Il Decreto Immigrazione è Legge

Scritto dall'Avvocato Francesco Lombardini
il decreto immigrazione è legge cosa cambia dal decreto salvini

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Il Decreto Immigrazione (D.L. 130/2020) modifica i Decreti Sicurezza di Salvini.

La legge che ha abolito i Decreti Sicurezza di Matteo Salvini introduce disposizioni urgenti in materia di immigrazione e di protezione internazionale, attraverso anche alcune modifiche ai precedenti decreti-legge n. 113/2018 e 53/2019.

Decreto Immigrazione Lamorgese cosa cambia?

1. Protezione umanitaria

Viene modificato l’art. 5 d.lgs n. 286/98 (T.U.I.) che aboliva la protezione umanitaria e vengono reintrodotti riferimenti alla stessa.

Ritorna la dicitura “obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano”.

Viene introdotta la possibilità di convertire diverse tipologie di permesso di soggiorno, in permesso per motivi di lavoro:

  • per protezione speciale;
  • per calamità;
  • permesso di soggiorno per residenza elettiva;
  • per acquisto della cittadinanza o dello stato di apolide;
  • per attività sportiva;
  • per lavoro di tipo artistico;
  • per motivi religiosi;
  • per assistenza minori.

2. Trattenimento CPR

Viene modificato l’art. 14 del T.U.I., che dà adesso priorità – ai fini del trattenimento – a “coloro che siano considerati una minaccia per l’ordine e la sicurezza pubblica o che siano stati condannati, anche con sentenza non definitiva per i reati di cui all’articolo 4, comma 3, terzo periodo, e all’articolo 5, comma 5-bis, nonché per coloro che siano cittadini di Paesi terzi con i quali sono vigenti accordi di cooperazione o altre intese in materia di rimpatrio, o che provengano da essi”.

Riduzione dei termini. 
Rispetto al decreto Salvini vengono ridotti i termini massimi di trattenimento che vengono portati da 180 giorni a 90 giorni “prorogabili per altri trenta giorni qualora lo straniero sia cittadino di un Paese con cui l’Italia abbia sottoscritto accordi in materia di rimpatri”. I richiedenti asilo potranno essere trattenuti solo nei limiti dei posti disponibili nei centri.

Viene introdotta la possibilità per gli stranieri trattenuti nei CPR, di presentare istanze o reclami al Garante nazionale ed ai garanti regionali e locali dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale.

3. Iscrizione anagrafica dei richiedenti asilo

All’art. 5 bis viene inserito il diritto dell’iscrizione anagrafica da parte dei richiedenti asilo.
Viene quindi reintrodotta la possibilità di rilascio di una carta di identità per i richiedenti asilo, valida all’interno del territorio nazionale e di durata triennale.

Per i richiedenti asilo accolti nei centri di prima accoglienza o nei CAS, l’iscrizione viene effettuata secondo la disciplina delle convivenze anagrafiche. Inoltre, l’allontanamento non giustificato del richiedente protezione internazionale, costituisce motivo di cancellazione anagrafica con effetto immediato.

4. Nuovo termine per la concessione della Cittadinanza Italiana

Viene modificato l’art. 9 ter della legge n. 91/92 sulla cittadinanza.
Il termine di conclusione delle richieste di cittadinanza per matrimonio e per residenza è fissato in 24 mesi (2 anni) dalla data di presentazione della domanda, (prorogabili al massimo fino a 36 mesi) e non più 48 mesi (4 anni) come stabiliva il decreto Salvini.

Il nuovo termine trova applicazione per le domande di cittadinanza presentate dalla data di entrata in vigore del decreto Immigrazione Lamorgese, quindi non è retroattivo come era il Decreto Salvini.

5. Accoglienza e integrazione

Potranno nuovamente usufruire del sistema di accoglienza i richiedenti asilo, insieme ai titolari di protezione internazionale e ai minori stranieri non accompagnati, nonché i titolari di permessi di soggiorno per protezione speciale, cure mediche, violenza domestica, calamità, particolare sfruttamento lavorativo, atti di particolare valore civile, casi speciali e protezione sociale (nei casi in cui la protezione speciale è riconosciuta per esclusione della protezione internazionale, non è previsto l’inserimento nel circuito d’accoglienza.

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Questo articolo è stato scritto da:

AVV. FRANCESCO LOMBARDINI

Avvocato del Foro di Forlì-Cesena • Fondatore e Titolare del sito avvocatofrancescolombardini.it 

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