Cittadinanza Italiana per Rifugiati Politici: status di rifugiato, atto notorio, documenti e reddito
Ottenere la cittadinanza italiana rappresenta un traguardo fondamentale per chi ha trovato rifugio nel nostro Paese.
INDICE
Per i titolari di status di rifugiato politico, la legge prevede un percorso agevolato che riconosce la loro particolare condizione.
Questa guida completa illustra i requisiti, i documenti necessari e la procedura da seguire per diventare cittadini italiani.
Il percorso si basa su principi solidi, a partire dall’art. 10 della Costituzione Italiana, che sancisce il diritto d’asilo per chiunque sia privato dell’effettivo esercizio delle libertà democratiche nel proprio Paese.
“L’ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute. La condizione giuridica dello straniero è regolata dalla legge in conformità delle norme e dei trattati internazionali. Lo straniero, al quale sia impedito nel suo paese l’effettivo esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana, ha diritto d’asilo nel territorio della Repubblica, secondo le condizioni stabilite dalla legge. Non è ammessa l’estradizione dello straniero per reati politici“
Questo diritto fondamentale è il presupposto che giustifica le condizioni di favore riservate ai rifugiati nel loro cammino verso la cittadinanza.
Requisiti per la domanda di cittadinanza per rifugiati
Chi ha ottenuto lo status di rifugiato può richiedere la cittadinanza italiana dopo aver maturato cinque anni di residenza legale e ininterrotta sul territorio nazionale.
Questo è un notevole vantaggio rispetto ai dieci anni richiesti per gli altri cittadini stranieri o per coloro che hanno ottenuto la protezione sussidiaria.
Vediamo nel dettaglio i pilastri su cui si fonda la richiesta.
Il calcolo dei cinque anni di residenza
Un punto cruciale riguarda il momento esatto da cui iniziare a contare i cinque anni di residenza.
Lo status di rifugiato ha un effetto dichiarativo, non costitutivo.
Ciò significa che la condizione di rifugiato viene riconosciuta come preesistente rispetto al momento in cui la Commissione Territoriale o un Tribunale emettono il provvedimento finale.
Di conseguenza, il calcolo dei cinque anni non parte dalla data di ottenimento dello status, ma dal giorno dell’iscrizione anagrafica come richiedente asilo.
L’iscrizione anagrafica è infatti un diritto per chi ha presentato la domanda di protezione internazionale e ha ricevuto la relativa ricevuta, che funge da permesso di soggiorno provvisorio.
Pertanto, se si è residenti legalmente in Italia da più di cinque anni, di cui una parte come richiedente asilo e una parte come rifugiato riconosciuto, il requisito temporale è soddisfatto.
Il Requisito reddituale: quanto reddito serve?
La stabilità economica è un altro elemento essenziale.
Il richiedente deve dimostrare di aver percepito un reddito negli ultimi tre anni antecedenti la presentazione della domanda.
Le soglie minime di reddito imponibile stabilite sono le seguenti:
- € 8.263,31 per il richiedente senza familiari a carico.
- € 11.362,05 in presenza di un coniuge a carico.
- Un ulteriore importo di € 516,00 per ogni figlio a carico.
È importante sottolineare che la domanda di cittadinanza non può essere presentata in assenza di un reddito.
Tuttavia, se il reddito personale del richiedente non raggiunge la soglia minima, è possibile integrarlo con i redditi dei membri del proprio nucleo familiare convivente, così come risulta dallo stato di famiglia anagrafico.
Possono contribuire al reddito complessivo:
- Coniuge o partner unito civilmente
- Convivente di fatto
- Genitori e ascendenti prossimi
- Figli e discendenti prossimi
- Fratelli e sorelle
- Suoceri, generi e nuore
La condizione indispensabile è che tali familiari facciano parte della stessa famiglia anagrafica del richiedente.
Assenza di precedenti penali
Il richiedente deve dimostrare di non avere procedimenti penali in corso e di non aver riportato condanne penali, sia in Italia che all’estero.
Per il rifugiato non è necessario produrre il certificato penale dal Paese d’origine.
Tale documento è sostituito da una specifica dichiarazione, come vedremo di seguito.
La Documentazione necessaria: Atto Notorio per rifugiato
Una delle principali agevolazioni per i rifugiati riguarda la produzione di documenti dal Paese di origine.
Data l’impossibilità oggettiva di rivolgersi alle autorità di uno Stato da cui si è fuggiti, la legge permette di sostituire il certificato di nascita e il certificato penale con un atto di notorietà.
Cos’è l’Atto di Notorietà?
L’atto di notorietà è un atto pubblico, redatto da un notaio o da un cancelliere del Tribunale, con il quale una persona dichiara, sotto la propria responsabilità e alla presenza di due testimoni, determinati fatti, stati o qualità personali.
Questo strumento assume valore legale e fa fede fino a querela di falso.
Per la domanda di cittadinanza, il rifugiato dovrà produrre due distinti atti di notorietà:
- Uno per sostituire il certificato di nascita, in cui si dichiarano le proprie generalità complete (nome, cognome, data e luogo di nascita, nomi dei genitori).
- Uno per sostituire il certificato penale del Paese d’origine, in cui si attesta di non aver mai riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali a carico nel proprio Stato.
In alternativa, è possibile utilizzare una procedura più snella: la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, che può essere resa davanti a un funzionario comunale. Sia il dichiarante che i testimoni devono essere maggiorenni, godere dei diritti civili e presentare un documento di identità valido.
Elenco Completo dei Documenti
Per presentare la domanda online tramite il portale del Ministero dell’Interno, sono necessari i seguenti documenti:
- Due atti di notorietà (o dichiarazioni sostitutive) per certificato di nascita e penale.
- Permesso di soggiorno in corso di validità che attesti lo status di rifugiato.
- Carta d’identità italiana.
- Documento di viaggio per rifugiati (o titolo equipollente).
- Attestato di conoscenza della lingua italiana a livello B1. Può trattarsi di un certificato rilasciato da un ente accreditato o di un titolo di studio conseguito in Italia.
- Dichiarazioni dei redditi (Modello CUD, Unico, 730) degli ultimi tre anni, sia proprie che dei familiari conviventi che concorrono al reddito.
- Pagamento del contributo di 250 € a mezzo di sistema PagoPa. Il pagamento può essere effettuato online durante la procedura.
- Marca da bollo da 16 € anche questa da pagarsi sempre online con PagoPa.
Procedura e Tempistiche
Una volta raccolta tutta la documentazione, la domanda va caricata nel portale dedicato del Ministero dell’Interno (portale ALI per la domanda di cittadinanza italiana).
Dopo l’invio, inizia la fase istruttoria, durante la quale gli uffici competenti verificano la completezza e la veridicità di quanto dichiarato.
Il termine massimo per la conclusione del procedimento è di 24 mesi (due anni), prorogabili fino a un massimo di 36 mesi (tre anni).
Al termine dell’iter, in caso di esito positivo, viene notificato il decreto di concessione della cittadinanza.
Entro sei mesi dalla notifica del decreto, il richiedente deve prestare giuramento di fedeltà alla Repubblica Italiana presso il proprio Comune di residenza.
Con il giuramento si diventa a tutti gli effetti cittadini italiani.
Domande frequenti
Sulla Cittadinanza Italiana per Rifugiati
No. Il requisito agevolato dei cinque anni di residenza è riservato esclusivamente ai titolari di status di rifugiato e agli apolidi. Chi ha la protezione sussidiaria, umanitaria o altri tipi di permesso di soggiorno deve attendere i dieci anni di residenza previsti dalla normativa ordinaria o verificare i requisiti per la cittadinanza per matrimonio.
È fondamentale mantenere la regolarità del soggiorno per tutta la durata del procedimento. Bisogna quindi provvedere al rinnovo del permesso di soggiorno secondo le scadenze previste, anche se la domanda di cittadinanza è già stata presentata.
Sì. La concessione della cittadinanza per naturalizzazione è un atto discrezionale dell’amministrazione pubblica. Anche in presenza di tutti i requisiti, può essere negata per motivi legati alla sicurezza dello Stato o per altre valutazioni negative emerse durante l’istruttoria. Un’assistenza legale qualificata può essere utile per gestire correttamente ogni fase del processo e affrontare eventuali criticità.
Il calcolo dei cinque anni di residenza legale e ininterrotta non decorre dalla data del provvedimento di riconoscimento dello status, bensì dal giorno dell’effettiva iscrizione anagrafica come richiedente asilo. Questo perché lo status di rifugiato ha un effetto dichiarativo, riconoscendo una condizione già esistente al momento della presentazione della domanda di protezione internazionale.
La legge prevede una soluzione specifica per i rifugiati, data l’impossibilità di rivolgersi alle autorità del proprio Paese d’origine. È possibile sostituire entrambi i documenti con un atto di notorietà. Si dovranno produrre due atti distinti, uno per attestare le proprie generalità e uno per dichiarare l’assenza di condanne penali, da redigere presso un notaio o la cancelleria di un Tribunale alla presenza di due testimoni.
No, non è possibile inoltrare la domanda di cittadinanza in assenza di un reddito. È necessario dimostrare di aver percepito un reddito sufficiente negli ultimi tre anni. Tuttavia, se il reddito personale non raggiunge la soglia minima, è consentito integrarlo con i redditi degli altri componenti del nucleo familiare convivente, come risultante dallo stato di famiglia anagrafico.
Il termine massimo stabilito dalla legge per la conclusione del procedimento di concessione della cittadinanza è di 24 mesi, ovvero due anni. Tale termine può essere prorogato fino a un massimo di 36 mesi (tre anni) in casi di particolare complessità.
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Questo articolo è stato scritto da:
Avvocato del Foro di Forlì-Cesena • Fondatore e Titolare del sito avvocatofrancescolombardini.it
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