In questo articolo vi parlerò dell’allontanamento in generale, del respingimento e dell’espulsione stranieri dal territorio dello Stato.
INDICE
- Il respingimento dello straniero
- L’espulsione dello straniero
- Espulsioni amministrative degli stranieri
- Modalità di esecuzione dell’espulsione
- Violazioni decreto di espulsione extracomunitari e sanzioni
- Espulsioni dell’autorità giudiziaria
- Espulsione a titolo di misura di sicurezza
- Espulsione a titolo di sanzione SOSTITUTIVA della detenzione
- Espulsione a titolo di sanzione ALTERNATIVA alla detenzione
- I casi di divieto di espulsione e respingimento
- Divieto di espulsione permanente
- Divieto di espulsione temporaneo
- Divieto di allontanamento discrezionale
- Espulsione ricorso
- Concludiamo l’argomento espulsioni stranieri
Lo straniero viene costretto ad allontanarsi dall’Italia quando:
- non ha i requisiti per entrare in Italia;
- non ha più i requisiti per il rinnovo del permesso (ad esempio in caso di mancato svolgimento dell’attività lavorativa);
- commette un reato per il quale è prevista come misura sostitutiva o alternativa o accessoria all’uscita dall’Italia.
I provvedimenti che hanno come obiettivo quello di allontanare lo straniero sono:
- il respingimento;
- l’espulsione;
- il rimpatrio assistito.
Il respingimento dello straniero
Il respingimento si differenzia dall’espulsione in quanto il cittadino straniero viene “bloccato” e quindi respinto dopo che ha fatto ingresso in Italia da poco tempo.
Secondo il regolamento (UE) 399/2016 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 9 marzo 2016 (codice frontiere Schengen), sono respinti dal territorio degli Stati membri i cittadini di paesi terzi che non soddisfano tutte le condizioni d’ingresso:
- presentarsi presso un valico di frontiera;
- essere in possesso di uno o più documenti di viaggio validi che consentano di attraversare la frontiera;
- essere in possesso di un valido visto se richiesto, salvo che sia in possesso di un permesso di soggiorno valido;
- giustificare lo scopo e le condizioni del soggiorno previsto e disporre dei mezzi di sussistenza sufficienti, sia per durata prevista del soggiorno sia per il ritorno nel paese di origine o per il transito verso un paese terzo nel quale l’ammissione è garantita, ovvero essere in grado di ottenere legalmente detti mezzi (ad esempio per chi entra con un visto per motivi di lavoro);
- non avere cause ostative all’ingresso, ovvero non essere considerato una minaccia per l’ordine pubblico, la sicurezza interna, la salute pubblica o le relazioni internazionali di uno degli Stati Membri, in particolare non essere oggetto di segnalazioni ai fini della non ammissione nelle banche dati nazionali degli Stati Membri per gli stessi motivi;
- avere un motivo per entrare in Italia.
Lo straniero che non è in possesso di uno dei precedenti requisiti può essere respinto dall’autorità di frontiera anche se in possesso di un regolare visto (sia d’ingresso che di transito).
Ma non solo.
Il respingimento può avvenire anche quando lo straniero è entrato nel territorio dello Stato sottraendosi ai controlli di frontiera ed è stato fermato all’ingresso o subito dopo, oppure quanto pur sottraendosi ai controlli di frontiera, è stato temporaneamente ammesso nel territorio per necessità di pubblico soccorso.
La procedura di respingimento
In caso di motivi per il respingimento la guardia di frontiera o la polizia di stato stranieri:
- compila il modello uniforme di respingimento alla frontiera e ne consegna una copia al cittadino del paese terzo per la firma. Se il cittadino straniero si rifiuta di firmare una copia del modello, la guarda di frontiera segnala tale rifiuto nella parte “commenti” del modello;
- appone sul passaporto un timbro d’ingresso e lo barra, a mezzo di inchiostro nero indelebile, con una croce, indicando sul lato destro, sempre con inchiostro indelebile, le lettere corrispondenti al motivi o ai motivi di respingimento, il cui elenco si trova nel modello uniforme di provvedimento di respingimento consegnato allo straniero in copia;
- annulla il visto, mediante apposizione del timbro “annullato” nei seguenti casi:
- se il titolare del visto è segnalato ai fini della non ammissione nel SIS a meno che sia in possesso di un visto o di un visto di ritorno rilasciato da uno Stato membro e chieda l’ingresso ai fini del transito per raggiungere il territorio dello Stato membro che rilasciato il documento;
- se vi sono fondati motivi per ritenere che il visto è stato ottenuto in modo fraudolento.
- annota ogni respingimento su un registro con indicazione dell’identità e della cittadinanza dello straniero, degli estremi del documento e del motivo e della data del respingimento.
Il provvedimento di respingimento
Il respingimento è disposto dal Questore con un provvedimento motivato e deve contenere le motivazioni e ragione del respingimento dello straniero.
Questo provvedimento deve essere poi notificato a mezzo di modello uniforme (regolamento UE 399/2016) e compilato dalla polizia di frontiera allo straniero.
Secondo l’art. 10 del TUI, i respingimenti sono disposti dall’Autorità di amministrativa di pubblica sicurezza e possono essere di 2 tipi:
- Respingimento immediato, previsto dal comma 1 dell’art. 10, effettuato dalla Polizia di frontiera nei confronti degli stranieri che si presentano ai valichi di frontiera senza avere i requisiti per l’ingresso nel territorio dello Stato. Tali requisiti sono regolati in parti da fonti interne (art. 4 TUI) e in parte da fonti europee (artt. 5 e 13 del Codice delle frontiere Schengen). Il respingimento è disposto ai valichi di frontiera (terrestri, marittimi, lacustri e aeroportuali) ha esecuzione istantanea, pertanto lo straniero viene immediatamente respinto nello Stato da cui proviene. Il respingimento immediato non comporta il divieto di reingresso, pertanto lo straniero potrà fare regolare ingresso nel territorio italiano, se in possesso dei requisiti precedentemente mancanti.
- Respingimento differito, previsto dal comma 2 dell’art. 10, con accompagnamento alla frontiera disposto dal Questore nei confronti degli stranieri:
- che entrando nel territorio dello Stato sottraendosi ai controlli di frontiera, sono fermati all’ingresso o subito dopo;
- che, pur essendo privi dei requisiti per l’ingresso, sono stati temporaneamente ammessi nel territorio per necessità di pubblico soccorso (c.d. respingimento umanitario). Questo avviene quando lo straniero arriva sul territorio dello Stato in condizioni particolarmente fragili per cui, per tutelare la sua salute, viene ammesso per ricevere cure urgenti e in seguito viene operato il respingimento.
Conseguenze del respingimento
Lo straniero destinatario del provvedimento di respingimento non può rientrare in Italia senza una speciale autorizzazione del Ministero dell’Interno.
In caso di trasgressione lo straniero è punito con la reclusione da uno a quattro anni ed è espulso con accompagnamento immediato alla frontiera.
Se lo straniero fa nuovamente reingresso in Italia viene punito con la pena della reclusione da uno a cinque anni, con obbligo di arresto e rito direttissimo.
Il divieto di reingresso opera per un periodo non inferiore a tre anno e non superiore a cinque anni: la durata è determinata dalle circostanze del caso.
Inoltre questo divieto di reingresso viene anche inserito nel sistema di informazione Schengen e comporta il divieto di ingresso e soggiorno nel territorio degli Stati membri dell’Unione Europea, nonché degli Stati non membri cui si applica accorso Schengen.
Rimedi contro il provvedimento di respingimento
Contro il provvedimento di respingimento è possibile presentare ricorso al Tribunale e per questo è fondamentale rivolgersi ad un Avvocato Immigrazione al fine di valutare la sussistenza di presupposti per poter presentare il ricorso contro il respingimento.
Tuttavia occorre ricordare che il ricorso al Tribunale non sospende il provvedimento di respingimento.
L’espulsione dello straniero
L’espulsione è un provvedimento che obbliga lo straniero ad uscire, entro un termine preciso, dal territorio italiano.
Le tipologia di espulsione
Le espulsioni possono essere di due tipi:
- amministrative (se sono disposte da parte di una autorità amministrativa);
- disposte dal Prefetto;
- disposte dal Ministro.
- giurisdizionali (se disposte dall’autorità giudiziaria).
Gli effetti dell’espulsione
Le conseguenze dell’espulsione sono tre:
- obbligo per lo straniero espulso e per i figli minori con lui conviventi di lasciare il territorio italiano;
- divieto di rientrare in Italia per un periodo non inferiore a tre anni e non superiore a cinque anni;
- registrazione del divieto di rientrare in Italia da parte dell’autorità di pubblica sicurezza e l’inserimento nel sistema di informazione Schengen e comporta il divieto di ingresso e soggiorno nel territorio degli Stati membri dell’Unione europea, nonché negli Stati non membri cui si applica l’accordo Schengen.
Autorizzazione al rientro dopo l’espulsione
Decorso il termine definito dal decreto di espulsione lo straniero che vuole fare ingresso in Italia deve produrre idonea documentazione alla rappresentanza diplomatica italiana nel Paese di appartenenza o di stabile residenza.
L’autorità diplomatica verificata l’identità del richiedente provvederà ad inoltrare detta documentazione al Ministero dell’Interno il quale valuterà se concedere un’autorizzazione al rientro.
Se invece lo straniero espulso ha dei parenti in Italia con cui effettuare il ricongiungimento familiare, se non è considerato un pericolo e sussistono tutti i requisiti per il ricongiungimento familiare e l’ottenimento nel nulla osta, l’espulsione verrà cancellata.
Espulsioni amministrative degli stranieri
L’espulsione amministrativa è disposta dall’autorità amministrativa con un decreto di espulsione motivato e tradotto in lingua comprensibile allo straniero nonché convalidato dall’autorità giudiziaria.
Come spiegato prima le espulsioni amministrative sono di due tipi e sono disciplinate dall’art. 13 del TUI:
- espulsione ministeriale (cioè del Ministero dell’Interno). Questa espulsione è disposta con decreto nel Ministero dell’interno (che ne da preventiva notizia al Presidente del Consiglio dei Ministri e al Ministero degli Affari Esteri), nei confronti dello straniero, anche non residente nel territorio italiano e anche se titolare di permesso di soggiorno UE, per motivi di ordine pubblico o sicurezza dello Stato.
- N.B. l’espulsione ministeriale prevede l’esecuzione coercitiva ed avviene con accompagnamento immediato alla frontiera.
- espulsione prefettizia (cioè del Prefetto). Questa espulsione è disposta con decreto del Prefetto quando lo straniero si trova in una delle seguenti condizioni:
- è entrato in Italia sottraendosi ai controlli di Frontiera e non è stato respinto
- si è trattenuto nel territorio dello Stato in assenza di comunicazioni di cui all’art. 27, comma 1, bis, o senza aver richiesto il permesso di soggiorno nei termini prescritti, salvo che il ritardo sia dipeso da forza maggiore, ovvero quando il permesso di soggiorno è stato revocato o annullato, ovvero sia scaduto da più di 60 giorno e non ne sia stato richiesto il rinnovo;
- si è trattenuto nello Stato senza effettuare, nei casi previsti, la dichiarazione di presenza;
- è stato condannato, anche con sentenza non definitiva, compresa quella adottata a seguito di applicazione della pena su richiesta delle parti per taluni delitti;
- è pericoloso, ovvero appartiene a talune delle categorie indicate dalla legge;
- gli è stato intimato l’allontanamento ma si è trattenuto indebitamente nel territorio oltre il termine di 15 giorni fissato con l’intimazione a lasciare il territorio dello Stato;
- è stato espulso ma è rientrato nel territorio dello Stato prima della fine del periodo di divieto di rientro e senza aver ottenuto la speciale autorizzazione del Ministero dell’Interno.
Il provvedimento di espulsione amministrativa
Il provvedimento di espulsione amministrativa disposta al cittadino extracomunitario deve rispettare alcune caratteristiche.
- deve essere emesso sono in presenza di condizioni che legittimano l’espulsione;
- deve essere motivato;
- deve essere conforme alle norme sui divieti di espulsione;
- deve contenere l’indicazione delle modalità di ricorso;
- deve essere tradotto;
- deve essere consegnato in originale o recante l’attestazione di conformità all’originale sottoscritto dal prefetto.
Nullità del decreto di espulsione
La Giurisprudenza ha avuto modo di chiarire che sono nullità del provvedimento di espulsione:
- la mancata traduzione in una lingua conosciuta dallo Straniero senza rendere note le ragioni di impossibilità dell’uso della lingua conosciuta. Se però lo straniero conosce la lingua Italiana (accertato anche tramite presunzioni) non è necessaria la traduzione. L’obbligo della traduzione non può essere adempiuto da una traduzione orale.
- la mancata valutazione della pericolosità dello straniero in Italiana con legami familiari o in possesso di un permesso di soggiorno UE illimitato per soggiornanti di lungo periodo. Recentemente molti Giudici di Pace hanno annullato provvedimenti di espulsione che non valutavano (in concreto e attuale) la pericolosità dello straniero ma si limitavano a richiamare sentenze di condanna a carico dello straniero.
Modalità di esecuzione dell’espulsione
Le modalità con cui l’espulsione del cittadino straniero può essere disposta sono di diverso tipo e abbiamo:
- espulsione amministrativa con accompagnamento immediato alla frontiera;
- partenza volontaria;
- ordine di lasciare il territorio entro 7 giorni.
Espulsione amministrativa con accompagnamento coattivo alla frontiera
Attualmente la modalità principale di esecuzione dell’espulsione è la partenza volontaria e l’accompagnamento coattivo alla frontiera è una eccezione che si verifica nei seguenti casi:
- qualora lo straniero non richieda un termine per la partenza volontaria;
- qualora lo straniero non abbia rispettato il termine per la partenza volontaria;
- espulsione ministeriale quando lo straniero appartiene ad una delle categorie di soggetti “pericolosi”;
- quando sussiste il pericolo di fuga;
- quando la domanda di permesso è stata respinta perché manifestamente infondata o fraudolenta;
- qualora l’espulsione avviene a titolo di misura di sicurezza o a titolo di sanzione sostitutiva o alternativa alla detenzione.
Sussiste il pericolo di fuga e quindi il presupposto per disporre l’accompagnamento coattivo alla frontiera nei seguenti casi:
- mancato possesso del passaporto o altro documento equipollente in corso di validità;
- mancanza di idonea documentazione atta a dimostrare la disponibilità di un alloggio ove lo straniero possa essere facilmente rintracciato;
- avere in precedenza dichiarato o attestato falsamente le proprie generalità;
- aver violato anche una delle misure disposte a garantire il termine per la partenza volontaria;
- essersi rifiutato di sottoporsi ai rilievi fotodattiloscopici e segnaletici;
- non aver ottemperato alla partenza volontaria;
- essere rientrato in Italia a seguito di espulsione senza specifica autorizzazione;
- essersi allontano da un centro per rimpatri;
- aver commesso l’illecito della reiterata presenza illegale sul territorio.
La partenza volontaria
Prima dell’emissione del provvedimento di espulsione lo straniero deve essere informato della possibilità di concordare un termine per lasciare il territorio dello Stato (attraverso schede multilingue).
In caso di mancata richiesta del termine, l’espulsione è eseguita con accompagnamento coattivo alla frontiera.
Se invece viene proposto un termine e questo accettato, il Prefetto emetterà un provvedimento di espulsione intimando allo straniero di lasciare il territorio entro un termine compreso tra 7 e 30 giorni.
Tale termine può essere prorogato in presenza di:
- legami familiari;
- durata del soggiorno;
- esistenza di minori che frequentano la scuola;
- altri legami sociali;
- ammissione a programmi di rimpatrio volontari ed assistiti.
A fronte della concessione del termine per la partenza volontaria, lo straniero dovrà dimostrare al Questore la presenza di disponibilità economiche sufficienti derivanti da fonti lecite per un importo proporzionato al termine concesso, compreso tra una e tre mensilità dell’assegno sociale annuo.
Oltre a ciò il Questore può anche disporre le ulteriori e seguenti misure:
- consegna del passaporto
- obbligo di dimora
- obbligo di presentazione in giorni e orari stabiliti presso un ufficio della polizia dello stato.
Ordine di lasciare il territorio entro 7 giorni
L’ultima ipotesi di esecuzione dell’espulsione è quella dell’ordine da parte del Questore di lasciare il territorio italiano entro 7 giorni.
L’ordine è dato con un provvedimento scritto e con le ragione in una motivazione autonoma.
Tale provvedimento viene adottato quando non è possibile trattenere lo straniero nel CPR.
Violazioni decreto di espulsione extracomunitari e sanzioni
In caso di mancato rispetto dei provvedimenti di espulsioni seguono specifiche sanzioni:
- Accompagnamento coattivo alla frontiera = sanzione pecuniaria ed eventuale trattenimento presso un CPR
- partenza volontaria = multa e accompagnamento coattivo alla frontiera;
- ordine di lasciare il territorio entro 7 giorni = multa e accompagnamento coattivo alla frontiera.
Convalida del Giudice di Pace espulsioni
Trattandosi l’espulsione di misura limitativa della libertà personale è richiesto, per legge, un controllo da parte dell’autorità.
Il Questore, infatti, deve chiedere la convalida al Giudice dei seguenti provvedimenti:
- provvedimento di espulsione con cui si dispone l’accompagnamento coattivo;
- misure limitative della libertà personale (ritiro passaporto, obbligo di dimora, obbligo di presentazione) disposte a garanzia dell’esecuzione della partenza volontaria;
- provvedimenti con cui si dispone il trattenimento presso un centro di rimpatri;
- provvedimento di immediato allontanamento dal territorio dello Stato, motivi imperativi di pubblica sicurezza quando l’ulteriore permanenza è incompatibile con la civile e sicura convivenza.
In presenza di tali condizioni il Questore comunica immediatamente e comunque entro quarantotto ore dalla sua adozione, al Giudice di Pace territorialmente competente il provvedimento con il quale dispone le misure limitative della libertà.
L’udienza di convalida si svolge in camera di consiglio con a partecipazione necessaria di un difensore tempestivamente avvertito dall’interessato.
Entro le 48 ore successive il Giudice di Pace provvede alla convalida o meno del provvedimento dopo aver sentito lo straniero e verificato i presupposti e i requisiti per la convalida.
In attesa della definizione del provvedimento lo straniero può essere trattenuto in uno dei centri di permanenza per rimpatri.
Se la convalida non viene eseguita il provvedimento del Questore perde immediatamente qualsiasi effetto.
Espulsioni dell’autorità giudiziaria
Questo tipo di espulsioni si differenziano da quelle precedenti e sono conseguenza di uno più procedimenti penali.
Esistono quattro tipi di espulsioni dell’autorità giudiziaria a titolo di :
- misura di sicurezza,
- sanzione sostitutiva della detenzione
- sanzione alternativa della detenzione
Il relativo provvedimento può avere la forma della sentenza, dell’ordinanza o del decreto, secondo le regole stabilite dal codice di procedura penale.
In questo caso non si tratta di un provvedimento amministrativo ma giurisdizionale.
Espulsione a titolo di misura di sicurezza
E’ disposta dal giudice penale quando:
- la reclusione è prevista per un tempo non inferiore a 10 anni;
- a seguito di sentenza lo straniero risulti socialmente pericoloso ed è stato condannato per uno dei delitti previsti dal codice penale o indicati dagli artt. 380 e 381 c.p.p..
Espulsione a titolo di sanzione SOSTITUTIVA della detenzione
Questa espulsione, di natura amministrativa, è eseguita dal Questore anche se la sentenza non è irrevocabile, con accompagnamento immediato alla frontiera a seguito di sentenza del giudice in sostituzione della pena detentiva dei confronti di uno straniero. E’ il Giudice di pace che applica la misura sostitutiva.
Espulsione a titolo di sanzione ALTERNATIVA alla detenzione
Anche questa espulsione ha natura amministrativa. Il magistrato di sorveglianza, con decreto motivato, quando la pena detentiva anche residua è inferiore ai 2 anni, può disporre l’espulsione come sanzione alternativa.
I casi di divieto di espulsione e respingimento
L’art. 19 del Testo Unico prevede espressamente un divieto di espulsione e respingimento per talune categorie di soggetti, vediamoli.
Divieto di espulsione permanente
Il divieto è permanente quando non è possibile collegare al divieto di espulsione un termine.
Si ha un divieto di espulsione permanente:
- quando lo straniero può essere nel proprio paese oggetto di persecuzione per motivi di razza, di sesso, di lingua, di cittadinanza, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali o sociali, ovvero possa rischiare di essere rinviato verso un altro Stato nel quale non sia protetta la persecuzione;
- quando lo straniero è parente convivente di cittadino italiano entro il secondo grado (sul punto ti consiglio di leggere altri due miei articoli: convivenza con fratello o sorella cittadino italiano e permesso di soggiorno per convivenza con familiare cittadino italiano);
- quando si è in presenza di un minore sul territorio senza familiari rintracciabili;
Divieto di espulsione temporaneo
Il divieto di espulsione è temporaneo, cioè limitato a un tempo preciso:
- quando si è in attesa di un figlio sia per la madre che per il padre. Questo divieto permane dino al compimento dei sei mesi di vita del bambino;
- quando lo straniero deve sottoporsi a cure urgenti;
- quando l’interesse superiore del fanciullo rende necessaria la permanenza del familiare sul territorio nazionale (ti consiglio di legge il permesso di soggiorno per assistenza minori).
Divieto di allontanamento discrezionale
Si tratta dei casi in cui deve essere valutato il caso per caso, operando una valutazione e un bilanciamento attuale e concreto dei singoli interessi, e cioè:
- quando lo straniero ha esercitato il diritto al ricongiungimento;
- quando lo straniero è entrato con l’obiettivo di ricongiungersi con familiari già regolarmente presenti in Italia;
- quando è in possesso di un permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo.
Espulsione ricorso
Per ogni decisione dell’autorità amministrativa o del giudice si ha sempre la possibilità di ricorrere per la revisione della decisione.
La competenza, le modalità e i tempi per i ricorsi variano a seconda del provvedimento per cui si ricorre.
I motivi del ricorso contro l’espulsione dei clandestini possono essere diversi, ma si possono raggruppare in tre diverse categorie:
- presenza di casi di divieto di espulsione
- presenza di motivi ostativi di carattere processuale (ad esempio mancata motivazione del decreto);
- presenza di motivi ostativi di carattere sostanziale (ad esempio la valutazione della pericolosità sociale dello straniero).
Concludiamo l’argomento espulsioni stranieri
Come hai potuto leggere i motivi per i quali si può arrivare ad un provvedimento di espulsione possono essere di svariato tipo, ma ciascuno di essi si deve basare su regole ben precise, sempre oggetto di valutazione da parte di un Giudice.
Se ricevi un decreto di espulsione è fondamentale rivolgersi sempre ad un professionista affinché si possa valutare la presenza di motivi per fare il ricorso contro l’espulsione.
Se ti interessano questi argomenti ti consiglio di leggere altri articoli all’interno mio blog.
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Questo articolo è stato scritto da:
Avvocato del Foro di Forlì-Cesena • Fondatore e Titolare del sito avvocatofrancescolombardini.it
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