DECRETO-LEGGE 8 aprile 2020, n. 23 โ pubblicato in Gazzetta
Fino al 31 dicembre 2020 alle imprese con al massimo 499 dipendenti con sede in Italia la garanzia del Fondo Centrale di Garanzia per le PMI:
INDICE
- รจ concessaย gratuitamenteย e lโaccesso รจ garantitoย senzaย utilizzo del modelli diย valutazioneย del fondo;
- lโimporto massimo totale garantitoย per aziendaย รจ elevatoย da 2,5 aย 5 milioniย di euro,ย previa autorizzazione della Commissione Europea. Una volta raggiunti i 5 milioni le PMI, come da definizione comunitaria potranno utilizzare anche un plafond riservato diย 30 miliardi diย garanzie SACE;
- รจ concessaย su finanziamenti fino a 6 anni diย importo massimoย perย ogniย singola richiestaย che dovrร essere inferiore alternativamente al:
a) doppio della spesa salariale annua del beneficiario (compresi gli oneri sociali e il costo del personale che lavora nel sito dellโimpresa ma che figura formalmente nel libro paga dei subcontraenti) per il 2019 o per lโultimo anno disponibile. Per le imprese costituite dal 1ยบ gennaio 2019, lโimporto massimo non puรฒ superare i costi salarialiย previsti per i primi due anni di attivitร ;
b) 25% del fatturato del 2019; fabbisogno, da attestare con autocertificazione, per costi del capitale di esercizio e per costi di investimento nei successivi 18 mesi, nel caso di piccole e medie imprese, e nei successivi 12 mesi, nel caso di imprese con numero di dipendenti non superiore a 499. Tale fabbisogno รจ attestato mediante apposita autocertificazione resa dal beneficiario ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445;
- la percentuale di copertura per laย garanzia diretta allโimpresa รจ aumentata allโ80%,ย che salirร al 90% una volta ottenuta lโautorizzazione della Commissione Europea;
- la percentuale di copertura per laย riassicurazione รจ aumentata al 90% dellโimporto garantito da Confidiย o altri fondi di garanzia,ย che potrร salire al 100% una volta ottenuta lโautorizzazione della Commissione Europeaย e a condizione che le garanzie rilasciate dal Confidi non superino il 90% e a condizione che le garanzie da questi rilasciate non prevedano il pagamento di un premio che tiene conto della remunerazione per il rischio di credito assunto dal Fondo;
- puรฒ essere richiestaย anche suย operazioni giร perfezionate ed erogate dopo il 31 gennaioย e non oltre 3 mesi dalla presentazione della richiesta e, comunque,ย a patto che il finanziatore riduca il tasso di interesse applicato allโimpresaย e comunichi tale riduzione al Fondo;
- รจ estesa automaticamente in caso di sospensione del pagamento della quota capitale o dellโintera rata di finanziamenti giร garantiti dal Fondo;
- non prevede il pagamento della commissione per il mancato perfezionamento delle operazioni finanziarie (a carico dei soggetti finanziatori richiedenti).
La garanzia รจ concessa anche in favore di imprese che presentano dopo il 31 gennaio 2020 esposizioni nei confronti del finanziatore classificate come โinadempienze probabiliโ o โscadute o sconfinanti deteriorateโย o che dopoย 31 dicembre 2019, sono state ammesse a procedure concorsuali (concordati in continuitร , art. 182 bis o art. 67) del predetto decreto, purchรฉ, alla data di entrata in vigore del presente decreto, le loro esposizioni non siano piรน in una situazione che ne determinerebbe la classificazione come esposizioni deteriorate, non presentino importi in arretrato successivi allโapplicazione delle misure di concessione e la banca, sulla base dellโanalisi della situazione finanziaria del debitore, sia convinta che verosimilmente vi sarร il rimborso integrale dellโesposizione alla scadenza.
Inoltre:
- possono beneficiare dellaย garanzia diretta allโ80% e del 90% della garanzia Confidiย ancheย operazioni di rinegoziazione del debitoย del soggetto beneficiario,ย purchรฉ il nuovo finanziamento preveda lโerogazione di credito aggiuntivo di almeno il 10%ย dellโimporto del debito residuo;
- per operazioni di investimento immobiliare nei settori turistico โ alberghiero e delle attivitร immobiliari, con durata minima di 10 anni e di importo superiore a 500.000 euro, la garanzia del Fondo puรฒ essere cumulata con altre forme di garanzia acquisite sui finanziamenti;
- le garanzie su portafogli di minibond sono concesse a valere sulla dotazione disponibile del Fondo, assicurando la sussistenza, tempo per tempo, di un ammontare di risorse libere del Fondo, destinate al rilascio di garanzie su singole operazioni finanziarie, pari ad almeno lโ85 percento della dotazione disponibile del Fondo.
Misure potenziate per particolari target di imprese
1. Per le PMI di minori dimensioni e persone fisiche esercenti attivitร di impresa, arti o professioni che autocertificano di essere danneggiati dallโemergenza di COVID-19 e che richiedono nuovi finanziamenti con:
- importi fino al 25% dei ricavi 2019 e tetto massimo di 25.000 euro;
- preammortamento di 24 mesi e durata massimo di 6 anni;
il Fondo garantirร il 100% del finanziamento, gratuitamente e
automaticamente, permettendo al finanziatore di erogare la somma senza attendere lโesito definitivo dellโistruttoria da parte del Fondo. La banca applicherร allโoperazione finanziaria un tasso di interesse massimo.N.B. Per rendere operativo questo innalzamento รจ necessaria lโautorizzazione delle Commissione Europea.
2. Per le PMI con ricavi fino a 3.200.000 euro che autocertificano di essere danneggiate dallโemergenza di COVID-19(1) e che richiedono nuovi finanziamenti(1) con:
- importi fino al 25% dei ricavi 2019;
la garanzia puรฒ arrivare dal 90% al 100% del finanziamento, combinandola a quella rilasciabile da un Confidi.
Garanzie pubbliche per imprese di ogni dimensione (art. 1 โ D.L. 8/4 2020, n. 23)
N.b.ย In attesa dellโattivazione delle misure diย SACE,ย Cassa Depositi e Prestitiย mette a disposizione delleย medie e grandi impreseย (indicativamente con fatturato superiore ai 50 milioni di euro) che dal 1 marzo 2019 al 1 marzo 2020 hanno avuto calo del fatturato del 10% possono richiedereย finanziamenti di importo compreso tra 5 e 50 milioni di euroย eย durata fino a 18 mesiย a tassi piรน contenuti rispetto alle normali condizioni di mercato, anche erogati in pool con una o piรน banche (in questo caso la quota di Cassa Depositi e Prestiti non potrร superare il 50% dellโimporto totale). I finanziamenti potranno poi essere consolidati usando le misure previste nel DL Liquiditร .
Fino al 31 dicembre 2020, per le imprese โin bonisโ di ogni dimensioneย SACEย rilascia una garanzia:
- perย finanziamentiย diย durata inferiore a 6 anni, con possibilitร di preammortamento fino a 24 mesi e destinati a sostenere costi del personale, investimenti o capitale circolante impiegati in stabilimenti produttivi e attivitร imprenditoriali che siano localizzati in Italia, come documentato e attestato dal rappresentante legale dellโimpresa beneficiaria;
- lโimporto massimo del finanziamento assistito da garanzia per aziendaย รจ determinato come maggiore:
a) 25% del fatturato 2019 dellโimpresa in Italia (bilancio approvato o dalla dichiarazione fiscale);
b) il doppio dei costi del personale 2019 sostenuti dallโimpresa in Italia (bilancio approvato o dati certificati se lโimpresa non ha ancora approvato il bilancio); qualora lโimpresa abbia iniziato la propria attivitร successivamente al 31 dicembre 2018, si fa riferimento ai costi del personale attesi per i primi due anni di attivitร , come documentato e attestato dal rappresentante legale dellโimpresa.
Qualora lโimpresa beneficiaria sia parte di un gruppo, si fa riferimento al valore su base consolidata del fatturato e dei costi del personale. Lโimpresa richiedente รจ tenuta a comunicare alla banca finanziatrice tale valore.
- la garanzia, in concorso paritetico e proporzionale tra garante e garantito nelle perdite per mancato rimborso del finanziamento, copre il:
a)ย 90%ย dellโimporto del finanziamento per imprese conย meno di 5.000 dipendenti in Italia e valore del fatturato fino a 1,5 miliardi di euro;
b)ย 80%ย dellโimporto del finanziamento per imprese conย valore del fatturato tra 1,5 miliardi e 5 miliardi di euro o con piรน di 5000 dipendenti in Italia;
c)ย 70%ย per le imprese con valore delย fatturato superiore a 5 miliardi.
Per leย imprese con piรน di 5000 dipendenti o fatturato superiore a 1,5 miliardi, il rilascio della garanziaย รจ subordinatoย alla decisione assunta conย decreto del Ministro dellโeconomia e delle finanze, tenendo in considerazione:
a) il contributo allo sviluppo tecnologico;
b) lโappartenenza alla rete logistica e dei rifornimenti;
c) lโincidenza su infrastrutture critiche e strategiche;
d) lโimpatto sui livelli occupazionali e mercato del lavoro;
e) il peso specifico nellโambito di una filiera produttiva strategica.
Il Ministero dellโEconomia e delle Finanza nel decreto puรฒ anche elevare le percentuali di garanzia fino al limite di percentuale immediatamente superiore a quello normalmente previsto, subordinatamente al rispetto di specifici impegni e condizioni in capo allโimpresa beneficiaria.
Leย commissioniย annualiย dovute dalle imprese per il rilascio della garanzia sono le seguenti:
- per i finanziamenti delleย PMIย sono corrisposti, in rapporto allโimporto garantito,ย 25 punti baseย durante ilย primo anno,ย 50 punti baseย durante ilย secondo e terzo anno,ย 100 punti base i successiviย anni;
- per iย finanziamenti di imprese diverse dalle PMIย sono corrisposti, in rapporto allโimporto garantito,ย 50 punti baseย durante ilย primo anno,ย 100 punti baseย durante ilย secondo e terzo anno,ย 200 punti base successiviย anni.
Il costo dei finanziamenti coperti dalla garanzia deve essere inferiore al costo che sarebbe stato richiesto dal finanziatore per operazioni con le medesime caratteristiche ma prive della garanzia. Questa condizione deve essere attestata dal rappresentante legale dei suddetti soggetti eroganti.
Lโimpresa che beneficia della garanzia assume lโimpegno a gestire i livelli occupazionali attraverso accordi sindacali e assume lโimpegno che essa, nonchรฉ ogni altra impresa con sede in Italia che faccia parte del medesimo gruppo cui la prima appartiene, non approvi la distribuzione di dividendi o il riacquisto di azioni nel corso del 2020.
Sospensione dei termini di scadenza dei titoli di credito (art. 11 โ D.L. โ D.L. 8/4 2020, n. 23)
- Sono sospesi dal 9 marzo 2020 al 30 aprile 2020 i termini di scadenza ricadenti o decorrenti di vaglia cambiari, cambiali e altri titoli di credito emessi prima della data di entrata in vigore della presente decreto, e ad ogni altro atto avente efficacia esecutiva a quella stessa data sono sospesi per lo stesso periodo. La sospensione opera a favore dei debitori e obbligati anche in via di regresso o di garanzia, salva la facoltร degli stessi di rinunciarvi espressamente;
- lโassegno presentato al pagamento durante il periodo di sospensione รจ pagabile nel giorno di presentazione. La sospensione del punto precedente opera su:
- i termini per la presentazione al pagamento;
- i termini per la levata del protesto o delle constatazioni equivalenti;ย
- i termini previsti allโarticolo 9, comma 2, lettere a) e b), della legge 15 dicembre 1990, n. 386 (โLโiscrizione รจ effettuata: a) nel caso di mancanza di autorizzazione, entro il ventesimo giorno dalla presentazione al pagamento del titolo; b) nel caso di difetto di provvista, quando รจ decorso il termine stabilito dallโarticolo 8 senza che il traente abbia fornito la prova dellโavvenuto pagamento, salvo quanto previsto dallโarticolo 9-bis, comma 3 della legge n. 386 del 1990โ);
- nonchรฉ allโarticolo 9-bis, comma 2, della medesima legge n. 386 del 1990 (โla comunicazione รจ effettuata presso il domicilio eletto dal traente a norma dellโarticolo 9-ter entro il decimo giorno dalla presentazione al pagamento del titolo, mediante telegramma o lettera raccomandata con avviso di ricevimento, ovvero con altro mezzo concordato tra le parti di cui sia certa la data di spedizione e quella di ricevimentoโ).
- il termine per il pagamento tardivo dellโassegno previsto dallโarticolo 8, comma 1, della stessa legge n. 386 del 1990 (โNei casi previsti dallโarticolo 2 della legge n. 386 del 1990, le sanzioni amministrative non si applicano se il traente, entro sessanta giorni dalla data di scadenza del termine di presentazione del titolo, effettua il pagamento dellโassegno,ย degliย interessi,ย dellaย penaleย eย delleย eventualiย speseย perย ilย protestoย oย perย la constatazione equivalenteโ);
- I protesti o le constatazioni equivalenti levati dal 9 marzo 2020 fino alla data di entrata in vigore del presente decreto non sono trasmessi dai pubblici ufficiali alle Camere di Commercio; ove giร pubblicati le Camere di commercio provvedono dโufficio alla loro cancellazione. Con riferimento allo stesso periodo sono sospese le informative al Prefetto di cui allโarticolo 8-bis, commi 1 e 2, della legge 15 dicembre 1990, n. 386.
Ulteriori misure attivate dai D.L. precedenti
Moratoria ex lege: limiti alla revoca di affidamenti e sospensioni mutui (art. 56 โ D.L. 17/3 2020, n. 18)
Alle PMI, con esposizioni debitorie โin bonisโ al 17 marzo 2020 e con sede in Italia, che comunicano a banche e intermediari finanziari con un autocertificazioni(2)ย in cui dichiarano di โaver subito in via temporanea carenze di liquiditร quale conseguenza diretta della diffusione dellโepidemia da COVID-19โ:
- non possono essere revocati dal 29 febbraio 2020 al 30 settembre 2020, neanche per la parte non ancora utilizzata, leย aperture di creditoย a revoca e i prestiti accordati a fronte diย anticipi su creditiย (es. Linee di cassa, Anticipo fatture/Ri.Ba/Export/Contratti, linee di factoring);
- sono prorogati fino al 30 settembre 2020 e alle medesime condizioniย (unitamente ai rispettivi elementi accessori e senza alcuna formalitร )ย i prestiti non ratealiย (es. finimport, finanziamenti bullet);
- vieneย sospeso,ย dal 17 marzoย (anche se la comunicazione di sospensione viene presentata dopo e la rata non รจ stata pagata)ย al 30 settembre 2020 compreso, ilย pagamento delle rate di finanziamentiย (anche perfezionati tramite il rilascio di cambiali agrarie) e dei canoni diย leasing. Eโ facoltร delle imprese richiedere di sospendere soltanto i rimborsi in conto capitale, continuando a pagare la quota interesi. Le sospensioni si applicano anche ai finanziamenti cartolarizzati e ceduti a societร veicolo (SPV) ex lege n. 130/99.
La moratoria ex lege sui finanziamenti determina lo spostamento in avanti, senza alcuna commissione, del piano di ammortamento per un periodo pari alla sospensione accordata. In caso di:
- sospensione dellโintera rataย (quota capitale e quota interessi),ย gli interessi che maturerannoย durante la sospensione (calcolati sul capitale residuo sospeso al tasso di interesse del contratto di finanziamento originario)ย saranno ripagatiย in quote, dopo il 30 settembre 2020,ย nel piano di ammortamento residuo;
- sospensione dellaย sola quota capitale,ย gli interessiย sul capitale ancora da rimborsareย dovranno essere pagati anche duranteย il periodo di sopensione, senza ulteriori effetti sul piano di rimborso originario.
Lโazienda puรฒ rinunciare in qualsiasi momento alla sospensione (sia della quota capitale, sia dellโintera rata), previa comunicazione alla banca/intermediario, e riprendere il normale pagamento delle rate.
Anche se i finanziamenti sono erogati con fondi, in tutto o in parte, di soggetti terzi, le operazioni precedenti sono realizzate senza loro preventiva autorizzazione conย allungamento automatico del contratto di provvista in relazione al prolungamento dellโoperazione di finanziamento e alle condizioni originarie. Per i finanziamenti agevolati รจ necessaria una comunicazione allโente incentivante che entro 15 giorni puรฒ provvedere a fornire le eventuali integrazioni alle modalitร operative.
Su richiesta del finanziatore, che deve indicare lโimporto massimo garantito, viene concessa automaticamente e gratuitamente da parte del Fondo di Garanzia per le PMI una garanzia del 33%:
- sui maggiori utilizzi degli affidamenti a revoca (punto 1), calcolati come differenza tra gli utilizzi al 30 settembre 2020 e quelli al 18 marzo 2020;
- sui prestiti non rateali (punto 2);
- sulle singole rate e canoni sospesi (punto 3).
So quanto sia difficile muoversi nel mondo del diritto e avere a che fare con la burocrazia italiana.
Per questo motivo il mio obiettivo รจ solo uno: aiutarti!
Ti accompagnerรฒ, passo dopo passo, nel giusto percorso per ottenere quello di cui hai bisogno.
Cosa aspetti?
PERMETTIMI DI ASSISTERTI
SONO QUI PER AIUTARTI!
Questo articolo รจ stato scritto da:
Avvocato del Foro di Forlรฌ-Cesena โข Fondatore e Titolare del sito avvocatofrancescolombardini.itย
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