Conversione permesso per Studio Decreto Flussi 2023

Scritto dall'Avvocato Francesco Lombardini
Conversione permesso per Studio Decreto Flussi 2021 2022

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E’ di pochi giorni fa la notizia che il Decreto Flussi 2023 è legge questo significa che si apre la porta per moltissimi cittadini stranieri che vogliono venire in Italia per svolgere attività lavorativa.

Ma una delle peculiarità del decreto flussi è la conversione del permesso per studio in un permesso di soggiorno per lavoro autonomo o subordinato.

Vediamo nel dettaglio come funziona.

Conversione permesso per studio Decreto Flussi 2023

La conversione del permesso per studio tramite il Decreto Flussi 2023 è ammessa solamente per coloro che non hanno conseguito il titolo di studio in Italia.

Infatti chi ha un permesso di soggiorno per motivi di studio e non ha ancora concluso il percorso accademico, oppure non vuole più proseguirlo per qualsiasi altro motivo, ha la possibilità di convertire il suo attuale titolo in un permesso per motivi di lavoro subordinato o di lavoro autonomo attraverso le quote previste dal Decreto Flussi 2023.

Il Decreto Flussi stabilisce il numero massimo di cittadini extracomunitari presenti sul territorio nazionale autorizzati a convertire il proprio permesso di soggiorno in permesso per motivi di lavoro: le quote rappresentano il limite di conversioni che si possono attuare.

Come fare la domanda di conversione del permesso studio in lavoro con il Decreto Flussi 2023

La domanda deve essere presentata online tramite il portale telematico del Ministero dell’Interno e con il permesso per studio ancora valido.

Il Decreto Flussi 2023 prevede 2.370 quote destinante alla conversione del permesso per motivi di studio, tirocinio e formazione professionale a permesso per motivi di lavoro subordinato o autonomo.

Conversione permesso studio in permesso di soggiorno per lavoro subordinato

Presupposto per la conversione è il possesso di un contratto di lavoro subordinato.

Nel portale del Ministero si dovrà compilare il “Modulo VA” nel quale sarà necessario indicare:

  • i dati del lavoratore
  • i dati del datore di lavoro;
  • i dati del permesso di soggiorno;
  • la tipologia di contratto di lavoro subordinato;
  • la mansione;
  • la retribuzione;
  • le ore;
  • il contratto collettivo.

Conversione permesso studio in permesso di soggiorno per lavoro autonomo

Per la conversione in lavoro autonomo si dovrà compilare il “Modulo Z” nel quale sarà necessario indicare:

  • i dati del dichiarante;
  • i dati del permesso di soggiorno
  • allegare una serie di documenti.
 

I documenti da presentare variano in base al tipo di attività lavorativa:

Libero professionista

  • Dichiarazione rilasciata dall’Amministrazione preposta alla concessione dell’eventuale abilitazione, licenza, autorizzazione o alla ricezione della denuncia di inizio attività;
  • Dimostrazione di un reddito di importo superiore al livello minimo previsto dalla legge per l’esenzione dalla spesa sanitaria.

 

Imprenditore, commerciante, artigiano

  • Attestazione dei parametri di riferimento riguardanti la disponibilità delle risorse finanziarie occorrenti per l’esercizio dell’attività rilasciata dalla camera di commercio o dal competente ordine professionale;
  • Dimostrazione di un reddito di importo superiore al livello minimo previsto dalla legge per l’esenzione dalla spesa sanitaria.
  • Fotocopia dell’attribuzione della partita iva;
  • Dichiarazione rilasciata dall’Amministrazione preposta alla concessione dell’eventuale abilitazione, licenza, autorizzazione o alla ricezione della denuncia di inizio attività.

 

Titolare di contratto per prestazione d’opera, consulenza, etc.

  • Visura camerale della ditta;
  • Copia dell’ultimo bilancio della ditta (se società di capitali) o dell’ultima dichiarazione dei redditi (se società di persone o impresa individuale) dalla quale risulti che l’entità dei redditi sia tale da garantire il compenso del lavoratore;
  • Contratto di lavoro con il quale si assicuri al lavoratore autonomo un compenso di importo superiore al livello minimo previsto dalla legge per l’esenzione dalla spesa sanitaria;
  • Copia della dichiarazione di responsabilità con la quale si indichi che, in virtù del contratto stipulato, non verrà instaurato alcun rapporto di lavoro subordinato.

 

Soci, amministratori di società

  • Copia dell’atto costitutivo della società;
  • Visura camerale;
  • Copia dell’ultimo bilancio della ditta (se società di capitali) o dell’ultima dichiarazione dei redditi (se società di persone o impresa individuale) dalla quale risulti che l’entità dei redditi sia tale da garantire il compenso del lavoratore;
  • Contratto di lavoro con il quale si assicuri al lavoratore autonomo un compenso di importo superiore al livello minimo previsto dalla legge per l’esenzione dalla spesa sanitaria;
  • Copia della dichiarazione di responsabilità con la quale si indichi che, in virtù del contratto stipulato, non verrà instaurato alcun rapporto di lavoro subordinato.

 

Lettori universitari di scambio o di madre lingua

  • Dichiarazione rilasciata dall’università o dall’istituto di istruzione superiore e di ricerca, pubblici o privati che attesti il possesso dei requisiti professionali necessari per l’espletamento delle relative attività;
  • Dimostrazione di un reddito di importo superiore al livello minimo previsto dalla legge per l’esenzione dalla spesa sanitaria;
  • Certificazione della Direzione Provinciale del Lavoro ove si attesta che il programma negoziale non configura un rapporto di lavoro subordinato.

 

Traduttori e interpreti

  • Titolo di studio o attestato professionale di traduttore o interprete rilasciati da una scuola statale o ente pubblico o da altro istituto paritario debitamente vistati da parte delle rappresentanze diplomatiche o consolati competenti;
  • Dimostrazione di un reddito di importo superiore al livello minimo previsto dalla legge per l’esenzione dalla spesa sanitaria;
  • Certificazione della Direzione Provinciale del Lavoro ove si attesta che il programma negoziale non configura un rapporto di lavoro subordinato
conversione permesso per motivi di studio senza decreto flussi

Conversione del permesso per motivi di studio senza il decreto flussi

La conversione del permesso per motivi di studio può avvenire anche senza il decreto flussi e quindi “extra quote”.

Ma solo per quegli studenti che abbiamo conseguito un titolo accademico in Italia e per chi sia diventato maggiorenne in Italia.

Più nello specifico è possibile convertire il permesso di soggiorno da studio a lavoro senza necessità di quote, solo se il cittadino extra UE in possesso del permesso di soggiorno per studio, ha completato un percorso di studi universitari in Italia, conseguendo uno dei seguenti titoli accademici:

  • laurea triennale;
  • laurea specialistica/magistrale;
  • diploma di specializzazione (minimo 2 anni);
  • dottorato di ricerca (minimo 3 anni);
  • master universitario di I livello (durata minima 1 anno – 60 crediti), cui si accede con la laurea;
  • master universitario di II livello (minimo 60 crediti universitari) cui si accede con il diploma di laurea, ex legge n. 341/90 o con la laurea specialistica o con la laurea magistrale;
  • attestato o diploma di perfezionamento post laurea di durata almeno 1 anno.

Questo significa che se lo studente extracomunitario non ha terminato il percorso di studi o ha completato un corso di formazione o un tirocinio formativo in Italia, potrà convertire il proprio permesso solo attraverso le quote del decreto flussi.

Con l’articolo di oggi spero di averti spiegato come procedere alla conversione del permesso per studio in permesso per motivi di lavoro con il decreto Flussi 2023

Questo articolo è stato scritto da:

AVV. FRANCESCO LOMBARDINI

Avvocato del Foro di Forlì-Cesena • Fondatore e Titolare del sito avvocatofrancescolombardini.it 

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