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DECRETO-LEGGE: MISURE URGENTI PER LE IMPRESE, I SETTORI STRATEGICI E LA GIUSTIZIA – CODIV-19

Scritto dall'Avvocato Francesco Lombardini

GUIDA COMPLETA

A CURA DELL'AVVOCATO

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Il Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente Giuseppe Conte e del Ministro dell’economia e delle finanze Roberto Gualtieri, ha approvato un decreto-legge che introduce misure urgenti in materia di accesso al credito e rinvio di adempimenti per le imprese, nonché di poteri speciali nei settori di rilevanza strategica e di giustizia.

Il decreto interviene in sostegno alle imprese in difficoltà con misure specifiche su cinque principali ambiti.

INDICE

1. Accesso al credito, sostegno alla liquidità, all’esportazione, all’internazionalizzazione e agli investimenti

Le misure adottate prevedono garanzie da parte dello Stato per un totale circa di 200 miliardi di euro concesse attraverso la società SACE Simest, del gruppo Cassa Depositi e Prestiti, in favore di banche che effettuino finanziamenti alle imprese sotto qualsiasi forma.

In particolare, la garanzia coprirà tra il 70% e il 90% dell’importo finanziato, a seconda delle dimensioni dell’impresa, ed è subordinata a una serie di condizioni tra le quali l’impossibilità di distribuzione dei dividendi da parte dell’impresa beneficiaria per i successivi dodici mesi e la necessaria destinazione del finanziamento per sostenere spese ad attività produttive localizzate in Italia. Nello specifico:

  • le imprese con meno di 5.000 dipendenti in Italia e un fatturato inferiore a 1,5 miliardi di euro ottengono una copertura pari al 90% dell’importo del finanziamento richiesto e per queste è prevista una procedura semplificata per l’accesso alla garanzia;
  • la copertura scende all’80% per imprese con oltre 5.000 dipendenti e un fatturato fra 1,5 e 5 miliardi di euro e al 70% per le imprese con fatturato sopra i 5 miliardi;
  • l’importo della garanzia non potrà superare il 25% del fatturato registrato nel 2019 o il doppio del costo del personale sostenuto dall’azienda;
  • per le piccole e medie imprese, anche individuali o partite Iva, sono riservati 30 miliardi e l’accesso alla garanzia rilasciata da SACE sarà gratuito ma subordinato alla condizione che le stesse abbiano esaurito la loro capacità di utilizzo del credito rilasciato dal Fondo Centrale di Garanzia.


Il decreto potenzia ulteriormente il Fondo di Garanzia per le p.m.i., aumentandone sia la dotazione finanziaria sia la capacità di generare liquidità anche per le aziende fino a 499 dipendenti e i professionisti.

Il Fondo – già ampliato dal decreto “Cura Italia” (decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18) con 1,5 miliardi di euro – completa così la sua trasformazione in strumento a supporto della piccola e media impresa, a tutela di imprenditori, artigiani, autonomi e professionisti, nonché a salvaguardia dell’export e di tutti quei settori che costituiscono con le eccellenze del Made in Italy la spina dorsale del nostro sistema produttivo.

È inoltre previsto un forte snellimento delle procedure burocratiche per accedere alle garanzie concesse dal Fondo.

Il decreto potenzia anche il sostegno pubblico all’esportazione, per migliorare l’incisività e tempestività dell’intervento statale. L’intervento introduce un sistema di coassicurazione in base al quale gli impegni derivanti dall’attività assicurativa di SACE sono assunti dallo Stato per il 90% e dalla stessa società per il restante 10%, liberando in questo modo fino a ulteriori 200 miliardi di risorse da destinare al potenziamento dell’export.

L’obiettivo è di consentire a SACE di far fronte alla crescente richiesta di assicurare operazioni ritenute di interesse strategico per l’economia nazionale che la società non avrebbe altrimenti la capacità finanziaria di coprire.

2. Misure per garantire la continuità delle aziende

Il decreto prevede una serie di misure finalizzate ad assicurare la continuità delle imprese nella fase dell’emergenza, con particolare riguardo a quelle che prima della crisi erano in equilibrio e presentavano una regolare prospettiva di continuità aziendale. Tale intervento avviene: 

  • in sede di redazione del bilancio in corso, valutando i criteri di prudenza e di continuità alla luce della situazione emergente dall’ultimo bilancio chiuso;
  • disattivando le cause di scioglimento societario per riduzione o perdita del capitale sociale.


Accanto a queste due misure a protezione diretta della società se ne affianca una terza che è volta a favorire il coinvolgimento dei soci nell’accrescimento dei flussi di finanziamento verso la società, disattivando in questa fase i meccanismi che in via ordinaria li pongono in secondo piano rispetto ai creditori.

Vi sono poi misure che riguardano la disciplina del fallimento e che, nell’insieme, sono volte in questa fase a:

  • sottrarre le imprese all’apertura del fallimento e alle altre procedure fondate sullo stato di insolvenza, sino a quando durerà l’emergenza;
  • sterilizzare il periodo dell’emergenza ai fini del calcolo delle azioni a tutela dei creditori (quindi quando il periodo emergenziale sarà passato, i creditori potranno se del caso proporre le azioni revocatorie).

3. Rafforzamento dei poteri speciali nei settori di rilevanza strategica e degli obblighi di trasparenza in materia finanziaria

Le norme approvate, al fine di rafforzare nell’attuale contesto di emergenza epidemiologica la disciplina dei poteri speciali nei settori di rilevanza strategica: 

  • anticipano, con effetto immediato – e nelle more dell’attuazione del decreto attuativo –  l’ampliamento dell’ambito di intervento oggettivo della disciplina golden power ai settori di rilevanza strategica del Regolamento europeo n. 452/2019, consentendo di sottoporre alla preventiva autorizzazione le operazioni rilevanti relative, tra l’altro, ai settori finanziario, creditizio e assicurativo, alle infrastrutture e tecnologie critiche, tra cui l’energia, i trasporti, l’acqua e la salute, alla sicurezza alimentare, all’accesso a informazioni sensibili, compresi i dati personali, all’intelligenza artificiale, la robotica, i semiconduttori, la cibersicurezza, nonché le nanotecnologie e le biotecnologie;
  • prevedono la possibilità per il Governo di aprire il procedimento d’ufficio, se le imprese non assolvono agli obblighi di notifica previsti;
  • estendono, in via transitoria fino al 31 dicembre 2020, il campo di applicazione della disciplina dei poteri speciali anche ad operazioni intra-europee che richiederanno la preventiva autorizzazione del Governo, nel caso di acquisizione del controllo di asset rientranti nei settori sopra descritti; nel caso di operazioni extra-europee, l’ampliamento, sempre transitorio, riguarderà anche le acquisizioni di partecipazioni superiori al 10% da parte di soggetti non appartenenti all’Unione europeo, se superiori alla soglia di un milione di euro.


In materia di trasparenza finanziaria, si sono integrati gli obblighi di trasparenza previsti dall’art. 120 del TUF per consentire alla CONSOB di abbassare transitoriamente le soglie rilevanti per le comunicazioni (portandola al 5%) e ampliare anche il novero delle imprese che ne sono soggette, includendovi le società ad azionariato diffuso.

4. Misure fiscali e contabili

Si interviene con norme urgenti per il rinvio di adempimenti fiscali e tributari da parte di lavoratori e imprese. In particolare, si prevede la sospensione dei versamenti di Iva, ritenute e contributi per i mesi di aprile e maggio, in aggiunta a quelle già previste con il “Cura Italia”.
Nel dettaglio:

  • IVA, ritenute e contributi sospesi per soggetti con calo di fatturato di almeno il 33% per ricavi/compensi sotto i 50 milioni e di almeno il 50% sopra tale soglia;
  • sono sospesi in ogni caso i detti versamenti per i soggetti che hanno iniziato ad operare dal 1° aprile 2019;
  • per i residenti delle 5 province più colpite (Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi, Piacenza), sospensione versamento IVA se calo del fatturato di almeno il 33% a prescindere dalla soglia di fatturato dei 50 milioni;
  • ripresa dei versamenti a giugno, con la possibilità di rateizzazione in 5 rate


La sospensione delle ritenute d’acconto sui redditi da lavoro autonomo prevista dal decreto “Cura Italia” viene estesa anche alle scadenze di aprile e maggio. 

È esteso al 16 aprile il termine per i versamenti in scadenza il 20 marzo scorso e la scadenza per l’invio della Certificazione Unica è stata prorogata dal 31 marzo al 30 aprile.

Inoltre, il credito d’imposta al 50% per le spese di sanificazione degli ambienti di lavoro viene allargato anche all’acquisto dei dispositivi di protezione individuale, mascherine e occhiali. 

Viene consentito all’Inps di rilasciare un Pin semplificato, tramite identificazione telematica del richiedente e posticipando al termine dell’emergenza la verifica con riconoscimento diretto.

Si introducono norme sui “farmaci compassionevoli” (i farmaci non ancora autorizzati), che prevedono l’esclusione all’applicazione di imposte in caso di cessione gratuita.

5. Ulteriori disposizioni

Il decreto prevede, infine:

  • lo spostamento, dal 15 aprile all’11 maggio, del termine concernente il rinvio d’ufficio delle udienze dei procedimenti civili e penali pendenti presso tutti gli uffici giudiziari, nonché la sospensione del decorso dei termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti civili e penali (indagini preliminari, adozione di provvedimenti giudiziari e deposito della loro motivazione, proposizione degli atti introduttivi del giudizio e dei procedimenti esecutivi, impugnazioni e, in genere, tutti i termini procedurali). Si intendono altresì sospesi, per la stessa durata, i termini per la notifica del ricorso in primo grado innanzi alle Commissioni tributarie;
  • l’ampliamento, fino al termine dell’anno in corso, dell’operatività del Fondo di garanzia per l’impiantistica sportiva, amministrato in gestione separata dall’Istituto per il Credito Sportivo, includendo anche i finanziamenti per le esigenze di liquidità, attualmente esclusi, delle Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline Sportive Associate, degli Enti di Promozione Sportiva, delle associazioni e delle società sportive dilettantistiche. A tali fini, è costituito un apposito comparto del predetto Fondo con una dotazione di 30 milioni di euro per l’anno 2020.

COVID-19, MISURE URGENTI IN MATERIA DI ISTRUZIONE PUBBLICA

Misure urgenti sulla regolare conclusione e l’ordinato avvio dell’anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato (decreto-legge)

Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente Giuseppe Conte, del Ministro dell’istruzione Lucia Azzolina e del Ministro dell’università e della ricerca Gaetano Manfredi, ha approvato un decreto-legge che introduce misure urgenti sulla regolare conclusione e l’ordinato avvio dell’anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato.

Le norme disciplinano, con strumenti temporalmente efficaci, tutte le complesse operazioni relative alla chiusura dell’anno scolastico 2019/2020 e all’avvio dell’anno scolastico 2020/2021, tenendo conto della situazione determinatasi a seguito dell’emergenza sanitaria e dell’eventuale protrazione del periodo di sospensione dell’attività didattica svolta “in presenza” oltre il 18 maggio 2020.

Inoltre, in relazione alle criticità emerse nel proseguimento delle attività formative pratiche o di tirocinio in ambito universitario, si adottano misure eccezionali per lo svolgimento degli esami di Stato per l’esercizio delle professioni, per le quali l’attività di tirocinio in parola costituisce una condizione di ammissione.

1. Istruzione

In materia di istruzione, il testo prevede, tra l’altro, che al fine di garantire l’ordinata conclusione dell’anno scolastico 2019/2020, con una o più ordinanze del Ministro dell’istruzione, siano dettate specifiche misure finalizzate ad adeguare la valutazione degli alunni e gli esami di Stato alla situazione emergenziale. Le ordinanze dovranno definire la possibilità di articolare attività di recupero degli apprendimenti dell’anno scolastico 2019/2020, nel corso dell’anno scolastico successivo, a decorrere dal 1° settembre 2020. Tale attività, relativa agli alunni delle classi prime ed intermedie, rappresenterà ordinaria attività didattica per il personale scolastico e per gli alunni. La graduazione tra le diverse misure adottabili sarà determinata in ragione della ripresa o meno delle attività didattiche in presenza entro la data del 18 maggio 2020.

Pertanto, qualora sia possibile il rientro a scuola entro tale data, si prevede che:

  • per entrambi di cicli di istruzione, le ordinanze potranno adattare i requisiti di ammissione alla classe successiva previsti dalla normativa vigente, in considerazione della effettiva possibilità di recupero degli apprendimenti e dell’impegno dimostrato dagli alunni;
  • per l’esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione, le commissioni di esame potranno essere articolate in maniera diversa rispetto a quanto previsto, avendo come criterio direttivo la presenza di commissari tutti interni all’istituzione scolastica con presidente esterno alla stessa. Si potranno rivedere le prove di esame rispetto a quanto previsto, con la possibilità della sostituzione della seconda prova a carattere nazionale con una predisposta dalla commissione di esame della specifica istituzione scolastica, sulla base di criteri di uniformità dettati a livello nazionale.


Nella più grave ipotesi in cui lezioni in presenza non riprendano entro il 18 maggio 2020, o che per ragioni legate all’emergenza sanitaria gli esami non possano svolgersi in presenza, le ordinanze ministeriali potranno invece disporre modalità telematiche per la valutazione finale degli alunni e per gli scrutini finali. Inoltre, per l’esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione, sarà consentito sostituire l’intero esame con la valutazione finale da parte del consiglio di classe, integrando la stessa con la valutazione di uno specifico elaborato redatto dallo studente candidato all’esame. La definizione di contenuti e modalità di esecuzione di tale elaborato saranno definite nell’ordinanza stessa. Eccezionalmente, per l’esame di Stato del secondo ciclo di istruzione, vi potrà essere la previsione di un solo colloquio, sostitutivo di tutte le prove di esame. Tale eventualità richiederà la rimodulazione dello stesso colloquio e dei punteggi di esame previsti.

Per quanto riguarda l’ordinato avvio dell’anno scolastico 2020/2021, sono adottate, anche in deroga alle disposizioni vigenti, misure volte a:

  • definire la data di inizio delle lezioni per l’anno scolastico 2020/2021, d’intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, anche tenendo conto dell’eventuale necessità di recupero degli apprendimenti;
  • adattare gli aspetti procedurali e le tempistiche di immissione in ruolo, da concludersi comunque entro la data del 15 settembre 2020, nonché gli aspetti procedurali e le tempistiche relativi alle utilizzazioni, assegnazioni provvisorie e attribuzioni di contratti a tempo determinato;
  • l’eventuale conferma, per l’anno scolastico 2020/2021, dei libri di testo adottati per il corrente anno scolastico, in deroga alle norme vigenti.


Si prevede che, in corrispondenza della sospensione delle attività didattiche in presenza a seguito dell’emergenza epidemiologica, il personale docente assicuri comunque le prestazioni didattiche nelle modalità a distanza, utilizzando strumenti informatici o tecnologici a disposizione e che, in relazione al periodo di formazione e prova del personale docente ed educativo, esclusivamente per l’anno scolastico 2019/2020, le attività di verifica da parte dei dirigenti tecnici, previste nel caso di reiterazione del periodo di prova, qualora non effettuate entro il 15 maggio 2020, sono sostituite da un parere consultivo reso dal dirigente tecnico in sede di comitato di valutazione.

Il testo conferma, per tutto l’anno scolastico 2019/2020, la sospensione dei viaggi d’istruzione, delle iniziative di scambio o gemellaggio, delle visite guidate e delle uscite didattiche comunque denominate, programmate dalle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado.

2. Procedure concorsuali ed esami di abilitazione per l’accesso alle professioni vigilate dal Ministero della giustizia

Il testo prevede che, analogamente a quanto previsto per le procedure concorsuali per l’accesso al pubblico impiego, siano sospese per sessanta giorni anche quelle previste dagli ordinamenti delle professioni regolamentate sottoposte alla vigilanza del Ministero della giustizia e agli esami di abilitazione per l’accesso alle medesime professioni, ivi comprese le misure compensative per il riconoscimento delle qualifiche professionali conseguite all’estero, ad esclusione dei casi in cui la valutazione dei candidati sia effettuata esclusivamente su basi curriculari ovvero in modalità telematica. Resta ferma la conclusione delle procedure per le quali risulti già ultimata la valutazione dei candidati.

3. Misure urgenti per lo svolgimento degli esami di Stato di abilitazione all’esercizio delle professioni e dei tirocini professionalizzanti e curriculari

Il testo prevede che, qualora sia necessario in relazione al protrarsi dello stato di emergenza, con uno o più decreti del Ministro dell’università e della ricerca possono essere definite, anche in deroga alle vigenti disposizioni normative, le disposizioni volte ad assicurare il riconoscimento delle qualifiche professionali, l’organizzazione e le modalità della prima e della seconda sessione dell’anno 2020 degli esami di Stato di abilitazione all’esercizio delle professioni regolamentate, delle professioni di odontoiatra, farmacista, veterinario, tecnologo alimentare, dottore commercialista ed esperto contabile, nonché delle prove integrative per l’abilitazione all’esercizio della revisione legale. I decreti possono altresì individuare modalità di svolgimento diverse da quelle ordinarie, ivi comprese modalità a distanza, per le attività pratiche o di tirocinio previste per l’abilitazione all’esercizio delle stesse professioni, nonché per quelle previste nell’ambito dei vigenti ordinamenti didattici dei corsi di studio, ovvero successive al conseguimento del titolo di studio, anche laddove finalizzate al conseguimento dell’abilitazione professionale.

SERVIZI DI PAGAMENTO E COMMISSIONI INTERBANCARIE

Disposizioni correttive e integrative del decreto legislativo di recepimento della direttiva (UE) 2015/2366 relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, nonché di adeguamento delle disposizioni interne al regolamento (UE) n. 751/2015 relativo alle commissioni interbancarie sulle operazioni di pagamento basate su carta (decreto legislativo – esame definitivo)

Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per gli affari europei Vincenzo Amendola e del Ministro dell’economia e delle finanze Roberto Gualtieri, ha approvato, in esame definitivo, un decreto legislativo che introduce disposizioni correttive e integrative del decreto legislativo di recepimento della direttiva (UE) 2015/2366 relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno (cosiddetta “PSD2”), nonché di adeguamento delle disposizioni interne al regolamento (UE) n. 751/2015 relativo alle commissioni interbancarie sulle operazioni di pagamento basate su carta.

Il decreto realizza un più chiaro e stretto allineamento tra le disposizioni della direttiva PSD2 e le norme nazionali e prevede, tra l’altro:

  • il diritto di regresso nell’ipotesi in cui la responsabilità di un prestatore di servizi di pagamento sia attribuibile ad un altro prestatore di servizi di pagamento coinvolto o ad un qualsiasi altro soggetto interposto nell’esecuzione dell’operazione. In base alle nuove norme, il secondo prestatore di pagamento (coinvolto o interposto) dovrà risarcire il primo in caso di perdite o di importi versati con riferimento ad operazioni di pagamento non autorizzate e con riferimento alla mancata, inesatta o tardiva esecuzione delle operazioni di pagamento;
  • l’iscrizione, ad opera della Banca d’Italia, in appositi albi, degli istituti autorizzati nonché delle succursali stabilite in uno Stato membro diverso dall’Italia;
  • l’esclusione, per chi fornisce esclusivamente servizi di informazione sui conti, dell’obbligo di adozione di sistemi di risoluzioni alternative delle controversie;
  • l’inclusione nell’elenco delle fattispecie sanzionabili dei casi di inosservanza, da parte degli agenti in attività finanziarie, degli obblighi in materia di credito immobiliare ai consumatori;
  • l’ampliamento dell’ambito di applicazione delle sanzioni previste per la violazione delle norme sulla trasparenza bancaria anche a quelle relative all’inosservanza del regolamento sui costi dei servizi interbancari.

ISPEZIONI SULLE NAVI PASSEGGERI

Attuazione della direttiva (UE) 2017/2110 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 novembre 2017, relativa a un sistema di ispezioni per l’esercizio in condizioni di sicurezza di navi ro-ro da passeggeri e di unità veloci da passeggeri adibite a servizi di linea e che modifica la direttiva 2009/16/CE e abroga la direttiva 1999/35/CE del Consiglio (decreto legislativo – esame definitivo)

Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per gli affari europei Vincenzo Amendola e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti Paola De Micheli, ha approvato, in esame definitivo, un decreto legislativo di attuazione della direttiva (UE) 2017/2110 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 novembre 2017, relativa a un sistema di ispezioni per l’esercizio in condizioni di sicurezza di navi ro-ro da passeggeri e di unità veloci da passeggeri adibite a servizi di linea e che modifica la direttiva 2009/16/CE e abroga la direttiva 1999/35/CE del Consiglio.

La direttiva aggiorna la normativa in materia di condizioni di sicurezza di traghetti e di unità veloci da passeggeri adibite a servizi di linea, in considerazione dei progressi compiuti nell’attuazione del regime del controllo dello Stato d’approdo, anche al fine di ridurre gli oneri amministrativi che gravano sui proprietari delle navi, nonché per razionalizzare gli sforzi richiesti alle amministrazioni marittime degli Stati membri, partendo dalla considerazione che la maggior parte degli Stati membri usa, ove possibile, già combinare le diverse visite obbligatorie con altri tipi di visite e ispezioni dello Stato di bandierao dello Stato di approdo.

COVID-19, AL COMMISSARIO STRAORDINARIO PER L’EMERGENZA ALTRI 450 MILIONI DI EURO

Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente Giuseppe Conte, a norma dell’articolo 122, comma 9, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, ha deliberato l’assegnazione di 450 milioni di euro al Commissario straordinario per l’attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell’emergenza epidemiologica COVID-19, a valere sul Fondo per le emergenze nazionali.

PERSONALE DELLA SCUOLA, DELIBERATE 4.500 ASSUNZIONI

Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione Fabiana Dadone e del Ministro dell’economia e delle finanze Roberto Gualtieri, ha approvato l’autorizzazione al Ministero dell’istruzione ad assumere, a tempo indeterminato, sui posti effettivamente vacanti e disponibili, 4.500 unità di personale docente, con decorrenza giuridica dal primo settembre 2019 e decorrenza economica dall’anno scolastico 2020/2021.

GIUDIZI DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE E CONFLITTI DI ATTRIBUZIONE

Il Consiglio dei Ministri ha deliberato l’intervento nei seguenti giudizi di legittimità costituzionale:

  • avverso l’articolo 1, commi 147, 149 e 269, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022”, promosso dalla Regione autonoma Valle d’Aosta;
  • avverso l’articolo 1, commi 309, lettera a), 316, lettera a), 875, da 634 a 658 e da 661 a 676 e 875, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022”, promosso dalla Regione siciliana;
  • avverso l’articolo 1, commi 554 e 849, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022”, nonché l’articolo 57, comma 1 del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, recante “Disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili”, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n.157, , promosso dalla Regione Liguria;
  • avverso l’articolo 1, commi 269, 288, 289, 290, 548 e 602, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022”, promosso dalla Provincia autonoma di Trento.


Inoltre, il Consiglio dei Ministri, secondo quanto richiesto dal Ministro  per i beni e le attività culturali e per il turismo Dario Franceschini, su proposta del Ministro per gli affari regionali Francesco Boccia, ha deliberato di sollevare ricorso per conflitto di attribuzione dinanzi alla Corte Costituzionale nei confronti della Regione Lazio in relazione alla delibera del Consiglio regionale n. 5 del 2 agosto 2019, concernente l’approvazione del “Piano territoriale paesistico regionale (PTPR)”, pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione Lazio il 13 febbraio 2020.

COMMISSIONE PER L’ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Il Consiglio dei Ministri è stato sentito dal Presidente, Giuseppe Conte, in merito alla ricostituzione della Commissione per l’accesso ai documenti amministrativi, ai sensi dell’articolo 27 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

Il Presidente Conte procederà pertanto alla nomina dei componenti designati dai Presidenti del Senato e della Camera dei deputati, che hanno confermato le senatrici Fiammetta MODENA e Maria SAPONARA e i deputati Fabio BERARDINI  e Lisa NOJA; dal Consiglio di Presidenza della giustizia amministrativa, che ha indicato il Presidente TAR in quiescenza Gabriella DE MICHELE, in sostituzione del Consigliere di Stato Giovanni Sabbato; dal Consiglio Superiore della Magistratura, che ha indicato il dott. Giovanni GIACALONE, sostituto procuratore generale presso la Corte di Cassazione; dal Ministro dell’università e della ricerca, che ha indicato il prof. Fiorenzo LIGUORI, professore ordinario di Diritto amministrativo presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli studi “Federico II” di Napoli.

NOMINE E MOVIMENTO DI PREFETTI

Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell’interno Luciana Lamorgese, ha deliberato il rientro dalla posizione di disponibilità del dirigente generale di pubblica sicurezza dott.ssa Isabella FUSIELLO, per assumere le funzioni di Questore di Padova, nonché le nomine e il movimento di Prefetti riportati nella tabella seguente.

  • Dott. Enrico RICCI
    da Prefetto di Varese, assume le funzioni di Prefetto di Bergamo
  • dott. Dario CAPUTO
    da Prefetto di Agrigento, assume le funzioni di Prefetto di Varese
  • dott.ssa Maria Rita COCCIUFA
    nominata prefetto, assume le funzioni di Prefetto di Agrigento
  • dott.ssa Rosalba SCIALLA
    da Prefetto di Prato, assume le funzioni di Prefetto di Pavia
  • dott.ssa Lucia VOLPE
    assume le funzioni di Prefetto di Prato, cessando dalla posizione di fuori ruolo presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, con incarico di Rappresentante del Governo per la Regione Sardegna
  • dott.ssa Amalia DI RUOCCO
    è collocata fuori ruolo presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, ai fini del conferimento dell’incarico di Rappresentante del Governo per la Regione Sardegna, cessando dalla disposizione con incarico ai sensi della legge 30 dicembre 1991, n. 410
  • dott. Pasquale Antonio GIOFFRE’
    assume le funzioni di Prefetto Novara, cessando dalla disposizione ai sensi della legge 30 dicembre 1991, n. 410, con incarico di assicurare lo svolgimento delle funzioni già facenti capo alla soppressa Agenzia autonoma per la gestione dell’Albo dei segretari comunali e provinciali e delle attività gestionali della soppressa Scuola superiore per la formazione e la specializzazione dei dirigenti dell’amministrazione pubblica locale
  • dott. Fabrizio ORANO
    nominato prefetto, è collocato a disposizione ai sensi della legge 30 dicembre 1991, n. 410, con incarico di assicurare lo svolgimento delle funzioni già facenti capo alla soppressa Agenzia autonoma per la gestione dell’Albo dei segretari comunali e provinciali e delle attività gestionali della soppressa Scuola superiore per la formazione e la specializzazione dei dirigenti dell’amministrazione pubblica locale
  • dott. Gerlando IORIO
    nominato prefetto, assume le funzioni di Prefetto di Pistoia

LEGGI REGIONALI

Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per gli affari regionali e le autonomie Francesco Boccia, ha esaminato venti leggi delle Regioni e delle Province autonome e ha quindi deliberato:

  • di impugnare
    1. la legge della Regione Liguria n. 1 del 06 febbraio 2020, recante “Adeguamento della legislazione regionale in materia di disciplina edilizia per le attività produttive alla disciplina statale e altre disposizioni in materia di governo del territorio”, in quanto alcune norme riguardanti la regolarizzazione di talune  opere edilizie violano l’articolo 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione, che affida allo Stato la tutela del paesaggio, e l’articolo 117, terzo comma, della Costituzione con riferimento ai principi fondamentali in materia di governo del territorio;
    2. la legge della Regione Val d’Aosta n. 1 dell’11 febbraio 2020, recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione autonoma Valle d’Aosta (Legge di stabilità regionale per il triennio 2020/2022). Modificazioni di leggi regionali”, in quanto una norma riguardante il tributo speciale per il deposito dei rifiuti solidi in discarica eccede dalle competenze statutarie e viola gli standard uniformi posti sul territorio statale, a tutela dell’ambiente, dall’articolo 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione. Essa si pone, inoltre, in contrasto con i principi di libertà di iniziativa economica e di libera circolazione di cose tra le Regioni, in violazione dei parametri di cui agli articoli 3, 41 e 120 della Costituzione e viola, infine, l’articolo 119, secondo comma, della Costituzionale che subordina la possibilità per le Regioni di stabilire ed applicare tributi ed entrate proprie al rispetto dei principi di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario. 
    3. la legge della Regione Val d’Aosta n. 3 dell’11 febbraio 2020, recante “Disposizioni collegate alla legge di stabilità regionale per il triennio 2020/2022. Modificazioni di leggi regionali e altre disposizioni”, in quanto alcune norme riguardanti la gestione dei rifiuti speciali eccedono dalle competenze statutarie e si pongono in contrasto con il parametro costituzionale di cui all’articolo 117, secondo comma, lettera s), in quanto intervengono nella materia della «tutela dell’ambiente e dell’ecosistema», di esclusiva competenza statale. Esse violano altresì l’articolo 120, primo comma, della Costituzione, ai sensi del quale la Regione non può «adottare provvedimenti che ostacolino in qualsiasi modo la libera circolazione delle persone e delle cose tra le Regioni»;

  • di non impugnare
    1. la legge della Regione Marche n. 2 del 29/01/2020, recante “Modifiche alla legge regionale 8 ottobre 2009, n. 22 “Interventi della Regione per il riavvio delle attività edilizie al fine di fronteggiare la crisi economica, difendere l’occupazione, migliorare la sicurezza degli edifici e promuovere tecniche di edilizia sostenibile” e alla legge regionale 2 agosto 2017, n. 25 “Disposizioni urgenti per la semplificazione e l’accelerazione degli interventi di ricostruzione conseguenti agli eventi sismici del 2016”;
    2. la legge della Regione Veneto n. 5 del 03/02/2020, recante “Iniziative per la conoscenza della Shoà e per il giorno della memoria”;
    3. la legge della Regione Veneto n. 6 del 03/02/2020, recante “Modifiche ed integrazioni della legge regionale 22 giugno 1993, n. 16 “Iniziative per il decentramento amministrativo e per lo sviluppo economico e sociale nel Veneto orientale”;
    4. la legge della Regione Veneto n. 7 del 03/02/2020, recante “Modifiche alla legge regionale 28 aprile 1998, n. 19 “Norme per la tutela delle risorse idrobiologiche e della fauna ittica e per la disciplina dell’esercizio della pesca nelle acque interne e marittime interne della Regione Veneto”;
    5. la legge della Regione Puglia n. 1 del 07/02/2020, recante “Istituzione dell’Unità regionale per l’acquisto di energia elettrica e gas (URAE)”;
    6. la legge della Regione Puglia n. 2 del 07/02/202, recante 0 “Norme sul controllo del randagismo, anagrafe canina e protezione degli animali da affezione. Abrogazione della legge regionale 3 aprile 1995, n. 12 (Interventi per la tutela degli animali d’affezione e prevenzione del randagismo)”;
    7. la legge della Regione Lombardia n. 2 del 07/02/2020, recante “Sostegno alle associazioni combattentistiche, d’arma e delle associazioni delle forze dell’ordine”;
    8. la legge della Regione Liguria n. 2 del 06/02/2020, recante “Iniziative regionali per migliorare la sicurezza dei lavoratori occupati in ambito autostradale”;
    9. la legge della Regione Liguria n. 3 del 06/02/2020, recante “Disciplina degli interventi per favorire la diffusione delle tradizioni liguri nel mondo ed a sostegno dei liguri emigrati”;
    10. la legge della Regione Liguria n. 4 del 06/02/2020, recante “Modifiche alla legge regionale 12 marzo 2003 n. 9 (Procedure per l’approvazione regionale dei Piani regolatori portuali e dei progetti di interventi negli ambiti portuali) in attuazione della legge 28 gennaio 1984, n. 84 (Riordino della legislazione in materia portuale)”;
    11. la legge della Regione Liguria n. 5 del 06/02/2020, recante “Legge di manutenzione della normativa regionale”;
    12. la legge della Regione Liguria n. 6 del 06/02/2020, recante “Promozione di attività commerciali di vendita di prodotti sfusi e alla spina”;
    13. la legge della Regione Liguria n. 7 del 06/02/2020, recante “Ulteriori modifiche alla legge regionale 7 dicembre 2006, n. 41 (Riordino del Servizio sanitario regionale), alla legge regionale 29 maggio 1996, n. 24 (Disciplina delle autorizzazioni e della vigilanza sull’esercizio del trasporto sanitario di infermi ed infortunati) e alla legge regionale 5 maggio 1994, n. 24 (Sistema di emergenza sanitaria)”;
    14. la legge della Regione Toscana n. 6 del 04/02/202019, recante “Disposizioni in materia di direzione sanitaria negli stabilimenti termali. Modifiche alla l.r. 38/2004 e alla l.r. 51/2009”;
    15. la legge della Regione Marche n. 3 del 06/02/202019, recante “Disciplina dell’attività ispettiva in materia sanitaria e socio-sanitaria”;
    16. la legge della Regione Piemonte n. 1 dell’11/02/2020, recante “Intesa interregionale tra le regioni Emilia Romagna, Lombardia, Veneto e Piemonte, per l’esercizio delle funzioni amministrative regionali in materia di navigazione interna sul fiume Po e idrovie collegate. Ratifica ai sensi dell’articolo 117, comma ottavo della Costituzione”;
    17. la legge della Regione Valle Aosta n. 2 dell’11/02/2020, recante “Bilancio di previsione della Regione autonoma Valle d’Aosta per il triennio 2020/2022”.


Infine, il Consiglio dei Ministri ha deliberato la rinuncia all’impugnativa:

  • della legge della Regione Sardegna 8 agosto 2019, n. 15, recante: “Terza variazione di bilancio 2019-2021. Modifiche alla legge regionale n. 36 del 2013, alla legge regionale n. 8 del 2018, alla legge regionale n. 48 del 2018 e alla legge regionale n. 49 del 2018, disposizioni in materia di entrate tributarie e accantonamenti a carico della Regione, in materia di continuità territoriale aerea, politiche sociali, sport e disposizioni varie” a seguito della sottoscrizione dell’Accordo di finanza pubblica del 7 novembre 2019 tra lo Stato e la Regione Sardegna;
  • della legge della Regione Puglia 28 marzo 2019, n. 8, recante: “Abrogazione dell’articolo 9 della legge regionale 3 agosto 2006, n. 25 (Principi e organizzazione del servizio sanitario regionale)”, in quanto sono venute meno, a seguito di una successiva legge regionale di modifica, le ragioni che hanno condotto all’impugnativa.

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AVV. FRANCESCO LOMBARDINI

Avvocato del Foro di Forlì-Cesena • Fondatore e Titolare del sito avvocatofrancescolombardini.it 

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Registrazione telefonate

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L’avvocato Francesco Lombardini
 tutela la riservatezza dei dati personali gestiti ispirandosi ai principi di legge e trasparenza e assumendosi come impegno fondamentale la tutela delle informazioni che a vario titolo vengono trattate. Il corretto trattamento dei dati è un elemento fondamentale per poter mantenere alti gli standard di qualità che da sempre contraddistinguono lo Studio.

Con la presente COOKIE policy l’avvocato Francesco Lombardini, quale Titolare del trattamento dei dati personali, desidera informare l’Utente in ordine a come (e per quali finalità) utilizza i cookies e altri strumenti di tracciamento in questo sito web. Per qualsiasi chiarimento, informazione, esercizio dei diritti elencati nella presente informativa, l’Utente può prendere contatti alla mail.


1. COSA SONO I COOKIE E GLI ALTRI STRUMENTI DI TRACCIAMENTO, A COSA SERVONO E CHI LI INSTALLA?

I cookie sono piccoli file di testo che vengono inviati dal sito web visitato sul dispositivo dell’Utente (solitamente al browser), dove vengono memorizzati in modo da poter riconoscere tale dispositivo alla successiva visita. Ad ogni visita successiva, infatti, i cookie sono reinviati al sito dal dispositivo dell’Utente. Ciascun cookie contiene generalmente: il nome del server da cui il cookie è stato inviato, la scadenza ed un valore, solitamente un numero unico generato a caso dal computer. Il server del sito web che trasferisce il cookie utilizza questo numero per riconoscere l’Utente quando torna a visitare un sito o naviga da una pagina all’altra. I cookie possono essere installati non solo dallo stesso gestore del sito visitato dall’utente (cookie di prima parte), ma anche da un sito diverso che installa cookie per il tramite del primo sito (cookie di terze parti) ed è in grado di riconoscerli. Questo accade perché sul sito visitato possono essere presenti elementi (immagini, mappe, suoni, link a pagine web di altri domini, etc.) che risiedono su server diversi da quello del sito visitato. 

Nel corso della navigazione su questo sito, l’Utente può ricevere sul suo dispositivo i seguenti cookie:

  1. cookie di prima parte: sono cookie inviati dal sito del Titolare, che stai visitando;
  2. cookie di terza parte: sono cookie inviati da un sito diverso da quello che stai visitando, che installa i propri cookie per il tramite del sito del Titolare.

La gestione e la responsabilità dei cookie di prima parte sono del Titolare, mentre sui cookie di terza parte il Titolare non ha alcun controllo né sull’attività della terza parte, né sulla possibilità che la stessa li modifichi nel tempo. In relazione ai cookie di terza parte il Titolare agisce quale intermediario e, in tale veste, rimanda alle informative della terza parte, raggiungibili tramite appositi link disponibili nella apposita area cookie riattivabile tramite pulsante presente in fondo a sinistra sullo schermo. 


2. QUAL È LO SCOPO DELLA PRESENTE INFORMATIVA SUI COOKIE?

In osservanza di quanto previsto dalla vigente normativa in materia di protezione dei dati personali (in particolare il Regolamento (UE) 2016/679 sulla protezione dei dati personali “GDPR” e la normativa europea ed italiana in tema di cookie ed altri strumenti di tracciamento) l’avvocato Francesco Lombardini desidera informare l’Utente in ordine in merito al trattamento dei dati personali raccolti tramite i cookie e altri strumenti di tracciamento ad essi assimilabili, anche di terze parti.

Il trattamento verrà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza, nonché di tutela della tua riservatezza e di tutela dei diritti.


3. TITOLARE DEL TRATTAMENTO

Il Titolare del trattamento è l’avvocato Francesco Lombardini con studio a Cesena (FC) – Viale G. Carducci, 107 – 47521. Il Titolare del trattamento potrà essere contattato al recapito sopra indicato. 

Il Titolare del trattamento ha dato attuazione agli obblighi previsti dalle linee guida del Garante Privacy su cookie e strumenti di tracciamento online (Provvedimento n. 231 del 10 giugno 2021) uniformando il sito alle nuove disposizioni. 


4. QUALI COOKIES E ALTRI STRUMENTI DI TRACCIAMENTO UTILIZZA QUESTO SITO? PER QUALI FINI, SU CHE BASE GIURIDICA? È OBBLIGATORIO FORNIRE I DATI? COSA SUCCEDE SE NON LI FORNISCO?

I cookie e gli altri strumenti di tracciamento usati da questo sito sono classificabili secondo le seguenti macrocategorie:

1) Cookie tecnici, che servono a far funzionare il sito;

2) Cookie di profilazione, che servono a tracciare il comportamento dell’utente per analizzarlo in modo da offrirgli servizi basati sulle sue preferenze. Di seguito maggiori dettagli.


Cookie Tecnici
 (inclusi altri identificatori tecnici), che non richiedono il consenso dell’Utente. Sono utilizzati al fine di effettuare la trasmissione di una comunicazione su una rete di comunicazione elettronica o di fornire un servizio informatico esplicitamente richiesto dall’utente. In questa categoria rientrano i cookie, che perseguono le finalità rispettivamente indicate:

  • cookies di navigazione o di sessione: servono a garantire la normale navigazione e fruizione del sito web (permettendo all’utente, ad esempio, di realizzare un acquisto o autenticarsi per accedere ad aree riservate);
  • cookies analytics anonimizzati: vengono utilizzati unicamente per raccogliere informazioni, in forma aggregata e quindi non riconducibile al singolo, relative al numero di utenti alle pagine più visitate, ai luoghi da cui ci si collega, etc. allo scopo di elaborare statistiche sul servizio e sull’utilizzo del sito. Tali cookies possono anche essere di terze parti. In questo caso però il Titolare del sito li ha resi anonimi (avendo mascherato almeno la quarta componente dell’indirizzo IP) e la terza parte si astiene dal combinare i cookie analytics con altre elaborazioni (ad es: file dei clienti o statistiche di visite ad altri siti) o dal trasmetterli ad ulteriori terzi;
  • cookies di funzionalità: permettono all’utente la navigazione in funzione di una serie di criteri selezionati (ad esempio, la lingua, i prodotti selezionati per l’acquisto) al fine di migliorare il servizio reso allo stesso.


Base Giuridica
.

Per i cookie tecnici la base giuridica risiede nell’esecuzione di un contratto o di misure precontrattuali (art. 6.b del GDPR) poiché necessari per rendere utilizzabile il sito e il servizio richiesto da parte degli utenti. L’utilizzo di tali cookie non richiede il consenso dell’utente.


Necessità del conferimento dei dati e conseguenze
.

Il conferimento dei dati raccolti attraverso i cookie sopra descritti non è obbligatorio; tuttavia, è necessario per il collegamento al sito e la fornitura del servizio. In assenza parziale o totale di tale conferimento, non si potrà utilizzare il sito o potranno esserci problemi nell’utilizzo.

L’elenco dei cookie Tecnici utilizzati da questo sito con le relative caratteristiche (es: caratteristiche, tempi di conservazione dei dati etc.) è disponibile nella apposita area cookie riattivabile tramite pulsante presente in fondo a sinistra sullo schermo.


Cookie di Profilazione e altri strumenti di tracciamento, che richiedono il consenso dell’Utente. 
I cookies di profilazione e gli altri strumenti di tracciamento permettono di seguire e tracciare, mediante strumenti automatizzati, il comportamento dell’utente durante la sua navigazione in internet. Hanno lo scopo di ricondurre a soggetti determinati, identificati o identificabili, specifiche azioni o schemi comportamentali ricorrenti nell’uso delle funzionalità offerte (pattern) al fine del raggruppamento dei diversi profili all’interno di cluster omogenei di diversa ampiezza, in modo che sia possibile al Titolare o alle terze parti, tra l’altro, anche modulare la fornitura del servizio in modo sempre più personalizzato al di là di quanto strettamente necessario all’erogazione del servizio, nonché inviare messaggi pubblicitari mirati, cioè in linea con le preferenze manifestate dall’utente nell’ambito della navigazione in rete. I cookie di Profilazione e gli altri strumenti di tracciamento con funzione non tecnica possono essere:

  • Di prima parte: installati direttamente dal Titolare sul proprio sito.
  • Di terza parte: installati sul sito del Titolare da un soggetto terzo. Sui cookie di terza parte, il Titolare non ha alcun controllo né sull’attività e finalità della terza parte, né sulla possibilità che la stessa li modifichi nel tempo. In tal senso il Titolare agisce in qualità di intermediario. In tale veste, rimanda all’ informativa della terza parte, raggiungibile tramite il link posto accanto a ciascuno dei cookies indicati nell’apposita area cookies riattivabile tramite pulsante presente in fondo a sinistra sullo schermo.

Sono cookie di profilazione anche i cookie analytics non anonimizzati utilizzati dalla terza parte, quando il Titolare del sito non li ha resi anonimi (non avendo mascherato almeno la quarta componente dell’indirizzo IP) e la terza parte combina i cookie analytics con altre elaborazioni (ad es: file dei clienti o statistiche di visite ad altri siti) o li trasmette ad ulteriori terzi.


Base Giuridica

  • L’uso di cookies di Profilazione (inclusi gli analytics non anonimizzati) può avvenire solo con il consenso espresso dell’Utente, che costituisce la base giuridica del trattamento dei dati raccolti attraverso tali cookie, in conformità a quanto previsto dall’art. 6.a del GDPR. Il consenso può essere fornito o revocato in qualsiasi momento operando direttamente nell’apposita area cookie riattivabile tramite pulsante presente in fondo a sinistra sullo schermo.


Necessità del conferimento dei dati e conseguenze

Il mancato conferimento dei dati conseguente al mancato consenso per tali cookie non ha alcuna conseguenza ai fini della navigazione sul sito e della sua fruizione, ma comporta l’impossibilità di proporre messaggi pubblicitari su servizi offerti dall’avvocato Francesco Lombardini in linea con le tue preferenze e i tuoi reali interessi manifestati nell’ambito della tua navigazione in rete.

L’elenco dei cookie di profilazione utilizzati da questo sito con le relative caratteristiche (es: caratteristiche, tempi di conservazione dei dati etc.) è disponibile nella apposita area cookie riattivabile tramite pulsante presente in fondo a sinistra sullo schermo.


5. SOCIAL PLUG-IN

Si informa l’Utente che sul presente sito potrebbero essere installati dei plug-in forniti da terze parti (es: pulsanti di like, commenti, condividi e altre funzioni tipiche di social network e piattaforme quali ad esempio: Facebook, Instagram, Youtube, Linkedin, Twitter, etc., riconoscibili dalle rispettive icone). Tali plug-in consentiranno al suo browser di richiamare contenuti del fornitore del plug-in e di trasferirgli i dati personali che la riguardano (tra i quali ad esempio: pagine visitate, acquisti effettuati, tempo di permanenza, identificativi del dispositivo e di navigazione, like, commenti, condivisioni, etc.). Tale attività di trattamento comporta una raccolta e comunicazione mediante trasmissione dei dati personali e necessita del consenso.

Una volta atterrati sul sito del social network fornitore del plug-in, il trattamento sarà interamente svolto secondo la privacy policy pubblicata da tale soggetto.

6. PUBBLICAZIONE DELLE RECENSIONI

Compilando e inviando il Modulo di recensione, l’utente acconsente a rendere accessibile al pubblico la sua recensione, tramite la pubblicazione e la diffusione della stessa sul presente sito Internet, così come sui Motori di ricerca o siti terzi, in particolare Google o Trustpilot.

La recensione potrà essere consultata liberamente da tutti i visitatori del sito Internet.
La recensione pubblicata menzionerà almeno le informazioni seguenti che riguardano l’utente:

  • Il Nome
  • La prima lettera del Cognome
  • La foto profilo
  • I voti e i commenti
  • La data della realizzazione della recensione

Laddove l’utente desideri che la sua recensione sia interamente anonima può richiederlo inviando una mail all’indirizzo seguente: mail.

Per maggiori informazioni riguardo al trattamento che di questi dati faranno invece motori di ricerca o terze parti, si consiglia di leggere le relative informative, in particolare:
Per Google.
Per Trustpilot.

 

7.PRENOTAZIONE CONSULENZE – COOKIE ESSENZIALI

Per la prenotazione della consulenza online il sito utilizza Calendly. Alcuni cookies di calendly (_calendly_session) sono necessari ed essenziali per poter programmare gli appuntamenti tramite il calendario. Si tratta di cookies tecnici/funzionali di parte terza che permettono alla integration di calendly di funzionare su un hosting website. Si invitano, in ogni caso, gli utenti a leggere con attenzione la loro politica sulla privacy: https://calendly.com/privacy.


8. COME GESTIRE IL CONSENSO DEI COOKIE E ALTRI STRUMENTI DI TRACCIAMENTO?

E‘ possibile gestire il consenso relativo alle singole categorie di cookies e altri strumenti di tracciamento e/o modificare le preferenze in precedenza espresse operando direttamente nell’apposita area cookie riattivabile tramite pulsante presente in fondo a sinistra sullo schermo. 


9. COME DISATTIVARE TUTTI I COOKIE COL BROWSER?

Un’altra possibilità per limitare l’uso dei cookies è di operare direttamente sul browser. La maggior parte dei browsers offre la possibilità di manifestare le proprie scelte in merito all’uso dei cookies da parte dei siti. Di seguito, si riportano le procedure per modificare le impostazioni sui cookies e i link alle pagine rilevanti dei principali browsers sul mercato per manifestare le varie scelte.

a) Google Chrome – Selezionare l’icona del menu Chrome > Selezionare Impostazioni > Nella parte inferiore della pagina, selezionare Mostra impostazioni avanzate > Nella sezione “Privacy”, selezionare Impostazioni contenuti > Selezionare Consenti il salvataggio dei dati in locale > Selezionare Fine. 

Maggiori informazioni al seguente link.

b) Safari – Per impostare il blocco dei cookie da parte di Safari in iOS 8, toccare Impostazioni > Safari > Blocca cookie e scegliere “Consenti sempre”, “Consenti solo dai siti web che visito”, “Consenti solo dal sito web attuale” oppure “Blocca sempre”. In iOS 7 o versioni meno recenti scegliere “Mai”, “Di terze parti e inserzionisti” o “Sempre”. 

Per maggiori informazioni: https://support.apple.com/it-it/HT201265 

c) Firefox – Fare clic sul pulsante dei menu e selezionare opzioni > Selezionare il pannello Privacy > Alla voce Impostazioni cronologia: selezionare utilizza impostazioni personalizzate > Per attivare i cookie, contrassegnare la voce Accetta i cookie dai siti; per disattivarli togliere il contrassegno dalla voce. 

Maggiori informazioni al seguente link.

d) Edge – Fare clic sul pulsante Strumenti e quindi su Opzioni Internet > Fare clic sulla scheda Privacy e in Impostazioni spostare il dispositivo di scorrimento verso l’alto per bloccare tutti i cookie oppure verso il basso per consentirli tutti e quindi fare clic su OK. Per maggiori informazioni: http://windows.microsoft.com/it-it/windows7/block-enable-or-allow-cookies 


10. I DATI PERSONALI SONO TRASFERITI AL DI FUORI DELL’UNIONE EUROPEA (UE)?

Alcuni dati raccolti dai cookie possono essere trasferiti all’estero in ubicazioni poste al di fuori dell’Unione Europea. Tale trasferimento verrà comunque effettuato nel rispetto delle garanzie prescritte dal GDPR per questo tipo di attività (artt. da 45 a 49), quali ad esempio: trasferimento verso imprese ubicate in Paesi per i quali risulta riconosciuta l’esistenza di garanzie di protezione dei dati personali equiparabili a quelle del GDPR (c.d. Paesi in White List); oppure verso imprese con le quali sono state sottoscritte specifiche clausole contrattuali di tutela dei dati personali approvate dalla Commissione Europea o dall’Autorità Garante, o che adottano norme vincolanti di impresa approvate dall’Autorità Garante; oppure quando il trasferimento è necessario per l’esecuzione del contratto concluso con l’interessato o per eseguire una tua richiesta; oppure avviene in base a specifiche deroghe previste dal GDPR. 

È possibile avere maggiori informazioni, su richiesta, presso il Titolare ai contatti sopraindicati. 

Per quanto riguarda il trasferimento di dati verso gli USA, è ancora possibile trasferire i dati dal SEE agli Stati Uniti sulla base delle deroghe previste dall’articolo 49 GDPR – fra l’ottenimento del consenso dell’interessato – purché si applichino le condizioni stabilite in questo articolo. In particolare, quando i trasferimenti si basano sul consenso dell’interessato, dovrebbe essere: a) esplicito; b) specifico per il particolare trasferimento di dati o insieme di trasferimenti (il che significa che l’esportatore di dati deve assicurarsi di ottenere uno specifico consenso prima che il trasferimento abbia luogo anche se ciò avviene dopo che è stata effettuata la raccolta dei dati); e c) informato, in particolare per quanto riguarda i possibili rischi del trasferimento (nel senso che l’interessato dovrebbe anche essere informato dei rischi specifici derivanti dal fatto che i suoi dati saranno trasferiti in un paese che non fornisce una protezione adeguata e che non sono presenti garanzie adeguate volte a fornire protezione dei dati sono in corso di attuazione).

L’utente è libero di esprimere le sue preferenze e modificare i consensi prestati tramite il pannello di controllo disponibile nella apposita area cookie e riattivabile tramite pulsante presente in fondo a sinistra sullo schermo. 


11. PER QUANTO TEMPO VENGONO CONSERVATI I DATI?

Il periodo di conservazione dei dati raccolti attraverso l’utilizzo dei cookie e degli altri strumenti di tracciamento è indicato negli elenchi dei cookie utilizzati da questo sito elencati nel banner e nel pannello di controllo.

 

12. CHI PUÒ CONOSCERE I TUOI DATI? A CHI LI COMUNICHIAMO?

I dati raccolti mediante i cookie potranno essere utilizzati dai collaboratori autorizzati dal Titolare, quali ad esempio gli addetti alla manutenzione e gestione del sito, al marketing e all’amministrazione. Potranno essere utilizzati anche da eventuali terze parti (fornitori di servizi, di infrastrutture, informatiche coinvolti nella gestione e supervisione del sito e simili) che operano per conto del Titolare e sono stati debitamente nominati responsabili esterni del trattamento secondo quanto previsto dall’art 28 del GDPR. Con il suo consenso, potranno essere utilizzati anche dalle terze parti che installano i loro cookie sul sito del Titolare.


13. QUALI SONO I DIRITTI DELL’UTENTE IN QUALITÀ DI INTERESSATO?

Il GDPR riconosce i seguenti diritti in relazione ai dati personali che l’Utente potrà esercitare nei limiti e in conformità a quanto previsto dalla normativa:

  • Diritto di accesso ai dati personali (art. 15);
  • Diritto di rettifica (art. 16);
  • Diritto di cancellazione (diritto all’oblio) (art. 17);
  • Diritto di limitazione di trattamento (art. 18);
  • Diritto alla portabilità dei dati (art. 20);
  • Diritto di opposizione (art. 21): l’interessato ha il diritto di opporsi in qualsiasi momento, per motivi connessi alla situazione particolare, al trattamento dei dati personali che lo riguardano basato sul legittimo interesse, compresa la profilazione sulla base di esso. Il Titolare si astiene dal trattamento salvo che dimostri l’esistenza di motivi legittimi cogenti per procedere al trattamento che prevalgono sugli interessi, sui diritti e sulle libertà dell’interessato oppure per l’accertamento, l’esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria;
  • Diritto di opporsi a una decisione basata unicamente sul trattamento automatizzato (art. 22);
  • Diritto di revocare, in qualsiasi momento, il consenso rilasciato, senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca.
  • Diritto di proporre reclamo all’Autorità Garante della protezione dei dati (www.garanteprivacy.it) qualora il trattamento dei dati sia contrario alla normativa in vigore (art 77) o agire in sede giudiziale (art.79).


14. COME VENGONO PROTETTI I DATI PERSONALI?

I dati personali saranno trattati utilizzando misure di sicurezza tecniche e organizzative adeguate alla natura dei dati per assicurarne l’integrità e la riservatezza e proteggerli contro i rischi di intrusione illecita, perdita, alterazione, o divulgazione a terzi non autorizzati a trattarli.

 

15. ULTERIORI INFORMAZIONI

Per ulteriori informazioni riguardanti il trattamento dei dati personali si invita l’Utente a consultare anche l’informativa privacy presente su questo sito (link). Per maggiori dettagli sui cookie utilizzati, è sufficiente consultare l’apposita area cookie riattivabile tramite pulsante presente in fondo a sinistra sullo schermo.


16. MODIFICHE AL DOCUMENTO “COOKIE POLICY” 

L’avvocato Francesco Lombardini si riserva il diritto di apportare modifiche alla presente Cookie Policy, in qualunque momento, dandone pubblicità agli Utenti su questa pagina. Si consiglia, dunque, di consultare frequentemente questa pagina, prendendo come riferimento la data di ultima modifica indicata in fondo. Salvo quanto diversamente specificato, la presente Cookie Policy continuerà ad applicarsi ai dati sino a quel momento raccolti. In caso di domande, commenti e richieste relative alla presente informativa privacy, gli Utenti possono utilizzare il seguente recapito: mail.

Il Titolare non è responsabile per l’aggiornamento di tutti i link visualizzabili nella presente Privacy Policy, pertanto ogni qualvolta un link non sia funzionante e/o aggiornato, gli Utenti riconoscono ed accettano che dovranno sempre far riferimento al documento e/o sezione dei siti internet richiamati da tale link.

 

Ultimo aggiornamento: GENNAIO 2023

TERMINI E CONDIZIONI

Lo Studio Legale Avv. Francesco Lombardini non fornisce informazioni telefoniche o per e-mail e non effettua Consulenze Legali gratuite.

Per parlare con l’Avvocato è necessario prenotare una Consulenza Legale a pagamento (Consulenza BASE a €147,00 o Consulenza GOLD a €197,00). E’ possibile scegliere la consulenza Online, oppure in Studio Legale: a Cesena oppure a Bologna (quando disponibile), attraverso le modalità sotto riportate.

All’atto della richiesta dei servizi forniti sul presente sito, l’utente aderisce senza riserve alle seguenti condizioni generali di contratto.


1. OGGETTO DEL CONTRATTO

Il presente contratto ha ad oggetto la formulazione di un parere legale professionale o altra attività di consulenza legale resa da un consulente legale (di seguito denominato Avvocato), su richiesta dell’utente (di seguito denominato cliente) attraverso il sito avvocatofrancescolombardini.it, o attraverso uno dei siti ad esso collegato (di seguito denominato sito).

Il  cliente può formulare un quesito in ordine alla questione legale sul quale vuole avvalersi della competenza e professionalità dello Studio Legale tramite la pagina contatti del sito web, accessibile dal link di seguito riportato (link), selezionando il servizio più adatto alle sue esigenze, oppure tramite i singoli collegamenti (link) presenti all’interno delle singole pagine del sito web.

La consulenza Legale potrà essere resa dall’Avvocato:

  • online: tramite collegamento in videochiamata con la piattaforma Google Meet, tramite telefonata al numero indicato dal richiedente, oppure come diversamente concordato a seconda delle esigenze; nel giorno e nell’orario prescelto dal cliente tramite la piattaforma Calendly, in completa autonomia.
  • in Studio Legale: nella sede di Cesena oppure nella sede di Bologna; nel giorno e nell’orario prescelto dal cliente tramite la piattaforma Calendly, in completa autonomia.


2. CONCLUSIONE DEL CONTRATTO

Per parlare con l’Avvocato, chiedere informazioni ovvero ottenere una consulenza legale, l’interessato potrà avanzare richiesta esclusivamente nelle modalità di seguito indicate.

a) con selezione diretta del servizio di proprio interesse.

Il richiedente può accedere al sito alla pagina Contatti, selezionare il servizio di proprio interesse, il tipo di consulenza fornita dall’Avvocato per quello specifico servizio e selezionare la modalità della consulenza (online oppure in studio) e procedere all’apposita prenotazione, gestita attraverso la piattaforma Thrivecart e Calendly. La prenotazione della consulenza è subordinata al pagamento preventivo del prezzo richiesto.

Due sono le tipologie di Consulenza acquistabili, le quali contengono diversi servizi e precisamente:

– CONSULENZA BASE AL COSTO DI € 147,00

Consulenza Legale Online direttamente con me della durata di 45 minuti in lingua italiana.

Video Call su Google Meet o chiamata telefonica a tua scelta.

Acquisto e prenotazione della Consulenza Legale Online in modo semplice, veloce e sicuro.

Scegli tu il giorno e l’orario della Consulenza Legale Online direttamente dal mio calendario condiviso.

Garanzia “adeguata competenza” o ti rimborso*.

– CONSULENZA GOLD AL COSTO DI  197,00

Consulenza Legale Online direttamente con me della durata di 45 minuti in lingua italiana.

Video Call su Google Meet o chiamata telefonica a tua scelta.

Acquisto e prenotazione della Consulenza Legale Online in modo semplice, veloce e sicuro.

Scegli tu il giorno e l’orario della Consulenza Legale Online direttamente dal mio calendario condiviso.

Garanzia “adeguata competenza” o ti rimborso*.

I 197€ pagati per la Consulenza Legale Online GOLD verranno sottratti dal costo finale indicato nel preventivo se mi affiderai l’incarico.

Calendario riservato con priorità di scelta dei giorni e degli orari rispetto alla Consulenza Legale Online BASE.

Precedenza assoluta rispetto alle altre attività di studio per chi sceglie la Consulenza Legale Online GOLD.

Possibilità di ulteriori chiarimenti sull’oggetto della nostra Consulenza Legale Online per email.

 

Il pagamento di entrambe le tipologie di consulenze è gestito da Thrivecart, attraverso la piattaforma PayPal e Stripe.

Qualora, il richiedente che ha acquistato la consulenza GOLD al costo di € 197,00, successivamente alla consulenza fornita dall’Avvocato, desiderasse affidargli l’incarico, la somma già versata di €. 197,00 gli verrà dedotta dal prezzo complessivo riferito al mandato, il quale sarà oggetto di apposito preventivo inviato a latere al richiedente.

Nel caso in cui il richiedente scegliesse invece la consulenza BASE al costo di € 147,00 e successivamente alla consulenza fornita dall’Avvocato desiderasse affidargli l’incarico, la somma già versata di € 147,00 non gli verrà dedotta dal prezzo complessivo riferito al mandato.

b) con richiesta generica di consulenza.

È prevista anche una modalità di richiesta generica di consulenza, accessibile sempre dalla pagina Contatti, non vincolata ad uno specifico servizio. È richiesto all’interessato di selezionare la modalità in cui desidera ricevere la consulenza (online oppure in studio) e procedere poi alla prenotazione, gestita attraverso la piattaforma Calendly. La prenotazione della consulenza è subordinata al pagamento preventivo del prezzo richiesto.

Anche in questo caso è possibile scegliere la consulenza Base e la consulenza Gold, alle medesime condizioni indicate al punto a) che precede.

c) tramite compilazione del form.

Per alcuni servizi tra quelli indicati alla pagina Contatti non è possibile, per il richiedente, procedere autonomamente alla prenotazione della consulenza online oppure in studio, in quanto, per la natura del servizio e della consulenza ad esso relativa, la prenotazione è subordinata alla previa verifica di fattibilità da parte dell’Avvocato.

Il richiedente, selezionato il servizio di proprio interesse, verrà reindirizzato ad una pagina contenente un form da compilare, con precisa indicazione dei campi richiesti (senza alcun pagamento).

Una volta ricevuta la richiesta, l’Avvocato valuterà come agire e comunicherà al richiedente come procedere.

Qualora l’Avvocato rilevasse l’impossibilità di procedere, comunicherà l’esito della propria verifica al richiedente, al quale non sarà richiesto alcun pagamento.

Qualora, invece, l’Avvocato rilevasse la possibilità di procedere con la richiesta, comunicherà al richiedente la documentazione eventualmente necessaria e il costo della prestazione, che il richiedente dovrà corrispondere tempestivamente tramite bonifico, oppure con pagamento PayPal. Una volta ottenuto il pagamento, l’Avvocato procederà con i necessari adempimenti.

Si precisa che qualunque altra modalità di richiesta di consulenza, diversa da quella di cui ai precedenti punti a), b) e c), non verrà presa in considerazione.

All’esito della prenotazione di cui ai punti a) e b), il richiedente riceverà in automatico all’indirizzo e-mail indicato in fase di prenotazione la conferma dell’appuntamento e se ha richiesto la consulenza con la piattaforma Google Meet, anche un link di collegamento per accedere nel giorno e nell’orario stabilito alla stanza virtuale a cui si collegherà anche l’Avvocato. All’interno della medesima e-mail sono presenti anche le istruzioni per modificare la data dell’appuntamento, scegliendo liberamente e in autonomia un altro giorno o un altro orario, tra quelli disponibili tramite l’applicazione Calendly.

Si precisa che, una volta versato l’importo della consulenza, il richiedente non potrà disdire l’appuntamento, ma solo modificare il giorno e l’orario; qualora non si presentasse all’appuntamento in Studio, oppure non rispondesse alla telefonata, ovvero non si collegasse all’orario indicato non avrà diritto alla restituzione dell’importo.


3. OBBLIGHI DELL’AVVOCATO

L’Avvocato, accettato l’incarico, fatte salve le diverse regole contenute nelle presenti condizioni generali di contratto, fornirà il servizio richiesto nel giorno e nell’orario richiesto con le modalità di cui al punto precedente.

L’Avvocato si obbliga al pieno rispetto della normativa deontologica forense e del D.M. n. 127 del 8.4.2004 (G.U. n. 115 del 18.5.2004, s.o. n. 95) in vigore dal 2.6.2004, per quanto riguarda l’applicazione delle tariffe professionali forensi.

L’Avvocato si obbliga altresì a gestire il trattamento dei dati personali del cliente, pervenuti a sua conoscenza in ragione del mandato conferito, in condizioni di assoluta sicurezza e riservatezza, comunque in conformità alla normativa deontologica e in materia di tutela della privacy, così come disposto dal Regolamento Europeo in materia di Privacy, n. 679/2016 (vedi le informazioni sulla privacy).


4. OBBLIGHI DEL RICHIEDENTE

Il richiedente garantisce la veridicità e la completezza di tutte le informazioni e dei dati personali forniti al momento della richiesta del servizio o successivamente.

Il richiedente si impegna altresì a:

  • non utilizzare il servizio al fine di effettuare comunicazioni che arrechino danni, molestie o turbative a terzi, o che violino comunque l’ordinamento vigente;
  • non utilizzare il servizio per la divulgazione di scritti o altro materiale di carattere diffamatorio, osceno, blasfemo, razzista, pornografico e contrario comunque al buon costume;
  • non utilizzare il servizio in violazione delle norme in materia di tutela della riservatezza;
  • non utilizzare il servizio per divulgare materiale protetto da diritto d’autore senza il consenso dell’avente diritto;
  • non consentire l’utilizzo del servizio a terzi non autorizzati;
  • proteggere i propri sistemi informatici dall’accesso di terzi non autorizzati o virus informatici.


È fatto specifico obbligo al richiedente di segnalare se esistono termini di decadenza, prescrizione o altre scadenze improrogabili
.

Nell’ipotesi di violazione di tali obblighi, il richiedente si obbliga a manlevare l’Avvocato, il sito, e ogni altro preposto o incaricato, da qualsiasi azione che venga avviata nei loro confronti, nonché da ogni altro pregiudizio di natura patrimoniale o non patrimoniale che gli stessi richiedenti/clienti o terzi abbiano a subire.

Il richiedente si impegna a comunicare con sollecitudine al sito e all’Avvocato incaricato ogni eventuale reclamo o incertezza in ordine ai servizi ricevuti.

In ogni caso il richiedente si impegna a non avviare alcuna azione legale nei confronti del sito o degli Avvocati, senza avere preventivamente informato gli stessi delle eventuali difficoltà insorte.


5. TARIFFE E PAGAMENTI

Il costo di ciascuna consulenza è determinato per il singolo caso in relazione alla complessità dell’incarico, dell’urgenza, dell’attività di studio e di redazione richiesta e nel pieno rispetto delle vigenti tariffe professionali forensi, così come stabilite dal D.M. n. 585 del 5.10.1994, ad eccezione delle consulenze fornite tramite le modalità di cui ai precedenti punti 2 a) e b), le quali hanno un costo di €. 142,00 (di cui €. 2,00 per marca da bollo), oppure di €.197,00 (di cui €. 2,00 per marca da bollo), qualora venisse scelta la consulenza GOLD che prevede dei servizi extra.

Per la consulenza di cui al punto 2 c), il costo (comprensivo di CPA al 4% e iva se dovuta) verrà comunicato preventivamente al richiedente tramite mail, inviata dall’Avvocato a seguito della ricezione della richiesta.

I metodi di pagamento accettati sono: 

  • PAYPAL

Puoi pagare utilizzando il proprio conto PayPal oppure anche senza account con Carta di Credito, mediante il sistema di pagamento sicuro HTTPS Paypal. Scegliendo la modalità di pagamento tramite PayPal (unica soluzione o in tre rate senza interessi), è possibile effettuare la transazione anche con Carta di Credito, senza effettuare la registrazione o il login alla piattaforma PayPal.

  • CARTA DI CREDITO

Carte di credito e debito (Visa, American Express, MasterCard e Maestro), attraverso gateway di pagamento che garantisce la sicurezza dei pagamenti. Se come metodo di Pagamento si sceglie Carta di Credito, potrà compilare direttamente il form sicuro di STRIPE.

  • BONIFICO BANCARIO ANTICIPATO

Sul conto corrente indicato dall’Avvocato. Una volta effettuato il bonifico è necessario inviare la copia contabile via e-mail a studiolegale@avvocatofrancescolombardini.it

A pagamento ricevuto sarà emessa ed inviata regolare fattura per la prestazione erogata, che il richiedente dichiara di accettare all’indirizzo e-mail fornito tramite il modulo di contatto.

  • KLARNA – Pagamento in 3 rate senza interessi

Klarna è un metodo di pagamento alternativo che consente di suddividere l’importo dell’acquisto in n. 3 rate senza interessi oppure in un’unica soluzione dopo 30 giorni.

Per ulteriori informazioni dettagliate sul pagamento si prega di prendere visione dell’apposita sezione del sito web di Klarna qui.

I termini e le condizioni complete di Klarna potranno essere verificati qui.

L’informativa sulla privacy di Klarna potrà essere visualizzata qui.

Gli ordini di acquisto delle consulenze verranno automaticamente cancellati in caso di mancata conferma e/o pagamento.


6. CONTENUTI DIGITALI (E-BOOK)

Tramite il sito è possibile acquistare E-book che trattano diverse tematiche, realizzati personalmente dall’Avvocato e pronti per essere letti subito dopo l’acquisto.

Tutti i prezzi degli E-book offerti sul Sito sono espressi in euro. L’Avvocato si riserva il diritto di modificare il prezzo degli E-book, in ogni momento, fermo restando che il prezzo dell’E-book addebitato all’utente sarà quello indicato nel riepilogo dell’ordine e visualizzato dall’utente prima del pagamento.

Prima della conferma dell’ordine, il Cliente avrà la possibilità di inserire un codice sconto, se ne è in possesso. I codici sconto sono emessi unicamente dall’Avv. Lombardini e dagli eventuali partner, e non sono cedibili, riutilizzabili o cumulabili. Se il Cliente omette di inserire il codice sconto di cui è in possesso prima di effettuare il pagamento, perderà il diritto allo sconto e non potrà ottenere il rimborso dell’importo pagato.

Il pagamento degli E-book acquistati tramite il Sito può essere effettuato esclusivamente mediante servizio PayPal o carta di credito (senza registrazione) gestita da PayPal.

Il download e/o la visualizzazione dell’e-book potrà avvenire immediatamente dopo la conclusione del contratto e una volta avuta conferma del buon esito del pagamento.

L’utente non potrà riprodurre, copiare, vendere o in altro modo distribuire, dare in noleggio o affitto, trasmettere, concedere in sub-licenza o altrimenti trasferire qualsiasi diritto relativo all’E-book e/o a qualsiasi parte dello stesso e non potrà togliere o modificare alcuna informazione dallo stesso, compresa quelle relativa alla proprietà di tale E-book.

L’utente è a conoscenza ed accetta che in relazione all’acquisto di qualsiasi contenuto digitale fornito mediante supporto non materiale il diritto di recesso è escluso.


7. GARANZIE E LIMITAZIONI DI RESPONSABILITÀ

Il richiedente si dichiara a conoscenza che la prestazione resa dall’Avvocato rappresenta un’obbligazione intellettuale di mezzi e non di risultato, alla quale si applicano agli art. 2229 e ss. c.c.

Il servizio viene comunque reso limitatamente all’incarico ed alle informazioni ricevute.

L’Avvocato non può ritenersi in alcun modo responsabile per il caso di ritardi, malfunzionamenti o interruzioni del servizio che siano stati causati da eventi imprevedibili o forza maggiore, ovvero nel caso di inadempimento, manomissione, frode o abuso da parte del cliente o di un terzo.

L’Avvocato non può ritenersi in alcun modo responsabile dei danni che dovessero derivare al richiedente o a terzi da un utilizzo improprio del parere, della consulenza o di ogni altra informazione o servizio comunque forniti.


8. DIRITTO DI RECESSO

Per la richiesta di consulenza eseguita tramite le modalità di cui al precedente punto 2 c), a seguito del ricevimento della mail con il preventivo del costo del servizio, il richiedente avrà 5 giorni di tempo per effettuare il pagamento del servizio richiesto o la richiesta sarà considerata decaduta, in ogni caso senza alcun costo per il richiedente.

Qualora il richiedente, per qualunque ragione, ritenga di non voler più ricevere la Consulenza Legale Online, successivamente al ricevimento del preventivo, la richiesta sarà considerata decaduta e non comporterà alcun addebito.

Il richiedente è a conoscenza ed accetta che dal momento in cui lo Studio riceverà il pagamento del corrispettivo previsto per le consulenze di cui ai punti 2 a) e b), la consulenza sarà preparata e fornita al richiedente nei termini e secondo le modalità concordate e, pertanto, il richiedente è consapevole e accetta di non poter esercitare il diritto di recesso nel caso in cui ritenesse di non avere più bisogno della Consulenza Legale richiesta (nessuna somma verrà quindi rimborsata al Cliente). Qualora il richiedente si trovasse impossibilitato a presenziare all’appuntamento dallo stesso prescelto, avrà facoltà di modificarlo a diversa data, secondo le modalità indicate nella mail di conferma della prenotazione.

9. GARANZIA ADEGUATA COMPETENZA O TI RIMBORSO AL 100%

Il codice Deontologico Forense all’art. 14 (cioè le regole che un Avvocato deve rispettare) mi impone – giustamente – di non accettare incarichi che io non sia in grado di svolgere con adeguata competenza.

Per questo motivo, dal momento che il pagamento della nostra Consulenza avviene prima che io te l’abbia resa, ho deciso di introdurre la garanzia legale: “adeguata competenza o ti rimborso”.

Quindi se io non sarò in grado di rispondere alle richieste che hai indicato in fase di prenotazione della Consulenza, perché non ho un’adeguata competenza per quello specifico quesito, annullerò subito la prenotazione e ti rimborserò* interamente il prezzo che hai pagato per la consulenza con me!


10. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Il presente contratto deve ritenersi risolto di diritto senza necessità di preventiva costituzione in mora ove il cliente non adempia anche parzialmente alle obbligazioni di cui alle presenti condizioni di contratto. È fatto comunque salvo ogni diritto del consulente a richiedere il pagamento del maggior danno subito.


11. FORO COMPETENTE E LEGISLAZIONE APPLICABILE

Per ogni controversia che dovesse insorgere in relazione al presente contratto, con esclusione di quelle espressamente previste dalla legge, è competente in via esclusiva il Foro di Forlì-Cesena.

Per quanto non espressamente previsto o disciplinato dal presente contratto si fa esclusivo riferimento all’ordinamento legislativo italiano.

Per qualsiasi necessità attinente alla fornitura del servizio di Consulenza Legale, il richiedente potrà contattare l’Avvocato al seguente indirizzo email specificando nell’oggetto: “CONDIZIONI CONSULENZA ONLINE“.


12. MODIFICA TERMINI E CONDIZIONI

L’Avvocato potrà rettificare, o anche semplicemente aggiornare, in tutto o in parte, i presenti “Termini e Condizioni”, ogni qualvolta lo riterrà, senza darne alcun preavviso. Il richiedente è invitato a controllare periodicamente questa pagina per verificare eventuali variazioni delle Condizioni, che diventeranno immediatamente vincolanti non appena pubblicate sul sito.


13. DICHIARAZIONE UTENTE

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 e ss. c.c. nonché degli artt. 33, 34, 35 e 36 del D.Lgs. 205/2006 c.c., l’Utente del sito dichiara di aver letto e compreso e dunque di approvare espressamente i punti 1 (“Oggetto del contratto”), 2 (“Conclusione del contratto”), 4 (″Obblighi del richiedente”), 5 (“Tariffe e pagamenti”), 6 (“Contenuti digitali – Ebook”), 7 (“Garanzie e limitazioni di responsabilità”), 8 (“Diritto di recesso”), 9 (“Garanzia adeguata competenza o ti rimborso al 100%”), 10 (“Risoluzione del contratto”), 11 (“Foro competente e legislazione applicabile”), 12 (“Modifica termini e condizioni”).

Termini e condizioni aggiornati a Dicembre 2022.

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Da oggi con Klarna puoi pagare dopo 30 giorni o in 3 rate, senza interessi.

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