Conversione permesso di soggiorno: come fare, requisiti e documenti
Come convertire il permesso di soggiorno?
Le ipotesi di conversione del titolo di soggiorno sono due. La prima senza le quote, la seconda, invece con la disponibilità delle quote.
Conversione permesso di soggiorno senza quote del decreto flussi
Istanza mediante invio di un kit-postale direttamente alla Questura-Ufficio Immigrazione del luogo di residenza o di domicilio dell’interessato:
- conversione del permesso di soggiorno in motivi familiari da altro titolo al soggiorno, anche dopo la scadenza (art. 30, comma 1, lett. c) d.lgs n.286/98 e succ. mod.) – lettera A;
- conversione del permesso di soggiorno in motivi di lavoro subordinato o autonomo da permesso di soggiorno per motivi familiari o per affidamento o per integrazione minore – lettere B-C;
- conversione del permesso di soggiorno in motivi di lavoro subordinato da permesso di soggiorno per motivi umanitari – lettera G;
- conversione del permesso di soggiorno in motivi di lavoro subordinato da permesso di soggiorno per protezione sociale o motivi umanitari ( art.18, d.lgs n.286/98 e succ. mod.) – lettera H;
- conversione del permesso di soggiorno in motivi di studio da permesso di soggiorno per protezione sociale o motivi umanitari (art.18, d.lgs n.286/98 e succ. mod.) – lettera I;
- conversione del permesso di soggiorno in motivi di studio da permesso di soggiorno per motivi familiari ,per affidamento o per integrazione minore – lettera L;
- conversione del permesso di soggiorno in motivi di residenza elettiva da permesso di soggiorno per lavoro subordinato o autonomo, per attesa occupazione o per motivi familiari – lettera M;
- conversione permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo rilasciato da altro Stato membro dell’UE (art. 9-bis, T.U) in motivi di studio o soggiorno per altro scopo lecito- lettera N.d;1.
Conversione permesso di soggiorno con le quote del decreto flussi
Allo Sportello Unico per l’Immigrazione della Prefettura – UTG, del luogo di residenza o domicilio dell’interessato, mediante invio di kit-postale direttamente alla Questura-Ufficio Immigrazione del luogo di residenza domicilio dell’interessato:
- conversione del permesso di soggiorno in motivi di lavoro subordinato (Modello VA per attestazione quota) o autonomo (Modello Z per attestazione quota) da permesso di soggiorno per studio e tirocinio – lettere D-E;
- conversione del permesso di soggiorno in motivi di lavoro subordinato (Modello VB per attestazione quota) da permesso di soggiorno per lavoro subordinato stagionale – lettera F.
- conversione permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo rilasciato da altro Stato membro dell’UE (art. 9-bis, T.U) in motivi di lavoro subordinato/domestico (Modello LS – LS1 per attestazione quota) o autonomo (Modello LS2 per attestazione quota) – lettera N.
Quanto tempo ci vuole per la Conversione del Permesso?
- L’Articolo 5 comma 9 del Testo Unico Immigrazione, prevede che il permesso di soggiorno sia rilasciato, rinnovato o convertito entro 60 giorni dalla data in cui è stata presentata la domanda, se sussistono i requisiti e le condizioni previsti dalla legge ovvero, in mancanza, per altro tipo di permesso da rilasciare in applicazione del testo unico.
- Qualora siano trascorsi 60 giorni (due mesi) dalla richiesta di rilascio, rinnovo o conversione del permesso di soggiorno senza che la Questura ti abbia consegnato il titolo, rivolgiti subito al mio Studio Legale Immigrazione a Cesena e in quanto Avvocato di Diritto dell’Immigrazione potrò far ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) per far accertare l’illegittimo silenzio della Pubblica Amministrazione ed ottenere l’immediato rilascio del permesso di soggiorno.
Infine, se ti può interessare, ho scritto anche una guida:
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