Data ultimo aggiornamento: 05.03.2026
Questa guida fa parte del percorso sulla cittadinanza. Per una panoramica completa e aggiornata (matrimonio, residenza, iure sanguinis, documenti, tempi, preavviso e ricorso), vedi la guida: cittadinanza italiana.
INDICE
- Documenti per cittadinanza italiana 2026 [elenco aggiornato]
- Documenti Cittadinanza italiana per matrimonio (art. 5 L. 91/1992)
- Documenti Cittadinanza italiana per residenza (art. 9 L. 91/1992)
- Certificato di esatte generalità per la domanda di cittadinanza italiana
- Traduzione, legalizzazione e apostille dei documenti esteri (il punto che blocca più pratiche)
- Controllo qualità documenti: la tabella che ti aiuta
- Requisiti per chiedere la cittadinanza
- Portale Servizi ALI cittadinanza
- Costi della domanda di cittadinanza residenza e matrimonio
- Tempi del procedimento (24 mesi, prorogabili fino a 36)
- Domande frequenti
Per tempi, solleciti e cosa fare quando la pratica si blocca: Cittadinanza italiana in 24 mesi: tempi e solleciti.
Documenti per cittadinanza italiana 2026 [elenco aggiornato]
La raccolta dei documenti è, nella pratica, la fase più delicata della domanda di cittadinanza italiana: non basta “avere” i requisiti, perché molte pratiche si bloccano per vizi formali (documenti esteri non correttamente legalizzati/apostillati, traduzioni non conformi, certificati scaduti, incongruenze anagrafiche tra passaporto–atto di nascita–anagrafe italiana).
In questa guida trovi una lista chiara e aggiornata, con le differenze tra quanto prevede la normativa e ciò che viene normalmente richiesto nella prassi delle Prefetture.
Nello specifico parleremo dei documenti richiesti per la:
- cittadinanza per matrimonio/unione civile (art. 5, L. 91/1992).
cittadinanza per residenza (art. 9, L. 91/1992);
Se vuoi presentare la domanda di cittadinanza italiana, questo articolo fa al caso tuo! E dopo che l’hai inviata leggi anche l’articolo Consulta Pratica Cittadinanza.
Prima di leggere
Documenti Cittadinanza italiana per matrimonio (art. 5 L. 91/1992)
La domanda di cittadinanza per matrimonio si presenta sul portale ALI e l’istruttoria si concentra sulla stabilità del vincolo e sull’assenza di elementi ostativi (in particolare profili penali e di sicurezza nazionale).
Di seguito trovi l’elenco aggiornato al 2026 dei documenti necessari per presentare la domanda di cittadinanza italiana per matrimonio (art. 5 L. 91/1992).
Atto di nascita
Il certificato di nascita deve contenere tutte le generalità del richiedente e deve essere tradotto e legalizzato/apostillato.
Validità: il certificato di nascita NON ha scadenza.
Certificato Penale del paese di origine
Si tratta del certificato penale del Paese di origine e di tutti i paesi (diversi dall’Italia) nel quale hai abitato per almeno 6 mesi, tradotto e legalizzato/apostillato.
Questo certificato non è necessario se sei nato in Italia o se risiedi in Italia da prima del compimento del 14° anno di età.
In questo caso occorre allegare un’autocertificazione e dichiarazione di esonero del certificato penale.
Validità: il certificato penale vale 6 mesi e poi scade (da quando è stato formato e non da quando è stato tradotto in lingua italiana).
Atto Integrale di Matrimonio
L’atto integrale – o copia integrale – è una copia autentica dell’atto originale di matrimonio.
Su questo documento sono riportate integralmente tutte le informazioni presenti nella pagina del registro di stato civile.
L’atto di matrimonio, se il matrimonio è avvenuto all’estero, deve essere registrato e trascritto in Italia nel comune di residenza del coniuge/unito civilmente cittadino/a italiano/a.
Validità: il certificato di matrimonio vale 6 mesi e poi scade.
Certificato di naturalizzazione del coniuge
Se il coniuge o l’unito civilmente non è cittadino italiano dalla nascita occorre indicare nel portale la data di naturalizzazione (cioè del giuramento).
Passaporto, carta identità, codice fiscale e permesso di soggiorno.
Il permesso di soggiorno deve essere in corso di validità oppure con ricevuta di rinnovo/aggiornamento. Anche il passaporto, la carta d’identità e il codice fiscale devono essere validi.
Se sei cittadino comunitario (in questo caso ti invito a leggere la guida sulla cittadinanza italiana per rumeni – che è valida per tutti i cittadini stranieri comunitari) dovrai allegare l’attestato di soggiorno permanente al posto del permesso di soggiorno.
Attestato di conoscenza della lingua italiana
La concessione della cittadinanza è subordinata al possesso di un’adeguata conoscenza della lingua italiana non inferiore al livello B1 QCER.
In prassi si allega una certificazione B1 rilasciata da enti riconosciuti:
- Università per Stranieri di Siena
- Università per Stranieri di Perugia,
- Università Roma Tre,
- Società Dante Alighieri
Sono previste esenzioni in casi specifici tra cui il possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo e titolo di studio conseguito in lingua italiana in Italia.
Novità importante: esonero dal B1 in caso di impossibilità oggettiva ad apprendere la lingua (Corte cost. n. 25/2025)
La Corte costituzionale, con sentenza n. 25/2025 (depositata il 7 marzo 2025), ha dichiarato l’illegittimità dell’art. 9.1 della L. 91/1992 nella parte in cui impone la prova di conoscenza della lingua italiana senza prevedere un’esenzione per le persone che siano oggettivamente impedite ad apprenderla a causa di gravi limitazioni. In pratica, quando l’apprendimento linguistico è impedito per condizioni seriamente invalidanti, l’esonero può essere riconosciuto sulla base di idonea certificazione sanitaria pubblica.
In questi casi è opportuno allegare la certificazione medica e inserire una breve “nota” esplicativa nella sezione documenti/annotazioni del Portale ALI, riservandosi integrazioni se richieste in istruttoria.
Scopri l’articolo dedicato all’esame di lingua B1 per la cittadinanza italiana.
Documenti Cittadinanza italiana per residenza (art. 9 L. 91/1992)
I documenti richiesti per la cittadinanza per residenza o per naturalizzazione sono di più e richiedono maggiore attenzione.
Molti documenti sono identici a quelli richiesti per la domanda di cittadinanza per matrimonio, mentre altri sono specifici.
Vediamo l’elenco aggiornato al 2026 dei documenti per la Cittadinanza italiana per residenza (art. 9 L.91.1992).
Atto di nascita
Il certificato di nascita deve contenere tutti i dati del richiedente e dei genitori, inoltre deve essere tradotto in lingua italiana e legalizzato/apostillato.
Validità: il certificato di nascita NON ha scadenza.
Certificato Penale del paese di origine
È uno dei documenti più “sensibili” perché spesso causa blocchi della procedura:
certificato penale del Paese di origine e, se del caso, di Paesi terzi in cui hai vissuto;
deve essere in originale, tradotto e legalizzato/apostillato;
Esenzione (prassi amministrativa ricorrente): il certificato penale estero non è richiesto se il richiedente ha fissato la residenza in Italia prima dei 14 anni e non l’hai trasferita all’estero prima della domanda.
Validità: il certificato penale vale 6 mesi (da quando è stato formato e non da quando è stato tradotto in lingua italiana).
Documentazione reddituale (ultimi 3 anni)
Per la cittadinanza per residenza, la capacità economica è valutata tramite le dichiarazioni dei redditi degli ultimi 3 anni (del richiedente e, se concorrono, dei familiari conviventi). Questa indicazione ricorre nelle guide e nelle istruzioni delle Prefetture.
Documenti tipici:
Certificazione Unica (CU);
Modello 730;
Modello Redditi (ex Unico).
Caso frequente: per colf, badanti e lavoro domestico, molte indicazioni operative richiamano la necessità di documentare anche la posizione contributiva (es. estratto contributivo INPS), perché la sola “busta paga” non sempre è sufficiente a ricostruire il reddito imponibile e la regolarità contributiva (prassi).
Attenzione: ciò che rileva, in via ordinaria, è il reddito imponibile IRPEF dichiarato e la regolarità fiscale (prassi), quindi il reddito lordo.
Il reddito deve raggiungere il requisito previsto dalla legge per tutti e tre gli anni.
Se vuoi sapere il reddito necessario per la domanda di cittadinanza italiana, leggi il mio articolo dedicato.
Residenza anagrafica e nucleo familiare (continuità e coerenza dei dati)
Sono inoltre necessari il:
certificato storico di residenza aggiornato;
stato di famiglia (attuale) o dichiarazione sostitutiva quando ammessa.
Qui il punto critico non è “avere un certificato”, ma dimostrare la continuità della residenza legale e l’assenza di incongruenze (indirizzi, generalità, dati anagrafici).
Se emergono difformità tra anagrafe, passaporto e documenti esteri, l’ufficio può chiedere integrazioni.
Passaporto, carta identità, codice fiscale e permesso di soggiorno.
Il permesso di soggiorno deve essere valido al momento della domanda.
È ammessa anche la ricevuta che dimostra la richiesta di rinnovo o di aggiornamento, purché la procedura sia regolarmente avviata.
Anche il passaporto, la carta d’identità e il codice fiscale devono essere in corso di validità.
Se sei cittadino di uno Stato dell’Unione europea, non devi presentare il permesso di soggiorno. Al suo posto è necessario allegare l’attestato di soggiorno permanente rilasciato dal Comune di residenza.
Per un approfondimento specifico puoi consultare la guida dedicata alla cittadinanza italiana per cittadini rumeni, che si applica, con le dovute precisazioni, a tutti i cittadini comunitari.
Attestato di conoscenza della lingua italiana
Per ottenere la cittadinanza italiana per residenza è necessario dimostrare una conoscenza della lingua italiana almeno pari al livello B1 del QCER (Quadro Comune Europeo di Riferimento per le Lingue), come previsto dall’art. 9.1 della Legge n. 91/1992.
Nella pratica, questo requisito si prova allegando una certificazione di livello B1 rilasciata da enti certificatori riconosciuti dal Ministero dell’Istruzione e dal Ministero dell’Interno, tra cui:
Università per Stranieri di Siena
Università per Stranieri di Perugia
Università degli Studi Roma Tre
Società Dante Alighieri
Sono previste specifiche ipotesi di esonero dal test di lingua, tra cui il possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo e ulteriori situazioni indicate nelle informative ufficiali del Ministero dell’Interno.
Novità importante: esonero dal B1 in caso di impossibilità oggettiva ad apprendere la lingua (Corte cost. n. 25/2025)
Con la sentenza n. 25/2025, depositata il 7 marzo 2025, la Corte costituzionale ha dichiarato parzialmente illegittimo l’art. 9.1 della Legge n. 91/1992 nella parte in cui impone la prova della conoscenza della lingua italiana senza prevedere un’esenzione per chi, per condizioni psicofisiche seriamente invalidanti, è oggettivamente e documentatamente impossibilitato ad apprendere la lingua. L’esonero può essere riconosciuto sulla base di una certificazione rilasciata da struttura sanitaria pubblica.
Operativamente, nei casi in cui ricorrano tali condizioni, è opportuno caricare sul Portale ALI la documentazione sanitaria e inserire una breve nota esplicativa nella sezione “documenti/annotazioni”, evidenziando la richiesta di esonero e riservandosi eventuali integrazioni in corso di istruttoria, se richieste dall’Amministrazione
Per comprendere nel dettaglio modalità, esenzioni e criticità applicative, puoi consultare l’articolo dedicato all’esame di lingua B1 per la cittadinanza italiana.
Certificato di esatte generalità per la domanda di cittadinanza italiana
Qualora vi siano discordanze anagrafiche tra i vari documenti, italiani e del proprio paese, è necessario produrre una dichiarazione consolare che prende il nome di Certificato di esatte generalità.
Contenuto: elenca tutte le varianti del nome/cognome/dati di nascita riscontrate negli atti.
Come ottenerlo: è rilasciato dalla rappresentanza diplomatica o consolare del tuo paese d’origine in Italia.
Traduzione, legalizzazione e apostille dei documenti esteri (il punto che blocca più pratiche)
A) Traduzione dei certificati stranieri per la cittadinanza italiana
Tutti i documenti che abbiamo visto prima e che provengono dall’estero devono essere tradotti in lingua italiana.
La traduzione dei certificati stranieri può avvenire in uno dei modi seguenti.
- All’estero, dalle rappresentanze diplomatiche o consolari italiane competenti per lo Stato di provenienza dei certificati, senza ulteriori adempimenti.
- Da un notaio o altro pubblico funzionario dello Stato di provenienza, secondo le norme locali: in questo caso, anche le firme dei notai o funzionari preposti devono essere apostillate dalle autorità competenti: tale ulteriore onere non è previsto se i certificati sono stati formati in Belgio, Danimarca, Francia, Germania, Irlanda, Lettonia, Ungheria.
- Direttamente in Italia, dalle rappresentanze diplomatiche o consolari competenti per lo Stato di provenienza dei certificati: in questo caso, le firme dei funzionari consolari stranieri devono essere legalizzate in bollo dalle Prefetture. La legalizzazione non occorre se si tratta delle rappresentanze diplomatiche o consolari di Austria, Belgio, Cipro, Danimarca, Estonia, Francia, Germania, Gran Bretagna, Grecia, Irlanda, Lettonia, Liechtenstein, Lussemburgo, Moldova, Norvegia, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Repubblica Ceca, Romania, Spagna, Svezia, Svizzera, Turchia.
- Tramite interprete-traduttore in Italia. La traduzione, in questo caso, deve essere giurata. Il giuramento avviene dinanzi al cancelliere di qualsiasi ufficio giudiziario, senza ulteriori adempimenti.
I soli apolidi o rifugiati devono produrre una fotocopia del certificato di riconoscimento dello status di apolide o rifugiato ed esibire l’originale al momento della presentazione dell’istanza.
In assenza dell’atto di nascita, l’interessato deve produrre un atto di notorietà formato presso la Cancelleria di un qualsiasi ufficio giudiziario, con indicate le proprie generalità e quelle dei genitori.
Se a mancare, invece, è il certificato penale del Paese di origine (e degli eventuali Paesi terzi di residenza), l’interessato deve produrre una dichiarazione sostitutiva di certificazione, nella quale attesti, sotto la propria responsabilità, se ha riportato condanne penali e se ha procedimenti penali in corso.
B) Asseverazione documenti cittadinanza italiana
Sia l’apostille che la legalizzazione certificano la provenienza del documento e non riguardano il contenuto del documento.
Diversa è l’asseverazione della traduzione.
Si tratta della procedura che dà valore alla traduzione di un documento per mezzo del giuramento davanti al cancelliere o notaio.
Il giuramento va effettuato da chi ha svolto la traduzione, il quale si reca in Tribunale con un documento di riconoscimento e la copia cartacea della traduzione svolta.
Il giuramento può essere effettuato in qualunque Tribunale.
Con l’asseverazione quindi il traduttore attesta, firmando l’apposito verbale davanti al Cancelliere o al Notaio, che la traduzione è accurata, autentica e fedele al documento originario.
C) Legalizzazione e apostilla dei certificati stranieri per la cittadinanza
Le firme sui certificati formati all’estero da autorità estere per essere validi in Italia, devono essere legalizzate dalle rappresentanze diplomatiche o consolari italiane all’estero (cosiddetta legalizzazione diplomatica o consolare) competenti per lo Stato di provenienza, senza necessità di ulteriore legalizzazione (art. 33, comma 2, D.P.R. n. 445/2000) e devono essere debitamente tradotte in italiano (successivo comma 3), sempre fatte salve le esenzioni dall’obbligo della legalizzazione e della traduzione stabilite da leggi o da accordi internazionali (Apostille e accordi più favorevoli): le rappresentanze diplomatiche o consolari italiane competenti possono essere individuate tramite il database curato dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale italiano .
La Prefettura-Ufficio territoriale del Governo provvede invece alla legalizzazione delle firme sugli atti e documenti da valere in Italia e rilasciati da una rappresentanza diplomatica o consolare estera residente in Italia (art. 33, comma 4, D.P.R. n. 445/2000), sempre fatte salve le esenzioni dall’obbligo della legalizzazione stabilite da leggi o da accordi internazionali (Apostille e accordi più favorevoli).
Devono ritenersi validi gli atti e i documenti formati all’estero che siano stati muniti di legalizzazione diplomatica o consolare, anche nei casi in cui sarebbe stato possibile utilizzare l’Apostille. Non vale, invece, il principio inverso: l’Apostille non può sostituire la legalizzazione qualora quest’ultima sia espressamente richiesta.
Inoltre, l’eventuale apposizione della legalizzazione diplomatica o consolare oppure dell’Apostille non incide negativamente sulla validità di un atto che, in base alla normativa applicabile, sarebbe stato esente da tali formalità.
Parimenti, devono considerarsi validi gli atti destinati a produrre effetti in Italia e rilasciati da una rappresentanza diplomatica o consolare estera con sede in Italia, qualora siano stati muniti di legalizzazione prefettizia, anche nei casi in cui tale adempimento non fosse strettamente necessario.
La legalizzazione e l’Apostille non hanno scadenza (e dunque è superfluo apporne una seconda allo stesso atto o documento), mentre può averla l’atto o documento legalizzato o apostillato, in base alle leggi dello Stato di destinazione.
D) Differenza tra legalizzazione e apostilla per i documenti cittadinanza italiana
Gli atti e i documenti formati in uno Stato e destinati a essere utilizzati in un altro devono, in linea generale, essere sottoposti a una procedura di legalizzazione.
La legalizzazione consiste nell’attestazione ufficiale della qualità legale del soggetto che ha sottoscritto l’atto, nonché dell’autenticità della firma apposta su atti, certificati, copie o estratti. La disciplina di riferimento è contenuta nel D.P.R. n. 445/2000 (Testo Unico in materia di documentazione amministrativa).
Occorre distinguere tra legalizzazione e apostille. Con la legalizzazione ordinaria è necessario, oltre all’attestazione dell’autorità competente, anche il successivo passaggio presso l’autorità consolare dello Stato nel quale il documento dovrà essere utilizzato. L’apostille, invece, elimina il passaggio consolare: il documento, una volta apostillato, è direttamente valido negli Stati che aderiscono alla Convenzione dell’Aja del 5 ottobre 1961.
La Convenzione ha infatti introdotto una procedura semplificata per la circolazione internazionale degli atti pubblici. Nei rapporti tra Stati aderenti, la legalizzazione tradizionale è sostituita dall’apposizione dell’apostille, che certifica l’autenticità della firma e la qualità del firmatario dell’atto.
La scelta tra legalizzazione e apostille dipende esclusivamente dallo Stato in cui il documento deve produrre effetti. Se il Paese di destinazione aderisce alla Convenzione dell’Aja, si utilizza l’apostille; in caso contrario, è necessario seguire la procedura ordinaria di legalizzazione con il relativo passaggio consolare.
Controllo qualità documenti: la tabella che ti aiuta
| Errore che blocca o rallenta la pratica | Controllo qualità (cosa fare prima dell’invio) |
|---|---|
| Atto di nascita non “integrale” o senza indicazione dei genitori | Richiedi estratto/atto completo con paternità e maternità; verifica coerenza di nome/cognome/data/luogo con passaporto e altri documenti |
| Certificato penale estero scaduto (oltre 6 mesi) o non valido al momento dell’invio | Richiedilo a ridosso dell’invio; se scade prima dell’invio, sostituiscilo prima di trasmettere la domanda |
| Mancanza del certificato per Paesi terzi di residenza (dai 14 anni) | Ricostruisci cronologia residenze e cittadinanze: prepara un certificato per ogni Paese rilevante (oltre al Paese di origine) |
| Apostille/legalizzazione mancante o applicata sul documento sbagliato | Verifica se serve apostille o legalizzazione consolare; controlla che timbri/firme siano leggibili e completi |
| Traduzione non conforme (non certificata/non asseverata quando richiesta) | Segui le istruzioni della rappresentanza italiana competente; conserva prova della certificazione/asseverazione |
| File portale: dimensione/estensione/nome file non conforme (upload respinto) | Allega PDF/TIFF/JPEG; max 5 MB per file (max 15 MB complessivi); rinomina senza accenti o caratteri speciali |
| Permesso UE lungo periodo/carta familiare UE non aggiornato (se applicabile) | Verifica l’aggiornamento; se richiesto, allega anche la domanda di aggiornamento insieme al permesso in un unico file |
Requisiti per chiedere la cittadinanza
Per tutti gli altri requisiti richiesti, come ad esempio il reddito, gli anni di residenza richiesti, puoi consultare questo link per la cittadinanza per residenza e questo link per la cittadinanza per matrimonio.
Portale Servizi ALI cittadinanza
La domanda si presenta esclusivamente online sul portale ALI Cittadinanza: accesso con SPID o CIE (residenti in Italia) e compilazione del modulo telematico in base al requisito (residenza o matrimonio).
Documenti da caricare (in sintesi):
documenti elencati nelle sezioni 1 o 2;
ricevute di pagamento;
eventuali autocertificazioni richieste dal sistema.
Suggerimento pratico: prima dell’invio, controlla sempre (i) leggibilità dei file; (ii) coerenza dei dati anagrafici; (iii) validità del penale estero; (iv) correttezza di apostille/legalizzazione e traduzione.
Codice K10 / K10-C e monitoraggio della pratica
Dopo l’invio e l’ammissibilità, viene associato un codice pratica:
K10 per residenza;
K10/C per matrimonio.
Lo stato della domanda può essere verificato tramite il servizio istituzionale “consulta pratica” del Ministero dell’Interno.
Tramite il codice che verrà assegnato, sarà possibile collegarsi sul portale per verificare lo stato della propria domanda (le 7 fasi della cittadinanza italiana).
Costi della domanda di cittadinanza residenza e matrimonio
Per le istanze ex artt. 5 e 9 L. 91/1992 è previsto:
- €250,00 (contributo introdotto dalla L. 91/1992;
- €16 (imposta di bollo).
Dove si pagano i 250€ per la domanda di cittadinanza
E’ possibile pagarli online direttamente sulla piattaforma di invio della domanda cittadinanza tramite PagoPa.
Anche per la marca da bollo da 16€ è possibile effettuare il pagamento direttamente online sul portale cittadinanza.
Oppure pagarli tramite bollettino postale sul c/c n.809020 intestato a “Ministero Interno DLCI Cittadinanza, Causale “Cittadinanza”, contributo di cui all’art. 1 comma 12, L. 94/2009.
Per i pagamenti online: dopo qualche minuto dal pagamento sarà possibile verificare se è andato tutto a buon fine cliccando sulla sezione “Storico pagamenti”.
Una volta compilata e inviata, la domanda verrà trasmessa telematicamente alla Prefettura (per i residenti in Italia) o al Consolato (per i residenti all’estero) competente.
Scopri come pagare il bollettino e il contributo della cittadinanza italiana con il sistema PagoPa.
Tempi del procedimento (24 mesi, prorogabili fino a 36)
Il termine di definizione è di 24 mesi, prorogabile fino a 36 mesi nei casi previsti.
Attenzione pratica: il termine non significa che “dopo 24 mesi” la cittadinanza sia automatica; significa che l’Amministrazione deve definire il procedimento entro quel limite, con le possibili proroghe ammesse.
Domande frequenti
I certificati che attestano fatti non soggetti a modificazioni (come la nascita) non hanno in sé una ‘scadenza’. Per la cittadinanza, però, è decisivo che l’atto/estratto sia completo delle generalità richieste (in particolare paternità e maternità) e coerente con i dati anagrafici usati sul Portale.
Il certificato penale estero ha validità di 6 mesi dalla data di rilascio (non dalla data di traduzione/legalizzazione) e deve essere valido quando invii la domanda.
Di regola sì, se hai avuto residenza in altri Paesi oltre a quello di origine; le Prefetture indicano spesso la regola ‘dai 14 anni in poi’ per la residenza in Italia continuativa, con effetti sulla documentazione richiesta. In caso di dubbi, la verifica va fatta sul portale e sulle istruzioni della Prefettura competente.
L’apostille (Convenzione dell’Aja) e la legalizzazione certificano la provenienza del documento; la scelta dipende dallo Stato che rilascia l’atto e dalla disciplina applicabile. La traduzione, invece, è un passaggio distinto.
In pratica si usano: traduzione con asseverazione/giuramento in Tribunale oppure traduzione/legalizzazione presso autorità consolari, secondo i casi. L’obiettivo è che la traduzione abbia valore legale in Italia.
Il possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornante di lungo periodo è sufficiente per dimostrare la prova di conoscenza della lingua italiana
Gli allegati vanno trasmessi in pdf/tiff/jpeg; max 5 MB per file e 15 MB complessivi. I nomi dei file devono essere ‘puliti’ (senza lettere accentate o caratteri speciali).
Nella prassi di valutazione dei requisiti economici, l’attenzione è sulla sufficienza per ciascun anno richiesto (tipicamente ultimi tre anni): le carenze generano blocchi o preavvisi, e conviene valutare prima la strategia documentale (anche considerando nucleo familiare e tipologia di reddito).
Articoli utili (per completare la pratica senza errori):
PORTALE / PRATICA
- Come inviare la domanda di cittadinanza italiana (portale)
- Associare la pratica di cittadinanza italiana allo SPID
REQUISITI E DOCUMENTI
- Cittadinanza italiana per residenza: requisiti e procedura
- Cittadinanza italiana per matrimonio: requisiti e domanda
- Cittadinanza italiana per rumeni e cittadini comunitari
- Cittadinanza italiana per religiosi
- Cittadinanza italiana per rifugiati
- Reddito per cittadinanza italiana (requisiti economici)
- Test lingua italiana B1 cittadinanza italiana
PROBLEMI E RIMEDI
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