Ho già realizzato una guida completa sul decreto flussi e su come presentare la domanda.
INDICE
Nell’articolo di oggi, invece, ti voglio spiegare cosa succede se dopo che è stata inviata la domanda il datore di lavoro che ha promesso di assumerti: muore, cessa l’attività o decide di rinunciare alla domanda.
So benissimo che accedere alla legge decreto flussi non è affatto facile, ma soprattutto è molto difficile riuscire a entrare nelle quote e quando ci riusciamo vogliamo che la nostra domanda arrivi presto alla decisione finale per poter ottenere il nulla osta al lavoro.
Tuttavia accade spesso che tra la data di presentazione della domanda ed il momento effettivo in cui il lavoratore fa ingresso in Italia passi moltissimo tempo, a volte anche più di un anno, (per esempio guarda le domande inviate con il decreto flussi 2020, pubblicato dopo la sanatoria 2020, molte sono ancora in corso); in questi casi è frequente che il datore di lavoro, per diversi motivi non sia più disposto ad assumere il lavoratore per cui aveva chiesto il nulla osta tramite Decreto flussi.
Vediamo i singoli casi che possono accadere (decreto flussi morte e rinuncia del datore) e come fare per salvare il proprio permesso.
Decesso del datore di lavoro nelle more del rilascio del nulla osta
Cosa succede del datore di lavoro muore dopo aver inviato la domanda di decreto flussi?
Questa situazione non è nuova soprattutto per quelle ditte individuali o società unipersonali che non hanno alla spalle un gruppo societario che prende decisioni per conto dell’azienda.
Se il datore di lavoro che ha inviato la domanda per il rilascio del nulla osta a seguito della legge decreto flussi muore è possibile sostituire il precedente datore con un nuovo datore di lavoro che possiede tutti i requisiti.
Tuttavia occorre attendere le circolari aggiornate del Ministero, infatti questa possibilità era già prevista nel decreto flussi de 2006 e riguardava in particolare il lavoro domestico.
Il nuovo datore di lavoro dovrà presentare una specifica richiesta facendo riferimento all’istanza inizialmente inviata, indicandone gli estremi, e seguendo quindi la successiva procedura prevista per l’assunzione del cittadino straniero.
Cessazione attività del del datore di lavoro nel decreto flussi
Cosa succede se il datore di lavoro chiude l’azienda dopo aver inviato la domanda di decreto flussi?
Un’altro caso frequente che potrebbe verificarsi è la chiusura dell’attività del datore di lavoro, soprattutto in questo periodo di crisi a seguito del COVID dove molte aziende hanno chiuso i battenti per cessata attività o fallimento.
Se ci troviamo in questa situazione è possibile il subentro nell’assunzione da parte della nuova azienda che a tutti gli effetti rileva l’azienda che aveva originariamente presentato la richiesta di assunzione, qualora sia in possesso di tutti i requisiti di legge necessari, e manifesti l’effettiva volontà di avvalersi di tale facoltà.
Anche in questo caso il nuovo datore di lavoro dovrà presentare una specifica manifestando la volontà di proseguire nella precedente domanda di nulla osta al decreto flussi e procedere poi all’assunzione del cittadino straniero.
Gli Sportelli Unici provvederanno alla modifica dei dati del richiedente e alla verifica dei requisiti previsti.
Rinuncia all’assunzione prima del ritiro del nulla osta
Il subentro nel nuovo datore che vi ho spiegato poco fa vale solamente nei casi di decesso del datore di lavoro o di cessazione dell’attività e non anche in caso di rinuncia all’assunzione prima del ritiro del nulla osta.
Cosa fare nel caso in cui il datore di lavoro non vuole più proseguire con il decreto flussi?
In questo caso il datore di lavoro che non è più disposto ad assumere il lavoratore può ritirare il nulla osta in modo da consentire al lavoratore stesso di ottenere il visto di ingresso per motivi di lavoro.
Successivamente, una volta che il lavoratore ha fatto in ingresso in Italia, il datore di lavoro può giustamente rinunciare, così facendo darà la possibilità al lavoratore di richiedere un permesso di soggiorno per attesa occupazione.
Rinuncia all’assunzione dopo l’ingresso in Italia con visto
Se il datore di lavoro che ha ottenuto il nulla osta all’assunzione non intende più assumere il lavoratore straniero, che nel frattempo è già entrato in Italia, il lavoratore potrà richiedere allo Sportello Unico il permesso di soggiorno per attesa occupazione che autorizza al soggiorno regolare per un periodo di un anno.
A seguito della ricevuta di richiesta del permesso per attesa occupazione il lavoratore potrà iscriversi al Centro per l’Impiego.
Come ottenere il permesso di soggiorno per attesa occupazione a seguito di decreto flussi?
Per ottenere il permesso per attesa occupazione a seguito di invio della domanda di decreto flussi occorre procedere in questo modo:
- entro 8 giorni dall’ingresso sul territorio dello Stato, il lavoratore deve presentarsi presso lo Sportello Unico per comunicare il suo ingresso in Italia e l’indisponibilità del datore di lavoro;
- lo Sportello Unico rilascerà un documento che lo autorizza a richiedere il permesso di soggiorno per attesa occupazione alla Questura.
Se nel frattempo è stata individuata la disponibilità all’assunzione da parte di un altro datore di lavoro: datore di lavoro nuovo e lavoratore possono presentarsi alla convocazione presso lo Sportello Unico per stipulare e sottoscrivere un nuovo contratto di soggiorno senza dover richiedere il permesso per attesa occupazione.
- Assunzione di lavoratore in possesso di ricevuta
Per l’assunzione formale del lavoratore straniero non è necessario attendere la consegna del permesso di soggiorno che, visti i tempi della procedura, frequentemente avviene anche dopo 10 mesi.
Il datore di lavoro è autorizzato all’assunzione del lavoratore straniero in possesso della ricevuta (assicurata postale) di richiesta di permesso di soggiorno.
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Questo articolo è stato scritto da:
Avvocato del Foro di Forlì-Cesena • Fondatore e Titolare del sito avvocatofrancescolombardini.it
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