Disposizioni in materia di giustizia a cura dell’ufficio di monitoraggio legislativo dell’Ocf
Il D.L. 17.03.2020 n. 18, accanto alle previsioni di natura economica, contiene diverse norme che incidono sull’organizzazione della giustizia e sulla disciplina processuale, modificando o, a seconda dei casi, chiarendo quanto già previsto in materia – con soluzioni, a dire il vero, non sempre cristalline e perspicue – dai decreti-legge nn. 9 e 11 del 2020. Con la presente guida operativa s’intende fornire ai colleghi un primo strumento d’orientamento, rispetto a questo nuovo assetto giuridico della professione forense ai tempi dell’emergenza.
Il decreto legge è stato pubblicato G.U. Serie Generale n. 70 del 17.03.2020 e le sua disposizioni, in virtù dell’art. 127, entrano in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.
SOMMARIO:
1. DISPOSIZIONI IN MATERIA PENALE E CIVILE E RELATIVA DISCIPLINA PROCESSUALE
– RIGUARDO AL PERIODO “A” 1.1. RINVIO UDIENZE
- 1.2. SOSPENSIONE DEI TERMINI
- 1.3. ECCEZIONE ALLA SOSPENSIONE DELLE UDIENZE
- 1.4. PARTICOLARI DISPOSIZIONI SUI TERMINI NON PROCESSUALI
- 1.5. DISPOSIZIONI SUL DEPOSITO TELEMATICO DEGLI ATTI
- 1.6. PARTICOLARI MISURE IN MATERIA DI NOTIFICAZIONI PENALI (ART. 83, CO. 13, 14 E 15)
– RIGUARDO AL PERIODO “B”
1.7. MISURE ORGANIZZATIVE PER EVITARE ASSEMBRAMENTI ALL’INTERNO
DELL’UFFICIO GIUDIZIARIO E CONTATTI RAVVICINATI TRA LE PERSONE
2. DISPOSIZIONI IN MATERIA DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA (ART. 81)
- 2.1. SOSPENSIONE DEI TERMINI
- 2.2. DIFFERIMENTO DELLE UDIENZE
- 2.3. PASSAGGIO IN DECISIONE DELLE CONTROVERSIE E DEPOSITO DI NOTE
- 2.4. PROCEDIMENTI CAUTELARI
- 2.5. MISURE ORGANIZZATIVE PER CONTRASTARE L’EMERGENZA E PREVENIRE IL CONTAGIO
- 2.6. RIMESSIONE IN TERMINI E SOSPENSIONE DELLA DECADENZA E DELLA PRESCRIZIONE, A SEGUITO DELL’ADOZIONE DI MISURE ORGANIZZATIVE PER CONTRASTARE L’EMERGENZA E PREVENIRE IL CONTAGIO
- DISPOSIZIONI IN MATERIA DI GIURISDIZIONE CONTABILE
- PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI
- DISPOSIZIONI IN MATERIA DI DETENZIONE DOMICILIARE
1. DISPOSIZIONI IN MATERIA PENALE E CIVILE E RELATIVA DISCIPLINA PROCESSUALE
Il nuovo decreto legge, all’art. 83, abroga espressamente gli articoli 1 e 2 del decreto-legge 8 marzo 2020, n. 11 e detta nuove disposizioni specifiche.
Il decreto scansiona sul piano temporale l’emergenza in due distinte fasi:
- Periodo dal 9 marzo al 15 aprile di blocco totale delle udienze con le eccezioni di seguito analizzate;
- Periodo dal 16 aprile al 30 giugno fase di gestione discrezionale dell’emergenza, in cui sono rimessi poteri organizzativi ai dirigenti degli uffici giudiziari (presidente della Corte di Appello, presidenti degli Ordini, capo della procura). RIGUARDO AL PERIODO “A”
1.1. RINVIO UDIENZE
L’art. 83, 1° co., prevede che dal 9 marzo 2020 al 15 aprile 2020 le udienze dei procedimenti civili e penali pendenti presso tutti gli uffici giudiziari sono rinviate d’ufficio a data successiva al 15 aprile 20201. 1.2. SOSPENSIONE DEI TERMINI
In forza del disposto di cui all’art. 83, 2° co., dal 9 marzo 2020 al 15 aprile 2020 è sospeso il decorso dei termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti civili e penali (37 giorni)2.
Si intendono pertanto sospesi, per la stessa durata:
- i termini stabiliti per la fase delle indagini preliminari,
- per l’adozione di provvedimenti giudiziari e per il deposito della loro motivazione,
- per la proposizione degli atti introduttivi del giudizio e dei procedimenti esecutivi, 1 “1. Dal 9 marzo 2020 al 15 aprile 2020 le udienze dei procedimenti civili e penali pendenti presso tutti gli uffici giudiziari sono rinviate d’ufficio a data successiva al 15 aprile 2020”.
2 “2. Dal 9 marzo 2020 al 15 aprile 2020 è sospeso il decorso dei termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti civili e penali. Si intendono pertanto sospesi, per la stessa durata, i termini stabiliti per la fase delle indagini preliminari, per l’adozione di provvedimenti giudiziari e per il deposito della loro motivazione, per la proposizione degli atti introduttivi del giudizio e dei procedimenti esecutivi, per le impugnazioni e, in genere, tutti i termini procedurali. Ove il decorso del termine abbia inizio durante il periodo di sospensione, l’inizio stesso è differito alla fine di detto periodo. Quando il termine è computato a ritroso e ricade in tutto o in parte nel periodo di sospensione, è differita l’udienza o l’attività da cui decorre il termine in modo da consentirne il rispetto. Si intendono altresì sospesi, per la stessa durata indicata nel primo periodo, i termini per la notifica del ricorso in primo grado innanzi alle Commissioni tributarie e il termine di cui all’articolo 17-bis, comma 2 del decreto legislativo 31 dicembre 1992 n. 546 .”. - per le impugnazioni e, in genere, tutti i termini procedurali. Ove il decorso del termine abbia inizio durante il periodo di sospensione, l’inizio stesso è differito alla fine di detto periodo.
In caso di termini computati a ritroso ricadenti in tutto o in parte nel periodo di sospensione, è differita l’udienza o l’attività da cui decorre il termine in modo da consentirne il rispetto.
Per il periodo dal 9 marzo 2020 al 15 aprile 2020 sono altresì sospesi i termini per lo svolgimento di qualunque attività nei procedimenti di mediazione ai sensi del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, nei procedimenti di negoziazione assistita ai sensi del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 novembre 2014, n. 162, nonché in tutti i procedimenti di risoluzione stragiudiziale delle controversie regolati dalle disposizioni vigenti, quando i predetti procedimenti siano stati promossi entro il 9 marzo 2020 e quando costituiscano condizione di procedibilità della domanda giudiziale. Sono conseguentemente sospesi i termini di durata massima dei medesimi procedimenti (art. 83, 20° co.).
1.3. ECCEZIONE ALLA SOSPENSIONE DELLE UDIENZE
a) In materia civile:
- cause di competenza del tribunale per i minorenni relative alle dichiarazioni di adottabilità, ai minori stranieri non accompagnati, ai minori allontanati dalla famiglia ed alle situazioni di grave pregiudizio;
- cause relative ad alimenti o ad obbligazioni alimentari derivanti da rapporti di famiglia, di parentela, di matrimonio o di affinità (si precisa nella Relazione che si deve far riferimento, per la nozione di cause di “alimenti o ad obbligazioni alimentari”, al Regolamento europeo 4 del 2009 art. 1);
- procedimenti cautelari aventi ad oggetto la tutela di diritti fondamentali della persona;
- procedimenti per l’adozione di provvedimenti in materia di tutela, di amministrazione di sostegno, di interdizione, di inabilitazione nei soli casi in cui viene dedotta una motivata situazione di indifferibilità incompatibile anche con l’adozione di provvedimenti provvisori e sempre che l’esame diretto della persona del beneficiario, dell’interdicendo e dell’inabilitando non risulti incompatibile con le sue condizioni di età e salute;
- procedimenti di cui all’articolo 35 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 (Procedimento relativo agli accertamenti e trattamenti sanitari obbligatori in condizioni di degenza ospedaliera per malattia mentale);
- procedimenti di cui all’articolo 12 della legge 22 maggio 1978, n. 194 (richiesta di interruzione della gravidanza);
- procedimenti per l’adozione di ordini di protezione contro gli abusi familiari; procedimenti di convalida dell’espulsione, allontanamento e trattenimento di cittadini di paesi terzi e dell’Unione europea;
- procedimenti di cui agli articoli 283, 351 e 373 del codice di procedura civile;
- tutti i procedimenti la cui ritardata trattazione può produrre grave pregiudizio alle parti (la dichiarazione di urgenza è fatta dal capo dell’ufficio giudiziario o dal suo delegato in calce alla citazione o al ricorso, con decreto non impugnabile e, per le cause già iniziate, con provvedimento del giudice istruttore o del presidente del collegio, egualmente non impugnabile);
Per queste cause può essere disposto lo svolgimento delle udienze, che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori e dalle parti, mediante collegamenti da remoto individuati e regolati con provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia.
b) Inmateriapenale
- procedimenti di convalida dell’arresto o del fermo;
- procedimenti nei quali nel periodo di sospensione scadono i termini di cui all’articolo 304 del codice di procedura penale;
- procedimenti in cui sono applicate misure di sicurezza detentive o è pendente la richiesta di applicazione di misure di sicurezza detentive
- quando i detenuti, gli imputati, i proposti o i loro difensori espressamente richiedono che si proceda, nei casi di: a- procedimenti a carico di persone detenute, salvo i casi di sospensione cautelativa delle misure alternative, ai sensi dell’articolo 51-ter della legge 26 luglio 1975, n. 354; b- procedimenti in cui sono applicate misure cautelari o di sicurezza; c- procedimenti per l’applicazione di misure di prevenzione o nei quali sono disposte misure di prevenzione
- procedimenti a carico di imputati minorenni
- procedimenti che presentano carattere di urgenza, per la necessità di assumere prove indifferibili, nei casi di cui all’articolo 392 del codice di procedura penale. La dichiarazione di urgenza è fatta dal giudice o dal presidente del collegio, su richiesta di parte, con provvedimento motivato e non impugnabile.
Sono prorogate le sessioni delle Corti di assise e delle Corti di assise di appello, in quanto altrimenti la scadenza imminente avrebbe comportato l’attivazione di incombenze che avrebbero richiesto la convocazione di un numero considerevole di persone presso gli uffici giudiziari per la selezione dei giudici popolari.
1.4. PARTICOLARI DISPOSIZIONI SUI TERMINI NON PROCESSUALI
– è espressamente prevista la sospensione della decorrenza dei termini di prescrizione e decadenza per i diritti che possono essere esercitati solo mediante presentazione della domanda giudiziale (art. 83, 8° co.);
– riguardo ai termini di impugnazione dei licenziamenti nel lavoro, è prevista dal DL il blocco di tutte le procedure di cui agli art. 4 e 24 l.n 223/91 e all’art. 3 L.n. 604/66 (licenziamento per motivi oggettivi). Il che significa che allo stato, è prudente operare la impugnazione nei termini di legge dei licenziamenti, da qualunque motivo determinati; mentre il termine di decadenza dall’azione appare compreso nella previsione del comma 8 sopra riferita (art. 463).
– il comma 9° dell’art. 83 prevede la sospensione della prescrizione nei processi penali, per il tempo in cui il processo è rinviato di seguito alla adozione dei provvedimenti autorizzati ai sensi del decreto legge recante “misure straordinarie ed urgenti per contrastare l’emergenza epidemiologica da covid-19 e contenere gli effetti negativi sullo svolgimento dell’attività giudiziaria”; nonché la sospensione della prescrizione penale e dei termini fissati per la decisione nei procedimenti di impugnazione dei provvedimenti cautelari e in materia di procedimenti di prevenzione;
– siprevedeche,aifinidelcomputodeitempiprevistidallac.dleggePinto non si tiene conto del periodo decorrente dalla data del provvedimento di rinvio dell’udienza sino al 30 giugno (art. 83, 10° co.).
1.5. DISPOSIZIONI SUL DEPOSITO TELEMATICO DEGLI ATTI
“1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto l’avvio delle procedure di cui agli articoli 4, 5 e 24, della legge 23 luglio 1991, n. 223 è precluso per 60 giorni e nel medesimo periodo sono sospese le procedure pendenti avviate successivamente alla data del 23 febbraio 2020. Sino alla scadenza del suddetto termine, il datore di lavoro, indipendentemente dal numero dei dipendenti, non può recedere dal contratto per giustificato motivo oggettivo ai sensi dell’articolo 3, della legge 15 luglio 1966, n. 604”.
L’11° comma dell’art. 83 prevede che fino al 30 giugno 2020, negli uffici che hanno la disponibilità del servizio di deposito telematico anche gli atti e documenti di cui all’articolo 16-bis, comma 1-bis, del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221 (Obbligatorietà del deposito telematico degli atti processuali), sono depositati esclusivamente con le modalità previste dal comma 1 del medesimo articolo. Gli obblighi di pagamento del contributo unificato di cui all’articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, nonché l’anticipazione forfettaria di cui all’articolo 30 del medesimo decreto, connessi al deposito degli atti con le modalità previste dal periodo precedente, sono assolti con sistemi telematici di pagamento anche tramite la piattaforma tecnologica di cui all’articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.
1.6. PARTICOLARI MISURE IN MATERIA DI NOTIFICAZIONI PENALI (ART. 83, CO. 13, 14 E 15)
Con il decreto legge in commento, nella situazione di emergenza che ha imposto il rinvio d’ufficio delle udienze per la trattazione di affari penali non urgenti nonché le ulteriori misure previste dai decreti legge numeri 9 e 11 del 2020, si introducono deroghe al sistema delle notificazioni e delle comunicazioni attualmente previsto dal codice di procedura penale, al fine di consentire agli uffici giudiziari di comunicare celermente e senza la necessità di impegno degli organi notificatori i provvedimenti destinati alla parti processuali relativamente alle date fissate per le udienze in esito ai rinvii d’ufficio o a qualsiasi altro elemento dipendente dai provvedimenti adottati ai sensi dei decreti legge sopraindicati. In questo senso, si impone il ricorso al sistema di notificazioni e comunicazioni telematiche – già previsto e disciplinato dal decreto legge n. 179 del 2012 – quali modalità di partecipazione dei provvedimenti sopra descritti e di qualsivoglia avviso agli stessi connesso. Al fine di agevolare la funzionalità dei sistemi e l’efficienza dei servizi è necessario prevedere la possibilità di ricorrere a ulteriori strumenti telematici individuati dalla Direzione generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia, anche al fine di favorire uffici che già hanno adottato sistemi telematici alternativi.
Viene anche prevista la possibilità per tutti gli uffici giudiziari di accedere al Sistema di Notificazioni e Comunicazioni telematiche penali, anche ove non siano state richieste le verifiche funzionali all’adozione dei decreti ministeriali previsti dall’articolo 16, comma 10 lettere a) e b), del menzionato decreto legge n. 179 del 2012.
Al fine di rendere effettivamente gestibile il notevole carico di lavoro imposto alle cancellerie per le comunicazioni e le notificazioni dei provvedimenti di rinvio (o degli altri provvedimenti previsti e disciplinati dai decreti legge citati), si deroga al sistema di notificazioni previsto per tutti gli atti processuali penali introducendo, per la notificazione dei provvedimenti specificamente disciplinati dai decreti legge adottati per far fronte all’emergenza sanitaria in atto, la notifica ex lege presso il difensore di fiducia dell’imputato e di tutte le parti private, da effettuarsi tramite invio all’indirizzo di posta elettronica certificata di sistema. Nel caso di difensore d’ufficio, naturalmente, continuerà ad avere applicazione il regime codicistico ordinario.
RIGUARDO AL PERIODO “B”
1.7. MISURE ORGANIZZATIVE PER EVITARE ASSEMBRAMENTI ALL’INTERNO DELL’UFFICIO GIUDIZIARIO E CONTATTI RAVVICINATI TRA LE PERSONE
I capi degli uffici giudiziari, sentiti l’autorità sanitaria regionale, per il tramite del Presidente della Giunta della Regione, e il Consiglio dell’ordine degli avvocati, adottano le misure organizzative, anche relative alla trattazione degli affari giudiziari, al fine di evitare assembramenti all’interno dell’ufficio giudiziario e contatti ravvicinati tra le persone.
Per gli uffici diversi dalla Corte suprema di cassazione e dalla Procura generale presso la Corte di cassazione, le misure sono adottate d’intesa con il Presidente della Corte d’appello e con il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte d’appello dei rispettivi distretti.
Misure previste:
- la limitazione dell’accesso del pubblico agli uffici giudiziari, garantendo comunque l’accesso alle persone che debbono svolgervi attività urgenti
- la limitazione, sentito il dirigente amministrativo, dell’orario di apertura al pubblico degli uffici anche in deroga a quanto disposto dall’articolo 162 della legge 23 ottobre 1960, n. 1196 ovvero, in via residuale e solo per gli uffici che non erogano servizi urgenti, la chiusura al pubblico
- la regolamentazione dell’accesso ai servizi, previa prenotazione, anche tramite mezzi di comunicazione telefonica o telematica, curando che la convocazione degli utenti sia scaglionata per orari fissi, nonché l’adozione di ogni misura ritenuta necessaria per evitare forme di assembramento
- l’adozione di linee guida vincolanti per la fissazione e la trattazione delle udienze
- la celebrazione a porte chiuse, ai sensi dell’articolo 472, comma 3, del codice di procedura penale, di tutte le udienze penali pubbliche o di singole udienze e, ai sensi dell’articolo 128 del codice di procedura civile, delle udienze civili pubbliche
- la previsione dello svolgimento delle udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori e dalle parti mediante collegamenti da remoto individuati e regolati con provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia. Va segnalato che DGSIA ha indicato come sistemi Team MSN e Skype Business Lo svolgimento dell’udienza deve in ogni caso avvenire con modalità idonee a salvaguardare il contraddittorio e l’effettiva partecipazione delle parti. Prima dell’udienza il giudice fa comunicare ai procuratori delle parti e al pubblico ministero, se è prevista la sua partecipazione, giorno, ora e modalità di collegamento. All’udienza il giudice dà atto a verbale delle modalità con cui si accerta dell’identità dei soggetti partecipanti e, ove trattasi di parti, della loro libera volontà. Di tutte le ulteriori operazioni è dato atto nel processo verbale. A tal riguardo, l’Organismo segnala di non essere favorevole a questa modalità chiusa e non coerente coi tempi e con le necessità dell’emergenza, mentre auspica che le Corti di Appello riescano a ritornare -su base di accordi con gli Ordini- ad una formula più aperta come quella circolata nelle precedenti bozze di DL che prevedeva la possibilità in alternativa di ricorrere “a sistemi che forniscano le medesime garanzie e caratteristiche anche se messi a disposizione da terzi, senza costi aggiuntivi per il Ministero”. In ogni caso, per l’illustrazione delle modalità operative, si può fare riferimento al prospetto predisposto dall’AIGA che dà adeguata illustrazione delle principali tematiche, nel rispetto del criterio di sinteticità (cui si rimanda e che viene pubblicata in allegato).
- la previsione del rinvio delle udienze a data successiva al 30 giugno 2020 nei procedimenti civili e penali, con le eccezioni indicate al comma 3 dell’art. 83 (quelle sopra richiamate al punto A,
- lo svolgimento delle udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti mediante lo scambio e il deposito in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, e la successiva adozione fuori udienza del provvedimento del giudice.
2. MISURE IN MATERIA DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA (art. 84)
2.1. Sospensione dei termini
Sospensione dall’8 marzo al 15 aprile inclusi di tutti i termini del processo amministrativo, secondo la disciplina della sospensione feriale.
2.2. Differimento delle udienze
Le udienze camerali e pubbliche già calendarizzate all’interno del periodo di sospensione sono rinviate d’ufficio a data successiva
2.3. Passaggio in decisione delle controversie e deposito di note
Fino al 30 giugno 2020, tutte le controversie fissate per la trattazione, sia in udienza camerale sia in udienza pubblica, passano in decisione, senza discussione orale, sulla base degli atti depositati, ferma restando la possibilità di definizione del giudizio ai sensi dell’art. 60 c.p.a., omesso ogni avviso. Il giudice delibera in camera di consiglio, anche da remoto. Le parti hanno facoltà di presentare brevi note sino a due giorni liberi prima della data fissata per la trattazione. Il giudice, su istanza proposta entro lo stesso termine dalla parte che non si sia avvalsa della facoltà di presentare le note, dispone la rimessione in termini in relazione a quelli che, per effetto della sospensione dei termini, non sia stato possibile osservare e adotta ogni conseguente provvedimento per l’ulteriore e più sollecito svolgimento del processo. In tal caso, i termini di cui all’articolo 73, comma 1, del codice del processo amministrativo sono abbreviati della metà, limitatamente al rito ordinario.
2.4. Procedimenti cautelari
I procedimenti cautelari promossi o pendenti all’interno del periodo di sospensione sono decisi con decreto monocratico dal presidente o dal magistrato da lui delegato ex art. 56 c.p.a., e restano efficaci fino alla trattazione collegiale, da fissarsi in una data immediatamente successiva al 15 aprile. Resta ferma l’applicazione dell’art. 56, comma 4, c.p.a., circa la perdita di efficacia del decreto in caso di mancata trattazione e la revocabilità o modificabilità in ogni momento del decreto su istanza della parte notificata. I decreti monocratici sono appellabili innanzi al Consiglio di Stato, che, se ritiene la domanda ammissibile e fondata, provvede, omessa ogni formalità, con decreto (che in ogni caso cessa di produrre effetti con la perdita di efficacia del decreto appellato); in caso contrario, è la segreteria a comunicare il mancato accoglimento.
2.5. Misure organizzative per contrastare l’emergenza e prevenire il contagio
A decorrere dall’8 marzo e fino al 30 giugno, i presidenti titolari delle sezioni del Consiglio di Stato, il presidente del Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana e i presidenti dei tribunali amministrativi regionali e delle relative sezioni staccate adottano le necessarie misure organizzative per evitare assembramenti all’interno degli uffici giudiziari e contatti ravvicinati tra le persone. Fra queste misure, il decreto cita a titolo esemplificativo e non esaustivo: a) la limitazione dell’accesso agli uffici giudiziari ai soli soggetti che debbono svolgervi attività urgenti; b) la limitazione dell’orario di apertura al pubblico degli uffici o, in ultima istanza e solo per i servizi che non erogano servizi urgenti, la sospensione dell’attività di apertura al pubblico; c) la predisposizione di servizi di prenotazione per l’accesso ai servizi, anche tramite mezzi di comunicazione telefonica o telematica, curando che la convocazione degli utenti sia scaglionata per orari fissi, e adottando ogni misura ritenuta necessaria per evitare forme di assembramento; d) l’adozione di linee guida vincolanti per la fissazione e la trattazione delle udienze, coerenti con le eventuali disposizioni dettate dal presidente del Consiglio di Stato; e) il rinvio delle udienze a data successiva al 30 giugno 2020, assicurandone comunque la trattazione con priorità, anche mediante una ricalendarizzazione delle udienze, fatta eccezione per le udienze e camere di consiglio cautelari, elettorali, e per le cause rispetto alle quali la ritardata trattazione potrebbe produrre grave pregiudizio alle parti; in tal caso, la dichiarazione di urgenza è fatta dai presidenti di cui al comma 2 con decreto non impugnabile.
2.6. Rimessione in termini e sospensione della decadenza e della prescrizione, a seguito dell’adozione di misure organizzative per contrastare l’emergenza e prevenire il contagio
L’assunzione delle misure in questione importa: 1) la rimessione in termini ove determinino la decadenza delle parti da facoltà processuali; 2) la sospensione della decadenza e della prescrizione, ove impediscano l’esercizio dei diritti.
3. DISPOSIZIONI IN MATERIA DI GIURISDIZIONE CONTABILE
L’art. 85 del decreto legge in commento, in tema di Giustizia Contabile, al 1°comma opera un richiamo espresso alle disposizioni di cui agli artt. 83 e 84, in quanto applicabili.
Lo stesso art. 85, al comma 8°, abroga espressamente l’art. 4, 1° co. D.L. n. 11/2020, e detta una nuova disciplina delle misure emergenziali in tema di Giustizia Contabile che prevedono, in sintesi, il potere dei vertici istituzionali degli uffici territoriali e centrali, a decorrere dall’8 marzo 2020 e fino al 30 giugno 2020, sentita l’autorità sanitaria regionale e, per le attività giurisdizionali, il Consiglio dell’ordine degli avvocati, di adottare (in coerenza con le disposizioni di coordinamento dettate dal Presidente o dal Segretario generale della Corte dei conti), le misure organizzative, anche incidenti sulla trattazione degli affari, necessarie per consentire il rispetto delle indicazioni igienico-sanitarie fornite dal Ministero della salute, anche d’intesa con le Regioni, e delle prescrizioni di cui all’allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020
Tali provvedimenti possono prevedere una o più delle seguenti misure:
a) la limitazione dell’accesso del pubblico agli uffici, garantendo comunque l’accesso alle persone che debbono svolgervi attività urgenti;
b) la limitazione, sentito il dirigente competente, dell’orario di apertura al pubblico degli uffici ovvero, in via residuale e solo per gli uffici che non erogano servizi urgenti, la chiusura al pubblico;
c) la predisposizione di servizi di prenotazione per l’accesso ai servizi, anche tramite mezzi di comunicazione telefonica o telematica, curando che la convocazione degli utenti sia scaglionata per orari fissi, nonché l’adozione di ogni misura ritenuta necessaria per evitare forme di assembramento;
d) l’adozione di linee guida vincolanti per la fissazione e la trattazione delle udienze o delle adunanze, coerenti con le disposizioni di coordinamento dettate dal presidente della Corte dei conti, ivi inclusa la eventuale celebrazione a porte chiuse;
e) la previsione dello svolgimento delle udienze che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti, ovvero delle adunanze che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai rappresentati delle amministrazioni, mediante collegamenti da remoto, con modalità idonee a salvaguardare il contraddittorio e l’effettiva partecipazione all’udienza ovvero all’adunanza, anche utilizzando strutture informatiche messe a disposizione da soggetti terzi o con ogni mezzo di comunicazione che, con attestazione all’interno del verbale, consenta l’effettiva partecipazione degli interessati;
f) il rinvio d’ufficio delle udienze e delle adunanze a data successiva al 30 giugno 2020, salvo che per le cause rispetto alle quali la ritardata trattazione potrebbe produrre grave pregiudizio alle parti.
Nel caso di rinvio, con riferimento a tutte le attività giurisdizionali, inquirenti, consultive e di controllo intestate alla Corte dei conti, i termini in corso alla data dell’8 marzo 2020 e che scadono entro il 30 giugno 2020, sono sospesi e riprendono a decorrere dal 1° luglio 2020.
A decorrere dall’8 marzo 2020 si intendono sospesi anche i termini connessi alle attività istruttorie preprocessuali, alle prescrizioni in corso ed alle attività istruttorie e di verifica relative al controllo.
Per il periodo successivo al 15 aprile 2020 e fino al 30 giugno 2020, in deroga alle previsioni del codice di giustizia contabile, tutte le controversie pensionistiche fissate per la trattazione innanzi al giudice contabile in sede monocratica, sia in udienza camerale sia in udienza pubblica, passano in decisione senza discussione orale, sulla base degli atti depositati. Le parti hanno facoltà di presentare brevi note e documenti sino a due giorni liberi prima della data fissata per la trattazione.
Il giudice, trattata la causa, pronuncia immediatamente sentenza, dandone tempestiva notizia alle parti costituite con comunicazione inviata a mezzo di posta elettronica certificata.
Resta salva la facoltà del giudice di decidere in forma semplificata, con sentenza depositata in segreteria entro quindici giorni dalla pronuncia.
Sono fatte salve tutte le disposizioni compatibili col presente rito previste dalla parte IV, titolo I, del decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174, e successive modificazioni.
Ai fini del computo di cui all’articolo 2 della legge 24 marzo 2001, n. 89, nei procedimenti nei quali le udienze sono rinviate a norma del presente articolo non si tiene conto del periodo compreso tra l’8 marzo 2020 e il 30 giugno 2020.
6. PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI
L’art. 103 disciplina la sospensione di tutti procedimenti amministrativi, sia ad iniziativa di parte che officiosa, con l’esclusione di quelli inerenti al pagamento di stipendi, pensioni, retribuzioni per lavoro autonomo, emolumenti per prestazioni di lavoro o di opere, servizi e forniture a qualsiasi titolo, indennità di disoccupazione e altre indennità da ammortizzatori sociali o da prestazioni assistenziali o sociali, comunque denominate nonché di contributi, sovvenzioni e agevolazioni alle imprese comunque denominati.
Viene disposta la proroga fino al 15.06.2020 della validità dei certificati già rilasciati e in scadenza nel periodo compreso tr a il 31.01.2020 e il 15.04.2020
Di rilievo la norma di cui al 9° comma dell’art. 103, che dispone la sospensione fino al 30.06.2020 dell’esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli immobili, anche ad uso non abitativo.
5. DISPOSIZIONI IN MATERIA DI DETENZIONE DOMICILIARE
L’art. 123 pone misure di agevolazione della esecuzione presso l’abitazione del condannato o in altro luogo pubblico o privato di cura, assistenza e accoglienza, delle pene detentive non superiori a diciotto mesi, anche se costituenti parte residua di maggior pena, con le eccezioni espressamente e analiticamente contemplate.
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Avvocato del Foro di Forlì-Cesena • Fondatore e Titolare del sito avvocatofrancescolombardini.it
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