Permesso di soggiorno motivi religiosi e permesso illimitato
Nell’articolo di oggi parleremo del permesso di soggiorno per motivi religiosi e della possibilità di richiedere il permesso di soggiorno illimitato.
INDICE
- Permesso di soggiorno motivi religiosi e permesso illimitato
- Requisiti per l’ingresso per motivi religiosi e visto di ingresso per motivi religiosi
- Rilascio e rinnovo del permesso di soggiorno per motivi religiosi
- Come si richiede il permesso di soggiorno per motivi religiosi
- Documenti per il rilascio del permesso di soggiorno per motivi religiosi
- Accordo di integrazione e permesso di soggiorno per motivi religiosi
- Documenti per il rinnovo del permesso per motivi religiosi
- Ricongiungimento familiare e permesso per motivi religiosi
- Permesso di soggiorno illimitato e permesso di soggiorno per motivi religiosi
- domande frequenti
Requisiti per l’ingresso per motivi religiosi e visto di ingresso per motivi religiosi
Il Decreto Ministro affari esteri 12 luglio 2000 prevede che il visto di ingresso per motivi religiosi consente l’ingresso, ai fini di un soggiorno di breve o lunga durata, ai religiosi stranieri.
Per religiosi stranieri si intendono coloro che abbiano già ricevuto ordinazione sacerdotale o condizione equivalente e quindi:
- religiose
- ministri di culti appartenenti ad organizzazioni confessionali iscritte nell’elenco tenuto dal Ministero dell’interno, che intendano partecipare a manifestazioni di culto o esercitare attività ecclesiastica, religiosa o pastorale.
I requisiti e le condizioni per l’ottenimento del visto di ingresso per motivi religiosi previsti dallo stesso decreto sono i seguenti:
- l’effettiva condizione di “religioso”;
- documentate garanzie circa il carattere religioso della manifestazione o delle attività addotte a motivo del soggiorno in Italia;
- nei casi in cui le spese di soggiorno dello straniero non siano a carico di enti religiosi, l’interessato deve disporre di mezzi di sussistenza non inferiori all’importo stabilito dal Ministero dell’interno con la Direttiva di cui all’art. 4, comma 3, T.U.
Pertanto devono dimostrare di avere i mezzi di sostentamento in misura uguale a quella prevista per il rilascio dei visti di ingresso per turismo.
Quando si parla di visti dobbiamo distinguere:
- Visto di ingresso per motivi religiosi di durata inferiore a 90 giorni: è un visto Schengen uniforme (V.S.U.) o un visto nazionale (V.N.) ed è rilasciato, per un soggiorno di breve o di lunga durata, ai ministri di culti stranieri – che abbiano già ricevuto ordinazione sacerdotale o condizione equivalente – appartenenti ad organizzazioni confessionali iscritte nell’elenco predisposto dal Ministero dell’Interno, per l’espletamento della loro attività religiosa o pastorale
- Visto di ingresso per motivi religiosi di durata superiore a 90 giorni: è un visto nazionale (V.N.) allo straniero che esibisca:
1) documentazione comprovante l’effettiva condizione di religioso;
2) documentate garanzie circa il carattere religioso della manifestazione o delle attività addotte a motivo del soggiorno;
3) titolo di viaggio;
4) mezzi di sostentamento o, qualora le spese di soggiorno siano a carico di un Ente religioso, un’idonea dichiarazione dell’Ente stesso;
5) invito e/o dichiarazione dell’Ente religioso, vistata, se si tratta di cattolico, dalla Segreteria di Stato della Santa Sede o dalla Nunziatura apostolica presente nel Paese di provenienza dello straniero.
Rilascio e rinnovo del permesso di soggiorno per motivi religiosi
Solo allo straniero titolare di un visto di ingresso per motivi religiosi può essere rilasciato il permesso di soggiorno per motivi religiosi.
I visti di ingresso per motivi religiosi che siano stati rilasciati soltanto per la partecipazione ad una manifestazione religiosa che si svolga in Italia possono dar luogo al rilascio di uno specifico permesso di soggiorno soltanto nei casi in cui tale manifestazione duri più di 8 giorni lavorativi dalla data di ingresso dello straniero (termine entro il quale ai sensi dell’art. 5 T.U. egli deve richiedere il permesso di soggiorno).
In realtà poiché gli ingressi per motivi religiosi temporanei (p. es. pellegrinaggio o partecipazione a manifestazione religiosa) sono spesso qualificati come visti di ingresso per motivi di turismo in tale caso lo straniero che ne è titolare ha soltanto l’obbligo di presentare la sua dichiarazione di presenza all’ufficio di polizia di frontiera o alla questura del luogo in cui si trova, esibendo anche il proprio passaporto e il visto (Legge 28 maggio 2007, n. 68).
Come si richiede il permesso di soggiorno per motivi religiosi
La domanda di rilascio del permesso di soggiorno è presentata presso gli uffici postali abilitati, su moduli appositi (Moduli 1 e 2): infatti il rilascio, e il rinnovo, del permesso di soggiorno per motivi religiosi avviene mediante l’invio del kit postale (lo stesso utilizzato per chiedere il permesso di soggiorno illimitato).
Documenti per il rilascio del permesso di soggiorno per motivi religiosi
All’interno del Kit postale occorre allegare:
- la fotocopia di tutto il passaporto o di altro documento equipollente
- Dichiarazione del responsabile della Comunità religiosa in Italia, attestante la natura dell’incarico ricoperto, l’assunzione dell’onere del vitto e alloggio, vistato dalla Curia vescovile o da equivalente Autorità religiosa presente in Italia
- Fotocopia della polizza assicurativa stipulata con un istituto italiano o straniero valida nel territorio nazionale per tutto il periodo di validità del permesso di soggiorno richiesto, contro il rischio di malattia e infortuni o dell’iscrizione volontaria al servizio sanitario nazionale
A ciò occorrerà aggiungere la ricevuta dell’avvenuto pagamento del contributo previsto dall’art. 1 della legge n. 94/2009 per il rilascio del permesso di soggiorno.
Accordo di integrazione e permesso di soggiorno per motivi religiosi
La legge impone la sottoscrizione contestualmente alla presentazione della domanda di rilascio del permesso di soggiorno di un Accordo di integrazione, articolato per crediti, con l’impegno a sottoscrivere specifici obiettivi di integrazione, da conseguire nel periodo di validità del permesso di soggiorno.
La stipula dell’Accordo di integrazione rappresenterà condizione necessaria per il rilascio del permesso di soggiorno.
La perdita integrale dei crediti determinerà la revoca del permesso di soggiorno e l’espulsione dello straniero dal territorio dello Stato.
Qualora lo straniero che chieda il rilascio o il rinnovo del permesso di soggiorno per motivi religiosi trascorra il soggiorno presso convivenza civili o religiose, presso ospedali o altri luoghi di cura, la richiesta del permesso di soggiorno può essere presentata in Questura dall’esercente della struttura ricettiva o da chi presiede le case, gli ospedali, gli istituti o le comunità in cui lo straniero è ospitato, il quale provvede anche al ritiro e alla consegna all’interessato della ricevuta e del permesso di soggiorno.
Il rilascio del primo permesso di soggiorno per motivi religiosi avviene esibendo i seguenti documenti:
- gli originali di tutti i documenti che sono stati spediti nel kit e una copia degli stessi;
- 3 fotografie formato tessera con sfondo bianco;
- ricevuta postale in originale e in copia;
- passaporto in originale e con almeno sei mesi di validità, con le fotocopie delle pagine riportanti i dati anagrafici, le date di rilascio e di scadenza, e il visto di ingresso;
- dichiarazione di presa in carico da parte dell’istituto o congregazione religiosa di appartenenza, munita di relativo nulla osta rilasciato dalle Autorità Vaticane.
Documenti per il rinnovo del permesso per motivi religiosi
Al momento del rinnovo del permesso di soggiorno per motivi religiosi occorre produrre alla Questura i seguenti documenti:
- gli originali di tutti i documenti che sono stati spediti nel kit e una copia degli stessi;
- 2 fotografie formato tessera con sfondo bianco;
- ricevuta postale in originale e in copia;
- passaporto in originale e con almeno sei mesi di validità, con le fotocopie delle pagine riportanti i dati anagrafici, le date di rilascio e di scadenza;
- dichiarazione di presa in carico da parte dell’istituto o congregazione religiosa di appartenenza, munita di relativo nulla osta rilasciato dalle Autorità Vaticane;
- il precedente permesso di soggiorno.
Ricongiungimento familiare e permesso per motivi religiosi
L’art. 28, comma 1, T.U., prevede espressamente che gli stranieri titolari del permesso di soggiorno per motivi religiosi hanno il diritto a mantenere o riacquistare l’unità familiare e dunque possono presentare domanda di ricongiungimento familiare nei confronti di familiari all’estero e possono ottenere il permesso di soggiorno per motivi familiari per i propri familiari.
Permesso di soggiorno illimitato e permesso di soggiorno per motivi religiosi
Il Ministero dell’Interno ha precisato che è possibile il rilascio del permesso UE illimitato per soggiornanti di lungo periodo, in favore dello straniero titolare di un permesso di soggiorno per motivi religiosi, purché il richiedente sia in possesso dei requisiti previsti dall’art. 9 T.U.:
- reddito
- alloggio
- assenza di precedenti di polizia
- regolare presenza in Italia da almeno 5 anni
Tra coloro che possono fruire di tale beneficio sono da ricomprendere anche i sacerdoti della chiesa cattolica, le cui remunerazioni sono considerate “redditi assimilati a quelli da lavoro dipendente“.
Il reddito richiesto per il rilascio permesso illimitato UE per soggiornanti di lungo periodo deve essere un reddito percepito o dichiarato in Italia, pertanto non potrà essere rilasciato tale titolo agli stranieri, religiosi o laici, che svolgono la propria attività lavorativa alle dipendenze di enti e organizzazioni del vaticano ai quali, tuttavia, potrà comunque essere concesso un permesso di soggiorno per residenza elettiva.
domande frequenti
Permesso di soggiorno motivi religiosi
I titolari di permesso di soggiorno per motivi religiosi che svolgono un’attività per la quale ricevono una remunerazione soggetta, ai sensi della legge 20.05.85, n. 222 e del DPR 17.02.87, n. 33, alle ritenute fiscali previste per il reddito da lavoro dipendente, hanno diritto all’ iscrizione obbligatoria (gratutita) al Servizio Sanitario Nazionale.
E’ necessaria, in questo caso, un’attestazione dell’Istituto Centrale per il Sostentamento del Clero. In alternativa è prevista l’iscrizione volontaria.
La durata del permesso di soggiorno è quella prevista dal visto d’ingresso (visto di tipo C o D) ed è rinnovabile.
Sì, per quegli studenti che al termine degli studi religiosi prendono i voti e sono chiamati a svolgere la loro attività religiosa in Italia.
Sì, purché la durata del permesso non sia inferiore ad un anno.
Sì, a parità di condizioni con gli studenti italiani.
Si come per gli altri permessi di soggiorno.
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Questo articolo è stato scritto da:
Avvocato del Foro di Forlì-Cesena • Fondatore e Titolare del sito avvocatofrancescolombardini.it
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