Permesso di soggiorno illimitato UE, come ottenerlo, rinnovo, scadenza e revoca
Vuoi saperne di più sul Permesso di soggiorno illimitato Ue/Ce per soggiornanti di lungo periodo, chi può richiederlo e come fare?
INDICE
- Permesso di soggiorno illimitato UE, come ottenerlo, rinnovo, scadenza e revoca
- Cosa è il Permesso di soggiorno illimitato UE
- Differenza tra Carta di soggiorno e Permesso di soggiorno illimitato
- Requisiti Permesso di soggiorno illimitato
- 1) Permesso di soggiorno in corso di validità da almeno 5 anni
- 2) Residenza in un Comune al momento della presentazione dell'istanza
- 3) Reddito minimo permesso di soggiorno illimitato UE [aggiornato al 2023]
- 4) Alloggio idoneo (idoneità alloggiativa)
- 5) Assenza di pericolosità (fedina penale pulita!)
- 6) Conoscenza della lingua italiana non inferiore al livello A2
- Chi non può richiederlo
- Chi lo rilascia
- Documenti necessari
- Dimostrazione del reddito
- Documenti necessari per richiesta a favore dei familiari
- Tempistiche
- Rinnovo Permesso di soggiorno illimitato: non esiste
- Quanto dura il permesso di soggiorno UE di lungo periodo?
- Aggiornamento permesso di soggiorno illimitato
- Costo totale permesso di soggiorno illimitato UE
- Revoca del permesso di soggiorno illimitato
- Quanto tempo si può stare fuori dall’Italia con il permesso di soggiorno UE di lungo periodo?
- Diniego del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo
- Rigetto richiesta permesso illimitato per i titolari di protezione umanitaria o protezione speciale
- Domande frequenti
Prima di leggere
Cosa è il Permesso di soggiorno illimitato UE
Il Permesso di soggiorno illimitato UE per soggiornanti di lungo periodo è un permesso di soggiorno che ha validità europea e che consente di circolare e lavorare liberamente in ogni stato membro dell’Unione europea.
Viene rilasciato a chi soggiorna in maniera stabile e continuativa in uno dei Paesi membri dell’Unione Europea e se possiede determinati requisiti.
Il permesso di soggiorno illimitato UE per soggiornanti di lungo periodo (ex carta di soggiorno) è a tempo indeterminato, non ha scadenza e non deve essere rinnovato (salvo quanto vedremo successivamente).
Ecco un esempio di permesso di soggiorno illimitato che riporta ancora la dicitura CE (Comunità Europea), i nuovi riportano la dicitura UE (Unione Europea).
Differenza tra Carta di soggiorno e Permesso di soggiorno illimitato
Spesso si sente parlare di Carta di soggiorno e di Permesso di soggiorno illimitato Ue senza alcuna distinzione.
Ma siamo sicuri sia la stessa cosa?
Ora te lo spiego.
Carta di soggiorno: non esiste più
La ex Carta di soggiorno non esiste più!
La carta di soggiorno era un titolo di soggiorno nazionale e non permetteva, se non per motivi di turismo, di soggiornare in altri Stati Europei.
In base alle attuali leggi in vigore in Italia la Carta di Soggiorno serve a identificare solo il documento/titolo di soggiorno che viene rilasciato agli stranieri extracomunitari che sono anche familiari di cittadini italiani (quindi comunitari) residenti sul territorio nazionale e non deve essere confusa con il permesso di soggiorno illimitato UE per soggiornanti.
Permesso di soggiorno illimitato Ue
Dal 2007, la carta di soggiorno è stata interamente sostituita dal permesso di soggiorno illimitato UE per soggiornanti di lungo periodo.
Chi è in possesso della vecchia carta di soggiorno, pur mantenendo tutti i diritti che da questa ne derivano, non può circolare e lavorare liberamente in ogni stato membro dell’Unione europea: questo è consentito solo ai titolari di permesso di soggiorno illimitato UE per soggiornanti di lungo periodo.
Se si è titolari di una vecchia carta di soggiorno e si vuole circolare liberamente in ogni stato membro dell’Unione Europea è necessario convertire la carta di soggiorno in permesso di soggiorno illimitato UE per soggiornanti di lungo periodo.
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Con questa mia guida, che ho personalmente realizzato come Avvocato Immigrazione, ti accompagnerò passo dopo passo per ottenere il permesso illimitato e scoprirai anche tu:
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Requisiti Permesso di soggiorno illimitato
Quali sono i requisiti per la richiesta?
Il Permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo può essere richiesto dai cittadini stranieri in possesso dei seguenti requisiti:
- Permesso di soggiorno in corso di validità da almeno 5 anni
- Residenza in Italia
- Reddito minimo
- Alloggio idoneo
- Assenza di pericolosità
- Conoscenza lingua italiana
Vediamoli meglio nel dettaglio.
1) Permesso di soggiorno in corso di validità da almeno 5 anni
Per avere diritto al permesso di soggiorno illimitato occorre essere già in possesso di un permesso di soggiorno in corso di validità da almeno 5 anni.
Nel calcolo del periodo di 5 anni non si considerano i soggiorni di breve durata (ad esempio turismo, affari, studio) e quelli relativi a missioni speciali di natura diplomatica.
Il calcolo del periodo di soggiorno inizia dalla data del rilascio del primo permesso.
Per i titolari di protezione internazionale la durata del soggiorno viene calcolata dalla data di presentazione della domanda di protezione internazionale.
Il requisito della durata del soggiorno si applica anche ai figli minori conviventi del richiedente il permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo.
2) Residenza in un Comune al momento della presentazione dell'istanza
Per poter inviare la domanda occorre essere residenti in un Comune Italiano in questo modo verrà identificata la Questura competente a decidere sulla richiesta di rilascio del permesso di soggiorno illimitato.
3) Reddito minimo permesso di soggiorno illimitato UE [aggiornato al 2023]
Altro requisito fondamentale per ottenere il permesso di soggiorno illimitato è avere un reddito idoneo (cioè un reddito “giusto”).
Se il richiedente è una sola persona?
Ai fini della richiesta di rilascio del permesso del permesso di soggiorno illimitato UE per soggiornanti di lungo periodo (ex carta di soggiorno) il richiedente deve essere titolare di un reddito non inferiore all’importo annuo dell’assegno sociale (per il 2023 pari a 6.542,51€ ossia 503,27€ al mese).
Se il richiedente lo chiede anche per i familiari a carico?
Qualora, invece, richieda il rilascio del permesso di soggiorno illimitato UE per soggiornanti di lungo periodo (ex carta di soggiorno) anche per i familiari a carico, dovrà disporre di un reddito non inferiore all’importo annuo dell’assegno sociale aumentato della metà dell’importo dell’assegno sociale per ogni familiare da ricongiungere (secondo i parametri indicati dall’art. 29, comma 3, lettera b) – ricongiungimento familiare)
Nel caso in cui il cittadino straniero svolga un’attività di lavoro subordinato ai fini del rilascio del permesso di soggiorno UE per soggiornante di lungo periodo non è necessario che dimostri di avere un contratto di lavoro a tempo indeterminato.
La legge, infatti, non specifica che sia indispensabile questo ulteriore requisito ma si limita a richiedere un reddito minimo adeguato al sostentamento personale e dei propri familiari (oltre alle altre condizioni previste dalla legge).
In passato spesso è stato negato il rilascio del permesso di soggiorno UE ai cittadini stranieri in possesso di un contratto di lavoro a tempo determinato a causa di un’interpretazione restrittiva della norma, ma la giurisprudenza amministrativa prevalente ha ritenuto illegittima questa prassi.
Per gli stranieri titolari di protezione internazionale, che si trovano nelle condizioni di vulnerabilità di cui all’art.8, comma 1, d.lgs. n.140/2005, concorre alla determinazione del reddito la disponibilità di un alloggio concesso gratuitamente a fini assistenziali, ma solo nella misura del 15% dell’importo previsto.
Si può integrare il proprio reddito con quello di altri familiari conviventi se non è sufficiente?
Si. Il richiedente il permesso di soggiorno illimitato UE per soggiornante di lungo periodo che produce un proprio reddito, ma insufficiente, può integrare con il reddito di altri familiari (coniuge, figli, genitori se conviventi) anche se chi integra non è titolare di permesso UE SLP.
Se invece non ho reddito: è necessario che gli altri familiari conviventi siano titolari di permesso di soggiorno illimitato UE per soggiornanti di lungo periodo?
Si. Se il richiedente il permesso di soggiorno UE per soggiornante di lungo periodo non produce alcun reddito, può dimostrare interamente il reddito del coniuge, dei figli e dei genitori conviventi, solo se chi di loro produce il reddito sia già titolare di un permesso UE SLP, oppure lo chiede contestualmente.
4) Alloggio idoneo (idoneità alloggiativa)
L’alloggio deve rientrare nei parametri minimi previsti dalla legge regionale per gli alloggi di edilizia residenziale pubblica, attestato dall’ufficio tecnico comunale competente,
I parametri (che variano da regione a regione sono ancora quelli stabiliti dalla legge regionale n.10 del 1996):
- mq. 46 per una persona
- mq. 60 per due persone
- mq. 70 per tre persone
- mq. 85 per quattro persone
- mq. 95 per cinque persone
- oltre mq.110 per più di cinque persone
ovvero fornito dei requisiti di idoneità igienico-sanitaria accertati dalla ASL locale competente per territorio.
Il requisito dell’idoneità alloggiativa non è richiesto allo straniero titolare di protezione internazionale e ai suoi familiari.
Per meglio comprendere come funziona l’idoneità dell’alloggio, vi consiglio di leggere questo articolo sull’idoneità alloggiativa che è la medesima richiesta per il ricongiungimento familiare!
5) Assenza di pericolosità (fedina penale pulita!)
Il richiedente non deve essere considerato pericoloso per l’ordine pubblico e la sicurezza dello Stato , ovvero è necessario che:
1) non rientri in una delle categorie indicate dall’art.1 della legge 27 dicembre 1956, n.1423, come sostituito dall’art.2 della legge 3 agosto 1988, n.327 che considera tali:
- coloro che debba ritenersi sulla base di elementi di fatto che sono abitualmente dediti ai traffici delittuosi;
- coloro che per la condotta ed il tenore di vita debba ritenersi sulla base di elementi di fatto che vivono abitualmente, anche in parte, con i proventi di attività delittuose;
- coloro che per il loro comportamento debba ritenersi, sulla base di elementi di fatto, che sono dediti alla commissione di reati che offendono o mettono in pericolo l’integrità fisica o morale dei minorenni, la sanità, la sicurezza o la tranquillità pubblica
2) non sia indiziato di appartenere ad associazioni criminali di tipo mafioso o cammorristico, o comunque denominate localmente che agiscano con metodi corrispondenti a questo tipo di associazione criminale (art.1 legge 31 maggio 1965, n.575, come sostituito dall’art.13 della legge 13 settembre 1982, n.646)
3) non abbia subito condanne, anche non definitive, per i reati previsti dall’art.380 del c.p.p. e relativamente ai delitti non colposi previsti dall’art.381 del c.p.p.
In caso di problemi penali e precedenti, rivolgiti ad un Avvocato immigrazione come me al fine di ottenere la cancellazione delle condanne mediante la riabilitazione penale da presentare al Giudice dell’Esecuzione o al Tribunale di Sorveglianza.
6) Conoscenza della lingua italiana non inferiore al livello A2
Tale livello viene verificato tramite:
- certificazione rilasciata da un ente riconosciuto (CTP, Università degli studi di Roma Tre, Università per stranieri di Perugia, Università per stranieri di Siena, Società Dante Alighieri) di conoscenza della lingua italiana L2 di livello A2, B1, B2, C1, C2, o copia conforme all’originale del diploma di scuola secondaria di primo o secondo grado, o laurea oppure iscrizione universitaria (corso di laurea, dottorato, master), oppure
- superamento apposito Test italiano carta di soggiorno di conoscenza di lingua italiana disciplinato dal decreto del Ministro dell’Interno del 4 giugno 2010
Sono esentati dal test di lingua italiana i cittadini stranieri:
– in possesso di certificazione medica rilasciata da medico legale di struttura sanitaria pubblica relativa alle limitazioni dell’apprendimento linguistico derivanti dall’età, da patologie o/e da handicap;
– lavoratori altamente qualificati entrati in Italia in qualità di dirigenti e personale altamente specializzato, professori universitari, traduttori e interpreti, e giornalisti;
– titolari di protezione internazionale (art.9, comma 2ter, T.U.), ma non i loro familiari.
Chi non può richiederlo
Il Permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo non può essere richiesto da chi è titolare di permesso:
- per motivi di studio o formazione professionale (art. 9, comma 3 lett. a) TUI);
- per richiesta asilo;
- per cure mediche (art. 36, TUI);
- per protezione sociale (art. 18 TUI);
- per calamità (art. 20-bis TUI);
- per vittime di violenza domestica (art. 18-bis TUI);
- per sfruttamento lavorativo (art.22, comma 12-quater TUI);
- per atti di particolare valore civile (art. 42-bis TUI);
- per protezione umanitaria/speciale (art. 32, comma 3, dlsg n. 25/08);
- dai cittadini stranieri pericolosi per l’ordine pubblico o la sicurezza dello stato.
Però ai fini del calcolo dei 5 anni necessari per il rilascio del permesso illimitato può essere preso in considerazione anche il periodo di possesso di questi permessi di soggiorno!
Possono infatti essere considerati ai fini del calcolo dei 5 anni:
- i periodi di soggiorno per motivi di studio o formazione professionale, a titolo di protezione temporanea, per cure mediche o in qualità di titolari dei permessi di soggiorno di cui agli articoli 18, 18 bis nonché del permesso di soggiorno rilasciato ai sensi dell’art. 32, comma 3, del dlgs 25/08,
- ovvero chi ha chiesto il permesso di soggiorno a tale titolo ed è in attesa di una decisione su tale richiesta (art. 9 co. 3 lett. b) TUI) o in qualità di richiedenti asilo (art. 9, co. 3, lett. c) TUI).
Non possono invece essere presi in considerazione ai fini del calcolo dei 5 anni:
- i periodi di soggiorno di breve durata previsti dal testo unico immigrazione e dal regolamento di attuazione;
- i periodi di soggiorno in qualità di titolare di uno status giuridico previsto dalla Convenzione di Vienna del 1961 sulle relazioni diplomatiche, dalla convenzione di Vienna del 1963 sulle relazioni consolari, dalla convenzione del 1969 sulle missioni speciali o dalla convenzione di Vienna del 1975 sulla rappresentanza degli Stati nelle loro relazioni organizzazioni internazionali di carattere universale.
Attenzione!!! La presenza di condanne non può comportare un automatico diniego del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo. Dovranno essere infatti presi in considerazione: la durata del soggiorno nel territorio nazionale e l’inserimento sociale, familiare e lavorativo dello straniero.
Chi lo rilascia
L’ente principale che si occupa del rilascio del permesso di soggiorno illimitato è la Prefettura.
Tuttavia , non occorre andare presso la Prefettura, in quanto si potrà richiedere il rilascio e il rinnovo del permesso Ue presso gli uffici postali sportello amico.
Le istanze di rilascio e rinnovo del permesso di soggiorno UE illimitato per soggiornanti di lungo periodo (ex carta di soggiorno) dovrà essere presentata dall’interessato presso gli Uffici Postali abilitati utilizzando l’apposito kit a banda gialla disponibile presso tutti gli uffici postali ed i Comuni abilitati.
All’atto della presentazione della istanza, lo straniero dovrà provvedere al pagamento di € 30,00, così come stabilito con Decreto del Ministro dell’Interno del 12 ottobre 2005.
In conformità agli obblighi derivanti dal REG.CE n.1030 del 13 giugno 2002, che istituisce un modello uniforme di permesso di soggiorno, a decorrere dal 1° gennaio 2006 è previsto il rilascio del permesso di soggiorno elettronico, in sostituzione di quello cartaceo.
La busta, previamente compilata, andrà consegnata aperta all’operatore postale esibendo un documento di riconoscimento.
L’operatore di Poste provvederà a consegnare la ricevuta della raccomandata che dovrà essere compilata dallo straniero in quel momento.
La ricevuta che verrà rilasciata allo straniero all’atto della presentazione della domanda, è dotata di requisiti di sicurezza e riporta i codici di accesso (Codice Assicurata e Codice Ologramma) all’area riservata: https://www.portaleimmigra
zione.it/ELI2Immigr
azioneWEB/Pagine/StartPage.aspx per conoscere lo stato di avanzamento della pratica.
In caso di richiesta di rinnovo del Permesso/Carta di soggiorno, è necessario inserire nella busta la fotocopia del permesso-carta di soggiorno da rinnovare o da aggiornare.
Se hai già spedito il kit postale, controlla online se la carta di soggiorno è pronta per essere ritirata: leggi l’articolo che ho realizzato: controllo carta di soggiorno.
Documenti necessari
Quali sono i documenti necessari per richiedere il Permesso di Soggiorno illimitato?
Le istanze di rilascio e rinnovo del permesso di soggiorno UE illimitato per soggiornanti di lungo periodo (ex carta di soggiorno) dovrà essere presentata dall’interessato presso gli Uffici Postali abilitati utilizzando l’apposito KIT POSTALE IN BUSTA A BANDA GIALLA – RICHIESTA DI RILASCIO/RINNOVO DEL PERMESSO/CARTA DI SOGGIORNO PER CITTADINI STRANIERI reperibile presso tutti gli uffici postali “sportello amico”.
I documenti necessari per la carta di soggiorno per la richiesta di Permesso di soggiorno illimitato sono:
- Modulo 1 e Modulo 2 (se titolare di reddito proprio) compilati
- marca da bollo da € 16,00;
- bollettino postale per la smart card (€ 30,46) e per il contributo previsto (€ 100,00 per rilascio permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo) totale: Euro 130,46
-
copia del passaporto in corso di validità (solo copia delle pagine coi dati anagrafici e la scadenza, visti e timbri);
- certificato del casellario giudiziale (Tribunale);
- certificato dei carichi pendenti (Tribunale);
- copia del permesso di soggiorno;
- copia del codice fiscale, solo se già in possesso;
- copia del certificato di residenza e stato famiglia, o certificato unico contestuale;
- prova della conoscenza della lingua italiana non inferiore a livello L2 A2.
Il giorno della convocazione inoltre sarà necessario esibire:
- originale in visione della ricevuta dell’assicurata postale di spedizione del kit;
- appuntamento rilasciato dagli Uffici Postali;
- 4 fototessere del richiedente, più 4 fototessere degli eventuali figli minori degli anni 14 da inserire nel permesso di soggiorno (i figli devono essere presenti alla convocazione);
- originale del passaporto in corso di validità, del permesso di soggiorno e originali di tutti i documenti allegati in fotocopia al kit-postale.
N.B. Il giorno della consegna e dell’attivazione del permesso di soggiorno UE SLP, dovranno presentarsi alla convocazione i genitori ed i figli minori di età.
Dimostrazione del reddito
1) Richiedente titolare di reddito proprio
Modulo 1 e Modulo 2 del KIT postale compilato
Per i lavoratori subordinati:
- ultima busta paga o contratto di soggiorno;
- dichiarazione del datore di lavoro (con fotocopia del suo documento di riconoscimento) che attesti la prosecuzione del rapporto di lavoro)
Per i lavoratori domestici:
- dichiarazione datore di lavoro che attesti l’attualità del rapporto, la durata, la retribuzione mensile
- fotocopie delle ricevute (fronte e retro) dei contributi previdenziali riferiti all’anno precedenti
Per i soci lavoratori delle cooperative:
- busta paga;
- dichiarazione del presidente o del legale rappresentante che attesti l’attualità del rapporto e la sua durata;
Se percettore di rendita o pensione:
Copia della documentazione attestante le necessarie risorse economiche provenienti da rendite (pensioni, vitalizi, …), dal possesso di proprietà immobiliari, da stabili attività economico-commerciali o da altre fonti di reddito (investimenti, …).
2) Richiedente non titolare di reddito proprio
Certificato di residenza e stato famiglia e copia del certificato di idoneità dell’alloggio rilasciato dal Comune o in alternativa del certificato di idoneità igienico-sanitaria rilasciato dalla A.S.L
Dovrà produrre copia della documentazione sopra riportata comprovante il reddito del familiare (coniuge, genitori, figli) con cui convive e dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà circa il mantenimento da parte del familiare stesso.
Ai fini del rilascio del titolo di soggiorno di lungo periodo quest’ultimo deve essere a sua volta titolare del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo.
Documenti necessari per richiesta a favore dei familiari
La richiesta può essere inoltrata anche dal coniuge, dal figlio minore ultraquattordicenne o dal figlio maggiorenne o genitore a carico del titolare di permesso di soggiorno UE o che ne ha comunque fatto richiesta, al fine di ottenere un permesso di soggiorno UE per motivi familiari.
In questo caso sarà necessario inserire la documentazione anagrafica attestante il rapporto di coniugio o lo stato di figlio o comunque il rapporto di parentela (se proveniente dall’estero tale documentazione deve essere tradotta e legalizzata dalla Rappresentanza diplomatica italiana all’estero o munita di Apostille, se Stato firmatario della Convenzione dell’Aja).
Richiesta in favore del Coniuge:
- Modulo 1 (modulo 2 se in possesso di redditi propri);
- fotocopia delle pagine del passaporto riportanti i dati anagrafici, i timbri di rinnovo, i visti;
- fotocopia della pagina del passaporto contenente i dati del familiare che estende il diritto a soggiornare;
- fotocopia del permesso di soggiorno in corso di validità;
- fotocopia del permesso di soggiorno del familiare;
- il certificato di residenza (Stato famiglia o autocertificazione – attenzione: anche i figli minori devono essere residenti da almeno 5 anni – vedi circolare);
- fotocopia della documentazione attestante il reddito proprio (se in possesso) e del coniuge titolare del Pds UE, (CUD/Unico,etc) riferita all’anno precedente, o documentazione attestante il possesso attuale di risorse economiche adeguate al sostentamento dei familiari;
- certificato del casellario giudiziale (Tribunale);
- certificato dei carichi pendenti (Tribunale);
- certificato di idoneità dell’alloggio (parametri ERP) rilasciata dal competente Ufficio Tecnico Comunale o certificazione igienico-sanitaria rilasciata dall’ASL competente*;
- contratto di locazione/compravendita/comod
ato già registrato ed intestato al richiedente o al coniuge (se in possesso); - autocertificazione o stato di famiglia attestante la composizione del nucleo familiare;
- codice fiscale;
- Certificato di superamento del Test di lingua italiana di livello A2
Richiesta in favore dei Figli minori:
Modulo 1;
fotocopia delle pagine del passaporto del minore riportanti i dati anagrafici, i timbri di rinnovo, i visti; (se in possesso);
fotocopia del titolo di soggiorno (del genitore) in corso di validità;fotocopia del permesso di soggiorno per motivi familiari (se in possesso in precedenza);
documentazione anagrafica attestante il rapporto di parentela (se nato in Italia) o autocertificazione;
certificato di residenza (attenzione: anche i figli minori devono essere residenti da almeno 5 anni);
codice fiscale (se in possesso);
fotocopia della documentazione attestante il reddito dei familiari (CUD/Unico,etc) riferita all’anno precedente, o documentazione attestante il possesso attuale di risorse economiche adeguate al sostentamento dei familiari;
certificato di idoneità dell’alloggio (parametri ERP) rilasciata dal competente Ufficio Tecnico Comunale o certificazione igienico-sanitaria rilasciata dall’ASL competente;
certificato di frequenza scolastica se il minore è in età soggetta al diritto-dovere all’istruzione;
Certificato di superamento del Test di lingua italiana di livello A.
Tempistiche
Quanto tempo ci vuole per ottenere il Permesso di soggiorno illimitato?
Il permesso di soggiorno deve essere rilasciato entro il termine di 90 giorni (novanta) da quando hai fatto la richiesta.
Se non ti è stato concesso entro il termine di 90 giorni o ti è stato negato il permesso di soggiorno illimitato UE per soggiornanti di lungo periodo, contatta subito il mio Studio Legale Immigrazione a Cesena e tramite il ricorso al Tribunale (se ci sono i presupposti) potrai ottenere in breve tempo la carta di soggiorno/permesso di soggiorno illimitato UE.
Rinnovo Permesso di soggiorno illimitato: non esiste
Il permesso di soggiorno UE deve essere rinnovato ogni 10 anni, almeno 60 giorni prima della scadenza.
La domanda di aggiornamento si presenta tramite il kit postale, allegando la fotocopia del passaporto in corso di validità e del titolo di soggiorno di cui si è in possesso.
Attenzione, rinnovare il permesso di soggiorno non significa perdere il diritto di soggiorno illimitato. Infatti il diritto a soggiornare in modo permanente rimane invariato.
Ho un permesso UE da più di 10 anni, devo aggiornarlo?
Si, i permessi di soggiorno che riportano la dicitura “illimitata”, dovranno essere aggiornati poiché non vengono più considerati validi.
Il nuovo permesso che verrà rilasciato riporterà la data di scadenza decennale.
Quando scade il permesso UE di lungo periodo?
Dopo 10 anni dal rilascio.
Quanto dura il permesso di soggiorno UE di lungo periodo?
La Legge 23 dicembre 2021, n. 238 entrata in vigore dal 1° febbraio 2022, ha modificato la disciplina relativa al permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo.
La nuova legge stabilisce che il permesso di soggiorno UE di lungo periodo avrà validità di 10 anni e può essere rinnovato alla scadenza tramite kit postale con nuove fotografie.
Anche la Circolare del Ministero dell’Interno n. 400/C/2021 del 23 febbraio 2021, ha chiarito che i nuovi permessi di soggiorno UE avranno una validità di anni 10 per gli adulti, mentre dureranno 5 anni quelli per i minori.
I vecchi permessi di soggiorno UE rilasciati da più di dieci anni alla data di entrata in vigore della nuova legge (01/02/2022), non saranno più validi per l’attestazione del regolare soggiorno nel territorio dello Stato.
Aggiornamento permesso di soggiorno illimitato
Chi ha ottenuto un permesso di soggiorno illimitato Ue deve registrare ogni variazione avvenuta nei mesi e negli anni successivi alla concessione, ad esempio per:
- cambio del domicilio o della residenza;
- modifiche allo stato civile;
- inserimento di figli nati in Italia o figli sotto i 14 anni entrati del nostro paese a seguito di ricongiungimento familiare;
- rinnovo del passaporto;
- aggiornamento delle fotografie qualora siano trascorsi 5 anni e sia utilizzato come documento d’identificazione;
- furto o smarrimento.
Il rinnovo/aggiornamento del permesso UE dovrà essere eseguito come per il primo rilascio tramite il Kit postale a banda gialla, compilando il modulo 1.
Documenti per aggiornamento permesso di soggiorno illimitato Ue
Anche in questo caso per effettuare l’aggiornamento del permesso di soggiorno devi andare presso un ufficio postale e chiedere il kit di aggiornamento.
Una volta che avrai compilato il kit dovrai consegnarlo sempre in posta insieme ai seguenti documenti:
- modulo M1 compilato;
- fotocopia di tutto il passaporto o di altro documento equipollente;
- documentazione che giustifica l’aggiornamento richiesto:
- cambio domicilio: compilazione modulo M1;
- inserimento del figlio minore nato in Italia: compilazione modulo M1;
- inserimento figlio infraquattordicenne che ha fatto ingresso in Italia a seguito del rilascio del visto d’ingresso per ricongiungimento familiare o familiare al seguito: compilazione modulo M1, fotocopia del passaporto o titolo equipollente;
- aggiornamento dati del passaporto o documento equipollente: compilazione modulo M1, fotocopia nuovo passaporto o documento equipollente;
- variazioni anagrafiche: per variazioni nome, cognome, data e luogo di nascita e cittadinanza produrre una dichiarazione rilasciata dalla Rappresentanza Diplomatica/Consolare del Pese di origine attestante che le nuove generalità anagrafiche si riferiscono alla medesima persona;
- aggiornamento delle fotografie qualora il permesso illimitato UE sia utilizzato come documento di identificazione personale devono essere aggiornate ogni 5 anni: compilazione modulo M1.
Costo totale permesso di soggiorno illimitato UE
Qual è quindi il costo totale da affrontare per richiedere il Permesso di soggiorno illimitato?
Da pagarsi con bollettino postale in un unico importo e da inserire all’interno della busta gialla:
- Euro 30,46 per il rilascio del permesso di soggiorno elettronico;
- Euro 100,00 per il contributo per rilascio permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo.
Da incollare sul modulo M1:
- Marca da bollo da 16 Euro;
Da pagare all’operatore delle poste:
- Euro 30,00 per la spedizione del kit postale.
Revoca del permesso di soggiorno illimitato
Il Permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo è revocato:
- se è stato acquisito fraudolentemente
- in caso di espulsione
- quando mancano o vengono a mancare le condizioni per il rilascio
- in caso di conferimento di permesso di soggiorno di lungo periodo da parte di un altro Stato Membro dell’Unione Europea, previa comunicazione da parte di quest’ultimo
- in caso di assenza dall’UE per 12 mesi consecutivi (quanto tempo posso stare fuori dall’Italia con il permesso?)
- in caso di revoca o cessazione dello status di rifugiato o dello status di titolare della protezione sussidiaria.
La revoca del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, ove non si debba procedere all’espulsione, consente il rilascio di altro tipo di permesso di soggiorno sussistendone i presupposti.
In casi revoca per assenza dal territorio dello stato italiano, è possibile riottenere il permesso UE dopo 3 anni.
Quanto tempo si può stare fuori dall’Italia con il permesso di soggiorno UE di lungo periodo?
Chi è titolare di un permesso di soggiorno UE di lungo periodo può stare fuori dall’Italia per un periodo massimo di 12 mesi consecutivi.
In caso di assenze più lunghe, si rischia la revoca del permesso di soggiorno illimitato.
Diniego del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo
Il provvedimento di diniego deve essere motivato e notificato al cittadino straniero e deve essere prima preceduto dal preavviso di rigetto ex art. 10 bis, ed entro il termine di 10 giorni occorre presentare una memoria.
Contro il provvedimento di diniego è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) del luogo in cui ha sede la questura che ha emanato il provvedimento entro 60 giorni dalla data della notifica del provvedimento.
Invece, contro il rifiuto del rilascio o la revoca del Permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo in favore dei familiari può essere proposto un ricorso presso il Tribunale ordinario Sezione specializzata (senza limiti di tempo).
Rigetto richiesta permesso illimitato per i titolari di protezione umanitaria o protezione speciale
Ai sensi dell’art. 9, comma 5 bis, TUI: “il calcolo del periodo di soggiorno di 5 anni per il rilascio del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo e’ effettuato a partire dalla data di presentazione della domanda di protezione internazionale in base alla quale la protezione internazionale è stata riconosciuta.”
Questo significa che chi ha ottenuto la protezione umanitaria o la protezione speciale, non potrebbe usufruire del periodo di possesso di tale permesso, vale a dire che quel periodo non potrebbe rientrare nel calcolo dei 5 anni per la richiesta del permesso UE.
Conclusioni
Spero che questa guida possa esserti stata d’aiuto e averti chiarito ogni dubbio circa il Permesso di soggiorno illimitato UE per soggiornanti di lungo periodo (ex carta di soggiorno). Ricorda che:
- Il Permesso di soggiorno illimitato ha una durata normalmente illimitata: ogni due anni, quindi, non dovrai più recarti a rinnovare il permesso di soggiorno né correre il rischio di avere perso o diminuito il Tuo reddito al punto tale da non ottenere più il permesso.
- Consente di lavorare in tutta l’Unione Europea per un periodo superiore a tre mesi.
- Anche i tuoi familiari potranno richiederne il rilascio.
- Consente di usufruire delle prestazioni di previdenza e assistenza sociale (per esempio il reddito di cittadinanza), delle erogazioni sanitarie e scolastiche.
- Concede la possibilità di accedere alle procedure per la concessione di alloggi di edilizia residenziale pubblica.
- Al minore iscritto nel Permesso di Soggiorno UE del genitore, al compimento del quattordicesimo anno di età, spetta il rilascio di un titolo di soggiorno autonomo ed equivalente.
- Il titolare di un permesso di soggiorno illimitato, inoltre, può essere espulso solo nei casi eccezionali previsti dall’art. 9 Comma 10 T.U.I.
Domande frequenti
PERMESSO DI SOGGIORNO ILLIMITATO
Si, con la nuova legge è obbligatorio aggiornare i permessi di soggiorno illimitati che sono stati rilasciati da più di 10 anni alla data di entrata in vigore della legge.
Il nuovo permesso che verrà rilasciato riporterà la data di scadenza di 10 anni.
Si, ma in questo caso dovrai convertire il tuo permesso di soggiorno in uno nuovo per motivi di lavoro rilasciato direttamente dallo stato membro dell’Unione Europea.
Si è possibile, in quanto costituisce un regolare titolo di soggiorno valido per il calcolo dei 5 anni di soggiorno.
No! Sono due documenti totalmente differenti.
In precedenza il permesso di soggiorno UE veniva chiamato “Carta di soggiorno”.
Adesso con il nome “Carta di soggiorno” si fa riferimento alla Carta di soggiorno per il familiare di cittadino dell’Unione.
Quindi, ad oggi, per indicare il permesso UE, il termine corretto da utilizzare non è più “Carta di soggiorno” bensì “Permesso di soggiorno UE di lungo periodo”.
Nessuna.
L’art. 3 del dlgs 13 febbraio 2014, n. 12 ha stabilito che: “permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo” presente nel decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, nonché in qualsiasi altra disposizione normativa, si intende sostituita dalla parola “permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo”.
Ciò significa che la vecchia dicitura “permesso di soggiorno CE” è stata sostituita dalla nuova “permesso di soggiorno UE”.
Quindi non esiste nessuna differenza!
- Entrare e uscire dall’Italia senza bisogno del visto;
- svolgere qualsiasi tipo di attività lecita che non sia espressamente vietata agli stranieri o riservata a cittadini italiani.;
- soggiornare, anche per motivi di studio e lavoro, in un altro Stato Schengen, anche per un periodo superiore ai 90 giorni, nel rispetto comunque della norma in vigore nell’altro Paese membro;
- partecipare ai concorsi pubblici, con esclusione di quelli che riguardano posti che implicano esercizio diretto o indiretto di pubblici poteri, ovvero attengono alla tutela dell’interesse nazionale (ex. magistrati, militari);
avere accesso agli aiuti economici per gli invalidi civili; - ottenere l’assegno di maternità e l’assegno per il nucleo familiare numeroso e in generale tutte le prestazioni assistenziali previste dalla legge;
- richiedere il reddito di cittadinanza, in presenza degli altri requisiti previsti, se si è soggiornato legalmente, in via continuativa, per almeno dieci anni nel territorio nazionale;
Il permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo è rifiutato:
- quando nei confronti del richiedente è stato disposto il giudizio per uno dei delitti previsti dall’articolo 380 c.p.p.
- nonché, limitatamente ai delitti non colposi, dall’articolo 381 e se è stata emessa sentenza di condanna (anche non definitiva) per la quale non è stata chiesta la riabilitazione penale;
- può essere rifiutato per motivi di ordine pubblico e sicurezza dello Stato.
Il permesso illimitato è invece revocato se:
- è intervenuta una sentenza di condanna, anche non definitiva; in caso di riabilitazione è possibile riottenere il titolo di soggiorno;
- nel caso il titolare si allontani dal territorio dell’Unione Europea per un periodo superiore a 12 mesi o per motivi di ordine pubblico e sicurezza dello Stato.
Nell’adottare il provvedimento di revoca si dovrà comunque tenere conto dell’età dell’interessato, della durata del soggiorno sul territorio nazionale, dell’esistenza di legami familiari e sociali nel territorio nazionale e dell’assenza di tali vincoli con il Paese di origine.
Sì, può fare ingresso in Italia senza necessità di visto e soggiornarvi per un periodo superiore a tre mesi, al fine di:
- svolgere un’attività di lavoro autonomo o subordinato nel rispetto delle altre condizioni previste dalla legislazione nazionale;
- frequentare corsi di studio o di formazione professionale;
- soggiornare ad altro scopo, purché dimostri la disponibilità di risorse economiche pari almeno al doppio dell’importo minimo previsto dalla legge per l’esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria, nonché un’assicurazione sanitaria (circa € 8.500).
Entro tre mesi dall’ingresso sul territorio nazionale, il cittadino straniero deve però richiedere un permesso di soggiorno in Italia e, in caso di soggiorno per motivi di lavoro, il nulla osta al lavoro.
Tali nulla osta vengono rilasciati anche se il cittadino straniero è già in Italia nell’ambito di apposite quote fissate dai decreti flussi annualmente emanati per la programmazione dei flussi di ingresso per motivi di lavoro.
Per soggiorni inferiori ai tre mesi, è sufficiente che lo straniero presenti la dichiarazione di presenza al Questore, analogamente agli stranieri titolari di altro permesso rilasciato da un altro Paese dell’Unione.
Si, il permesso ha una validità di 10 anni nel caso sia rilasciato ad un maggiorenne e di 5 anni se viene rilasciato ad un minore.
La legge 23 dicembre 2021, ha chiarito la distinzione tra lo status di lungo soggiornante, che ha carattere permanente, fatte salve le ipotesi di revoca normativamente previste, e la durata del permesso di soggiorno attestante la titolarità dello status, che è stata estesa, in analogia ad altri documenti identificativi emessi dalle autorità italiane (ex. carta di identità o patente di guida), a 10 anni per gli adulti e 5 anni per i minori.
Alla scadenza il permesso di soggiorno sarà automaticamente rinnovato, previa presentazione della relativa domanda corredata di nuove fotografie,
Il permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo in corso di validita’ costituisce documento di identificazione personale.
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