Dichiarazione di presenza 2024: chi deve farla e come si compila
La dichiarazione di presenza è il documento con cui i cittadini stranieri attestano alle autorità italiane il loro ingresso in Italia.
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Chi deve fare la dichiarazione di presenza?
La dichiarazione di presenza deve essere fatta dai cittadini stranieri che provengono da quei paesi che applicano l’Accordo di Schengen.
Lo straniero che proviene da Paesi terzi che applicano l’Accordo di Schengen deve dichiarare la propria presenza entro otto giorni dall’ingresso in Italia all’ufficio di Questura.
Una copia della dichiarazione di presenza viene poi rilasciata allo straniero come prova dell’adempimento. La copia deve essere esibita ad ogni richiesta da parte di ufficiali e agenti di pubblica sicurezza.
Per lo straniero che invece proviene da Paesi terzi che non applicano l’Accordo di Schengen la dichiarazione di presenza viene fatta dalla Polizia di Frontiera mediante l’applicazione sul passaporto del timbro uniforme Schengen.
Per chi alloggia in strutture alberghiere la dichiarazione di presenza sarà fatta dall’albergatore (che ha l’obbligo di indicare le generalità delle persone alloggiate entro le 24 ore successive al loro arrivo) e sottoscritta dallo straniero. La copia sarà dovrà essere consegnata allo straniero per essere esibita ad ogni richiesta da parte degli ufficiali e agenti di pubblica sicurezza.
Entro quanto va fatta la dichiarazione di presenza?
La dichiarazione di presenza deve essere fatta entro 8 giorni dall’ingresso in Italia.
Come si compila la dichiarazione di presenza?
Compilare la dichiarazione di presenza non è difficile, ma occorre prestare attenzione ad alcuni dati molto importanti.
Occorre indicare:
- nome e cognome
- data di nascita
- luogo di nascita
- cittadinanza
- tipo di documento (ad esempio “passaporto”)
- luogo di rilascio
- validità
- stato di provenienza
- recapito in Italia
- data di ingresso
- durata del soggiorno
- motivo del soggiorno
Poi occorre inserire la data e infine fare la propria firma.
Da qui puoi scaricare la dichiarazione di presenza.
Documenti per la dichiarazione di presenza
I documenti che servono per fare la dichiarazione di presenza e che devono essere allegati all’istanza sono:
1
Passaporto
Passaporto originale + fotocopie (solo le pagine con timbri e visti)
2
dichiarazione di ospitalita'
La dichiarazione di ospitalità deve riportare il timbro di avvenuta consegna alla Questura competente.
Cosa succede se non presento la dichiarazione di presenza?
La mancata presentazione della dichiarazione di presenza nel termine di 8 giorni dall’ingresso in Italia comporta l’espulsione.
L’espulsione di verifica nei confronti dello straniero che:
- non ha presentato la dichiarazione di presenza nel termine di 8 giorni dall’ingresso;
ha presentato in ritardo la dichiarazione, salvo che il ritardo sia dipeso da forza maggiore;
pur avendo regolarmente dichiarato la propria presenza, si trattiene in Italia oltre il periodo consentito per legge (90 gg).
Mancata dichiarazione di presenza costituisce reato?
La legge italiana prevede il reato di ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato.
Questo significa che chi fa ingresso o si trattiene in maniera irregolare nel territorio nazionale commette reato ed è punibile con l’ammenda da 5.000 a 10.000 euro.
Di seguito l’articolo della legge.
1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, lo straniero che fa ingresso ovvero si trattiene nel territorio dello Stato, in violazione delle disposizioni del presente testo unico nonché di quelle di cui all’articolo 1 della legge 28 maggio 2007, n. 68, è punito con l’ammenda da 5.000 a 10.000 euro. Al reato di cui al presente comma non si applica l’articolo 162 del codice penale.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano allo straniero destinatario del provvedimento di respingimento ai sensi dell’articolo 10, comma 1 ovvero allo straniero identificato durante i controlli della polizia di frontiera, in uscita dal territorio nazionale.
3. Al procedimento penale per il reato di cui al comma 1 si applicano le disposizioni di cui agli articoli 20-bis, 20-ter e 32-bis del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274.
4. Ai fini dell’esecuzione dell’espulsione dello straniero denunciato ai sensi del comma 1 non è richiesto il rilascio del nulla osta di cui all’articolo 13, comma 3, da parte dell’autorità giudiziaria competente all’accertamento del medesimo reato. Il questore comunica l’avvenuta esecuzione dell’espulsione ovvero del respingimento di cui all’articolo 10, comma 2, all’autorità giudiziaria competente all’accertamento del reato.
5. Il giudice, acquisita la notizia dell’esecuzione dell’espulsione o del respingimento ai sensi dell’articolo 10, comma 2, pronuncia sentenza di non luogo a procedere. Se lo straniero rientra illegalmente nel territorio dello Stato prima del termine previsto dall’articolo 13, comma 14, si applica l’articolo 345 del codice di procedura penale.
6. Nel caso di presentazione di una domanda di protezione internazionale di cui al decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251, il procedimento è sospeso. Acquisita la comunicazione del riconoscimento della protezione internazionale di cui al decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251, ovvero del rilascio del permesso di soggiorno nelle ipotesi di cui di cui all’articolo 32, comma 3, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, nonchè nelle ipotesi di cui agli articoli 18, 18 bis, 20 bis, 22, comma 12-quater, 42 bis del presente testo unico e nelle ipotesi di cui all’articolo 10 della legge 7 aprile 2017, n. 47, il giudice pronuncia sentenza di non luogo a procedere(1).
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Questo articolo è stato scritto da:
Avvocato del Foro di Forlì-Cesena • Fondatore e Titolare del sito avvocatofrancescolombardini.it
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