F.A.Q.
F.A.Q. (Frequently Asked Questions) che mi vengono rivolte dai miei Clienti e che risultano essere anche le domande più “digitate” su Google in tema di diritto dell’immigrazione e stranieri in Italia.
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permesso di soggiorno
Il permesso di soggiorno è il titolo amministrativo che autorizza il cittadino straniero a stare in Italia e serve per documentare la presenza regolare.
Il cittadino straniero deve sempre portare con se il permesso di soggiorno.
Devono avere il permesso di soggiorno i cittadini di paesi extraeuropei e gli apolidi (coloro che non hanno una nazionalità).
Non è necessario per i cittadini europei, che possono entrare nel territorio italiano senza bisogno di passaporto o di visto d’ingresso.
Lo straniero che intenda soggiornare nel territorio dello stato italiano deve richiedere il permesso di soggiorno entro 8 giorni lavorativi dall’ingresso.
Gli stranieri che intendono soggiornare in Italia per più di tre mesi, devono richiedere il permesso di soggiorno.
Per ottenere il rilascio del permesso di soggiorno è necessario presentare:
- il modulo di richiesta;
- il passaporto (o altro documento di viaggio equivalente), in corso di validità con il relativo visto di ingresso, se richiesto;
- una fotocopia del documento stesso;
- 4 foto formato tessera, identiche e recenti;
- una marca da bollo da euro 16,00;
- la documentazione necessaria al tipo di permesso di soggiorno richiesto;
- il versamento di un contributo compreso tra euro 80 e euro 200.
La domanda per richiedere il rilascio o il rinnovo del permesso di soggiorno va presentata all’Ufficio Immigrazione della Questura.
La sede competente è individuata con riferimento al luogo di residenza dello straniero.
Nei casi previsti (vedi paragrafo successivo), la domanda può essere presentata anche presso gli Uffici postali abilitati.
Le domande di rilascio e rinnovo di permesso di soggiorno per cittadini extracomunitari rientranti nelle tipologie, specificate di seguito, devono essere presentate presso gli Uffici Postali abilitati utilizzando l’apposito kit a banda gialla disponibile presso tutti gli uffici postali, i Patronati e i Comuni abilitati.
Possono esser presentate presso gli Uffici Postali le richieste inerenti alle seguenti tipologie di permessi di soggiorno:
- affidamento;
- adozione;
- motivi religiosi;
- residenza elettiva;
- studio (per periodi superiori a tre mesi);
- missione;
- asilo politico (rinnovo);
- tirocinio formazione professionale;
- attesa riacquisto cittadinanza;
- attesa occupazione;
- carta di soggiorno stranieri;
- lavoro Autonomo;
- lavoro Subordinato;
- lavoro sub-stagionale;
- famiglia;
- famiglia minore con minori di 14-18 anni;
- soggiorno lavoro in casi particolari (art. 27 del D. Lgs. n. 286/98);
- status apolide (rinnovo);
- conversione soggiorno da altra tipologia a: lavoro subordinato, autonomo, famiglia, studio, residenza elettiva;
- duplicato Permesso;
- aggiornamento Permesso-Carta soggiorno (inserimento figli).
Lo straniero dovrà ritirare il kit giallo gratuito e compilarlo seguendo attentamente le istruzioni allegate al suo interno. Oltre alla domanda compilata, dovrà allegare la seguente documentazione:
- passaporto o documento equipollente (in corso di validità), ai fini dell’identificazione da parte degli operatori postali;
- ricevuta del bollettino postale relativo al pagamento dell’importo di 27,50 euro previsto per la stampa del permesso di soggiorno elettronico;
- fotocopia in formato A4 del medesimo documento di riconoscimento;
- fotocopia in formato A4 di tutta l’ulteriore documentazione richiesta nelle istruzioni.
Il kit deve essere consegnato in busta aperta presso gli uffici postali con “Sportello Amico”.
Alla consegna del kit giallo postale, verrà rilasciata una ricevuta contenente la data, l’orario ed il luogo stabiliti per l’appuntamento in Questura.
Nei casi di richiesta del permesso di soggiorno presso gli uffici postali, lo straniero riceverà una ricevuta di convocazione, rilasciata dall’ufficio postale contestualmente alla consegna della documentazione, contenente la data, l’ora e l’Ufficio Immigrazione della Questura dove recarsi per effettuare i rilievi foto dattiloscopici (impronte digitali).
Lo straniero riceverà anche un SMS riassuntivo delle informazioni sulla convocazione.
Nei casi di richiesta in Questura, lo straniero riceverà una copia della richiesta con apposto un timbro dell’ufficio che reca la data della richiesta e l’indicazione del giorno in cui si può effettuare il ritiro del permesso di soggiorno definitivo.
La ricevuta della domanda è, fino alla consegna del permesso di soggiorno, il documento che attesta la regolarità della permanenza in Italia dello straniero, il quale è tenuto a conservarla e mostrarla in Questura al momento del ritiro del permesso di soggiorno.
Per verificare lo stato di lavorazione della domanda, lo straniero può consultare il sito “www.portaleimmigrazione.it” e, sul sito “http://questure.poliziadistato.it/stranieri/?mime=1&lang=IT”, potrà verificare la disponibilità degli uffici per poter ritirare il permesso di soggiorno.
Si, con la ricevuta postale di rilascio o rinnovo del permesso di soggiorno si può lavorare.
Si. Gli stranieri in attesa del rinnovo del permesso di soggiorno possono uscire dall’Italia e rientrarci presentando solo la ricevuta delle Poste italiane che attesta l’avvenuta presentazione della domanda di rinnovo del loro permesso di soggiorno o della carta di soggiorno.
Si, con la ricevuta postale lo straniero può richiedere il ricongiungimento familiare a condizione che abbia tutti i requisiti richiesti dall’art. 28 e seguenti del Testo Unico Immigrazione.
I costi per il rilascio del permesso di soggiorno sono i seguenti:
- euro 16,00 di marca da bollo;
- euro 30,00 all’operatore dell’ufficio postale al momento della spedizione della raccomandata;
- euro 30,46 per il costo del permesso elettronico se si richiede un permesso di soggiorno per più di 90 giorni.
A questi costi si aggiunge il versamento di un contributo, il cui importo è fissato fra un minimo di 80 e un massimo di 200 euro (con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell’interno), e precisamente:
- euro 80,00 per il permesso di soggiorno di durata superiore a tre mesi e inferiore o pari ad un anno;
- euro 100,00 per il permesso di soggiorno di durata superiore ad un anno e inferiore o pari a due anni;
- euro 200,00 per il permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o nei casi di dirigenti di azienda o di dipendenti altamente qualificati.
Il suddetto contributo non deve essere versato nei seguenti casi:
- stranieri regolarmente presenti sul territorio nazionale di età inferiore ai 18 anni;
- figli minori che fanno ingresso per ricongiungimento familiare;
- stranieri che fanno ingresso in Italia per cure mediche e loro accompagnatori;
- richiesta di asilo, protezione sussidiaria, motivi umanitari;
- stranieri richiedenti l’aggiornamento o la conversione del permesso di soggiorno in corso di validità.
La durata del permesso di soggiorno non rilasciato per motivi di lavoro è quella prevista dal visto d’ingresso. La durata non può comunque essere:
- superiore a tre mesi, per visite, affari e turismo;
- superiore ad un anno, in relazione alla frequenza di un corso per studio o per formazione debitamente certificata; il permesso è tuttavia rinnovabile annualmente nel caso di corsi pluriennali;
- superiore alle necessità specificatamente documentate, negli altri casi consentiti dalla legge.
Il permesso di soggiorno per motivi di lavoro è rilasciato a seguito della stipula del contratto di soggiorno per lavoro.
La durata del relativo permesso di soggiorno per lavoro è quella prevista dal contratto di soggiorno e comunque non può superare:
- la durata complessiva di nove mesi in relazione ad uno o più contratti di lavoro stagionale;
- la durata di un anno in relazione ad un contratto di lavoro subordinato a tempo determinato;
- la durata di due anni in relazione ad un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.
Il rinnovo deve essere chiesto al Questore della provincia in cui dimora lo straniero almeno 60 giorni prima della scadenza.
La legge 24 aprile 2020 n.27, emanata in seguito alla emergenza sanitaria da COVID-19 (che ha convertito il Decreto Legge n.18/20 c.d. “Cura Italia”) come modificata dal decreto-legge 7 ottobre 2020, n.125, convertito con la legge 27 novembre 2020, n.159, ha previsto che i permessi di soggiorno dei cittadini di Paesi terzi conservano la loro validità fino alla data in cui verrà dichiarata la cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, per ora deliberata dal Consiglio dei Ministri alla data del 31 gennaio 2021. Quindi fino a tale data in deroga alla normativa generale, i cittadini stranieri titolari di un permesso di soggiorno scaduto in virtù della sopraccitata proroga ex lege sono regolarmente soggiornanti in Italia e possono esercitare tutti i diritti collegati al loro titolo al soggiorno indipendentemente dalla formalizzazzione della richiesta di rinnovo dello stesso nei termini richiesti dalla legge (massimo 60 giorni dopo la scadenza).
I permessi di soggiorno dei cittadini di Paesi terzi conservano la loro validità fino alla data in cui verrà dichiarata la cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, per ora deliberata dal Consiglio dei Ministri alla data del 31 gennaio 2021.
Il permesso di soggiorno non può essere rinnovato o prorogato quando risulta che lo straniero ha interrotto il soggiorno in Italia per un periodo continuativo di oltre sei mesi, o, per i permessi di soggiorno di durata almeno biennale, per un periodo continuativo superiore alla metà del periodo di validità del permesso di soggiorno, salvo che detta interruzione sia dipesa dalla necessità di adempiere agli obblighi militari o da altri gravi e comprovati motivi.
In caso di mancato rilascio o rinnovo del permesso di soggiorno (per mancanza di requisiti; mancata richiesta; richiesta illegittima, richiesta fuori dai termini, ecc.), la legge prevede che sia disposto il procedimento di espulsione dal territorio dello stato italiano dello straniero, provvedimento che è immediatamente esecutivo.
La conversione del permesso di soggiorno è un procedimento amministrativo attraverso il quale il cittadino straniero, già autorizzato a soggiornare nel territorio italiano, richiede un titolo al soggiorno per un nuovo motivo diverso da quello originario, qualora ne sussistano i presupposti previsti dalla legge.
Si, è possibile la conversione del permesso di soggiorno in motivi di lavoro subordinato o autonomo da permesso di soggiorno per motivi familiari o per affidamento o per integrazione minore (MEDIANTE KIT POSTALE)
DOCUMENTI RICHIESTI (art.32 d.lgs. n.286/98 e succ. mod. ed integrazioni):
- comunicazione Modello Unilav (lavoratore subordinato), denuncia del rapporto di lavoro all’I.N.P.S. (lavoratore domestico);
- copia del documento d’identità del datore di lavoro (se cittadino extracomunitario: permesso di soggiorno e passaporto);
- ulteriore documentazione attestante l’attività lavorativa: copia dell’ultima busta paga, o per il lavoro domestico copia dell’ultimo bollettino I.N.P.S. con indicazione delle ore lavorate e della retribuzione oraria
- bollettino postale per la smart card (€ 30,46) e per il contributo previsto (€ 40,00 per permessi di soggiorno di durata inferiore o pari 1 anno e € 50,00 per permessi di soggiorno di durata superiore ad 1 anno o pari a 2 anni).
Si, è possibile la conversione del permesso di soggiorno in motivi di lavoro subordinato o autonomo da permesso di soggiorno per motivi umanitari (MEDIANTE KIT POSTALE).
DOCUMENTI RICHIESTI: (ai sensi dell’art. 1, comma 8, del D.L. n.113/18 per i cittadini stranieri in possesso di un permesso di soggiorno per motivi umanitari in corso di validità alla data (5.10.2018) di entrata in vigore del D.L. n.113/18, come convertito nella legge n.132/18).
- comunicazione Unilav (lavoratore subordinato), denuncia del rapporto di lavoro all’I.N.P.S. (lavoratore domestico);
- ulteriore documentazione attestante l’attività lavorativa: copia dell’ultima busta paga, o per il lavoro domestico copia dell’ultimo bollettino I.N.P.S. con indicazione delle ore lavorate e della retribuzione oraria.
- bollettino postale per la smart card (€ 30,46) e per il contributo previsto (€ 40,00 per permessi di soggiorno di durata inferiore o pari 1 anno e € 50,00 per permessi di soggiorno di durata superiore ad 1 anno o pari a 2 anni).
Si, è possibile la conversione del permesso di soggiorno in motivi familiari da altro titolo, anche dopo la scadenza (MEDIANTE KIT POSTALE).
DOCUMENTI NECESSARI (art. 30, comma 1, lett. c):
- copia del titolo di soggiorno del familiare straniero già regolarmente soggiornante (si ricorda che ai sensi dell’art. 28, comma 1, del d.lgs. n.286/98 e succ. mod. deve trattarsi di un permesso di soggiorno UE o di un permesso di soggiorno di durata non inferiore ad un anno rilasciato solo per motivi di lavoro subordinato o autonomo ovvero per protezione sussidiaria, asilo politico, per studio, per motivi religiosi, per motivi familiari oppure per motivi umanitari).
- copia dei certificati attestanti il rapporto di coniugio, l’unione civile o il legame familiare tradotti e legalizzati dalla Rappresentanza diplomatica o consolare italiana nel Paese di origine oppure muniti di Apostille, se provenienti da uno Stato firmatario della Convenzione dell’Aja. Se il matrimonio viene contratto in Italia, o se il figlio è nato in Italia, il certificato deve essere rilasciato dal Comune. In caso di convivenza dei genitori basta l’estratto dell’atto di nascita del minore ove non sia già stato dimostrato;
- copia di tutti gli altri documenti richiesti per il ricongiungimento familiare;
- certificato di residenza e stato famiglia;
- documentazione relativa all’idoneità dell’alloggio;
- dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà circa il mantenimento da parte del familiare;
- copia del permesso di soggiorno e del passaporto del familiare;
- documentazione attestante il possesso di un “reddito minimo annuo derivante da fonti lecite non inferiore all’importo annuo dell’assegno sociale, aumentato della metà dell’importo per ogni familiare da ricongiungere…” ;
- in caso di figli minori, anche del coniuge o nati fuori dal matrimonio: consenso scritto dell’altro genitore, qualora esistente;
- in caso di figli maggiorenni a carico: certificazione che attesti l’invalidità totale;
- in caso di genitori infra sessantacinquenni: documentazione rilasciata dalle autorità competenti del Paese di origine attestante la vivenza a carico e documentazione che attesti l’assenza di figli residenti nel Paese di origine o di provenienza; la documentazione deve essere tradotta e legalizzata dalla Rappresentanza Diplomatica e Consolare italiana nel Paese di origine o munita di apostilla;
- in caso di genitori ultra sessantacinquenni: documentazione rilasciata dalle autorità competenti del Paese di origine attestante la vivenza a carico e documentazione che attesti l’assenza di figli residenti nel Paese di origine o di provenienza ovvero che attesti la sussistenza di documentati e gravi motivi di salute che impediscano agli altri eventuali figli residenti, nel Paese di origine o di provenienza, di provvedere al sostentamento dei genitori (la documentazione deve essere tradotta e legalizzata dalla Rappresentanza Diplomatica e Consolare italiana nel Paese di origine o munita di apostilla), assicurazione sanitaria oppure iscrizione volontaria al Servizio Sanitario Nazionale (bollettino postale di versamento del contributo);
- bollettino postale per la smart card (€ 30,46) e per il contributo previsto (€ 40,00 per permessi di soggiorno di durata inferiore o pari 1 anno e € 50,00 per permessi di soggiorno di durata superiore ad 1 anno o pari a 2 anni).
Si, è possibile la conversione del p.s.elettronico da presentare, previa richiesta di attestazione di disponibilità di una quota allo Sportello Unico per l’Immigrazione della Prefettura – UTG, del luogo di residenza o domicilio dell’interessato (attraverso la procedura telematica prevista con la registrazione nel sito internet del Ministero dell’Interno, mediante compilazione ed invio di kit-postale direttamente alla Questura-Ufficio Immigrazione del luogo di residenza/domicilio dell’interessato.
OCCORRE RIVOLGERSI DIRETTAMENTE ALLA QUESTURA
Si, è possibile la conversione del permesso di soggiorno in motivi di lavoro subordinato (Modello VB per attestazione quota) da permesso di soggiorno per lavoro subordinato stagionale.
OCCORRE RIVOLGERSI DIRETTAMENTE ALLA QUESTURA
Si, è possibile la conversione permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo rilasciato da altro Stato membro dell’UE (art.9-bis, T.U) in motivi di lavoro subordinato/domestico (Modello LS – LS1 per attestazione quota) o autonomo (Modello LS2 per attestazione quota).
OCCORRE RIVOLGERSI DIRETTAMENTE ALLA QUESTURA
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cittadinanza italiana
come si acquista, quali documenti servono e quanto tempo ci vuole?
La cittadinanza è l’appartenenza di una persona ad un determinato Stato.
L’acquisto della cittadinanza italiana avviene con modalità diverse:
- Minorenne. Il figlio minorenne di chi acquista la cittadinanza italiana diviene italiano, pur se residente all’estero e pur se possiede un’altra cittadinanza. Lo stesso accade per il figlio minore di una donna straniera che ha acquistato la cittadinanza italiana per matrimonio. In tutti i casi elencati sopra, è necessario che il minore conviva con il genitore che diventa italiano nel momento in cui ciò avviene.
- Maggiorenne. Il figlio maggiorenne riconosciuto conserva la propria cittadinanza ma entro un anno dal riconoscimento può scegliere la cittadinanza determinata dalla filiazione rivolgendosi all’ufficiale dello stato civile del comune di residenza.
- Stranieri. Gli stranieri e gli apolidi (cioè le persone prive di cittadinanza) figli o nipoti di ex cittadini italiani per nascita, acquistano la cittadinanza italiana su specifica richiesta qualora soddisfino particolari condizioni: pubblico impiego alle dipendenze dello stato o residenza legale da almeno due anni in Italia al raggiungimento della maggiore età. Gli stranieri nati in Italia possono acquistare la cittadinanza, sempre su richiesta dell’interessato, se hanno risieduto in Italia legalmente e senza interruzioni dalla nascita fino alla maggiore età (nel corso dei sei mesi precedenti il compimento del diciottesimo anno d’età, l’ufficiale di stato civile del comune di residenza dovrà comunicare ufficialmente allo straniero la possibilità di ottenere la cittadinanza italiana entro il compimento del diciannovesimo anno di età; se questa comunicazione non viene fatta, lo straniero può ottenere la cittadinanza italiana anche dopo il compimento del diciannovesimo anno di età). Le norme previste per gli stranieri si applicano anche per i rifugiati e per gli apolidi. È anche previsto che, allo straniero o all’apolide, nato in Italia, che voglia acquisire la cittadinanza italiana, non sono imputabili le eventuali inadempienze riconducibili ai genitori o agli uffici della Pubblica Amministrazione. L’interessato può dimostrare, infatti, il possesso dei requisiti con ogni altra documentazione idonea, ad esempio, con certificazioni scolastiche o mediche, attestanti la presenza del soggetto in Italia sin dalla nascita e l’inserimento dello stesso nel tessuto socio-culturale.
- Matrimonio. Il coniuge straniero o apolide di cittadino italiano acquista la cittadinanza italiana se risiede legalmente da almeno due anni in Italia, oppure se risiede all’estero dopo tre anni dalla data del matrimonio e sempre che non siano intervenute separazioni, annullamenti o scioglimenti. Questi termini sono ridotti della metà in presenza di figli nati o adottati dai coniugi.
- Residenza. I casi di naturalizzazione sono previsti dalla legge che consente l’acquisto della cittadinanza italiana agli stranieri che abbiano adempiuto gli obblighi di legge per il soggiorno in Italia e siano regolarmente iscritti nell’anagrafe del comune dove risiedono. La legge distingue diverse categorie di destinatari fissando per ciascuna un diverso periodo di residenza legale.
- Filiazione. La cittadinanza consegue al riconoscimento della dichiarazione giudiziale di filiazione (vedi scheda sui figli naturali) durante la minore età del figlio da parte di cittadino italiano (se il genitore è italiano al momento della dichiarazione). La regola vale anche per i figli per i quali la paternità o maternità non può essere dichiarata, ma sia stato riconosciuto giudizialmente il diritto al mantenimento e agli alimenti.
- Adozione. Acquista la cittadinanza il minore straniero adottato da un cittadino italiano.
Il cittadino straniero, o apolide, coniugato con un cittadino italiano può acquistare la cittadinanza italiana. La richiesta può essere fatta da:
- il coniugato con un cittadino italiano se risiedente legalmente in Italia da almeno due anni, a partire dalla data del matrimonio;
- il residente all’estero, dopo tre anni dalla data del matrimonio.
Nei predetti periodi non devono essere intervenuti lo scioglimento, l’annullamento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio (vedi scheda sul divorzio dei coniugi) e non deve sussistere una separazione legale.
Questi termini sono ridotti della metà in presenza di figli nati o adottati dai coniugi.
La domanda di cittadinanza va presentata Online tramite lo sportello Unico Immigrazione. Per i residenti all’estero, la domanda va presentata, dopo tre anni di matrimonio, alla competente autorità consolare.
Alla domanda online bisogna allegare i seguenti documenti:
- estratto dell’atto di nascita tradotto e legalizzato;
- certificato penale del Paese di origine, tradotto e legalizzato.
Possono essere autocertificati, con dichiarazione, i seguenti documenti:
- residenza anagrafica;
- composizione del nucleo familiare;
- posizione giudiziaria del richiedente su territorio italiano.
È possibile presentare la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà in luogo dei seguenti certificati:
- cittadinanza italiana del coniuge;
- condizioni di validità del matrimonio.
I cittadini stranieri residenti in Italia possono chiedere di ottenere la cittadinanza italiana che verrà concessa loro con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell’Interno.
La richiesta può essere presentata da:
- il cittadino non comunitario se risiedente legalmente in Italia da almeno 10 anni;
- il cittadino comunitario se risiedente legalmente in Italia da almeno 4 anni;
- l’apolide o il rifugiato politico, se risiedenti legalmente in Italia da almeno 5 anni;
- il figlio o nipote in linea retta di secondo grado (cioè nipoti di nonni, non di zii) di cittadini italiani per nascita, se risiedenti legalmente in Italia da 3 anni;
- chi è nato in Italia e risiede legalmente in Italia da 3 anni;
- il maggiorenne, adottato da cittadino italiano, se risiedente legalmente in Italia da 5 anni, successivi all’adozione;
- chi ha prestato servizio, anche all’estero, per almeno 5 anni alle dipendenze dello Stato Italiano (nel caso di servizio all’estero, non occorre stabilire la residenza in Italia e si può presentare la domanda alla competente autorità consolare).
Alla domanda bisogna allegare i seguenti documenti:
- estratto dell’atto di nascita, tradotto e completo di tutte le generalità (esclusa l’ipotesi di nascita in Italia) e legalizzato;
- certificato penale del Paese di origine, tradotto e legalizzato.
Possono essere autocertificati, con dichiarazione, i seguenti documenti:
- residenza anagrafica;
- composizione del nucleo familiare;
- posizione giudiziaria sul territorio italiano;
- reddito degli ultimi tre anni.
Per i cittadini comunitari è possibile autocertificare anche la posizione giudiziaria nel Paese di origine. Per i rifugiati politici è possibile produrre dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà per quanto attiene alle esatte generalità ed alla posizione giudiziaria nel Paese di origine, nonché copia dell’attestato dal quale risulti il riconoscimento dello “status” di rifugiato politico.
Eventualmente bisognerà produrre la documentazione dalla quale risulta che un discendente del richiedente è stato cittadino italiano per nascita.
Per inoltrare istanza di concessione della cittadinanza occorre versare un contributo allo Stato di Euro 250,00 e occorre poi acquistare una marca da bollo dell’importo di Euro 16,00.
Il costo si riferisce ad ogni singola domanda, sia per matrimonio che per residenza.
Dal 20 dicembre 2020 il tempo massimo per ottenere la cittadinanza italiana per naturalizzazione (residenza) e matrimonio è di 24 mesi (2 anni). Questo termine è prorogabile fino ad un massimo di 36 mesi (3 anni) per comprovati motivi oggettivi. Cittadinanza italiana di nuovo in 24 mesi.
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ricongiungimento familiare
chi può richiederlo, quali documenti servono e quanto tempo ci vuole?
Il ricongiungimento familiare è il diritto a mantenere o a riacquistare l’unità familiare, nei confronti dei familiari stranieri, concesso allo straniero che vive in Italia.
Può richiedere l’ingresso in Italia dei propri familiari il cittadino extracomunitario titolare di:
- permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo (ex carta di soggiorno);
- permesso di soggiorno di durata non inferiore a un anno, rilasciato per lavoro subordinato, per lavoro autonomo, per asilo o per protezione sussidiaria, per protezione sociale o umanitaria, per studio, per motivi religiosi o familiari.
Lo straniero può chiedere il ricongiungimento per i seguenti familiari:
- coniuge non legalmente separato e di età non inferiore ai diciotto anni;
- figli minori, anche del coniuge o nati fuori del matrimonio, non coniugati, a condizione che l’altro genitore, qualora esistente, abbia dato il suo consenso;
- figli maggiorenni a carico, qualora per ragioni oggettive non possano provvedere alle proprie indispensabili esigenze di vita in ragione del loro stato di salute che comporti invalidità totale;
- genitori a carico, qualora non abbiano altri figli nel Paese di origine o di provenienza, ovvero genitori maggiori di sessantacinque anni, qualora gli altri figli siano impossibilitati al loro sostentamento per documentati, gravi motivi di salute.
Per quanto riguarda i figli, si precisa che ai fini del ricongiungimento si considerano minori i figli di età inferiore a diciotto anni al momento della presentazione dell’istanza di ricongiungimento.
Qualora il legame di parentela con figli e genitori non possa essere documentato in modo certo mediante certificati o attestazioni rilasciati da competenti autorità straniere, in ragione della mancanza di una autorità riconosciuta o comunque quando sussistano fondati dubbi sulla autenticità della predetta documentazione, è possibile ricorrere all’esame del DNA, la cui certificazione sarà rilasciata dalle rappresentanze diplomatiche o consolari.
Lo straniero che richiede il ricongiungimento familiare deve dimostrare la disponibilità:
- di un alloggio conforme ai requisiti igienico-sanitari, nonché di idoneità abitativa, accertati dai competenti uffici comunali. Nel caso di un figlio di età inferiore agli anni quattordici al seguito di uno dei genitori, è sufficiente il consenso del titolare dell’alloggio nel quale il minore effettivamente dimorerà;
- di un reddito minimo annuo derivante da fonti lecite non inferiore all’importo annuo dell’assegno sociale aumentato della metà dell’importo dell’assegno sociale per ogni familiare da ricongiungere. Per il ricongiungimento di due o più figli di età inferiore agli anni quattordici ovvero per il ricongiungimento di due o più familiari dei titolari dello status di protezione sussidiaria è richiesto, in ogni caso, un reddito non inferiore al doppio dell’importo annuo dell’assegno sociale. Ai fini della determinazione del reddito si tiene conto anche del reddito annuo complessivo dei familiari conviventi con il richiedente;
- di una assicurazione sanitaria o di altro titolo idoneo a garantire la copertura di tutti i rischi nel territorio nazionale a favore del genitore ultrasessantacinquenne ovvero della sua iscrizione al Servizio sanitario nazionale.
La domanda di nulla osta al ricongiungimento familiare è presentata allo sportello unico per l’immigrazione presso la prefettura competente per il luogo di dimora del richiedente, esclusivamente online con la seguente procedura:
- lo straniero deve collegarsi al sito www.interno.it e registrarsi all’interno della sezione “Ricongiungimenti familiari”, inserendo i propri dati;
- riceverà una e-mail di conferma della registrazione all’indirizzo di posta elettronica da lui indicato;
- entrerà nella sezione dedicata al ricongiungimento inserendo e-mail utente e password;
- dovrà scaricare il programma “Sportello Unico Immigrazione”;
- dovrà scegliere, da un apposito elenco, il modulo che vuole presentare (modulo S per il ricongiungimento e modulo T per l’ingresso dei familiari al seguito) e importarlo sul proprio computer per poterlo compilare, anche in momenti successivi, senza dover rimanere connesso ad internet;
- terminata la compilazione di tutti i campi richiesti, la domanda potrà essere inviata.
Sul sito del Ministero dell’Interno sono disponibili anche i seguenti moduli, da allegare rispettivamente ai moduli S e T:
- mod. S1 e T1, (dichiarazione di ospitalità), nel caso in cui il richiedente non abbia titolo a detenere l’immobile, ed è pertanto necessario acquisire agli atti dello Sportello la dichiarazione di consenso ad ospitare i familiari del richiedente resa dal proprietario dell’immobile;
- mod. S2 e T2, nel caso in cui il richiedente sia lavoratore subordinato. Con questo modulo il datore di lavoro dichiara che il rapporto di lavoro è ancora in atto.
Il nulla osta al ricongiungimento familiare deve essere rilasciato entro il termine di 90 giorni dall’inoltro della domanda allo Sportello Unico per l’Immigrazione.
Entro 90 giorni è rilasciato il nulla osta al ricongiungimento familiare. Il nulla osta ha una validità di 6 mesi. Il visto di ingresso è rilasciato nel termine di 30 giorni, mentre il permesso di soggiorno è rilasciato nel termine di 60 giorni.
Il nulla osta al ricongiungimento familiare ha una durata di 6 mesi.
Il permesso di soggiorno per motivi familiari è rilasciato:
- allo straniero che ha fatto ingresso in Italia con visto di ingresso per ricongiungimento familiare, ovvero con visto di ingresso al seguito del proprio familiare;
- agli stranieri regolarmente soggiornanti ad altro titolo da almeno un anno che abbiano contratto matrimonio nel territorio dello Stato con cittadini italiani o di uno Stato membro dell’Unione europea, ovvero con cittadini stranieri regolarmente soggiornanti (attenzione: il permesso di soggiorno è immediatamente revocato qualora sia accertato che al matrimonio non è seguita l’effettiva convivenza – salvo che dal matrimonio sia nata prole – o che questo è avvenuto al solo scopo di permettere all’interessato di soggiornare nel territorio dello Stato);
- al familiare straniero regolarmente soggiornante, in possesso dei requisiti per il ricongiungimento con il cittadino italiano o di uno Stato membro dell’Unione europea residenti in Italia, ovvero con straniero regolarmente soggiornante in Italia. In tal caso il permesso del familiare è convertito in permesso di soggiorno per motivi familiari. La conversione può essere richiesta entro un anno dalla data di scadenza del titolo di soggiorno originariamente posseduto dal familiare;
- al genitore straniero, anche naturale, di minore italiano residente in Italia.
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