Quando si parla di permesso di soggiorno per minori è necessario fare una distinzione tra minori accompagnati e minori non accompagnati.
INDICE
- Cosa significa minore accompagnato?
- Cosa significa minore non accompagnato?
- Visto di ingresso per minore accompagnato
- Permesso di soggiorno per minori accompagnati
- Come chiedere il permesso di soggiorno per minori
- Minore straniero entrato senza visto o trattenuto oltre il termine di 90 giorni
- Un minore straniero può svolgere attività lavorativa in Italia?
- Quali permessi di soggiorno vengono vengono dati al minore straniero?
Cosa significa minore accompagnato?
Il minore accompagnato è il minore straniero che soggiorna in Italia con almeno uno dei genitori o è stato affidato in Italia con provvedimento del Tribunale.
Straniero minore è colui che non ha la cittadinanza italiana e può essere:
- cittadino comunitario quando ha la cittadinanza di uno degli Stati membri dell’Unione Europea (Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Repubblica Ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia e Ungheria);
- cittadino di un Paese Terzo quando ha la cittadinanza di uno Stato non appartenente all’Unione Europea.
Cosa significa minore non accompagnato?
Il minore non accompagnato è il minore che si trova da solo in Italia, senza genitori o affidatari. Spesso questi bambini vengono indicati con la sigla MSNA.
Visto di ingresso per minore accompagnato
Il minore accompagnato ha la possibilità di fare ingresso in Italia tramite il genitore straniero regolare in Italia (cioè in possesso di un di un visto d’ingresso, o di un permesso di soggiorno, per motivi familiari, per lavoro subordinato, lavoro autonomo, studio, nonché titolare di permesso di soggiorno UE per soggiornante di lungo periodo).
Il genitore potrà richiedere peri figli minorenni (o maggiorenni a carico, il cui stato di salute comporta un’invalidità totale), un visto di ingresso per motivi familiari attivando la procedura di ricongiungimento familiare.
Permesso di soggiorno per minori accompagnati
L’art.31 del T.U. Immigrazione stabilisce che il figlio minore segue la condizione del genitore, ovvero la più favorevole tra quelle dei genitori con cui convive.
Tuttavia per quanto concerne il permesso di soggiorno illimitato UE, la Corte di Giustizia dell’Unione Europea ha stabilito che uno Stato Membro non può prevedere delle condizioni per il rilascio di questo tipo di permesso più vantaggiose di quelle previste nella Direttiva 2003/109/CE del 25 novembre 2003.
Questo orientamento giurisprudenziale è stato recepito dal Ministero dell’Interno che ha espressamente specificato che il minore straniero, alla luce dei principi esposti nella sentenza richiamata, per ottenere il p.s. UE per soggiornante di lungo periodo deve dimostrare anche il requisito della permanenza quinquennale nel territorio italiano previsto dall’art.9 del T.U. Immigrazione.
Leggi la circolare del Ministro dell’Interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza del 06 settembre 2019 prot. n.0122106. SCARICA ORA
- Se il minore straniero ha meno di 14 anni il suo permesso di soggiorno sarà collegato a quello del genitore con cui ha fatto ingresso in Italia o che lo ha ricongiunto. A seguito della riforma il minore avrà un permesso autonomo che sarà iscritto anche nel permesso del genitore. Alcuni minori stranieri sono ancora in possesso del permesso di soggiorno allegato minore poiché i genitori non hanno proceduto all’aggiornamento del proprio titolo di soggiorno e al distacco del figlio minore dallo stesso attraverso la richiesta di rilascio di un autonomo titolo al soggiorno.
- Se il minore straniero ha tra i 14 e i 18 anni può avere un suo permesso di soggiorno per motivi familiari non collegato a quello dei genitori.
- Al compimento dei 18 anni di età può essere rilasciato un permesso di soggiorno per motivi di studio, accesso al lavoro, lavoro subordinato o autonomo, esigenze sanitarie o di cura. Qualora il giovane straniero, risulti ancora a carico dei genitori, potrà richiedere il rinnovo del permesso di soggiorno sempre per motivi familiari ed il nuovo titolo al soggiorno avrà la stessa durata di quello del familiare straniero in possesso dei requisiti per il ricongiungimento.
Come chiedere il permesso di soggiorno per minori
Il permesso di soggiorno per minori accompagnati deve essere chiesto dai genitori entro 8 giorni lavorativi dall’ingresso.
Se il genitore è titolare di:
- permesso per lavoro subordinato, autonomo o famiglia, deve recarsi alla Questura competente per domicilio ed inoltrare le richieste di soggiorno per il figlio, oppure compilare il Kit Postale per dichiarare la presenza del figlio (a seconda del luogo cambia la regola);
- permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo richiedere l’aggiornamento dei dati del proprio titolo al soggiorno mediante invio di kit-postale.
Minore straniero entrato senza visto o trattenuto oltre il termine di 90 giorni
Il minore straniero accompagnato entrato in Italia senza un visto d’ingresso (o trattenutosi oltre la scadenza dell’eventuale visto per turismo/dichiarazione di presenza) può essere inserito nel permesso di soggiorno del genitore regolarmente soggiornante in Italia.
“Non è consentita l’espulsione, salvo che nei casi previsti dall’articolo 13, comma 1, nei confronti: a) degli stranieri minori di anni diciotto, salvo il diritto a seguire il genitore o l’affidatario espulsi”.
Art. 19 Testo Unico Immigrazione
Esiste quindi un divieto generale di espulsione nei confronti dei minori (lo stesso divieto che c’è per chi convive con un familiare cittadino italiano) stabilito dalla legge.
Quindi il minore straniero che ha fatto ingresso irregolare, o ha seguito il genitore senza richiedere un visto, oppure si è trattenuto nel territorio dello Stato italiano oltre i 90 giorni, non può essere espulso e quindi deve avere un permesso di soggiorno.
L’espulsione del minore è prevista solo nel caso in cui il/i genitore/i siano i destinatari del provvedimento di espulsione.
Un minore straniero può svolgere attività lavorativa in Italia?
Si è possibile svolgere attività lavorativa a condizione che il minore straniero sia regolarmente soggiornante, abbia compiuto i 16 anni di attività e dimostri di aver assolto l’obbligo scolastico che prevede 10 anni di istruzione certificata.
Quali permessi di soggiorno vengono vengono dati al minore straniero?
- Permesso di soggiorno per minore età: rilasciato solo nel caso in cui non sia possibile rilasciare al minore un altro tipo di permesso di soggiorno, o in attesa delle condizioni che permettano il rilascio di un diverso permesso di soggiorno.
- Permesso di soggiorno per motivi di famiglia: rilasciato al minore, al compimento dei 14 anni, nel caso in cui sia in Italia con il/i genitore/i regolarmente soggiornante/i, oppure nel caso in cui sia stato affidato a un parente (italiano o straniero).
- Permesso di soggiorno per affidamento (art.34 T.U. Immigrazione): viene rilasciato al minore, a seguito di un provvedimento di affidamento, presso una comunità, un istituto, una famiglia, in accordo con il tutore, oppure ai minori sottoposti a tutela (art.343 Codice Civile).
- Permesso di soggiorno per integrazione minore: minori in origine non accompagnati, sottoposti a un provvedimento di affidamento, presso una struttura o una comunità di tipo familiare, che siano inseriti in un progetto almeno biennale di integrazione sociale e civile, gestito da un ente pubblico o privato.
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Con l’articolo di oggi spero di averti tutto quello che devi sapere sul permesso di soggiorno per minori stranieri.
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Questo articolo è stato scritto da:
Avvocato del Foro di Forlì-Cesena • Fondatore e Titolare del sito avvocatofrancescolombardini.it
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