Permesso di soggiorno per cure mediche: come si ottiene, requisiti e documenti
Il permesso di soggiorno per cure mediche è un importante titolo di soggiorno per tutti i cittadini stranieri che presentano situazione di salute più o meno gravi e chiedono, pertanto, assistenza in Italia.
INDICE
- Permesso di soggiorno per cure mediche: come si ottiene, requisiti e documenti
- Permesso di soggiorno per cure mediche: quale scegliere?
- 2. Permesso di soggiorno per cure mediche per la donna in stato di gravidanza e nei sei mesi di età del minore e per il marito convivente
- 3. Permesso di soggiorno per cure mediche per gli stranieri che versano in gravi condizioni psico fisiche, o derivanti da grave patologie, tali da determinare un rilevante pregiudizio alla salute in caso di rientro nel Paese di origine o di provenienza (art. 19, comma 2, lettera d- bis TUI)
- Documenti richiesti per il primo rilascio del permesso per cure mediche
- Documenti rinnovo permesso per cure mediche
- Conversione permesso di soggiorno per cure mediche in permesso di soggiorno per motivi di lavoro
- È possibile lavorare con un permesso di soggiorno per cure mediche?
- Domande frequenti
Permesso di soggiorno per cure mediche: quale scegliere?
Esistono 3 tipologie diverse di permesso di soggiorno per cure mediche:
- permesso di soggiorno per cure mediche a ottenuto a seguito di ingresso in Italia con visto per cure mediche (art. 36 d.lgs. 286/98);
- permesso di soggiorno per la donna in stato di gravidanza e nei sei mesi di età del minore, nonché per il marito convivente (art. 19 c. 2 lett. d) d.lgs. 286);
- permesso di soggiorno per cure mediche per gli stranieri che versano in gravi condizioni psico fisiche, o derivanti da grave patologie, accertate mediante idonea documentazione rilasciata da una struttura sanitaria pubblica o da un medico convenzionato con il Servizio sanitario nazionale, tali da determinare un rilevante pregiudizio alla salute degli stessi, in caso di rientro nel Paese di origine o di provenienza (art. 19 d.lgs. 286/98)
1. Permesso di soggiorno per cure mediche a seguito di visto di ingresso per cure mediche
Il cittadino straniero che ha necessità di ricevere cure mediche in Italia (e anche il suo accompagnatore) possono chiedere alla Rappresentanza consolare italiana nel Paese d’origine un visto di ingresso per cure mediche e, una volta in Italia, richiedere il relativo permesso di soggiorno per cure mediche (art. 36 d.lgs. 286/98).
A seguito dell’ingresso in Italia, al cittadino straniero titolare di visto di ingresso per cure mediche viene rilasciato un permesso di soggiorno per cure mediche di durata pari a quella del trattamento terapeutico.
Il permesso di soggiorno peer cure mediche è quindi rinnovabile fin quanto durato le cure mediche.
Il permesso di soggiorno per cure mediche rilasciato a seguito di ingresso con visto per cure mediche consente di svolgere attività lavorativa (come modificato dal d.l. 130/2020 conv. l. 173/2020, il permesso di soggiorno per cure mediche rilasciato a seguito di ingresso con visto consente di svolgere attività lavorativa), ma non permette la conversione in permesso per motivi di lavoro.
Il cittadino straniero in possesso di tale tipologia di permesso, ai sensi e per gli effetti dell’art 6, comma 7, TU immigrazione può chiedere l’iscrizione anagrafica presso il Comune dove ha fissato la propria residenza.
Documenti per ottenere il visto per cure mediche
La documentazione necessaria al rilascio del visto di ingresso per cure mediche è indicata nell’art. 44 del Dpr 394/99.
In particolare è necessaria la documentazione medico-sanitaria attestante la necessità delle cure:
- documentazione medica rilasciata nel Paese di residenza che attesti la effettiva infermità;
- dichiarazione della struttura sanitaria italiana pubblica o privata (quest’ultima deve essere accreditata presso il Servizio Sanitario Nazionale) che indichi tipo di cura, data di inizio, durata e costo presumibile;
- attestazione della struttura sanitaria italiana che confermi l’avvenuto deposito di almeno il 30% del costo presumibile della prestazione richiesta, o, in alternativa, specifica delibera regionale o ancora specifica autorizzazione rilasciata dal Ministero della Salute nell’ambito di programmi umanitari.
2. Permesso di soggiorno per cure mediche per la donna in stato di gravidanza e nei sei mesi di età del minore e per il marito convivente
Secondo quanto stabilito dall’art. 19 c. 2 lett. d) d.lgs. 286, non è consentita l’espulsione delle donne in stato di gravidanza o nei sei mesi successivi alla nascita del figlio.
Grazie alla sentenza della Corte Costituzionale 27 Luglio 2000, n. 376, il permesso di soggiorno per gravidanza deve essere riconosciuto anche al marito convivente della donna in stato di gravidanza e per la stessa durata.
Il permesso per cure mediche costituisce titolo valido per l’iscrizione del cittadino straniero all’Anagrafe della popolazione residente, come stabilito dall’art 6, comma 7, TU immigrazione.
Il permesso di soggiorno per gravidanza può essere convertito in permesso di soggiorno per motivi familiari, ma non in permesso per motivi di lavoro.
Il permesso di soggiorno per gravidanza viene rilasciato per il periodo prima del parto e per i sei mesi successivi alla nascita del bimbo.
Documenti per ottenere il permesso di soggiorno per cure mediche per gravidanza
Per ottenere il permesso di soggiorno per cure mediche per donna in gravidanza occorre allegare:
- certificazione attestante lo stato di gravidanza o della documentazione relativa alla nascita del bambino,
- copia del passaporto o, in mancanza, della carta di identità consolare;
- atto di matrimonio;
- certificato di residenza.
3. Permesso di soggiorno per cure mediche per gli stranieri che versano in gravi condizioni psico fisiche, o derivanti da grave patologie, tali da determinare un rilevante pregiudizio alla salute in caso di rientro nel Paese di origine o di provenienza (art. 19, comma 2, lettera d- bis TUI)
Questo particolare permesso di soggiorno per cure mediche viene rilasciato ai cittadini stranieri irregolari che, a causa della loro condizione medica, subirebbero un rilevante pregiudizio in caso di allontanamento dal territorio italiano.
Il permesso rilasciato ai sensi dell’art. 19, comma 2, lettera d-bis TUI, ha una durata di un anno ed è rinnovabile finchè perdurano le esigenze sanitarie ed è convertibile in permesso per motivi di lavoro.
Il requisito del rilevante pregiudizio
Per quanto riguarda il requisito del “rilevante pregiudizio” in caso di rimpatrio si tiene conto dell’art. 35 co. 3, TU 286/98, nel quale è previsto che agli stranieri irregolarmente soggiornanti sono assicurate, nei presidi pubblici, le “cure ambulatoriali ed ospedaliere urgenti, comunque essenziali, ancorché continuative”.
Secondo la circolare del Ministro della Sanità 24/3/2000 n. 5: “1) per cure urgenti si intendono le cure che non possono essere differite senza pericolo per la vita o danno per la salute della persona; 2) per cure essenziali si intendono le prestazioni sanitarie, diagnostiche o terapeutiche, relative a patologie non pericolose nell’immediato e nel breve termine, ma che nel tempo potrebbero determinare maggiore danno alla salute o rischi per la vita ( comp licanze, cronicizzazioni o aggravamenti).
E’ stato altresì affermato dalla legge il principio della continuità delle cure urgenti ed essenziali, nel senso di: “assicurare all’infermo il ciclo terapeutico e riabilitativo completo riguardo alla possibile risoluzione dell’evento morboso”.
Per quanto concerne, le gravi condizioni psicofisiche o derivanti da gravi patologie si ritiene che le stesse possano sussistere, ad esempio, quando ad essere intaccate sono le funzioni essenziali per l’esercizio dei propri diritti fondamentali, come lavorare o manifestare il pensiero.
Il requisito del rilevante pregiudizio in caso di allontanamento dal territorio italiano
Per quanto concerne il requisito del rilevante pregiudizio in caso di allontanamento dal territorio italiano, questo deve necessariamente essere individuato in una qualsiasi limitazione o lesione dell’esercizio e del godimento del diritto alla salute dell’individuo nel Paese di origine.
A rilevare, pertanto, potranno essere non solo l’assenza di un sistema sanitario adeguato ad apprestare le cure per la determinata patologia sofferta (come la carenza dei farmaci antiretrovirali per la terapia dell’HIV), ma anche l’eventuale impossibilità per la persona di accedere alle cure, ancorché praticate nel paese di origine, o alle medicine.
Questa limitazione può essere sia di carattere oggettivo sia derivante dalla situazione economica o sociale, per esempio:
- cure praticabili, ma non accessibili perché non erogate gratuitamente, o comunque, estremamente costose (o con onere di partecipazione alla spesa a carico dell’interessato che non sia alla sua portata), oppure
- cure riservate ad una percentuale di persone in cui la persona non rientra;
- oppure, ancora, ci si può riferire al caso in cui la persona necessiti di cure ospedaliere ma viva in una zona geografica del paese in cui il tempo necessario per raggiungere l’ospedale più vicino comporti un insostenibile aggravamento delle condizioni di salute.
Per rilevante pregiudizio può intendersi il fatto che il viaggio di rimpatrio stesso verso il proprio paese di origine potrebbe esporre l’individuo ad un pericolo per la sua stessa incolumità o vita, a causa dell’interruzione delle cure per il tempo del trasferimento o delle condizioni particolarmente disagiate del viaggio.
Documenti per ottenere il permesso di soggiorno per cure mediche per gli stranieri che versano in gravi condizioni
Per ottenere il permesso di soggiorno per cure mediche per lo straniero che versa in gravi condizioni psico fisiche, o derivanti da grave patologie, tali da determinare un rilevante pregiudizio alla salute in caso di rientro nel Paese di origine o di provenienza, occorre allegare:
- certificazione rilasciata da un organismo pubblico che attesti la patologia,
- certificazione che attesti le gravi condizioni di salute,
- certificazione che attesti il piano terapeutico la durata delle cure,
- certificazione che attesti il pregiudizio in caso di rientro nel paese di origine.
Come può essere richiesto il permesso di soggiorno per cure mediche ex art. 19 co.2 lett. d-bis d.lgs. 286/98?
Come si richiede il permesso di soggiorno per cure mediche ex art. 19 co.2 lett. d-bis d.lgs. 286/98?
La domanda del permesso di soggiorno può avvenire attraverso il deposito dell’istanza personalmente da parte dell’interessato presso la Questura – Ufficio Immigrazione territorialmente competente, oppure tramite posta raccomandata oppure Posta Elettronica Certificata.
È anche possibile che la questura rilasci il permesso su segnalazione ed istanza dei medici che hanno in cura il paziente, una volta constatato il pregiudizio che deriverebbe alla persona dal rientro in patria e, dunque, in caso di sua inespelliblità.
Infine, anche la Commissione Territoriale, nel corso dell’esame della domanda di asilo, può valutare la sussistenza dei presupposti per il rilascio del permesso per cure mediche allorché li ritenga sussistenti e non vi siano i presupposti della protezione internazionale.
In tali casi la Commissione trasmette gli atti al Questore per il rilascio del permesso di soggiorno per cure mediche.
Documenti richiesti per il primo rilascio del permesso per cure mediche
Il permesso di soggiorno per cure mediche può essere richiesto allegando i seguenti documenti generali (oltre a quelli specifico richiesti per la singola tipologia di permesso per cure mediche richiesta):
- 4 fototessere;
- passaporto in originale;
- copia del passaporto comprensiva della pagina con il visto specifico;
- marca da bollo da € 16,00;
- dichiarazione della struttura sanitaria italiana pubblica o privata (quest’ultima deve essere accreditata presso il Servizio Sanitario Nazionale) attestante lo stato di salute con l’indicazione dei tempi previsti per le cure del caso;
- documentazione attestante la disponibilità di un alloggio (ad es. dichiarazione di ospitalità con allegata fotocopia del documento di identità dell’ospitante o contratto di affitto/comodato registrato);
- documentazione attestante i mezzi di sostentamento;
- documentazione attestante la copertura delle prestazioni sanitarie comprese quelle medico ospedaliere (ad es. assicurazione sanitaria stipulata con istituto assicurativo italiano o straniero, valida per il Territorio nazionale).
Documenti rinnovo permesso per cure mediche
Il permesso di soggiorno per cure mediche può essere rinnovato fino a quando sussistono i pregiudizi di salute.
Il rinnovo è subordinato sempre alla verifica della documentazione sanitaria che attesta la necessità delle cure in Italia.
Il permesso per gravidanza è rinnovabile solo per i primi sei mesi di vita del bambino.
Documenti richiesti per il rinnovo del permesso per cure mediche:
- permesso di soggiorno in scadenza;
- copia del passaporto o documento equipollente;
- 4 foto tessere;
- dichiarazione rilasciata dall’ospedale pubblico relativa all’esigenza di proseguire le cure in Italia, con allegata dichiarazione del medico circa la situazione di gravità (art. 19 comma 2 lettera d-bis), per il permesso per maternità sarà richiesto il certificato di nascita o la certificazione medica attestante lo stato di gravidanza;
- documentazione attestante la disponibilità di un alloggio (ospitalità);
- marca da bollo da € 16,00.
Conversione permesso di soggiorno per cure mediche in permesso di soggiorno per motivi di lavoro
A seconda del tipo di permesso di soggiorno per cure mediche che possiedi è possibile o meno la sua conversione:
- il permesso di soggiorno per cure mediche rilasciato a seguito di corrispondente visto di ingresso (ex art. 36 del D.gs. n. 286/98) non permette la conversione in permesso per motivi di lavoro;
- il permesso di soggiorno rilasciato alle donne straniere irregolari (e al padre del nascituro) in stato di gravidanza per il periodo prima del parto e per i sei mesi successivi alla nascita (Ex art 19 co. 2 l. d) non permette la conversione in motivi di lavoro, ma permette quella in permesso per motivi familiari ai sensi e per gli effetti dell’art 30 TU;
- il permesso di soggiorno rilasciato alle persone che versano in gravi condizioni psicofisiche o derivanti da gravi patologie, pregiudicanti per la salute in caso di rientro nel paese di origine o provenienza, (ex Art. 19 co. 2 l. d-bis) permette la conversione in permesso per motivi di lavoro.
È possibile lavorare con un permesso di soggiorno per cure mediche?
Anche in questo caso dipende dal tipo di permesso di soggiorno:
- il permesso di soggiorno per cure mediche rilasciato a seguito di corrispondente visto di ingresso (ex art. 36 del D.gs. n. 286/98) consente lo svolgimento di attività lavorativa;
b. il permesso di soggiorno rilasciato alle donne straniere irregolari (e al padre del nascituro) in stato di gravidanza per il periodo prima del parto e per i sei mesi successivi alla nascita (Ex art 19 co. 2 l. d) non consente di lavorare;
c. il permesso di soggiorno rilasciato alle persone che versano in gravi condizioni psicofisiche o derivanti da gravi patologie, pregiudicanti per la salute in caso di rientro nel paese di origine o provenienza, (ex Art. 19 co. 2 l. d-bis) permette di lavorare, previa conversione.
Domande frequenti
permesso di soggiorno per cure mediche
Tramite compilazione del kit postale.
Il tuo permesso di soggiorno per cure mediche potrà essere convertito in permesso per motivi di lavoro solo se riporta la dicitura “art. 19 comma 2, lett. d-bis”.
Si, si può svolgere attività lavorativa autonoma o subordinata.
Si, ma solo se sei in stato di gravidanza oppure se versi in condizioni di salute di particolare gravità.
Il cittadino straniero in possesso di permesso di soggiorno per cure mediche/gravidanza, deve iscriversi al SSN fino ai sei mesi successivi alla nascita del figlio.
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Questo articolo è stato scritto da:
Avvocato del Foro di Forlì-Cesena • Fondatore e Titolare del sito avvocatofrancescolombardini.it
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