Figli minori e cittadinanza italiana: stop all'ottenimento automatico
La normativa sulla cittadinanza italiana è stata oggetto di significative modifiche nel corso del 2025, segnando un cambiamento storico nell’accesso e nella trasmissione della cittadinanza.
INDICE
- Figli minori e cittadinanza italiana: stop all'ottenimento automatico
- Contesto normativo e rilevanza delle nuove regole
- La grande novità: l'articolo 3-bis della Legge n. 91/1992
- Cittadinanza italiana ai figli minori conviventi: stop all'ottenimento automatico. L’art. 14 e il peso del nuovo articolo 3-bis
- Il regime transitorio: date, termini e decadenze
- Altri casi di acquisizione: adozione, riconoscimento, neo-maggiorenni
- Ulteriori aspetti: riconoscimento giudiziale, apolidia, doppia Cittadinanza
- Consigli pratici e suggerimenti operativi
- Conclusioni
- Domande frequenti
In particolare, la Legge n. 74/25, che ha convertito il Decreto-Legge n. 36 del 28 marzo 2025, ha introdotto una serie di limitazioni e nuove condizioni sia per chi nasce all’estero (iure sanguinis), sia per i figli minori di genitori naturalizzati italiani. In questo articolo esamineremo nel dettaglio tutte le novità riferendoci esplicitamente ai testi normativi, proponendo esempi concreti, chiarimenti procedurali e consigli pratici per chi si trova ad affrontare la disciplina della cittadinanza.
Contesto normativo e rilevanza delle nuove regole
Il sistema italiano della cittadinanza è storicamente basato sulla discendenza (iure sanguinis), ovvero sulla trasmissione della cittadinanza dai genitori ai figli indipendentemente dal luogo di nascita.
Tuttavia, la crescita dei flussi migratori, la mobilità internazionale e la necessità di rafforzare il legame con l’Italia per chi risiede all’estero hanno portato il legislatore a rivedere a fondo questo modello.
La riforma del 2025 nasce quindi per armonizzare la normativa nazionale con le nuove esigenze di integrazione, sicurezza giuridica e gestione della doppia cittadinanza.
La grande novità: l’articolo 3-bis della Legge n. 91/1992
L’introduzione dell’articolo 3-bis nella Legge n. 91/1992 rappresenta il fulcro della riforma. Tale articolo prevede una limitazione al principio dello iure sanguinis: chi nasce all’estero da genitori italiani, ma possiede un’altra cittadinanza, non acquisisce più automaticamente quella italiana, se non al verificarsi di specifiche condizioni che attestano un legame concreto e recente con l’Italia.
Riferimento normativo:
Art. 3-bis, Legge n. 91/1992 (come modificato dalla Legge n. 74/25).
Le eccezioni: quando è ancora possibile la trasmissione per discendenza?
Malgrado il limite generale, la legge mantiene delle eccezioni rilevanti. Di seguito vengono spiegate, con casi pratici e indicazioni sulla documentazione richiesta.
- Riconoscimento Amministrativo avviato entro il 27 marzo 2025
Se la domanda per il riconoscimento della cittadinanza iure sanguinis è stata presentata presso un Consolato o Comune italiano entro le ore 23:59 del 27 marzo 2025, allegando tutti i documenti necessari (atti di nascita, matrimonio e morte della linea genealogica italiana, certificati di cittadinanza, ecc.), continuerà a essere trattata secondo la normativa precedente.
Esempio: Marco, nato in Brasile nel 1995, invia la domanda completa di tutti i documenti entro il termine. La sua richiesta sarà valutata con le vecchie regole, anche se la pratica viene definita dopo il 2025. - Riconoscimento Amministrativo tramite appuntamento fissato entro il 27 marzo 2025
Anche chi aveva ottenuto un appuntamento (ad esempio presso il Consolato italiano) fissato e comunicato entro la stessa data, può accedere al percorso facilitato, purché la richiesta sia presentata nel giorno dell’appuntamento. - Riconoscimento Giudiziale avviato entro il 27 marzo 2025
Chi ha depositato un ricorso presso il Tribunale italiano entro il termine può proseguire il contenzioso in base alle norme precedenti (utile in caso di lungaggini o dinieghi da parte delle Autorità consolari). - Ascendente (genitore/nonno) con esclusiva Cittadinanza Italiana
Se il genitore (compreso quello adottivo) o il nonno era esclusivamente cittadino italiano al momento della nascita dell’avente diritto (o altro evento rilevante, come il decesso), è possibile richiedere la cittadinanza. Il richiedente dovrà fornire certificati che attestino la non acquisizione di altre cittadinanze da parte dell’ascendente, documenti di attualità della cittadinanza italiana, e — ove richiesto — certificazioni rilasciate da autorità straniere.
Esempio pratico: Lucia vuole richiedere la cittadinanza in quanto nipote di un italiano emigrato negli USA negli anni ‘50. Fornisce un certificato di cittadinanza rilasciato dal Comune italiano d’origine del nonno e una dichiarazione dalle autorità statunitensi che attesta la mancata naturalizzazione statunitense nei periodi rilevanti.
- Residenza Biennale del Genitore in Italia
La cittadinanza può essere riconosciuta ove il genitore italiano (anche adottivo) abbia vissuto in Italia in qualità di cittadino italiano per almeno due anni consecutivi precedenti la nascita del figlio. La residenza viene provata tramite certificazione storica del Comune.
Cittadinanza italiana ai figli minori conviventi: stop all’ottenimento automatico. L’art. 14 e il peso del nuovo articolo 3-bis
La trasmissione della cittadinanza ai figli minori conviventi con genitori che acquisiscono la cittadinanza italiana (naturalizzazione) rappresenta uno degli aspetti più riformati.
Riferimenti normativi:
Art. 14, Legge n. 91/1992; Art. 3-bis, comma 1, lett. d), stessa legge (dopo riforma Legge n. 74/25).
Fino al 2025, la regola generale era che il figlio minorenne convivente con il genitore neo-italiano acquisiva automaticamente la cittadinanza.
Dal 24 maggio 2025, la situazione cambia nettamente: se il minore è nato all’estero e possiede un’altra cittadinanza, deve rientrare tra le eccezioni di cui all’art. 3-bis per beneficiare del trasferimento della cittadinanza.
Nuovi requisiti e casi pratici
- Minore nato in Italia
Acquisisce la cittadinanza se, al momento del giuramento del genitore, risiede legalmente e continuativamente in Italia da almeno due anni (o dalla nascita se ha meno di due anni) e convive col genitore.
Esempio: Ahmed, nato in Italia da genitori stranieri, vive ed è residente legalmente con il padre. Nel 2026 il padre acquisisce la cittadinanza italiana e presta giuramento: Ahmed, 4 anni, che risiede in Italia da sempre, diventa cittadino italiano per estensione. - Minore nato all’estero senza altre cittadinanze (apolide)
In questo raro caso, la cittadinanza si trasmette tramite l’art. 14. In questo caso si continua ad applicare la legge sulla la cittadinanza automatica per i figli minori conviventi con il genitore che diventa cittadino italiano: leggi qui il mio articolo. - Minore nato all’estero con altra cittadinanza
La cittadinanza si trasmette solo se il genitore italiano ha risieduto, come cittadino italiano, in Italia per almeno due anni consecutivi prima della nascita del figlio.
Esempio: Maria nasce in Argentina. Sua madre si era trasferita in Italia ed era residente come italiana per due anni prima di avere Maria, poi si trasferisce di nuovo all’estero. Maria ha diritto alla cittadinanza italiana tramite la madre, anche se è nata all’estero con cittadinanza argentina.
Attenzione alle Condizioni di residenza e convivenza
La legge specifica che la residenza legale del minore in Italia e la convivenza con il genitore sono essenziali.
La coabitazione deve essere effettiva, documentata e continuativa al momento del giuramento del genitore.
La residenza si comprova tramite storico anagrafico rilasciato dal Comune.
Il regime transitorio: date, termini e decadenze
Un aspetto determinante della riforma riguarda i termini temporali. Le nuove norme non sono retroattive ma sono introdotte progressivamente:
- Giuramento del genitore entro il 22 maggio 2025
Si applicano le vecchie regole di trasmissione automatica: per chi ha già avviato l’iter o viene riconosciuto come cittadino italiano entro tale data, valgono le norme più favorevoli precedenti alla riforma. - Giuramento dal 23 maggio 2025
Si applicano le nuove regole restrittive: il luogo di nascita del minore e i requisiti di residenza diventano imprescindibili.
Nota bene: Nel caso di domande di cittadinanza pendenti o in situazioni dubbie, è utile rivolgersi a un avvocato esperto in diritto dell’immigrazione per la verifica della posizione individuale rispetto alla data-chiave del 22/23 maggio 2025.
Altri casi di acquisizione: adozione, riconoscimento, neo-maggiorenni
Al di fuori delle modifiche più rilevanti, il sistema mantiene percorsi specifici per casi particolari, ognuno dei quali presenta particolarità applicative e procedurali.
Cittadinanza per Adozione (Art. 3, Legge n. 91/1992)
- Minore adottato: Diventa automaticamente cittadino italiano al momento in cui l’adozione acquista efficacia, compresa l’ipotesi di adozione pronunciata all’estero, purché riconosciuta secondo le procedure del Tribunale italiano per i minorenni.
- Adozione di maggiorenne: L’adottato maggiorenne non acquisisce automaticamente la cittadinanza, ma può richiederla per naturalizzazione dopo 5 anni di residenza legale e continuativa in Italia, dimostrando un reddito sufficiente, conoscenza della lingua italiana e assenza di carichi penali.
Esempio: Julio, colombiano, adottato maggiorenne da un cittadino italiano nel 2022, potrà fare domanda di naturalizzazione nel 2027 se dimostra di aver risieduto regolarmente in Italia e di possedere adeguati requisiti di integrazione.
Cittadinanza per riconoscimento di Paternità/Maternità
- Minore: Se viene riconosciuto come figlio da un cittadino italiano, volontariamente o tramite sentenza (ad esempio, nei casi di riconoscimento successivo o giudiziale della paternità/maternità), il minore acquisisce automaticamente la cittadinanza, con effetto retroattivo.
Esempio: Paolo, 15 anni, nato in Brasile, viene riconosciuto dal padre italiano tramite atto ufficiale in Italia: diventa cittadino italiano dalla data di nascita. - Maggiorenne: Non ha diritto automatico, ma entro un anno dal riconoscimento può dichiarare di voler acquisire la cittadinanza presso il Comune di residenza.
Esempio: Giulia, 22 anni, riconosciuta dal padre italiano, presenta la dichiarazione entro un anno e ottiene la cittadinanza.
Neo-Diciottenni nati in Italia (Art. 4, comma 2, Legge n. 91/1992)
Questa opzione agevola le seconde generazioni, cioè i figli di stranieri nati in Italia. Prevede che al compimento della maggiore età, se hanno sempre risieduto legalmente e senza interruzioni in Italia dalla nascita, possono acquisire la cittadinanza con una dichiarazione entro un anno.
- Requisiti chiave: Nascita in Italia, residenza legale ininterrotta, presentazione della dichiarazione tra i 18 e i 19 anni.
- Documentazione: Storico delle iscrizioni anagrafiche, permesso di soggiorno, attestazione della frequenza scolastica.
Attenzione: Il termine è perentorio: se la dichiarazione non viene presentata entro un anno dal compimento dei 18 anni, si perde il diritto agevolato e bisogna ricorrere alle procedure ordinarie (naturalizzazione).
Ulteriori aspetti: riconoscimento giudiziale, apolidia, doppia Cittadinanza
Riconoscimento Giudiziale della Cittadinanza
Ricorrere al Tribunale ordinario civile per il riconoscimento iure sanguinis resta possibile nei casi di diniego o ritardi ingiustificati dell’amministrazione. La nuova disciplina consente comunque, per i giudizi già avviati entro il termine del 27 marzo 2025, di applicare la normativa precedente.
Apolidia
Nei casi in cui una persona non possiede alcuna cittadinanza (apolide), la normativa italiana tutela il diritto a ottenere quella italiana anche fuori dai limiti e dalle restrizioni imposte dalla riforma 2025, sia se nato in Italia sia all’estero da italiani.
Doppia Cittadinanza
La normativa italiana consente la doppia cittadinanza (italiana e straniera) tranne nei casi in cui uno Stato estero impone la rinuncia espressa alla cittadinanza preesistente.
Tuttavia, l’acquisizione per iure sanguinis resta limitata dalle nuove regole per evitare che si generino situazioni di cittadinanza puramente “formale”, senza legami aggiornati con l’Italia.
Consigli pratici e suggerimenti operativi
- Verificare con attenzione le date di presentazione delle domande e delle convocazioni. I nuovi limiti sono rigorosi.
- Mantenere una documentazione completa: atti originali, traduzioni, legalizzazioni e apostille spesso sono indispensabili.
- Conservare storici anagrafici e dichiarazioni di residenza: la prova della residenza effettiva in Italia è spesso difficile da dimostrare a posteriori.
- Richiedere la consulenza di un Avvocato specializzato: le transizioni normative e la complessità dei casi concreti rendono fondamentale un supporto qualificato, contattami per una Consulenza Legale, anche online!
- Verificare la normativa dello Stato straniero coinvolto: in caso di doppia cittadinanza, potrebbero esistere incompatibilità o limiti.
Conclusioni
La riforma del 2025 ha profondamente modificato l’approccio all’acquisizione e trasmissione della cittadinanza italiana.
Oggi, il diritto di sangue deve dimostrare un collegamento effettivo e recente con l’Italia, specie per chi nasce e cresce all’estero.
Per i figli di cittadini naturalizzati, la convivenza e la residenza legale diventano condizioni imprescindibili.
Le “seconde generazioni” e chi si trova in casi particolari (adozione, riconoscimento, apolidia) devono orientarsi con attenzione tra nuove opportunità e nuovi ostacoli normativi.
La consulenza legale è uno strumento indispensabile per tutelare il proprio diritto alla cittadinanza, evitare errori procedurali e sfruttare tutte le possibilità offerte dalla legger
Domande frequenti
Nuova legge sulla Cittadinanza Italiana
La modifica principale è l’introduzione dell’articolo 3-bis nella Legge n. 91/1992. Questa norma pone un limite significativo al principio dello iure sanguinis (cittadinanza per discendenza). Ora, chi nasce all’estero da un ascendente italiano e possiede già un’altra cittadinanza non acquisisce più automaticamente la cittadinanza italiana, ma deve soddisfare specifiche condizioni che dimostrino un legame concreto e recente con l’Italia.
Sì, è possibile, ma non è più un automatismo. Si può ottenere il riconoscimento della cittadinanza iure sanguinis solo se si rientra in una delle seguenti eccezioni previste dalla nuova normativa:
- La domanda di riconoscimento è stata presentata (o l’appuntamento è stato fissato) entro il 27 marzo 2025.
- È stato avviato un ricorso giudiziale per il riconoscimento entro il 27 marzo 2025.
- Un genitore o un nonno possedeva esclusivamente la cittadinanza italiana al momento della tua nascita.
- Un genitore, già cittadino italiano, ha risieduto in Italia per almeno due anni consecutivi prima della tua nascita.
La regola è cambiata. Secondo l’articolo 14 della Legge n. 91/1992, l’acquisizione della cittadinanza non è più sempre automatica per il figlio minore convivente.
- Se sei nato in Italia: Acquisisci la cittadinanza se, al momento del giuramento di tuo padre, risiedi legalmente e continuativamente in Italia da almeno due anni (o dalla nascita, se hai meno di due anni) e convivi con lui.
- Se sei nato all’estero: Acquisisci la cittadinanza solo se sei apolide (non hai altre cittadinanze) oppure se il genitore, dopo essere diventato cittadino italiano, ha risieduto in Italia per almeno due anni consecutivi prima della tua nascita. Nella maggior parte dei casi di naturalizzazione, questa seconda condizione non si verifica, precludendo di fatto l’acquisizione della cittadinanza per il figlio.
No, si applica un regime transitorio basato sulla data del giuramento del genitore.
- Giuramento del genitore avvenuto entro il 22 maggio 2025: Si applicano le vecchie regole. È sufficiente la convivenza stabile con il genitore al momento del suo acquisto della cittadinanza.
- Giuramento del genitore avvenuto dal 23 maggio 2025: Si applicano le nuove e più restrittive disposizioni, che richiedono la verifica del luogo di nascita e della residenza legale del minore in Italia.
Secondo l’articolo 4, comma 2, della Legge n. 91/1992, puoi acquistare la cittadinanza italiana al compimento della maggiore età a due condizioni fondamentali:
- Essere nato in Italia.
- Aver risieduto in Italia legalmente e senza interruzioni dalla nascita fino al compimento dei 18 anni.
Per ottenere la cittadinanza, devi presentare una dichiarazione di volontà presso l’Ufficio di Stato Civile del tuo Comune di residenza entro un anno dal compimento del 18° anno, ovvero tra i 18 e i 19 anni. È un termine perentorio.
Sì. Secondo l’articolo 3 della Legge n. 91/1992, un minore adottato da un cittadino italiano acquisisce la cittadinanza italiana dal momento in cui l’adozione diventa efficace. Se l’adozione avviene all’estero, è necessario che sia convalidata dal Tribunale per i minorenni in Italia. Per l’adottato maggiorenne, invece, la procedura è la naturalizzazione dopo 5 anni di residenza legale in Italia post-adozione.
Dipende dall’età del figlio al momento del riconoscimento.
- Se il figlio è minorenne: Acquisisce automaticamente la cittadinanza italiana, con effetto retroattivo dalla data di nascita.
- Se il figlio è maggiorenne: Non diventa automaticamente cittadino. Tuttavia, ha un anno di tempo dalla data del riconoscimento per “eleggere” la cittadinanza italiana tramite una dichiarazione formale al Comune di residenza.
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Questo articolo è stato scritto da:
Avvocato del Foro di Forlì-Cesena • Fondatore e Titolare del sito avvocatofrancescolombardini.it
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