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Cittadinanza Italiana iure sanguinis: riconoscimento Cittadinanza per discendenza

Scritto dall'Avvocato Francesco Lombardini
CITTADINANZA IURE SANGUINIS RICORSO GIUDIZIALE VIA MATERNA AVVOCATO FRANCESCO LOMBARDINI

GUIDA COMPLETA

A CURA DELL'AVVOCATO

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Cittadinanza Italiana iure sanguinis: documenti necessari, come si ottiene, procedura giudiziale e amministrativa

Il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis ai discendenti di italiani emigrati all’estero consiste nell’accertamento del possesso ininterrotto dalla nascita dello status civitatis di un soggetto, quale discendente di cittadino italiano per nascita.

INDICE

La cittadinanza italiana per discendenza rappresenta uno dei corollari del nostro ordinamento in termini di riconoscimento della cittadinanza italiana (cittadinanza italiana iure sanguinis per via di discendenza diretta dall’avo cittadino italiano).

La legge sull'acquisto della cittadinanza ius sanguinis

La Legge n. 91/1992: attualmente in vigore

Il principio cardine di acquisto della cittadinanza è quello dello ius sanguinis (non ius soli), in forza del quale è cittadino italiano per nascita il figlio di genitori cittadini.

Quindi ai sensi dell’art. 1, comma 1, L. n. 91/1992:

“E’ cittadino per nascita:

  1. il figlio di padre o di madre cittadini;
  2. chi è nato nel territorio della Repubblica se entrambi i genitori sono ignoti o apolidi, ovvero se il figlio non segue la cittadinanza dei genitori secondo la legge dello Stato al quale questi appartengono“.

In applicazione di questa legge il discendente di emigrato italiano, il quale non abbia conseguito la cittadinanza straniera, può rivendicare a sua volta la cittadinanza italiana iure sanguinis. Questo significa che anche i discendenti di seconda, terza e quarta generazione, ed oltre, di emigrati italiani siano dichiarati cittadini italiani per filiazione, cioè per cittadinanza ius sanguinis.

La Legge n. 555/1912: precedente normativa

Anche prima dell’attuale legge in vigore, la Legge n. 555/1912 ha sempre assunto e mantenuto come principio cardine per l’acquisto della cittadinanza ab origine lo ius sanguinis, ponendo così in primo piano il legame di sangue tra genitore e figlio.

I requisiti per il riconoscimento della cittadinanza iure sanguinis (status civitatis italiano)

Per ottenere la cittadinanza ius sanguinis occorrono due requisiti basilari:

  1. la discendenza da soggetto italiano (vale a dire l’avo emigrato);
  2. l’assenza di interruzioni nella trasmissione della cittadinanza.

E’ fondamentale che il richiedente dimostri la mancata naturalizzazione straniera non solo dell’avo italiano, prima della nascita del figlio, ma anche dei suoi discendenti in linea retta, prima della nascita della successiva generazione, fino ad arrivare al richiedente medesimo.

La grande naturalizzazione brasiliana del 1889-1891

Nel 1889-1891 il Brasile si trovava di fronte alla necessità di “regolarizzare” una moltitudine di ex-schiavi per toglierli dallo stato di apolidia e dar loro documenti validi per potersi iscrivere alle liste elettorali, partecipando attivamente alla vita politica del Brasile.

Per fare ciò veniva emanato il Decreto n. 58-A del 14 dicembre 1889 sulla “Grande naturalizzazione”, e successivamente, per darne attuazione, il Decreto 277-D del 22 marzo 1890 e il Decreto 480 del 13 giugno 1890, secondo cui:

  • saranno considerati cittadini brasiliani a tutti gli effetti dell’art. 3 del decreto 58° del 14 dicembre del 1889 (…) gli stranieri che chiedono di essere iscritti nelle liste elettorali” (art. 1 Decreto 277-D del 22 marzo 1890);
  • la cittadinanza sarà attribuita agli stranieri che abbiano richiesto l’iscrizione ed ai quali, essendo stati inseriti nelle liste elettorali per indicazione delle commissioni municipali, indipendentemente dalla richiesta abbiamo reclamato la consegna del titolo elettorale (art. 1 Decreto 480 del 13 giugno 1890).

A queste disposizioni, seguiva un ulteriore attuativo Decreto n. 6.948 del 14 maggio 1908, in cui venne espressamente previsto che:

  • la concessione della naturalizzazione avveniva solo a seguito di formale richiesta, attraverso la presentazione di apposite istanze e l’utilizzazione di specifici formulari all’uopo predisposti. 

Nel predetto provvedimento si legge:

  • sono considerati cittadini brasiliani (…) gli stranieri che, trovandosi in Brasile il 15 novembre 1889, non hanno dichiarato, fino al 24 agosto 1891, l’interesse a mantenere la nazionalità di origine (art. 1 del Decreto citato).
  • lo straniero che desidera diventare cittadino brasiliano rivolge, da solo o per procura, al Presidente della Repubblica, tramite il Ministro della Giustizia e delle Imprese dell’Interno, una richiesta (…)” (cfr. art. 4 Decreto citato).

Per gli stranieri tacitamente naturalizzati, nei casi dei paragrafi 4 e 5 dell’articolo 1, i seguenti documenti rilasciati entro il 12 dicembre 1907 sono validi come titoli dichiarati di cittadino brasiliano:

  1. titolo ed elettore federale
  2. decreti e ordinanze di nomina per uffici pubblici federali o statali.

Inoltre, il Decreto n. 277-D, del 22 marzo 1890, stabiliva che saranno considerati cittadini brasiliani e quindi inclusi nelle liste elettorali:

  • gli stranieri che chiederanno di essere registrati come elettori, dopo aver fissato la residenza in Brasile, che sappiano leggere e scrivere (art. 1). 

In altre parole, per godere a pieno della qualità di cittadino brasiliano era necessario aver richiesto l’iscrizione nella lista elettorale (decreto n. 277 D, del 22 marzo, art. 1º) e comunque richiedere la consegna della tessera elettorale.

Quindi, chi fosse effettivamente stato raggiunto dalla naturalizzazione, fino al 1907, poteva dimostrare il suo status di cittadino brasiliano attraverso l’iscrizione alle liste elettorali ovvero l’assunzione di un impiego pubblico, ciò in conformità ai sopra citati decreto.

Ciò significa che il Decreto n. 58-A del 14 dicembre 1889 non conferiva automaticamente la cittadinanza brasiliana agli stranieri, ma solo la possibilità di acquisire definitivamente tale status attraverso il compimento di un’attività ulteriore e positiva dell’interessato, consistente nella sua espressa richiesta di iscrizione alle liste elettorali o del rilascio della tessera elettorale. In mancanza di tale attività positiva, lo straniero rimaneva tale e non poteva esercitare i diritti politici connessi allo status di cittadino in Brasile.

A partire dall’anno 1908, con l’entrata in vigore del decreto n. 6.948, lo straniero, presente nel territorio brasiliano al 15 novembre 1889, doveva comunque attivarsi per ottenere la naturalizzazione attraverso la procedura amministrativa.

Inoltre, il medesimo Decreto del 1908 disponeva che “per l’esecuzione del § 4 art. 1, sono raccolti presso la Segreteria di Giustizia e delle Imprese Interne i libri di dichiarazione istituiti con i decreti 58° del 4 dicembre 1889 e 396 del 1890” (art. 20).

Le conseguenze della grande naturalizzazione sul riconoscimento giudiziale della cittadinanza iure sanguinis

Come abbiamo appena visto il citato decreto emanato dal Governo provvisorio brasiliano stabiliva che gli italiani presenti in territorio Brasiliano alla data del 15.12.1889 avrebbero ottenuto la “naturalizzazione automatica” brasiliana a meno che non avessero manifestato dinanzi ai propri consolati la volontà di permanere cittadini della nazione di origine, entro sei mesi dalla data di pubblicazione del decreto.

Tale provvedimento è stato utilizzato dal Ministero dell’Interno nel corso di molti procedimenti giudiziali sul riconoscimento della cittadinanza iure sanguinis al fine di contestare la trasmissione dello status civitatis per supposta automatica perdita della cittadinanza italiana dell’avo italiano che in quel periodo storico era emigrato in Brasile.

La sentenza della Corte di Cassazione a Sezioni Unite n. 25318 del 24.08.2022 e la fine della c.d. "grande naturalizzazione brasiliana"

La corte di Cassazione a Sezione Unite, il 24.08.2022, ha pronunciato la sentenza n. 25318 che ha definitivamente ritenuto illegittima l’interpretazione della norma attuata dal Ministero dell’Interno, stabilendo che la norma straniera debba essere necessariamente posta in stretta correlazione con le disposizioni del codice civile del 1865 – all’epoca vigente – e ciò perché, secondo le norme del diritto internazionale, le leggi estere non possono in nessun caso derogare alle leggi del regno concernenti le persone, i begli e gli atti, ed a quelle riguardanti in qualsiasi modo l’ordine pubblico ed il buon costume.

 

Quindi l’applicazione della c.d. grande naturalizzazione non può prescindere dall’art. 11, comma 2, del Codice Civile del 1865, il quale prevedeva che la cittadinanza si perdeva in caso di ottenimento della cittadinanza estera, interpretando simile dicitura nel senso che l’acquisto della cittadinanza straniera non implicava la perdita automatica della cittadinanza italiana, ma richiedendo che detto acquisto, se verificatosi senza il concorso della volontà dell’interessato, sia stato seguito da una dichiarazione di rinuncia alla cittadinanza italiana.

Pertanto, la Corte di Cassazione Sezioni Unite con la sentenza n. 25318 del 24 agosto 2023 hanno stabilito che non si può ritenere sussistente alcun automatismo nella perdita della cittadinanza italiana per effetto della naturalizzazione di massima, disposta dal Governo brasiliano nel 1889, in quanto la rinuncia alla cittadinanza italiana non può essere tacita e, pertanto, consegue solo ad un atto individuale, volontario ed esplicito.

cittadinanza iure sanguinis per brasiliani

La trasmissione della cittadinanza iure sanguinis

La trasmissione via PATERNA della cittadinanza iure sanguinis

Con riguardo alla trasmissione della cittadinanza in linea maschile (o cittadinanza iure sanguinis per per linea paterna), secondo la normativa italiana si trasmette per discendenza iure sanguinis, per cui alla nascita si acquista la cittadinanza del proprio genitore.

Così stabilisce l’art. 1, della Legge n. 91 del 1992:

  • il figlio di padre o di madre cittadini;
  • chi è nato nel territorio della Repubblica se entrambi i genitori sono ignoti o apolidi, ovvero se il figlio non segue la cittadinanza dei genitori secondo la legge dello Stato al quale questi appartengono

Questo significa che è cittadino italiano il figlio figlio di padre o di madre cittadini italiani: confermando il principio di riconoscimento della cittadinanza italiana per derivazione paterna al figlio del cittadino, a prescindere dal luogo di nascita.

Requisiti per la trasmissione via PATERNA della cittadinanza iure sanguinis

Pertanto colui che è nato in uno Stato straniero ha diritto di essere riconosciuto cittadino italiano se dimostra di avere un avo italiano (maschio), senza limiti generazionali (purché l’antenato italiano sia deceduto dopo il 17 marzo 1861 – data della proclamazione del Regno d’Italia).

L’unica condizione richiesta è che la catena di trasmissione della cittadinanza non si sia interrotta per naturalizzazione o per rinuncia di uno degli ascendenti prima della nascita del figlio cui si vorrebbe trasmettere la cittadinanza.

 

La trasmissione via MATERNA della cittadinanza iure sanguinis

La trasmissione per via materna delle cittadinanza iure sanguinis incontra una serie di limiti.

In particolare la trasmissione della cittadinanza in linea femminile può incontrare una interruzione, sulla base della legge vigente al tempo, sicché la precedente normativa, ex. art. 10 della Legge n. 555/1912 stabiliva la perdita della cittadinanza italiana per la donna che si univa in matrimonio con un cittadino straniero.

La pronuncia della Corte Costituzionale n. 30 del 1983 e l'illegittimità costituzionale per violazione della parità dei sessi.

La Corte Costituzionale con la pronuncia n. 30 del 1893 ha dichiarato incostituzionale la legge citata per violazione degli art. 3 e 29 della Costituzione nella parte in cui non prevede che sia cittadino per nascita anche il figlio di madre cittadinanza.

Tale pronuncia ha ricondotto ai valori costituzionali della previgente disciplina legislativa sullo status civitatis e consentito quindi la possibilità di acquisto della cittadinanza italiana per linea materna.

In precedente sempre la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 87 del 9-16 aprile 1975, aveva dichiarato incostituzionale per violazione degli artt. 3 e 29 della Costituzione l’art. 10 della Legge n. 55 del 1912, nella parte in cui prevede la perdita automatica della cittadinanza italiana indipendentemente dalla volontà della donna.

La sentenza della Corte di Cassazione a Sezioni Unite n. 4466 del 25.02.2009: il diritto di cittadinanza è giustiziabile in ogni tempo

La Corte di Cassazione a Sezioni Unite, sentenza n. 4466 del 25.02.2009 ha affermato che “per effetto delle sentenze della Corte Costituzionale n. 87 del 1975 e n. 30 del 1983, deve essere riconosciuto il diritto allo “status” di cittadino italiano al richiedente nato all’estero da figlio di donna italiana coniugata con cittadino straniero nel vigore della L. 555 del 1912 che sia stata, di conseguenza, privata della cittadinanza italiana a causa del matrimonio”.

Ed invero, “pur condividendo il principio dell’incostituzionalità sopravvenuta, secondo il quale la declaratoria d’incostituzionalità delle norme precostituzionali produce effetto soltanto sui rapporti e le situazioni non ancora esaurite alla data del 1° gennaio 1948, non potendo retroagire oltre l’entrata in vigore della Costituzione, la Corte afferma che il diritto di cittadinanza in quanto “status” permanente ed imprescrittibile, salva l’estinzione per effetto di rinuncia da parte del richiedente, è giustiziabile in ogni tempo (anche in caso di pregressa morte dell’ascendente o del genitore dai quali deriva il riconoscimento) per l’effetto perdurante, anche dopo l’entrata in vigore della Costituzione, dell’illegittima privazione dovuta alla norma discriminatoria dichiarata incostituzionale“.

Requisiti per la trasmissione via MATERNA della cittadinanza iure sanguinis

Nati PRIMA del 1 gennaio 1948 da madre italiana

In forza dell’efficacia di queste pronunce di incostituzionalità dalla data di entrata in vigore della nuova Costituzione, la titolarità della cittadinanza italiana deve ritenersi riconosciuta anche ai figli di madre cittadina italiana che non l’avevano acquistata perché nati anteriormente al 1 gennaio 1948 e, conseguentemente, ai loro discendenti.

Nati DOPO il 1 gennaio 1948 da madre italiana

Per i figli nati da madre italiana dopo il 1 gennaio 1948 è riconosciuta la trasmissione iure sanguinis dalla madre, sempre in forza della sentenza della Corte Costituzionale n. 30 del 1983, che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 1, n. 1, della Legge n. 555 del 1912, nella parte in cui “non prevede che sia cittadino italiano per nascita anche il figlio di madre cittadina“, in violazione degli artt. 3 e 29 Cost. 

La procedura giudiziale per il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis

La procedura di riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis per via giudiziale rappresenta oggi il procedimento più veloce e, in alcuni casi, anche obbligatorio.

 

I discendenti di avi italiani che chiedono la cittadinanza per via materna non hanno altra via percorribile se non l’azione giudiziaria.

 

Coloro che la richiedono per via paterna, invece, avrebbero la possibilità di presentare l’istanza di riconoscimento della cittadinanza iure sanguinis in via amministrativa.

 

Il problema più grande nel caso in cui si possa e si voglia optare per il riconoscimento iure sanguinis della cittadinanza in via amministrativa è la quasi totale impossibilità di farlo in tempi ragionevoli.

Il ricorso giudiziale contro le file al consolato: riconoscimento giudiziale iure sanguinis "contra as filas"

I tempi per essere chiamati dal Consolato sono talmente lunghi (come ad esempio per il Consolato italiano a San Paolo dove ci sono file di attesa di almeno 10 anni) che il richiedente è portato/costretto a rinunciare.

Questi lunghissimi tempi di attesa rappresentano il presupposto per dimostrare “l’interesse ad agire” e, conseguentemente, per intraprendere l’azione giudiziale di riconoscimento della cittadinanza per discendenza di sangue (iure sanguinisius sanguinis – jure sanguinis).

Infatti in base all’interpretazione che la giurisprudenza offre della legge n. 91/1992, nell’ipotesi di discendenza paterna da avo italiano il riconoscimento della cittadinanza in via amministrativa non dovrebbe trovare ostacoli. Ciò in quanto non vi sono problemi di interpretazione normativa e dichiarazioni di incostituzionalità (come nel caso della cittadinanza iure sanguinis per via materna).

Gli interessati devono quindi presentare domanda al Consolato di residenza ed attendere il compimento dell’iter amministrativo.

Come noto, in particolari Stati (fra tutti il Consolato in Brasile) le liste di attesa per le domande di cittadinanza iure sanguinis sono lunghissime ed il tempo di definizione dei procedimenti ha superato il decennio (nel Consolato di San Paolo in Brasile l’attesa attualmente è giunta a 13 anni).

Il Tribunale di Roma con la nota sentenza pronunciata dalla sez. I, 29/01/2019, n. 2055 ha preso atto della problematica delle lunghissime liste di attesa per il riconoscimento in via amministrativa della cittadinanza ius sanguinis e, pertanto, ha stabilito che “si può affermare che simili coordinate temporali si sostanzino in un diniego di riconoscimento del diritto vantato dai richiedenti, giustificando così il loro accesso alla via giurisdizionale” (Tribunale Roma, sez. I, 29/01/2019, n. 2055).

L’orientamento del Tribunale si è poi evoluto ulteriormente e nell’ultimo periodo sono intervenute altre sentenze del Tribunale di Roma, in base alle quali non è più richiesto di attendere 730 giorni prima di iniziare l’azione giudiziaria e nemmeno una preventiva presentazione della domanda avanti al Consolato (ma che io consiglio ugualmente di allegare).

I discendenti di avi italiani emigrati all’estero potranno far valere il diritto al riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis presentando direttamente il ricorso giudiziale avanti al Tribunale ordinario, sezione specializzata in materia di Immigrazione nel distretto del luogo di nascita dell’avo italiano.

Quando richiedere la cittadinanza iure sanguinis in via giudiziale

Il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis in via giudiziale può essere richiesto in tre casi:

  1. quando si tratta di una discendenza per linea materna, o quando, se il caso è per via amministrativa o paterna, il Consolato italiano di riferimento presenta una fila di attesa troppo lunga (file al consolato, contra as filas);
  2. quando nella linea genealogica è presente una donna il cui figlio è nato prima del 1° gennaio 1948, data di entrata in vigore della Costituzione italiana che ha sancito e ufficializzato il principio della parità uomo-donna;
  3. Quando la linea familiare è maschile, oppure il figlio della donna italiana è nato dopo il 1° gennaio 1948. In tal caso, per presentare l’azione giudiziale, bisogna dimostrare che il Consolato competente a ricevere la domanda impiega un tempo eccessivo per decidere (come ad esempio, San Paolo, dove si attende 10-12 anni solamente per essere convocati).

 

Come ottenere la cittadinanza iure sanguinis in via giudiziale

Il Tribunale competente per il riconoscimento della cittadinanza iure sanguinis

Dal 2021 è cambiata la legge e, pertanto, la competenza a decidere sulle domande di cittadinanza jure sanguinis attraverso il procedimento giudiziale non è più il Tribunale di Roma (che prima aveva competenza esclusiva), ma è il Tribunale del foro di nascita dell’avo italiano.

La legge Delega n. 206/2021 prevede al comma n. 36 che all’articolo 4, comma 5, del decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n. 46, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Quando l’attore risiede all’estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell’avo cittadini italiani”.

Il comma n. 37 prevede che “Le disposizioni dei commi da 27 a 36 del presente articolo si applicano ai procedimenti instaurati a decorrere dal centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge”.

A far data dal 22.06.2022 le domande di cittadinanza iure sanguinis per via giudiziale presentate dai ricorrenti residenti all’estero dovranno essere avanzate nel Tribunale in cui hanno sede le Sezioni specializzate in materia di Immigrazione e Cittadinanza e non più il Tribunale di Roma.

La procura notarile all'Avvocato per la rappresentanza in giudizio

La procedura di riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis per via giudiziale non richiede la presenza dei ricorrenti in Italia e, pertanto, non è necessario presenziare personalmente in Tribunale.

La causa verrà gestita da un Avvocato esperto in riconoscimento della cittadinanza iure sanguinis, iscritto all’Ordine degli Avvocati in Italia, che vi rappresenterà tramite una procura (pubblica o privata autenticata) redatta da un Notaio e successivamente tradotta e apostillata (nel caso di cittadini del Brasile).

Documenti necessari per il riconoscimento della cittadinanza iure sanguinis per via giudiziale

Per poter correttamente presentare la richiesta di riconoscimento della cittadinanza ius sanguinis per via giudiziale occorre essere in possesso dei seguenti documenti:

  1. copia integrale dell’atto di nascita dell’avo italiano emigrato all’estero, rilasciato dal Comune italiano nel quale egli nacque;
  2. atti integrali di nascita di tutti i suoi discendenti in linea retta, compreso quello della persona rivendicante la cittadinanza italiana;
  3. atto integrale di morte dell’antenato italiano (questo atto è particolarmente importante quando l’avo si è coniugato in Italia, e pertanto l’atto di morte è l’unico a lui riferito che attesta la sua presenza nel Paese straniero);
  4. atto di matrimonio dell’avo italiano emigrato all’estero;
  5. atti di matrimonio dei suoi discendenti in linea retta, compreso quello dei genitori della persona rivendicante la cittadinanza italiana;
  6. certificato rilasciato dalle competenti autorità dello stato estero di emigrazione, attestante che l’avo italiano a suo tempo emigrato dall’Italia non acquistò la cittadinanza dello Stato estero di emigrazione anteriormente alla nascita dell’ascendente dell’interessato (es. la CNN brasiliana);
  7. copie autentiche di eventuali sentenze o atti di separazione o divorzio, esclusivamente delle persone che richiedono la cittadinanza;
  8. in presenza di figli nati fuori dal matrimonio, la cui nascita è stata registrata dal solo genitore che non trasmette la cittadinanza italiana, occorre una scrittura pubblica con la quale l’altro genitore, ovvero quello di sangue italiano, dichiara e conferma di essere madre/padre biologica/o del figlio nato fuori dal matrimonio;


Tutti questi documenti che sono stati formati all’estero, ai sensi del D.P.R. 44R. 445/2000, devono essere tradotti in lingua italiana e muniti di legalizzazione consolare (o Apostille, se lo Stato in questione aderisce alla Convenzione dell’Aja del 1961).

Qual è il termine di validità dei certificati? I certificati hanno una scadenza? E quelli emessi all’estero?

Esiste una durata in termini di validità dei documenti ottenuti per la cittadinanza iure sanguinis?

Questa è una delle domande più frequenti, soprattutto quando si tratta di documenti prodotti all’estero.

La validità dei certificati è disciplinata dall’art. 41 del d.p.r. 445/2000 (così come modificato dalla legge 183/2001) che stabilisce:

I certificati rilasciati dalle pubbliche amministrazioni attestanti stati, qualità personali e fatti non soggetti a modificazioni hanno validità illimitata. Le restanti certificazioni hanno validità di sei mesi dalla data di rilascio se disposizioni di legge o regolamentari non prevedono una validità superiore”.

Questo significa che se le indicazioni contenute nel certificato non sono soggette a modifiche (ad esempio un certificato di nascita) allora il certificato non ha scadenza ed ha validità illimitata, se invece quanto contenuto nel certificato è soggetto a modifica nel tempo (ad esempio un certificato di residenza) ha una durata di sei mesi o quella specifica prevista da altre norme.

Se nel certificato trovate una data di scadenza, questa non ha alcuna validità!

Infatti solamente la legge può stabilire la validità di quel documento e, nel nostro caso, la durata è illimitata per alcuni certificati e di 6 mesi per altri.

Questa legge vale anche per tutti i documenti prodotti all’estero (ed qui in particolare è quello che interessa a noi!)

Infatti l’Ufficio III della Direzione Generale per gli Italiani all’estero e le Politiche Migratorie del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, competente per le questioni attinenti alla cittadinanza italiana, a seguito di apposito quesito formulato dalla Prefettura UTG di Bergamo, ha chiarito che anche per i certificati prodotti all’estero di applica la stessa legge prevista per i certificati prodotti in Italia.

Pertanto, è ben possibile produrre ai fini del riconoscimento della cittadinanza certificati emessi anche da più di un anno purché relativi a fatti non più modificabili.

Del resto, con riferimento al processo giudiziale, va ricordato che il processo è retto dall’onere probatorio per cui la parte deve fornire la prova del suo diritto ed, in particolare, nei processi di cittadinanza ius sanguinis, la prova della filiazione da discendente italiano per cui il giudice più che la data dell’atto valuterà il contenuto dell’atto.

E la procura alle liti all’Avvocato, ha una scadenza?

La procura alle liti non ha una scadenza poiché viene rilasciata, a seconda se è generale o speciale, per compiere determinati atti o un determinato processo oppure una serie indeterminata di liti e, pertanto, non serve rifarla dopo un anno!

La richiesta di trascrizione degli atti di stato civile al Comune italiano per la cittadinanza iure sanguinis

Ottenuto il riconoscimento della cittadinanza italiana l’Avvocato munito di procura contatta direttamente l’ufficio anagrafico del Comune italiano di nascita dell’avo chiedendo la trascrizione degli atti di stato civile delle persone che abbiano ottenuto il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis.

Le prassi sulla trascrizione cambiano da Comune a Comune, tendenzialmente i Comuni richiedono la spedizione dei documenti cartacei di cui si chiede la trascrizione e l’invio dell’ordinanza e del certificato di non proposto appello (certificato di passaggio in giudicato) con le relative attestazioni di conformità.

Una volta che l’ufficiale di stato civile conferma l’avvenuta trascrizione, la procedura si intende conclusa ed il riconoscimento della cittadinanza opera con effetto retroattivo alla nascita della persona.

In seguito alla trascrizione i richiedenti possono recarsi personalmente presso gli Uffici Consolari di residenza per richiedere l’iscrizione all’AIRE nonché poi eventualmente il rilascio del passaporto italiano.

Quali sono i tempi per ottenere la cittadinanza iure sanguinis?

Il tempo di attesa per il riconoscimento della cittadinanza iure sanguinis dipende molto dalla forma in cui la domanda viene presentata.

Due sono i modi:

  • in via amministrativa
  • in via giudiziale

Quanto tempo ci vuole per la cittadinanza iure sanguinis in via amministrativa

La cittadinanza jure sanguinis in via amministrativa può essere avanzata in due differenti modalità:

  • in Italia tramite il Comune 
  • all’estero tramite il Consolato competente.

Se il procedimento viene avviato personalmente in Italia, l’attesa varia in base al Comune (questa attesa dipende da quanto impiega il Comune a ricevere dai Consolati competente l’attestato di non rinuncia alla cittadinanza da parte dei discendenti dell’avo italiano).

Se invece la domanda è presentata all’estero, l’attesa varia in base al Consolato in cui viene presentata la domanda.

Se ad esempio si tratta del Consolato di San Paolo è fatto noto che attualmente bisogna attendere 13 anni solo per essere convocati. Anche in altri Consolati in Brasile i tempi sono molto simili.

Per questi motivi è fortemente consigliato procedere per via giudiziale.

 

Quanto tempo ci vuole per la cittadinanza iure sanguinis in via giudiziale

Il tempo necessario per ottenere la cittadinanza iure sanguinis in via giudiziale è sicuramente molto più ridotto di quella in via amministrativa.

Tuttavia non è possibile indicare un tempo ben determinato, questo perché la legge non lo prevede e soprattutto perché il tempo necessario può variare per diversi fattore.

A esempio:

  • perché il processo può avere una o più udienze,
  • un giudice può fissare udienza più rapidamente di un altro,
  • nel giudizio possono verificarsi sostituzioni di giudici o altri eventi non prevedibili in anticipo.

Attualmente i tempi di attesa variano da 6/8 mesi a 2 anni.

Il procedimento di riconoscimento della cittadinanza iure sanguinis per via giudiziale è molto più veloce del riconoscimento per via amministrativa!

Come ottenere la cittadinanza iure sanguinis in via amministrativa

La domanda per il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis si può presentare anche per via amministrativa (salvo il caso in cui si tratti di richiesta per via materna).

La procedura amministrativa deve essere presentata mediante istanza all’Autorità consolare (se il richiedente risiede all’estero), o al Sindaco del Comune di residenza (se il richiedente risiede in Italia).

In quest’ultimo caso, per ottenere l’iscrizione all’anagrafe ai fini della presentazione dell’istanza, l’interessato non deve essere titolare di permesso di soggiorno, ma è sufficiente la dichiarazione di presenza, come stabilito dalla Circolare del Ministero dell’Interno n. 32 del 13 giugno 2007.

 

Documenti necessari per il riconoscimento della cittadinanza iure sanguinis per via amministrativa

  1. copia integrale dell’atto di nascita dell’avo italiano emigrato all’estero, rilasciato dal Comune italiano nel quale egli nacque;
  2. atti integrali di nascita di tutti i suoi discendenti in linea retta, compreso quello della persona rivendicante la cittadinanza italiana;
  3. atto integrale di morte dell’antenato italiano (questo atto è particolarmente importante quando l’avo si è coniugato in Italia, e pertanto l’atto di morte è l’unico a lui riferito che attesta la sua presenza nel Paese straniero);
  4. atto di matrimonio dell’avo italiano emigrato all’estero;
  5. atti di matrimonio dei suoi discendenti in linea retta, compreso quello dei genitori della persona rivendicante la cittadinanza italiana;
  6. certificato rilasciato dalle competenti autorità dello stato estero di emigrazione, attestante che l’avo italiano a suo tempo emigrato dall’Italia non acquistò la cittadinanza dello Stato estero di emigrazione anteriormente alla nascita dell’ascendente dell’interessato (es. la CNN brasiliana);
  7. copie autentiche di eventuali sentenze o atti di separazione o divorzio, esclusivamente delle persone che richiedono la cittadinanza;
  8. in presenza di figli nati fuori dal matrimonio, la cui nascita è stata registrata dal solo genitore che non trasmette la cittadinanza italiana, occorre una scrittura pubblica con la quale l’altro genitore, ovvero quello di sangue italiano, dichiara e conferma di essere madre/padre biologica/o del figlio nato fuori dal matrimonio;
  9. dichiarazione di presenza;
  10. certificato di residenza;
  11. permesso di soggiorno per attesa cittadinanza;
  12. passaporto
  13. marca da bollo da €16,00

Permesso di soggiorno per attesa cittadinanza italiana

Il regolamento di attuazione del Testo Unico sull’immigrazione (D.P.R. 394/99 e successive modifiche) prevede che chi è in attesa dell’acquisto della cittadinanza italiana può ottenere un permesso che lo/la autorizza a soggiornare in Italia fino al termine del relativo procedimento.

Non è possibile ottenere dall’estero un visto di ingresso per attesa cittadinanza. Il permesso di soggiorno per attesa cittadinanza può essere rilasciato solo allo straniero già in possesso di un permesso di soggiorno rilasciato per altri motivi.

La Circolare del Ministero dell’Interno del 13 giugno 2007 ha precisato che, a seguito dell’abolizione del permesso per motivi di turismo, la ricevuta della dichiarazione di presenza, resa da chi entra in Italia per motivi di turismo, può costituire titolo utile ai fini dell’iscrizione anagrafica di coloro che intendono avviare in Italia la procedura per il riconoscimento della cittadinanza “iure sanguinis“.

Con il permesso di soggiorno per attesa cittadinanza è possibile chiedere il ricongiungimento familiare (se si è in possesso dei requisiti previsti dalla legge, in particolare idoneità alloggiativa e reddito. cfr Suprema Corte sentenza n. 12680 del 20 aprile 2009 ) e l’iscrizione alla ASL per usufruire delle cure sanitarie.

Tali permessi di soggiorno, inoltre, ai sensi dell’articolo 6, comma 1 bis, del D.lgs. n. 286/98, consentono di svolgere attività lavorativa e possono essere convertiti in un permesso di soggionro per motivi di lavoro, laddove ne ricorrano i requisiti.

domande frequenti

Cittadinanza italiana iure sanguinis: la guida completa

La cittadinanza iure sanguinis è l’accertamento della cittadinanza italiana per discendenza di sangue da avo italiano emigrato all’ester.

Lo ius sanguinis è il diritto di sangue che, in altre parole, indica il riconoscimento della cittadinanza italiano disciplinato dalla Legge 91/1992.

Lo “ius soli” fa riferimento alla nascita sul territorio dello Stato e si contrappone, nel novero dei mezzi di acquisto del diritto di cittadinanza, allo “ius sanguinis“, che si basa invece sull’elemento della discendenza o della filiazione.

 

La cittadinanza per discendenza è regolata dal criterio dello ius sanguinis. L’art. 1 della legge n. 91/92 stabilisce che è cittadino per nascita il figlio di padre o madre cittadini.

La trasmissione della cittadinanza non ha limiti generazionali (con l’unica condizione che l’antenato italiano sia deceduto dopo il 17 marzo 1861, data della proclamazione del Regno D’Italia).

Lo ius soli in Europa
Se l’Italia dovesse decidere di adottare una forma di ius soli temperato, non si ritroverebbe ad essere una mosca bianca in Europa. Nel vecchio continente, infatti, sono diversi gli Stati che già utilizzano questo principio per attribuire la cittadinanza (affiancato allo ius sanguinis). È il caso di Francia, Germania, Gran Bretagna, Spagna, Portogallo, Belgio e Olanda. Nessun paese europeo, invece, ha scelto la via dello ius soli illimitato.

Tra l’altro, se si guarda all’acquisizione della cittadinanza in una prospettiva storica, fino al 1700, anche in Europa, la regola generale era quella del “diritto di suolo”, tipico corollario di una società ad impostazione feudale. Solo con la Rivoluzione francese si è assistito al ribaltamento di questa impostazione e all’affermarsi di uno strapotere dello ius sanguinis in tutti i paesi di diritto civile (in contrapposizione con i paesi di diritto comune, common law, che hanno invece mantenuto lo ius soli).

In Francia
In Francia esiste uno ius soli temperato. Al raggiungimento della maggiore età, infatti, la cittadinanza viene riconosciuta a chi è nato sul territorio francese, al sussistere di una dei queste due condizioni:

i genitori, al momento della sua nascita, avevano regolare permesso di soggiorno;

risiede in Francia da almeno 5 anni, al momento del compimento della maggiore età (18 anni).

Inoltre, nel primo caso la concessione della cittadinanza avviene automaticamente quando la persona coinvolta diventa maggiorenne, mentre nel secondo caso deve esserci un’espressa richiesta.

In Germania
Anche in Germania lo ius sanguinis convive con lo ius soli temperato. Oltra a chi nasce da genitori tedeschi, infatti, ha la cittadinanza anche chi è figlio di stranieri, purché almeno uno dei due risieda legalmente nel paese da minimo 8 anni e abbia un permesso di soggiorno a tempo indeterminato da minimo 3 anni.

In Gran Bretagna
La Gran Bretagna adotta uno ius soli temperato ancora più agevole rispetto a quello della Germania. L’unica condizione richiesta per riconoscere la cittadinanza ai figli degli stranieri è che almeno uno dei genitori abbia un permesso di soggiorno a tempo indeterminato.

In Portogallo
Particolare la tipologia di ius soli temperato scelta dal Portogallo. Qui il riconoscimento della cittadinanza dalla nascita di coloro che hanno entrambe i genitori stranieri avviene:

previo rilascio, da parte di madre e padre, di una semplice dichiarazione in cui affermano di volere essere cittadini portoghesi;

a condizione che uno dei due risieda in territorio portoghese da almeno 2 anni.

In Irlanda
La residenza di madre e padre è fondamentale anche per i figli di stranieri nati in Irlanda. La cittadinanza, infatti, gli viene riconosciuta se almeno uno dei genitori, al momento del parto, risulta aver risieduto nel paese per minimo 3 dei 4 anni precedenti.

In Spagna
In Spagna, invece, ai nati sul territorio nazionale da genitori stranieri è riconosciuta la cittadinanza su richiesta, dopo un anno di residenza nel paese.

In Belgio e Olanda
Le scelte di Belgio e Olanda sono sensibilmente diverse, con un solo punto in comune: la cittadinanza ai bambini nati nello Stato ma da genitori stranieri è riconosciuta solo al compimento della maggiore età. Nel caso del Belgio, però, il riconoscimento è automatico e può essere anticipato ai 12 anni se i genitori sono residenti da almeno 10 anni. In Olanda, invece, bisogna presentare richiesta e dimostrare di risiedere ininterrottamente nel territorio almeno dall’età di 4 anni.

Il bambino, figlio di genitori entrambi stranieri, nato in Italia e legalmente residente dalla nascita fino ai 18 anni, non possiede automaticamente la cittadinanza italiana, ma può acquisirla.

 

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1. COSA SONO I COOKIE E GLI ALTRI STRUMENTI DI TRACCIAMENTO, A COSA SERVONO E CHI LI INSTALLA?

I cookie sono piccoli file di testo che vengono inviati dal sito web visitato sul dispositivo dell’Utente (solitamente al browser), dove vengono memorizzati in modo da poter riconoscere tale dispositivo alla successiva visita. Ad ogni visita successiva, infatti, i cookie sono reinviati al sito dal dispositivo dell’Utente. Ciascun cookie contiene generalmente: il nome del server da cui il cookie è stato inviato, la scadenza ed un valore, solitamente un numero unico generato a caso dal computer. Il server del sito web che trasferisce il cookie utilizza questo numero per riconoscere l’Utente quando torna a visitare un sito o naviga da una pagina all’altra. I cookie possono essere installati non solo dallo stesso gestore del sito visitato dall’utente (cookie di prima parte), ma anche da un sito diverso che installa cookie per il tramite del primo sito (cookie di terze parti) ed è in grado di riconoscerli. Questo accade perché sul sito visitato possono essere presenti elementi (immagini, mappe, suoni, link a pagine web di altri domini, etc.) che risiedono su server diversi da quello del sito visitato. 

Nel corso della navigazione su questo sito, l’Utente può ricevere sul suo dispositivo i seguenti cookie:

  1. cookie di prima parte: sono cookie inviati dal sito del Titolare, che stai visitando;
  2. cookie di terza parte: sono cookie inviati da un sito diverso da quello che stai visitando, che installa i propri cookie per il tramite del sito del Titolare.

La gestione e la responsabilità dei cookie di prima parte sono del Titolare, mentre sui cookie di terza parte il Titolare non ha alcun controllo né sull’attività della terza parte, né sulla possibilità che la stessa li modifichi nel tempo. In relazione ai cookie di terza parte il Titolare agisce quale intermediario e, in tale veste, rimanda alle informative della terza parte, raggiungibili tramite appositi link disponibili nella apposita area cookie riattivabile tramite pulsante presente in fondo a sinistra sullo schermo. 


2. QUAL È LO SCOPO DELLA PRESENTE INFORMATIVA SUI COOKIE?

In osservanza di quanto previsto dalla vigente normativa in materia di protezione dei dati personali (in particolare il Regolamento (UE) 2016/679 sulla protezione dei dati personali “GDPR” e la normativa europea ed italiana in tema di cookie ed altri strumenti di tracciamento) l’avvocato Francesco Lombardini desidera informare l’Utente in ordine in merito al trattamento dei dati personali raccolti tramite i cookie e altri strumenti di tracciamento ad essi assimilabili, anche di terze parti.

Il trattamento verrà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza, nonché di tutela della tua riservatezza e di tutela dei diritti.


3. TITOLARE DEL TRATTAMENTO

Il Titolare del trattamento è l’avvocato Francesco Lombardini con studio a Cesena (FC) – Viale G. Carducci, 107 – 47521. Il Titolare del trattamento potrà essere contattato al recapito sopra indicato. 

Il Titolare del trattamento ha dato attuazione agli obblighi previsti dalle linee guida del Garante Privacy su cookie e strumenti di tracciamento online (Provvedimento n. 231 del 10 giugno 2021) uniformando il sito alle nuove disposizioni. 


4. QUALI COOKIES E ALTRI STRUMENTI DI TRACCIAMENTO UTILIZZA QUESTO SITO? PER QUALI FINI, SU CHE BASE GIURIDICA? È OBBLIGATORIO FORNIRE I DATI? COSA SUCCEDE SE NON LI FORNISCO?

I cookie e gli altri strumenti di tracciamento usati da questo sito sono classificabili secondo le seguenti macrocategorie:

1) Cookie tecnici, che servono a far funzionare il sito;

2) Cookie di profilazione, che servono a tracciare il comportamento dell’utente per analizzarlo in modo da offrirgli servizi basati sulle sue preferenze. Di seguito maggiori dettagli.


Cookie Tecnici
 (inclusi altri identificatori tecnici), che non richiedono il consenso dell’Utente. Sono utilizzati al fine di effettuare la trasmissione di una comunicazione su una rete di comunicazione elettronica o di fornire un servizio informatico esplicitamente richiesto dall’utente. In questa categoria rientrano i cookie, che perseguono le finalità rispettivamente indicate:

  • cookies di navigazione o di sessione: servono a garantire la normale navigazione e fruizione del sito web (permettendo all’utente, ad esempio, di realizzare un acquisto o autenticarsi per accedere ad aree riservate);
  • cookies analytics anonimizzati: vengono utilizzati unicamente per raccogliere informazioni, in forma aggregata e quindi non riconducibile al singolo, relative al numero di utenti alle pagine più visitate, ai luoghi da cui ci si collega, etc. allo scopo di elaborare statistiche sul servizio e sull’utilizzo del sito. Tali cookies possono anche essere di terze parti. In questo caso però il Titolare del sito li ha resi anonimi (avendo mascherato almeno la quarta componente dell’indirizzo IP) e la terza parte si astiene dal combinare i cookie analytics con altre elaborazioni (ad es: file dei clienti o statistiche di visite ad altri siti) o dal trasmetterli ad ulteriori terzi;
  • cookies di funzionalità: permettono all’utente la navigazione in funzione di una serie di criteri selezionati (ad esempio, la lingua, i prodotti selezionati per l’acquisto) al fine di migliorare il servizio reso allo stesso.


Base Giuridica
.

Per i cookie tecnici la base giuridica risiede nell’esecuzione di un contratto o di misure precontrattuali (art. 6.b del GDPR) poiché necessari per rendere utilizzabile il sito e il servizio richiesto da parte degli utenti. L’utilizzo di tali cookie non richiede il consenso dell’utente.


Necessità del conferimento dei dati e conseguenze
.

Il conferimento dei dati raccolti attraverso i cookie sopra descritti non è obbligatorio; tuttavia, è necessario per il collegamento al sito e la fornitura del servizio. In assenza parziale o totale di tale conferimento, non si potrà utilizzare il sito o potranno esserci problemi nell’utilizzo.

L’elenco dei cookie Tecnici utilizzati da questo sito con le relative caratteristiche (es: caratteristiche, tempi di conservazione dei dati etc.) è disponibile nella apposita area cookie riattivabile tramite pulsante presente in fondo a sinistra sullo schermo.


Cookie di Profilazione e altri strumenti di tracciamento, che richiedono il consenso dell’Utente. 
I cookies di profilazione e gli altri strumenti di tracciamento permettono di seguire e tracciare, mediante strumenti automatizzati, il comportamento dell’utente durante la sua navigazione in internet. Hanno lo scopo di ricondurre a soggetti determinati, identificati o identificabili, specifiche azioni o schemi comportamentali ricorrenti nell’uso delle funzionalità offerte (pattern) al fine del raggruppamento dei diversi profili all’interno di cluster omogenei di diversa ampiezza, in modo che sia possibile al Titolare o alle terze parti, tra l’altro, anche modulare la fornitura del servizio in modo sempre più personalizzato al di là di quanto strettamente necessario all’erogazione del servizio, nonché inviare messaggi pubblicitari mirati, cioè in linea con le preferenze manifestate dall’utente nell’ambito della navigazione in rete. I cookie di Profilazione e gli altri strumenti di tracciamento con funzione non tecnica possono essere:

  • Di prima parte: installati direttamente dal Titolare sul proprio sito.
  • Di terza parte: installati sul sito del Titolare da un soggetto terzo. Sui cookie di terza parte, il Titolare non ha alcun controllo né sull’attività e finalità della terza parte, né sulla possibilità che la stessa li modifichi nel tempo. In tal senso il Titolare agisce in qualità di intermediario. In tale veste, rimanda all’ informativa della terza parte, raggiungibile tramite il link posto accanto a ciascuno dei cookies indicati nell’apposita area cookies riattivabile tramite pulsante presente in fondo a sinistra sullo schermo.

Sono cookie di profilazione anche i cookie analytics non anonimizzati utilizzati dalla terza parte, quando il Titolare del sito non li ha resi anonimi (non avendo mascherato almeno la quarta componente dell’indirizzo IP) e la terza parte combina i cookie analytics con altre elaborazioni (ad es: file dei clienti o statistiche di visite ad altri siti) o li trasmette ad ulteriori terzi.


Base Giuridica

  • L’uso di cookies di Profilazione (inclusi gli analytics non anonimizzati) può avvenire solo con il consenso espresso dell’Utente, che costituisce la base giuridica del trattamento dei dati raccolti attraverso tali cookie, in conformità a quanto previsto dall’art. 6.a del GDPR. Il consenso può essere fornito o revocato in qualsiasi momento operando direttamente nell’apposita area cookie riattivabile tramite pulsante presente in fondo a sinistra sullo schermo.


Necessità del conferimento dei dati e conseguenze

Il mancato conferimento dei dati conseguente al mancato consenso per tali cookie non ha alcuna conseguenza ai fini della navigazione sul sito e della sua fruizione, ma comporta l’impossibilità di proporre messaggi pubblicitari su servizi offerti dall’avvocato Francesco Lombardini in linea con le tue preferenze e i tuoi reali interessi manifestati nell’ambito della tua navigazione in rete.

L’elenco dei cookie di profilazione utilizzati da questo sito con le relative caratteristiche (es: caratteristiche, tempi di conservazione dei dati etc.) è disponibile nella apposita area cookie riattivabile tramite pulsante presente in fondo a sinistra sullo schermo.


5. SOCIAL PLUG-IN

Si informa l’Utente che sul presente sito potrebbero essere installati dei plug-in forniti da terze parti (es: pulsanti di like, commenti, condividi e altre funzioni tipiche di social network e piattaforme quali ad esempio: Facebook, Instagram, Youtube, Linkedin, Twitter, etc., riconoscibili dalle rispettive icone). Tali plug-in consentiranno al suo browser di richiamare contenuti del fornitore del plug-in e di trasferirgli i dati personali che la riguardano (tra i quali ad esempio: pagine visitate, acquisti effettuati, tempo di permanenza, identificativi del dispositivo e di navigazione, like, commenti, condivisioni, etc.). Tale attività di trattamento comporta una raccolta e comunicazione mediante trasmissione dei dati personali e necessita del consenso.

Una volta atterrati sul sito del social network fornitore del plug-in, il trattamento sarà interamente svolto secondo la privacy policy pubblicata da tale soggetto.

6. PUBBLICAZIONE DELLE RECENSIONI

Compilando e inviando il Modulo di recensione, l’utente acconsente a rendere accessibile al pubblico la sua recensione, tramite la pubblicazione e la diffusione della stessa sul presente sito Internet, così come sui Motori di ricerca o siti terzi, in particolare Google o Trustpilot.

La recensione potrà essere consultata liberamente da tutti i visitatori del sito Internet.
La recensione pubblicata menzionerà almeno le informazioni seguenti che riguardano l’utente:

  • Il Nome
  • La prima lettera del Cognome
  • La foto profilo
  • I voti e i commenti
  • La data della realizzazione della recensione

Laddove l’utente desideri che la sua recensione sia interamente anonima può richiederlo inviando una mail all’indirizzo seguente: mail.

Per maggiori informazioni riguardo al trattamento che di questi dati faranno invece motori di ricerca o terze parti, si consiglia di leggere le relative informative, in particolare:
Per Google.
Per Trustpilot.

 

7.PRENOTAZIONE CONSULENZE – COOKIE ESSENZIALI

Per la prenotazione della consulenza online il sito utilizza Calendly. Alcuni cookies di calendly (_calendly_session) sono necessari ed essenziali per poter programmare gli appuntamenti tramite il calendario. Si tratta di cookies tecnici/funzionali di parte terza che permettono alla integration di calendly di funzionare su un hosting website. Si invitano, in ogni caso, gli utenti a leggere con attenzione la loro politica sulla privacy: https://calendly.com/privacy.


8. COME GESTIRE IL CONSENSO DEI COOKIE E ALTRI STRUMENTI DI TRACCIAMENTO?

E‘ possibile gestire il consenso relativo alle singole categorie di cookies e altri strumenti di tracciamento e/o modificare le preferenze in precedenza espresse operando direttamente nell’apposita area cookie riattivabile tramite pulsante presente in fondo a sinistra sullo schermo. 


9. COME DISATTIVARE TUTTI I COOKIE COL BROWSER?

Un’altra possibilità per limitare l’uso dei cookies è di operare direttamente sul browser. La maggior parte dei browsers offre la possibilità di manifestare le proprie scelte in merito all’uso dei cookies da parte dei siti. Di seguito, si riportano le procedure per modificare le impostazioni sui cookies e i link alle pagine rilevanti dei principali browsers sul mercato per manifestare le varie scelte.

a) Google Chrome – Selezionare l’icona del menu Chrome > Selezionare Impostazioni > Nella parte inferiore della pagina, selezionare Mostra impostazioni avanzate > Nella sezione “Privacy”, selezionare Impostazioni contenuti > Selezionare Consenti il salvataggio dei dati in locale > Selezionare Fine. 

Maggiori informazioni al seguente link.

b) Safari – Per impostare il blocco dei cookie da parte di Safari in iOS 8, toccare Impostazioni > Safari > Blocca cookie e scegliere “Consenti sempre”, “Consenti solo dai siti web che visito”, “Consenti solo dal sito web attuale” oppure “Blocca sempre”. In iOS 7 o versioni meno recenti scegliere “Mai”, “Di terze parti e inserzionisti” o “Sempre”. 

Per maggiori informazioni: https://support.apple.com/it-it/HT201265 

c) Firefox – Fare clic sul pulsante dei menu e selezionare opzioni > Selezionare il pannello Privacy > Alla voce Impostazioni cronologia: selezionare utilizza impostazioni personalizzate > Per attivare i cookie, contrassegnare la voce Accetta i cookie dai siti; per disattivarli togliere il contrassegno dalla voce. 

Maggiori informazioni al seguente link.

d) Edge – Fare clic sul pulsante Strumenti e quindi su Opzioni Internet > Fare clic sulla scheda Privacy e in Impostazioni spostare il dispositivo di scorrimento verso l’alto per bloccare tutti i cookie oppure verso il basso per consentirli tutti e quindi fare clic su OK. Per maggiori informazioni: http://windows.microsoft.com/it-it/windows7/block-enable-or-allow-cookies 


10. I DATI PERSONALI SONO TRASFERITI AL DI FUORI DELL’UNIONE EUROPEA (UE)?

Alcuni dati raccolti dai cookie possono essere trasferiti all’estero in ubicazioni poste al di fuori dell’Unione Europea. Tale trasferimento verrà comunque effettuato nel rispetto delle garanzie prescritte dal GDPR per questo tipo di attività (artt. da 45 a 49), quali ad esempio: trasferimento verso imprese ubicate in Paesi per i quali risulta riconosciuta l’esistenza di garanzie di protezione dei dati personali equiparabili a quelle del GDPR (c.d. Paesi in White List); oppure verso imprese con le quali sono state sottoscritte specifiche clausole contrattuali di tutela dei dati personali approvate dalla Commissione Europea o dall’Autorità Garante, o che adottano norme vincolanti di impresa approvate dall’Autorità Garante; oppure quando il trasferimento è necessario per l’esecuzione del contratto concluso con l’interessato o per eseguire una tua richiesta; oppure avviene in base a specifiche deroghe previste dal GDPR. 

È possibile avere maggiori informazioni, su richiesta, presso il Titolare ai contatti sopraindicati. 

Per quanto riguarda il trasferimento di dati verso gli USA, è ancora possibile trasferire i dati dal SEE agli Stati Uniti sulla base delle deroghe previste dall’articolo 49 GDPR – fra l’ottenimento del consenso dell’interessato – purché si applichino le condizioni stabilite in questo articolo. In particolare, quando i trasferimenti si basano sul consenso dell’interessato, dovrebbe essere: a) esplicito; b) specifico per il particolare trasferimento di dati o insieme di trasferimenti (il che significa che l’esportatore di dati deve assicurarsi di ottenere uno specifico consenso prima che il trasferimento abbia luogo anche se ciò avviene dopo che è stata effettuata la raccolta dei dati); e c) informato, in particolare per quanto riguarda i possibili rischi del trasferimento (nel senso che l’interessato dovrebbe anche essere informato dei rischi specifici derivanti dal fatto che i suoi dati saranno trasferiti in un paese che non fornisce una protezione adeguata e che non sono presenti garanzie adeguate volte a fornire protezione dei dati sono in corso di attuazione).

L’utente è libero di esprimere le sue preferenze e modificare i consensi prestati tramite il pannello di controllo disponibile nella apposita area cookie e riattivabile tramite pulsante presente in fondo a sinistra sullo schermo. 


11. PER QUANTO TEMPO VENGONO CONSERVATI I DATI?

Il periodo di conservazione dei dati raccolti attraverso l’utilizzo dei cookie e degli altri strumenti di tracciamento è indicato negli elenchi dei cookie utilizzati da questo sito elencati nel banner e nel pannello di controllo.

 

12. CHI PUÒ CONOSCERE I TUOI DATI? A CHI LI COMUNICHIAMO?

I dati raccolti mediante i cookie potranno essere utilizzati dai collaboratori autorizzati dal Titolare, quali ad esempio gli addetti alla manutenzione e gestione del sito, al marketing e all’amministrazione. Potranno essere utilizzati anche da eventuali terze parti (fornitori di servizi, di infrastrutture, informatiche coinvolti nella gestione e supervisione del sito e simili) che operano per conto del Titolare e sono stati debitamente nominati responsabili esterni del trattamento secondo quanto previsto dall’art 28 del GDPR. Con il suo consenso, potranno essere utilizzati anche dalle terze parti che installano i loro cookie sul sito del Titolare.


13. QUALI SONO I DIRITTI DELL’UTENTE IN QUALITÀ DI INTERESSATO?

Il GDPR riconosce i seguenti diritti in relazione ai dati personali che l’Utente potrà esercitare nei limiti e in conformità a quanto previsto dalla normativa:

  • Diritto di accesso ai dati personali (art. 15);
  • Diritto di rettifica (art. 16);
  • Diritto di cancellazione (diritto all’oblio) (art. 17);
  • Diritto di limitazione di trattamento (art. 18);
  • Diritto alla portabilità dei dati (art. 20);
  • Diritto di opposizione (art. 21): l’interessato ha il diritto di opporsi in qualsiasi momento, per motivi connessi alla situazione particolare, al trattamento dei dati personali che lo riguardano basato sul legittimo interesse, compresa la profilazione sulla base di esso. Il Titolare si astiene dal trattamento salvo che dimostri l’esistenza di motivi legittimi cogenti per procedere al trattamento che prevalgono sugli interessi, sui diritti e sulle libertà dell’interessato oppure per l’accertamento, l’esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria;
  • Diritto di opporsi a una decisione basata unicamente sul trattamento automatizzato (art. 22);
  • Diritto di revocare, in qualsiasi momento, il consenso rilasciato, senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca.
  • Diritto di proporre reclamo all’Autorità Garante della protezione dei dati (www.garanteprivacy.it) qualora il trattamento dei dati sia contrario alla normativa in vigore (art 77) o agire in sede giudiziale (art.79).


14. COME VENGONO PROTETTI I DATI PERSONALI?

I dati personali saranno trattati utilizzando misure di sicurezza tecniche e organizzative adeguate alla natura dei dati per assicurarne l’integrità e la riservatezza e proteggerli contro i rischi di intrusione illecita, perdita, alterazione, o divulgazione a terzi non autorizzati a trattarli.

 

15. ULTERIORI INFORMAZIONI

Per ulteriori informazioni riguardanti il trattamento dei dati personali si invita l’Utente a consultare anche l’informativa privacy presente su questo sito (link). Per maggiori dettagli sui cookie utilizzati, è sufficiente consultare l’apposita area cookie riattivabile tramite pulsante presente in fondo a sinistra sullo schermo.


16. MODIFICHE AL DOCUMENTO “COOKIE POLICY” 

L’avvocato Francesco Lombardini si riserva il diritto di apportare modifiche alla presente Cookie Policy, in qualunque momento, dandone pubblicità agli Utenti su questa pagina. Si consiglia, dunque, di consultare frequentemente questa pagina, prendendo come riferimento la data di ultima modifica indicata in fondo. Salvo quanto diversamente specificato, la presente Cookie Policy continuerà ad applicarsi ai dati sino a quel momento raccolti. In caso di domande, commenti e richieste relative alla presente informativa privacy, gli Utenti possono utilizzare il seguente recapito: mail.

Il Titolare non è responsabile per l’aggiornamento di tutti i link visualizzabili nella presente Privacy Policy, pertanto ogni qualvolta un link non sia funzionante e/o aggiornato, gli Utenti riconoscono ed accettano che dovranno sempre far riferimento al documento e/o sezione dei siti internet richiamati da tale link.

 

Ultimo aggiornamento: GENNAIO 2023

TERMINI E CONDIZIONI

Lo Studio Legale Avv. Francesco Lombardini non fornisce informazioni telefoniche o per e-mail e non effettua Consulenze Legali gratuite.

Per parlare con l’Avvocato è necessario prenotare una Consulenza Legale a pagamento (Consulenza BASE a €147,00 o Consulenza GOLD a €197,00). E’ possibile scegliere la consulenza Online, oppure in Studio Legale: a Cesena oppure a Bologna (quando disponibile), attraverso le modalità sotto riportate.

All’atto della richiesta dei servizi forniti sul presente sito, l’utente aderisce senza riserve alle seguenti condizioni generali di contratto.


1. OGGETTO DEL CONTRATTO

Il presente contratto ha ad oggetto la formulazione di un parere legale professionale o altra attività di consulenza legale resa da un consulente legale (di seguito denominato Avvocato), su richiesta dell’utente (di seguito denominato cliente) attraverso il sito avvocatofrancescolombardini.it, o attraverso uno dei siti ad esso collegato (di seguito denominato sito).

Il  cliente può formulare un quesito in ordine alla questione legale sul quale vuole avvalersi della competenza e professionalità dello Studio Legale tramite la pagina contatti del sito web, accessibile dal link di seguito riportato (link), selezionando il servizio più adatto alle sue esigenze, oppure tramite i singoli collegamenti (link) presenti all’interno delle singole pagine del sito web.

La consulenza Legale potrà essere resa dall’Avvocato:

  • online: tramite collegamento in videochiamata con la piattaforma Google Meet, tramite telefonata al numero indicato dal richiedente, oppure come diversamente concordato a seconda delle esigenze; nel giorno e nell’orario prescelto dal cliente tramite la piattaforma Calendly, in completa autonomia.
  • in Studio Legale: nella sede di Cesena oppure nella sede di Bologna; nel giorno e nell’orario prescelto dal cliente tramite la piattaforma Calendly, in completa autonomia.


2. CONCLUSIONE DEL CONTRATTO

Per parlare con l’Avvocato, chiedere informazioni ovvero ottenere una consulenza legale, l’interessato potrà avanzare richiesta esclusivamente nelle modalità di seguito indicate.

a) con selezione diretta del servizio di proprio interesse.

Il richiedente può accedere al sito alla pagina Contatti, selezionare il servizio di proprio interesse, il tipo di consulenza fornita dall’Avvocato per quello specifico servizio e selezionare la modalità della consulenza (online oppure in studio) e procedere all’apposita prenotazione, gestita attraverso la piattaforma Thrivecart e Calendly. La prenotazione della consulenza è subordinata al pagamento preventivo del prezzo richiesto.

Due sono le tipologie di Consulenza acquistabili, le quali contengono diversi servizi e precisamente:

– CONSULENZA BASE AL COSTO DI € 147,00

Consulenza Legale Online direttamente con me della durata di 45 minuti in lingua italiana.

Video Call su Google Meet o chiamata telefonica a tua scelta.

Acquisto e prenotazione della Consulenza Legale Online in modo semplice, veloce e sicuro.

Scegli tu il giorno e l’orario della Consulenza Legale Online direttamente dal mio calendario condiviso.

Garanzia “adeguata competenza” o ti rimborso*.

– CONSULENZA GOLD AL COSTO DI  197,00

Consulenza Legale Online direttamente con me della durata di 45 minuti in lingua italiana.

Video Call su Google Meet o chiamata telefonica a tua scelta.

Acquisto e prenotazione della Consulenza Legale Online in modo semplice, veloce e sicuro.

Scegli tu il giorno e l’orario della Consulenza Legale Online direttamente dal mio calendario condiviso.

Garanzia “adeguata competenza” o ti rimborso*.

I 197€ pagati per la Consulenza Legale Online GOLD verranno sottratti dal costo finale indicato nel preventivo se mi affiderai l’incarico.

Calendario riservato con priorità di scelta dei giorni e degli orari rispetto alla Consulenza Legale Online BASE.

Precedenza assoluta rispetto alle altre attività di studio per chi sceglie la Consulenza Legale Online GOLD.

Possibilità di ulteriori chiarimenti sull’oggetto della nostra Consulenza Legale Online per email.

 

Il pagamento di entrambe le tipologie di consulenze è gestito da Thrivecart, attraverso la piattaforma PayPal e Stripe.

Qualora, il richiedente che ha acquistato la consulenza GOLD al costo di € 197,00, successivamente alla consulenza fornita dall’Avvocato, desiderasse affidargli l’incarico, la somma già versata di €. 197,00 gli verrà dedotta dal prezzo complessivo riferito al mandato, il quale sarà oggetto di apposito preventivo inviato a latere al richiedente.

Nel caso in cui il richiedente scegliesse invece la consulenza BASE al costo di € 147,00 e successivamente alla consulenza fornita dall’Avvocato desiderasse affidargli l’incarico, la somma già versata di € 147,00 non gli verrà dedotta dal prezzo complessivo riferito al mandato.

b) con richiesta generica di consulenza.

È prevista anche una modalità di richiesta generica di consulenza, accessibile sempre dalla pagina Contatti, non vincolata ad uno specifico servizio. È richiesto all’interessato di selezionare la modalità in cui desidera ricevere la consulenza (online oppure in studio) e procedere poi alla prenotazione, gestita attraverso la piattaforma Calendly. La prenotazione della consulenza è subordinata al pagamento preventivo del prezzo richiesto.

Anche in questo caso è possibile scegliere la consulenza Base e la consulenza Gold, alle medesime condizioni indicate al punto a) che precede.

c) tramite compilazione del form.

Per alcuni servizi tra quelli indicati alla pagina Contatti non è possibile, per il richiedente, procedere autonomamente alla prenotazione della consulenza online oppure in studio, in quanto, per la natura del servizio e della consulenza ad esso relativa, la prenotazione è subordinata alla previa verifica di fattibilità da parte dell’Avvocato.

Il richiedente, selezionato il servizio di proprio interesse, verrà reindirizzato ad una pagina contenente un form da compilare, con precisa indicazione dei campi richiesti (senza alcun pagamento).

Una volta ricevuta la richiesta, l’Avvocato valuterà come agire e comunicherà al richiedente come procedere.

Qualora l’Avvocato rilevasse l’impossibilità di procedere, comunicherà l’esito della propria verifica al richiedente, al quale non sarà richiesto alcun pagamento.

Qualora, invece, l’Avvocato rilevasse la possibilità di procedere con la richiesta, comunicherà al richiedente la documentazione eventualmente necessaria e il costo della prestazione, che il richiedente dovrà corrispondere tempestivamente tramite bonifico, oppure con pagamento PayPal. Una volta ottenuto il pagamento, l’Avvocato procederà con i necessari adempimenti.

Si precisa che qualunque altra modalità di richiesta di consulenza, diversa da quella di cui ai precedenti punti a), b) e c), non verrà presa in considerazione.

All’esito della prenotazione di cui ai punti a) e b), il richiedente riceverà in automatico all’indirizzo e-mail indicato in fase di prenotazione la conferma dell’appuntamento e se ha richiesto la consulenza con la piattaforma Google Meet, anche un link di collegamento per accedere nel giorno e nell’orario stabilito alla stanza virtuale a cui si collegherà anche l’Avvocato. All’interno della medesima e-mail sono presenti anche le istruzioni per modificare la data dell’appuntamento, scegliendo liberamente e in autonomia un altro giorno o un altro orario, tra quelli disponibili tramite l’applicazione Calendly.

Si precisa che, una volta versato l’importo della consulenza, il richiedente non potrà disdire l’appuntamento, ma solo modificare il giorno e l’orario; qualora non si presentasse all’appuntamento in Studio, oppure non rispondesse alla telefonata, ovvero non si collegasse all’orario indicato non avrà diritto alla restituzione dell’importo.


3. OBBLIGHI DELL’AVVOCATO

L’Avvocato, accettato l’incarico, fatte salve le diverse regole contenute nelle presenti condizioni generali di contratto, fornirà il servizio richiesto nel giorno e nell’orario richiesto con le modalità di cui al punto precedente.

L’Avvocato si obbliga al pieno rispetto della normativa deontologica forense e del D.M. n. 127 del 8.4.2004 (G.U. n. 115 del 18.5.2004, s.o. n. 95) in vigore dal 2.6.2004, per quanto riguarda l’applicazione delle tariffe professionali forensi.

L’Avvocato si obbliga altresì a gestire il trattamento dei dati personali del cliente, pervenuti a sua conoscenza in ragione del mandato conferito, in condizioni di assoluta sicurezza e riservatezza, comunque in conformità alla normativa deontologica e in materia di tutela della privacy, così come disposto dal Regolamento Europeo in materia di Privacy, n. 679/2016 (vedi le informazioni sulla privacy).


4. OBBLIGHI DEL RICHIEDENTE

Il richiedente garantisce la veridicità e la completezza di tutte le informazioni e dei dati personali forniti al momento della richiesta del servizio o successivamente.

Il richiedente si impegna altresì a:

  • non utilizzare il servizio al fine di effettuare comunicazioni che arrechino danni, molestie o turbative a terzi, o che violino comunque l’ordinamento vigente;
  • non utilizzare il servizio per la divulgazione di scritti o altro materiale di carattere diffamatorio, osceno, blasfemo, razzista, pornografico e contrario comunque al buon costume;
  • non utilizzare il servizio in violazione delle norme in materia di tutela della riservatezza;
  • non utilizzare il servizio per divulgare materiale protetto da diritto d’autore senza il consenso dell’avente diritto;
  • non consentire l’utilizzo del servizio a terzi non autorizzati;
  • proteggere i propri sistemi informatici dall’accesso di terzi non autorizzati o virus informatici.


È fatto specifico obbligo al richiedente di segnalare se esistono termini di decadenza, prescrizione o altre scadenze improrogabili
.

Nell’ipotesi di violazione di tali obblighi, il richiedente si obbliga a manlevare l’Avvocato, il sito, e ogni altro preposto o incaricato, da qualsiasi azione che venga avviata nei loro confronti, nonché da ogni altro pregiudizio di natura patrimoniale o non patrimoniale che gli stessi richiedenti/clienti o terzi abbiano a subire.

Il richiedente si impegna a comunicare con sollecitudine al sito e all’Avvocato incaricato ogni eventuale reclamo o incertezza in ordine ai servizi ricevuti.

In ogni caso il richiedente si impegna a non avviare alcuna azione legale nei confronti del sito o degli Avvocati, senza avere preventivamente informato gli stessi delle eventuali difficoltà insorte.


5. TARIFFE E PAGAMENTI

Il costo di ciascuna consulenza è determinato per il singolo caso in relazione alla complessità dell’incarico, dell’urgenza, dell’attività di studio e di redazione richiesta e nel pieno rispetto delle vigenti tariffe professionali forensi, così come stabilite dal D.M. n. 585 del 5.10.1994, ad eccezione delle consulenze fornite tramite le modalità di cui ai precedenti punti 2 a) e b), le quali hanno un costo di €. 142,00 (di cui €. 2,00 per marca da bollo), oppure di €.197,00 (di cui €. 2,00 per marca da bollo), qualora venisse scelta la consulenza GOLD che prevede dei servizi extra.

Per la consulenza di cui al punto 2 c), il costo (comprensivo di CPA al 4% e iva se dovuta) verrà comunicato preventivamente al richiedente tramite mail, inviata dall’Avvocato a seguito della ricezione della richiesta.

I metodi di pagamento accettati sono: 

  • PAYPAL

Puoi pagare utilizzando il proprio conto PayPal oppure anche senza account con Carta di Credito, mediante il sistema di pagamento sicuro HTTPS Paypal. Scegliendo la modalità di pagamento tramite PayPal (unica soluzione o in tre rate senza interessi), è possibile effettuare la transazione anche con Carta di Credito, senza effettuare la registrazione o il login alla piattaforma PayPal.

  • CARTA DI CREDITO

Carte di credito e debito (Visa, American Express, MasterCard e Maestro), attraverso gateway di pagamento che garantisce la sicurezza dei pagamenti. Se come metodo di Pagamento si sceglie Carta di Credito, potrà compilare direttamente il form sicuro di STRIPE.

  • BONIFICO BANCARIO ANTICIPATO

Sul conto corrente indicato dall’Avvocato. Una volta effettuato il bonifico è necessario inviare la copia contabile via e-mail a studiolegale@avvocatofrancescolombardini.it

A pagamento ricevuto sarà emessa ed inviata regolare fattura per la prestazione erogata, che il richiedente dichiara di accettare all’indirizzo e-mail fornito tramite il modulo di contatto.

  • KLARNA – Pagamento in 3 rate senza interessi

Klarna è un metodo di pagamento alternativo che consente di suddividere l’importo dell’acquisto in n. 3 rate senza interessi oppure in un’unica soluzione dopo 30 giorni.

Per ulteriori informazioni dettagliate sul pagamento si prega di prendere visione dell’apposita sezione del sito web di Klarna qui.

I termini e le condizioni complete di Klarna potranno essere verificati qui.

L’informativa sulla privacy di Klarna potrà essere visualizzata qui.

Gli ordini di acquisto delle consulenze verranno automaticamente cancellati in caso di mancata conferma e/o pagamento.


6. CONTENUTI DIGITALI (E-BOOK)

Tramite il sito è possibile acquistare E-book che trattano diverse tematiche, realizzati personalmente dall’Avvocato e pronti per essere letti subito dopo l’acquisto.

Tutti i prezzi degli E-book offerti sul Sito sono espressi in euro. L’Avvocato si riserva il diritto di modificare il prezzo degli E-book, in ogni momento, fermo restando che il prezzo dell’E-book addebitato all’utente sarà quello indicato nel riepilogo dell’ordine e visualizzato dall’utente prima del pagamento.

Prima della conferma dell’ordine, il Cliente avrà la possibilità di inserire un codice sconto, se ne è in possesso. I codici sconto sono emessi unicamente dall’Avv. Lombardini e dagli eventuali partner, e non sono cedibili, riutilizzabili o cumulabili. Se il Cliente omette di inserire il codice sconto di cui è in possesso prima di effettuare il pagamento, perderà il diritto allo sconto e non potrà ottenere il rimborso dell’importo pagato.

Il pagamento degli E-book acquistati tramite il Sito può essere effettuato esclusivamente mediante servizio PayPal o carta di credito (senza registrazione) gestita da PayPal.

Il download e/o la visualizzazione dell’e-book potrà avvenire immediatamente dopo la conclusione del contratto e una volta avuta conferma del buon esito del pagamento.

L’utente non potrà riprodurre, copiare, vendere o in altro modo distribuire, dare in noleggio o affitto, trasmettere, concedere in sub-licenza o altrimenti trasferire qualsiasi diritto relativo all’E-book e/o a qualsiasi parte dello stesso e non potrà togliere o modificare alcuna informazione dallo stesso, compresa quelle relativa alla proprietà di tale E-book.

L’utente è a conoscenza ed accetta che in relazione all’acquisto di qualsiasi contenuto digitale fornito mediante supporto non materiale il diritto di recesso è escluso.


7. GARANZIE E LIMITAZIONI DI RESPONSABILITÀ

Il richiedente si dichiara a conoscenza che la prestazione resa dall’Avvocato rappresenta un’obbligazione intellettuale di mezzi e non di risultato, alla quale si applicano agli art. 2229 e ss. c.c.

Il servizio viene comunque reso limitatamente all’incarico ed alle informazioni ricevute.

L’Avvocato non può ritenersi in alcun modo responsabile per il caso di ritardi, malfunzionamenti o interruzioni del servizio che siano stati causati da eventi imprevedibili o forza maggiore, ovvero nel caso di inadempimento, manomissione, frode o abuso da parte del cliente o di un terzo.

L’Avvocato non può ritenersi in alcun modo responsabile dei danni che dovessero derivare al richiedente o a terzi da un utilizzo improprio del parere, della consulenza o di ogni altra informazione o servizio comunque forniti.


8. DIRITTO DI RECESSO

Per la richiesta di consulenza eseguita tramite le modalità di cui al precedente punto 2 c), a seguito del ricevimento della mail con il preventivo del costo del servizio, il richiedente avrà 5 giorni di tempo per effettuare il pagamento del servizio richiesto o la richiesta sarà considerata decaduta, in ogni caso senza alcun costo per il richiedente.

Qualora il richiedente, per qualunque ragione, ritenga di non voler più ricevere la Consulenza Legale Online, successivamente al ricevimento del preventivo, la richiesta sarà considerata decaduta e non comporterà alcun addebito.

Il richiedente è a conoscenza ed accetta che dal momento in cui lo Studio riceverà il pagamento del corrispettivo previsto per le consulenze di cui ai punti 2 a) e b), la consulenza sarà preparata e fornita al richiedente nei termini e secondo le modalità concordate e, pertanto, il richiedente è consapevole e accetta di non poter esercitare il diritto di recesso nel caso in cui ritenesse di non avere più bisogno della Consulenza Legale richiesta (nessuna somma verrà quindi rimborsata al Cliente). Qualora il richiedente si trovasse impossibilitato a presenziare all’appuntamento dallo stesso prescelto, avrà facoltà di modificarlo a diversa data, secondo le modalità indicate nella mail di conferma della prenotazione.

9. GARANZIA ADEGUATA COMPETENZA O TI RIMBORSO AL 100%

Il codice Deontologico Forense all’art. 14 (cioè le regole che un Avvocato deve rispettare) mi impone – giustamente – di non accettare incarichi che io non sia in grado di svolgere con adeguata competenza.

Per questo motivo, dal momento che il pagamento della nostra Consulenza avviene prima che io te l’abbia resa, ho deciso di introdurre la garanzia legale: “adeguata competenza o ti rimborso”.

Quindi se io non sarò in grado di rispondere alle richieste che hai indicato in fase di prenotazione della Consulenza, perché non ho un’adeguata competenza per quello specifico quesito, annullerò subito la prenotazione e ti rimborserò* interamente il prezzo che hai pagato per la consulenza con me!


10. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Il presente contratto deve ritenersi risolto di diritto senza necessità di preventiva costituzione in mora ove il cliente non adempia anche parzialmente alle obbligazioni di cui alle presenti condizioni di contratto. È fatto comunque salvo ogni diritto del consulente a richiedere il pagamento del maggior danno subito.


11. FORO COMPETENTE E LEGISLAZIONE APPLICABILE

Per ogni controversia che dovesse insorgere in relazione al presente contratto, con esclusione di quelle espressamente previste dalla legge, è competente in via esclusiva il Foro di Forlì-Cesena.

Per quanto non espressamente previsto o disciplinato dal presente contratto si fa esclusivo riferimento all’ordinamento legislativo italiano.

Per qualsiasi necessità attinente alla fornitura del servizio di Consulenza Legale, il richiedente potrà contattare l’Avvocato al seguente indirizzo email specificando nell’oggetto: “CONDIZIONI CONSULENZA ONLINE“.


12. MODIFICA TERMINI E CONDIZIONI

L’Avvocato potrà rettificare, o anche semplicemente aggiornare, in tutto o in parte, i presenti “Termini e Condizioni”, ogni qualvolta lo riterrà, senza darne alcun preavviso. Il richiedente è invitato a controllare periodicamente questa pagina per verificare eventuali variazioni delle Condizioni, che diventeranno immediatamente vincolanti non appena pubblicate sul sito.


13. DICHIARAZIONE UTENTE

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 e ss. c.c. nonché degli artt. 33, 34, 35 e 36 del D.Lgs. 205/2006 c.c., l’Utente del sito dichiara di aver letto e compreso e dunque di approvare espressamente i punti 1 (“Oggetto del contratto”), 2 (“Conclusione del contratto”), 4 (″Obblighi del richiedente”), 5 (“Tariffe e pagamenti”), 6 (“Contenuti digitali – Ebook”), 7 (“Garanzie e limitazioni di responsabilità”), 8 (“Diritto di recesso”), 9 (“Garanzia adeguata competenza o ti rimborso al 100%”), 10 (“Risoluzione del contratto”), 11 (“Foro competente e legislazione applicabile”), 12 (“Modifica termini e condizioni”).

Termini e condizioni aggiornati a Dicembre 2022.

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