Permesso di soggiorno per attesa occupazione: come si ottiene, requisiti e documenti
Il permesso di soggiorno per attesa occupazione è un particolare tipo di permesso di soggiorno che viene rilasciato ai cittadini stranieri che al momento del rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di lavoro, non hanno più un contratto di lavoro, a condizione di essere iscritti alle liste di collocamento.
INDICE
- Permesso di soggiorno per attesa occupazione: come si ottiene, requisiti e documenti
- Perdita del lavoro e permesso di soggiorno
- Come avere il permesso di soggiorno per attesa occupazione
- Documenti per il rilascio del permesso di soggiorno per attesa occupazione
- Quanto costa il permesso di soggiorno per attesa occupazione?
- Durata permesso di soggiorno per attesa occupazione
- Permesso di soggiorno per attesa occupazione per gli studenti
- Domande frequenti
Vuoi sapere come ottenere un permesso di soggiorno in Italia? Leggi la mia guida completa sul permesso di soggiorno.
Prima di leggere l’articolo
Perdita del lavoro e permesso di soggiorno
Il cittadino straniero titolare di un permesso di soggiorno per motivi di lavoro, se per qualsiasi ragione perde il posto di lavoro, al momento del rinnovo del proprio permesso di soggiorno si trova senza possibilità di rinnovare il proprio permesso.
In una situazione del genere verrebbe quindi notificato un preavviso di rigetto del rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di lavoro per mancanza dei requisiti richiesti dalla legge, ovvero di un lavoro e quindi un reddito idoneo al sostentamento.
Iscrizione liste di collocamento
Lo straniero che perde il posto di lavoro in seguito a licenziamento o dimissioni, entro il termine di 40 giorni dalla fine del rapporto di lavoro, deve presentare la richiesta di iscrizione presso il Centro per l’Impiego.
E’ importante che il cittadino stranieri si dichiari subito disponibile a svolgere attività lavorativa, anche diversa da quella precedente.
Tramite questa dichiarazione lo straniero verrà inserito all’interno delle liste di collocamento che sono liste particolari di disponibilità al lavoro, cosicché un datore di lavoro che necessità di lavoratori, potrà attingere direttamente tra coloro che si sono dichiarati disponibili a lavorare.
Quali sono i documenti necessari per l’inserimento nell’elenco anagrafico dei lavoratori disponibili presso il Centro per l’Impiego?
Il lavoratore straniero può essere inserito nelle liste di disponibilità al lavoro solo se esibisce:
- codice fiscale
- un titolo al soggiorno (in corso di validità) che permetta di svolgere attività lavorativa e un documento di identità valido (carta d’identità, passaporto o titolo o documento di viaggio equipollente, patente di guida italiana
- un permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo (ex carta di soggiorno) oppure l’attestazione di soggiorno per richiedenti la protezione internazionale (art.4, comma 3, D.lgs 142/2015) decorsi 60 giorni dalla richiesta.
Come avere il permesso di soggiorno per attesa occupazione
Come abbiamo appena visto il cittadino straniero che perde il lavoro deve iscriversi alle liste di collocamento, ma questo non basta per poter salvare il proprio permesso di soggiorno.
Infatti è necessario, qualora il permesso di soggiorno per motivi di lavoro stia per scadere, chiedere alla Questura il rilascio di un permesso di soggiorno per attesa occupazione.
Che cos’è il permesso per attesa occupazione?
Il permesso per attesa occupazione è un permesso di soggiorno che consente allo straniero di rimanere in Italia anche se privo di contratto di lavoro in attesa di essere assunto da un datore di lavoro. In ogni caso, il permesso per attesa occupazione, consente di svolgere attività lavorativa anche diversa da quella per la quale si è iscritti nelle liste di collocamento.
Come chiedere il permesso di soggiorno per attesa occupazione
Se il precedente permesso di soggiorno sta per scadere è necessario inviare (almeno 60 giorni prima della scadenza) la richiesta di rilascio tramite kit postale alla Questura competente.
Se invece il permesso di soggiorno è già scaduto occorre chiedere il permesso di soggiorno per attesa occupazione direttamente con un appuntamento alla Questura, fornendo una motivazione del perché la richiesta di rilascio non sia stata presentata prima.
Documenti per il rilascio del permesso di soggiorno per attesa occupazione
La domanda di rilascio del permesso di soggiorno per attesa occupazione deve essere inoltrata attraverso la compilazione dei moduli 1 e 2 del kit postale.
Documenti da inserire all’interno del kit postale:
- fotocopia delle pagine del passaporto riportanti i dati anagrafici, i timbri di rinnovo, i visti;
- copia dell’iscrizione nelle liste di collocamento o nell’elenco anagrafico finalizzata al collocamento del lavoratore licenziato, dimesso o invalido, istituiti presso il Centro per l’Impiego;
- copia del permesso di soggiorno in possesso;
- dichiarazione di ospitalità;
- certificato di residenza;
- uno dei seguenti documenti in copia:
- cessione di fabbricato o dichiarazione di ospitalità con copia di un documento d’identità del dichiarante;
- contratto d’affitto oppure contratto di comodato.
- uno dei seguenti documenti in copia:
- CUD dell’ultimo anno;
- ultima dichiarazione dei redditi: mod. 730 o modello Unico con ricevuta di trasmissione od impegno di trasmissione alla Agenzia delle entrate;
- copia ultime 3 buste paga.
Quanto costa il permesso di soggiorno per attesa occupazione?
Per chiedere il permesso di soggiorno per attesa occupazione occorre pagare:
- 30,46€ per il rilascio dei titoli di soggiorno in formato elettronico;
- 30€ allo sportello postale per le spese di spedizione del kit postale;
- 40€ per il rilascio del permesso di soggiorno della durata di un anno;
- 16€ per la marca da bollo.
Il costo totale per richiedere il permesso di soggiorno per attesa occupazione è di 116,46€.
Durata permesso di soggiorno per attesa occupazione
Il permesso di soggiorno per attesa occupazione ha una durata complessiva non inferiore ad un anno (L. n. 92/2012 art. 4, comma 30, Riforma del lavoro).
Eventuali periodi di occupazione lavorativa nel corso della durata del permesso per attesa occupazione (senza che sia intervenuta la conversione in permesso per motivi di lavoro), con la conseguente cancellazione dai registri del Centro per l’Impiego, interrompono la decorrenza di un anno.
Quindi la durata complessiva del permesso di soggiorno per attesa occupazione dovrà essere prorogata fino al raggiungimento di un anno a partire dalla nuova iscrizione al Centro per l’Impiego.
Rinnovo permesso di soggiorno per attesa occupazione
Cosa succede se scade l’anno e ancora il cittadino straniero non ha trovato un lavoro?
La circolare del Ministero dell’Interno del 03.10.2016, n. 40579, ha chiarito che è possibile rinnovare il permesso alla scadenza, qualora il cittadino straniero sia parte di un nucleo familiare già costituito sul territorio nazionale, e composto da almeno un soggetto che dimostri di disporre di risorse economiche sufficienti in base al numero dei componenti del nucleo. In quest’ultimo caso, il reddito richiesto è quello riferito al reddito per il ricongiungimento familiare.
Nel caso in cui lo straniero non trovasse un nuovo lavoro e non abbia sufficienti risorse economiche deve lasciare il territorio nazionale e il viaggio di rientro nel Paese di provenienza deve essere pagato dall’ultimo datore di lavoro.
In alternativa, se ci fossero i requisiti , lo straniero può richiedere al Questore un permesso di soggiorno per protezione speciale.
Cosa può fare il titolare di permesso di soggiorno per attesa occupazione?
Chi possiede il permesso di soggiorno per attesa occupazione ha diritto a:
- stipulare contratti di affitto
- stipulare contratti di assicurazione
- accedere all’assistenza sanitaria a parità di trattamento con i lavoratori (anche medico di base)
- mantenere l’iscrizione anagrafica
- presentare domanda di rilascio del Permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo nel caso in cui stipulino un contratto di lavoro e siano in possesso dei requisiti richiesti previsti dall’art 9 del Testo Unico.
Se ancora non ha il permesso per attesa occupazione, ma possiedi solamente la ricevuta del kit postale, hai gli stessi diritti e sei considerato, a tutti gli effetti, cittadino straniero regolare.
Permesso di soggiorno per attesa occupazione per gli studenti
Come ottenere il permesso di soggiorno per attesa occupazione per gli studenti stranieri laureati in Italia
Lo studente straniero che ha conseguito un titolo di studio in Italia:
- dottorato,
- master universitario di I o II livello,
- laurea triennale o laurea specialistica
allo scadere della validità del permesso di soggiorno per motivi di studio, se non ha ancora un lavoro, può ottenere un permesso di soggiorno per attesa occupazione.
Lo studente straniero per avere il permesso per attesa occupazione deve iscriversi nelle liste di collocamento (e può rimanere iscritto per un periodo non superiore ai 12 mesi), quindi, chiedere la conversione del permesso di soggiorno per motivi di studio in permesso di soggiorno per attesa occupazione.
Quando deve fare la domanda lo studente?
Hai ricevuto un preavviso di diniego del permesso di soggiorno per attesa occupazione? Non attendere troppo, hai solo 10 giorni di tempo per salvare la tua domanda.
Domande frequenti
permesso di soggiorno attesa occupazione
- Vai allo Sportello amico dell’ufficio postale e ritira il kit (una busta, il 2 moduli e le istruzioni) per inviare la domanda di permesso di soggiorno
- compila i moduli
- consegna la domanda di permesso di soggiorno e i documenti all’ufficio postale
- l’ufficio postale ti comunica la data in cui devi andare in Questura per il primo appuntamento e ti dà la ricevuta postale di richiesta del permesso di soggiorno. Questa ricevuta è importante perché dimostra che tu puoi stare in Italia.
In Questura devi:
- portare 4 fotografie formato tessera
- portare l’originale dell’iscrizione al Centro per l’impiego
- farti prendere le impronte digitali
60 giorni di tempo.
Puoi anche controllare la tua domanda sul sito della Polizia di Stato http://questure.poliziadistato.it/stranieri
Questo articolo è stato scritto da:
Avvocato del Foro di Forlì-Cesena • Fondatore e Titolare del sito avvocatofrancescolombardini.it
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