Data ultimo aggiornamento: 23.04.2026
INDICE
- Che cos’è la dichiarazione di ospitalità
- Dichiarazione di ospitalità e cessione di fabbricato
- Modello PDF da scaricare
- Chi deve presentare la dichiarazione di ospitalità
- Entro quando deve essere presentata
- Dove e come si presenta
- Documenti necessari per la dichiarazione di ospitalità
- Come compilare correttamente il modulo
- Strutture ricettive, B&B e Alloggiati Web
- Sanzioni in caso di mancata comunicazione
- Casi frequenti in cui la dichiarazione di ospitalità serve davvero
- Perché la dichiarazione di ospitalità deve essere fatta bene
- Domande frequenti sulla dichiarazione di ospitalità
- Approfondimenti utili
La dichiarazione di ospitalità è la comunicazione che deve essere presentata quando viene dato alloggio o ospitalità a un cittadino straniero extra UE o a un apolide. La base normativa è l’art. 7 del d.lgs. n. 286/1998, che impone la comunicazione scritta all’Autorità locale di pubblica sicurezza entro 48 ore.
Si tratta di un adempimento molto importante, perché viene spesso sottovalutato o confuso con altri documenti. In realtà, la dichiarazione di ospitalità ha una funzione precisa: comunicare all’autorità competente chi ospita, chi viene ospitato e in quale immobile il cittadino straniero dimora.
La dichiarazione di ospitalità rileva in molte situazioni concrete: soggiorni brevi per turismo, visite a parenti o amici, presenza dello straniero in Italia per studio, esigenze di rinnovo del permesso di soggiorno quando lo straniero vive presso terzi, oppure alloggio fornito dal datore di lavoro.
Proprio per questo, è utile avere una guida chiara, completa e aggiornata su chi deve presentarla, entro quando, quali documenti allegare e quali conseguenze esistono in caso di omissione.
Che cos’è la dichiarazione di ospitalità
La dichiarazione di ospitalità è la comunicazione prevista dall’art. 7 del Testo Unico Immigrazione per chiunque dia alloggio o ospitalità a uno straniero o apolide, oppure gli ceda la proprietà o il godimento di un immobile. La norma riguarda quindi non solo l’ospitalità in senso stretto, ma anche le situazioni in cui lo straniero viene alloggiato in un immobile messo a sua disposizione.
Questa comunicazione non è un semplice modulo amministrativo senza effetti pratici. Serve a rendere ufficiale, davanti all’autorità competente, il luogo in cui il cittadino straniero viene ospitato o alloggiato. In molte pratiche di immigrazione, inoltre, la dichiarazione di ospitalità diventa un documento importante anche per dimostrare la disponibilità di un alloggio.
A che cosa serve in concreto
Sul piano pratico, la dichiarazione di ospitalità serve a comunicare:
- chi ospita;
- chi viene ospitato;
- dove si trova l’immobile;
- a che titolo lo straniero viene alloggiato o ospitato.
Per questo motivo, il documento può diventare rilevante:
- quando un cittadino straniero arriva in Italia per visita, turismo, studio o affari e viene ospitato in casa da terzi;
- quando uno straniero deve dimostrare dove abita per una pratica di permesso di soggiorno o di rinnovo;
- quando il datore di lavoro mette a disposizione un alloggio al lavoratore straniero per il decreto flussi;
- quando il familiare ricongiunto entra in Italia e viene ospitato presso il richiedente.
Quando l’obbligo scatta davvero
L’obbligo scatta ogni volta che viene data ospitalità o alloggio a un cittadino straniero extra UE o a un apolide. Non conta che si tratti di un parente, di un amico o di una persona ospitata gratuitamente. Non conta neppure che il soggiorno sia molto breve. La comunicazione è dovuta anche se l’ospitalità dura un solo giorno ed è dovuta anche se la persona ospitata è parente o affine.
Dichiarazione di ospitalità e cessione di fabbricato
Dichiarazione di ospitalità e cessione di fabbricato non sono la stessa cosa.
La dichiarazione di ospitalità riguarda l’obbligo di comunicare all’Autorità locale di pubblica sicurezza che un cittadino straniero extra UE o un apolide viene ospitato o alloggiato in un immobile. La base normativa è l’art. 7 del Testo Unico Immigrazione e l’obbligo scatta entro 48 ore dall’inizio dell’ospitalità.
La cessione di fabbricato riguarda invece la comunicazione collegata alla cessione della proprietà o del godimento di un immobile. Si tratta quindi di un adempimento diverso, con una funzione diversa, che non coincide automaticamente con la dichiarazione di ospitalità.
Questo significa che, quando un cittadino straniero viene semplicemente ospitato in casa, il documento da verificare per primo è la dichiarazione di ospitalità. Quando invece il problema riguarda la concessione dell’immobile o del suo godimento, deve essere verificato anche il tema della cessione di fabbricato.
Quando serve la dichiarazione di ospitalità
La dichiarazione di ospitalità serve quando:
- un cittadino straniero viene ospitato presso un’abitazione privata;
- un datore di lavoro mette a disposizione un alloggio al lavoratore straniero;
- uno straniero soggiorna presso terzi per turismo, visita a familiari o amici, studio o altre ragioni lecite.
Quando va verificata anche la cessione di fabbricato
La cessione di fabbricato deve essere valutata quando il rapporto non si limita all’ospitalità, ma riguarda la messa a disposizione dell’immobile o del suo godimento in una forma che richiede la relativa comunicazione. Per questo motivo, i due documenti non devono essere confusi. In alcuni casi il problema riguarda solo la dichiarazione di ospitalità. In altri casi bisogna verificare anche il diverso adempimento relativo alla cessione di fabbricato.
Modello PDF da scaricare
Il modulo della dichiarazione di ospitalità può essere scaricato direttamente in formato PDF e utilizzato per la compilazione della comunicazione.
Dichiarazione di ospitalità scarica il modulo PDF
Il modulo della dichiarazione di ospitalità può essere scaricato direttamente qui in PDF e utilizzato per la compilazione della comunicazione. Prima del deposito, resta sempre necessario verificare se la Questura o l’ufficio territorialmente competente richiedano uno specifico modello locale oppure documenti ulteriori da allegare.
Chi deve presentare la dichiarazione di ospitalità
La dichiarazione di ospitalità deve essere presentata da chi concretamente ospita o alloggia il cittadino straniero.
La legge usa una formula molto ampia: “chiunque, a qualsiasi titolo, dà alloggio ovvero ospita”. Questo significa che non esiste un solo soggetto obbligato in astratto. L’obbligo ricade su chi mette effettivamente a disposizione l’alloggio o ospita lo straniero.
Proprietario, inquilino o comodatario
L’obbligo non riguarda solo il proprietario dell’immobile. La dichiarazione può e deve essere presentata anche da chi utilizza legittimamente l’immobile come inquilino o comodatario e, di fatto, ospita il cittadino straniero. Questo è un punto molto importante, perché nella pratica capita spesso che il proprietario non sia la persona che convive o che accoglie direttamente lo straniero.
Datore di lavoro che fornisce alloggio
L’obbligo può riguardare anche il datore di lavoro quando mette a disposizione del lavoratore straniero un alloggio. La logica è la stessa: quando il cittadino straniero viene alloggiato in un immobile, la situazione deve essere comunicata all’autorità competente.
Anche se si tratta di un familiare o di un amico
L’ospitalità verso un familiare o un amico non esonera dall’obbligo. La comunicazione è dovuta anche se il cittadino straniero ospitato è parente o affine dell’ospitante.
Entro quando deve essere presentata
La dichiarazione di ospitalità deve essere presentata entro 48 ore dal momento in cui viene data ospitalità o alloggio.
Questo termine non deve essere trattato come un’indicazione generica. È un termine preciso. L’omissione, il ritardo o l’incompletezza della comunicazione espongono alla sanzione amministrativa prevista dall’art. 7 TUI.
Il termine delle 48 ore decorre dall’ospitalità
Il termine decorre dal momento in cui l’ospitalità o l’alloggio iniziano concretamente. Per questo motivo, non bisogna aspettare la fine del soggiorno né il momento in cui lo straniero si sistema. La comunicazione va fatta subito, entro il termine di legge.
Dove e come si presenta
La legge impone la comunicazione all’Autorità locale di pubblica sicurezza competente per territorio. Questo è il dato giuridico da tenere fermo. Sul piano pratico, la gestione concreta può seguire le indicazioni operative del singolo ufficio competente.
Autorità competente
L’autorità di riferimento è l’Autorità locale di pubblica sicurezza competente per il luogo in cui si trova l’immobile. In concreto, la pratica può coinvolgere Questura, Commissariato o altro ufficio individuato dalle istruzioni locali. Dove manca un ufficio locale di pubblica sicurezza, il riferimento va verificato sulla base dell’organizzazione del territorio.
Modalità di presentazione
Le modalità pratiche di deposito possono variare da ufficio a ufficio. In diverse Questure la comunicazione viene gestita tramite sportello, PEC, raccomandata oppure altre modalità indicate dall’ufficio competente. Prima di procedere, è quindi necessario verificare come la Questura o il Commissariato territorialmente competente riceve quella specifica comunicazione.
Documenti necessari per la dichiarazione di ospitalità
La dichiarazione di ospitalità deve essere accompagnata da documenti chiari e coerenti. Una comunicazione incompleta o disordinata può creare problemi inutili, soprattutto quando il documento deve poi essere utilizzato anche all’interno di pratiche di soggiorno.
Documenti del dichiarante
Devono essere normalmente allegati:
- copia di un documento di identità del dichiarante;
- copia del codice fiscale, se richiesto dall’ufficio competente;
- modulo compilato e firmato.
Documenti della persona ospitata
Devono essere normalmente allegati:
- copia del passaporto o del documento di identità del cittadino straniero;
- se disponibile, copia del permesso di soggiorno;
se rilevante nel caso concreto, copia del visto o della pagina del passaporto con i timbri di ingresso.
Documenti dell’immobile
Devono essere normalmente allegati i documenti che dimostrano il titolo in base al quale l’ospitante dispone dell’immobile, ad esempio:
- atto di proprietà;
- contratto di locazione;
- contratto di comodato;
- altra documentazione idonea a dimostrare la disponibilità dell’alloggio.
Come compilare correttamente il modulo
Il modulo deve essere compilato in modo completo e leggibile. In particolare devono risultare con chiarezza:
- dati del dichiarante;
- dati del cittadino straniero ospitato;
- estremi del documento della persona ospitata;
- indirizzo esatto dell’immobile;
- titolo in base al quale l’ospitante dispone dell’immobile;
- data di inizio dell’ospitalità o dell’alloggio;
- firma del dichiarante.
Una dichiarazione incompleta o contraddittoria può essere poco utile anche nelle pratiche successive, ad esempio quando lo straniero la usa per dimostrare dove abita in sede di permesso di soggiorno o rinnovo.
Strutture ricettive, B&B e Alloggiati Web
Chi ospita un cittadino straniero in una struttura ricettiva non segue la stessa logica del privato che accoglie una persona nella propria abitazione.
I gestori di esercizi alberghieri e di tutte le altre strutture ricettive hanno l’obbligo di comunicare alle Questure le generalità delle persone alloggiate tramite il Servizio Alloggiati Web entro 24 ore dall’arrivo; se il soggiorno è inferiore a 24 ore, la comunicazione va fatta all’arrivo stesso.
Questo significa che:
- il privato cittadino che ospita uno straniero nella propria abitazione deve occuparsi della dichiarazione di ospitalità ex art. 7 TUI;
- il gestore di struttura ricettiva segue gli obblighi del sistema Alloggiati Web.
Sanzioni in caso di mancata comunicazione
La mancata, tardiva o incompleta comunicazione espone alla sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall’art. 7 TUI. Nella disciplina oggi applicata, l’importo viene indicato tra 500 euro e 3.500 euro.
Questo è il punto pratico da tenere fermo: l’ospitante non rischia un semplice richiamo informale, ma una vera sanzione amministrativa.
Casi frequenti in cui la dichiarazione di ospitalità serve davvero
La dichiarazione di ospitalità ricorre spesso in situazioni molto concrete.
Ospitalità per turismo o visita a parenti e amici
Quando un cittadino straniero entra in Italia per turismo o visita privata e viene ospitato in casa da terzi, la comunicazione deve essere fatta entro 48 ore.
Ospitalità per studio o per brevi soggiorni
La comunicazione rileva anche quando il cittadino straniero soggiorna in Italia per studio o per altri motivi di breve durata e viene alloggiato presso un privato.
Permesso di soggiorno o rinnovo senza contratto di affitto
Sul piano pratico, la dichiarazione di ospitalità è spesso utilizzata anche quando lo straniero vive presso terzi e non ha un contratto di locazione intestato. In questi casi il documento può assumere rilievo per dimostrare la disponibilità dell’alloggio nelle pratiche di permesso o rinnovo.
Datore di lavoro che mette a disposizione un alloggio
Quando il datore di lavoro alloggia il lavoratore straniero in un immobile di cui dispone, l’obbligo di comunicazione deve essere comunque verificato e assolto correttamente.
Perché la dichiarazione di ospitalità deve essere fatta bene
La dichiarazione di ospitalità sembra spesso un adempimento semplice, ma nella pratica crea molti problemi quando viene sottovalutata.
Gli errori più frequenti sono sempre gli stessi:
- si pensa che non serva perché la persona ospitata è un familiare;
- si pensa che non serva perché il soggiorno dura poco;
- si usa un modulo incompleto;
non si allegano i documenti essenziali; - si presenta la comunicazione oltre il termine di 48 ore;
- si confonde la dichiarazione di ospitalità con la lettera di invito o con la cessione di fabbricato.
Nel mio studio questa materia viene affrontata in modo pratico e giuridicamente ordinato, soprattutto quando la dichiarazione di ospitalità non è un documento isolato, ma si inserisce dentro una pratica più ampia di visto, permesso di soggiorno, rinnovo o ricongiungimento familiare.
Scarica qui la dichiarazione ospitalità modulo PDF e/o la dichiarazione di cessione di fabbricato modulo PDF.
Domande frequenti sulla dichiarazione di ospitalità
Sì. La comunicazione è dovuta anche per un solo giorno di ospitalità.
Sì. L’obbligo esiste anche se il cittadino straniero ospitato è parente o affine.
Può essere fatta anche dall’inquilino o da chi dispone legittimamente dell’immobile, se è lui il soggetto che ospita concretamente il cittadino straniero.
Entro 48 ore dal momento in cui viene dato alloggio o ospitalità.
La mancata, tardiva o incompleta comunicazione espone alla sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall’art. 7 TUI, oggi indicata tra 500 e 3.500 euro.
Le strutture ricettive seguono gli obblighi di comunicazione delle generalità tramite Alloggiati Web. La disciplina del privato che ospita in casa e quella del gestore di struttura ricettiva non coincidono.
Approfondimenti utili
Per approfondire correttamente questo argomento, è utile leggere anche:
- Lettera di invito per stranieri
- Permesso di soggiorno: guida completa
- Permesso di soggiorno per lavoro autonomo
- Permesso di soggiorno per lavoro subordinato
- Permesso di soggiorno per lavoro stagionale
- Kit postale permesso di soggiorno
- Ricongiungimento familiare in Italia
- Permesso di soggiorno per studio
- Decreto Flussi: ingresso in Italia per motivi di lavoro
- Documenti permesso di soggiorno
- Documenti ricongiungimento familiare
- Documenti Decreto Flussi
Questo articolo è stato scritto da:
Avvocato del Foro di Forlì-Cesena • Fondatore e Titolare del sito avvocatofrancescolombardini.it
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