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Permesso di soggiorno illimitato? Avvocato per rilascio carta di soggiorno illimitata a Cesena

Scritto dall'Avvocato Francesco Lombardini
PERMESSO ILLIMITATO LA GUIDA COMPLETA

GUIDA COMPLETA

A CURA DELL'AVVOCATO

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Permesso di soggiorno illimitato UE, come ottenerlo, rinnovo, scadenza e revoca

Vuoi saperne di più sul Permesso di soggiorno illimitato Ue/Ce per soggiornanti di lungo periodo, chi può richiederlo e come fare?

INDICE

Prima di leggere

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Cosa è il Permesso di soggiorno illimitato UE

Il Permesso di soggiorno illimitato UE per soggiornanti di lungo periodo è un permesso di soggiorno che ha validità europea e che consente di circolare e lavorare liberamente in ogni stato membro dell’Unione europea.

Viene rilasciato a chi soggiorna in maniera stabile e continuativa in uno dei Paesi membri dell’Unione Europea e se possiede determinati requisiti.

Il permesso di soggiorno illimitato UE per soggiornanti di lungo periodo (ex carta di soggiorno) è a tempo indeterminato, non ha scadenza e non deve essere rinnovato (salvo quanto vedremo successivamente). 

permesso di soggiorno illimitato

Ecco un esempio di permesso di soggiorno illimitato che riporta ancora la dicitura CE (Comunità Europea), i nuovi riportano la dicitura UE (Unione Europea).

Differenza tra Carta di soggiorno e Permesso di soggiorno illimitato​

Spesso si sente parlare di Carta di soggiorno e di Permesso di soggiorno illimitato Ue senza alcuna distinzione.

Ma siamo sicuri sia la stessa cosa?

Ora te lo spiego.

Carta di soggiorno: non esiste più

La ex Carta di soggiorno non esiste più!

La carta di soggiorno era un titolo di soggiorno nazionale e non permetteva, se non per motivi di turismo, di soggiornare in altri Stati Europei.

In base alle attuali leggi in vigore in Italia la Carta di Soggiorno serve a identificare solo il documento/titolo di soggiorno che viene rilasciato agli stranieri extracomunitari che sono anche familiari di cittadini italiani (quindi comunitari) residenti sul territorio nazionale e non deve essere confusa con il permesso di soggiorno illimitato UE per soggiornanti.

Permesso di soggiorno illimitato Ue

Dal 2007, la carta di soggiorno è stata interamente sostituita dal permesso di soggiorno illimitato UE per soggiornanti di lungo periodo.

Chi è in possesso della vecchia carta di soggiorno, pur mantenendo tutti i diritti che da questa ne derivano, non può circolare e lavorare liberamente in ogni stato membro dell’Unione europea: questo è consentito solo ai titolari di permesso di soggiorno illimitato UE per soggiornanti di lungo periodo.

Se si è titolari di una vecchia carta di soggiorno e si vuole circolare liberamente in ogni stato membro dell’Unione Europea è necessario convertire la carta di soggiorno in permesso di soggiorno illimitato UE per soggiornanti di lungo periodo. 

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permesso di soggiorno illimitato UE!

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Requisiti Permesso di soggiorno illimitato

Quali sono i requisiti per la richiesta?

Il Permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo può essere richiesto dai cittadini stranieri in possesso dei seguenti requisiti:

  1. Permesso di soggiorno in corso di validità da almeno 5 anni
  2. Residenza in Italia
  3. Reddito minimo
  4. Alloggio idoneo
  5. Assenza di pericolosità
  6. Conoscenza lingua italiana

Vediamoli meglio nel dettaglio.

1) Permesso di soggiorno in corso di validità da almeno 5 anni

Per avere diritto al permesso di soggiorno illimitato occorre essere già in possesso di un permesso di soggiorno in corso di validità da almeno 5 anni.

Nel calcolo del periodo di 5 anni non si considerano i soggiorni di breve durata (ad esempio turismo, affari, studio) e quelli relativi a missioni speciali di natura diplomatica.

Il calcolo del periodo di soggiorno inizia dalla data del rilascio del primo permesso.

Per i titolari di protezione internazionale la durata del soggiorno viene calcolata dalla data di presentazione della domanda di protezione internazionale.

Il requisito della durata del soggiorno si applica anche ai figli minori conviventi del richiedente il permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo.

2) Residenza in un Comune al momento della presentazione dell'istanza

Per poter inviare la domanda occorre essere residenti in un Comune Italiano in questo modo verrà identificata la Questura competente a decidere sulla richiesta di rilascio del permesso di soggiorno illimitato.

3) Reddito minimo permesso di soggiorno illimitato UE [aggiornato al 2023]

Altro requisito fondamentale per ottenere il permesso di soggiorno illimitato è avere un reddito idoneo (cioè un reddito “giusto”).

Se il richiedente è una sola persona?

Ai fini della richiesta di rilascio del permesso del permesso di soggiorno illimitato UE per soggiornanti di lungo periodo (ex carta di soggiorno) il richiedente deve essere titolare di un reddito non inferiore all’importo annuo dell’assegno sociale (per il 2023 pari a 6.542,51€ ossia 503,27€ al mese).

Se il richiedente lo chiede anche per i familiari a carico?

Qualora, invece, richieda il rilascio del permesso di soggiorno illimitato UE per soggiornanti di lungo periodo (ex carta di soggiorno) anche per i familiari a carico, dovrà disporre di un reddito non inferiore all’importo annuo dell’assegno sociale aumentato della metà dell’importo dell’assegno sociale per ogni familiare da ricongiungere (secondo i parametri indicati dall’art. 29, comma 3, lettera b) – ricongiungimento familiare)

REDDITO PER PERMESSO ILLIMITATO

Nel caso in cui il cittadino straniero svolga un’attività di lavoro subordinato ai fini del rilascio del permesso di soggiorno UE per soggiornante di lungo periodo non è necessario che dimostri di avere un contratto di lavoro a tempo indeterminato.
La legge, infatti, non specifica che sia indispensabile questo ulteriore requisito ma si limita a richiedere un reddito minimo adeguato al sostentamento personale e dei propri familiari (oltre alle altre condizioni previste dalla legge).

In passato spesso è stato negato il rilascio del permesso di soggiorno UE ai cittadini stranieri in possesso di un contratto di lavoro a tempo determinato a causa di un’interpretazione restrittiva della norma, ma la giurisprudenza amministrativa prevalente ha ritenuto illegittima questa prassi.

Per gli stranieri titolari di protezione internazionale, che si trovano nelle condizioni di vulnerabilità di cui all’art.8, comma 1, d.lgs. n.140/2005, concorre alla determinazione del reddito la disponibilità di un alloggio concesso gratuitamente a fini assistenziali, ma solo nella misura del 15% dell’importo previsto.

Si può integrare il proprio reddito con quello di altri familiari conviventi se non è sufficiente?

Si. Il richiedente il permesso di soggiorno illimitato UE per soggiornante di lungo periodo che produce un proprio reddito, ma insufficiente, può integrare con il reddito di altri familiari (coniuge, figli, genitori se conviventi) anche se chi integra non è titolare di permesso UE SLP.

Se invece non ho reddito: è necessario che gli altri familiari conviventi siano titolari di permesso di soggiorno illimitato UE per soggiornanti di lungo periodo?

Si. Se il richiedente il permesso di soggiorno UE per soggiornante di lungo periodo non produce alcun reddito, può dimostrare interamente il reddito del coniuge, dei figli e dei genitori conviventi, solo se chi di loro produce il reddito sia già titolare di un permesso UE SLP, oppure lo chiede contestualmente.

4) Alloggio idoneo (idoneità alloggiativa)

L’alloggio deve rientrare nei parametri minimi previsti dalla legge regionale per gli alloggi di edilizia residenziale pubblica, attestato dall’ufficio tecnico comunale competente,

I parametri (che variano da regione a regione sono ancora quelli stabiliti dalla legge regionale n.10 del 1996):

  • mq. 46 per una persona
  • mq. 60 per due persone
  • mq. 70 per tre persone
  • mq. 85 per quattro persone
  • mq. 95 per cinque persone
  • oltre mq.110 per più di cinque persone

ovvero fornito dei requisiti di idoneità igienico-sanitaria accertati dalla ASL locale competente per territorio.

Il requisito dell’idoneità alloggiativa non è richiesto allo straniero titolare di protezione internazionale e ai suoi familiari.

Per meglio comprendere come funziona l’idoneità dell’alloggio, vi consiglio di leggere questo articolo sull’idoneità alloggiativa che è la medesima richiesta per il ricongiungimento familiare!

5) Assenza di pericolosità (fedina penale pulita!)

Il richiedente non deve essere considerato pericoloso per l’ordine pubblico e la sicurezza dello Stato , ovvero è necessario che: 

1) non rientri in una delle categorie indicate dall’art.1 della legge 27 dicembre 1956, n.1423, come sostituito dall’art.2 della legge 3 agosto 1988, n.327 che considera tali:

  • coloro che debba ritenersi sulla base di elementi di fatto che sono abitualmente dediti ai traffici delittuosi;
  • coloro che per la condotta ed il tenore di vita debba ritenersi sulla base di elementi di fatto che vivono abitualmente, anche in parte, con i proventi di attività delittuose;
  • coloro che per il loro comportamento debba ritenersi, sulla base di elementi di fatto, che sono dediti alla commissione di reati che offendono o mettono in pericolo l’integrità fisica o morale dei minorenni, la sanità, la sicurezza o la tranquillità pubblica

2) non sia indiziato di appartenere ad associazioni criminali di tipo mafioso o cammorristico, o comunque denominate localmente che agiscano con metodi corrispondenti a questo tipo di associazione criminale (art.1 legge 31 maggio 1965, n.575, come sostituito dall’art.13 della legge 13 settembre 1982, n.646)

3) non abbia subito condanne, anche non definitive, per i reati previsti dall’art.380 del c.p.p. e relativamente ai delitti non colposi previsti dall’art.381 del c.p.p

In caso di problemi penali e precedenti, rivolgiti ad un Avvocato immigrazione come me al fine di ottenere la cancellazione delle condanne mediante la riabilitazione penale da presentare al Giudice dell’Esecuzione o al Tribunale di Sorveglianza.

6) Conoscenza della lingua italiana non inferiore al livello A2

Tale livello viene verificato tramite:

  1. certificazione rilasciata da un ente riconosciuto (CTP, Università degli studi di Roma Tre, Università per stranieri di Perugia, Università per stranieri di Siena, Società Dante Alighieri) di conoscenza della lingua italiana L2 di livello A2, B1, B2, C1, C2, o copia conforme all’originale del diploma di scuola secondaria di primo o secondo grado, o laurea oppure iscrizione universitaria (corso di laurea, dottorato, master), oppure
  2. superamento apposito Test italiano carta di soggiorno di conoscenza di lingua italiana disciplinato dal decreto del Ministro dell’Interno del 4 giugno 2010

Sono esentati dal test di lingua italiana i cittadini stranieri:

 – in possesso di certificazione medica rilasciata da medico legale di struttura sanitaria pubblica relativa alle limitazioni dell’apprendimento linguistico derivanti dall’età, da patologie o/e da handicap;

– lavoratori altamente qualificati entrati in Italia in qualità di dirigenti e personale altamente specializzato, professori universitari, traduttori e interpreti, e giornalisti;

– titolari di protezione internazionale (art.9, comma 2ter, T.U.), ma non i loro familiari.

Chi non può richiederlo

Il Permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo non può essere richiesto da chi è titolare di permesso:

  • per motivi di studio o formazione professionale (art. 9, comma 3 lett. a) TUI);
  • per richiesta asilo;
  • per cure mediche (art. 36, TUI);
  • per protezione sociale (art. 18 TUI);
  • per calamità (art. 20-bis TUI);
  • per vittime di violenza domestica (art. 18-bis TUI);
  • per sfruttamento lavorativo (art.22, comma 12-quater TUI);
  • per atti di particolare valore civile (art. 42-bis TUI);
  • per protezione umanitaria/speciale (art. 32, comma 3, dlsg n. 25/08);
  • dai cittadini stranieri pericolosi per l’ordine pubblico o la sicurezza dello stato.

Però ai fini del calcolo dei 5 anni necessari per il rilascio del permesso illimitato può essere preso in considerazione anche il periodo di possesso di questi permessi di soggiorno!

Possono infatti essere considerati ai fini del calcolo dei 5 anni:

  • i periodi di soggiorno per motivi di studio o formazione professionale, a titolo di protezione temporanea, per cure mediche o in qualità di titolari dei permessi di soggiorno di cui agli articoli 18, 18 bis nonché del permesso di soggiorno rilasciato ai sensi dell’art. 32, comma 3, del dlgs 25/08,
  • ovvero chi ha chiesto il permesso di soggiorno a tale titolo ed è in attesa di una decisione su tale richiesta (art. 9 co. 3 lett. b) TUI) o in qualità di richiedenti asilo (art. 9, co. 3, lett. c) TUI).
 

Non possono invece essere presi in considerazione ai fini del calcolo dei 5 anni:

  • i periodi di soggiorno di breve durata previsti dal testo unico immigrazione e dal regolamento di attuazione;
  • i periodi di soggiorno in qualità di titolare di uno status giuridico previsto dalla Convenzione di Vienna del 1961 sulle relazioni diplomatiche, dalla convenzione di Vienna del 1963 sulle relazioni consolari, dalla convenzione del 1969 sulle missioni speciali o dalla convenzione di Vienna del 1975 sulla rappresentanza degli Stati nelle loro relazioni organizzazioni internazionali di carattere universale.

Attenzione!!! La presenza di condanne non può comportare un automatico diniego del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo. Dovranno essere infatti presi in considerazione: la durata del soggiorno nel territorio nazionale e l’inserimento sociale, familiare e lavorativo dello straniero.

Chi lo rilascia

L’ente principale che si occupa del rilascio del permesso di soggiorno illimitato è la Prefettura.

Tuttavia , non occorre andare presso la Prefettura, in quanto si potrà richiedere il rilascio e il rinnovo del permesso Ue presso gli uffici postali sportello amico.

Le istanze di rilascio e rinnovo del permesso di soggiorno UE illimitato per soggiornanti di lungo periodo (ex carta di soggiorno) dovrà essere presentata dall’interessato presso gli Uffici Postali abilitati utilizzando l’apposito kit a banda gialla disponibile presso tutti gli uffici postali ed i Comuni abilitati.

carta soggiorno illimitata per stranieriAll’atto della presentazione della istanza, lo straniero dovrà provvedere al pagamento di € 30,00, così come stabilito con Decreto del Ministro dell’Interno del 12 ottobre 2005.

In conformità agli obblighi derivanti dal REG.CE n.1030 del 13 giugno 2002, che istituisce un modello uniforme di permesso di soggiorno, a decorrere dal 1° gennaio 2006 è previsto il rilascio del permesso di soggiorno elettronico, in sostituzione di quello cartaceo.

La busta, previamente compilata, andrà consegnata aperta all’operatore postale esibendo un documento di riconoscimento.

L’operatore di Poste provvederà a consegnare la ricevuta della raccomandata che dovrà essere compilata dallo straniero in quel momento.

La ricevuta che verrà rilasciata allo straniero all’atto della presentazione della domanda, è dotata di requisiti di sicurezza e riporta i codici di accesso (Codice Assicurata e Codice Ologramma) all’area riservata: https://www.portaleimmigra
zione.it/ELI2Immigr
azioneWEB/Pagine/StartPage.aspx
 
 per conoscere lo stato di avanzamento della pratica.

In caso di richiesta di rinnovo del Permesso/Carta di soggiorno, è necessario inserire nella busta la fotocopia del permesso-carta di soggiorno da rinnovare o da aggiornare.

Se hai già spedito il kit postale, controlla online se la carta di soggiorno è pronta per essere ritirata: leggi l’articolo che ho realizzato: controllo carta di soggiorno.

Documenti necessari

Quali sono i documenti necessari per richiedere il Permesso di Soggiorno illimitato?

Le istanze di rilascio e rinnovo del permesso di soggiorno UE illimitato per soggiornanti di lungo periodo (ex carta di soggiorno) dovrà essere presentata dall’interessato presso gli Uffici Postali abilitati utilizzando l’apposito KIT POSTALE IN BUSTA A BANDA GIALLA – RICHIESTA DI RILASCIO/RINNOVO DEL PERMESSO/CARTA DI SOGGIORNO PER CITTADINI STRANIERI reperibile presso tutti gli uffici postali “sportello amico”.

I documenti necessari per la carta di soggiorno per la richiesta di Permesso di soggiorno illimitato sono:

  • Modulo 1 Modulo 2 (se titolare di reddito proprio) compilati
requisiti per carta soggiorno scaled 600x849.jpg
  • marca da bollo da € 16,00;
  • bollettino postale per la smart card (€ 30,46) e per il contributo previsto (€ 100,00 per rilascio permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo) totale: Euro 130,46
documenti permesso di soggiorno illimitato
  •  copia del passaporto in corso di validità (solo copia delle pagine coi dati anagrafici e la scadenza, visti e timbri);

  • certificato del casellario giudiziale (Tribunale);
  • certificato dei carichi pendenti (Tribunale);
  • copia del permesso di soggiorno;
  • copia del codice fiscale, solo se già in possesso;
  • copia del certificato di residenza e stato famiglia, o certificato unico contestuale;
  • prova della conoscenza della lingua italiana non inferiore a livello L2 A2. 

Il giorno della convocazione inoltre sarà necessario esibire:

  1. originale in visione della ricevuta dell’assicurata postale di spedizione del kit;
  2. appuntamento rilasciato dagli Uffici Postali;
  3. 4 fototessere del richiedente, più 4 fototessere degli eventuali figli minori degli anni 14 da inserire nel permesso di soggiorno (i figli devono essere presenti alla convocazione);
  4. originale del passaporto in corso di validità, del permesso di soggiorno e originali di tutti i documenti allegati in fotocopia al kit-postale.

N.B. Il giorno della consegna e dell’attivazione del permesso di soggiorno UE SLP, dovranno presentarsi alla convocazione i genitori ed i figli minori di età.

Dimostrazione del reddito

1) Richiedente titolare di reddito proprio

Modulo 1 e Modulo 2 del KIT postale compilato

Per i lavoratori subordinati:

  1. ultima busta paga o contratto di soggiorno;
  2. dichiarazione del datore di lavoro (con fotocopia del suo documento di riconoscimento) che attesti la prosecuzione del rapporto di lavoro)

Per i lavoratori domestici:

  1. dichiarazione datore di lavoro che attesti l’attualità del rapporto, la durata, la retribuzione mensile
  2. fotocopie delle ricevute (fronte e retro) dei contributi previdenziali riferiti all’anno precedenti

Per i lavoratori autonomi:
Visura camerale rilasciata dalla Camera di Commercio competente, o licenza, o iscrizione albo
 
Per i liberi i professionisti non iscritti alla Camera di Commercio:
Certificato di attribuzione della partita IVA
 

Per i soci lavoratori delle cooperative:

  1. busta paga;
  2. dichiarazione del presidente o del legale rappresentante che attesti l’attualità del rapporto e la sua durata;

Se percettore di rendita o pensione:

Copia della documentazione attestante le necessarie risorse economiche provenienti da rendite (pensioni, vitalizi, …), dal possesso di proprietà immobiliari, da stabili attività economico-commerciali o da altre fonti di reddito (investimenti, …).

2) Richiedente non titolare di reddito proprio

Certificato di residenza e stato famiglia e copia del certificato di idoneità dell’alloggio rilasciato dal Comune o in alternativa del certificato di idoneità igienico-sanitaria rilasciato dalla A.S.L

Dovrà produrre copia della documentazione sopra riportata comprovante il reddito del familiare (coniuge, genitori, figli) con cui convive e dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà circa il mantenimento da parte del familiare stesso.

Ai fini del rilascio del titolo di soggiorno di lungo periodo quest’ultimo deve essere a sua volta titolare del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo

Documenti necessari per richiesta a favore dei familiari

La richiesta può essere inoltrata anche dal coniuge, dal figlio minore ultraquattordicenne o dal figlio maggiorenne o genitore a carico del titolare di permesso di soggiorno UE o che ne ha comunque fatto richiesta, al fine di ottenere un permesso di soggiorno UE per motivi familiari.

In questo caso sarà necessario inserire la documentazione anagrafica attestante il rapporto di coniugio o lo stato di figlio o comunque il rapporto di parentela (se proveniente dall’estero tale documentazione deve essere tradotta e legalizzata dalla Rappresentanza diplomatica italiana all’estero o munita di Apostille, se Stato firmatario della Convenzione dell’Aja).

Richiesta in favore del Coniuge:

  • Modulo 1 (modulo 2 se in possesso di redditi propri);
  • fotocopia delle pagine del passaporto riportanti i dati anagrafici, i timbri di rinnovo, i visti;
  • fotocopia della pagina del passaporto contenente i dati del familiare che estende il diritto a soggiornare;
  • fotocopia del permesso di soggiorno in corso di validità;
  • fotocopia del permesso di soggiorno del familiare;
  • il certificato di residenza (Stato famiglia o autocertificazione – attenzione: anche i figli minori devono essere residenti da almeno 5 anni – vedi circolare);
  • fotocopia della documentazione attestante il reddito proprio (se in possesso) e del coniuge titolare del Pds UE, (CUD/Unico,etc) riferita all’anno precedente, o documentazione attestante il possesso attuale di risorse economiche adeguate al sostentamento dei familiari;
  • certificato del casellario giudiziale (Tribunale);
  • certificato dei carichi pendenti (Tribunale);
  • certificato di idoneità dell’alloggio (parametri ERP) rilasciata dal competente Ufficio Tecnico Comunale o certificazione igienico-sanitaria rilasciata dall’ASL competente*;
  • contratto di locazione/compravendita/comod
    ato già registrato ed intestato al richiedente o al coniuge (se in possesso); 
  • autocertificazione o  stato di famiglia attestante la composizione del nucleo familiare;
  • codice fiscale;
  • Certificato di superamento del Test di lingua italiana di livello A2 

Richiesta in favore dei Figli minori:

  • Modulo 1;

  • fotocopia delle pagine del passaporto del minore riportanti i dati anagrafici, i timbri di rinnovo, i visti; (se in possesso);
     fotocopia del titolo di soggiorno (del genitore) in corso di validità;

  • fotocopia del permesso di soggiorno per motivi familiari (se in possesso in precedenza);

  • documentazione anagrafica attestante il rapporto di parentela (se nato in Italia) o autocertificazione;

  • certificato di residenza (attenzione: anche i figli minori devono essere residenti da almeno 5 anni);

  • codice fiscale (se in possesso);

  • fotocopia della documentazione attestante il reddito dei familiari (CUD/Unico,etc) riferita all’anno precedente, o documentazione attestante il possesso attuale di risorse economiche adeguate al sostentamento dei familiari;

  • certificato di idoneità dell’alloggio (parametri ERP) rilasciata dal competente Ufficio Tecnico Comunale o certificazione igienico-sanitaria rilasciata dall’ASL competente;

  • certificato di frequenza scolastica se il minore è in età soggetta al diritto-dovere all’istruzione;

  • Certificato di superamento del Test di lingua italiana di livello A.

Tempistiche

Quanto tempo ci vuole per ottenere il Permesso di soggiorno illimitato?

Il permesso di soggiorno deve essere rilasciato entro il termine di 90 giorni (novanta) da quando hai fatto la richiesta.

Se non ti è stato concesso entro il termine di 90 giorni o ti è stato negato il permesso di soggiorno illimitato UE per soggiornanti di lungo periodo, contatta subito il mio Studio Legale Immigrazione a Cesena e tramite il ricorso al Tribunale (se ci sono i presupposti) potrai ottenere in breve tempo la carta di soggiorno/permesso di soggiorno illimitato UE. 

Rinnovo Permesso di soggiorno illimitato: non esiste

Il permesso di soggiorno UE deve essere rinnovato ogni 10 anni, almeno 60 giorni prima della scadenza.

La domanda di aggiornamento si presenta tramite il kit postale, allegando la fotocopia del passaporto in corso di validità e del titolo di soggiorno di cui si è in possesso.

Attenzione, rinnovare il permesso di soggiorno non significa perdere il diritto di soggiorno illimitato. Infatti il diritto a soggiornare in modo permanente rimane invariato.

Ho un permesso UE da più di 10 anni, devo aggiornarlo?

Si, i permessi di soggiorno che riportano la dicitura “illimitata”, dovranno essere aggiornati poiché non vengono più considerati validi.

Il nuovo permesso che verrà rilasciato riporterà la data di scadenza decennale.

Quando scade il permesso UE di lungo periodo?

 Dopo 10 anni dal rilascio.

Quanto dura il permesso di soggiorno UE di lungo periodo?

La Legge 23 dicembre 2021, n. 238 entrata in vigore dal 1° febbraio 2022, ha modificato la disciplina relativa al permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo.

 

La nuova legge stabilisce che il permesso di soggiorno UE di lungo periodo avrà validità di 10 anni e può essere rinnovato alla scadenza tramite kit postale con nuove fotografie.

 

Anche la Circolare del Ministero dell’Interno n. 400/C/2021 del 23 febbraio 2021, ha chiarito che i nuovi permessi di soggiorno UE avranno una validità di anni 10 per gli adulti, mentre dureranno 5 anni quelli per i minori.

 

I vecchi permessi di soggiorno UE rilasciati da più di dieci anni alla data di entrata in vigore della nuova legge (01/02/2022), non saranno più validi per l’attestazione del regolare soggiorno nel territorio dello Stato.

Aggiornamento permesso di soggiorno illimitato

Chi ha ottenuto un permesso di soggiorno illimitato Ue deve registrare ogni variazione avvenuta nei mesi e negli anni successivi alla concessione, ad esempio per:

  • cambio del domicilio o della residenza;
  • modifiche allo stato civile;
  • inserimento di figli nati in Italia o figli sotto i 14 anni entrati del nostro paese a seguito di ricongiungimento familiare;
  • rinnovo del passaporto;
  • aggiornamento delle fotografie qualora siano trascorsi 5 anni e sia utilizzato come documento d’identificazione;
  • furto o smarrimento.
 

Il rinnovo/aggiornamento del permesso UE dovrà essere eseguito come per il primo rilascio tramite il Kit postale a banda gialla, compilando il modulo 1. 

Documenti per aggiornamento permesso di soggiorno illimitato Ue

Anche in questo caso per effettuare l’aggiornamento del permesso di soggiorno devi andare presso un ufficio postale e chiedere il kit di aggiornamento.

Una volta che avrai compilato il kit dovrai consegnarlo sempre in posta insieme ai seguenti documenti:

  • modulo M1 compilato;
  • fotocopia di tutto il passaporto o di altro documento equipollente;
  • documentazione che giustifica l’aggiornamento richiesto:
  1. cambio domicilio: compilazione modulo M1;
  2. inserimento del figlio minore nato in Italia: compilazione modulo M1;
  3. inserimento figlio infraquattordicenne che ha fatto ingresso in Italia a seguito del rilascio del visto d’ingresso per ricongiungimento familiare o familiare al seguito: compilazione modulo M1, fotocopia del passaporto o titolo equipollente;
  4. aggiornamento dati del passaporto o documento equipollente: compilazione modulo M1, fotocopia nuovo passaporto o documento equipollente;
  5. variazioni anagrafiche: per variazioni nome, cognome, data e luogo di nascita e cittadinanza produrre una dichiarazione rilasciata dalla Rappresentanza Diplomatica/Consolare del Pese di origine attestante che le nuove generalità anagrafiche si riferiscono alla medesima persona;
  6. aggiornamento delle fotografie qualora il permesso illimitato UE sia utilizzato come documento di identificazione personale devono essere aggiornate ogni 5 anni: compilazione modulo M1.

Costo totale permesso di soggiorno illimitato UE

Qual è quindi il costo totale da affrontare per richiedere il Permesso di soggiorno illimitato?

Da pagarsi con bollettino postale in un unico importo e da inserire all’interno della busta gialla:

  • Euro 30,46 per il rilascio del permesso di soggiorno elettronico;
  • Euro 100,00 per il contributo per rilascio permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo.
 

Da incollare sul modulo M1:

  • Marca da bollo da 16 Euro;
 

Da pagare all’operatore delle poste:

  • Euro 30,00 per la spedizione del kit postale.
 
Il costo totale per il rilascio del permesso di soggiorno illimitato UE è di €30,46 + €100 + €16 + €30 = €176,46.
 
Le ricevute di pagamento dovranno essere esibite al momento della convocazione in Questura per l’acquisizione delle impronte digitali.

Revoca del permesso di soggiorno illimitato

Il Permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo è revocato:

  • se è stato acquisito fraudolentemente
  • in caso di espulsione
  • quando mancano o vengono a mancare le condizioni per il rilascio
  • in caso di conferimento di permesso di soggiorno di lungo periodo da parte di un altro Stato Membro dell’Unione Europea, previa comunicazione da parte di quest’ultimo
  • in caso di assenza dall’UE per 12 mesi consecutivi (quanto tempo posso stare fuori dall’Italia con il permesso?)
  • in caso di revoca o cessazione dello status di rifugiato o dello status di titolare della protezione sussidiaria.

La revoca del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, ove non si debba procedere all’espulsione, consente il rilascio di altro tipo di permesso di soggiorno sussistendone i presupposti.

In casi revoca per assenza dal territorio dello stato italiano, è possibile riottenere il permesso UE dopo 3 anni.

Quanto tempo si può stare fuori dall’Italia con il permesso di soggiorno UE di lungo periodo?

Chi è titolare di un permesso di soggiorno UE di lungo periodo può stare fuori dall’Italia per un periodo massimo di 12 mesi consecutivi.

In caso di assenze più lunghe, si rischia la revoca del permesso di soggiorno illimitato.

Diniego del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo

Il provvedimento di diniego deve essere motivato e notificato al cittadino straniero e deve essere prima preceduto dal preavviso di rigetto ex art. 10 bis, ed entro il termine di 10 giorni occorre presentare una memoria.

Contro il provvedimento di diniego è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) del luogo in cui ha sede la questura che ha emanato il provvedimento entro 60 giorni dalla data della notifica del provvedimento.

Invece, contro il rifiuto del rilascio o la revoca del Permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo in favore dei familiari può essere proposto un ricorso presso il Tribunale ordinario Sezione specializzata (senza limiti di tempo). 

Rigetto richiesta permesso illimitato per i titolari di protezione umanitaria o protezione speciale

Ai sensi dell’art. 9, comma 5 bis, TUI: “il calcolo del periodo di soggiorno di 5 anni per il rilascio del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo e’ effettuato a partire dalla data di presentazione della domanda di protezione internazionale in base alla quale la protezione internazionale è stata riconosciuta.”

 

Questo significa che chi ha ottenuto la protezione umanitaria o la protezione speciale, non potrebbe usufruire del periodo di possesso di tale permesso, vale a dire che quel periodo non potrebbe rientrare nel calcolo dei 5 anni per la richiesta del permesso UE.

Conclusioni

Spero che questa guida possa esserti stata d’aiuto e averti chiarito ogni dubbio circa il Permesso di soggiorno illimitato UE per soggiornanti di lungo periodo (ex carta di soggiorno). Ricorda che:

 

  • Il Permesso di soggiorno illimitato ha una durata normalmente illimitata: ogni due anni, quindi, non dovrai più recarti a rinnovare il permesso di soggiorno né correre il rischio di avere perso o diminuito il Tuo reddito al punto tale da non ottenere più il permesso.
  • Consente di lavorare in tutta l’Unione Europea per un periodo superiore a tre mesi.
  • Anche i tuoi familiari potranno richiederne il rilascio.
  • Consente di usufruire delle prestazioni di previdenza e assistenza sociale (per esempio il reddito di cittadinanza), delle erogazioni sanitarie e scolastiche.
  • Concede la possibilità di accedere alle procedure per la concessione di alloggi di edilizia residenziale pubblica.
  • Al minore iscritto nel Permesso di Soggiorno UE del genitore, al compimento del quattordicesimo anno di età, spetta il rilascio di un titolo di soggiorno autonomo ed equivalente.
  • Il titolare di un permesso di soggiorno illimitato, inoltre, può essere espulso solo nei casi eccezionali previsti dall’art. 9 Comma 10 T.U.I. 

Domande frequenti

PERMESSO DI SOGGIORNO ILLIMITATO

Si, con la nuova legge è obbligatorio aggiornare i permessi di soggiorno illimitati che sono stati rilasciati da più di 10 anni alla data di entrata in vigore della legge.

Il nuovo permesso che verrà rilasciato riporterà la data di scadenza di 10 anni.

Si, ma in questo caso dovrai convertire il tuo permesso di soggiorno in uno nuovo per motivi di lavoro rilasciato direttamente dallo stato membro dell’Unione Europea.

Il nuovo permesso illimitato ha una durata di 10 anni che vengono calcolati dalla data del rilascio.

Si è possibile, in quanto costituisce un regolare titolo di soggiorno valido per il calcolo dei 5 anni di soggiorno.

No! Sono due documenti totalmente differenti.

In precedenza il permesso di soggiorno UE veniva chiamato “Carta di soggiorno”.

Adesso con il nome “Carta di soggiorno” si fa riferimento alla Carta di soggiorno per il familiare di cittadino dell’Unione.

Quindi, ad oggi, per indicare il permesso UE, il termine corretto da utilizzare non è più “Carta di soggiorno” bensì “Permesso di soggiorno UE di lungo periodo”.

Nessuna.

L’art. 3 del dlgs 13 febbraio 2014, n. 12 ha stabilito che: “permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo” presente nel decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, nonché in qualsiasi altra disposizione normativa, si intende sostituita dalla parola “permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo”.
Ciò significa che la vecchia dicitura “permesso di soggiorno CE” è stata sostituita dalla nuova “permesso di soggiorno UE”.

Quindi non esiste nessuna differenza!

Si, per il rilascio del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo ai familiari del richiedente, le Questure richiedono che anche i familiari siano in possesso del requisito della pregressa permanenza quinquennale in Italia, così come ribadito anche dalla Circolare del Ministero dell’Interno n. 122106 del 6 settembre 2019.
  • Entrare e uscire dall’Italia senza bisogno del visto;
  • svolgere qualsiasi tipo di attività lecita che non sia espressamente vietata agli stranieri o riservata a cittadini italiani.;
  • soggiornare, anche per motivi di studio e lavoro, in un altro Stato Schengen, anche per un periodo superiore ai 90 giorni, nel rispetto comunque della norma in vigore nell’altro Paese membro;
  • partecipare ai concorsi pubblici, con esclusione di quelli che riguardano posti che implicano esercizio diretto o indiretto di pubblici poteri, ovvero attengono alla tutela dell’interesse nazionale (ex. magistrati, militari);
    avere accesso agli aiuti economici per gli invalidi civili;
  • ottenere l’assegno di maternità e l’assegno per il nucleo familiare numeroso e in generale tutte le prestazioni assistenziali previste dalla legge;
  • richiedere il reddito di cittadinanza, in presenza degli altri requisiti previsti, se si è soggiornato legalmente, in via continuativa, per almeno dieci anni nel territorio nazionale;

Il permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo è rifiutato:

  • quando nei confronti del richiedente è stato disposto il giudizio per uno dei delitti previsti dall’articolo 380 c.p.p.
  • nonché, limitatamente ai delitti non colposi, dall’articolo 381 e se è stata emessa sentenza di condanna (anche non definitiva) per la quale non è stata chiesta la riabilitazione penale;
  • può essere rifiutato per motivi di ordine pubblico e sicurezza dello Stato.

Il permesso illimitato è invece revocato se:

  • è intervenuta una sentenza di condanna, anche non definitiva; in caso di riabilitazione è possibile riottenere il titolo di soggiorno;
  • nel caso il titolare si allontani dal territorio dell’Unione Europea per un periodo superiore a 12 mesi o per motivi di ordine pubblico e sicurezza dello Stato.

Nell’adottare il provvedimento di revoca si dovrà comunque tenere conto dell’età dell’interessato, della durata del soggiorno sul territorio nazionale, dell’esistenza di legami familiari e sociali nel territorio nazionale e dell’assenza di tali vincoli con il Paese di origine.

Sì, può fare ingresso in Italia senza necessità di visto e soggiornarvi per un periodo superiore a tre mesi, al fine di:

  • svolgere un’attività di lavoro autonomo o subordinato nel rispetto delle altre condizioni previste dalla legislazione nazionale;
  • frequentare corsi di studio o di formazione professionale;
  • soggiornare ad altro scopo, purché dimostri la disponibilità di risorse economiche pari almeno al doppio dell’importo minimo previsto dalla legge per l’esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria, nonché un’assicurazione sanitaria (circa € 8.500).

Entro tre mesi dall’ingresso sul territorio nazionale, il cittadino straniero deve però richiedere un permesso di soggiorno in Italia e, in caso di soggiorno per motivi di lavoro, il nulla osta al lavoro.

Tali nulla osta vengono rilasciati anche se il cittadino straniero è già in Italia nell’ambito di apposite quote fissate dai decreti flussi annualmente emanati per la programmazione dei flussi di ingresso per motivi di lavoro.

Per soggiorni inferiori ai tre mesi, è sufficiente che lo straniero presenti la dichiarazione di presenza al Questore, analogamente agli stranieri titolari di altro permesso rilasciato da un altro Paese dell’Unione.

Si, anche il familiare del titolare può fare ingresso nel territorio nazionale senza necessità di richiedere il visto e lo stesso può ottenere un permesso di soggiorno per motivi familiari se risiedeva, a tale titolo, nel primo Stato membro e purché ricorrano i requisiti previsti dalla legge per il ricongiungimento familiare

Si, il permesso ha una validità di 10 anni nel caso sia rilasciato ad un maggiorenne e di 5 anni se viene rilasciato ad un minore.

La legge 23 dicembre 2021, ha chiarito la distinzione tra lo status di lungo soggiornante, che ha carattere permanente, fatte salve le ipotesi di revoca normativamente previste, e la durata del permesso di soggiorno attestante la titolarità dello status, che è stata estesa, in analogia ad altri documenti identificativi emessi dalle autorità italiane (ex. carta di identità o patente di guida), a 10 anni per gli adulti e 5 anni per i minori.

Alla scadenza il permesso di soggiorno sarà automaticamente rinnovato, previa presentazione della relativa domanda corredata di nuove fotografie,

Il permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo in corso di validita’ costituisce documento di identificazione personale.

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Il testo integrale degli articoli del REG. UE 679/2016 relativi ai diritti (articoli da 15 a 23 compreso) sono consultabili in qualsiasi momento sul sito web dell’Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali o, in alternativa, saranno forniti dal Titolare a semplice richiesta, inviando una comunicazione ai recapiti precedentemente indicati.

 

Registrazione telefonate

La telefonata al Call Center di Studio Legale Lombardini, effettuata tramite il pulsante Chiama Ora associato alle campagne pubblicitarie, potranno essere registrate per motivi di sicurezza e per finalità di miglioramento del servizio. Pertanto, la prosecuzione delle chiamate a seguito dell’ascolto dell’informativa concernente la suddetta possibilità costituisce il rilascio da parte dell’utente del consenso al trattamento dei dati personali che verranno forniti all’operatore. La registrazione delle telefonate avverrà tramite widget Callpage, che registrerà le chiamante in entrate e in uscita. Le registrazioni verranno archiviate e saranno accessibili e ascoltante soltanto da soggetto istruiti ed espressamente autorizzati al trattamento. L’operatore risponde dall’Italia. Nessun dato personale viene trasferito Extra Ue. I dati verranno conservati per il periodo necessario ad evadere le richieste e successivamente cancellati ove non intercorra alcun ulteriore contatto, salvo eventuali obblighi amministrativi. Callpage opera in qualità di responsabile esterno al trattamento ex art. 28 GDPR. Per maggiori informazioni sulla privacy policy di Callpage consultare la pagina https://www.callpage.io/terms-of-service.

 

Pubblicazione delle Recensioni

Compilando e inviando il Modulo di recensione, l’utente acconsente a rendere accessibile al pubblico la sua recensione, tramite la pubblicazione e la diffusione della stessa sul presente sito Internet, così come sui Motori di ricerca o siti terzi, in particolare Google o Trustpilot.

La recensione potrà essere consultata liberamente da tutti i visitatori del sito Internet.
La recensione pubblicata menzionerà almeno le informazioni seguenti che riguardano l’utente:

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Laddove l’utente desideri che la sua recensione sia interamente anonima può richiederlo inviando una mail.

Per maggiori informazioni riguardo al trattamento che di questi dati faranno invece motori di ricerca o terze parti, si consiglia di leggere le relative informative, in particolare:
Per Google.
Per Trustpilot.

 

4. MODIFICHE AL DOCUMENTO “PRIVACY POLICY” 

L’avvocato Francesco Lombardini si riserva il diritto di apportare modifiche alla presente Privacy Policy, in qualunque momento, dandone pubblicità agli Utenti su questa pagina. Si consiglia, dunque, di consultare frequentemente questa pagina, prendendo come riferimento la data di ultima modifica indicata in fondo. Salvo quanto diversamente specificato, la presente Privacy Policy continuerà ad applicarsi ai dati personali sino a quel momento raccolti. In caso di domande, commenti e richieste relative alla presente informativa privacy, gli Utenti possono utilizzare il seguente recapito.

Il Titolare non è responsabile per l’aggiornamento di tutti i link visualizzabili nella presente Privacy Policy, pertanto ogni qualvolta un link non sia funzionante e/o aggiornato, gli Utenti riconoscono ed accettano che dovranno sempre far riferimento al documento e/o sezione dei siti internet richiamati da tale link.

 

Privacy Policy aggiornata a Luglio 2023

COOKIE POLICY


L’avvocato Francesco Lombardini
 tutela la riservatezza dei dati personali gestiti ispirandosi ai principi di legge e trasparenza e assumendosi come impegno fondamentale la tutela delle informazioni che a vario titolo vengono trattate. Il corretto trattamento dei dati è un elemento fondamentale per poter mantenere alti gli standard di qualità che da sempre contraddistinguono lo Studio.

Con la presente COOKIE policy l’avvocato Francesco Lombardini, quale Titolare del trattamento dei dati personali, desidera informare l’Utente in ordine a come (e per quali finalità) utilizza i cookies e altri strumenti di tracciamento in questo sito web. Per qualsiasi chiarimento, informazione, esercizio dei diritti elencati nella presente informativa, l’Utente può prendere contatti alla mail.


1. COSA SONO I COOKIE E GLI ALTRI STRUMENTI DI TRACCIAMENTO, A COSA SERVONO E CHI LI INSTALLA?

I cookie sono piccoli file di testo che vengono inviati dal sito web visitato sul dispositivo dell’Utente (solitamente al browser), dove vengono memorizzati in modo da poter riconoscere tale dispositivo alla successiva visita. Ad ogni visita successiva, infatti, i cookie sono reinviati al sito dal dispositivo dell’Utente. Ciascun cookie contiene generalmente: il nome del server da cui il cookie è stato inviato, la scadenza ed un valore, solitamente un numero unico generato a caso dal computer. Il server del sito web che trasferisce il cookie utilizza questo numero per riconoscere l’Utente quando torna a visitare un sito o naviga da una pagina all’altra. I cookie possono essere installati non solo dallo stesso gestore del sito visitato dall’utente (cookie di prima parte), ma anche da un sito diverso che installa cookie per il tramite del primo sito (cookie di terze parti) ed è in grado di riconoscerli. Questo accade perché sul sito visitato possono essere presenti elementi (immagini, mappe, suoni, link a pagine web di altri domini, etc.) che risiedono su server diversi da quello del sito visitato. 

Nel corso della navigazione su questo sito, l’Utente può ricevere sul suo dispositivo i seguenti cookie:

  1. cookie di prima parte: sono cookie inviati dal sito del Titolare, che stai visitando;
  2. cookie di terza parte: sono cookie inviati da un sito diverso da quello che stai visitando, che installa i propri cookie per il tramite del sito del Titolare.

La gestione e la responsabilità dei cookie di prima parte sono del Titolare, mentre sui cookie di terza parte il Titolare non ha alcun controllo né sull’attività della terza parte, né sulla possibilità che la stessa li modifichi nel tempo. In relazione ai cookie di terza parte il Titolare agisce quale intermediario e, in tale veste, rimanda alle informative della terza parte, raggiungibili tramite appositi link disponibili nella apposita area cookie riattivabile tramite pulsante presente in fondo a sinistra sullo schermo. 


2. QUAL È LO SCOPO DELLA PRESENTE INFORMATIVA SUI COOKIE?

In osservanza di quanto previsto dalla vigente normativa in materia di protezione dei dati personali (in particolare il Regolamento (UE) 2016/679 sulla protezione dei dati personali “GDPR” e la normativa europea ed italiana in tema di cookie ed altri strumenti di tracciamento) l’avvocato Francesco Lombardini desidera informare l’Utente in ordine in merito al trattamento dei dati personali raccolti tramite i cookie e altri strumenti di tracciamento ad essi assimilabili, anche di terze parti.

Il trattamento verrà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza, nonché di tutela della tua riservatezza e di tutela dei diritti.


3. TITOLARE DEL TRATTAMENTO

Il Titolare del trattamento è l’avvocato Francesco Lombardini con studio a Cesena (FC) – Viale G. Carducci, 107 – 47521. Il Titolare del trattamento potrà essere contattato al recapito sopra indicato. 

Il Titolare del trattamento ha dato attuazione agli obblighi previsti dalle linee guida del Garante Privacy su cookie e strumenti di tracciamento online (Provvedimento n. 231 del 10 giugno 2021) uniformando il sito alle nuove disposizioni. 


4. QUALI COOKIES E ALTRI STRUMENTI DI TRACCIAMENTO UTILIZZA QUESTO SITO? PER QUALI FINI, SU CHE BASE GIURIDICA? È OBBLIGATORIO FORNIRE I DATI? COSA SUCCEDE SE NON LI FORNISCO?

I cookie e gli altri strumenti di tracciamento usati da questo sito sono classificabili secondo le seguenti macrocategorie:

1) Cookie tecnici, che servono a far funzionare il sito;

2) Cookie di profilazione, che servono a tracciare il comportamento dell’utente per analizzarlo in modo da offrirgli servizi basati sulle sue preferenze. Di seguito maggiori dettagli.


Cookie Tecnici
 (inclusi altri identificatori tecnici), che non richiedono il consenso dell’Utente. Sono utilizzati al fine di effettuare la trasmissione di una comunicazione su una rete di comunicazione elettronica o di fornire un servizio informatico esplicitamente richiesto dall’utente. In questa categoria rientrano i cookie, che perseguono le finalità rispettivamente indicate:

  • cookies di navigazione o di sessione: servono a garantire la normale navigazione e fruizione del sito web (permettendo all’utente, ad esempio, di realizzare un acquisto o autenticarsi per accedere ad aree riservate);
  • cookies analytics anonimizzati: vengono utilizzati unicamente per raccogliere informazioni, in forma aggregata e quindi non riconducibile al singolo, relative al numero di utenti alle pagine più visitate, ai luoghi da cui ci si collega, etc. allo scopo di elaborare statistiche sul servizio e sull’utilizzo del sito. Tali cookies possono anche essere di terze parti. In questo caso però il Titolare del sito li ha resi anonimi (avendo mascherato almeno la quarta componente dell’indirizzo IP) e la terza parte si astiene dal combinare i cookie analytics con altre elaborazioni (ad es: file dei clienti o statistiche di visite ad altri siti) o dal trasmetterli ad ulteriori terzi;
  • cookies di funzionalità: permettono all’utente la navigazione in funzione di una serie di criteri selezionati (ad esempio, la lingua, i prodotti selezionati per l’acquisto) al fine di migliorare il servizio reso allo stesso.


Base Giuridica
.

Per i cookie tecnici la base giuridica risiede nell’esecuzione di un contratto o di misure precontrattuali (art. 6.b del GDPR) poiché necessari per rendere utilizzabile il sito e il servizio richiesto da parte degli utenti. L’utilizzo di tali cookie non richiede il consenso dell’utente.


Necessità del conferimento dei dati e conseguenze
.

Il conferimento dei dati raccolti attraverso i cookie sopra descritti non è obbligatorio; tuttavia, è necessario per il collegamento al sito e la fornitura del servizio. In assenza parziale o totale di tale conferimento, non si potrà utilizzare il sito o potranno esserci problemi nell’utilizzo.

L’elenco dei cookie Tecnici utilizzati da questo sito con le relative caratteristiche (es: caratteristiche, tempi di conservazione dei dati etc.) è disponibile nella apposita area cookie riattivabile tramite pulsante presente in fondo a sinistra sullo schermo.


Cookie di Profilazione e altri strumenti di tracciamento, che richiedono il consenso dell’Utente. 
I cookies di profilazione e gli altri strumenti di tracciamento permettono di seguire e tracciare, mediante strumenti automatizzati, il comportamento dell’utente durante la sua navigazione in internet. Hanno lo scopo di ricondurre a soggetti determinati, identificati o identificabili, specifiche azioni o schemi comportamentali ricorrenti nell’uso delle funzionalità offerte (pattern) al fine del raggruppamento dei diversi profili all’interno di cluster omogenei di diversa ampiezza, in modo che sia possibile al Titolare o alle terze parti, tra l’altro, anche modulare la fornitura del servizio in modo sempre più personalizzato al di là di quanto strettamente necessario all’erogazione del servizio, nonché inviare messaggi pubblicitari mirati, cioè in linea con le preferenze manifestate dall’utente nell’ambito della navigazione in rete. I cookie di Profilazione e gli altri strumenti di tracciamento con funzione non tecnica possono essere:

  • Di prima parte: installati direttamente dal Titolare sul proprio sito.
  • Di terza parte: installati sul sito del Titolare da un soggetto terzo. Sui cookie di terza parte, il Titolare non ha alcun controllo né sull’attività e finalità della terza parte, né sulla possibilità che la stessa li modifichi nel tempo. In tal senso il Titolare agisce in qualità di intermediario. In tale veste, rimanda all’ informativa della terza parte, raggiungibile tramite il link posto accanto a ciascuno dei cookies indicati nell’apposita area cookies riattivabile tramite pulsante presente in fondo a sinistra sullo schermo.

Sono cookie di profilazione anche i cookie analytics non anonimizzati utilizzati dalla terza parte, quando il Titolare del sito non li ha resi anonimi (non avendo mascherato almeno la quarta componente dell’indirizzo IP) e la terza parte combina i cookie analytics con altre elaborazioni (ad es: file dei clienti o statistiche di visite ad altri siti) o li trasmette ad ulteriori terzi.


Base Giuridica

  • L’uso di cookies di Profilazione (inclusi gli analytics non anonimizzati) può avvenire solo con il consenso espresso dell’Utente, che costituisce la base giuridica del trattamento dei dati raccolti attraverso tali cookie, in conformità a quanto previsto dall’art. 6.a del GDPR. Il consenso può essere fornito o revocato in qualsiasi momento operando direttamente nell’apposita area cookie riattivabile tramite pulsante presente in fondo a sinistra sullo schermo.


Necessità del conferimento dei dati e conseguenze

Il mancato conferimento dei dati conseguente al mancato consenso per tali cookie non ha alcuna conseguenza ai fini della navigazione sul sito e della sua fruizione, ma comporta l’impossibilità di proporre messaggi pubblicitari su servizi offerti dall’avvocato Francesco Lombardini in linea con le tue preferenze e i tuoi reali interessi manifestati nell’ambito della tua navigazione in rete.

L’elenco dei cookie di profilazione utilizzati da questo sito con le relative caratteristiche (es: caratteristiche, tempi di conservazione dei dati etc.) è disponibile nella apposita area cookie riattivabile tramite pulsante presente in fondo a sinistra sullo schermo.


5. SOCIAL PLUG-IN

Si informa l’Utente che sul presente sito potrebbero essere installati dei plug-in forniti da terze parti (es: pulsanti di like, commenti, condividi e altre funzioni tipiche di social network e piattaforme quali ad esempio: Facebook, Instagram, Youtube, Linkedin, Twitter, etc., riconoscibili dalle rispettive icone). Tali plug-in consentiranno al suo browser di richiamare contenuti del fornitore del plug-in e di trasferirgli i dati personali che la riguardano (tra i quali ad esempio: pagine visitate, acquisti effettuati, tempo di permanenza, identificativi del dispositivo e di navigazione, like, commenti, condivisioni, etc.). Tale attività di trattamento comporta una raccolta e comunicazione mediante trasmissione dei dati personali e necessita del consenso.

Una volta atterrati sul sito del social network fornitore del plug-in, il trattamento sarà interamente svolto secondo la privacy policy pubblicata da tale soggetto.

6. PUBBLICAZIONE DELLE RECENSIONI

Compilando e inviando il Modulo di recensione, l’utente acconsente a rendere accessibile al pubblico la sua recensione, tramite la pubblicazione e la diffusione della stessa sul presente sito Internet, così come sui Motori di ricerca o siti terzi, in particolare Google o Trustpilot.

La recensione potrà essere consultata liberamente da tutti i visitatori del sito Internet.
La recensione pubblicata menzionerà almeno le informazioni seguenti che riguardano l’utente:

  • Il Nome
  • La prima lettera del Cognome
  • La foto profilo
  • I voti e i commenti
  • La data della realizzazione della recensione

Laddove l’utente desideri che la sua recensione sia interamente anonima può richiederlo inviando una mail all’indirizzo seguente: mail.

Per maggiori informazioni riguardo al trattamento che di questi dati faranno invece motori di ricerca o terze parti, si consiglia di leggere le relative informative, in particolare:
Per Google.
Per Trustpilot.

 

7.PRENOTAZIONE CONSULENZE – COOKIE ESSENZIALI

Per la prenotazione della consulenza online il sito utilizza Calendly. Alcuni cookies di calendly (_calendly_session) sono necessari ed essenziali per poter programmare gli appuntamenti tramite il calendario. Si tratta di cookies tecnici/funzionali di parte terza che permettono alla integration di calendly di funzionare su un hosting website. Si invitano, in ogni caso, gli utenti a leggere con attenzione la loro politica sulla privacy: https://calendly.com/privacy.


8. COME GESTIRE IL CONSENSO DEI COOKIE E ALTRI STRUMENTI DI TRACCIAMENTO?

E‘ possibile gestire il consenso relativo alle singole categorie di cookies e altri strumenti di tracciamento e/o modificare le preferenze in precedenza espresse operando direttamente nell’apposita area cookie riattivabile tramite pulsante presente in fondo a sinistra sullo schermo. 


9. COME DISATTIVARE TUTTI I COOKIE COL BROWSER?

Un’altra possibilità per limitare l’uso dei cookies è di operare direttamente sul browser. La maggior parte dei browsers offre la possibilità di manifestare le proprie scelte in merito all’uso dei cookies da parte dei siti. Di seguito, si riportano le procedure per modificare le impostazioni sui cookies e i link alle pagine rilevanti dei principali browsers sul mercato per manifestare le varie scelte.

a) Google Chrome – Selezionare l’icona del menu Chrome > Selezionare Impostazioni > Nella parte inferiore della pagina, selezionare Mostra impostazioni avanzate > Nella sezione “Privacy”, selezionare Impostazioni contenuti > Selezionare Consenti il salvataggio dei dati in locale > Selezionare Fine. 

Maggiori informazioni al seguente link.

b) Safari – Per impostare il blocco dei cookie da parte di Safari in iOS 8, toccare Impostazioni > Safari > Blocca cookie e scegliere “Consenti sempre”, “Consenti solo dai siti web che visito”, “Consenti solo dal sito web attuale” oppure “Blocca sempre”. In iOS 7 o versioni meno recenti scegliere “Mai”, “Di terze parti e inserzionisti” o “Sempre”. 

Per maggiori informazioni: https://support.apple.com/it-it/HT201265 

c) Firefox – Fare clic sul pulsante dei menu e selezionare opzioni > Selezionare il pannello Privacy > Alla voce Impostazioni cronologia: selezionare utilizza impostazioni personalizzate > Per attivare i cookie, contrassegnare la voce Accetta i cookie dai siti; per disattivarli togliere il contrassegno dalla voce. 

Maggiori informazioni al seguente link.

d) Edge – Fare clic sul pulsante Strumenti e quindi su Opzioni Internet > Fare clic sulla scheda Privacy e in Impostazioni spostare il dispositivo di scorrimento verso l’alto per bloccare tutti i cookie oppure verso il basso per consentirli tutti e quindi fare clic su OK. Per maggiori informazioni: http://windows.microsoft.com/it-it/windows7/block-enable-or-allow-cookies 


10. I DATI PERSONALI SONO TRASFERITI AL DI FUORI DELL’UNIONE EUROPEA (UE)?

Alcuni dati raccolti dai cookie possono essere trasferiti all’estero in ubicazioni poste al di fuori dell’Unione Europea. Tale trasferimento verrà comunque effettuato nel rispetto delle garanzie prescritte dal GDPR per questo tipo di attività (artt. da 45 a 49), quali ad esempio: trasferimento verso imprese ubicate in Paesi per i quali risulta riconosciuta l’esistenza di garanzie di protezione dei dati personali equiparabili a quelle del GDPR (c.d. Paesi in White List); oppure verso imprese con le quali sono state sottoscritte specifiche clausole contrattuali di tutela dei dati personali approvate dalla Commissione Europea o dall’Autorità Garante, o che adottano norme vincolanti di impresa approvate dall’Autorità Garante; oppure quando il trasferimento è necessario per l’esecuzione del contratto concluso con l’interessato o per eseguire una tua richiesta; oppure avviene in base a specifiche deroghe previste dal GDPR. 

È possibile avere maggiori informazioni, su richiesta, presso il Titolare ai contatti sopraindicati. 

Per quanto riguarda il trasferimento di dati verso gli USA, è ancora possibile trasferire i dati dal SEE agli Stati Uniti sulla base delle deroghe previste dall’articolo 49 GDPR – fra l’ottenimento del consenso dell’interessato – purché si applichino le condizioni stabilite in questo articolo. In particolare, quando i trasferimenti si basano sul consenso dell’interessato, dovrebbe essere: a) esplicito; b) specifico per il particolare trasferimento di dati o insieme di trasferimenti (il che significa che l’esportatore di dati deve assicurarsi di ottenere uno specifico consenso prima che il trasferimento abbia luogo anche se ciò avviene dopo che è stata effettuata la raccolta dei dati); e c) informato, in particolare per quanto riguarda i possibili rischi del trasferimento (nel senso che l’interessato dovrebbe anche essere informato dei rischi specifici derivanti dal fatto che i suoi dati saranno trasferiti in un paese che non fornisce una protezione adeguata e che non sono presenti garanzie adeguate volte a fornire protezione dei dati sono in corso di attuazione).

L’utente è libero di esprimere le sue preferenze e modificare i consensi prestati tramite il pannello di controllo disponibile nella apposita area cookie e riattivabile tramite pulsante presente in fondo a sinistra sullo schermo. 


11. PER QUANTO TEMPO VENGONO CONSERVATI I DATI?

Il periodo di conservazione dei dati raccolti attraverso l’utilizzo dei cookie e degli altri strumenti di tracciamento è indicato negli elenchi dei cookie utilizzati da questo sito elencati nel banner e nel pannello di controllo.

 

12. CHI PUÒ CONOSCERE I TUOI DATI? A CHI LI COMUNICHIAMO?

I dati raccolti mediante i cookie potranno essere utilizzati dai collaboratori autorizzati dal Titolare, quali ad esempio gli addetti alla manutenzione e gestione del sito, al marketing e all’amministrazione. Potranno essere utilizzati anche da eventuali terze parti (fornitori di servizi, di infrastrutture, informatiche coinvolti nella gestione e supervisione del sito e simili) che operano per conto del Titolare e sono stati debitamente nominati responsabili esterni del trattamento secondo quanto previsto dall’art 28 del GDPR. Con il suo consenso, potranno essere utilizzati anche dalle terze parti che installano i loro cookie sul sito del Titolare.


13. QUALI SONO I DIRITTI DELL’UTENTE IN QUALITÀ DI INTERESSATO?

Il GDPR riconosce i seguenti diritti in relazione ai dati personali che l’Utente potrà esercitare nei limiti e in conformità a quanto previsto dalla normativa:

  • Diritto di accesso ai dati personali (art. 15);
  • Diritto di rettifica (art. 16);
  • Diritto di cancellazione (diritto all’oblio) (art. 17);
  • Diritto di limitazione di trattamento (art. 18);
  • Diritto alla portabilità dei dati (art. 20);
  • Diritto di opposizione (art. 21): l’interessato ha il diritto di opporsi in qualsiasi momento, per motivi connessi alla situazione particolare, al trattamento dei dati personali che lo riguardano basato sul legittimo interesse, compresa la profilazione sulla base di esso. Il Titolare si astiene dal trattamento salvo che dimostri l’esistenza di motivi legittimi cogenti per procedere al trattamento che prevalgono sugli interessi, sui diritti e sulle libertà dell’interessato oppure per l’accertamento, l’esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria;
  • Diritto di opporsi a una decisione basata unicamente sul trattamento automatizzato (art. 22);
  • Diritto di revocare, in qualsiasi momento, il consenso rilasciato, senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca.
  • Diritto di proporre reclamo all’Autorità Garante della protezione dei dati (www.garanteprivacy.it) qualora il trattamento dei dati sia contrario alla normativa in vigore (art 77) o agire in sede giudiziale (art.79).


14. COME VENGONO PROTETTI I DATI PERSONALI?

I dati personali saranno trattati utilizzando misure di sicurezza tecniche e organizzative adeguate alla natura dei dati per assicurarne l’integrità e la riservatezza e proteggerli contro i rischi di intrusione illecita, perdita, alterazione, o divulgazione a terzi non autorizzati a trattarli.

 

15. ULTERIORI INFORMAZIONI

Per ulteriori informazioni riguardanti il trattamento dei dati personali si invita l’Utente a consultare anche l’informativa privacy presente su questo sito (link). Per maggiori dettagli sui cookie utilizzati, è sufficiente consultare l’apposita area cookie riattivabile tramite pulsante presente in fondo a sinistra sullo schermo.


16. MODIFICHE AL DOCUMENTO “COOKIE POLICY” 

L’avvocato Francesco Lombardini si riserva il diritto di apportare modifiche alla presente Cookie Policy, in qualunque momento, dandone pubblicità agli Utenti su questa pagina. Si consiglia, dunque, di consultare frequentemente questa pagina, prendendo come riferimento la data di ultima modifica indicata in fondo. Salvo quanto diversamente specificato, la presente Cookie Policy continuerà ad applicarsi ai dati sino a quel momento raccolti. In caso di domande, commenti e richieste relative alla presente informativa privacy, gli Utenti possono utilizzare il seguente recapito: mail.

Il Titolare non è responsabile per l’aggiornamento di tutti i link visualizzabili nella presente Privacy Policy, pertanto ogni qualvolta un link non sia funzionante e/o aggiornato, gli Utenti riconoscono ed accettano che dovranno sempre far riferimento al documento e/o sezione dei siti internet richiamati da tale link.

 

Ultimo aggiornamento: GENNAIO 2023

TERMINI E CONDIZIONI

Lo Studio Legale Avv. Francesco Lombardini non fornisce informazioni telefoniche o per e-mail e non effettua Consulenze Legali gratuite.

Per parlare con l’Avvocato è necessario prenotare una Consulenza Legale a pagamento (Consulenza BASE a €147,00 o Consulenza GOLD a €197,00). E’ possibile scegliere la consulenza Online, oppure in Studio Legale: a Cesena oppure a Bologna (quando disponibile), attraverso le modalità sotto riportate.

All’atto della richiesta dei servizi forniti sul presente sito, l’utente aderisce senza riserve alle seguenti condizioni generali di contratto.


1. OGGETTO DEL CONTRATTO

Il presente contratto ha ad oggetto la formulazione di un parere legale professionale o altra attività di consulenza legale resa da un consulente legale (di seguito denominato Avvocato), su richiesta dell’utente (di seguito denominato cliente) attraverso il sito avvocatofrancescolombardini.it, o attraverso uno dei siti ad esso collegato (di seguito denominato sito).

Il  cliente può formulare un quesito in ordine alla questione legale sul quale vuole avvalersi della competenza e professionalità dello Studio Legale tramite la pagina contatti del sito web, accessibile dal link di seguito riportato (link), selezionando il servizio più adatto alle sue esigenze, oppure tramite i singoli collegamenti (link) presenti all’interno delle singole pagine del sito web.

La consulenza Legale potrà essere resa dall’Avvocato:

  • online: tramite collegamento in videochiamata con la piattaforma Google Meet, tramite telefonata al numero indicato dal richiedente, oppure come diversamente concordato a seconda delle esigenze; nel giorno e nell’orario prescelto dal cliente tramite la piattaforma Calendly, in completa autonomia.
  • in Studio Legale: nella sede di Cesena oppure nella sede di Bologna; nel giorno e nell’orario prescelto dal cliente tramite la piattaforma Calendly, in completa autonomia.


2. CONCLUSIONE DEL CONTRATTO

Per parlare con l’Avvocato, chiedere informazioni ovvero ottenere una consulenza legale, l’interessato potrà avanzare richiesta esclusivamente nelle modalità di seguito indicate.

a) con selezione diretta del servizio di proprio interesse.

Il richiedente può accedere al sito alla pagina Contatti, selezionare il servizio di proprio interesse, il tipo di consulenza fornita dall’Avvocato per quello specifico servizio e selezionare la modalità della consulenza (online oppure in studio) e procedere all’apposita prenotazione, gestita attraverso la piattaforma Thrivecart e Calendly. La prenotazione della consulenza è subordinata al pagamento preventivo del prezzo richiesto.

Due sono le tipologie di Consulenza acquistabili, le quali contengono diversi servizi e precisamente:

– CONSULENZA BASE AL COSTO DI € 147,00

Consulenza Legale Online direttamente con me della durata di 45 minuti in lingua italiana.

Video Call su Google Meet o chiamata telefonica a tua scelta.

Acquisto e prenotazione della Consulenza Legale Online in modo semplice, veloce e sicuro.

Scegli tu il giorno e l’orario della Consulenza Legale Online direttamente dal mio calendario condiviso.

Garanzia “adeguata competenza” o ti rimborso*.

– CONSULENZA GOLD AL COSTO DI  197,00

Consulenza Legale Online direttamente con me della durata di 45 minuti in lingua italiana.

Video Call su Google Meet o chiamata telefonica a tua scelta.

Acquisto e prenotazione della Consulenza Legale Online in modo semplice, veloce e sicuro.

Scegli tu il giorno e l’orario della Consulenza Legale Online direttamente dal mio calendario condiviso.

Garanzia “adeguata competenza” o ti rimborso*.

I 197€ pagati per la Consulenza Legale Online GOLD verranno sottratti dal costo finale indicato nel preventivo se mi affiderai l’incarico.

Calendario riservato con priorità di scelta dei giorni e degli orari rispetto alla Consulenza Legale Online BASE.

Precedenza assoluta rispetto alle altre attività di studio per chi sceglie la Consulenza Legale Online GOLD.

Possibilità di ulteriori chiarimenti sull’oggetto della nostra Consulenza Legale Online per email.

 

Il pagamento di entrambe le tipologie di consulenze è gestito da Thrivecart, attraverso la piattaforma PayPal e Stripe.

Qualora, il richiedente che ha acquistato la consulenza GOLD al costo di € 197,00, successivamente alla consulenza fornita dall’Avvocato, desiderasse affidargli l’incarico, la somma già versata di €. 197,00 gli verrà dedotta dal prezzo complessivo riferito al mandato, il quale sarà oggetto di apposito preventivo inviato a latere al richiedente.

Nel caso in cui il richiedente scegliesse invece la consulenza BASE al costo di € 147,00 e successivamente alla consulenza fornita dall’Avvocato desiderasse affidargli l’incarico, la somma già versata di € 147,00 non gli verrà dedotta dal prezzo complessivo riferito al mandato.

b) con richiesta generica di consulenza.

È prevista anche una modalità di richiesta generica di consulenza, accessibile sempre dalla pagina Contatti, non vincolata ad uno specifico servizio. È richiesto all’interessato di selezionare la modalità in cui desidera ricevere la consulenza (online oppure in studio) e procedere poi alla prenotazione, gestita attraverso la piattaforma Calendly. La prenotazione della consulenza è subordinata al pagamento preventivo del prezzo richiesto.

Anche in questo caso è possibile scegliere la consulenza Base e la consulenza Gold, alle medesime condizioni indicate al punto a) che precede.

c) tramite compilazione del form.

Per alcuni servizi tra quelli indicati alla pagina Contatti non è possibile, per il richiedente, procedere autonomamente alla prenotazione della consulenza online oppure in studio, in quanto, per la natura del servizio e della consulenza ad esso relativa, la prenotazione è subordinata alla previa verifica di fattibilità da parte dell’Avvocato.

Il richiedente, selezionato il servizio di proprio interesse, verrà reindirizzato ad una pagina contenente un form da compilare, con precisa indicazione dei campi richiesti (senza alcun pagamento).

Una volta ricevuta la richiesta, l’Avvocato valuterà come agire e comunicherà al richiedente come procedere.

Qualora l’Avvocato rilevasse l’impossibilità di procedere, comunicherà l’esito della propria verifica al richiedente, al quale non sarà richiesto alcun pagamento.

Qualora, invece, l’Avvocato rilevasse la possibilità di procedere con la richiesta, comunicherà al richiedente la documentazione eventualmente necessaria e il costo della prestazione, che il richiedente dovrà corrispondere tempestivamente tramite bonifico, oppure con pagamento PayPal. Una volta ottenuto il pagamento, l’Avvocato procederà con i necessari adempimenti.

Si precisa che qualunque altra modalità di richiesta di consulenza, diversa da quella di cui ai precedenti punti a), b) e c), non verrà presa in considerazione.

All’esito della prenotazione di cui ai punti a) e b), il richiedente riceverà in automatico all’indirizzo e-mail indicato in fase di prenotazione la conferma dell’appuntamento e se ha richiesto la consulenza con la piattaforma Google Meet, anche un link di collegamento per accedere nel giorno e nell’orario stabilito alla stanza virtuale a cui si collegherà anche l’Avvocato. All’interno della medesima e-mail sono presenti anche le istruzioni per modificare la data dell’appuntamento, scegliendo liberamente e in autonomia un altro giorno o un altro orario, tra quelli disponibili tramite l’applicazione Calendly.

Si precisa che, una volta versato l’importo della consulenza, il richiedente non potrà disdire l’appuntamento, ma solo modificare il giorno e l’orario; qualora non si presentasse all’appuntamento in Studio, oppure non rispondesse alla telefonata, ovvero non si collegasse all’orario indicato non avrà diritto alla restituzione dell’importo.


3. OBBLIGHI DELL’AVVOCATO

L’Avvocato, accettato l’incarico, fatte salve le diverse regole contenute nelle presenti condizioni generali di contratto, fornirà il servizio richiesto nel giorno e nell’orario richiesto con le modalità di cui al punto precedente.

L’Avvocato si obbliga al pieno rispetto della normativa deontologica forense e del D.M. n. 127 del 8.4.2004 (G.U. n. 115 del 18.5.2004, s.o. n. 95) in vigore dal 2.6.2004, per quanto riguarda l’applicazione delle tariffe professionali forensi.

L’Avvocato si obbliga altresì a gestire il trattamento dei dati personali del cliente, pervenuti a sua conoscenza in ragione del mandato conferito, in condizioni di assoluta sicurezza e riservatezza, comunque in conformità alla normativa deontologica e in materia di tutela della privacy, così come disposto dal Regolamento Europeo in materia di Privacy, n. 679/2016 (vedi le informazioni sulla privacy).


4. OBBLIGHI DEL RICHIEDENTE

Il richiedente garantisce la veridicità e la completezza di tutte le informazioni e dei dati personali forniti al momento della richiesta del servizio o successivamente.

Il richiedente si impegna altresì a:

  • non utilizzare il servizio al fine di effettuare comunicazioni che arrechino danni, molestie o turbative a terzi, o che violino comunque l’ordinamento vigente;
  • non utilizzare il servizio per la divulgazione di scritti o altro materiale di carattere diffamatorio, osceno, blasfemo, razzista, pornografico e contrario comunque al buon costume;
  • non utilizzare il servizio in violazione delle norme in materia di tutela della riservatezza;
  • non utilizzare il servizio per divulgare materiale protetto da diritto d’autore senza il consenso dell’avente diritto;
  • non consentire l’utilizzo del servizio a terzi non autorizzati;
  • proteggere i propri sistemi informatici dall’accesso di terzi non autorizzati o virus informatici.


È fatto specifico obbligo al richiedente di segnalare se esistono termini di decadenza, prescrizione o altre scadenze improrogabili
.

Nell’ipotesi di violazione di tali obblighi, il richiedente si obbliga a manlevare l’Avvocato, il sito, e ogni altro preposto o incaricato, da qualsiasi azione che venga avviata nei loro confronti, nonché da ogni altro pregiudizio di natura patrimoniale o non patrimoniale che gli stessi richiedenti/clienti o terzi abbiano a subire.

Il richiedente si impegna a comunicare con sollecitudine al sito e all’Avvocato incaricato ogni eventuale reclamo o incertezza in ordine ai servizi ricevuti.

In ogni caso il richiedente si impegna a non avviare alcuna azione legale nei confronti del sito o degli Avvocati, senza avere preventivamente informato gli stessi delle eventuali difficoltà insorte.


5. TARIFFE E PAGAMENTI

Il costo di ciascuna consulenza è determinato per il singolo caso in relazione alla complessità dell’incarico, dell’urgenza, dell’attività di studio e di redazione richiesta e nel pieno rispetto delle vigenti tariffe professionali forensi, così come stabilite dal D.M. n. 585 del 5.10.1994, ad eccezione delle consulenze fornite tramite le modalità di cui ai precedenti punti 2 a) e b), le quali hanno un costo di €. 142,00 (di cui €. 2,00 per marca da bollo), oppure di €.197,00 (di cui €. 2,00 per marca da bollo), qualora venisse scelta la consulenza GOLD che prevede dei servizi extra.

Per la consulenza di cui al punto 2 c), il costo (comprensivo di CPA al 4% e iva se dovuta) verrà comunicato preventivamente al richiedente tramite mail, inviata dall’Avvocato a seguito della ricezione della richiesta.

I metodi di pagamento accettati sono: 

  • PAYPAL

Puoi pagare utilizzando il proprio conto PayPal oppure anche senza account con Carta di Credito, mediante il sistema di pagamento sicuro HTTPS Paypal. Scegliendo la modalità di pagamento tramite PayPal (unica soluzione o in tre rate senza interessi), è possibile effettuare la transazione anche con Carta di Credito, senza effettuare la registrazione o il login alla piattaforma PayPal.

  • CARTA DI CREDITO

Carte di credito e debito (Visa, American Express, MasterCard e Maestro), attraverso gateway di pagamento che garantisce la sicurezza dei pagamenti. Se come metodo di Pagamento si sceglie Carta di Credito, potrà compilare direttamente il form sicuro di STRIPE.

  • BONIFICO BANCARIO ANTICIPATO

Sul conto corrente indicato dall’Avvocato. Una volta effettuato il bonifico è necessario inviare la copia contabile via e-mail a studiolegale@avvocatofrancescolombardini.it

A pagamento ricevuto sarà emessa ed inviata regolare fattura per la prestazione erogata, che il richiedente dichiara di accettare all’indirizzo e-mail fornito tramite il modulo di contatto.

  • KLARNA – Pagamento in 3 rate senza interessi

Klarna è un metodo di pagamento alternativo che consente di suddividere l’importo dell’acquisto in n. 3 rate senza interessi oppure in un’unica soluzione dopo 30 giorni.

Per ulteriori informazioni dettagliate sul pagamento si prega di prendere visione dell’apposita sezione del sito web di Klarna qui.

I termini e le condizioni complete di Klarna potranno essere verificati qui.

L’informativa sulla privacy di Klarna potrà essere visualizzata qui.

Gli ordini di acquisto delle consulenze verranno automaticamente cancellati in caso di mancata conferma e/o pagamento.


6. CONTENUTI DIGITALI (E-BOOK)

Tramite il sito è possibile acquistare E-book che trattano diverse tematiche, realizzati personalmente dall’Avvocato e pronti per essere letti subito dopo l’acquisto.

Tutti i prezzi degli E-book offerti sul Sito sono espressi in euro. L’Avvocato si riserva il diritto di modificare il prezzo degli E-book, in ogni momento, fermo restando che il prezzo dell’E-book addebitato all’utente sarà quello indicato nel riepilogo dell’ordine e visualizzato dall’utente prima del pagamento.

Prima della conferma dell’ordine, il Cliente avrà la possibilità di inserire un codice sconto, se ne è in possesso. I codici sconto sono emessi unicamente dall’Avv. Lombardini e dagli eventuali partner, e non sono cedibili, riutilizzabili o cumulabili. Se il Cliente omette di inserire il codice sconto di cui è in possesso prima di effettuare il pagamento, perderà il diritto allo sconto e non potrà ottenere il rimborso dell’importo pagato.

Il pagamento degli E-book acquistati tramite il Sito può essere effettuato esclusivamente mediante servizio PayPal o carta di credito (senza registrazione) gestita da PayPal.

Il download e/o la visualizzazione dell’e-book potrà avvenire immediatamente dopo la conclusione del contratto e una volta avuta conferma del buon esito del pagamento.

L’utente non potrà riprodurre, copiare, vendere o in altro modo distribuire, dare in noleggio o affitto, trasmettere, concedere in sub-licenza o altrimenti trasferire qualsiasi diritto relativo all’E-book e/o a qualsiasi parte dello stesso e non potrà togliere o modificare alcuna informazione dallo stesso, compresa quelle relativa alla proprietà di tale E-book.

L’utente è a conoscenza ed accetta che in relazione all’acquisto di qualsiasi contenuto digitale fornito mediante supporto non materiale il diritto di recesso è escluso.


7. GARANZIE E LIMITAZIONI DI RESPONSABILITÀ

Il richiedente si dichiara a conoscenza che la prestazione resa dall’Avvocato rappresenta un’obbligazione intellettuale di mezzi e non di risultato, alla quale si applicano agli art. 2229 e ss. c.c.

Il servizio viene comunque reso limitatamente all’incarico ed alle informazioni ricevute.

L’Avvocato non può ritenersi in alcun modo responsabile per il caso di ritardi, malfunzionamenti o interruzioni del servizio che siano stati causati da eventi imprevedibili o forza maggiore, ovvero nel caso di inadempimento, manomissione, frode o abuso da parte del cliente o di un terzo.

L’Avvocato non può ritenersi in alcun modo responsabile dei danni che dovessero derivare al richiedente o a terzi da un utilizzo improprio del parere, della consulenza o di ogni altra informazione o servizio comunque forniti.


8. DIRITTO DI RECESSO

Per la richiesta di consulenza eseguita tramite le modalità di cui al precedente punto 2 c), a seguito del ricevimento della mail con il preventivo del costo del servizio, il richiedente avrà 5 giorni di tempo per effettuare il pagamento del servizio richiesto o la richiesta sarà considerata decaduta, in ogni caso senza alcun costo per il richiedente.

Qualora il richiedente, per qualunque ragione, ritenga di non voler più ricevere la Consulenza Legale Online, successivamente al ricevimento del preventivo, la richiesta sarà considerata decaduta e non comporterà alcun addebito.

Il richiedente è a conoscenza ed accetta che dal momento in cui lo Studio riceverà il pagamento del corrispettivo previsto per le consulenze di cui ai punti 2 a) e b), la consulenza sarà preparata e fornita al richiedente nei termini e secondo le modalità concordate e, pertanto, il richiedente è consapevole e accetta di non poter esercitare il diritto di recesso nel caso in cui ritenesse di non avere più bisogno della Consulenza Legale richiesta (nessuna somma verrà quindi rimborsata al Cliente). Qualora il richiedente si trovasse impossibilitato a presenziare all’appuntamento dallo stesso prescelto, avrà facoltà di modificarlo a diversa data, secondo le modalità indicate nella mail di conferma della prenotazione.

9. GARANZIA ADEGUATA COMPETENZA O TI RIMBORSO AL 100%

Il codice Deontologico Forense all’art. 14 (cioè le regole che un Avvocato deve rispettare) mi impone – giustamente – di non accettare incarichi che io non sia in grado di svolgere con adeguata competenza.

Per questo motivo, dal momento che il pagamento della nostra Consulenza avviene prima che io te l’abbia resa, ho deciso di introdurre la garanzia legale: “adeguata competenza o ti rimborso”.

Quindi se io non sarò in grado di rispondere alle richieste che hai indicato in fase di prenotazione della Consulenza, perché non ho un’adeguata competenza per quello specifico quesito, annullerò subito la prenotazione e ti rimborserò* interamente il prezzo che hai pagato per la consulenza con me!


10. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Il presente contratto deve ritenersi risolto di diritto senza necessità di preventiva costituzione in mora ove il cliente non adempia anche parzialmente alle obbligazioni di cui alle presenti condizioni di contratto. È fatto comunque salvo ogni diritto del consulente a richiedere il pagamento del maggior danno subito.


11. FORO COMPETENTE E LEGISLAZIONE APPLICABILE

Per ogni controversia che dovesse insorgere in relazione al presente contratto, con esclusione di quelle espressamente previste dalla legge, è competente in via esclusiva il Foro di Forlì-Cesena.

Per quanto non espressamente previsto o disciplinato dal presente contratto si fa esclusivo riferimento all’ordinamento legislativo italiano.

Per qualsiasi necessità attinente alla fornitura del servizio di Consulenza Legale, il richiedente potrà contattare l’Avvocato al seguente indirizzo email specificando nell’oggetto: “CONDIZIONI CONSULENZA ONLINE“.


12. MODIFICA TERMINI E CONDIZIONI

L’Avvocato potrà rettificare, o anche semplicemente aggiornare, in tutto o in parte, i presenti “Termini e Condizioni”, ogni qualvolta lo riterrà, senza darne alcun preavviso. Il richiedente è invitato a controllare periodicamente questa pagina per verificare eventuali variazioni delle Condizioni, che diventeranno immediatamente vincolanti non appena pubblicate sul sito.


13. DICHIARAZIONE UTENTE

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 e ss. c.c. nonché degli artt. 33, 34, 35 e 36 del D.Lgs. 205/2006 c.c., l’Utente del sito dichiara di aver letto e compreso e dunque di approvare espressamente i punti 1 (“Oggetto del contratto”), 2 (“Conclusione del contratto”), 4 (″Obblighi del richiedente”), 5 (“Tariffe e pagamenti”), 6 (“Contenuti digitali – Ebook”), 7 (“Garanzie e limitazioni di responsabilità”), 8 (“Diritto di recesso”), 9 (“Garanzia adeguata competenza o ti rimborso al 100%”), 10 (“Risoluzione del contratto”), 11 (“Foro competente e legislazione applicabile”), 12 (“Modifica termini e condizioni”).

Termini e condizioni aggiornati a Dicembre 2022.

NOVITA’

Da oggi con Klarna puoi pagare dopo 30 giorni o in 3 rate, senza interessi.

Pagare con Klarna è facile come con una qualsiasi carta di credito!

Il pagamento rateizzato in pochi e semplici passi:

La prima rata ti verrà addebitata al momento del pagamento, la seconda e la terza rispettivamente dopo 30 e 60 giorni.

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Vai al checkout della consulenza che desideri acquistare per scoprire l’importo delle 3 rate. Seleziona poi “Aggiungi al carrello” per procedere con l’acquisto.

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