Disposizioni in materia di giustizia a cura dellโufficio di monitoraggio legislativo dellโOcf
Il D.L. 17.03.2020 n. 18, accanto alle previsioni di natura economica, contiene diverse norme che incidono sullโorganizzazione della giustizia e sulla disciplina processuale, modificando o, a seconda dei casi, chiarendo quanto giร previsto in materia โ con soluzioni, a dire il vero, non sempre cristalline e perspicue โ dai decreti-legge nn. 9 e 11 del 2020. Con la presente guida operativa sโintende fornire ai colleghi un primo strumento dโorientamento, rispetto a questo nuovo assetto giuridico della professione forense ai tempi dellโemergenza.
Il decreto legge รจ stato pubblicato G.U. Serie Generale n. 70 del 17.03.2020 eย le sua disposizioni, in virtรน dellโart. 127, entrano in vigore il giorno stessoย della sua pubblicazione.
SOMMARIO:
1. DISPOSIZIONI IN MATERIA PENALE E CIVILE E RELATIVA DISCIPLINA PROCESSUALE
โ RIGUARDO AL PERIODO โAโ 1.1.ย RINVIO UDIENZE
- 1.2. ย SOSPENSIONE DEI TERMINI
- 1.3. ย ECCEZIONE ALLA SOSPENSIONE DELLE UDIENZE
- 1.4. ย PARTICOLARI DISPOSIZIONI SUI TERMINI NON PROCESSUALI
- 1.5. ย DISPOSIZIONI SUL DEPOSITO TELEMATICO DEGLI ATTI
- 1.6. ย PARTICOLARI MISURE IN MATERIA DI NOTIFICAZIONI PENALI (ART. 83, CO. 13, 14 E 15)
โ RIGUARDO AL PERIODOย โBโ
1.7.ย MISURE ORGANIZZATIVE PER EVITARE ASSEMBRAMENTI ALLโINTERNO
DELLโUFFICIO GIUDIZIARIO E CONTATTI RAVVICINATI TRA LE PERSONE
2. DISPOSIZIONI IN MATERIA DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVAย (ART. 81)
- 2.1. ย SOSPENSIONE DEI TERMINI
- 2.2. ย DIFFERIMENTO DELLE UDIENZE
- 2.3. ย PASSAGGIO IN DECISIONE DELLE CONTROVERSIE E DEPOSITO DI NOTE
- 2.4. ย PROCEDIMENTI CAUTELARI
- 2.5. ย MISURE ORGANIZZATIVE PER CONTRASTARE LโEMERGENZA E PREVENIRE IL CONTAGIO
- 2.6. ย RIMESSIONE IN TERMINI E SOSPENSIONE DELLA DECADENZA E DELLA PRESCRIZIONE, A SEGUITO DELLโADOZIONE DI MISURE ORGANIZZATIVE PER CONTRASTARE LโEMERGENZA E PREVENIRE IL CONTAGIO
- DISPOSIZIONI IN MATERIA DI GIURISDIZIONE CONTABILE
- PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI
- DISPOSIZIONI IN MATERIA DI DETENZIONE DOMICILIARE
ย
1. DISPOSIZIONI IN MATERIA PENALE E CIVILE E RELATIVA DISCIPLINA PROCESSUALE
Il nuovo decreto legge, allโart. 83,ย abroga espressamenteย gli articoli 1 e 2 del decreto-legge 8 marzo 2020, n. 11 e detta nuove disposizioni specifiche.
Il decreto scansiona sul piano temporale lโemergenza in due distinte fasi:
- Periodoย dal 9 marzo al 15 aprile di blocco totale delle udienzeย con le eccezioni di seguito analizzate;
- Periodoย dal 16 aprile al 30 giugnoย fase di gestione discrezionale dellโemergenza, in cui sono rimessi poteri organizzativi ai dirigenti degli uffici giudiziari (presidente della Corte di Appello, presidenti degli Ordini, capo della procura).ย RIGUARDO AL PERIODO โAโ
ย
1.1. RINVIO UDIENZE
Lโart. 83, 1ยฐ co., prevede che dal 9 marzo 2020 al 15 aprile 2020 le udienze dei procedimenti civili e penali pendenti presso tutti gli uffici giudiziari sonoย rinviate dโufficioย a data successiva al 15 aprile 20201.ย 1.2. SOSPENSIONE DEI TERMINI
In forza del disposto di cui allโart. 83, 2ยฐ co., dal 9 marzo 2020 al 15 aprile 2020 รจ sospeso il decorso dei termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti civili e penali (37 giorni)2.
Si intendono pertanto sospesi, per la stessa durata:
- i termini stabiliti per la fase delle indagini preliminari,
- per lโadozione di provvedimenti giudiziari e per il deposito della loro motivazione,
- per la proposizione degli atti introduttivi del giudizio e dei procedimenti esecutivi, 1 โ1. Dal 9 marzo 2020 al 15 aprile 2020 le udienze dei procedimenti civili e penali pendenti presso tutti gli uffici giudiziari sono rinviate dโufficio a data successiva al 15 aprile 2020โ.
2 โ2. Dal 9 marzo 2020 al 15 aprile 2020 รจ sospeso il decorso dei termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti civili e penali. Si intendono pertanto sospesi, per la stessa durata, i termini stabiliti per la fase delle indagini preliminari, per lโadozione di provvedimenti giudiziari e per il deposito della loro motivazione, per la proposizione degli atti introduttivi del giudizio e dei procedimenti esecutivi, per le impugnazioni e, in genere, tutti i termini procedurali. Ove il decorso del termine abbia inizio durante il periodo di sospensione, lโinizio stesso รจ differito alla fine di detto periodo. Quando il termine รจ computato a ritroso e ricade in tutto o in parte nel periodo di sospensione, รจ differita lโudienza o lโattivitร da cui decorre il termine in modo da consentirne il rispetto. Si intendono altresรฌ sospesi, per la stessa durata indicata nel primo periodo, i termini per la notifica del ricorso in primo grado innanzi alle Commissioni tributarie e il termine di cui allโarticolo 17-bis, comma 2 del decreto legislativo 31 dicembre 1992 n. 546 .โ. - per le impugnazioni e, in genere,ย tutti i termini procedurali. Ove il decorso delย termine abbia inizio durante il periodo di sospensione, lโinizio stesso รจ differito alla fine di detto periodo.
ย
In caso diย termini computati a ritrosoย ricadenti in tutto o in parte nel periodo di sospensione, รจ differita lโudienza o lโattivitร da cui decorre il termine in modo da consentirne il rispetto.
Per il periodo dal 9 marzo 2020 al 15 aprile 2020 sono altresรฌย sospesiย i termini per lo svolgimento di qualunque attivitร neiย procedimenti di mediazioneย ai sensi del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, neiย procedimenti di negoziazione assistitaย ai sensi del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 novembre 2014, n. 162, nonchรฉ in tutti i procedimenti di risoluzione stragiudiziale delle controversie regolati dalle disposizioni vigenti, quando i predetti procedimenti siano stati promossi entro il 9 marzo 2020 e quando costituiscano condizione di procedibilitร della domanda giudiziale. Sono conseguentemente sospesi i termini di durata massima dei medesimi procedimenti (art. 83, 20ยฐ co.).
1.3. ECCEZIONE ALLA SOSPENSIONE DELLE UDIENZE
a) In materia civile:
- cause di competenza del tribunale per i minorenni relative alle dichiarazioni di adottabilitร , ai minori stranieri non accompagnati, ai minori allontanati dalla famiglia ed alle situazioni di grave pregiudizio;
- cause relative ad alimenti o ad obbligazioni alimentari derivanti da rapporti di famiglia, di parentela, di matrimonio o di affinitร (si precisa nella Relazione che si deve far riferimento, per la nozione di cause di โalimenti o ad obbligazioni alimentariโ, al Regolamento europeo 4 del 2009 art. 1);
- procedimenti cautelari aventi ad oggetto la tutela di diritti fondamentali della persona;
- procedimenti per lโadozione di provvedimenti in materia di tutela, di amministrazione di sostegno, di interdizione, di inabilitazione nei soli casi in cui viene dedotta una motivata situazione di indifferibilitร incompatibile anche con lโadozione di provvedimenti provvisori e sempre che lโesame diretto della persona del beneficiario, dellโinterdicendo e dellโinabilitando non risulti incompatibile con le sue condizioni di etร e salute;
- procedimenti di cui allโarticolo 35 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 (Procedimento relativo agli accertamenti e trattamenti sanitari obbligatori in condizioni di degenza ospedaliera per malattia mentale);
- procedimenti di cui allโarticolo 12 della legge 22 maggio 1978, n. 194 (richiesta di interruzione della gravidanza);
- procedimenti per lโadozione di ordini di protezione contro gli abusi familiari; procedimenti di convalida dellโespulsione, allontanamento e trattenimento di cittadini di paesi terzi e dellโUnione europea;
- procedimenti di cui agli articoli 283, 351 e 373 del codice di procedura civile;
- tutti i procedimenti la cui ritardata trattazione puรฒ produrre grave pregiudizio alle parti (la dichiarazione di urgenza รจ fatta dal capo dellโufficio giudiziario o dal suo delegato in calce alla citazione o al ricorso, con decreto non impugnabile e, per le cause giร iniziate, con provvedimento del giudice istruttore o del presidente del collegio, egualmente non impugnabile);
Per queste cause puรฒ essere disposto lo svolgimento delle udienze, che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori e dalle parti, mediante collegamenti da remoto individuati e regolati con provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia.
b) Inmateriapenale
- procedimenti di convalida dellโarresto o del fermo;
- ย procedimenti nei quali nel periodo di sospensione scadono i termini di cui allโarticolo 304 del codice di procedura penale;
- ย procedimenti in cui sono applicate misure di sicurezza detentive o รจ pendente la richiesta di applicazione di misure di sicurezza detentive
- ย quando i detenuti, gli imputati, i proposti o i loro difensori espressamente richiedono che si proceda, nei casi di: a- procedimenti a carico di persone detenute, salvo i casi di sospensione cautelativa delle misure alternative, ai sensi dellโarticolo 51-ter della legge 26 luglio 1975, n. 354; b- procedimenti in cui sono applicate misure cautelari o di sicurezza; c- procedimenti per lโapplicazione di misure di prevenzione o nei quali sono disposte misure di prevenzione
- ย procedimenti a carico di imputati minorenni
- procedimenti che presentano carattere di urgenza, per la necessitร di assumere prove indifferibili, nei casi di cui allโarticolo 392 del codice di procedura penale. La dichiarazione di urgenza รจ fatta dal giudice o dal presidente del collegio, su richiesta di parte, con provvedimento motivato e non impugnabile.
Sono prorogate le sessioni delleย Corti di assise e delle Corti di assise di appello, in quanto altrimenti la scadenza imminente avrebbe comportato lโattivazione di incombenze che avrebbero richiesto la convocazione di un numero considerevole di persone presso gli uffici giudiziari per la selezione dei giudici popolari.
1.4. PARTICOLARI DISPOSIZIONI SUI TERMINI NON PROCESSUALI
โ รจ espressamente prevista laย sospensione della decorrenza dei termini di prescrizione e decadenzaย per i diritti che possono essere esercitati solo mediante presentazione della domanda giudiziale (art. 83, 8ยฐ co.);
โ riguardo ai termini diย impugnazione dei licenziamenti nel lavoro, รจ prevista dal DL il blocco di tutte le procedure di cui agli art. 4 e 24 l.n 223/91 e allโart. 3 L.n. 604/66 (licenziamento per motivi oggettivi). Il che significa che allo stato, รจ prudente operare la impugnazione nei termini di legge dei licenziamenti, da qualunque motivo determinati; mentre il termine di decadenza dallโazione appare compreso nella previsione del comma 8 sopra riferita (art. 463).
โ il comma 9ยฐ dellโart. 83 prevede laย sospensione della prescrizione nei processi penali, per il tempo in cui il processo รจ rinviato di seguito alla adozione dei provvedimenti autorizzati ai sensi del decreto legge recante โmisure straordinarie ed urgenti per contrastare lโemergenza epidemiologica da covid-19 e contenere gli effetti negativi sullo svolgimento dellโattivitร giudiziariaโ; nonchรฉ la sospensione della prescrizione penale e dei termini fissati per la decisione nei procedimenti di impugnazione dei provvedimenti cautelari e in materia di procedimenti di prevenzione;
โ siprevedeche,aifinidelcomputodeitempiprevistidallac.dleggePintoย non si tiene conto del periodo decorrente dalla data del provvedimento di rinvio dellโudienza sino al 30 giugno (art. 83, 10ยฐ co.).
1.5. DISPOSIZIONI SUL DEPOSITO TELEMATICO DEGLI ATTI
โ1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto lโavvio delle procedure di cui agli articoli 4, 5 e 24, della legge 23 luglio 1991, n. 223 รจ precluso per 60 giorni e nel medesimo periodo sono sospese le procedure pendenti avviate successivamente alla data del 23 febbraio 2020. Sino alla scadenza del suddetto termine, il datore di lavoro, indipendentemente dal numero dei dipendenti, non puรฒ recedere dal contratto per giustificato motivo oggettivo ai sensi dellโarticolo 3, della legge 15 luglio 1966, n. 604โ.
Lโ11ยฐ comma dellโart. 83 prevede che fino al 30 giugno 2020, negli uffici che hanno la disponibilitร del servizio di deposito telematico anche gli atti e documenti di cui allโarticolo 16-bis, comma 1-bis, del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221 (Obbligatorietร del deposito telematico degli atti processuali), sono depositati esclusivamente con le modalitร previste dal comma 1 del medesimo articolo. Gli obblighi di pagamento delย contributo unificatoย di cui allโarticolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, nonchรฉ lโanticipazione forfettaria di cui allโarticolo 30 del medesimo decreto, connessi al deposito degli atti con le modalitร previste dal periodo precedente, sono assolti conย sistemi telematiciย di pagamento anche tramite la piattaforma tecnologica di cui allโarticolo 5, comma 2, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.
1.6. PARTICOLARI MISURE IN MATERIA DI NOTIFICAZIONI PENALIย (ART. 83,ย CO. 13, 14ย Eย 15)
Con il decreto legge in commento, nella situazione di emergenza che ha imposto il rinvio dโufficio delle udienze per la trattazione di affari penali non urgenti nonchรฉ le ulteriori misure previste dai decreti legge numeri 9 e 11 del 2020, si introducono deroghe al sistema delle notificazioni e delle comunicazioni attualmente previsto dal codice di procedura penale, al fine di consentire agli uffici giudiziari di comunicare celermente e senza la necessitร di impegno degli organi notificatori i provvedimenti destinati alla parti processuali relativamente alle date fissate per le udienze in esito ai rinvii dโufficio o a qualsiasi altro elemento dipendente dai provvedimenti adottati ai sensi dei decreti legge sopraindicati. In questo senso, si impone il ricorso al sistema di notificazioni e comunicazioni telematiche โ giร previsto e disciplinato dal decreto legge n. 179 del 2012 โ quali modalitร di partecipazione dei provvedimenti sopra descritti e di qualsivoglia avviso agli stessi connesso. Al fine di agevolare la funzionalitร dei sistemi e lโefficienza dei servizi รจ necessario prevedere la possibilitร di ricorrere a ulteriori strumenti telematici individuati dalla Direzione generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia, anche al fine di favorire uffici che giร hanno adottato sistemi telematici alternativi.
Viene anche prevista la possibilitร per tutti gli uffici giudiziari di accedere al Sistema di Notificazioni e Comunicazioni telematiche penali, anche ove non siano state richieste le verifiche funzionali allโadozione dei decreti ministeriali previsti dallโarticolo 16, comma 10 lettere a) e b), del menzionato decreto legge n. 179 del 2012.
Al fine di rendere effettivamente gestibile il notevole carico di lavoro imposto alle cancellerie per le comunicazioni e le notificazioni dei provvedimenti di rinvio (o degli altri provvedimenti previsti e disciplinati dai decreti legge citati), si deroga al sistema di notificazioni previsto per tutti gli atti processuali penali introducendo, per la notificazione dei provvedimenti specificamente disciplinati dai decreti legge adottati per far fronte allโemergenza sanitaria in atto, laย notifica ex lege presso il difensore di fiducia dellโimputato e di tutteย le parti private, da effettuarsi tramite invio allโindirizzo di posta elettronica certificata di sistema. Nel caso di difensore dโufficio, naturalmente, continuerร ad avere applicazione il regime codicistico ordinario.
RIGUARDO AL PERIODO โBโ
1.7. MISURE ORGANIZZATIVE PER EVITARE ASSEMBRAMENTI ALLโINTERNO DELLโUFFICIO GIUDIZIARIO E CONTATTI RAVVICINATI TRA LE PERSONE
I capi degli uffici giudiziari, sentiti lโautoritร sanitaria regionale, per il tramite del Presidente della Giunta della Regione, e il Consiglio dellโordine degli avvocati, adottano le misure organizzative, anche relative alla trattazione degli affari giudiziari, al fine di evitare assembramenti allโinterno dellโufficio giudiziario e contatti ravvicinati tra le persone.
Per gli uffici diversi dalla Corte suprema di cassazione e dalla Procura generale presso la Corte di cassazione, le misure sono adottate dโintesa con il Presidente della Corte dโappello e con il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte dโappello dei rispettivi distretti.
Misure previste:
- la limitazione dellโaccesso del pubblico agli uffici giudiziari, garantendo comunque lโaccesso alle persone che debbono svolgervi attivitร urgenti
- la limitazione, sentito il dirigente amministrativo, dellโorario di apertura al pubblico degli uffici anche in deroga a quanto disposto dallโarticolo 162 della legge 23 ottobre 1960, n. 1196 ovvero, in via residuale e solo per gli uffici che non erogano servizi urgenti, la chiusura al pubblico
- la regolamentazione dellโaccesso ai servizi, previa prenotazione, anche tramite mezzi di comunicazione telefonica o telematica, curando che la convocazione degli utenti sia scaglionata per orari fissi, nonchรฉ lโadozione di ogni misura ritenuta necessaria per evitare forme di assembramento
- lโadozione di linee guida vincolanti per la fissazione e la trattazione delle udienze
- la celebrazione a porte chiuse, ai sensi dellโarticolo 472, comma 3, del codice di procedura penale, di tutte le udienze penali pubbliche o di singole udienze e, ai sensi dellโarticolo 128 del codice di procedura civile, delle udienze civili pubbliche
- la previsione dello svolgimento delle udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori e dalle parti mediante collegamenti da remoto individuati e regolati con provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia. Va segnalato che DGSIA ha indicato come sistemi Team MSN e Skype Business Lo svolgimento dellโudienza deve in ogni caso avvenire con modalitร idonee a salvaguardare il contraddittorio e lโeffettiva partecipazione delle parti. Prima dellโudienza il giudice fa comunicare ai procuratori delle parti e al pubblico ministero, se รจ prevista la sua partecipazione, giorno, ora e modalitร di collegamento. Allโudienza il giudice dร atto a verbale delle modalitร con cui si accerta dellโidentitร dei soggetti partecipanti e, ove trattasi di parti, della loro libera volontร . Di tutte le ulteriori operazioni รจ dato atto nel processo verbale. A tal riguardo, lโOrganismo segnala di non essere favorevole a questa modalitร chiusa e non coerente coi tempi e con le necessitร dellโemergenza, mentre auspica che le Corti di Appello riescano a ritornare -su base di accordi con gli Ordini- ad una formula piรน aperta come quella circolata nelle precedenti bozze di DL che prevedeva la possibilitร in alternativa di ricorrere โa sistemi che forniscano le medesime garanzie e caratteristiche anche se messi a disposizione da terzi, senza costi aggiuntivi per il Ministeroโ. In ogni caso, per lโillustrazione delle modalitร operative, si puรฒ fare riferimento al prospetto predisposto dallโAIGA che dร adeguata illustrazione delle principali tematiche, nel rispetto del criterio di sinteticitร (cui si rimanda e che viene pubblicata in allegato).
- la previsione del rinvio delle udienze a data successiva al 30 giugno 2020 nei procedimenti civili e penali, con le eccezioni indicate al comma 3 dellโart. 83 (quelle sopra richiamate al punto A,
- ย lo svolgimento delle udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti mediante lo scambio e il deposito in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, e la successiva adozione fuori udienza del provvedimento del giudice.
2. MISURE IN MATERIA DIย GIUSTIZIAย AMMINISTRATIVAย (art. 84)
2.1. Sospensione dei termini
Sospensione dallโ8 marzo al 15 aprile inclusi di tutti i termini del processo amministrativo, secondo la disciplina della sospensione feriale.
2.2. Differimento delle udienze
Le udienze camerali e pubbliche giร calendarizzate allโinterno del periodo di sospensione sono rinviate dโufficio a data successiva
2.3. Passaggio in decisione delle controversie e deposito di note
Fino al 30 giugno 2020, tutte le controversie fissate per la trattazione, sia in udienza camerale sia in udienza pubblica, passano in decisione, senza discussione orale, sulla base degli atti depositati, ferma restando la possibilitร di definizione del giudizio ai sensi dellโart. 60 c.p.a., omesso ogni avviso. Il giudice delibera in camera di consiglio, anche da remoto. Le parti hanno facoltร di presentare brevi note sino a due giorni liberi prima della data fissata per la trattazione. Il giudice, su istanza proposta entro lo stesso termine dalla parte che non si sia avvalsa della facoltร di presentare le note, dispone la rimessione in termini in relazione a quelli che, per effetto della sospensione dei termini, non sia stato possibile osservare e adotta ogni conseguente provvedimento per lโulteriore e piรน sollecito svolgimento del processo. In tal caso, i termini di cui allโarticolo 73, comma 1, del codice del processo amministrativo sono abbreviati della metร , limitatamente al rito ordinario.
2.4. Procedimenti cautelari
I procedimenti cautelari promossi o pendenti allโinterno del periodo di sospensione sono decisi con decreto monocratico dal presidente o dal magistrato da lui delegato ex art. 56 c.p.a., e restano efficaci fino alla trattazione collegiale, da fissarsi in una data immediatamente successiva al 15 aprile. Resta ferma lโapplicazione dellโart. 56, comma 4, c.p.a., circa la perdita di efficacia del decreto in caso di mancata trattazione e la revocabilitร o modificabilitร in ogni momento del decreto su istanza della parte notificata. I decreti monocratici sono appellabili innanzi al Consiglio di Stato, che, se ritiene la domanda ammissibile e fondata, provvede, omessa ogni formalitร , con decreto (che in ogni caso cessa di produrre effetti con la perdita di efficacia del decreto appellato); in caso contrario, รจ la segreteria a comunicare il mancato accoglimento.
2.5. Misureย organizzative per contrastare lโemergenza e prevenire il contagio
A decorrere dallโ8 marzo e fino al 30 giugno, i presidenti titolari delle sezioni del Consiglio di Stato, il presidente del Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana e i presidenti dei tribunali amministrativi regionali e delle relative sezioni staccate adottano le necessarie misure organizzative per evitare assembramenti allโinterno degli uffici giudiziari e contatti ravvicinati tra le persone. Fra queste misure, il decreto cita a titolo esemplificativo e non esaustivo: a) la limitazione dellโaccesso agli uffici giudiziari ai soli soggetti che debbono svolgervi attivitร urgenti; b) la limitazione dellโorario di apertura al pubblico degli uffici o, in ultima istanza e solo per i servizi che non erogano servizi urgenti, la sospensione dellโattivitร di apertura al pubblico; c) la predisposizione di servizi di prenotazione per lโaccesso ai servizi, anche tramite mezzi di comunicazione telefonica o telematica, curando che la convocazione degli utenti sia scaglionata per orari fissi, e adottando ogni misura ritenuta necessaria per evitare forme di assembramento; d) lโadozione di linee guida vincolanti per la fissazione e la trattazione delle udienze, coerenti con le eventuali disposizioni dettate dal presidente del Consiglio di Stato; e) il rinvio delle udienze a data successiva al 30 giugno 2020, assicurandone comunque la trattazione con prioritร , anche mediante una ricalendarizzazione delle udienze, fatta eccezione per le udienze e camere di consiglio cautelari, elettorali, e per le cause rispetto alle quali la ritardata trattazione potrebbe produrre grave pregiudizio alle parti; in tal caso, la dichiarazione di urgenza รจ fatta dai presidenti di cui al comma 2 con decreto non impugnabile.
2.6. Rimessione in termini e sospensione della decadenza e dellaย prescrizione, a seguito dellโadozione di misure organizzative per contrastareย lโemergenza e prevenire il contagio
Lโassunzione delle misure in questione importa: 1) la rimessione in termini ove determinino la decadenza delle parti da facoltร processuali; 2) la sospensione della decadenza e della prescrizione, ove impediscano lโesercizio dei diritti.
3. DISPOSIZIONI IN MATERIA DIย GIURISDIZIONEย CONTABILE
Lโart. 85 del decreto legge in commento, in tema di Giustizia Contabile, al 1ยฐcomma opera un richiamo espresso alle disposizioni di cui agli artt. 83 e 84, in quanto applicabili.
Lo stesso art. 85, al comma 8ยฐ, abroga espressamente lโart. 4, 1ยฐ co. D.L. n. 11/2020, e detta una nuova disciplina delle misure emergenziali in tema di Giustizia Contabile che prevedono, in sintesi, il potere dei vertici istituzionali degli uffici territoriali e centrali, a decorrere dallโ8 marzo 2020 e fino al 30 giugno 2020, sentita lโautoritร sanitaria regionale e, per le attivitร giurisdizionali, il Consiglio dellโordine degli avvocati, di adottare (in coerenza con le disposizioni di coordinamento dettate dal Presidente o dal Segretario generale della Corte dei conti), le misure organizzative, anche incidenti sulla trattazione degli affari, necessarie per consentire il rispetto delle indicazioni igienico-sanitarie fornite dal Ministero della salute, anche dโintesa con le Regioni, e delle prescrizioni di cui allโallegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020
Tali provvedimenti possono prevedere una o piรน delle seguenti misure:
a) la limitazione dellโaccesso del pubblico agli uffici, garantendo comunque lโaccesso alle persone che debbono svolgervi attivitร urgenti;
b) la limitazione, sentito il dirigente competente, dellโorario di apertura al pubblico degli uffici ovvero, in via residuale e solo per gli uffici che non erogano servizi urgenti, la chiusura al pubblico;
c) la predisposizione di servizi di prenotazione per lโaccesso ai servizi, anche tramite mezzi di comunicazione telefonica o telematica, curando che la convocazione degli utenti sia scaglionata per orari fissi, nonchรฉ lโadozione di ogni misura ritenuta necessaria per evitare forme di assembramento;
d) lโadozione di linee guida vincolanti per la fissazione e la trattazione delle udienze o delle adunanze, coerenti con le disposizioni di coordinamento dettate dal presidente della Corte dei conti, ivi inclusa la eventuale celebrazione a porte chiuse;
e) la previsione dello svolgimento delle udienze che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti, ovvero delle adunanze che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai rappresentati delle amministrazioni, mediante collegamenti da remoto, con modalitร idonee a salvaguardare il contraddittorio e lโeffettiva partecipazione allโudienza ovvero allโadunanza, anche utilizzando strutture informatiche messe a disposizione da soggetti terzi o con ogni mezzo di comunicazione che, con attestazione allโinterno del verbale, consenta lโeffettiva partecipazione degli interessati;
f) il rinvio dโufficio delle udienze e delle adunanze a data successiva al 30 giugno 2020, salvo che per le cause rispetto alle quali la ritardata trattazione potrebbe produrre grave pregiudizio alle parti.
Nel caso di rinvio, con riferimento a tutte le attivitร giurisdizionali, inquirenti, consultive e di controllo intestate alla Corte dei conti, i termini in corso alla data dellโ8 marzo 2020 e che scadono entro il 30 giugno 2020, sono sospesi e riprendono a decorrere dal 1ยฐ luglio 2020.
A decorrere dallโ8 marzo 2020 si intendono sospesi anche i termini connessi alle attivitร istruttorie preprocessuali, alle prescrizioni in corso ed alle attivitร istruttorie e di verifica relative al controllo.
Per il periodo successivo al 15 aprile 2020 e fino al 30 giugno 2020, in deroga alle previsioni del codice di giustizia contabile, tutte le controversie pensionistiche fissate per la trattazione innanzi al giudice contabile in sede monocratica, sia in udienza camerale sia in udienza pubblica, passano in decisione senza discussione orale, sulla base degli atti depositati. Le parti hanno facoltร di presentare brevi note e documenti sino a due giorni liberi prima della data fissata per la trattazione.
Il giudice, trattata la causa, pronuncia immediatamente sentenza, dandone tempestiva notizia alle parti costituite con comunicazione inviata a mezzo di posta elettronica certificata.
Resta salva la facoltร del giudice di decidere in forma semplificata, con sentenza depositata in segreteria entro quindici giorni dalla pronuncia.
Sono fatte salve tutte le disposizioni compatibili col presente rito previste dalla parte IV, titolo I, del decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174, e successive modificazioni.
Ai fini del computo di cui allโarticolo 2 della legge 24 marzo 2001, n. 89, nei procedimenti nei quali le udienze sono rinviate a norma del presente articolo non si tiene conto del periodo compreso tra lโ8 marzo 2020 e il 30 giugno 2020.
6.ย PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI
Lโart. 103 disciplina la sospensione di tutti procedimenti amministrativi, sia ad iniziativa di parte che officiosa, con lโesclusione di quelli inerenti al pagamento di stipendi, pensioni, retribuzioni per lavoro autonomo, emolumenti per prestazioni di lavoro o di opere, servizi e forniture a qualsiasi titolo, indennitร di disoccupazione e altre indennitร da ammortizzatori sociali o da prestazioni assistenziali o sociali, comunque denominate nonchรฉ di contributi, sovvenzioni e agevolazioni alle imprese comunque denominati.
Viene disposta la proroga fino al 15.06.2020 della validitร dei certificati giร rilasciati e in scadenza nel periodo compreso tr a il 31.01.2020 e il 15.04.2020
Di rilievo la norma di cui al 9ยฐ comma dellโart. 103, che dispone la sospensione fino al 30.06.2020 dellโesecuzione dei provvedimenti di rilascio degli immobili, anche ad uso non abitativo.
5. DISPOSIZIONI IN MATERIA DI DETENZIONE DOMICILIARE
Lโart. 123 pone misure di agevolazione della esecuzione presso lโabitazione del condannato o in altro luogo pubblico o privato di cura, assistenza e accoglienza, delle pene detentive non superiori a diciotto mesi, anche se costituenti parte residua di maggior pena, con le eccezioni espressamente e analiticamente contemplate.
So quanto sia difficile muoversi nel mondo del diritto e avere a che fare con la burocrazia italiana.
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Avvocato del Foro di Forlรฌ-Cesena โข Fondatore e Titolare del sito avvocatofrancescolombardini.itย
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