Legge ricongiungimento familiare
Nell’articolo di oggi andremo ad analizzare la Legge sul ricongiungimento familiare.
Tutela e unità familiare
Per comprendere al meglio cosa prevede la Legge sul Ricongiungimento familiare è però utile fare un breve ripasso su ciò che le legge italiana prevede in merito di tutela e unità familiare.
Nella Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo:
La famiglia è il nucleo naturale e fondamentale della società
e ha diritto ad essere protetta
dalla società e dallo Stato.
Come è tutelata la famiglia e l’unità familiare nell’ordinamento italiano?
L’art.29, comma 1, della Costituzione riconosce i diritti fondamentali della famiglia in quanto società naturale fondata sul matrimonio.
Il legame familiare è riconosciuto e tutelato dall’ordinamento nell’ampio quadro delle generali garanzie dell’individuo rispetto ai diritti originari e fondamentali a lui riconosciuti.
Il diritto a mantenere o riacquistare l’unità familiare è riconosciuto anche agli stranieri?
Si, il diritto all’unità familiare è riconosciuto e garantito dall’art. 28 e seguenti del Testo Unico dell’Immigrazione che prevede norme dirette a tutela dei cittadini stranieri regolarmente soggiornanti in Italia.
Diritto all’unità familiare e tutela dei minori
Articolo 28
Diritto all’unità familiare
(Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 26)
1. Il diritto a mantenere o a riacquistare l’unità familiare nei confronti dei familiari stranieri è riconosciuto, alle condizioni previste dal presente testo unico, agli stranieri titolari di carta di soggiorno o di permesso di soggiorno di durata non inferiore a un anno rilasciato per motivi di lavoro subordinato o autonomo, ovvero per asilo, per studio, per motivi religiosi o per motivi familiari. (1)
2. Ai familiari stranieri di cittadini italiani o di uno Stato membro dell’Unione Europea continuano ad applicarsi le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1965, n. 1656, fatte salve quelle più favorevoli del presente testo unico o del regolamento di attuazione.
3. In tutti i procedimenti amministrativi e giurisdizionali finalizzati a dare attuazione al diritto all’unità familiare e riguardanti i minori, deve essere preso in considerazione con carattere di priorità il superiore interesse del fanciullo, conformemente a quanto previsto dall’articolo 3, comma 1, della Convenzione sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989, ratificata e resa esecutiva ai sensi della legge 27 maggio 1991, n. 176.
Limiti al ricongiungimento familiare dello straniero
La tutela del diritto soggettivo riconosciuto allo straniero di ricongiungersi alla propria famiglia è sottoposto a dei limiti stabiliti dallo stesso legislatore e in presenza di determinati requisiti, tali da garantire agli stessi dignitose condizioni di vita e di soggiorno.
Straniero è colui che non ha la cittadinanza italiana e può essere:
– cittadino comunitario cittadino di uno degli Stati membri dell’Unione Europea (Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Repubblica Ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia e Ungheria).
– cittadino di Paese terzo, o extra-comunitario, cittadino di uno Stato non appartenente all’Unione Europea, ed in questa accezione viene considerato dalla normativa contenuta nel d.lgs n.286/98 e succ.mod.
L’unità familiare è un diritto fondamentale riconosciuto e tutelato dall’ordinamento italiano e che trova pieno riconoscimento anche per gli stranieri che desiderino riunirsi ai propri familiari.
Il ricongiungimento familiare, è uno strumento essenziale per permettere la vita familiare, in quanto contribuisce a creare una stabilità socioculturale che facilita l’integrazione nello Stato, permettendo quindi di promuovere la coesione economica e sociale.
Cosa dice la legge sul ricongiungimento familiare
Quando parliamo di Legge ricongiungimento familiare facciamo riferimento all’art. 29 del Testo Unico dell’Immigrazione, che disciplina l’istituto del ricongiungimento familiare.
Vediamo ora cosa prevede questo articolo della Legge sul ricongiungimento familiare:
Articolo 29
Ricongiungimento familiare
1. Lo straniero può chiedere il ricongiungimento per i seguenti familiari:
a) coniuge non legalmente separato e di età non inferiore ai diciotto anni;
b) figli minori, anche del coniuge o nati fuori del matrimonio, non coniugati, a condizione che l’altro genitore, qualora esistente, abbia dato il suo consenso;
c) figli maggiorenni a carico, qualora per ragioni oggettive non possano provvedere alle proprie indispensabili esigenze di vita in ragione del loro stato di salute che comporti invalidità totale;
d) genitori a carico, qualora non abbiano altri figli nel Paese di origine o di provenienza, ovvero genitori ultrasessantacinquenni, qualora gli altri figli siano impossibilitati al loro sostentamento per documentati, gravi motivi di salute.
1-bis. Ove gli stati di cui al comma 1, lettere b), c) e d), non possano essere documentati in modo certo mediante certificati o attestazioni rilasciati da competenti autorità straniere, in ragione della mancanza di una autorità riconosciuta o comunque quando sussistano fondati dubbi sulla autenticità della predetta documentazione, le rappresentanze diplomatiche o consolari provvedono al rilascio di certificazioni, ai sensi dell’articolo 49 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 200, sulla base dell’esame del DNA (acido desossiribonucleico), effettuato a spese degli interessati.
1-ter. Non è consentito il ricongiungimento dei familiari di cui alle lettere a) e d) del comma 1, quando il familiare di cui si chiede il ricongiungimento è coniugato con un cittadino straniero regolarmente soggiornante con altro coniuge nel territorio nazionale.
2. Ai fini del ricongiungimento si considerano minori i figli di età inferiore a diciotto anni al momento della presentazione dell’istanza di ricongiungimento.
I minori adottati o affidati o sottoposti a tutela sono equiparati ai figli.
3. Salvo quanto previsto dall’articolo 29-bis, lo straniero che richiede il ricongiungimento deve dimostrare la disponibilità:
a) di un alloggio conforme ai requisiti igienico-sanitari, nonché di idoneità abitativa, accertati dai competenti uffici comunali. Nel caso di un figlio di età inferiore agli anni quattordici al seguito di uno dei genitori, è sufficiente il consenso del titolare dell’alloggio nel quale il minore effettivamente dimorerà.
b) di un reddito minimo annuo derivante da fonti lecite non inferiore all’importo annuo dell’assegno sociale aumentato della metà dell’importo dell’assegno sociale per ogni familiare da ricongiungere. Per il ricongiungimento di due o più figli di età inferiore agli anni quattordici è richiesto, in ogni caso, un reddito non inferiore al doppio dell’importo annuo dell’assegno sociale. Ai fini della determinazione del reddito si tiene conto anche del reddito annuo complessivo dei familiari conviventi con il richiedente;
b-bis) di una assicurazione sanitaria o di altro titolo idoneo, a garantire la copertura di tutti i rischi nel territorio nazionale a favore dell’ascendente ultrasessantacinquenne ovvero della sua iscrizione al Servizio sanitario nazionale, previo pagamento di un contributo il cui importo è da determinarsi con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da adottarsi entro il 30 ottobre 2008 e da aggiornarsi con cadenza biennale, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
4. E’ consentito l’ingresso, al seguito dello straniero titolare di carta di soggiorno o di un visto di ingresso per lavoro subordinato relativo a contratto di durata non inferiore a un anno, o per lavoro autonomo non occasionale, ovvero per studio o per motivi religiosi, dei familiari con i quali è possibile attuare il ricongiungimento, a condizione che ricorrano i requisiti di disponibilità di alloggio e di reddito di cui al comma 3.
5. Salvo quanto disposto dall’ articolo 4, comma 6, è consentito l’ingresso per ricongiungimento al figlio minore, già regolarmente soggiornante in Italia con l’altro genitore, del genitore naturale che dimostri il possesso dei requisiti di disponibilità di alloggio e di reddito di cui al comma 3. Ai fini della sussistenza di tali requisiti si tiene conto del possesso di tali requisiti da parte dell’altro genitore.
6. Al familiare autorizzato all’ingresso ovvero alla permanenza sul territorio nazionale ai sensi dell’articolo 31, comma 3, è rilasciato, in deroga a quanto previsto dall’articolo 5, comma 3-bis, un permesso per assistenza minore, rinnovabile, di durata corrispondente a quella stabilita dal Tribunale per i minorenni. Il permesso di soggiorno consente di svolgere attività lavorativa ma non può essere convertito in permesso per motivi di lavoro.
7. La domanda di nulla osta al ricongiungimento familiare, corredata della documentazione relativa ai requisiti di cui al comma 3, è inviata, con modalità informatiche, allo Sportello unico per l’immigrazione presso la prefettura – ufficio territoriale del Governo competente per il luogo di dimora del richiedente, il quale, con le stesse modalità, ne rilascia ricevuta. L’ufficio, acquisito dalla questura il parere sulla insussistenza dei motivi ostativi all’ingresso dello straniero nel territorio nazionale, di cui all’articolo 4, comma 3, ultimo periodo, e verificata l’esistenza dei requisiti di cui al comma 3, rilascia il nulla osta ovvero un provvedimento di diniego dello stesso. Il rilascio del visto nei confronti del familiare per il quale è stato rilasciato il predetto nulla osta è subordinato all’effettivo accertamento dell’autenticità, da parte dell’autorità consolare italiana, della documentazione comprovante i presupposti di parentela, coniugio, minore età o stato di salute.
8. Il nulla osta al ricongiungimento familiare è rilasciato entro novanta giorni dalla richiesta.
9. La richiesta di ricongiungimento familiare è respinta se è accertato che il matrimonio o l’adozione hanno avuto luogo allo scopo esclusivo di consentire all’interessato di entrare o soggiornare nel territorio dello Stato.
10. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano:
a) quando il soggiornante chiede il riconoscimento dello status di rifugiato e la sua domanda non è ancora stata oggetto di una decisione definitiva;
b) agli stranieri destinatari delle misure di protezione temporanea, disposte ai sensi del decreto legislativo 7 aprile 2003, n. 85, ovvero delle misure di cui agli articoli 20 e 20-bis;
Che tipo di permesso di soggiorno viene rilasciato al familiare ricongiunto?
Attraverso il ricongiungimento familiare il cittadino straniero che entra in Italia per ricongiungersi con la propria famiglia ottiene un permesso di soggiorno per motivi familiari.
Il permesso di soggiorno per motivi familiari è rilasciato:
- allo straniero che ha fatto ingresso in Italia con visto di ingresso per ricongiungimento familiare, oppure con visto di ingresso al seguito del proprio familiare;
- agli stranieri regolarmente soggiornanti da almeno un anno che abbiano contratto matrimonio nel territorio dello Stato con cittadini italiani o di uno Stato membro dell’Unione Europea, o con cittadini stranieri regolarmente soggiornanti. Occorre dimostrare la sussistenza dell’effettiva convivenza a seguito del matrimonio. La mancata convivenza comporta la revoca del permesso di soggiorno per motivi familiari, a meno che i due coniugi abbiano avuto figli a seguito del matrimonio.
- Al genitore straniero, anche naturale, di un minore italiano residente in Italia, a condizione che questi non sia stato privato dalla potestà genitoriale secondo la legge italiana.
Il permesso di soggiorno per motivi familiari viene rilasciato per una durata pari al permesso di soggiorno del familiare straniero che ha richiesto il ricongiungimento familiare.
La titolarità del permesso di soggiorno per motivi familiari consente l’accesso ai servizi assistenziali, l’iscrizione ai corsi di studio o di formazione professionale e lo svolgimento di lavoro subordinato o autonomo entro i limiti d’età previsti dalla legge italiana.
In caso di morte del familiare in possesso dei requisiti per il ricongiungimento e in caso di separazione legale o di scioglimento del matrimonio, il permesso di soggiorno può essere convertito. in presenza dei requisiti, in permesso per lavoro o per studio.
Infine, è prevista una tutela rafforzata contro l’allontanamento dal territorio dello Stato dello straniero che ha esercitato il diritto al ricongiungimento familiare ovvero del familiare ricongiunto.
Tale tutela rafforzata impone all’amministrazione, prima di adottare un provvedimento di rifiuto del rilascio, revoca o al diniego del rinnovo del permesso di soggiorno, di valutare in concreto la situazione dell’interessato, tenendo conto tanto della sua pericolosità per la sicurezza e l’ordine pubblico, quanto della durata del suo soggiorno e dei suoi legami familiari e sociali.
Le legge sul ricongiungimento familiare si applica anche nel caso di unione civile?
A seguito dell’entrata in vigore della Legge n. 118/2016, che regolamenta le unioni civili tra persone dello stesso sesso, le norme sul ricongiungimento familiare si estendono anche ai cittadini stranieri dello stesso sesso uniti civilmente, tra di loro o con cittadini italiani.
Il Ministero dell’Interno, con la circolare prot. n. 3511 del 5 agosto 2016, ha chiarito che le disposizioni del D. Lgs. n. 286/1998 (cd. Testo Unico sull’Immigrazione) relative al ricongiungimento familiare e al permesso di soggiorno per motivi familiari si applicano anche nel caso di unione civile tra persone dello stesso sesso.
La circolare del Ministero dell’Interno sottolinea come il comma 20 articolo 1 della Legge 20 maggio 2016 equipari le parti di una unione civile ai coniugi del matrimonio e di conseguenza questi possono beneficiare dell’estensione dell’applicazione degli artt. 29 ss. del Testo Unico sull’Immigrazione.
Il cittadino straniero residente in Italia potrà, dunque, presentare richiesta di ricongiungimento familiare a favore del partner con cui ha contratto l’unione in Italia o all’estero e la Rappresentanza diplomatica italiana provvederà al rilascio del visto di ingresso a seguito degli accertamenti sull’autenticità dei documenti comprovanti l’unione civile.
Qualora uno dei due contraenti di una unione civile sia un cittadino italiano e l’altro un cittadino straniero, quest’ultimo avrà diritto ad ottenere il permesso di soggiorno per motivi familiari, ai sensi dell’art. 30 del Testo Unico sull’Immigrazione, alle medesime condizioni previste per il coniuge straniero di un qualsiasi cittadino italiano.
Con l’articolo di oggi abbiamo chiarito tutto ciò che riguarda la Legge sul Ricongiungimento familiare.
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Questo articolo è stato scritto da:
Avvocato del Foro di Forlì-Cesena • Fondatore e Titolare del sito avvocatofrancescolombardini.it
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