Dichiarazione di ospitalità 2023

Scritto dall'Avvocato Francesco Lombardini
DICHIARAZIONE-OSPITALITA' PER STRANIERI-CESSIONE-FABBRICATO

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Quando deve essere fatta la dichiarazione di ospitalità?

La dichiarazione di ospitalità deve essere fatta entro 48 ore dal momento in cui viene dato alloggio, ovvero si ospita, un cittadino straniero extracomunitario o un apolide, anche se parente o affine, ovvero si cede allo stesso la proprietà o il godimento di beni immobili, rustici o urbani, posti nel territorio dello Stato.

Cosa succede se non si fa la dichiarazione di ospitalità?

La dichiarazione di ospitalità è un obbligo previsto dall’art. 7 della Legge d.lgs 286/98.

In caso di violazione di tale obbligo a chi ha omesso di inviare, entro le 48 ore, la dichiarazione di ospitalità, si applica una sanzione amministrativa che comporta il pagamento di una somma da € 160,00 a € 1.100,00.

Come si compila la dichiarazione di ospitalità?

Compilare correttamente la dichiarazione di domicilio o di ospitalità è molto importante per evitare problemi legali, ovvero, di avere difficoltà nel rilascio del permesso di soggiorno.

Vediamo nel dettaglio come compilarla:

  •  nel primo rettangolo vanno inseriti i dati di chi ospita lo straniero extracomunitario e va indicato il periodo di ospitalità (che può essere anche a tempo indeterminato, se ad esempio di deve richiedere la carta di soggiorno quale familiare di cittadino Ue, oppure in caso di ricongiungimento familiare etc.)
  • nel secondo rettangolo, invece, vanno inseriti i dati del cittadino straniero extracomunitario che si ospita.
  • nel terzo rettangolo deve essere indicato il titolo in base al quale si rilascia la dichiarazione di ospitalità.

Quali documenti vanno allegati alla dichiarazione di ospitalità?

1

Fotocopia del documento del dichiarante

Carta di identità, permesso di soggiorno o passaporto.

2

copia di un documento del cittadino straniero ospitato

Permesso di soggiorno in corso di validità o passaporto.

3

documentazione a prova del titolo dell'immobile

Atto di proprietà, contratto di locazione, contratto di comodato d’uso etc.

 

come si compila la dichiarazione di ospitalità

Come presentare e consegnare la dichiarazione di ospitalità

La dichiarazione di ospitalità deve essere presentata alla Questura del luogo nel quale si trova l’immobile.

E’ possibile presentare la dichiarazione di ospitalità in uno dei seguenti modi:

  • inviandola con posta elettronica certificata all’indirizzo PEC della Questura;
  • inviandola con raccomandata A/R alla Questura;
  • presentandosi direttamente negli uffici della Questura.

 

In alcuni casi la dichiarazione deve essere presentata:

  • al Commissariato di Pubblica Sicurezza o Al Comune, nei comuni che non sono capoluogo;
  • al Centro per l’Impiego competente per zona, contestualmente all’invio della comunicazione obbligatoria, nel caso in cui l’alloggio venga messo a disposizione dal datore di lavoro.

Chi deve fare la dichiarazione di domicilio o di ospitalità?

Dichiarazione di ospitalità per privati

La dichiarazione di ospitalità deve essere fatta tutte le volte che si ospita un cittadino extracomunitario presso il proprio immobile.

N.B. La dichiarazione deve essere sempre fatta anche se si ospita un amico e anche se è solo per un giorno!

E’ obbligatorio presentarla:

  • sia per soggiorni di breve durata (inferiori ai 90 giorni) per motivi di visite, affari, turismo e studio. In questi casi, la dichiarazione di ospitalità serve ad informare le istituzioni italiane che lo straniero ha un posto dove alloggiare
  • sia per chi deve rinnovare o ottenere il proprio permesso di soggiorno e non ha un contratto di affitto o un immobile di proprietà

 

La dichiarazione di ospitalità non deve essere fatta se si ospita un cittadino comunitario.

Dichiarazione di ospitalità per strutture ricettive

Per gli alloggi offerti da gestori di strutture ricettive (tra cui B&B, affittacamere anche non professionali, case vacanza, ecc.) la comunicazione deve essere effettuata esclusivamente online attraverso il portale online “AllogiatiWeb“.

dichiarazione di ospitalità b&b
Secondo l’art. 109 del Testo unico delle Leggi di Pubblica sicurezza, tutti gli esercenti di strutture alberghiere, extra-alberghiere e locazioni turistiche hanno l’obbligo di comunicare le schedine alloggiati, entro 24 ore dall’arrivo, le generalità degli ospiti della struttura.

Se invece l’ospite soggiorna presso la struttura per meno di 24 ore, allora la comunicazione dovrà essere fatta entro le 6 ore successive.

In caso di mancata comunicazione gli esercenti saranno destinatari di sanzioni.

Accesso al portale AllogiatiWeb

Per poter trasmettere la comunicazione degli alloggiati il titolare della struttura ricettiva dovrà richiedere presso la Questura di competenza del luogo in cui si trova la struttura i credenziali di accesso al portale.

Quale è la differenza tra dichiarazione di ospitalità e cessione di fabbricato?

La dichiarazione di cessione di fabbricati ha valore generale, in quanto prevede un obbligo a carico di “chiunque ceda” a vantaggio di qualsivoglia persona un fabbricato o persona, mentre la dichiarazione di ospitalità o dichiarazione di domicilio non si riferisce al solo caso della cessione di fabbricato o di porzione di fabbricato, ma anche a qualsiasi forma di alloggio o di ospitalità, nei confronti di uno “straniero od apolide“. 

La dichiarazione di ospitalità e la cessione di fabbricato devono essere fatte dall'inquilino o dal proprietario?

La comunicazione deve essere effettuata da chiunque (persona fisica o giuridica, pubblica o privata) ceda ad altri, a qualunque titolo, l’uso esclusivo di un fabbricato o parte di esso, all’Autorità locale di Pubblica Sicurezza (Commissariato di P.S., ove questo manchi, al Sindaco).

L’obbligo spetta a chi, avendo la disponibilità dei locali in nome proprio o altrui (proprietario, usufruttuario, locatario in caso di sublocazione), li cede ad altri, ovvero a qualsiasi titolo, dà alloggio, ovvero ospita, un cittadino straniero extracomunitario o un apolide, anche se parente o affine.

La legge stabilisce, inoltre, che l’identità del cessionario deve essere obbligatoriamente accertata dal cedente (al fine di compilare con i relativi dati anagrafici il modulo), mediante l’allegazione di un documento di identità.

Questo significa che la dichiarazione di ospitalità o cessione di fabbricato può essere fatta anche dall’inquilino o conduttore, non solo dal proprietario dell’immobile.

Scarica qui la dichiarazione ospitalità e/o la dichiarazione di cessione di fabbricato.

Con l’articolo di oggi spero di averti spiegato ogni aspetto sulla comunicazione di ospitalità e la cessione di fabbricato.

Questo articolo è stato scritto da:

AVV. FRANCESCO LOMBARDINI

Avvocato del Foro di Forlì-Cesena • Fondatore e Titolare del sito avvocatofrancescolombardini.it 

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