Una delle domande più frequenti è questa:
INDICE
Con la ricevuta del permesso di soggiorno si può lavorare?
La risposta è si!
Ma cos’è la ricevuta del permesso di soggiorno?
La ricevuta del permesso di soggiorno è un documento importantissimo.
La ricevuta del permesso di soggiorno dimostra che non si è irregolari sul territorio dello Stato Italiano e che si proceduto a richiedere il permesso di soggiorno oppure il suo rinnovo.
Vediamo nel dettaglio come funziona.
La ricevuta del permesso di soggiorno per motivi di lavoro permette di lavorare?
Per rispondere a questa domanda voglio richiamare un articolo del Testo Unico dell’immigrazione:
In attesa del rilascio o del rinnovo del permesso di soggiorno, anche ove non venga rispettato il termine di sessanta giorni di cui al precedente comma, il lavoratore straniero può legittimamente soggiornare nel territorio dello Stato e svolgere temporaneamente l'attività lavorativa fino ad eventuale comunicazione dell'Autorità di pubblica sicurezza, da notificare anche al datore di lavoro, con l'indicazione dell'esistenza dei motivi ostativi al rilascio o al rinnovo del permesso di soggiorno.
Art. 5, comma 9 bis TUI
La legge consente quindi al cittadino straniero che ha richiesto il permesso per motivi di lavoro subordinato, di iniziare subito a svolgere attività lavorativa.
Questo significa che la ricevuta postale che attesta la richiesta del rilascio del permesso di soggiorno (inviata tramite kit postale), non solo vale come prova della regolare permanenza sul territorio italiano ma è anche sufficiente per instaurare un regolare rapporto di lavoro.
Tuttavia, questo non basta.
Occorre rispettare anche queste due condizioni:
- se si tratta di un primo rilascio di permesso di soggiorno per motivi di lavoro, la richiesta di rilascio deve essere stata effettuata dal lavoratore straniero entro 8 giorni dall’ingresso sul territorio italiano all’atto della stipula del contratto di soggiorno presso lo Sportello unico per l’immigrazione (art. 35 DPR 394/1999);
- se si tratta di un di rinnovo, la richiesta deve essere stata presentata prima della scadenza del permesso, o entro 60 giorni dalla scadenza dello stesso.
Scopri di più sui documenti necessari per richiedere il permesso di soggiorno.
Su questo punto si è espresso anche il Ministero dell’Interno in una nota congiunta insieme all’Ispettorato del lavoro precisando inoltre che lo straniero deve essere anche in possesso di:
- modulo di richiesta del permesso di soggiorno (cfr. art. 36 del DPR 394/1999);
- ricevuta attestante l’avvenuta presentazione della richiesta di rilascio o di rinnovo del permesso, rilasciata dall’ufficio competente.
Con la ricevuta del permesso di soggiorno per motivi familiari posso iniziare a lavorare?
Se il permesso di soggiorno che hai richiesto è per motivi familiari puoi tranquillamente iniziare a lavorare.
Il permesso di soggiorno rilasciato per motivi familiari consente al cittadino straniero di svolgere attività di lavoro subordinato o autonomo sul territorio italiano fino alla scadenza dello stesso e senza la necessità di convertirlo in permesso per lavoro subordinato, fermi restando i requisiti minimi di età previsti dalla normativa nazionale.
Questa possibilità è riconosciuta direttamente dalla legge:
Ai sensi dell’art. 30, comma 2, TUI e dell’art. 14, comma 1 del DPR 394/1999, il permesso di soggiorno rilasciato per motivi familiari consente al cittadino straniero di svolgere attività di lavoro subordinato o autonomo sul territorio italiano fino alla scadenza dello stesso e senza la necessità di convertirlo in permesso per lavoro subordinato, fermi restando i requisiti minimi di età previsti dalla normativa nazionale.
Art. 30, comma 2, TUI
La disposizione che ti ho indicato prima (art. 5, comma 9-bis), si applica anche al permesso di soggiorno per motivi familiari.
Questo significa che a seguito di una richiesta di primo rilascio o di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi familiari è possibile iniziare subito a lavorare con la sola ricevuta del permesso di soggiorno.
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Questo articolo è stato scritto da:
Avvocato del Foro di Forlì-Cesena • Fondatore e Titolare del sito avvocatofrancescolombardini.it
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