Conversione permesso per studio con il decreto flussi 2024
Il Decreto Flussi è legge questo significa(va) che si apre la porta per moltissimi cittadini stranieri che vogliono venire in Italia per svolgere attività lavorativa.
INDICE
Ma una delle peculiarità del vecchio decreto flussi 2023 era la conversione del permesso per studio in un permesso di soggiorno per lavoro autonomo o subordinato.
Vediamo nel dettaglio come funziona.
Conversione permesso per studio Decreto Flussi
La conversione del permesso per studio tramite il Decreto Flussi 2023 era ammessa solamente per coloro che non hanno conseguito il titolo di studio in Italia.
Infatti chi aveva un permesso di soggiorno per motivi di studio e non aveva ancora concluso il percorso accademico, oppure non voleva più proseguirlo per qualsiasi altro motivo, aveva la possibilità di convertire il suo attuale titolo in un permesso per motivi di lavoro subordinato o di lavoro autonomo attraverso le quote previste dal Decreto Flussi 2023.
Il Decreto Flussi stabiliva il numero massimo di cittadini extracomunitari presenti sul territorio nazionale autorizzati a convertire il proprio permesso di soggiorno in permesso per motivi di lavoro: le quote rappresentano il limite di conversioni che si potevano attuare.
Come fare la domanda di conversione del permesso studio in lavoro con il Decreto Flussi
La domanda doveva essere presentata online tramite il portale telematico del Ministero dell’Interno e con il permesso per studio ancora valido.
Il Decreto Flussi 2023 prevedeva 2.370 quote destinante alla conversione del permesso per motivi di studio, tirocinio e formazione professionale a permesso per motivi di lavoro subordinato o autonomo.
Conversione permesso studio in permesso di soggiorno per lavoro subordinato
Presupposto per la conversione era il possesso di un contratto di lavoro subordinato.
Nel portale del Ministero si dovrà compilare il “Modulo VA” nel quale era necessario indicare:
- i dati del lavoratore
- i dati del datore di lavoro;
- i dati del permesso di soggiorno;
- la tipologia di contratto di lavoro subordinato;
- la mansione;
- la retribuzione;
- le ore;
- il contratto collettivo.
Conversione permesso studio in permesso di soggiorno per lavoro autonomo
Per la conversione in lavoro autonomo si doveva compilare il “Modulo Z” nel quale sarà necessario indicare:
- i dati del dichiarante;
- i dati del permesso di soggiorno
- allegare una serie di documenti.
I documenti da presentare variano in base al tipo di attività lavorativa:
Libero professionista
- Dichiarazione rilasciata dall’Amministrazione preposta alla concessione dell’eventuale abilitazione, licenza, autorizzazione o alla ricezione della denuncia di inizio attività;
- Dimostrazione di un reddito di importo superiore al livello minimo previsto dalla legge per l’esenzione dalla spesa sanitaria.
Imprenditore, commerciante, artigiano
- Attestazione dei parametri di riferimento riguardanti la disponibilità delle risorse finanziarie occorrenti per l’esercizio dell’attività rilasciata dalla camera di commercio o dal competente ordine professionale;
- Dimostrazione di un reddito di importo superiore al livello minimo previsto dalla legge per l’esenzione dalla spesa sanitaria.
- Fotocopia dell’attribuzione della partita iva;
- Dichiarazione rilasciata dall’Amministrazione preposta alla concessione dell’eventuale abilitazione, licenza, autorizzazione o alla ricezione della denuncia di inizio attività.
Titolare di contratto per prestazione d’opera, consulenza, etc.
- Visura camerale della ditta;
- Copia dell’ultimo bilancio della ditta (se società di capitali) o dell’ultima dichiarazione dei redditi (se società di persone o impresa individuale) dalla quale risulti che l’entità dei redditi sia tale da garantire il compenso del lavoratore;
- Contratto di lavoro con il quale si assicuri al lavoratore autonomo un compenso di importo superiore al livello minimo previsto dalla legge per l’esenzione dalla spesa sanitaria;
- Copia della dichiarazione di responsabilità con la quale si indichi che, in virtù del contratto stipulato, non verrà instaurato alcun rapporto di lavoro subordinato.
Soci, amministratori di società
- Copia dell’atto costitutivo della società;
- Visura camerale;
- Copia dell’ultimo bilancio della ditta (se società di capitali) o dell’ultima dichiarazione dei redditi (se società di persone o impresa individuale) dalla quale risulti che l’entità dei redditi sia tale da garantire il compenso del lavoratore;
- Contratto di lavoro con il quale si assicuri al lavoratore autonomo un compenso di importo superiore al livello minimo previsto dalla legge per l’esenzione dalla spesa sanitaria;
- Copia della dichiarazione di responsabilità con la quale si indichi che, in virtù del contratto stipulato, non verrà instaurato alcun rapporto di lavoro subordinato.
Lettori universitari di scambio o di madre lingua
- Dichiarazione rilasciata dall’università o dall’istituto di istruzione superiore e di ricerca, pubblici o privati che attesti il possesso dei requisiti professionali necessari per l’espletamento delle relative attività;
- Dimostrazione di un reddito di importo superiore al livello minimo previsto dalla legge per l’esenzione dalla spesa sanitaria;
- Certificazione della Direzione Provinciale del Lavoro ove si attesta che il programma negoziale non configura un rapporto di lavoro subordinato.
Traduttori e interpreti
- Titolo di studio o attestato professionale di traduttore o interprete rilasciati da una scuola statale o ente pubblico o da altro istituto paritario debitamente vistati da parte delle rappresentanze diplomatiche o consolati competenti;
- Dimostrazione di un reddito di importo superiore al livello minimo previsto dalla legge per l’esenzione dalla spesa sanitaria;
- Certificazione della Direzione Provinciale del Lavoro ove si attesta che il programma negoziale non configura un rapporto di lavoro subordinato
Conversione del permesso per motivi di studio senza il decreto flussi
La conversione del permesso per motivi di studio può avvenire anche senza il decreto flussi e quindi “extra quote”.
Ma solo per quegli studenti che abbiamo conseguito un titolo accademico in Italia e per chi sia diventato maggiorenne in Italia.
Più nello specifico è possibile convertire il permesso di soggiorno da studio a lavoro senza necessità di quote, solo se il cittadino extra UE in possesso del permesso di soggiorno per studio, ha completato un percorso di studi universitari in Italia, conseguendo uno dei seguenti titoli accademici:
- laurea triennale;
- laurea specialistica/magistrale;
- diploma di specializzazione (minimo 2 anni);
- dottorato di ricerca (minimo 3 anni);
- master universitario di I livello (durata minima 1 anno – 60 crediti), cui si accede con la laurea;
- master universitario di II livello (minimo 60 crediti universitari) cui si accede con il diploma di laurea, ex legge n. 341/90 o con la laurea specialistica o con la laurea magistrale;
- attestato o diploma di perfezionamento post laurea di durata almeno 1 anno.
Questo significa che se lo studente extracomunitario non ha terminato il percorso di studi o ha completato un corso di formazione o un tirocinio formativo in Italia, potrà convertire il proprio permesso solo attraverso le quote del decreto flussi.
Conversione del permesso per motivi di studio con il Decreto Cutro (novità 2023)
La nuova legge immigrazione del 2023 ha apportato una modifica che riguarda tutti coloro che possiedono un permesso di soggiorno per motivi di studio e vogliono convertirlo in permesso per motivi di lavoro.
Il cd “decreto Cutro”(DL 20 marzo n. 23 convertito nella Legge 5 maggio 2023 n. 50) ha eliminato la parte della legge che subordinava la conversione dei permessi di studio in permessi di lavoro alla verifica e alla disponibilità di quote del decreto flussi.
Questo significa che ora tutti coloro che possiedono un permesso di soggiorno per motivi di studio, possono, in ogni momento dell’anno, chiedere la conversione del loro permesso senza doversi preoccupare di accedere o meno alle quote annuali del decreto flussi!
Con l’articolo di oggi spero di averti spiegato come procedere alla conversione del permesso per studio in permesso per motivi di lavoro.
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Questo articolo è stato scritto da:
Avvocato del Foro di Forlì-Cesena • Fondatore e Titolare del sito avvocatofrancescolombardini.it
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