Coesione familiare del cittadino straniero
Ti trovi già in Italia e hai i requisiti per il ricongiungimento familiare? Puoi ottenere la conversione del permesso di soggiorno in permesso per motivi familiari. Scopri come fare, continua a leggere!
INDICE
- Coesione familiare del cittadino straniero
- Che cosa è la coesione familiare?
- Differenza tra coesione familiare e ricongiungimento familiare
- Chi può richiedere la coesione?
- Come richiedere il permesso di soggiorno per motivi familiari
- Requisiti coesione familiare
- Posso lavorare con il permesso di soggiorno per motivi familiari?
- Quanto tempo ci vuole per la coesione familiare?
Che cosa è la coesione familiare?
La coesione familiare è “un ricongiungimento familiare effettuato direttamente in Italia”.
Questo è possibile grazie all’art.30, comma 1, lett. c), Decreto legislativo n.286/98, Testo Unico sull’Immigrazione, in cui viene stabilito che il permesso di soggiorno per motivi familiari è rilasciato al familiare straniero già regolarmente soggiornante in Italia, con titolo al soggiorno per motivo diverso da quello per famiglia, in possesso di tutti i requisiti previsti per il ricongiungimento con altro cittadino straniero regolarmente soggiornante sul territorio (artt.28 e 29 T.U. Immigrazione).
Differenza tra coesione familiare e ricongiungimento familiare
La coesione familiare a differenza del ricongiungimento familiare non richiedere la preventiva richiesta da parte del cittadino straniero che si trova in Italiana del nulla osta al ricongiungimento familiare allo Sportello Unico Immigrazione della Prefettura competente e la successiva richiesta da parte del familiare di un visto d’ingresso per famiglia.
In questo caso, il permesso di soggiorno del familiare straniero che si trova già in Italia regolarmente è convertito in permesso per motivi familiari.
Chi può richiedere la coesione?
Possono richiedere la coesione gli stessi familiari indicati nell’art. 29 del Testo Unico Immigrazione (cioè gli stessi familiari che possono fare il ricongiungimento familiare).
Il cittadino straniero che chiede la coesione familiare in Italia deve essere regolarmente soggiornante in Italia.
L’istituto della coesione familiare, deroga al principio generale in base al quale per il rilascio del permesso di soggiorno è necessario essere in possesso di un visto regolare d’ingresso con la stessa motivazione per cui si richiede il permesso di soggiorno. L’eccezione si giustifica considerando che l’ingresso in Italia del familiare sia avvenuto in modo regolare, anche se ad altro titolo, e che a monte ci siano stati, quindi, dei controlli, da parte delle Rappresentanze diplomatico-consolari, circa i requisiti economici e morali necessari per entrare nel territorio dello Stato.
Sono da considerare regolarmente soggiornanti i cittadini stranieri entrati in Italia come turisti, provenienti da Paesi terzi (cioè non appartenenti all’UE) con cui l’Italia ha sottoscritto accordi bilaterali che prevedono l’esenzione del visto per motivi turistici. In questo caso, la regolarità è dimostrabile mediante il timbro di ingresso sul passaporto rilasciato dalle autorità di frontiera Schengen italiane, oppure, se l’ingresso è avvenuto tramite frontiera esterna di altro Stato dell’area Schengen, mediante la dichiarazione di presenza resa presso l’Ufficio competente della Questura .
Nel caso di familiari di cittadini stranieri in possesso di permesso di soggiorno per asilo politico o protezione sussidiaria (e, dunque, beneficiari di protezione internazionale), è consentita la coesione familiare anche laddove il familiare non sia in possesso di un valido titolo al soggiorno.
Come richiedere il permesso di soggiorno per motivi familiari
- La coesione deve essere richiesta tramite il kit postale e dovranno essere allegati i documenti per il ricongiungimento familiare.
- La conversione può essere richiesta entro un anno dalla data di scadenza del titolo originariamente posseduto dal familiare
- Verrà rilasciato un permesso di soggiorno di durata pari a quello del familiare con cui si è effettuata la coesione.
Il termine da rispettare per la richiesta di conversione del permesso di soggiorno da altro titolo a motivi familiari è quello dei 60 giorni dalla data di scadenza del permesso originario.
Tuttavia, l’art.30, comma 1, lett. c), T.U. Immigrazione specifica che la conversione può essere richiesta entro un anno dalla data di scadenza del titolo originariamente posseduto dal familiare.
In questo caso, superati i 60 giorni dalla scadenza, è necessario richiedere direttamente alla Questura Ufficio Immigrazione, un’autorizzazione alla spedizione tardiva del kit postale
Requisiti coesione familiare
Quali sono i requisiti per inviare la domanda di coesione familiare in Italia?
- titolo di soggiorno del familiare in corso di validità
- dimostrazione del rapporto di coniugio o del legame familiare o dell’unione civile tra persone dello stesso sesso
- reddito
- alloggio idoneo
- assicurazione sanitaria (per genitori ultrasessantacinquenni)
Vediamoli ora nel dettaglio.
1) Tipo di permesso di soggiorno del coniuge/familiare/ partner dello stesso sesso unito civilmente
Deve necessariamente essere un permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, o un permesso di soggiorno in corso di validità di durata non inferiore ad un anno rilasciato per motivi di lavoro subordinato o di lavoro autonomo ovvero per motivi familiari, asilo/protezione sussidiaria, motivi umanitari, studio, o motivi religiosi (art.28, comma 1, T.U. Immigrazione), anche in fase di rinnovo.
2) Dimostrazione del rapporto di coniugio o del legame familiare o dell'unione civile tra persone dello stesso sesso
Vengono richiesti certificati attestanti il rapporto di coniugio o il legame familiare o l’unione civile tra persone dello stesso sesso:
– tradotti e legalizzati dalla Rappresentanza diplomatica, o consolare, italiana nel Paese di origine oppure;
– muniti di Apostille se provenienti da uno Stato firmatario della Convenzione dell’Aja del 5 ottobre 1961, ratificata dall’Italia con la legge 20 dicembre 1966 n.1253, oppure;
– rilasciati in estratto pulrilingue (senza necessità di ulteriore traduzione o legalizzazione) per gli Stati firmatari della Convenzione di Vienna del 8 Settembre 1976, ratificata dall’Italia con legge 21 dicembre 1978, n.870.
Se il matrimonio viene contratto in Italia, il certificato deve essere rilasciato dal Comune in cui l’atto è stato trascritto.
Se c’è solo convivenza dei genitori di figlio minore, la coesione può essere chiesta dal genitore naturale esibendo l’estratto dell’atto di nascita del minore nato in Italia, o l’atto integrale di nascita, del minore nato all’estero, tradotto e legalizzato (o, come sopra specificato, munito di Apostille o rilasciato in estratto plurilingue).
Solo nel caso di domanda di coesione familiare presentata da un genitore, è necessario presentare un certificato di stato famiglia tradotto e legalizzato (o, come sopra specificato, munito di Apostille) dal quale emerga che non ci sono altri figli nel Paese d’origine o, per i genitori ultasessantacinquenni, che nel Paese di origine non vivono altri figli che possano provvedere al loro sostentamento.
3) Reddito
E’ necessario dimostrare un reddito non inferiore all’importo annuo dell’assegno sociale (per il 2021 pari a 5.983,64 euro annui, ossia 460,28 euro mensili), aumentato della metà della cifra risultante per ogni familiare convivente (lo stesso reddito per il ricongiungimento familiare).
La valutazione complessiva del reddito necessario alla coesione familiare viene effettuata sommando il reddito annuo dei familiari, conviventi con il richiedente .
In senso contrario, se gli stessi familiari conviventi non svolgono attività lavorativa, vengono comunque computati, quali appartenenti al nucleo familiare, e il reddito complessivo dovrà risultare sufficiente anche al loro mantenimento.
4) Alloggio idoneo
Il richiedente deve dimostrare la disponibilità di un alloggio conforme ai requisiti igienico-sanitari e di idoneità abitativa. La conformità dell’alloggio deve essere accertata dai competenti uffici comunali (anche in questo caso è l’idoneità alloggiativa per il ricongiungimento familiare).
Posso lavorare con il permesso di soggiorno per motivi familiari?
- Gli stranieri che richiedono un permesso di soggiorno per motivi familiari possono lavorare, anche con la ricevuta postale della richiesta di rilascio del permesso di soggiorno per motivi familiari.
- I titolari del permesso di soggiorno per motivi familiari possono svolgere un’attività lavorativa sia subordinata che autonoma.
Quanto tempo ci vuole per la coesione familiare?
L’art. 5 comma 9 Testo Unico Immigrazione stabilisce che il permesso di soggiorno è rilasciato, rinnovato o convertito entro sessanta giorni dalla data in cui è stata presentata la domanda, se sussistono i requisiti e le condizioni previsti dal presente testo unico e dal regolamento di attuazione per il permesso di soggiorno richiesto ovvero, in mancanza di questo, per altro tipo di permesso da rilasciare in applicazione del presente testo unico; pertanto il tempo necessario è massimo 60 giorni.
Non è affatto raro, tuttavia, che alcuni cittadini stranieri attendano mesi e anche anni per ottenere il titolo, per questo motivo è fondamentale avvalersi di un Avvocato di diritto dell’Immigrazione; affidati all’Avvocato Francesco Lombardini per ottenere il permesso entro 60 giorni, infatti, in caso di ritardo, sarà possibile “obbligare” la Questura a rilasciare il permesso.
Come ti ho spiegato i requisiti per la coesione familiare sono gli stessi previsti per il ricongiungimento familiare, se vuoi scoprire di più, leggi le altre guide che ho scritto.
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