Conversione patente straniera

Scritto dall'Avvocato Francesco Lombardini
Conversione patente

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Conversione patente estera in Italia: come fare, requisiti e documenti

Conversione patente comunitaria

La patente di guida rilasciata da uno Stato dell’Unione europea o dello Spazio Economico Europeo è equiparata alla patente italiana e quindi è valida anche in Italia, ma alla scadenza deve essere convertita.

 

Patente di guida comunitaria con scadenza prevista dall’Unione Europea

Se sei titolare di una patente comunitaria puoi circolare in Italia con lo stesso documento fino alla sua naturale scadenza.

Terminato il periodo di validità la patente comunitaria dovrà essere convertita in una patente italiana inoltrando la propria domanda all’Ufficio della Motorizzazione Civile.

La patente può essere rinnovata anche prima della scadenza prevista in questo caso otterrai una patente italiana con la stessa data di scadenza di quella estera.

Patente di guida comunitaria senza scadenza o con scadenza superiore a quella prevista dall’Unione Europea

Se invece la patente comunitaria possiede una scadenza superiore a quanto previsto dalle norme dell’Unione Europea art. 7, paragrafo 2 della direttiva 2006/126/CEE, deve essere convertita entro due anni dall’acquisizione della residenza anagrafica o residenza normale in italia.

Cosa significa residenza normale?

Per richiedere la patente di guida, è necessario dichiarare la residenza in Italia o, per i cittadini appartenenti ad uno Stato membro dell’Unione europea o dello Spazio economico europeo, la residenza normale.
Per residenza normale in Italia si intende il luogo, sul territorio nazionale, in cui una persona dimora abitualmente, vale a dire per almeno 185 giorni all’anno, per interessi personali e professionali o, nel caso di una persona che non abbia interessi professionali, per interessi personali, che rivelino stretti legami tra la persona e il luogo in cui essa abita.
conversione patente

Conversione patente non comunitaria o extracomunitaria

I titolari di patente di guida non comunitaria possono guidare in Italia con la stessa patente fino ad un anno dall’ottenimento della residenza.

Questo significa che, una volta ottenuta la residenza, hai un anno di tempo per convertire la tua patente. Se non lo fai, non potrai più guidare e dovrai sostenere nuovamente l’esame in Italia.

La conversione della patente non comunitaria non è automatica per tutte le patenti, infatti la conversione può essere effettuata solamente per quelle patenti i cui stati hanno sottoscritto accordi di reciprocità con l’Italia.

Stati le cui patenti possono essere convertire (accordi reciprocità)

  • Albania,
  • Algeria,
  • Argentina,
  • Austria,
  • Belgio,
  • Brasile,
  • Bulgaria,
  • Cipro,
  • Croazia,
  • Danimarca,
  • Estonia,
  • Filippine,
  • Finlandia,
  • Francia,
  • Germania,
  • Giappone,
  • Grecia,
  • Irlanda,
  • Islanda,
  • Lettonia Libano,
  • Liechtenstein,
  • Lituania,
  • Lussemburgo,
  • Macedonia,
  • Malta,
  • Marocco,
  • Moldova,
  • Norvegia,
  • Paesi Bassi,
  • Polonia,
  • Portogallo,
  • Principato di Monaco,
  • Repubblica Ceca,
  • Repubblica di Corea,
  • Repubblica Slovacca,
  • Romania,
  • Repubblica di San Marino,
  • Slovenia,
  • Spagna,
  • Sli Lanka,
  • Svezia,
  • Svizzera
  • Taiwan,
  • Tunisia,
  • Turchia,
  • Ucraina,
  • Ungheria.

Stati le cui patenti possono essere convertite solo per alcune categorie di cittadini

  • Canada: personale diplomatico e consolare
  • Cile: diplomatici e loro familiari
  • Stati Uniti: personale diplomatico e consolare e loro familiari
  • Zambia: cittadini in missione governativa e loro familiari
 

Come convertire la patente di guida

Per convertire la patente di guida occorre rispettare requisiti ben precisi e seguire alcuni passaggi.

Requisiti per la conversione

  • patente ancora in corso di validità
  • conseguita prima della residenza in italia
  • compilazione del modello TT 2112. Tale compilazione può essere effettuata anche online sul portale dell’Automobilista;

Documenti per la conversione della patente di guida

  1. Modello TT 2112;
  2. attestazione del versamento di € 10,20 sul c/c 9001 e di € 32,00 sul c/c 4028 (bollettino prestampato in distribuzione presso gli uffici postali e gli uffici motorizzazione;
  3. dichiarazione sostitutiva di certificazione di residenza redatta su apposito modello specificando la data e il Comune di acquisizione della residenza in Italia;
  4. presentazione di certificato medico con marca da bollo da€ 16,00, con data non anteriore a tre mesi, (rilasciato da un medico abilitato, cioè Medici delle Asl, militari e altri, definiti monocratici perché giudicano da soli o Commissioni mediche locali (CML), strutture composte da più medici che esprimono un giudizio collegiale di cui all’art.119, comma 2, o 4, Codice della Strada) con foto e relativa fotocopia;
  5. due fotografie di cui una autenticata su fondo chiaro (la foto può essere autenticata direttamente allo sportello dell’Ufficio, se è l’interessato a presentare la domanda o presso gli Uffici comunali, nel caso si voglia delegare qualcuno alla presentazione della domanda);
  6. patente straniera in originale in corso di validità e una fotocopia completa della stessa.

Chi può convertire la patente di guida?

La conversione della patente di guida può essere effettuata da:

  • il diretto interessato
  • un delegato
  • l’autoscuola

 

Domande frequenti

Conversione patente di guida

Si! La ricevuta postale è sufficiente per fare la richiesta di conversione della patente di guida.

Esistono due distinti modelli di patente internazionale:

  • il modello “Convenzione di Ginevra 1949”, che ha validità di 1 anno ed è riconosciuto ad esempio negli Stati Uniti, in Giappone e in Thailandia;
  • il modello “Convenzione di Vienna 1968”, che ha validità di 3 anni.

La patente di guida estera verrà ritirata e trasmessa allo stato di appartenenza e per guidare in Italia dovrai sostenere nuovamente l’esame di guida.

Per convertire una patente extracomunitaria viene richiesto di rifare gli esami della patente solo in alcuni casi. Infatti è esonerato:

  • chi ha conseguito la patente prima di acquisire la residenza in Italia;
  • chi risiede da meno di 4 anni in Italia al momento della conversione.

Se hai la residenza da più di 4 anni, prima di trasformare la patente, verrà disposta la revisione della patente.

Questo articolo è stato scritto da:

AVV. FRANCESCO LOMBARDINI

Avvocato del Foro di Forlì-Cesena • Fondatore e Titolare del sito avvocatofrancescolombardini.it 

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