Quali sono le caratteristiche del diritto di famiglia e su quali principi si fonda?
Partiamo subito dalla definizione del diritto di famiglia.
INDICE
Esso è l’insieme delle norme che hanno per oggetto status e tutti i rapporti giuridici che si riferiscono alle persone che costituiscono, per legge, una famiglia.
La particolarità è che non si prende in considerazione solamente l’interesse del singolo individuo, ma dell’intero gruppo di famiglia. Il diritto di famiglia ha al suo interno numerose norme di ordine pubblico, non derogabili, che limitano il principio dell’autonomia dei soggetti.
E partendo dai rapporti familiari derivano diritti soggettivi. Ecco alcuni dei diritti che si vengono a creare:
- status familiare (poteri, doveri, diritti);
- diritti di solidarietà familiare come ad esempio l’assistenza, fedeltà, collaborazione;
- diritti di libertà familiare come, su tutti, il matrimonio;
- potestà familiare: sono i poteri del genitore per mantenere, educare ed istruire (M.E.I) i figli e curare i loro beni.
Tutti i diritti elencati, sono assoluti, indisponibili, imprescrittibili, di ordine pubblico, oggetto di particolare tutela penale e personalissimi.
Il diritto di famiglia nasce dalla mancanza nel codice civile della definizione di famiglia. La Costituzione, all’art. 29, si limita ad affermare che “la Repubblica riconosce i diritti della famiglia come società naturale fondata sul matrimonio“.
In questo senso, dunque, si può affermare che la famiglia è una formazione sociale fondata sul matrimonio e che ha caratteri di esclusività, stabilità e responsabilità. Ma per quale motivo il legislatore non ha definito la famiglia? Il motivo sta nell’impossibilità di formulare e fissare un modello uniforme di famiglia anche nell’ambito di uno stesso ordinamento: attualmente si fa riferimento alla famiglia nucleare ovvero composta dai coniugi e dai figli.
La famiglia
La famiglia è la principale formazione sociale nella quale l’uomo svolge la sua personalità così come scritto nell’art. 2 della Costituzione. Come detto, dunque, il diritto di famiglia tutela l’interesse dell’intero gruppo familiare ed all’interno del diritto di famiglia vi sono norme che limitano il principio dell’autonomia della volontà dei soggetti, così come caratteristico del diritto privato.
Per fare degli esempi, dunque, un soggetto è libero o meno di sposarsi ma, nel momento in cui si sposa, deve accettare in toto le norme che regolano il matrimonio senza potervi apporre termini, condizioni eccetera. Le norme che fanno capo a questo ramo del diritto sono spesso prive di sanzioni perché gli obbligati sono indotti da principi che riguardano religione, etica e altro. E’ del tutto inutile, dunque, un intervento dello Stato. Queste norme generano dei rapporti costituiti da diritti-doveri reciproci: ad esempio, quindi, l’educazione dei figli rappresenta un diritto ed un dovere per il genitore. Questi rapporti hanno accostato sempre di più la disciplina della famiglia al diritto pubblico.
Riforma del diritto di famiglia L. 19/5/1975 n. 151
Nel corso degli anni, il legislatore, tenendo conto del principio di uguaglianza giuridica dei coniugi, ha modificato la disciplina di alcuni dei rapporti familiari ed ha abrogato alcune norme che sono in contrasto con la Costituzione ed ha attuato principi della Corte Costituzionale.
Ecco, in sintesi, alcuni dei punti fondamentali della riforma:
- parità giuridica dei coniugi;
- intervento più marcato del giudica nella vita della famiglia;
- riconoscimento dei figli naturali ed identici diritti in successione dei figli illegittimi;
- scomparsa della dote e del patrimonio familiare;
- potestà esercitata da entrambi i genitori;
- istituzione della comunione legale dei beni;
- qualifica di erede e non di usufruttuario ex lege conferita al coniuge superstite.
Cosa si può e cosa non si può fare
La riforma del diritto di famiglia del 1975 ha gettato i fondamenti, validi ancora oggi che stabiliscono, all’interno del nucleo, che cosa si può e che cosa non si può fare.
Si può
- la piena parità dei diritti permette ad entrambi i coniugi di far contare il proprio parere all’interno delle decisioni che riguardano la famiglia, l’educazione dei figlie la propria vita.
Oggi, infatti, la potestà sui figli è equamente distribuita su entrambi i coniugi e non più solamente sul padre come avveniva in passato.
Non si può
- Costringere il coniuge a vivere nella residenza della famiglia: ognuno ha infatti il diritto di fissare la propria residenza in base alle proprie esigenze e la residenza della famiglia, nella scelta della residenza deve tener conto delle esigenze di ognuno;
- non si può escludere un coniuge dalle decisioni relative a questioni sui figli;
- privare un membro dei mezzi di sostentamento;
- escludere un membro della famiglia dalla gestione – anche meramente economica – della famiglia stessa;
- non si può denunciare la moglie o il marito per infedeltà ma, se questa è provata, può comunque rappresentare un motivo di addebito della responsabilità della eventuale separazione.
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Avvocato del Foro di Forlì-Cesena • Fondatore e Titolare del sito avvocatofrancescolombardini.it
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