Sospensione patente e guida in stato di ebbrezza
La Guida in Stato di ebbrezza è una fattispecie prevista e sanzionata dall’articolo 186 del Codice della Strada. Si tratta di un reato contravvenzionale ed ha quindi rilevanza penale nel caso in cui venga accertato il superamento della soglia di 0,8 grammi per litro di sangue. È invece prevista una sanzione amministrativa quando il tasso alcolemico è compreso fra 0,51 e 0,8 grammi per litro di sangue.
INDICE
- Sospensione patente e guida in stato di ebbrezza
- Il tasso alcolemico per la sanzione amministrativa
- Quando la guida in stato di ebbrezza è reato e quali sono le sanzioni penali
- I punti della patente
- La guida in stato di ebbrezza con incidente stradale: sanzioni raddoppiate
- Le conseguenze processuali quando il guidatore ha provocato un incidente
- L’aggravante delle ore notturne
- La guida in stato di ebbrezza neopatentati o professionisti
- L’accertamento penale della Guida in Stato di ebrezza e l’assistenza di un Avvocato
- Il rifiuto di sottoporsi all’etilometro e la particolare tenuità del fatto
- Il rifiuto di sottoporsi all’etilometro e la particolare tenuità del fatto
- Quando i lavori di pubblica utilità non sono ammessi
- Il decreto penale di condanna e l'opposizione
- Termini di prescrizione del reato di guida in stato di ebrezza
- La pena sostitutiva dei lavori socialmente utili in caso di Guida in Stato di Ebbrezza
Il tasso alcolemico per la sanzione amministrativa
Parliamo ora della circostanza in cui la Guida in Stato di Ebbrezza non sia reato. La fattispecie è quella compresa fra gli 0,51 e gli 0,8 grammi per litro di sangue. È naturalmente meno grave, e, per chi ne sia incorso, non si aprirà dunque alcun procedimento penale: non è reato.
Per tutti i casi in cui la fattispecie non abbia rilevanza penale, l’autorità giudiziaria competente è il Giudice di Pace. Il conducente potrà, a mezzo del proprio difensore, far valere vizi di carattere sia formale che sostanziale in seno al procedimento amministrativo di accertamento dell’infrazione (l’etilometro) ed irrogazione della sanzione.
Vediamo ora gli importi recentemente aggiornati della sanzione amministrativa. Il secondo comma, lettera a) dell’articolo 186 del Codice della Strada, infatti, prevede una sanzione pecuniaria che va da euro 532 a euro 2.127. La sanzione si applica a chi sia trovato alla guida in stato di ebbrezza con tasso alcolemico compreso fra 0,51 e 0,8 grammi di alcol per litro di sangue. L’interpretazione delle Cassazione in seguito meglio esposta, in merito alla facoltà di farsi assistere da un difensore, non avrà in questo caso alcun rilievo. Sarà in questo caso possibile promuovere solo un ricorso davanti al Giudice di Pace ove ne sussistano i presupposti.
Quando la guida in stato di ebbrezza è reato e quali sono le sanzioni penali
La lettera b) del secondo comma dello stesso articolo 186 del Codice della Strada, è una fattispecie a rilevanza penale. Si tratta di un reato contravvenzionale che prevede un’ammenda da 800 a 3200 euro nonché l’arresto fino a 6 mesi per il caso il conducente sia accertato con un tasso alcolemico compreso fra 0,8 e 1,5 grammi per litro di sangue. Avrà rilevanza penale anche la fattispecie prevista dalla lettera c) dell’articolo 186 (oltre 1,5 grammi per litro). In questo caso si prevede un’ammenda fra 1500 e 6000 euro e l’arresto fra 6 mesi e un anno. Anche qui si applicheranno certamente i principi del Codice di Procedura Penale così come interpretati dalla Corte di Cassazione a Sezioni Unite, in riferimento all’ avvertimento sulla facoltà dell’indagato di essere assistito da un difensore.
I punti della patente
Le fattispecie sanzionate all’articolo 186 del Codice della Strada, e cioè in relazione ad un tasso alcolemico superiore a 0,5 grammi per litro di sangue, prevedono la decurtazione di 10 punti dalla patente di guida. Per i neopatentati sanzionabili con un tasso inferiore a 0,5 grammi per litro di sangue, la decurazione sarà invece di 5 punti della patente di guida (articolo 186-bis del Codice della Strada).
La guida in stato di ebbrezza con incidente stradale: sanzioni raddoppiate
Il comma numero 2-bis dell’articolo 186 del Codice della Strada prevede alcune fattispecie più gravi. Ferma restando la qualificazione di reato o di sanzione amministrativa in relazione alla quantità di alcol presente nel sangue, le sanzioni per la guida in stato di ebbrezza sono raddoppiate quando “il conducente in stato di ebbrezza provoca un incidente stradale”. In caso di incidente “è disposto il fermo amministrativo del veicolo per centottanta giorni, salvo che il veicolo appartenga a persona estranea all’illecito”. L’incidente stradale è tale anche quando non ci siano feriti o soggetti infortunati. La presenza di questi servirà invece a modularne la gravità entro i minimi o i massimi edittali in ragione dell’accaduto.
Ancor più gravi le conseguenze giuridiche nel caso in cui il conducente alla guida in stato di ebbrezza con un tasso alcolemico superiore ad 1,5 grammi per litro di sangue provochi un incidente. In tale circostanza è prevista anche la revoca della patente di guida e la confisca del veicolo ove di proprietà del conducente. La revoca della patente è una sanzione ben differente dal ritiro o dalla sospensione. In caso di revoca della patente il guidatore dovrà sostenere nuovamente l’esame di guida per essere abilitato a circolare. Tale provvedimento tuttavia consegue ad un giudizio penale ed è sanzione accessoria che sarà definitiva con il solo passaggio in giudicato della sentenza di condanna (o del decreto penale di condanna non opposto).
Le conseguenze processuali quando il guidatore ha provocato un incidente
Ulteriore conseguenza dell’aver causato un incidente guidando in stato di ebbrezza è quella del comma 9-bis dell’articolo 186 del codice della strada. In questo caso, quando la fattispecie sia prevista come reato (oltre 0,8 grammi per litro di sangue), il conducente non avrà la possibilità di estinguerlo con i lavori di pubblica utilià. L’indagato o imputato per guida in stato di ebbrezza avrà tuttavia a disposizione i differenti iter processuali previsti dall’ordinamento penale (rito abbreviato, patteggiamento, messa alla prova ecc.).
L’aggravante delle ore notturne
Il comma numero 2-sexies dell’articolo 186 del Codice della Strada prevede un’aggravante per il caso in cui la guida in stato di ebbrezza avvenga in ore notturne. Per chi guidi in stato di ebbrezza fra le ore 22:00 e le ore 7:00 “l’ammenda è aumentata da un terzo alla metà”. L’aggravante è applicabile al solo reato, e dunque solo nella circostanza in cui il tasso alcolemico sia superiore a 0,8 grammi per litro di sangue. Quando infatti il tasso alcolemico è inferiore, la fattispecie è sanzionata solo con una sanzione amministrativa. Non si tratta dunque di un’ammenda e quindi non ne è previsto l’aumento in caso di ore notturne.
La guida in stato di ebbrezza neopatentati o professionisti
L’articolo 186-bis del codice della strada prevedere delle sanzioni speciali per il caso in cui il guidatore sia un professionista od un neopatentato. Per neopatentato si intende il conducente “di età inferiore a ventuno anni” oppure “nei primi tre anni dal conseguimento della patente di guida di categoria B”.
A tali soggetti non sarà possibile guidare nemmeno con un tasso alcolemico inferiore agli 0,5 grammi per litro di sangue. In questo caso “sono puniti con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 163 ad euro 658”.
Nel caso di incidente tali sanzioni sono poi raddoppiate.
Per la soglia compresa fra gli 0,5 e gli 0,8 grammi per litro di sangue, neopatentati e professionisti soggiaciono invece alle stesse sanzioni previste per i guidatori “ordinari”, aumentate di un terzo.
Il reato di guida in stato di ebbrezza (oltre 0,8 grammi per litro di sangue) commesso da neopatentati o professionisti ha infine sanzioni aumentate da un terzo alla metà rispetto a quelle ordinarie.
L’accertamento penale della Guida in Stato di ebrezza e l’assistenza di un Avvocato
Parliamo ora del reato, quando dunque sia accertato un tasso superiore a 0,8 grammi per litro di sangue. L’accertamento della guida in stato di ebbrezza è effettuato solitamente a mezzo dell’etilometro. Meno spesso la guida in stato di ebbrezza è accertata con il prelievo del sangue. La giurisprudenza ha fino a tempi meno recenti oscillato in merito validità dell’alcoltest eseguito sul conducente in difetto dell’avvertimento di cui all’articolo 114 delle disposizioni attuative del codice di procedura penale. Tale articolo sancisce il diritto del conducente di essere avvertito sulla possibilità di richiedere l’assitenza di un legale di fiducia. Una recente sentenza della Corte di Cassazione a Sezioni Unite Penale, con numero 5396 del 2 febbraio 2015, ha stabilito la nullità dell’alcoltest in difetto di tale avvertimento. La nullità in questione può essere validamente eccepita fino alla sentenza di primo grado.
Questa importante sentenza della Corte di Cassazione fissa il principio in base al quale il conducente sottoposto ad etilometro, oltre ad avere il diritto di essere assistito da un avvocato di fiducia che presenzi a tale rilievo, debba essere avvertito dalle forze di polizia in merito a tale facoltà. La pena, in difetto di tale avvertimento, è della nullità di tale rilevo (l’etilometro). La nullità in questione potrà poi essere rilevata utilmente fino al termine del giudizio di primo grado e non soltanto immediatamente dopo l’alcoltest.
Si applica dunque l’articolo 356 del Codice di Procedura penale. In base a detto articolo, il difensore della persona sottoposta ad indagini (il conducente) ha facoltà di assistere il conducente durante il compimento degli atti previsti (l’etilometro), senza il diritto di quest’ultimo ad essere preventivamente avvisato.
Il rifiuto di sottoporsi all’etilometro e la particolare tenuità del fatto
Il reato di rifiuto di sottoporsi all’etilometro è stato oggetto di una interessante e recente sentenza della Corte di Cassazione a Sezioni Unite, numero 13682 del 2016.
Questa sentenza ha ritenuto l’articolo 131-bis del codice penale applicabile alla fattispecie del rifiuto di sottoporsi all’etilometro (reato previsto dall’articolo 186 del Codice della Strada).
Il giudice di legittimità ha ritenuto che la particolare tenuità del fatto debba ritenersi riferibile non soltanto ai reati commissivi ma anche a quelli omissivi. Il reato di rifiuto di sottoporsi all’etilometro è fra questi ultimi. Sarà compito dell’organo giudicante valutare la particolare inoffensività del rifiuto nel caso concreto, attraverso tre indici di valutazione.
Tali tre indici sono:
- Le modalità in cui è stato manifestato detto rifiuto.
- L’esiguità del pericolo o del danno.
- Il grado di colpevolezza del rifiutante.
Ove il giudice ravvisi la particolare tenuità del fatto potrà pronunciare sentenza di assoluzione, con tutte le conseguenze connesse favorevoli all’imputato. Nessuna sanzione penale potrà in questo caso essere addebitata al conducente.
Il rifiuto di sottoporsi all’etilometro e la particolare tenuità del fatto
Il reato di rifiuto di sottoporsi all’etilometro è stato oggetto di una interessante e recente sentenza della Corte di Cassazione a Sezioni Unite, numero 13682 del 2016.
Questa sentenza ha ritenuto l’articolo 131-bis del codice penale applicabile alla fattispecie del rifiuto di sottoporsi all’etilometro (reato previsto dall’articolo 186 del Codice della Strada).
Il giudice di legittimità ha ritenuto che la particolare tenuità del fatto debba ritenersi riferibile non soltanto ai reati commissivi ma anche a quelli omissivi. Il reato di rifiuto di sottoporsi all’etilometro è fra questi ultimi. Sarà compito dell’organo giudicante valutare la particolare inoffensività del rifiuto nel caso concreto, attraverso tre indici di valutazione.
Tali tre indici sono:
- Le modalità in cui è stato manifestato detto rifiuto.
- L’esiguità del pericolo o del danno.
- Il grado di colpevolezza del rifiutante.
Ove il giudice ravvisi la particolare tenuità del fatto potrà pronunciare sentenza di assoluzione, con tutte le conseguenze connesse favorevoli all’imputato. Nessuna sanzione penale potrà in questo caso essere addebitata al conducente.
Quando i lavori di pubblica utilità non sono ammessi
Non sempre però il Codice della Strada dà la possibilità di trasformare la pena in lavori di pubblica utilità. Il comma 9-bis dell’articolo 186 lo esclude infatti per tutti i casi previsti dal comma 2-bis dello stesso articolo. Il guidatore che abbia causato un incidente alla guida in stato di ebbrezza non potrà estinguere il reato mediante il lavori di pubblica utilità. In questo caso, nell’ambito del procedimento penale, saranno da valutare altre strade (ad esempio la messa alla prova).
Il decreto penale di condanna e l'opposizione
Il reato di guida in stato di ebbrezza, ove l’indagato non faccia richiesta di riti alternativi, può essere definito mediante decreto penale di condanna.
Il decreto penale di condanna equivale ad una sentenza di condanna vera e propria, prevede soltanto una sanzione pecuniaria e non detentiva (anche in conversione dell’arresto, che è una penae detentiva), oltre alle pene accessorie quali ad esempio sospensione o la revoca della patente.
Sebbene il decreto penale di condanna preveda uno sconto di pena fino alla metà del minimo edittale (articolo 459 del codice di procedura penale), con la richiesta di definizioni alternative del procedimento penale è possibile finanché estinguere il reato e non avere consenguenze rilevabili nel casellario giudiziale.
Il termine di legge per proporre opposizione avverso al decreto penale di condanna e chiedere, ad esempio, la messa alla prova, il rito abbreviato o lo svolgimento di lavori di pubblica utilità, è di quindici giorni a far corso dalla data di notifica del provvedimento (e cioè di concreta ricezione dell’atto).
In difetto di opposizione al decreto nei termini suddetti, il provvedimento, equivalente ad una condanna penale, passerà in giudicato. Nell’ipotesi in cui il decreto non preveda la sospensione della pena irrogata, il condannato dovrà versare all’Erario le somme corrispondenti che possono arrivare a decine di migliaia di euro.
Termini di prescrizione del reato di guida in stato di ebrezza
La riforma anti corruzione in vigore dall’1 gennaio 2019 prevede importanti novità in riferimento ai termini di prescrizione del reato di Guida in stato di ebbrezza (come abbiamo detto è reato solo quando il tasso è superiore agli 0,8 grammi per litro di sangue).
La prescrizione è quell’istituto che rende un reato non più perseguibile, dando luogo all’estinzione. A partire dalla summenzionata data, sarà ben più difficile che detto reato si possa prescrivere.
La prescrizione infatti non avverrà più in soli quattro anni o cinque anni tenendo conto degli atti processuali interruttivi.
La nuova legge prevede la sospensione dei termini di prescrizione successivamente alla sentenza di primo grado. I quattro o cinque anni non potranno quindi più maturarsi in seguito alla sentenza di primo grado, e ciò accadrà sia nel caso si tratti di sentenza di condanna che di assoluzione.
La pena sostitutiva dei lavori socialmente utili in caso di Guida in Stato di Ebbrezza
La riforma anti corruzione in vigore dall’1 gennaio 2019 prevede importanti novità in riferimento ai termini di prescrizione del reato di Guida in stato di ebbrezza (come abbiamo detto è reato solo quando il tasso è superiore agli 0,8 grammi per litro di sangue).
La prescrizione è quell’istituto che rende un reato non più perseguibile, dando luogo all’estinzione. A partire dalla summenzionata data, sarà ben più difficile che detto reato si possa prescrivere.
La prescrizione infatti non avverrà più in soli quattro anni o cinque anni tenendo conto degli atti processuali interruttivi.
La nuova legge prevede la sospensione dei termini di prescrizione successivamente alla sentenza di primo grado.
I quattro o cinque anni non potranno quindi più maturarsi in seguito alla sentenza di primo grado, e ciò accadrà sia nel caso si tratti di sentenza di condanna che di assoluzione.
Lo studio Legale Cesena dell’Avvocato Francesco Lombardini presta assistenza specifica per ottenere la sospensiva del provvedimento del Prefetto di sospensione della patente. In caso di Guida in Stato di Ebbrezza che costituisca reato, l’assistenza è prestata anche per il relativo procedimento penale.
So quanto sia difficile muoversi nel mondo del diritto.
Per questo motivo il mio obiettivo è solo uno: aiutarti!
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