Modifica dei Decreti Sicurezza di Salvini: è ora legge!

Scritto dall'Avvocato Francesco Lombardini
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I decreti Sicurezza di Matteo Salvini sono stati modificati

I Decreti Sicurezza voluti da Matteo Salvini e approvati nel 2018 (che hanno comportato strette e rigide modifiche alla questione Immigrazione), sono stati modificati dal Consiglio dei Ministri il 5 ottobre 2020 con il nuovo Decreto Legge Immigrazione voluto dal Ministero dell’Interno Luciana Lamorgese.

il Decreto immigrazione è legge: 18 dicembre 2020, n. 173

Il Decreto Immigrazione (D.L. 130/2020), in data 18 dicembre 2020 è diventato LEGGEmodificati i decreti Sicurezza di Matteo Salvini.

Il Decreto Immigrazione ora convertito in Legge il 18 dicembre 2020, n. 173, introduce disposizioni urgenti in materia di immigrazione e di protezione internazionale, attraverso anche alcune modifiche ai precedenti decreti-legge n. 113/2018 e 53/2019.

i Decreti Sicurezza di MAtteo Salvini sono incostituzionali

I Decreti Sicurezza di Salvini erano già stati dichiarati incostituzionali dalla Consulta nella parte in cui vietavano l’iscrizione all’anagrafe dei richiedenti asilo (leggi qui).

Cosa prevedeva il decreto sicurezza di Salvini?

1. abolizione della protezione umanitaria

Introdotta in Italia nel 1998, la protezione umanitaria era uno strumento legislativo nazionale che si affiancava, in Italia, alle due forme di protezione riconosciute invece a livello internazionale: lo status di rifugiato e la protezione sussidiaria.
Prima del decreto Salvini, se non sussistevano le condizioni per il riconoscimento di una delle due protezioni internazionali, veniva concesso un permesso di soggiorno in caso di “seri motivi, in particolare di carattere umanitario o risultanti da obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano”.
La protezione umanitaria poteva essere anche riconosciuta: nei confronti di chi fuggiva da emergenze come conflitti, disastri naturali o altri eventi di particolare gravità in Paesi non appartenenti all’Unione Europea; nei confronti di quei cittadini stranieri vittime di sfruttamento lavorativo o di tratta; o per coloro i quali, una volta espulsi, sarebbero stati soggetti a persecuzione nel loro Paese.
L’art. 1 del decreto Salvini, ha sostituito il permesso di soggiorno per motivi umanitari con 5 nuove tipologie di permessi di soggiorno:

  • permesso per protezione speciale;
  • permesso per calamità;
  • permesso per cure mediche;
  • permesso per atti di particolare valore civile;
  • permessi di soggiorno per casi speciali.

2. revoca/diniego della protezione internazionale

Il decreto Salvini estendeva la lista dei reati che comportano la revoca dello status di rifugiato o della protezione sussidiaria. Questo avveniva quando il rifugiato era condannato in via definitiva per alcuni reati come: minaccia o violenza a pubblico ufficiale, lesioni personali gravi e gravissime, pratiche di mutilazione dei genitali femminili, furto aggravato, furto in abitazione e furto con strappo.
La domanda di protezione veniva inoltre sospesa quando, nei confronti del richiedente, vi era un procedimento penale pendente per uno dei reati che – in caso di condanna definitiva – avrebbe comportato il diniego dell’asilo.

3. Durata di trattenimento nei CPR

L’art. 2 del decreto Sicurezza cambiava i termini massimi di trattenimento amministrativo del cittadino straniero nei centri di permanenza per il rimpatrio, che diventavano di 180 giorni per i trattenimenti finalizzati alle espulsioni ed ai respingimenti.

4. Tempo di risposta per la cittadinanza italiana

Veniva esteso a 4 anni il termine di conclusione dei procedimenti di concessione della cittadinanza per residenza e di quelli per matrimonio.

5. Accesso all’accoglienza

Potevano accedere al circuito di accoglienza soltanto i titolari di protezione internazionale e i minori stranieri non accompagnati.

Il Decreto Sicurezza è stato abolito

Il decreto immigrazione convertito in legge e ora in vigore ha modificato interamente i decreti Salvini che ora non saranno più applicabili.

Questo articolo è stato scritto da:

AVV. FRANCESCO LOMBARDINI

Avvocato del Foro di Forlì-Cesena • Fondatore e Titolare del sito avvocatofrancescolombardini.it 

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