Circolare decreto flussi 2025 pubblicata: requisiti, reddito, colf e badanti e click day.
Pubblicato il Decreto Flussi 2023, 2024 e 2025.
Il 3 ottobre 2023 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 231 il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 settembre 2023 (legge decreto flussi 2023, 2024 e 2025), concernente la programmazione dei flussi d’ingresso dei lavoratori non comunitari stagionali e non stagionali nel territorio dello Stato per il triennio 2023-2025.
INDICE
- Circolare decreto flussi 2025 pubblicata: requisiti, reddito, colf e badanti e click day.
- Motivi di lavoro subordinato non stagionale (art. 6 legge decreto flussi)
- Motivi di lavoro subordinato Stagionale (art. 7 della legge decreto flussi)
- Le quote complessive di ingresso (art. 5)
- Quote lavoro subordinato non stagionale e autonomo (art. 6, comma 1)
- Quote lavoro subordinato stagionale (art. 7, comma 1)
- Quote per lavoro subordinato (stagionale e non) e per lavoro autonomo in relazione alla promozione di campagne mediatiche sui rischi per l’incolumità personale (art. 6, comma 2 e art. 7, comma 2, lett. b)
- Quote per lavoro subordinato (anche stagionale) in relazione ad accordi o intese di cooperazione (art. 6, comma 3 e art. 7, commi 3, 4 e 5)
- Quote per lavoro subordinato ed autonomo per lavoratori di origine italiana, apolidi e rifugiati (anche stagionale) (art. 6, comma 4, lett. a) e b) e art. 7, comma 2, lett. c)
- Quote per lavoratori subordinati non stagionali nel settore dell’assistenza familiare e socio-sanitaria (art. 6, comma 4, lett. c)
- Conversione di permessi di soggiorno (art. 6, commi 5 e 6)
- Ingressi in Italia per motivi di lavoro autonomo (art. 6, comma 7)
- Procedura di ingresso per lavoratori stagionali (Art. 7)
- Ingressi fuori dalle quote del decreto flussi 2025 (art. 4)
- Requisiti per inviare la domanda di decreto flussi
- Anno 2024 - modalità di presentazione delle domande di decreto flussi e moduli
- Esito della procedura di invio e ingresso in quota
- I modelli da utilizzare per l'invio delle domande di decreto flussi
- Novità procedurali decreto flussi 2025
- Fuori quota
- Scarica la circolare decreto flussi 2025
Il provvedimento tiene conto dei fabbisogni evidenziati dal mondo economico e produttivo nazionale relativi al lavoro subordinato stagionale e non stagionale.
L’avvenuta pubblicazione del decreto stesso sulla Gazzetta Ufficiale è comunicata sui siti istituzionali del Ministero dell’Interno (www.interno.gov.it) e del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (www.lavoro.gov.it).
Al riguardo, acquisito l’avviso del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale si adottano le seguenti disposizioni attuative.
Pubblicata la circolare attuativa per il decreto flussi 2025
In data 24 ottobre 2024 è stata pubblicata la circolare attuativa n. 9032 che stabilisci i criteri, i requisiti e le condizioni necessarie per accedere alle quote del nuovo decreto flussi 2025.
I settori occupazionali previsti dal Decreto Flussi 2023, 2024 e 2025
Il nuovo decreto flussi triennale ha previsto diversi di settori occupazionali, ciascuno dei quali presenta specifiche caratteristiche e richiede determinati requisiti in capo al datore di lavoro.
Motivi di lavoro subordinato non stagionale (art. 6 legge decreto flussi)
I settori occupazionali per i quali i cittadini di Paesi Terzi possono essere ammessi sul territorio nazionale per motivi di lavoro subordinato non stagionale (modello B2020) sono i seguenti:
- autotrasporto merci per conto terzi;
- edilizia;
- turistico-alberghiero;
- meccanica;
- telecomunicazioni;
- alimentare;
- cantieristica navale;
- trasporto passeggeri con autobus;
- pesca;
- acconciatori;
- elettricisti; idraulici;
- assistenza familiare e socio-sanitaria (colf e bandate).
Autotrasporto merci per conto di terzi e del trasporto passeggeri con autobus
Per il settore dell’autotrasporto merci per conto terzi e del trasporto passeggeri con autobus, l’istanza di nulla osta per lavoro subordinato può essere presentata in favore di cittadini dei Paesi compresi nell’elenco indicato nella legge del decreto flussi.
E’ necessario il possesso di patenti di guida equipollenti alla categoria richiesta e convertibili in Italia sulla base di vigenti accordi di reciprocità, attualmente esistenti con:
- Albania,
- Algeria,
- Marocco,
- Moldova,
- Repubblica di Corea (solo per patenti di categoria D),
- Repubblica di Macedonia del Nord,
- Tunisia
- Ucraina.
Per un aggiornamento sugli accordi vigenti con alcuni Paesi Terzi è possibile consultare il link del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti: https://www.mit.gov.it/conversione-patente-estera
I lavoratori conducenti di autotrasporto merci per conto terzi dovranno essere muniti di patenti professionali equivalenti alle patenti di categoria CE, cittadini dei Paesi compresi nell’elenco di cui sopra, mentre i lavoratori conducenti per il trasporto passeggeri con autobus dovranno essere muniti di patenti professionali equivalenti alle patenti delle categorie C1 e C (anche speciale), nonché delle categorie C1E, CE, D1, D, D1E e DE CE, cittadini dei Paesi compresi nello stesso elenco.
Trascorso un anno dall’acquisizione della residenza in Italia, è necessario convertire la patente.
Ai fini dell’effettivo impiego nell’attività di conducente all’interno del territorio nazionale, analogamente a quanto avviene in altri Stati membri dell’Unione Europea, le imprese di trasporto per entrambi i settori sopra indicati dovranno dimostrare, che si siano perfezionati gli adempimenti formativi prescritti per il rilascio della Carta di Qualificazione del Conducente (CQC), ai fini dell’abilitazione (prevista dal d.lgs. n. 50/2020, in attuazione della Direttiva 2018/645, e DM MIMS 30 luglio 2021).
I suddetti adempimenti formativi sono anche richiesti, per il solo settore del trasporto internazionale di merci per conto terzi, ai fini del rilascio dell’attestato di conducente, recante il codice unionale armonizzato “95”, da parte degli Ispettorati Territoriali del Lavoro.
Tali lavoratori, titolari di una patente di guida non comunitaria di categoria C1 e C (anche speciale), nonché delle categorie C1E, CE, D1, D, D1E e DE CE, ed in possesso della Carta di Qualificazione del Conducente (CQC), potranno condurre veicoli immatricolati sul territorio italiano, a nome di impresa che effettua trasporti, fino ad un anno dall’acquisizione della residenza in Italia. Anche in questo caso, trascorso un anno, è necessario convertire la patente.
La durata del contratto di lavoro sarà, in tali casi, a tempo determinato della durata massima di un anno.
Se, invece, il lavoratore è già in possesso della patente comunitaria e della Carta di Qualificazione del Conducente (CQC), in corso di validità, la durata del contratto di lavoro potrà essere anche a tempo indeterminato.
Ai fini della presentazione della relativa istanza di nulla osta, l’impresa richiedente deve essere:
- iscritta al Registro Elettronico nazionale (R.E.N.) (di cui al Regolamento CE n. 1071/2009);
- per il trasporto merci per conto terzi, iscritta all’Albo degli autotrasportatori di cose per conto di terzi (di cui alla legge n. 298/1974) della provincia di appartenenza ed essere in possesso di licenza comunitaria, in corso di validità, in caso di trasporti internazionali.
Settore dell’assistenza familiare: Colf & Badanti (modello A-bis)
Per il settore dell’assistenza familiare (modello A-bis) della legge decreto flussi 2023, 2024 e 2025, l’istanza di nulla osta al lavoro subordinato potrà essere inviata per un rapporto di lavoro:
- a tempo indeterminato
- a tempo determinato
- con orario a tempo pieno o a tempo parziale
- dovrà indicare la retribuzione prevista dal CCNL di settore (lavoro domestico)
- la contribuzione non dovrà essere inferiore al minimo previsto per l’assegno sociale (pari ad Euro 503,27 mensili).
Reddito necessario datore di lavoro per COLF e BADANTI decreto flussi.
Con riferimento alla capacità economica del datore di lavoro, così come indicato dalle Circolari INL n. 3 del 5 luglio 2022 e n. 2066 del 21 marzo 2023, “il reddito imponibile del datore di lavoro con nucleo familiare composto solo dalla sua persona non può essere inferiore a € 20.000,00 annui, limite che sale a € 27.000,00, nel caso in cui la famiglia anagrafica del datore di lavoro sia composta da più familiari conviventi.
Possono concorrere nella formazione del requisito reddituale del datore di lavoro sia il reddito del coniuge e dei parenti entro il secondo grado di parentela, anche se non conviventi, sia eventuali redditi esenti certificati (come, ad esempio, l’assegno di invalidità)”
In altre parole il reddito previsto per assumere una Colf e una Badante con il decreto flussi è di:
- 20.000 Euro se il datore non ha altri familiari;
- 27.000 Euro se il datore ha altri familiari conviventi;
Il reddito, qualora non sufficiente, potrà essere integrato anche da altri familiari (parenti fino al secondo grado) anche non conviventi con il datore di lavoro stesso.
Il requisito reddituale non è richiesto per il datore di lavoro affetto da patologie o disabilità che ne limitano l’autosufficienza e che presenti istanza di nulla osta al lavoro per un lavoratore addetto alla sua assistenza (badante).
Chi deve inviare la domanda per Colf e Badante?
È possibile inoltrare l’istanza anche da parte di persona singola, componente il nucleo familiare dell’assistito ovvero da rappresentante di convivenze familiarmente strutturate (es. comunità religiose, convivenze militari, case famiglia, comunità di recupero e/o assistenza disabili, le comunità focolari) ai sensi del CCNL che disciplina il rapporto di lavoro domestico.
Settore dell’assistenza socio-sanitaria (modello A-bis)
Per il settore dell’assistenza socio-sanitaria (modello A-bis) di cui all’art. 6, comma 4 lett. c), ai fini dell’istanza di nulla osta al lavoro è necessario fare riferimento ai CCNL relativi al personale dipendente delle imprese delle diverse realtà operanti nell’ambito del settore socio-sanitario, limitatamente al livello al quale appartengono i lavoratori che svolgono attività socio-assistenziali verso persone autosufficienti e/o non autosufficienti (per esempio per prestazioni relative ai bisogni dell’anziano e/o della persona disabile).
I datori di lavoro potranno essere associazioni organizzate, fondazioni e istituzioni di assistenza e beneficenza operanti nel settore socio sanitario.
Per tutti i comparti lavorativi il reddito imponibile, in caso di persona fisica/Impresa Individuale o il fatturato, in caso enti e società, non può essere inferiore a € 30.000,00 annui come espressamente indicato nelle circolari INL n. 3 del 5 luglio 2022 e 2066 del 21 marzo 2023, sopra indicate.
Motivi di lavoro subordinato Stagionale (art. 7 della legge decreto flussi)
I settori occupazionali per i quali i cittadini di Paesi Terzi compresi nell’elenco di cui all’art. 6, comma 3, lett. a), possono essere ammessi sul territorio nazionale per motivi di lavoro subordinato stagionale sono: “agricolo e turistico-alberghiero” (articolo 24, comma 1, T.U.I.).
Nel settore occupazionale “agricolo” rientrano anche le istanze relative all’ingresso di lavoratori non comunitari stagionali/pluriennali inquadrati quali “operai florovivaisti” e “personale addetto all’allevamento di animali”, come previsto dalla contrattazione collettiva di settore, in particolare, dal CCNL operai agricoli e florovivaisti di riferimento del 23 maggio 2022.
Resta salvo che occorrerà verificare l’espressa previsione della stagionalità da parte della contrattazione collettiva di settore.
Anche per tali comparti lavorativi il reddito imponibile non può essere inferiore a € 30.000,00 annui.
In particolare, nel caso di impresa agricola, la capacità economica potrà essere valutata prendendo in considerazione anche indicatori ulteriori rispetto al fatturato, quali:
- quelli ricavabili dalla dichiarazione I.V.A., prendendo in considerazione il volume d’affari al netto degli acquisti o dalla dichiarazione IRAP
- e i contributi comunitari documentati dagli organismi erogatori.
Per gli imprenditori agricoli titolari di reddito agrario, in luogo del reddito imponibile o del fatturato, può essere assunto l’ammontare del volume d’affari desumibile dalla dichiarazione I.V.A. al netto degli acquisiti (con esclusione degli acquisti di beni strumentali ammortizzabili e non ammortizzabili, incrementato dai contributi comunitari documentati dagli organismi erogatori e dalle operazioni fuori campo IVA attinenti al settore agricolo).
Per gli imprenditori agricoli non titolari di reddito agrario, può essere assunto il reddito imponibile ovvero il fatturato risultante dall’ultima dichiarazione dei redditi ovvero dal bilancio di esercizio precedente.
Qualora i suddetti imprenditori agricoli svolgano anche altre attività connesse, attività commerciali o di lavoro autonomo, occorre considerare la sommatori volume d’affari di tutti gli intercalari della dichiarazione I.V.A.
Le quote complessive di ingresso (art. 5)
Le quote massime di ingresso di lavoratori stranieri da ammettere per lavoro subordinato, anche stagionale, e per lavoro autonomo sono complessivamente n. 136.000 per l’anno 2023, n. 151.000 per il 2024 e n. 165.000 per il 2025 (art. 5).
Quote lavoro subordinato non stagionale e autonomo (art. 6, comma 1)
L’art. 6, comma 1, indica il numero di ingressi nell’ambito delle quote per lavoro subordinato non stagionale e per lavoro autonomo, ripartito per singola annualità:
a) n. 53.450 unità per l’anno 2023, di cui n. 52.770 per lavoro subordinato e n. 680 per lavoro autonomo;
b) n. 61.950 unità per l’anno 2024, di cui n. 61.250 per lavoro subordinato e n. 700 per lavoro autonomo;
c) n. 71.450 unità per l’anno 2025, di cui n. 70.720 per lavoro subordinato e n. 730 per lavoro autonomo.
Quote lavoro subordinato stagionale (art. 7, comma 1)
L’articolo 7 del D.P.C.M. stabilisce il numero di ingressi da ammettere per lavoro subordinato stagionale, ripartito per singola annualità:
a) 82.550 unità per l’anno 2023;
b) 89.050 unità per l’anno 2024;
c) 93.550 unità per l’anno 2025.
Quote per lavoro subordinato (stagionale e non) e per lavoro autonomo in relazione alla promozione di campagne mediatiche sui rischi per l’incolumità personale (art. 6, comma 2 e art. 7, comma 2, lett. b)
Nell’ambito delle quote di cui ai commi 1 degli artt. 6 e 7, è attribuita una quota annuale riservata ai lavoratori cittadini di Stati che, anche in collaborazione con lo Stato italiano, promuovono per i propri cittadini campagne mediatiche aventi ad oggetto i rischi per l’incolumità personale derivanti dall’inserimento in traffici migratori irregolari, conformemente ad accordi o intese comunque denominati conclusi in materia con l’Italia.
Ai sensi dell’art. 6, comma 2, del D.P.C.M., per le domande presentate a favore di cittadini stranieri che rientrano in tale previsione sono previste quote in via preferenziale.
Al riguardo, si fa rinvio a successive indicazioni operative non appena in possesso dei dati relativi ai Paesi che hanno sottoscritto tali accordi o intese.
Quote per lavoro subordinato (anche stagionale) in relazione ad accordi o intese di cooperazione (art. 6, comma 3 e art. 7, commi 3, 4 e 5)
Ai fini dell’ingresso di lavoratori per motivi di lavoro subordinato stagionale e non, i Paesi che hanno sottoscritto accordi o intese di cooperazione in materia migratoria già vigenti, sono: Albania, Algeria, Bangladesh, Bosnia Erzegovina, Corea del Sud, Costa d’Avorio, Egitto, El Salvador, Etiopia, Filippine, Gambia, Georgia, Ghana, Giappone, Giordania, Guatemala, India, Kirghizistan, Kosovo, Mali, Marocco, Mauritius, Moldova, Montenegro, Niger, Nigeria, Pakistan, Perù, Repubblica di Macedonia del Nord, Senegal, Serbia, Sri Lanka, Sudan, Tunisia, Ucraina.
L’elenco dei Paesi con i quali nel corso del triennio entreranno in vigore accordi di cooperazione in materia migratoria sarà riportato sui siti istituzionali del Ministero dell’Interno (www.interno.gov.it) e del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (www.lavoro.gov.it).
Quote per lavoro subordinato ed autonomo per lavoratori di origine italiana, apolidi e rifugiati (anche stagionale) (art. 6, comma 4, lett. a) e b) e art. 7, comma 2, lett. c)
Nell’ambito delle quote massime, sono consentiti ulteriori ingressi in Italia, in particolare:
- lavoratori di origine italiana per parte di almeno uno dei genitori fino al terzo grado in linea diretta di ascendenza, residenti in Venezuela, per motivi di lavoro subordinato non stagionale nei medesimi settori di cui al comma 1 dell’art. 6, e di lavoro autonomo;
- apolidi e rifugiati riconosciuti dall’Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati o dalle autorità competenti nei Paesi di primo asilo o di transito, per motivi di lavoro subordinato e autonomo nei medesimi settori di cui al comma 1 dell’art. 6, e di lavoro stagionale di cui al comma 2, lett. c) dell’art. 7.
Quote per lavoratori subordinati non stagionali nel settore dell’assistenza familiare e socio-sanitaria (art. 6, comma 4, lett. c)
Il D.P.C.M. ha introdotto la possibilità di presentare domande di ingresso per lavoratori stranieri da impiegare nei settori dell’assistenza familiare e socio-sanitaria a prescindere dai paesi di origine.
Conversione di permessi di soggiorno (art. 6, commi 5 e 6)
I commi 5 e 6 dell’art. 6, autorizzano la conversione in permessi di soggiorno per lavoro subordinato e per lavoro autonomo, di permessi di soggiorno rilasciati ad altro titolo.
Nel caso di conversione in lavoro subordinato, il lavoratore dovrà presentare, al momento della convocazione presso lo Sportello Unico, la proposta di contratto di soggiorno sottoscritta dal datore di lavoro – valida come impegno all’assunzione da parte dello stesso datore di lavoro – utilizzando il modello Q disponibile sull’home page del portale ALI del Ministero dell’Interno, all’indirizzo https://portaleservizi.dlci.interno.it e sul sito del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali all’indirizzo www.lavoro.gov.it, da allegare alla domanda utilizzando il campo “proposta di contratto di soggiorno” della sezione “upload allegati” del modulo di domanda.
Successivamente il sistema provvederà alla generazione della Comunicazione Obbligatoria di assunzione e al suo invio telematico al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
Per tutte le ipotesi di richieste di conversione del titolo di soggiorno in un titolo che comporta l’inserimento nel mercato del lavoro nazionale di un lavoratore straniero non comunitario rimane inalterata la competenza dell’Ispettorato Territoriale del Lavoro relativamente alle verifiche di cui all’art. 30-bis del D.P.R. n.394/1999, con emanazione del parere di competenza.
Per i casi di conversione di un permesso di soggiorno da stagionale a lavoro subordinato (modello VB), si richiama la circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 16.12.2016, che prevede la possibilità di convertire il permesso di soggiorno per lavoro stagionale in permesso di soggiorno per lavoro subordinato, ferma la disponibilità di quote, solo dopo almeno tre mesi di regolare rapporto di lavoro stagionale (comma 10, art. 24 T.U.I.) ed in presenza dei requisiti per l’assunzione con un nuovo rapporto di lavoro a tempo determinato o indeterminato.
Gli Ispettorati Territoriali del Lavoro dovranno verificare, secondo la prassi in uso, la presenza dei requisiti per la costituzione di un nuovo rapporto di lavoro, l’avvenuta assunzione in occasione del primo ingresso per lavoro stagionale, la durata dello stesso rapporto di lavoro stagionale, nonché i relativi pagamenti contributivi agli Enti competenti effettuati a favore del lavoratore nel periodo considerato.
Con riferimento al settore agricolo, le cui prestazioni lavorative dei lavoratori stagionali sono effettuate “a giornate” e non a mesi, ai fini della conversione dovrà risultare una prestazione lavorativa media di almeno 13 giorni mensili, nei tre mesi lavorativi (per un totale di 39 giornate), coperti da regolare contribuzione previdenziale.
Infine, ai fini della conversione in permesso di soggiorno per lavoro subordinato ed autonomo del permesso di soggiorno per studio, tirocinio e/o formazione professionale – ipotesi non più soggetta al click day – e del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, rilasciato da altro Stato dell’UE, si dovrà tener conto delle modifiche apportate dal d. lgs. n. 81/2015 e ss.mm. alla disciplina dei contratti di lavoro, con particolare riguardo agli artt. 2 e 52 c.d. Decreto Cutro.
In tali ipotesi, lo Sportello Unico acquisirà il parere del competente Ispettorato Territoriale del Lavoro.
Ingressi in Italia per motivi di lavoro autonomo (art. 6, comma 7)
Nell’ambito della quota di cui all’art. 6, comma 1, per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025, è consentito l’ingresso per lavoro autonomo ai cittadini stranieri residenti all’estero appartenenti alle seguenti specifiche categorie:
- imprenditori che svolgono attività di interesse per l’economia italiana che preveda l’impiego di risorse proprie non inferiori a 500.000 euro, nonché la creazione almeno di tre nuovi posti di lavoro;
- liberi professionisti che intendono esercitare professioni regolamentate o vigilate, oppure non regolamentate, ma rappresentate a livello nazionale da associazioni iscritte in elenchi tenuti da pubbliche amministrazioni e che rilasciano un attestato di qualità dei servizi e di qualificazione professionale dei soci;
- titolari di cariche societarie di amministrazione e di controllo espressamente previsti dal decreto interministeriale 11 maggio 2011, n. 850;
- artisti di chiara fama o di alta e nota qualificazione professionale, ingaggiati da enti pubblici o privati, in presenza dei requisiti espressamente previsti dal decreto interministeriale 11 maggio 2011, n. 850;
- cittadini stranieri per la costituzione di imprese “start-up innovative” ai sensi della legge n. 221/2012, a favore dei quali sia riconducibile un rapporto di lavoro con l’impresa.
Lo straniero che intende chiedere la conversione del permesso di soggiorno ai fini della costituzione di una start-up innovativa dovrà richiedere al Comitato tecnico Italia start-up visa il nulla osta, secondo le modalità indicate nelle richiamate linee guida, ed esibire allo Sportello Unico per l’Immigrazione la certificazione di nulla osta rilasciata dal predetto Comitato.
Questa certificazione sostituisce la certificazione della Camera di commercio di cui all’art. 39, comma 3, d.lgs. n. 286/1998.
Il Comitato, nel caso di conversione, non dovrà richiedere alla Questura il nulla osta provvisorio in quanto gli accertamenti di competenza verranno effettuati all’atto del rinnovo del permesso di soggiorno.
Per ogni ulteriore chiarimento sulla procedura relativa alle start-up innovative potrà essere consultato il sito del Ministero delle Imprese e del Made in Italy (www.mimit.gov.it).
Procedura di ingresso per lavoratori stagionali (Art. 7)
Nell’ambito del numero di ingressi complessivi per lavoro stagionale previsto dall’art. 7, per ciascun anno del triennio, sono ammessi in Italia fino a concorrenza delle quote disponibili, per motivi di lavoro subordinato stagionale:
- lavoratori subordinati stagionali cittadini di Paesi con i quali nel corso del triennio entrino in vigore accordi di cooperazione in materia migratoria (art. 7, comma 2 lett. a), il cui elenco sarà riportato sui siti istituzionali del Ministero dell’Interno (www.interno.gov.it) e del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (www.lavoro.gov.it);
- lavoratori di Stati che, anche in collaborazione con lo Stato italiano, promuovono per i propri cittadini campagne di informazione dei rischi di incolumità derivanti dai traffici migratori irregolari (art. 7, comma 2 lett. b), il cui elenco sarà riportato sui siti istituzionali del Ministero dell’Interno (www.interno.gov.it) e del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (www.lavoro.gov.it);
- apolidi e rifugiati riconosciuti dall’Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati o dalle autorità competenti nei Paesi di primo asilo o di transito, (art. 7, comma 2 lett. c));
- lavoratori stranieri cittadini di Paesi che hanno sottoscritto accordi o intese di cooperazione in materia migratoria con l’Italia, di cui all’art. 6, comma 3, lett. a) del D.P.C.M., e che abbiano fatto ingresso in Italia per prestare lavoro subordinato stagionale almeno una volta nei cinque anni precedenti e per i quali il datore di lavoro presenti richiesta di nulla osta pluriennale per lavoro subordinato stagionale (art. 24 T.U.I., comma 11 e art. 7, comma 3 del D.P.C.M.).
- per il settore agricolo (art. 7, comma 4, del D.P.C.M.), lavoratori le cui domande di nulla osta all’ingresso in Italia per lavoro, anche pluriennale, siano presentate, in nome e per conto dei datori di lavoro, dalle seguenti organizzazioni professionali dei datori di lavoro: Confederazione nazionale coltivatori diretti, Confederazione italiana agricoltori, Confederazione generale dell’agricoltura italiana, Confederazione di produttori agricoli e Alleanza delle cooperative italiane (Lega nazionale delle cooperative e mutue, Confederazione cooperative italiane e Associazione generale cooperative italiane);
- per il settore turistico, (art. 7, comma 5, del D.P.C.M.), lavoratori le cui domande di nulla osta all’ingresso in Italia per lavoro stagionale, anche pluriennale, siano presentate dalle organizzazioni professionali dei datori di lavoro più rappresentative a livello nazionale, come individuate dal Ministero del Turismo: ASSITAI – Associazione delle imprese del turismo all’aria aperta, ASSOBALNEARI ITALIA – Associazione imprenditori turistici balneari, ASSOCIAZIONE ITALIANA CONFINDUSTRIA ALBERGHI, ASSOHOTEL, ASSOINTRATTENIMENTO – Associazione imprenditori intrattenimento, ASSOTURISMO, CNA – Confederazione Nazionale dell’Artigianato e della piccola e media impresa, FAITA FEDERCAMPING, FEDERAGIT, FEDERALBERGHI, FEDERTURISMO, FEDERTERME – Federazione italiana delle industrie termali e delle acque minerali curative..
Gli Sportelli Unici per l’Immigrazione rilasciano i nulla osta sulle altre istanze di lavoro stagionale, secondo l’ordine cronologico di arrivo al sistema informatizzato degli Sportelli medesimi.
Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali procederà al successivo monitoraggio del comportamento delle associazioni datoriali, sulla base dei dati relativi ai rapporti di lavoro effettivamente attivati (attraverso controlli con il sistema delle comunicazioni obbligatorie).
In virtù di quanto previsto dall’articolo 24, comma 9, del T.U.I., i lavoratori stagionali già ammessi a lavorare in Italia almeno una volta nei cinque anni precedenti maturano comunque un diritto di precedenza per il rientro in Italia per ragioni di lavoro stagionale, presso lo stesso o altro datore di lavoro, ove abbiano rispettato le condizioni indicate nel permesso di soggiorno e siano rientrati nello stato di provenienza alla scadenza del medesimo, rispetto a coloro che non hanno mai fatto regolare ingresso in Italia per motivi di lavoro.
In tali casi, nel modulo di domanda alla pagina “richiesta di nulla osta al lavoro subordinato stagionale”, saranno richieste le informazioni relative al precedente rapporto di lavoro; in particolare (a seconda se il lavoratore straniero abbia prestato servizio presso lo stesso datore di lavoro che sta compilando l’istanza, o presso un altro datore di lavoro) dovranno obbligatoriamente essere forniti i dati relativi alla precedente comunicazione obbligatoria, al precedente permesso di soggiorno o all’assicurata nel caso in cui il precedente permesso non fosse stato ancora rilasciato nel periodo di permanenza dello straniero in Italia.
Si richiama, inoltre, la procedura del silenzio-assenso per le richieste di nulla osta al lavoro subordinato stagionale e stagionale pluriennale a favore degli stranieri già autorizzati almeno una volta nei cinque anni precedenti a prestare lavoro stagionale presso lo stesso datore di lavoro.
Infine, le istanze presentate dai datori di lavoro del settore agricolo, a valere sul D.P.C.M. 29.12.2022, ai sensi degli articoli 6, 7 e 9, e sul D.P.C.M. integrativo 19.07.2023 (nel decreto flussi 2023 e decreto flussi integrativo) non risultati assegnatari della manodopera per assenza di quota, saranno valutate in ordine cronologico, con priorità rispetto ai nuovi richiedenti, rientranti nell’ambito della quota prevista per lavoro stagionale agricolo, ai fini del rilascio da parte dello Sportello Unico per l’Immigrazione del relativo nulla osta, ai sensi dell’art. 5 del decreto legge n. 20/2023, convertito dalla legge n. 50/2023.
Ingressi fuori dalle quote del decreto flussi 2025 (art. 4)
Programmi di formazione professionale e civico-linguistica all’estero
Con riferimento agli ingressi dei lavoratori che hanno frequentato e completato programmi di formazione professionale e civico-linguistica all’estero ex art. 23 T.U.I., l’art. 3 ha posto al di fuori delle quote tali ingressi e demandato al Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali l’adozione di apposite Linee Guida con le quali sono fissate le modalità di predisposizione di programmi di formazione professionale e civico-linguistica e individuati i criteri per la loro valutazione.
Tali ingressi seguiranno le procedure previste dall’art. 22 T.U.I. (cioè l’accesso tramite il decreto flussi), con esclusione della preventiva verifica di indisponibilità presso i Centri per l’Impiego di lavoratori presenti sul territorio nazionale, ai fini dell’istanza di nulla osta al lavoro.
Tali lavoratori formati all’estero, ai sensi del comma 3 del citato art. 23, sono infatti preferiti nei settori di impiego ai quali le attività si riferiscono, ai fini della chiamata al lavoro di cui all’articolo 22.
Le istanze per l’ingresso di tali lavoratori, alla conclusione dei corsi, , potranno essere presentate dai datori di lavoro – compilando il modulo LFE – al di fuori delle quote del decreto flussi e non sono quindi soggette al click day.
All’invio del modulo stesso l’applicativo, collegandosi con il sistema SILEN del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, verificherà se il nominativo del lavoratore è presente negli elenchi dei predetti programmi di formazione.
In caso di esito negativo il sistema non consentirà l’invio dell’istanza e verrà visualizzato un apposito messaggio sul portale ALI.
L’istanza compilata verrà comunque conservata sul sistema in bozza per un eventuale, futuro invio.
Conversione permessi di studio in permessi per motivi di lavoro
La conversione dei permessi di soggiorno per studio e formazione in permessi di soggiorno per lavoro subordinato o autonomo (modelli VA e Z), a seguito della novella normativa introdotta c.d. Decreto Cutro non è più soggetta alla disponibilità di quote nell’ambito del decreto flussi e quindi al click day.
Requisiti per inviare la domanda di decreto flussi
A) Codice Ateco rientrante nel settore indicato dal decreto flussi
La domanda di nulla osta al lavoro subordinato (stagionale e non stagionale) può essere inviata solo dai datori di lavoro i cui codici ATECO rientrano nei settori produttivi indicati dal decreto flussi, tranne per quanto previsto per il settore di assistenza familiare: colf e badanti.
B) Preliminare verifica al centro per l’impiego
Per tutti i settori (con esclusione di quelli per lavoro stagionale) deve essere effettuata, da parte del datore di lavoro, la preventiva verifica di indisponibilità presso i Centri per l’Impiego.
In base a quanto previsto dall’art. 9, comma 4, il datore di lavoro richiedente un lavoratore straniero residente all’estero – prima dell’invio della richiesta di nulla osta al lavoro allo Sportello Unico per l’Immigrazione per instaurare un rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato o indeterminato – deve verificare presso il competente Centro per l’Impiego, attraverso la presentazione di un modello di richiesta di personale predisposto dall’Agenzia Nazionale Politiche Attive del Lavoro, ANPAL (reperibile al seguente link https://www.anpal.gov.it/-/flussi-d-ingresso-dei-lavoratori-non-comunitari-e-adempimenti-dei-centri-per-l-impiego), l’indisponibilità di lavoratori già presenti sul territorio nazionale, come previsto dall’art. 22 – comma 2 del T.U.I., al fine di garantire un’applicazione uniforme su tutto il territorio nazionale della procedura.
Il datore di lavoro dovrà quindi allegare all’istanza di nulla osta al lavoro, un modello di autocertificazione, quale dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà (ex art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445).
Con la predetta autocertificazione il datore di lavoro, ai sensi dell’articolo 9, comma 5, del D.P.C.M., può procedere alla presentazione della richiesta di nulla osta presso lo Sportello Unico per l’Immigrazione, intendendosi espletata, da parte del Centro per l’impiego, la verifica di indisponibilità di lavoratori presenti sul territorio nazionale, al verificarsi delle seguenti ipotesi:
- assenza di riscontro da parte del Centro per l’impiego alla richiesta presentata, decorsi 8 giorni lavorativi dalla data della medesima;
- non idoneità del lavoratore accertata dal datore di lavoro ad esito negativo dell’attività di selezione del personale inviato dal Centro per l’impiego;
- mancata presentazione, senza giustificato motivo, a seguito di convocazione da parte del datore di lavoro, al colloquio di selezione dei lavoratori inviati dal Centro per l’impiego, decorsi almeno venti giorni lavorativi dalla data della richiesta.
Ai sensi dell’art. 30-quinquies del D.P.R. n. 394/1999, la verifica di indisponibilità di lavoratori presenti sul territorio nazionale non è richiesta ai fini dell’istanza di nulla osta al lavoro per l’ingresso di lavoratori stagionali, di cui all’articolo 24 T.U.I., nei settori agricolo e turistico-alberghiero.
C) Asseverazione (dichiarazione del professionista)
Così come per il precedente decreto flussi è previsto l’obbligo di allegare alla domanda del decreto flussi l’asseverazione rilasciata da un professionista che attesti che il datore ha tutti i requisiti fiscali, contributivi, economici etc. per poter accedere alla procedura.
Anno 2024 – modalità di presentazione delle domande di decreto flussi e moduli
Precompilazione delle domande online
Per l’anno 2025 il portale online del Ministero permetterà di precompilare le domande dal 1 al 30 novembre 2024 per i click day rispettivamente del 5, 7 e 12 febbraio 2025 e dal 1 al 31 luglio 2025 limitatamente alle domande relative al click day del 1 ottobre 2025, dedicato al lavoro stagionale nel settore turistico-alberghiero, come previsto dall’art. 2, comma 6 lettera b) del decreto legge 145/2024
Il sistema sarà disponibile con orario 08:00 – 20:00 tutti i giorni della settimana, sabato e domenica compresi.
Click Days invio domande decreto flussi 2025
Le istanze potranno essere trasmesse, in via definitiva, esclusivamente con le consuete modalità telematiche, a decorrere da:
- per gli ingressi di cui all’art. 6, comma 3, lett. a), per lavoro non stagionale, dalle ore 9:00 del giorno 5 febbraio 2025
- per gli ingressi di cui all’art. 6, comma 3, lett. b) e commi 4, lettera b) e c), anche nel settore dell’assistenza familiare e socio sanitaria dalle ore 9:00 del giorno 7 febbraio 2025
- per gli ingressi di cui all’art. 7, per il settore agricolo dalle ore 9:00 del giorno 12 febbraio 2025 e per il settore turistico alberghiero dalle ore 9 del giorno giorno 12 febbraio 2025, in misura pari al 70% delle quote complessive stagionali e per il restante 30% delle quote complessive stagionali dalle ore 9:00 del giorno 1 ottobre 2025.
- per le richieste di nulla nullaosta al lavoro per ingressi di assistenza familiare e socio sanitaria fuori quota (mod. domanda A-Bis) entro il limite massimo di 10.000 istanza dalle ore 9:00 del giorno 7 febbraio 2025.
- Tutte le domande potranno essere presentate fino al 31 dicembre 2025.
Domanda non in quota
Qualora l’istanza non rientrasse in quota in base all’ordine cronologico di presentazione, il datore di lavoro visualizzerà sul portale ALI il seguente avviso “La pratica risulta al momento non in quota”.
Si rammenta che per l’inoltro telematico delle istanze sul sito https://portaleservizi.dlci.interno.it/ è necessario il possesso di un’identità SPID o della CIE.
Caricamento della documentazione richiesta
Nei moduli online predisposti dal Ministero sarà necessario allegare la documentazione richiesta e obbligatoria per l’invio della domanda di decreto flussi.
Tal documentazione probatoria necessaria potrà essere esaminata dagli Sportelli Unici per l’Immigrazione senza necessità di convocare i richiedenti per la presentazione di medesima documentazione, che sarà esibita, in originale, all’atto della firma del contratto di soggiorno.
Mancanza della documentazione richiesta
Qualora al momento della compilazione dell’istanza stessa non fossero disponibili tutti i documenti richiesti, dovranno essere caricate delle dichiarazioni di impegno a produrre la documentazione mancante; in tal caso, l’acquisizione documentazione necessaria sarà richiesta in fase di istruttoria da parte dello Sportello Unico per l’Immigrazione, salvo la necessaria esibizione dei documenti in originale al momento della firma del contratto.
Gestione delle quote
Il sistema SPI 2.0 del Ministero dell’Interno prevede un meccanismo di prenotazione automatica delle istanze in quota sul SILEN con riguardo a tutte le pratiche relative agli ingressi di lavoratori non comunitari per lavoro subordinato stagionale e non (con eccezione delle quote previste per conversione di permessi di soggiorno in lavoro) che, in base alla graduatoria (ordinata secondo la cronologia di invio delle domande registrata nel click day), rientrano nell’ambito del numero di quote previste a livello provinciale per singolo modello.
Esito della procedura di invio e ingresso in quota
Esito della quota per lavoro non stagionale
Ai sensi dell’art. 22, commi 5 e 5.01 del d.lgs. 286/1998, come modificato dal decreto legge n. 20/2023, convertito dalla legge n. 50/2023, l’impegno definitivo della quota relativamente al lavoro non stagionale si avrà:
- all’acquisizione, entro 60 giorni, del parere positivo espresso sull’istanza;
- ovvero quando, in assenza di parere, siano decorsi 60 giorni previsti dal T.U.I..
In caso di esito positivo, quindi, il portale rilascerà in automatico il nulla osta.
Esito della quota per lavoro stagionale
Ai sensi dell’art. 24, comma 2 del d.lgs. 286/1998, come modificato dal decreto legge n. 20/2023, convertito dalla legge n. 50/2023, l’impegno definitivo della quota relativamente al lavoro stagionale si avrà:
- all’acquisizione, entro 20 giorni, del parere positivo espresso sull’istanza;
- ovvero quando, in assenza di parere, siano decorsi 20 giorni previsti dal T.U.I..
Anche in questo caso di esito positivo il portale rilascerà in automatico il nulla osta.
Silenzio-assenso rilascio nulla osta
Trascorsi i termini di presentazione delle domande senza che siano emerse le ragioni ostative di cui all’art. 22 del d.lgs. n. 286/1998, il nulla osta, rilasciato automaticamente, verrà inviato – in via telematica -, come di consueto, anche alle Rappresentanze diplomatiche italiane dei Paesi di origine che rilasceranno il visto d’ingresso.
Svolgimento attività lavorativa con il nulla osta
Ai sensi della versione aggiornata dell’articolo 22, comma 6-bis del T.U.I., il lavoratore che ha fatto ingresso in Italia dopo il rilascio del nulla osta al lavoro subordinato (stagionale e non) e del visto d’ingresso può svolgere immediatamente attività lavorativa; in tal caso le associazioni datoriali, nonché il singolo datore di lavoro, dovranno, altresì, provvedere autonomamente alla comunicazione obbligatoria ai Servizi Competenti attraverso i Sistemi Informatici Regionali.
Nel caso in cui, invece, l’assunzione si formalizzi solo alla firma del contratto di soggiorno presso lo Sportello Unico, la comunicazione obbligatoria verrà generata automaticamente dal sistema informatico, fatta eccezione per il settore dell’assistenza familiare che dovrà essere comunicato all’INPS.
Copia di detta comunicazione verrà data al lavoratore, che dovrà inserirla nel kit postale per la richiesta di rilascio del permesso di soggiorno.
Assunzione Colf e Badante: modalità operativa
Per le ipotesi di assunzione nel settore dell’assistenza familiare il datore di lavoro dovrà provvedere autonomamente alla comunicazione obbligatoria all’INPS anche in fase di stipula del contratto presso lo Sportello Unico.
Parere dell’Ispettorato sulle domande di nulla osta
Gli Ispettorati Territoriali del Lavoro, pur mantenendo visibilità, tramite il sistema informatico SPI 2.0, su tutte le istanze di nulla osta pervenute, non sono più tenuti ad esprimere il proprio parere sulle fattispecie di lavoro subordinato, stagionale e non, fatti salvi eventuali controlli a campione in collaborazione con l’Agenzia delle entrate, mentre rimane inalterata tale necessità per tutte le ipotesi di conversione del titolo di soggiorno in lavoro subordinato: in tali casi il parere dell’I.T.L. rimane imprescindibile ai fini del rilascio del nulla osta.
I modelli da utilizzare per l’invio delle domande di decreto flussi
I modelli da utilizzare per l’invio delle sole domande soggette ai click day fissati all’art. 8 del D.P.C.M. per l’anno 2025 sono i seguenti:
- C-Stag – Richiesta di nulla osta/comunicazione al lavoro subordinato stagionale;
- B2020 – Nulla osta/comunicazione al lavoro subordinato non stagionale nei settori elencati nel DPCM Flussi;
- A-bis – Richiesta di nulla osta al lavoro subordinato non stagionale nel settore dell’assistenza familiare e socio-sanitaria;
- B – Richiesta di nulla osta al lavoro subordinato per i lavoratori di origine italiana, residenti in Venezuela;
VB – Domanda di verifica della sussistenza di una quota per la conversione del permesso di soggiorno per lavoro stagionale in permesso di soggiorno per lavoro subordinato;LS – Richiesta di sussistenza di una quota di conversione in permesso di soggiorno per lavoro subordinato nei confronti di stranieri in possesso di un permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo;LS1 – Richiesta di sussistenza di una quota di conversione in permesso di soggiorno per lavoro domestico nei confronti di stranieri in possesso di un permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo;LS2 – Domanda di verifica della sussistenza di una quota di conversione in permesso di soggiorno per lavoro autonomo e di certificazione attestante il possesso dei requisiti per lavoro autonomo nei confronti di stranieri in possesso di un permesso di soggiorno UE.
Le domande saranno trattate sulla base del rispettivo ordine cronologico di presentazione.
Nell’area del singolo utente sarà, inoltre, possibile visualizzare l’elenco delle domande regolarmente inviate.
Allo stesso indirizzo https://portaleservizi.dlci.interno.it/, nell’area privata dell’utente, sarà possibile visualizzare lo stato della trattazione della pratica presso lo Sportello Unico per l’Immigrazione.
Novità procedurali decreto flussi 2025
Il decreto legge n.145/2024 ha introdotto importanti misure di semplificazione, accelerazione e certezza procedimentale e documentale, a beneficio sia della funzionalità degli Sportelli unici per l’immigrazione, sia delle parti interessate dalla stipula di un contratto di soggiorno per lavoro.
In particolare è prevista:
- l’iscrizione del domicilio digitale del datore di lavoro in uno degli Indici nazionali di cui agli artt. 6-bis e 6-quater del codice dell’amministrazione digitale, di cui al d.lgs. n. 82/2005;
- la semplificazione della preventiva verifica presso il centro per l’impiego competente della indisponibilità di un lavoratore presente nel territorio nazionale, che si intende esperita con esito negativo se il medesimo centro non comunica la disponibilità di lavoratori presenti sul territorio entro otto giorni dalla richiesta del datore di lavoro interessato all’assunzione di lavoratori stranieri residenti all’estero (art 22, comma 2-bis T.U.I.);
- irricevibilità della domanda del datore di lavoro che nel precedente triennio non ha sottoscritto, salvo causa a lui non imputabile, il contratto di soggiorno richiesto (art. 22, comma 2-ter T.U.I.); E altresì irricevibile la domanda presentata dal datore di lavoro nei cui confronti, al momento della presentazione stessa, risulti emesso decreto che dispone il giudizio per il reato di ci all’art. 603-bis c.p. o emessa sentenza di condanna non definitiva per il predetto reato. Siffatte verifiche sulla domanda saranno realizzate all’atto dell’istruttoria presso gli Sportelli Unici per l’Immigrazione (SUI);
- obbligo di conferma da parte del datore di lavoro della domanda di nulla osta al lavoro entro 7 gg. dalla ricezione della comunicazione di avvenuta conclusione degli accertamenti di rito sulla domanda di visto di ingresso presentata dal lavoratore. Tale comunicazione sarà inoltrata, dal sistema informatico in uso, alla pec del datore di lavoro e sarà visibile anche nell’area riservata del Portale Servizi ALI attraverso la quale il datore di lavoro potrà esprimere la volontà di conferma. Qualora l’istanza sia trasmessa per il tramite delle organizzazioni di categoria firmatarie del Protocollo del 1° ottobre 2024 per conto dei propri associati, la comunicazione sarà inoltrata dal sistema informatico in uso anche all’indirizzo pec dell’organizzazione. In assenza di conferma entro il suddetto termine, l’istanza si intende rifiutata ed il nullaosta automaticamente revocato. In caso di conferma l’ufficio consolare presso il Paese di residenza o di origine dello straniero rilascia il visto di ingresso;
- sottoscrizione mediante firma digitale o altro tipo di firma elettronica qualificata digitale del contratto di soggiorno direttamente tra le parti non più presso lo Sportello Unico per l’Immigrazione, con evidente snellimento delle attività dell’ufficio e semplificazione per le parti firmatarie, con obbligo per il datore di lavoro di trasmissione allo Sportello unico del contratto di soggiorno già sottoscritto (art 5 e 22 del TUI). In particolare entro otto giorni dall’ingresso nel territorio nazionale, il datore di lavoro ed il lavoratore straniero sottoscrivono il contratto di soggiorno, mediante apposizione di firma digitale o altro tipo di firma elettronica qualificata. Il lavoratore può, altresì, firmare il contratto in forma autografa e l’apposizione della firma digitale o altro tipo di firma elettronica qualificata del datore di lavoro sulla copia informatica del contratto firmato in forma autografa dal lavoratore, costituisce dichiarazione ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. n. 445/2000;
- tale documento nel medesimo termine di otto giorni deve essere restituito in via telematica, secondo le nuove funzionalità previste nell’ambito del Portale Servizi ALI, a cura del datore di lavoro allo Sportello Unico per l’Immigrazione per gli adempimenti concernenti la richiesta del permesso di soggiorno. Qualora l’istanza sia trasmessa per il tramite delle organizzazioni di categoria firmatarie del Protocollo del 1° ottobre 2024 per conto dei propri associati, la trasmissione allo Sportello Unico del contratto di soggiorno sottoscritto dal datore di lavoro e dal lavoratore con le modalità di cui all’art. 22, comma 6 del T.U.I. potrà essere effettuata anche dall’organizzazione medesima entro il previsto termine;
- comunicazione dell’avvenuta sottoscrizione del contratto di soggiorno per lavoro stagionale, ai sensi del novellato art. 22, comma 6 T.U.I., all’INPS che iscrive d’ufficio il lavoratore stagionale alla piattaforma del sistema informativo per l’inclusione sociale e lavorativa (SIISL);
- ferma restando la validità del nullaosta al lavoro stagionale per lo svolgimento di attività lavorativa sul territorio nazionale fino ad un massimo di nove mesi in un periodo di dodici mesi, il nulla osta al lavoro si intende prorogato qualora la nuova opportunità di lavoro intervenga non oltre 60gg dal temine finale del contratto. Ferme restando le disposizioni di cui all’art. 24, comma 5 del T.U.I., il lavoratore può, nel periodo di validità del nulla osta al lavoro, svolgere attività lavorativa stagionale alle dipendenze dello stesso o di altro datore di lavoro, a condizione che l’intermediazione del rapporto di lavoro avvenga mediante l’utilizzo della piattaforma del sistema informativo per l’inclusione sociale e lavorativa (SIISL).
Sospensione nulla osta per i cittadini provenienti da Bangladesh, Pakistan e Sri Lanka
Inoltre, ai sensi delle disposizioni di cui all’art. 3, commi 2 e 3 del decreto legge n. 145/2024, le richieste di nullaosta e l’efficacia dei nullaosta al lavoro già rilasciati ai sensi dell’art. 22 del T.U.I. per cittadini provenienti dal Bangladesh, dal Pakistan e dallo Sri Lanka, salvo che alla data di entrata in vigore del decreto legge n. 145 sia già stato rilasciato il visto di ingresso in Italia, sono sospese fino alla conferma espressa da parte dello Sportello Unico per l’Immigrazione del positivo espletamento delle prescritte verifiche di cui al medesimo art. 22.
Professionisti abilitati all’invio
Le verifiche relative agli ingressi per lavoro subordinato (a tempo determinato, anche stagionale, e indeterminato), anche nel settore dell’assistenza familiare e sociosanitaria di cui all’art. 6, comma 4 lett. c) del D.P.M. suddetto già rimesse agli Ispettorati del lavoro sono demandate, ai sensi dell’art. 24-bis TUI, in via esclusiva ai professionisti di cui all’art. 1 della legge n. 12/1979 e cioè a coloro che siano iscritti nell’albo dei consulenti del lavoro, in quelli degli avvocati o dei dottori commercialisti ed esperti contabili, fermo restando, per tali ultime due categorie di professionisti, l’assolvimento dell’obbligo di comunicazione agli Ispettorati del lavoro ai sensi dello stesso art. 1, della legge n. 12/1979 ed alle organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale ai quali il datore di lavoro aderisce o conferisce mandato. In caso di esito positivo di dette verifiche gli stessi rilasceranno apposita asseverazione (sulla base delle linee guida emanate dall’Ispettorato Nazionale del Lavoro con circolari n. 3/2022 e 2066/2023), che sarà allegata all’istanza di nulla osta al lavoro, ai sensi dell’articolo 24-bis del T.U.I.
Limite numero 3 domande
Per l’anno 2025 i datori di lavoro possono presentare come utenti privati fino ad un massimo di 3 richieste di nulla osta al lavoro.
Tale limite non si applica alle richieste presentate dai soggetti abilitati e autorizzanti ai sensi dell’art. 1, della Legge n. 12/1979, tra cui gli Avvocati.
Fuori quota
Il decreto legge n. 145/2024 ha previsto ulteriori novità in tema di flussi regolari per motivi di lavoro, collocando fuori quota alcune fattispecie di richieste di nullaosta al lavoro:
Assistenza familiare ovvero socio sanitaria
A decorrere dal 7 febbraio 2025 ore 9.00, in via sperimentale e solo per l’anno 2025, il decreto legge 11 ottobre 2024, n. 145, ha previsto, che siano rilasciati, al di fuori delle quote di cui all’articolo 3, comma 4, del T.U.I., nulla osta al lavoro, visti di ingresso e permessi di soggiorno per lavoro subordinato, entro un numero massimo di 10.000 istanze, relativi a lavoratori da impiegare nel settore dell’assistenza familiare o sociosanitaria a favore di persone con disabilità.
Le richieste di assunzione possono essere, altresì, presentate per l’assistenza alla persona del datore di lavoro o del suo coniuge o parente o affine entro il secondo grado e, nei casi individuati dall’art. 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992 n. 104, anche del parente entro il terzo grado del datore di lavoro, ancorché non conviventi, residenti in Italia. Non è consentita l’assunzione del coniuge e del parente o affine entro il terzo grado del datore di lavoro.
I lavoratori stranieri assunti per assistenza familiare ovvero socio sanitaria, limitatamente ai primi dodici mesi di effettiva occupazione legale sul territorio nazionale, possono esercitare esclusivamente l’attività lavorativa per la quale sono stati assunti. I cambiamenti di datore di lavoro nel corso dei primi dodici mesi del rapporto di lavoro sono soggetti all’autorizzazione preliminare del competente Ispettorati territoriali del lavoro. Allo scadere dei dodici mesi, in caso di offerta di altro contratto di lavoro subordinato a tempo determinato o indeterminato, in deroga all’art. 6, comma 1, primo periodo del T.U.I. è richiesto allo sportello unico per l’immigrazione un nuovo nullaosta, nei limiti delle quote di cui all’art. 3, comma 4, del medesimo T.U.I.
Soggiornanti di lungo periodo UE
Sono fuori quota, ai sensi dell’art. 1, comma 1, lett. d), del decreto legge n. 145/2024 le richieste di esercitare attività economica in qualità di lavoratore subordinato o autonomo, da parte dello straniero, titolare di un permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo rilasciato da altro Stato membro dell’UE e in corso di validità. (art. 9 bis, lett. a), TUI)
Conversioni di permesso di soggiorno stagionale in permesso per lavoro a tempo determinato e indeterminato
In virtù di quanto previsto dall’art. 1, comma 1, lett. f) punto 6, del decreto legge n. 145/2024 sono considerate fuori quota le richieste di conversione presentate allo sportello unico per l’immigrazione da lavoratori stagionali che hanno svolto regolare attività lavorativa sul territorio nazionale per almeno tre mesi, ai quali è offerto un contratto di lavoro subordinato a tempo determinato o indeterminato (art 24 T.U.I.). Ne consegue che tali permessi possono essere ora convertiti in qualsiasi momento dell’anno e senza limiti numerici.
Scarica la circolare decreto flussi 2025
Il Ministero dell’Interno, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, il Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste e il Ministero del Turismo hanno diramato ieri una circolare congiunta con le indicazioni operative sui flussi d’ingresso 2025 per lavoratori stranieri, alla luce delle modifiche introdotte dal DL 145/2024.
Alla circolare congiunta n. 9032/2024 del 2024 sono allegati il modulo per la domanda al Centro per l’Impiego e il modulo per autocertificare il mancato riscontro da parte del CPI, l’inidoneità del lavoratore inviato dal CPI o la mancata presentazione dello stesso al colloquio.
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Questo articolo è stato scritto da:
Avvocato del Foro di Forlì-Cesena • Fondatore e Titolare del sito avvocatofrancescolombardini.it
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