A seguito del DCPM del 22 marzo, cambia nuovamente l’autocertificazione necessaria per circolare sul territorio nazionale; in particolare sono state inserite delle nuove restrizioni.
Tra le nuove misure adottata anche l’ordinanza 22 marzo 2020, firmata congiuntamente dal Ministro della Salute e dal Ministro dell’Interno, che vieta a tutte le persone fisiche di trasferirsi o spostarsi con mezzi di trasporto pubblici o privati in comune diverso da quello in cui si trovano, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute.
Il nuovo modello impone di dichiarare:
➢ di essere a conoscenza delle misure di contenimento del contagio previste dall’art. 1 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 marzo 2020, l’art. 1 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 marzo 2020, dall’art. 1 dell’Ordinanza del Ministro della salute 20 marzo 2020 concernenti le limitazioni alle possibilità di spostamento delle persone fisiche all’interno di tutto il territorio nazionale;
➢ di non essere sottoposto alla misura della quarantena e di non essere risultato positivo al COVID-19 di cui all’articolo 1, comma 1, lettera c), del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2020;
➢ di essere a conoscenza delle sanzioni previste dal combinato disposto dell’art. 3, comma 4, del decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6 e dell’art. 4, comma 2, del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2020 in caso di inottemperanza delle predette misure di contenimento (art. 650 c.p. salvo che il fatto non costituisca più grave reato);
➢ che lo spostamento è iniziato da _______________________________________
➢ che lo spostamento è determinato da:
- comprovate esigenze lavorative;
- assoluta urgenza (“per trasferimenti in comune diverso”, come previsto dall’art. 1, comma
1, lettera b) del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 marzo 2020); - situazione di necessità (per spostamenti all’interno dello stesso comune, come previsto
dall’art. 1, comma 1, lett. a) del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2020
e art. 1 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 marzo 2020); - motivi di salute.
Da qui è possibile scaricare il nuovo modulo di autocertificazione.
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Questo articolo è stato scritto da:
Avvocato del Foro di Forlì-Cesena • Fondatore e Titolare del sito avvocatofrancescolombardini.it
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