carta di soggiorno i familiari extracomunitari, che accompagnano o raggiungono il cittadino dell’Unione Europea, che vive o si trasferisce in Italia.
Per familiari di cittadino dell’Unione Europea (ai sensi degli artt.2 e 3 del d.lgs. n.30/2007) si intendono:
- il coniuge
- i discendenti diretti di età inferiore a 21 anni, o a carico, e quelli del coniuge
- gli ascendenti diretti a carico e quelli del coniuge
- ogni altro familiare, qualunque sia la sua cittadinanza se è a carico o convive, nel paese di provenienza, con il cittadino dell’Unione titolare del diritto di soggiorno principale, o se gravi motivi di salute impongono che il cittadino dell’Unione lo assista personalmente.
Questi familiari, per poter entrare in Italia ed esercitare il diritto di soggiornare nel territorio nazionale devono essere in possesso del visto d’ingresso qualora previsto (cfr. Reg. CE 539/2001).
In particolare, in base alla Circolare del Ministero dell’Interno dell’8 agosto 2013, hanno diritto di richiedere un visto Schengen di breve durata (fino a 90 giorni, di tipo C per turismo, con ingressi multipli) che viene rilasciato dalla competente autorità consolare italiana, dopo la verifica del vincolo di parentela/coniugio.
Tale visto, oltre a consentire i soggiorni di breve durata (quelli cioè fino a un massimo di 90 giorni), dà la possibilità di richiedere la Carta di soggiorno UE per familiari di cittadini dell’Unione, titolo al soggiorno specifico per queste categorie di persone.
Tuttavia il cittadino straniero di paese non aderente all’UE, familiare di cittadino Ue che si presenta alla frontiera senza un visto di ingresso, a differenza del cittadino straniero che non ha familiari Ue, gode di un termine di grazia di 24 ore presentare visto e passaporto, senza essere immediatamente respinto.
Come richiedere la carta di soggiorno Ue per familiare di cittadino dell’Unione
Per poter ottenere la carta di soggiorno è necessario rivolgersi alla Questura competente. Ecco perché è molto importante rivolgersi ad un Avvocato al fine di evitare che al momento dell’accesso in Questura possano sorgere problemi tali da comportare l’espulsione dal territorio dello Stato Italiano)
La carta di soggiorno viene rilasciata dimostrando alla Questura il rapporto di parentela, ma a differenza del permesso di soggiorno per motivi familiari ex art. 19 Testo unico dell’immigrazione non è necessario il presupposto della convivenza con il cittadino comunitario (sentenza Corte di Giustizia Europea del 30 marzo 2006, n. C10/05).
Documenti per richiedere la carta di soggiorno familiari comunitari
Per avere la carta di soggiorno per vincolo di parentela con un cittadino comunitario, bisogna presentare un’istanza alla Questura allegando i seguenti documenti per carta di soggiorno:
- marca da bollo da € 16,00;
- passaporto in corso di validità (e copia delle pagine coi dati anagrafici e la scadenza, visti e timbri);
- 4 fototessere del richiedente, più 4 fototessere degli eventuali figli minori degli anni 14 da inserire nel permesso di soggiorno (i figli devono essere presenti alla convocazione);
- codice fiscale solo se già in possesso;
- certificazione attestante l’attuale dimora;
- dichiarazione di ospitalità/cessione di fabbricato vidimata dall’ufficio ricevente o con ricevuta di spedizione alla Questura
- certificati rilasciati dall’autorità competente del Paese di origine o di provenienza attestanti la qualità di familiare (ad es. atto di matrimonio, certificato di nascita etc…) oppure
- documentazione attestante i mezzi di sostentamento del familiare che mantiene il richiedente: ultima dichiarazione dei redditi o C.U.
- fotocopia di un documento di identità del coniuge/parente italiano/comunitario o di chi ne fa le veci (se minore);
- solo per cittadini dell’Unione Europea non italiani anche: richiesta o attestazione di iscrizione anagrafica o attestazione di soggiorno permanente;
La prima carta di soggiorno dura 5 anni, mentre al secondo rinnovo, la questura rilascierà una carta di soggiorno permanente per familiare di cittadini europei.
Carta di soggiorno illimitata permanente per familiari di cittadini europei
Il familiare non avente la cittadinanza di uno Stato Membro acquisisce il diritto di soggiorno permanente se ha soggiornato legalmente e continuativamente per cinque anni in Italia, unitamente al cittadino dell’Unione (una sorta di permesso di soggiorno illimitato per soggiornanti di lungo periodo, che però viene riconosciuto ai familiari del cittadino UE).
In tale caso la Questura rilascia una carta di soggiorno permanente per familiari di cittadini Europei a richiesta dell’interessato prima dello scadere della carta di soggiorno rilasciata per autorizzare il soggiorno oltre i 3 mesi (che come avevamo detto ha una durata di 5 anni).
La continuità del soggiorno non viene interrotta da:
- assenze che non superino complessivamente sei mesi all’anno
- da assenze di durata superiore a sei mesi, ma inferiore a due anni, per l’assolvimento degli obblighi militari;
- da assenze fino ad un anno consecutivo per motivi rilevanti quali la gravidanza e la maternità, malattia grave, studi, formazione professionale o distacco per motivi di lavoro in un altro stato membro o in un paese terzo.
Il diritto di soggiorno permanente si perde in ogni caso a seguito di assenze dal territorio nazionale di durata superiore a due anni consecutivi.
Permesso per convivenza con familiare cittadino italiano
Sono cittadino italiano ma non ho risorse sufficienti per il mantenimento del nucleo familiare: il mio familiare può ottenere comunque la carta di soggiorno per familiare Ue?
No!
In questo caso non verrà rilasciata la carta di soggiorno quale familiare di cittadino UE.
Ma posso comunque aiutarti.
Quando il cittadino straniero è coniuge o familiare entro il secondo grado di cittadino italiano, e convive con lo stesso, anche in assenza di risorse sufficienti per il mantenimento del nucleo familiare, viene rilasciato un permesso di soggiorno per motivi di famiglia in formato cartaceo, in base a quanto previsto dall’art.19, comma 2, lettera c) T.U. Immigrazione.
Ne parlo in modo più approfondito nell’articolo sul permesso di soggiorno per parente convivente con cittadino italiano.
Tale permesso di soggiorno viene rilasciato in via residuale al coniuge, a chi ha contratto unione civile e ai parenti entro il secondo grado (in linea retta -padre, nonno-, in linea collaterale -fratello/sorella-) di cittadino italiano, solo in assenza dei presupposti per il rilascio della Carta di soggiorno per familiare di cittadino dell’U.E. di cui all’art.10 del d.lgs. n.30/2007.
In particolare la legge stabilisce all’art. 19, che:
2. Non è consentita l’espulsione, salvo che nei casi previsti dall’articolo 13, comma 1, nei confronti:
a) degli stranieri minori di anni diciotto, salvo il diritto a seguire il genitore o l’affidatario espulsi;
b) degli stranieri in possesso della carta di soggiorno, salvo il disposto dell’articolo 9;
c) degli stranieri conviventi con parenti entro il secondo grado o con il coniuge, di nazionalità italiana;
d) delle donne in stato di gravidanza o nei sei mesi successivi alla nascita del figlio cui provvedono.
Questo è possibile perché ai sensi dell’art. 19, lettera c), gli stranieri che convivono con un parente (entro il secondo grado) cittadino italiano non possono essere espulsi e quindi avranno diritto ad ottenere un permesso di soggiorno per motivi familiari!
Quali documenti servono per il permesso per motivi familiari art. 19?
Documentazione da allegare:
1. Certificati attestanti il rapporto di coniugio, l’unione civile o la parentela fino al secondo grado con il cittadino italiano (i certificati provenienti dall’estero devono essere tradotti e legalizzati dalla Rappresentanza diplomatica o consolare italiana nel Paese in cui l’atto è stato prodotto oppure muniti di Apostille se provenienti da uno Stato firmatario della Convenzione dell’Aja);
2. Copia della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà del coniuge/persona unita civilmente/parente italiano, o di chi ne fa le veci (se minore), circa lo stato di convivenza del richiedente il permesso di soggiorno;
3. Fotocopia di un documento di identità del coniuge/persona unita civilmente/parente italiano o di chi ne fa le veci (se minore).
4. Bollettino postale per la smart card (€ 30,46) e per il contributo previsto (€ 40,00 per permessi di soggiorno di durata inferiore o pari 1 anno e € 50,00 per permessi di soggiorno di durata superiore ad 1 anno o pari a 2 anni).
E’ prevista la stipula dell’Accordo di Integrazione presso la Questura, se il permesso di soggiorno è di durata di almeno un anno (art.4-bis d.lgs. n.286/98 e succ. mod. e D.P.R. 14 settembre 2011 n.179).
Posso lavorare o convertire il permesso di soggiorno per motivi familiari ex art. 19?
Si puoi lavorare e puoi anche convertire il permesso ex art 19 in permesso per motivi di lavoro subordinato o autonomo senza dover attendere le quote del decreto flussi.
Con questo articolo spero di averti chiarito la differenza tra Carta di Soggiorno e Permesso di soggiorno illimitato UE.
Leggi anche le guide su:
- Test italiano carta di soggiorno
- Scadenza del permesso di soggiorno illimitato
- Preavviso di rigetto del permesso di soggiorno
- Nuova proroga: permessi di soggiorno validi fino al 30 aprile 2021
- Nuove conversioni permesso di soggiorno 2020
- Nuova carta di soggiorno elettronica per familiari stranieri di cittadini Ue
- Nuovo permesso di soggiorno illimitato: non più illimitato!
Questo articolo è stato scritto da:
Avvocato del Foro di Forlì-Cesena • Fondatore e Titolare del sito avvocatofrancescolombardini.it
CONDIVIDI