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Permesso di Soggiorno in Italia: la guida completa 2024

Scritto dall'Avvocato Francesco Lombardini
PERMESSO DI SOGGIORNO LA GUIDA COMPLETA

GUIDA COMPLETA

A CURA DELL'AVVOCATO

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Vuoi richiedere ed ottenere il permesso di soggiorno in Italia?

Il primo passo fondamentale è quello di avere chiarezza su cosa è il Permesso di Soggiorno e su tutti i requisiti e le fasi necessarie per ottenerlo.

INDICE

Ecco perché ho realizzato una guida in cui ti spiego tutto quello che devi sapere! 

Prima di leggere

GUARDA IL VIDEO

Che cos'è il permesso di soggiorno

Il permesso di soggiorno è un titolo che viene concesso al cittadino straniero e che da il diritto di soggiornare in tutto il territorio nazionale, per una durata specifica ovvero illimitata (se si tratta di permesso di soggiorno per soggiornanti di lungo periodo) e che gli permette di svolgere le attività consentite dalla legge e inerenti al motivo per il quale gli viene rilasciato.

Chi è cittadino straniero per la legge italiana?

Straniero è colui è colui che non ha la cittadinanza italiana e può essere:

  • cittadino comunitario: quando ha la cittadinanza di uno degli Stati membri dell’Unione Europea (Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda,Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Repubblica Ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia e Ungheria)
  • cittadino di Paese terzo, o extra-comunitario, quando ha la cittadinanza di uno Stato non appartenente all’Unione Europea.

 

Quali sono i requisiti per ottenere il permesso di soggiorno in Italia?

Per ottenere il permesso di soggiorno è necessario essere in possesso di una serie di requisiti generali stabiliti dalla legge, quali:

  1. il possesso di un visto d’ingresso;
  2. un ingresso regolare, in base ai requisiti e condizioni generali (art.4 d.lgs. n.286/98 e succ.mod., Testo Unico sull’Immigrazione)
  3. la presentazione della richiesta di permesso di soggiorno entro 8 giorni lavorativi dall’ingresso (art.5, comma 2, T.U. Immigrazione)   

 

Quando l’ingresso del cittadino straniero si intende regolare?

L’ingresso in Italia del cittadino straniero si intende regolare:

  1. se si presenta ad un valico di frontiera autorizzato;
  2. se è in possesso di un valido passaporto o di altro documento di viaggio equivalente;
  3. se dispone di documenti che giustificano lo scopo e le condizioni del soggiorno e dimostri di disporre di mezzi finanziari sufficienti in relazione alla natura e alla durata del soggiorno ed alle spese di ritorno nel Paese di provenienza o di transito verso uno Stato terzo;
  4. se non è segnalato ai fini della non ammissione;
    se non è considerato pericoloso per l’ordine pubblico e la sicurezza dello Stato;
  5. se non è stato condannato, anche con sentenza non definitiva (compresa quella adottata a seguito di patteggiamento) per uno dei reati previsti dall’art.380, commi 1 e 2 del codice di procedura penale, ovvero per reati inerenti gli stupefacenti, la libertà sessuale, la contraffazione, la tutela dei marchi e dei diritti d’autore, il favoreggiamento dell’immigrazione clandestina verso l’Italia, dell’emigrazione clandestina dall’Italia verso altri Stati o per reati diretti al reclutamento di persone da destinare alla prostituzione o di minori da impiegare in attività illecite.

Se ti trovi in questa situazione scopri come pulire la tua fedina con la riabilitazione penale per il permesso di soggiorno

Quali sono i motivi per avere un permesso di soggiorno?

Il permesso di soggiorno viene rilasciato per il motivo indicato nel visto di ingresso, salvo disposizioni vigenti, e la durata del permesso è uguale a quella prevista dal visto d’ingresso (art.5, comma 2 e 3, T.U. Immigrazione).

I principali motivi del soggiorno e quindi per il rilascio del relativo permesso di soggiorno sono:

  • Permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato (è necessario accedere alla quote di ingresso con il decreto flussi)
  • Permesso di soggiorno per motivi di lavoro autonomo
  • Permesso di soggiorno per motivi di famiglia
  • Permesso di soggiorno per motivi di studio
  • Permesso di soggiorno per motivi religiosi
  • Permesso di soggiorno per attività sportiva
  • Permesso di soggiorno per cure mediche
  • Permesso di soggiorno per assistenza minori o art. 31

Permessi di soggiorno senza visto di ingresso

In casi eccezionali il Testo Unico Immigrazione consente il rilascio del permesso di soggiorno senza un visto di ingresso specifico e quando il cittadino straniero si trova già in Italia.

E sono:

  • permesso di soggiorno per MINORI IN STATO DI ABBANDONO (minore età) 
  • permesso di soggiorno per PROTEZIONE SOCIALE 
  • permesso di soggiorno per ASSISTENZA MINORE 
  • permesso di soggiorno per CURE MEDICHE 
  • permesso di soggiorno per MOTIVI DI GIUSTIZIA 
  • permesso di soggiorno per MOTIVI UMANITARI / PROTEZIONE SUSSIDIARIA 
  • permesso di soggiorno per RICHIESTA ASILO – ASILO POLITICO 
  • permesso di soggiorno per EMIGRAZIONE IN UN ALTRO PAESE
  • permesso di soggiorno per ATTESA CITTADINANZA 

Reddito permesso di soggiorno

Il reddito per il permesso di soggiorno è un requisito che riguarda il permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato e per motivi di lavoro autonomo.

In questi due casi è necessario dimostrare di avere un reddito sufficiente per poter ottenere il rilascio del permesso per motivi di lavoro o per rinnovare il permesso di soggiorno per lavoro subordinato.

Quali sono i redditi per il permesso di soggiorno? Scoprilo nel mio articolo.

Quanto costa il permesso di soggiorno? Importo bollettino per permesso di soggiorno

La misura del contributo è determinata in base alla durata del permesso di soggiorno:

  1. € 40,00 per i permessi di soggiorno di durata superiore a tre mesi e inferiore o pari a un anno 
  2. € 50,00 per i permessi di soggiorno di durata superiore a un anno e inferiore o pari a due anni
  3. € 100,00 per il rilascio del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo e per i richiedenti il permesso di soggiorno ai sensi dell’art. 27, comma 1, lett.a) del T.U. Immigrazione

I costi per ottenere il rilascio o il rinnovo del permesso di soggiorno elettronico ammontano a:

  • 30,00 euro per la spedizione del kit postale;
  • 16,00 euro (marca da bollo da applicare sul modulo 1 presente nel kit postale).

Sono inoltre richiesti 30,46 euro per la stampa del permesso di soggiorno elettronico (smart card), cui si aggiunge l’eventuale contributo (di importo variabile in base alla durata del permesso) sopra descritto, se dovuto:

  • € 70,46 (40,00 + 30,46) per permessi di soggiorno di durata superiore a tre mesi e sino ad un anno;
  • € 80,46 (50,00 + 30,46) per permessi di soggiorno di durata superiore a un anno e sino a due anni;
  • € 130,46 (100,00 + 30,46) per permesso di soggiorno di lungo periodo UE (ex carta di soggiorno) e per il rilascio del permesso di soggiorno per i dirigenti e i lavoratori specializzati.

Il pagamento degli importi avviene mediante compilazione dell’apposito bollettino predisposto dal Ministero dell’economia e delle finanze e presente all’interno del kit postale. La ricevuta di pagamento del contributo va esibita al momento della convocazione in Questura per i rilievi foto-dattiloscopici.

Non è richiesto il versamento di tale contributo per il rilascio ed il rinnovo del permesso di soggiorno per:

  1. i richiedenti asilo, protezione sussidiaria, protezione speciale, casi speciali;
  2. minori, compresi quelli arrivati per ricongiungimento familiare;
  3. i cittadini stranieri che sono in Italia per cure mediche e i loro accompagnatori;
  4. aggiornamento (anche del permesso UE per soggiornante di lungo periodo) o conversione del titolo di soggiorno in corso di validità;
  5. i richiedenti i permessi di soggiorno UE per i familiari extracomunitari di cittadini comunitari/italiano (art.10, comma 6, D.lgs. n.30/2007).  

Quali sono i documenti generali necessari per il rilascio e il rinnovo del permesso di soggiorno?

Per il rilascio o il rinnovo del permesso di soggiorno sono richiesti alcuni documenti generali e poi, per ciascun tipo di permesso di soggiorno, serviranno specifici documenti.

Vediamo nel dettaglio i documenti generali per il permesso di soggiorno:

1

Marca da bollo da 16 euro

Per i diritti necessari.

2

Fotocopia del tuo passaporto

Dove siano visibili il numero e i dati anagrafici.

3

Permesso di soggiorno

Se si tratta di un rinnovo o di una conversione.

4

4 foto tessere

Più 4 foto degli eventuali figli minori da inserire nel permesso di soggiorno (i figli minori devono essere presenti il giorno della convocazione).

5

codice fiscale

Se in possesso.

6

Certificazione attestante l'attuale alloggio

 certificato di residenza, oppure dichiarazione di ospitalità/cessione di fabbricato vidimata dall’ufficio ricevente o con ricevuta di spedizione alla Questura.

Scarica qui la dichiarazione ospitalità oppure la modulo_cessione_fabbricato

Per ciascun tipo di permesso di soggiorno è inoltre richiesta ulteriore e specifica documentazione.

Quali sono i documenti per il rilascio del permesso di soggiorno?

Scopri i documenti necessari per ciascuna tipologia di permesso di soggiorno che devi richiedere o rinnovare, leggi l’articolo documenti per il permesso di soggiorno.

Sanatoria 2020 documenti per convocazione prefettura

Chi rilascia il permesso di soggiorno?

Il permesso di soggiorno stranieri viene rilasciato dalla Questura al cittadino straniero che ne ha fatto richiesta.

La richiesta del permesso di soggiorno può essere fatta con il kit postale oppure tramite appuntamento.

Per quali permessi di soggiorno la richiesta di rilascio, rinnovo, conversione o aggiornamento deve esser fatta in Questura?

Per alcuni tipi di permessi di soggiorno la richiesta di rilascio, rinnovo, duplicato o aggiornamento, la richiesta deve essere fatta direttamente con appuntamento in Questura – Ufficio Immigrazione

Permessi di soggiorno in formato elettronico:


Permessi di soggiorno in formato cartaceo:

  • cure mediche 
  • cure mediche con visto dall’estero 
  • integrazione minore
  • minore età 
  • motivi di giustizia
  • acquisto della cittadinanza o dello stato di Apolide, ad eccezione dei casi in cui lo straniero era precedentemente in possesso di un permesso per richiesta asilo;
  • richiesta asilo politico – nei 60 giorni dalla presentazione della domanda di protezione internazionale
  • calamità 
  • parente entro II grado di cittadino italiano

L’istanza deve essere presentata personalmente dal richiedente, che viene identificato all’atto dell’accettazione (con passaporto e, in caso di rinnovo, aggiornamento o conversione, anche permesso in scadenza) e ottiene un cedolino con fotografia e timbro datario della Questura.

Il cedolino con fotografia e con il timbro della Questura consente allo straniero di godere dei medesimi diritti riconosciuti al titolare di un permesso di soggiorno in corso di validità qualora in possesso dei requisiti previsti.  

Quali permessi di soggiorno non si pagano?

Non viene richiesto il versamento di un contributo per il rilascio ed il rinnovo del permesso di soggiorno per:

  1. asilo, richiesta asilo, protezione sussidiaria, motivi umanitari
  2. minori, compresi quelli arrivati per ricongiungimento familiare
  3. cure mediche (anche per gli accompagnatori)
  4. aggiornamento o conversione del permesso di soggiorno in corso di validità
  5. carta di soggiorno UE per familiare extracomunitario di cittadino comunitario/italiano.

Dove si chiede il permesso di soggiorno?

Il permesso di soggiorno deve essere chiesto alla Questura della provincia in cui lo straniero si trova (art.5, comma 2, T.U. Immigrazione), o meglio del Questore della provincia nella quale lo straniero intende soggiornare. 

La domanda deve essere fatta dallo straniero ed entro il termine di 8 giorni lavorativi dall’ingresso; se non lo fa, la conseguenza è il rifiuto del permesso e l’espulsione dallo Stato Italiano salvo che il ritardo sia dipeso da cause di forza maggiore, da giustificare e dimostrare.

Entro quanto tempo va richiesto il permesso di soggiorno?

Lo straniero che intenda soggiornare nel territorio dello stato italiano deve richiedere il permesso di soggiorno entro 8 giorni lavorativi dall’ingresso. 

Quale permesso di soggiorno si richiede alla Poste Italiane con Busta Gialla?

La richiesta di primo rilascio, rinnovo, conversione o aggiornamento delle principali tipologie di titoli al soggiorno deve essere trasmessa tramite le Poste Italiane, contrassegnate dal logo “Sportello Amico”, utilizzando un apposito kit postale per permesso di soggiorno (busta gialla) che è a disposizione presso gli stessi uffici postali.

La ricevuta dell’assicurata postale certifica l’avvenuta presentazione dell’istanza e permette allo straniero di godere dei medesimi diritti riconosciuti al titolare di permesso di soggiorno in corso di validità, ad esempio potrà lavorare e richiedere il ricongiungimento familiare.

Al momento della spedizione del kit postale, il cittadino straniero che ha presentato istanza di permesso di soggiorno riceve già la comunicazione della data e dell’ora del giorno dell’appuntamento in cui dovrà presentarsi all’Ufficio Immigrazione per effettuare i rilievi fotodattiloscopici.

In sede di convocazione, lo straniero dovrà produrre 4 fotografie formato tessera su sfondo bianco, la documentazione in originale già allegata al momento della spedizione dell’istanza e, se la sua condizione giuridica è mutata rispetto a quella in cui ha presentato l’istanza, dovrà produrre altresì tutta la documentazione aggiornata che certifica il suo nuovo status.

Hai presentato domanda di rilascio del permesso di soggiorno? Controlla online lo stato di rilascio del tuo permesso di soggiorno, leggi l’articolo che ho realizzato!

In conclusione, ricorda che è necessario:

  • il kit postale per il rilascio del permesso di soggiorno;
  • il kit postale per il rinnovo permesso di soggiorno;
  • il kit postale per l’aggiornamento permesso di soggiorno.

Come compilare il Kit Giallo alle poste per il permesso di soggiorno?

Come prima cosa lo straniero dovrà ritirare il kit giallo gratuito presso le poste Sportello Amico.

Successivamente dovrà compilarlo attentamente ed allegare la documentazione necessaria per il tipo di permesso di soggiorno che vuole richiedere. 

Scopri la documentazione necessaria per il tipo di permesso di soggiorno che devi richiedere. E la documentazione necessaria per il rinnovo del permesso di soggiorno.

Se vuoi compilare il kit postale per il rilascio del permesso di soggiorno, leggi la guida che ho realizzato: kit postale permesso di soggiorno.

Durata del permesso di soggiorno

La durata del permesso di soggiorno è quella prevista dal visto di ingresso e varia a seconda del motivo per cui lo straniero è autorizzato a soggiornare nel territorio:

  1. fino a tre mesi nel caso di soggiorni di breve durata per visite e affari.
  2. fino a sei mesi, rinnovabile per un anno, nel caso di permesso per motivi di protezione sociale.
  3. fino a nove mesi nel caso di soggiorno per lavoro. stagionale, non rinnovabile.
  4. fino ad un anno in relazione alla frequenza di un corso per studio o per formazione rinnovabile annualmente se corso pluriennale.
  5. fino a due anni nel caso di soggiorni per lavoro autonomo, per lavoro subordinato a tempo indeterminato e per ricongiungimento familiare.
  6. fino ad un anno se si tratta di lavoro subordinato a tempo determinato.
  7. secondo le necessità specificamente documentate, negli altri casi consentiti dal Testo Unico o dal suo Regolamento di Attuazione. 

Vuoi avere maggiori informazioni sulla durata del permesso di soggiorno? Leggi la guida che ho realizzato.

Rinnovo del permesso di soggiorno. Quando rinnovare il permesso di soggiorno?

Il rinnovo del Permesso di Soggiorno deve essere chiesto al Questore della provincia in cui dimora lo straniero almeno 60 giorni prima della scadenza (art.5, comma 4, T.U. Immigrazione).

Se invece sono decorsi più di 60 giorni dalla data di scadenza del permesso di soggiorno, senza che sia stata fatta domanda di rinnovo, salvo che il ritardo sia dipeso da cause di forza maggiore, può essere disposta l’espulsione.  

Devi rinnovare il permesso di soggiorno? Leggi la guida completa sul rinnovo del permesso di soggiorno.

Documenti per il rinnovo del permesso di soggiorno

Per rinnovare il permesso di soggiorno occorre dimostrare di possedere i requisiti richiesti dalla legge.

Questi requisiti devono esser dimostrati attraverso una serie di documenti per il rinnovo del permesso di soggiorno.

Il permesso di soggiorno può essere rinnovato se il cittadino straniero si allontana per lungo tempo dal territorio italiano?

Il permesso non può essere rinnovato, o prorogato, qualora risulti che il cittadino straniero abbia interrotto il soggiorno in Italia per un periodo continuativo superiore a 6 mesi o, per i permessi di durata almeno biennale, per un periodo continuativo superiore alla metà del periodo di validità del permesso di soggiorno, salvo che l’interruzione sia dovuta all’adempimento degli obblighi militari o altri gravi e comprovati motivi. 

Quanto tempo posso stare fuori dall’Italia con il permesso di soggiorno? Scoprilo ora, leggi l’articolo.

Si può lavorare con la ricevuta del permesso di soggiorno?

La legge consente al cittadino straniero che ha richiesto il permesso per motivi di lavoro subordinato, di iniziare subito a svolgere attività lavorativa.

Anche se il permesso di soggiorno che hai richiesto è per motivi familiari puoi tranquillamente iniziare a lavorare.

Scopri nel dettaglio quali sono i requisiti per lavorare con la ricevuta del permesso di soggiorno.

Conversione permesso di soggiorno

La conversione del permesso di soggiorno consente al cittadino straniero, già regolare in Italia, di chiedere un titolo al soggiorno per un nuovo motivo diverso da quello attualmente posseduto.

Vuoi convertire il tuo attuale permesso di soggiorno? Scopri come procedere per non commettere errori: leggi la mia guida sulla conversione del permesso di soggiorno in 60 giorni.

Permesso di soggiorno elettronico (P.S.E.)

A partire dall’11 dicembre 2006 il formato del permesso di soggiorno è elettronico (PSE- 380).

Il compito di produrre ed attivare il documento spetta all’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, previa acquisizione dei dati relativi all’identificazione del richiedente da parte delle Questure.

Il permesso di soggiorno elettronico consiste in una smart-card dotata di chip, al cui interno sono riportate indicazioni volte a garantire la sicurezza e l’effettiva regolarità del soggiorno sul territorio italiano:

  • generalità,
  • codice fiscale
  • foto del soggiornante,
  • tipologia del documento
  • data di emissione
  • validità
  • motivi del soggiorno
  • generalità di eventuali figli.

Scopri il nuovo permesso di soggiorno elettronico per familiari di cittadini italiani.  

Accordo integrazione per il permesso di soggiorno

L’accordo di integrazione è uno tra i requisiti necessari per ottenere il rilascio del primo permesso di soggiorno, con l’obbiettivo di promuovere la convivenza dei cittadini italiani e di quelli stranieri, nel rispetto dei valori sanciti dalla Costituzione italiana, ma anche con il reciproco impegno a partecipare alla vita economica, sociale e culturale della società.

Successivamente il Consiglio dei Ministri ha adottato in via definitiva l’accordo di integrazione, approvando il suo regolamento di attuazione attraverso il D.P.R. 14/09/2011, n.179.

Dal 10 marzo 2012 lo straniero extracomunitario, di età superiore ai 16 anni, che fa ingresso in Italia per la prima volta e chiede il rilascio di un permesso di soggiorno di durata non inferiore ad un anno, deve sottoscrivere il c.d. accordo di integrazione.

L’accordo di integrazione va siglato anche nei casi di ingresso ex art.27 T.U. Immigrazione se la richiesta di permesso di soggiorno proviene da straniero maggiore di 16 anni ed è relativa ad un permesso di durata superiore all’anno.

La stipula dell’accordo di integrazione è condizione necessaria per il rilascio del permesso di soggiorno (c.d. permesso di soggiorno “a punti”).

Non devono fare l'accordo di integrazione per il permesso di soggiorno

  • i minori non accompagnati o legalmente affidati per i quali l’accordo è sostituito dal completamento del progetto di integrazione sociale e civile di cui all’articolo 32, comma 1-bis, T.U. Immigrazione;
  • gli stranieri vittime di tratta, di violenza o di grave sfruttamento, che ottengono un permesso di soggiorno per motivi di protezione sociale sulla base di un progetto di assistenza ai sensi dell’art.18 del T.U. Immigrazione per i quali l’accordo è sostituito dal completamento del programma di assistenza ed integrazione sociale;
  • gli stranieri affetti da patologie o da disabilità tali da limitare gravemente l’autosufficienza o da determinare gravi difficoltà di apprendimento linguistico e culturale (condizione da dimostrare mediante certificazione rilasciata da una struttura sanitaria, pubblica o privata, o da un medico convenzionato con il Servizio Sanitario Nazionale).

Il regolamento, adottato su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell’Interno, di concerto con il Ministro dell’Istruzione, del Lavoro e della Salute, stabilisce i criteri e le modalità per la sottoscrizione, da parte dello straniero dell’accordo di integrazione, che si articola in crediti, con l’impegno a sottoscrivere specifici obiettivi di integrazione, da conseguire nel periodo di validità del permesso di soggiorno.

Revoca del permesso di soggiorno

Il provvedimento di revoca viene adottato quando, in un momento successivo al rilascio del permesso, “vengono a mancare i requisiti richiesti per l’ingresso ed il soggiorno nel territorio dello Stato” (art.5, comma 5, T.U. Immigrazione) oppure, “sulla base di convenzioni o accordi internazionali, resi esecutivi in Italia, quando lo straniero non soddisfi le condizioni di soggiorno applicabili in uno degli Stati contraenti (art.5, comma 6, T.U. Immigrazione).

Per approfondire leggi l’articolo sulla revoca del permesso di soggiorno.  

Annullamento del permesso di soggiorno

Il provvedimento di annullamento si ha invece quando, in un momento successivo al rilascio del titolo, si accerti che esso è stato concesso illegittimamente per mancanza originaria dei requisiti. Competente per tali provvedimenti è lo stesso Questore che ha provveduto al rilascio del permesso di soggiorno.

Per approfondire leggi l’articolo sullannullamento del permesso di soggiorno

Cos’è il permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo?

Il permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, che ha sostituito la carta di soggiorno, è un titolo di soggiorno che riconosce una condizione privilegiata al suo titolare rispetto al permesso di soggiorno classico perché lo autorizza a permanere in Italia a tempo illimitato.

Ma non solo.

Il permesso di soggiorno illimitato consente di:

  1. fare ingresso in Italia senza visto e circolare liberamente sul territorio nazionale;
  2. svolgere ogni attività lavorativa subordinata od autonoma, salvo quelle che la legge espressamente vieta allo straniero o comunque riserva al cittadino comunitario (art.9, comma 4, lett. b), T.U.I.). Per lo svolgimento di attività di lavoro subordinato non è richiesta la stipula del contratto di soggiorno di cui all’art. 5-bis, T.U. Immigrazione;
  3. usufruire delle prestazioni di assistenza sociale, di previdenza sociale, di quelle relative ad erogazioni in materia sanitaria, scolastica e sociale, di quelle relative all’accesso a beni e servizi a disposizione del pubblico, compreso l’accesso alla procedura per l’ottenimento di alloggi di edilizia residenziale pubblica, salvo che sia diversamente disposto e sempre che sia dimostrata la sua effettiva residenza sul territorio nazionale;
  4. partecipare alla vita pubblica locale, con le forme e nei limiti previsti dalla vigente normativa.  

Vuoi ottenere il permesso di soggiorno illimitato? Leggi la guida che ho realizzato e se hai ancora dei dubbi, acquista il mio Ebook.

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permesso di soggiorno illimitato UE!

Con questa mia guida, che ho personalmente realizzato come Avvocato Immigrazione, ti accompagnerò passo dopo passo per ottenere il permesso illimitato e scoprirai anche tu:
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Quali sono i requisiti per avere il permesso illimitato?

I requisiti per ottenere il permesso di soggiorno illimitato sono:

  1. possedere da almeno cinque anni un permesso di soggiorno in corso di validità;
  2. avere un reddito non inferiore all’importo annuo dell’assegno sociale aumentato della metà della cifra risultante per ogni familiare a carico, nel caso di richiesta relativa anche a quest’ultimi. In presenza di due o più figli di età inferiore agli anni 14 è richiesto, in ogni caso, un reddito minimo non inferiore al doppio dell’importo annuo dell’assegno sociale.
  3. essere residente in un Comune al momento della presentazione dell’istanza
  4. disporre di un alloggio idoneo che rientri nei parametri minimi previsti dalla legge regionale per gli alloggi di edilizia residenziale pubblica, attestato dall’ufficio tecnico comunale competente;
  5. possedere un livello di conoscenza della lingua italiana non inferiore al livello A2 (scopri il test di conoscenza della lingua italiana per la carta di soggiorno;
  6. non essere considerato pericoloso per l’ordine pubblico e la sicurezza dello Stato.  

Hai tutti i requisiti per avere il permesso di soggiorno di lungo periodo? Cosa aspetti? Richiedilo ora! Documenti permesso di soggiorno illimitato

Carta di soggiorno familiare cittadino UE. Posso avere il permesso di soggiorno quale familiare di cittadino italiano?

I familiari extracomunitari che accompagnano o raggiungono il cittadino dell’Unione Europea, che vive o si trasferisce in Italia, possono chiedere una carta di soggiorno come familiari di cittadino dell’Unione Europea, perché ad essi è riconosciuto il diritto di libera circolazione e soggiorno nel territorio.

Questo è molto importante.

Attraverso questo permesso di soggiorno, infatti, anche i familiari potranno vivere in Italia oltre i 90 giorni e svolgere attività lavorativa a condizione che il familiare italiano abbia sufficiente reddito!

Leggi la mia guida sulla carta di soggiorno familiare cittadino UE.  

Se non ho reddito posso avere un permesso di soggiorno per motivi familiari per convivenza con cittadino italiano?

Se sei un familiare di cittadino italiano e convivi con lui presso lo stesso immobile, in assenza di reddito, non puoi essere espulso e quindi hai diritto ad avere un permesso di soggiorno per motivi familiari in qualità di familiare di cittadino italiano fino al secondo grado. 

Controllo permesso di soggiorno online

Dopo aver presentato la richiesta di permesso di soggiorno è possibile controllare lo stato di avanzamento della domanda e scoprire, attraverso il controllo online del permesso di soggiorno, se il permesso di soggiorno o la carta di soggiorno sono pronti per il ritiro.

Vuoi controllare online il permesso di soggiorno? Leggi la guida e resta aggiornato sullo stato del tuo permesso di soggiorno.

Rifiuto permesso di soggiorno

Il permesso di soggiorno può essere rifiutato principalmente per 3 motivi.

In tutti e tre i casi il cittadino straniero riceverà una lettera di diniego (preavviso di rigetto).

Nella lettera viene comunicato al richiedente che la sua richiesta è stata respinta.

A questo punto avrai a disposizione 10 giorni di tempo per presentare una memoria scritta dall’Avvocato per salvare la tua richiesta di permesso di soggiorno.

Motivi di rifiuto del permesso di soggiorno:

  • diniego permesso di soggiorno per precedenti penali
  • diniego permesso di soggiorno per reddito

Se non rispetti il termine di 10 giorni, oppure, se la situazione è molto grave da non riuscire a salvare la tua domanda, riceverai il rigetto del permesso di soggiorno o il rigetto della carta di soggiorno.

Hai ricevuto un rigetto del permesso di soggiorno o della carta di soggiorno? Scopri come fare il ricorso al Tribunale.

Rigetto permesso di soggiorno per precedenti penali

La presenza di reati può pregiudicare irrimediabilmente la richiesta di permesso di soggiorno in Italia. 

E’ molto importante, infatti, prima di presentare la richiesta di permesso di soggiorno assicurarsi che non vi siano reati e in caso positivo che non si tratti di reati ostativi al rilascio del permesso di soggiorno.

 

Rigetto permesso di soggiorno per mancanza di reddito

Un altro problema che si verifica nel rilascio del permesso di soggiorno riguarda la mancanza di reddito sufficiente a ottenere il titolo di soggiorno. Vuoi scoprire quali sono i permessi di soggiorno che richiedono un reddito? Leggi qui.

Permesso di soggiorno in Italia: conclusione

In questa guida abbiamo parlato del Permesso di Soggiorno e di tutto quello che devi sapere. 

DOMANDE FREQUENTI

Permesso di soggiorno: la guida completa

Il permesso di soggiorno è il titolo amministrativo che autorizza il cittadino straniero a stare in Italia e serve per documentare la presenza regolare.

Il cittadino straniero deve sempre portare con se il permesso di soggiorno.

Devono avere il permesso di soggiorno i cittadini di paesi extraeuropei e gli apolidi (coloro che non hanno una nazionalità).

Non è necessario per i cittadini europei, che possono entrare nel territorio italiano senza bisogno di passaporto o di visto d’ingresso.

Lo straniero che intenda soggiornare nel territorio dello stato italiano deve richiedere il permesso di soggiorno entro 8 giorni lavorativi dall’ingresso. 

Gli stranieri che intendono soggiornare in Italia per più di tre mesi, devono richiedere il permesso di soggiorno.

Per ottenere il rilascio del permesso di soggiorno è necessario presentare:

  • il modulo di richiesta;
  • il passaporto (o altro documento di viaggio equivalente), in corso di validità con il relativo visto di ingresso, se richiesto;
  • una fotocopia del documento stesso;
  • 4 foto formato tessera, identiche e recenti;
  • una marca da bollo da euro 16,00;
  • la documentazione necessaria al tipo di permesso di soggiorno richiesto;
  • il versamento di un contributo compreso tra euro 80 e euro 200.

La domanda per richiedere il rilascio o il rinnovo del permesso di soggiorno va presentata all’Ufficio Immigrazione della Questura.

La sede competente è individuata con riferimento al luogo di residenza dello straniero.

Nei casi previsti (vedi paragrafo successivo), la domanda può essere presentata anche presso gli Uffici postali abilitati.

Le domande di rilascio e rinnovo di permesso di soggiorno per cittadini extracomunitari rientranti nelle tipologie, specificate di seguito, devono essere presentate presso gli Uffici Postali abilitati utilizzando l’apposito kit a banda gialla disponibile presso tutti gli uffici postali, i Patronati e i Comuni abilitati.

Possono esser presentate presso gli Uffici Postali le richieste inerenti alle seguenti tipologie di permessi di soggiorno:

  • affidamento;
  • adozione;
  • motivi religiosi;
  • residenza elettiva;
  • studio (per periodi superiori a tre mesi);
  • missione;
  • asilo politico (rinnovo);
  • tirocinio formazione professionale;
  • attesa riacquisto cittadinanza;
  • attesa occupazione;
  • carta di soggiorno stranieri;
  • lavoro Autonomo;
  • lavoro Subordinato;
  • lavoro sub-stagionale;
  • famiglia;
  • famiglia minore con minori di 14-18 anni;
  • soggiorno lavoro in casi particolari (art. 27 del D. Lgs. n. 286/98);
  • status apolide (rinnovo);
  • conversione soggiorno da altra tipologia a: lavoro subordinato, autonomo, famiglia, studio, residenza elettiva;
  • duplicato Permesso;
  • aggiornamento Permesso-Carta soggiorno (inserimento figli).

Lo straniero dovrà ritirare il kit giallo gratuito e compilarlo seguendo attentamente le istruzioni allegate al suo interno. Oltre alla domanda compilata, dovrà allegare la seguente documentazione:

  • passaporto o documento equipollente (in corso di validità), ai fini dell’identificazione da parte degli operatori postali;
  • ricevuta del bollettino postale relativo al pagamento dell’importo di 27,50 euro previsto per la stampa del permesso di soggiorno elettronico;
  • fotocopia in formato A4 del medesimo documento di riconoscimento;
  • fotocopia in formato A4 di tutta l’ulteriore documentazione richiesta nelle istruzioni.

Il kit deve essere consegnato in busta aperta presso gli uffici postali con “Sportello Amico”.

Alla consegna del kit giallo postale, verrà rilasciata una ricevuta contenente la data, l’orario ed il luogo stabiliti per l’appuntamento  in Questura.

Nei casi di richiesta del permesso di soggiorno presso gli uffici postali, lo straniero riceverà una ricevuta di convocazione, rilasciata dall’ufficio postale contestualmente alla consegna della documentazione, contenente la data, l’ora e l’Ufficio Immigrazione della Questura dove recarsi per effettuare i rilievi foto dattiloscopici (impronte digitali).

Lo straniero riceverà anche un SMS riassuntivo delle informazioni sulla convocazione.

Nei casi di richiesta in Questura, lo straniero riceverà una copia della richiesta con apposto un timbro dell’ufficio che reca la data della richiesta e l’indicazione del giorno in cui si può effettuare il ritiro del permesso di soggiorno definitivo.

La ricevuta della domanda è, fino alla consegna del permesso di soggiorno, il documento che attesta la regolarità della permanenza in Italia dello straniero, il quale è tenuto a conservarla e mostrarla in Questura al momento del ritiro del permesso di soggiorno.
Per verificare lo stato di lavorazione della domanda, lo straniero può consultare il sito “www.portaleimmigrazione.it” e, sul sito “http://questure.poliziadistato.it/stranieri/?mime=1&lang=IT”, potrà verificare la disponibilità degli uffici per poter ritirare il permesso di soggiorno.

Si, con la ricevuta postale di rilascio o rinnovo del permesso di soggiorno si può lavorare.

Si. Gli stranieri in attesa del rinnovo del permesso di soggiorno possono uscire dall’Italia e rientrarci presentando solo la ricevuta delle Poste italiane che attesta l’avvenuta presentazione della domanda di rinnovo del loro permesso di soggiorno o della carta di soggiorno.

Si, con la ricevuta postale lo straniero può richiedere il ricongiungimento familiare a condizione che abbia tutti i requisiti richiesti dall’art. 28 e seguenti del Testo Unico Immigrazione.

costi per il rilascio del permesso di soggiorno sono i seguenti:

  • euro 16,00 di marca da bollo;
  • euro 30,00 all’operatore dell’ufficio postale al momento della spedizione della raccomandata;
  • euro 30,46 per il costo del permesso elettronico se si richiede un permesso di soggiorno per più di 90 giorni.

A questi costi si aggiunge il versamento di un contributo, il cui importo è fissato fra un minimo di 80 e un massimo di 200 euro (con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell’interno), e precisamente:

  • euro 80,00 per il permesso di soggiorno di durata superiore a tre mesi e inferiore o pari ad un anno;
  • euro 100,00 per il permesso di soggiorno di durata superiore ad un anno e inferiore o pari a due anni;
  • euro 200,00 per il permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o nei casi di dirigenti di azienda o di dipendenti altamente qualificati.

Il suddetto contributo non deve essere versato nei seguenti casi:

  • stranieri regolarmente presenti sul territorio nazionale di età inferiore ai 18 anni;
  • figli minori che fanno ingresso per ricongiungimento familiare;
  • stranieri che fanno ingresso in Italia per cure mediche e loro accompagnatori;
  • richiesta di asilo, protezione sussidiaria, motivi umanitari;
  • stranieri richiedenti l’aggiornamento o la conversione del permesso di soggiorno in corso di validità.

La durata del permesso di soggiorno non rilasciato per motivi di lavoro è quella prevista dal visto d’ingresso. La durata non può comunque essere:

  • superiore a tre mesi, per visite, affari e turismo;
  • superiore ad un anno, in relazione alla frequenza di un corso per studio o per formazione debitamente certificata; il permesso è tuttavia rinnovabile annualmente nel caso di corsi pluriennali;
  • superiore alle necessità specificatamente documentate, negli altri casi consentiti dalla legge.

Il permesso di soggiorno per motivi di lavoro è rilasciato a seguito della stipula del contratto di soggiorno per lavoro.

La durata del relativo permesso di soggiorno per lavoro è quella prevista dal contratto di soggiorno e comunque non può superare:

  • la durata complessiva di nove mesi in relazione ad uno o più contratti di lavoro stagionale;
  • la durata di un anno in relazione ad un contratto di lavoro subordinato a tempo determinato;
  • la durata di due anni in relazione ad un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.

Il rinnovo deve essere chiesto al Questore della provincia in cui dimora lo straniero almeno 60 giorni prima della scadenza.

La legge 24 aprile 2020 n.27, emanata in seguito alla emergenza sanitaria da COVID-19 (che ha convertito il Decreto Legge n.18/20 c.d. “Cura Italia”) come modificata dal decreto-legge 7 ottobre 2020, n.125, convertito con la legge 27 novembre 2020, n.159, ha previsto che i permessi di soggiorno dei cittadini di Paesi terzi conservano la loro validità fino alla data in cui verrà dichiarata la cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, per ora deliberata dal Consiglio dei Ministri alla data del 31 gennaio 2021. Quindi fino a tale data in deroga alla normativa generale, i cittadini stranieri titolari di un permesso di soggiorno scaduto in virtù della sopraccitata proroga ex lege sono regolarmente soggiornanti in Italia e possono esercitare tutti i diritti collegati al loro titolo al soggiorno indipendentemente dalla formalizzazzione della richiesta di rinnovo dello stesso nei termini richiesti dalla legge (massimo 60 giorni dopo la scadenza).

I permessi di soggiorno dei cittadini di Paesi terzi conservano la loro validità fino alla data in cui verrà dichiarata la cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, per ora deliberata dal Consiglio dei Ministri alla data del 31 gennaio 2021.

Il permesso di soggiorno non può essere rinnovato o prorogato quando risulta che lo straniero ha interrotto il soggiorno in Italia per un periodo continuativo di oltre sei mesi, o, per i permessi di soggiorno di durata almeno biennale, per un periodo continuativo superiore alla metà del periodo di validità del permesso di soggiorno, salvo che detta interruzione sia dipesa dalla necessità di adempiere agli obblighi militari o da altri gravi e comprovati motivi.
In caso di mancato rilascio o rinnovo del permesso di soggiorno (per mancanza di requisiti; mancata richiesta; richiesta illegittima, richiesta fuori dai termini, ecc.), la legge prevede che sia disposto il procedimento di espulsione dal territorio dello stato italiano dello straniero, provvedimento che è immediatamente esecutivo.

La conversione del permesso di soggiorno è un procedimento amministrativo attraverso il quale il cittadino straniero, già autorizzato a soggiornare nel territorio italiano, richiede un titolo al soggiorno per un nuovo motivo diverso da quello originario, qualora ne sussistano i presupposti previsti dalla legge.

Si, è possibile la conversione del permesso di soggiorno in motivi di lavoro subordinato o autonomo da permesso di soggiorno per motivi familiari o per affidamento o per integrazione minore (MEDIANTE KIT POSTALE)

DOCUMENTI RICHIESTI (art.32 d.lgs. n.286/98 e succ. mod. ed integrazioni):

  1. comunicazione Modello Unilav (lavoratore subordinato), denuncia del rapporto di lavoro all’I.N.P.S. (lavoratore domestico);
  2. copia del documento d’identità del datore di lavoro (se cittadino extracomunitario: permesso di soggiorno e passaporto);
  3. ulteriore documentazione attestante l’attività lavorativa: copia dell’ultima busta paga, o per il lavoro domestico copia dell’ultimo bollettino I.N.P.S. con indicazione delle ore lavorate e della retribuzione oraria
  4. bollettino postale per la smart card (€ 30,46) e per il contributo previsto (€ 40,00 per permessi di soggiorno di durata inferiore o pari 1 anno e € 50,00 per permessi di soggiorno di durata superiore ad 1 anno o pari a 2 anni).

Si, è possibile la conversione del permesso di soggiorno in motivi familiari da altro titolo, anche dopo la scadenza (MEDIANTE KIT POSTALE).

DOCUMENTI NECESSARI (art. 30, comma 1, lett. c):

  1. copia del titolo di soggiorno del familiare straniero già regolarmente soggiornante (si ricorda che ai sensi dell’art. 28, comma 1, del d.lgs. n.286/98 e succ. mod. deve trattarsi di un permesso di soggiorno UE o di un permesso di soggiorno di durata non inferiore ad un anno rilasciato solo per motivi di lavoro subordinato o autonomo ovvero per protezione sussidiaria, asilo politico, per studio, per motivi religiosi, per motivi familiari oppure per motivi umanitari).
  2. copia dei certificati attestanti il rapporto di coniugio, l’unione civile o il legame familiare tradotti e legalizzati dalla Rappresentanza diplomatica o consolare italiana nel Paese di origine oppure muniti di Apostille, se provenienti da uno Stato firmatario della Convenzione dell’Aja. Se il matrimonio viene contratto in Italia, o se il figlio è nato in Italia, il certificato deve essere rilasciato dal Comune. In caso di convivenza dei genitori basta l’estratto dell’atto di nascita del minore ove non sia già stato dimostrato;
  3. copia di tutti gli altri documenti richiesti per il ricongiungimento familiare;
  4. certificato di residenza e stato famiglia;
  5. documentazione relativa all’idoneità dell’alloggio;
  6. dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà circa il mantenimento da parte del familiare;
  7. copia del permesso di soggiorno e del passaporto del familiare; 
  8. documentazione attestante il possesso di un “reddito minimo annuo derivante da fonti lecite non inferiore all’importo annuo dell’assegno sociale, aumentato della metà dell’importo per ogni familiare da ricongiungere…” ;
  9. in caso di figli minori, anche del coniuge o nati fuori dal matrimonio: consenso scritto dell’altro genitore, qualora esistente;
  10. in caso di figli maggiorenni a carico: certificazione che attesti l’invalidità totale;
  11. in caso di genitori infra sessantacinquenni: documentazione rilasciata dalle autorità competenti del Paese di origine attestante la vivenza a carico e documentazione che attesti l’assenza di figli residenti nel Paese di origine o di provenienza; la documentazione deve essere tradotta e legalizzata dalla Rappresentanza Diplomatica e Consolare italiana nel Paese di origine o munita di apostilla;
  12. in caso di genitori ultra sessantacinquenni: documentazione rilasciata dalle autorità competenti del Paese di origine attestante la vivenza a carico e documentazione che attesti l’assenza di figli residenti nel Paese di origine o di provenienza ovvero che attesti la sussistenza di documentati e gravi motivi di salute che impediscano agli altri eventuali figli residenti, nel Paese di origine o di provenienza, di provvedere al sostentamento dei genitori (la documentazione deve essere tradotta e legalizzata dalla Rappresentanza Diplomatica e Consolare italiana nel Paese di origine o munita di apostilla), assicurazione sanitaria oppure iscrizione volontaria al Servizio Sanitario Nazionale (bollettino postale di versamento del contributo); 
  13. bollettino postale per la smart card (€ 30,46) e per il contributo previsto (€ 40,00 per permessi di soggiorno di durata inferiore o pari 1 anno e € 50,00 per permessi di soggiorno di durata superiore ad 1 anno o pari a 2 anni).

Si, è possibile la conversione del permesso di soggiorno in motivi di lavoro subordinato da permesso di soggiorno per lavoro subordinato stagionale.

Si, è possibile la conversione permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo rilasciato da altro Stato membro dell’UE (art.9-bis, T.U) in motivi di lavoro subordinato/domestico  (Modello LS – LS1 per attestazione quota) o autonomo (Modello LS2 per attestazione quota).

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  • ThriveCart quale piattaforma per la gestione del pagamento delle consulenze. A questo link le relative informazioni sul trattamento dei dati svolto da ThriveCart

i) Il Titolare del trattamento non ha designato il D.P.O. (art. 37 REG. UE 679/2016), in quanto figura non necessaria all’interno della struttura, dato che le caratteristiche dei trattamenti non rientrano nelle fattispecie di cui al citato articolo 37.

Il Titolare del trattamento informa, inoltre, che:

a) l’interessato ha il diritto di chiedere al Titolare l’accesso ai propri dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento oltre al diritto alla portabilità dei dati (art. 15, art. 16, art. 17, art. 18, art. 20 REG. UE 679/2016); con l’esercizio del diritto di accesso, l’interessato ha il diritto di ottenere dal titolare la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che lo riguardano, mentre l’esercizio del diritto alla portabilità consente all’interessato di ottenere dal titolare del trattamento i dati personali in un formato strutturato, d’uso comune e leggibile ovvero il trasferimento di detti dati dall’originario titolare del trattamento ad un altro (cfr. WP 242 del 13.12.2016);

b) l’interessato ha il diritto, nel caso in cui il trattamento sia basato sull’articolo 6, paragrafo 1, lettera a) oppure sull’articolo 9, paragrafo 2, lettera a), di revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca;

c) l’interessato ha il diritto di proporre reclamo ad un’autorità di controllo;

d) l’interessato ha il diritto di venire a conoscenza, da parte del Titolare, che deve provvedere in tal senso senza giustificato ritardo, di una violazione dei dati personali suscettibile di presentare un rischio elevato per i diritti e le libertà delle persone fisiche (art. 34 REG. UE 679/2016).

Il testo integrale degli articoli del REG. UE 679/2016 relativi ai diritti (articoli da 15 a 23 compreso) sono consultabili in qualsiasi momento sul sito web dell’Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali o, in alternativa, saranno forniti dal Titolare a semplice richiesta, inviando una comunicazione ai recapiti precedentemente indicati.

 

Registrazione telefonate

La telefonata al Call Center di Studio Legale Lombardini, effettuata tramite il pulsante Chiama Ora associato alle campagne pubblicitarie, potranno essere registrate per motivi di sicurezza e per finalità di miglioramento del servizio. Pertanto, la prosecuzione delle chiamate a seguito dell’ascolto dell’informativa concernente la suddetta possibilità costituisce il rilascio da parte dell’utente del consenso al trattamento dei dati personali che verranno forniti all’operatore. La registrazione delle telefonate avverrà tramite widget Callpage, che registrerà le chiamante in entrate e in uscita. Le registrazioni verranno archiviate e saranno accessibili e ascoltante soltanto da soggetto istruiti ed espressamente autorizzati al trattamento. L’operatore risponde dall’Italia. Nessun dato personale viene trasferito Extra Ue. I dati verranno conservati per il periodo necessario ad evadere le richieste e successivamente cancellati ove non intercorra alcun ulteriore contatto, salvo eventuali obblighi amministrativi. Callpage opera in qualità di responsabile esterno al trattamento ex art. 28 GDPR. Per maggiori informazioni sulla privacy policy di Callpage consultare la pagina https://www.callpage.io/terms-of-service.

 

Pubblicazione delle Recensioni

Compilando e inviando il Modulo di recensione, l’utente acconsente a rendere accessibile al pubblico la sua recensione, tramite la pubblicazione e la diffusione della stessa sul presente sito Internet, così come sui Motori di ricerca o siti terzi, in particolare Google o Trustpilot.

La recensione potrà essere consultata liberamente da tutti i visitatori del sito Internet.
La recensione pubblicata menzionerà almeno le informazioni seguenti che riguardano l’utente:

  • Il Nome
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  • La data della realizzazione della recensione

Laddove l’utente desideri che la sua recensione sia interamente anonima può richiederlo inviando una mail.

Per maggiori informazioni riguardo al trattamento che di questi dati faranno invece motori di ricerca o terze parti, si consiglia di leggere le relative informative, in particolare:
Per Google.
Per Trustpilot.

 

4. MODIFICHE AL DOCUMENTO “PRIVACY POLICY” 

L’avvocato Francesco Lombardini si riserva il diritto di apportare modifiche alla presente Privacy Policy, in qualunque momento, dandone pubblicità agli Utenti su questa pagina. Si consiglia, dunque, di consultare frequentemente questa pagina, prendendo come riferimento la data di ultima modifica indicata in fondo. Salvo quanto diversamente specificato, la presente Privacy Policy continuerà ad applicarsi ai dati personali sino a quel momento raccolti. In caso di domande, commenti e richieste relative alla presente informativa privacy, gli Utenti possono utilizzare il seguente recapito.

Il Titolare non è responsabile per l’aggiornamento di tutti i link visualizzabili nella presente Privacy Policy, pertanto ogni qualvolta un link non sia funzionante e/o aggiornato, gli Utenti riconoscono ed accettano che dovranno sempre far riferimento al documento e/o sezione dei siti internet richiamati da tale link.

 

Privacy Policy aggiornata a Luglio 2023

COOKIE POLICY


L’avvocato Francesco Lombardini
 tutela la riservatezza dei dati personali gestiti ispirandosi ai principi di legge e trasparenza e assumendosi come impegno fondamentale la tutela delle informazioni che a vario titolo vengono trattate. Il corretto trattamento dei dati è un elemento fondamentale per poter mantenere alti gli standard di qualità che da sempre contraddistinguono lo Studio.

Con la presente COOKIE policy l’avvocato Francesco Lombardini, quale Titolare del trattamento dei dati personali, desidera informare l’Utente in ordine a come (e per quali finalità) utilizza i cookies e altri strumenti di tracciamento in questo sito web. Per qualsiasi chiarimento, informazione, esercizio dei diritti elencati nella presente informativa, l’Utente può prendere contatti alla mail.


1. COSA SONO I COOKIE E GLI ALTRI STRUMENTI DI TRACCIAMENTO, A COSA SERVONO E CHI LI INSTALLA?

I cookie sono piccoli file di testo che vengono inviati dal sito web visitato sul dispositivo dell’Utente (solitamente al browser), dove vengono memorizzati in modo da poter riconoscere tale dispositivo alla successiva visita. Ad ogni visita successiva, infatti, i cookie sono reinviati al sito dal dispositivo dell’Utente. Ciascun cookie contiene generalmente: il nome del server da cui il cookie è stato inviato, la scadenza ed un valore, solitamente un numero unico generato a caso dal computer. Il server del sito web che trasferisce il cookie utilizza questo numero per riconoscere l’Utente quando torna a visitare un sito o naviga da una pagina all’altra. I cookie possono essere installati non solo dallo stesso gestore del sito visitato dall’utente (cookie di prima parte), ma anche da un sito diverso che installa cookie per il tramite del primo sito (cookie di terze parti) ed è in grado di riconoscerli. Questo accade perché sul sito visitato possono essere presenti elementi (immagini, mappe, suoni, link a pagine web di altri domini, etc.) che risiedono su server diversi da quello del sito visitato. 

Nel corso della navigazione su questo sito, l’Utente può ricevere sul suo dispositivo i seguenti cookie:

  1. cookie di prima parte: sono cookie inviati dal sito del Titolare, che stai visitando;
  2. cookie di terza parte: sono cookie inviati da un sito diverso da quello che stai visitando, che installa i propri cookie per il tramite del sito del Titolare.

La gestione e la responsabilità dei cookie di prima parte sono del Titolare, mentre sui cookie di terza parte il Titolare non ha alcun controllo né sull’attività della terza parte, né sulla possibilità che la stessa li modifichi nel tempo. In relazione ai cookie di terza parte il Titolare agisce quale intermediario e, in tale veste, rimanda alle informative della terza parte, raggiungibili tramite appositi link disponibili nella apposita area cookie riattivabile tramite pulsante presente in fondo a sinistra sullo schermo. 


2. QUAL È LO SCOPO DELLA PRESENTE INFORMATIVA SUI COOKIE?

In osservanza di quanto previsto dalla vigente normativa in materia di protezione dei dati personali (in particolare il Regolamento (UE) 2016/679 sulla protezione dei dati personali “GDPR” e la normativa europea ed italiana in tema di cookie ed altri strumenti di tracciamento) l’avvocato Francesco Lombardini desidera informare l’Utente in ordine in merito al trattamento dei dati personali raccolti tramite i cookie e altri strumenti di tracciamento ad essi assimilabili, anche di terze parti.

Il trattamento verrà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza, nonché di tutela della tua riservatezza e di tutela dei diritti.


3. TITOLARE DEL TRATTAMENTO

Il Titolare del trattamento è l’avvocato Francesco Lombardini con studio a Cesena (FC) – Viale G. Carducci, 107 – 47521. Il Titolare del trattamento potrà essere contattato al recapito sopra indicato. 

Il Titolare del trattamento ha dato attuazione agli obblighi previsti dalle linee guida del Garante Privacy su cookie e strumenti di tracciamento online (Provvedimento n. 231 del 10 giugno 2021) uniformando il sito alle nuove disposizioni. 


4. QUALI COOKIES E ALTRI STRUMENTI DI TRACCIAMENTO UTILIZZA QUESTO SITO? PER QUALI FINI, SU CHE BASE GIURIDICA? È OBBLIGATORIO FORNIRE I DATI? COSA SUCCEDE SE NON LI FORNISCO?

I cookie e gli altri strumenti di tracciamento usati da questo sito sono classificabili secondo le seguenti macrocategorie:

1) Cookie tecnici, che servono a far funzionare il sito;

2) Cookie di profilazione, che servono a tracciare il comportamento dell’utente per analizzarlo in modo da offrirgli servizi basati sulle sue preferenze. Di seguito maggiori dettagli.


Cookie Tecnici
 (inclusi altri identificatori tecnici), che non richiedono il consenso dell’Utente. Sono utilizzati al fine di effettuare la trasmissione di una comunicazione su una rete di comunicazione elettronica o di fornire un servizio informatico esplicitamente richiesto dall’utente. In questa categoria rientrano i cookie, che perseguono le finalità rispettivamente indicate:

  • cookies di navigazione o di sessione: servono a garantire la normale navigazione e fruizione del sito web (permettendo all’utente, ad esempio, di realizzare un acquisto o autenticarsi per accedere ad aree riservate);
  • cookies analytics anonimizzati: vengono utilizzati unicamente per raccogliere informazioni, in forma aggregata e quindi non riconducibile al singolo, relative al numero di utenti alle pagine più visitate, ai luoghi da cui ci si collega, etc. allo scopo di elaborare statistiche sul servizio e sull’utilizzo del sito. Tali cookies possono anche essere di terze parti. In questo caso però il Titolare del sito li ha resi anonimi (avendo mascherato almeno la quarta componente dell’indirizzo IP) e la terza parte si astiene dal combinare i cookie analytics con altre elaborazioni (ad es: file dei clienti o statistiche di visite ad altri siti) o dal trasmetterli ad ulteriori terzi;
  • cookies di funzionalità: permettono all’utente la navigazione in funzione di una serie di criteri selezionati (ad esempio, la lingua, i prodotti selezionati per l’acquisto) al fine di migliorare il servizio reso allo stesso.


Base Giuridica
.

Per i cookie tecnici la base giuridica risiede nell’esecuzione di un contratto o di misure precontrattuali (art. 6.b del GDPR) poiché necessari per rendere utilizzabile il sito e il servizio richiesto da parte degli utenti. L’utilizzo di tali cookie non richiede il consenso dell’utente.


Necessità del conferimento dei dati e conseguenze
.

Il conferimento dei dati raccolti attraverso i cookie sopra descritti non è obbligatorio; tuttavia, è necessario per il collegamento al sito e la fornitura del servizio. In assenza parziale o totale di tale conferimento, non si potrà utilizzare il sito o potranno esserci problemi nell’utilizzo.

L’elenco dei cookie Tecnici utilizzati da questo sito con le relative caratteristiche (es: caratteristiche, tempi di conservazione dei dati etc.) è disponibile nella apposita area cookie riattivabile tramite pulsante presente in fondo a sinistra sullo schermo.


Cookie di Profilazione e altri strumenti di tracciamento, che richiedono il consenso dell’Utente. 
I cookies di profilazione e gli altri strumenti di tracciamento permettono di seguire e tracciare, mediante strumenti automatizzati, il comportamento dell’utente durante la sua navigazione in internet. Hanno lo scopo di ricondurre a soggetti determinati, identificati o identificabili, specifiche azioni o schemi comportamentali ricorrenti nell’uso delle funzionalità offerte (pattern) al fine del raggruppamento dei diversi profili all’interno di cluster omogenei di diversa ampiezza, in modo che sia possibile al Titolare o alle terze parti, tra l’altro, anche modulare la fornitura del servizio in modo sempre più personalizzato al di là di quanto strettamente necessario all’erogazione del servizio, nonché inviare messaggi pubblicitari mirati, cioè in linea con le preferenze manifestate dall’utente nell’ambito della navigazione in rete. I cookie di Profilazione e gli altri strumenti di tracciamento con funzione non tecnica possono essere:

  • Di prima parte: installati direttamente dal Titolare sul proprio sito.
  • Di terza parte: installati sul sito del Titolare da un soggetto terzo. Sui cookie di terza parte, il Titolare non ha alcun controllo né sull’attività e finalità della terza parte, né sulla possibilità che la stessa li modifichi nel tempo. In tal senso il Titolare agisce in qualità di intermediario. In tale veste, rimanda all’ informativa della terza parte, raggiungibile tramite il link posto accanto a ciascuno dei cookies indicati nell’apposita area cookies riattivabile tramite pulsante presente in fondo a sinistra sullo schermo.

Sono cookie di profilazione anche i cookie analytics non anonimizzati utilizzati dalla terza parte, quando il Titolare del sito non li ha resi anonimi (non avendo mascherato almeno la quarta componente dell’indirizzo IP) e la terza parte combina i cookie analytics con altre elaborazioni (ad es: file dei clienti o statistiche di visite ad altri siti) o li trasmette ad ulteriori terzi.


Base Giuridica

  • L’uso di cookies di Profilazione (inclusi gli analytics non anonimizzati) può avvenire solo con il consenso espresso dell’Utente, che costituisce la base giuridica del trattamento dei dati raccolti attraverso tali cookie, in conformità a quanto previsto dall’art. 6.a del GDPR. Il consenso può essere fornito o revocato in qualsiasi momento operando direttamente nell’apposita area cookie riattivabile tramite pulsante presente in fondo a sinistra sullo schermo.


Necessità del conferimento dei dati e conseguenze

Il mancato conferimento dei dati conseguente al mancato consenso per tali cookie non ha alcuna conseguenza ai fini della navigazione sul sito e della sua fruizione, ma comporta l’impossibilità di proporre messaggi pubblicitari su servizi offerti dall’avvocato Francesco Lombardini in linea con le tue preferenze e i tuoi reali interessi manifestati nell’ambito della tua navigazione in rete.

L’elenco dei cookie di profilazione utilizzati da questo sito con le relative caratteristiche (es: caratteristiche, tempi di conservazione dei dati etc.) è disponibile nella apposita area cookie riattivabile tramite pulsante presente in fondo a sinistra sullo schermo.


5. SOCIAL PLUG-IN

Si informa l’Utente che sul presente sito potrebbero essere installati dei plug-in forniti da terze parti (es: pulsanti di like, commenti, condividi e altre funzioni tipiche di social network e piattaforme quali ad esempio: Facebook, Instagram, Youtube, Linkedin, Twitter, etc., riconoscibili dalle rispettive icone). Tali plug-in consentiranno al suo browser di richiamare contenuti del fornitore del plug-in e di trasferirgli i dati personali che la riguardano (tra i quali ad esempio: pagine visitate, acquisti effettuati, tempo di permanenza, identificativi del dispositivo e di navigazione, like, commenti, condivisioni, etc.). Tale attività di trattamento comporta una raccolta e comunicazione mediante trasmissione dei dati personali e necessita del consenso.

Una volta atterrati sul sito del social network fornitore del plug-in, il trattamento sarà interamente svolto secondo la privacy policy pubblicata da tale soggetto.

6. PUBBLICAZIONE DELLE RECENSIONI

Compilando e inviando il Modulo di recensione, l’utente acconsente a rendere accessibile al pubblico la sua recensione, tramite la pubblicazione e la diffusione della stessa sul presente sito Internet, così come sui Motori di ricerca o siti terzi, in particolare Google o Trustpilot.

La recensione potrà essere consultata liberamente da tutti i visitatori del sito Internet.
La recensione pubblicata menzionerà almeno le informazioni seguenti che riguardano l’utente:

  • Il Nome
  • La prima lettera del Cognome
  • La foto profilo
  • I voti e i commenti
  • La data della realizzazione della recensione

Laddove l’utente desideri che la sua recensione sia interamente anonima può richiederlo inviando una mail all’indirizzo seguente: mail.

Per maggiori informazioni riguardo al trattamento che di questi dati faranno invece motori di ricerca o terze parti, si consiglia di leggere le relative informative, in particolare:
Per Google.
Per Trustpilot.

 

7.PRENOTAZIONE CONSULENZE – COOKIE ESSENZIALI

Per la prenotazione della consulenza online il sito utilizza Calendly. Alcuni cookies di calendly (_calendly_session) sono necessari ed essenziali per poter programmare gli appuntamenti tramite il calendario. Si tratta di cookies tecnici/funzionali di parte terza che permettono alla integration di calendly di funzionare su un hosting website. Si invitano, in ogni caso, gli utenti a leggere con attenzione la loro politica sulla privacy: https://calendly.com/privacy.


8. COME GESTIRE IL CONSENSO DEI COOKIE E ALTRI STRUMENTI DI TRACCIAMENTO?

E‘ possibile gestire il consenso relativo alle singole categorie di cookies e altri strumenti di tracciamento e/o modificare le preferenze in precedenza espresse operando direttamente nell’apposita area cookie riattivabile tramite pulsante presente in fondo a sinistra sullo schermo. 


9. COME DISATTIVARE TUTTI I COOKIE COL BROWSER?

Un’altra possibilità per limitare l’uso dei cookies è di operare direttamente sul browser. La maggior parte dei browsers offre la possibilità di manifestare le proprie scelte in merito all’uso dei cookies da parte dei siti. Di seguito, si riportano le procedure per modificare le impostazioni sui cookies e i link alle pagine rilevanti dei principali browsers sul mercato per manifestare le varie scelte.

a) Google Chrome – Selezionare l’icona del menu Chrome > Selezionare Impostazioni > Nella parte inferiore della pagina, selezionare Mostra impostazioni avanzate > Nella sezione “Privacy”, selezionare Impostazioni contenuti > Selezionare Consenti il salvataggio dei dati in locale > Selezionare Fine. 

Maggiori informazioni al seguente link.

b) Safari – Per impostare il blocco dei cookie da parte di Safari in iOS 8, toccare Impostazioni > Safari > Blocca cookie e scegliere “Consenti sempre”, “Consenti solo dai siti web che visito”, “Consenti solo dal sito web attuale” oppure “Blocca sempre”. In iOS 7 o versioni meno recenti scegliere “Mai”, “Di terze parti e inserzionisti” o “Sempre”. 

Per maggiori informazioni: https://support.apple.com/it-it/HT201265 

c) Firefox – Fare clic sul pulsante dei menu e selezionare opzioni > Selezionare il pannello Privacy > Alla voce Impostazioni cronologia: selezionare utilizza impostazioni personalizzate > Per attivare i cookie, contrassegnare la voce Accetta i cookie dai siti; per disattivarli togliere il contrassegno dalla voce. 

Maggiori informazioni al seguente link.

d) Edge – Fare clic sul pulsante Strumenti e quindi su Opzioni Internet > Fare clic sulla scheda Privacy e in Impostazioni spostare il dispositivo di scorrimento verso l’alto per bloccare tutti i cookie oppure verso il basso per consentirli tutti e quindi fare clic su OK. Per maggiori informazioni: http://windows.microsoft.com/it-it/windows7/block-enable-or-allow-cookies 


10. I DATI PERSONALI SONO TRASFERITI AL DI FUORI DELL’UNIONE EUROPEA (UE)?

Alcuni dati raccolti dai cookie possono essere trasferiti all’estero in ubicazioni poste al di fuori dell’Unione Europea. Tale trasferimento verrà comunque effettuato nel rispetto delle garanzie prescritte dal GDPR per questo tipo di attività (artt. da 45 a 49), quali ad esempio: trasferimento verso imprese ubicate in Paesi per i quali risulta riconosciuta l’esistenza di garanzie di protezione dei dati personali equiparabili a quelle del GDPR (c.d. Paesi in White List); oppure verso imprese con le quali sono state sottoscritte specifiche clausole contrattuali di tutela dei dati personali approvate dalla Commissione Europea o dall’Autorità Garante, o che adottano norme vincolanti di impresa approvate dall’Autorità Garante; oppure quando il trasferimento è necessario per l’esecuzione del contratto concluso con l’interessato o per eseguire una tua richiesta; oppure avviene in base a specifiche deroghe previste dal GDPR. 

È possibile avere maggiori informazioni, su richiesta, presso il Titolare ai contatti sopraindicati. 

Per quanto riguarda il trasferimento di dati verso gli USA, è ancora possibile trasferire i dati dal SEE agli Stati Uniti sulla base delle deroghe previste dall’articolo 49 GDPR – fra l’ottenimento del consenso dell’interessato – purché si applichino le condizioni stabilite in questo articolo. In particolare, quando i trasferimenti si basano sul consenso dell’interessato, dovrebbe essere: a) esplicito; b) specifico per il particolare trasferimento di dati o insieme di trasferimenti (il che significa che l’esportatore di dati deve assicurarsi di ottenere uno specifico consenso prima che il trasferimento abbia luogo anche se ciò avviene dopo che è stata effettuata la raccolta dei dati); e c) informato, in particolare per quanto riguarda i possibili rischi del trasferimento (nel senso che l’interessato dovrebbe anche essere informato dei rischi specifici derivanti dal fatto che i suoi dati saranno trasferiti in un paese che non fornisce una protezione adeguata e che non sono presenti garanzie adeguate volte a fornire protezione dei dati sono in corso di attuazione).

L’utente è libero di esprimere le sue preferenze e modificare i consensi prestati tramite il pannello di controllo disponibile nella apposita area cookie e riattivabile tramite pulsante presente in fondo a sinistra sullo schermo. 


11. PER QUANTO TEMPO VENGONO CONSERVATI I DATI?

Il periodo di conservazione dei dati raccolti attraverso l’utilizzo dei cookie e degli altri strumenti di tracciamento è indicato negli elenchi dei cookie utilizzati da questo sito elencati nel banner e nel pannello di controllo.

 

12. CHI PUÒ CONOSCERE I TUOI DATI? A CHI LI COMUNICHIAMO?

I dati raccolti mediante i cookie potranno essere utilizzati dai collaboratori autorizzati dal Titolare, quali ad esempio gli addetti alla manutenzione e gestione del sito, al marketing e all’amministrazione. Potranno essere utilizzati anche da eventuali terze parti (fornitori di servizi, di infrastrutture, informatiche coinvolti nella gestione e supervisione del sito e simili) che operano per conto del Titolare e sono stati debitamente nominati responsabili esterni del trattamento secondo quanto previsto dall’art 28 del GDPR. Con il suo consenso, potranno essere utilizzati anche dalle terze parti che installano i loro cookie sul sito del Titolare.


13. QUALI SONO I DIRITTI DELL’UTENTE IN QUALITÀ DI INTERESSATO?

Il GDPR riconosce i seguenti diritti in relazione ai dati personali che l’Utente potrà esercitare nei limiti e in conformità a quanto previsto dalla normativa:

  • Diritto di accesso ai dati personali (art. 15);
  • Diritto di rettifica (art. 16);
  • Diritto di cancellazione (diritto all’oblio) (art. 17);
  • Diritto di limitazione di trattamento (art. 18);
  • Diritto alla portabilità dei dati (art. 20);
  • Diritto di opposizione (art. 21): l’interessato ha il diritto di opporsi in qualsiasi momento, per motivi connessi alla situazione particolare, al trattamento dei dati personali che lo riguardano basato sul legittimo interesse, compresa la profilazione sulla base di esso. Il Titolare si astiene dal trattamento salvo che dimostri l’esistenza di motivi legittimi cogenti per procedere al trattamento che prevalgono sugli interessi, sui diritti e sulle libertà dell’interessato oppure per l’accertamento, l’esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria;
  • Diritto di opporsi a una decisione basata unicamente sul trattamento automatizzato (art. 22);
  • Diritto di revocare, in qualsiasi momento, il consenso rilasciato, senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca.
  • Diritto di proporre reclamo all’Autorità Garante della protezione dei dati (www.garanteprivacy.it) qualora il trattamento dei dati sia contrario alla normativa in vigore (art 77) o agire in sede giudiziale (art.79).


14. COME VENGONO PROTETTI I DATI PERSONALI?

I dati personali saranno trattati utilizzando misure di sicurezza tecniche e organizzative adeguate alla natura dei dati per assicurarne l’integrità e la riservatezza e proteggerli contro i rischi di intrusione illecita, perdita, alterazione, o divulgazione a terzi non autorizzati a trattarli.

 

15. ULTERIORI INFORMAZIONI

Per ulteriori informazioni riguardanti il trattamento dei dati personali si invita l’Utente a consultare anche l’informativa privacy presente su questo sito (link). Per maggiori dettagli sui cookie utilizzati, è sufficiente consultare l’apposita area cookie riattivabile tramite pulsante presente in fondo a sinistra sullo schermo.


16. MODIFICHE AL DOCUMENTO “COOKIE POLICY” 

L’avvocato Francesco Lombardini si riserva il diritto di apportare modifiche alla presente Cookie Policy, in qualunque momento, dandone pubblicità agli Utenti su questa pagina. Si consiglia, dunque, di consultare frequentemente questa pagina, prendendo come riferimento la data di ultima modifica indicata in fondo. Salvo quanto diversamente specificato, la presente Cookie Policy continuerà ad applicarsi ai dati sino a quel momento raccolti. In caso di domande, commenti e richieste relative alla presente informativa privacy, gli Utenti possono utilizzare il seguente recapito: mail.

Il Titolare non è responsabile per l’aggiornamento di tutti i link visualizzabili nella presente Privacy Policy, pertanto ogni qualvolta un link non sia funzionante e/o aggiornato, gli Utenti riconoscono ed accettano che dovranno sempre far riferimento al documento e/o sezione dei siti internet richiamati da tale link.

 

Ultimo aggiornamento: GENNAIO 2023

TERMINI E CONDIZIONI

Lo Studio Legale Avv. Francesco Lombardini non fornisce informazioni telefoniche o per e-mail e non effettua Consulenze Legali gratuite.

Per parlare con l’Avvocato è necessario prenotare una Consulenza Legale a pagamento (Consulenza BASE a €147,00 o Consulenza GOLD a €197,00). E’ possibile scegliere la consulenza Online, oppure in Studio Legale: a Cesena oppure a Bologna (quando disponibile), attraverso le modalità sotto riportate.

All’atto della richiesta dei servizi forniti sul presente sito, l’utente aderisce senza riserve alle seguenti condizioni generali di contratto.


1. OGGETTO DEL CONTRATTO

Il presente contratto ha ad oggetto la formulazione di un parere legale professionale o altra attività di consulenza legale resa da un consulente legale (di seguito denominato Avvocato), su richiesta dell’utente (di seguito denominato cliente) attraverso il sito avvocatofrancescolombardini.it, o attraverso uno dei siti ad esso collegato (di seguito denominato sito).

Il  cliente può formulare un quesito in ordine alla questione legale sul quale vuole avvalersi della competenza e professionalità dello Studio Legale tramite la pagina contatti del sito web, accessibile dal link di seguito riportato (link), selezionando il servizio più adatto alle sue esigenze, oppure tramite i singoli collegamenti (link) presenti all’interno delle singole pagine del sito web.

La consulenza Legale potrà essere resa dall’Avvocato:

  • online: tramite collegamento in videochiamata con la piattaforma Google Meet, tramite telefonata al numero indicato dal richiedente, oppure come diversamente concordato a seconda delle esigenze; nel giorno e nell’orario prescelto dal cliente tramite la piattaforma Calendly, in completa autonomia.
  • in Studio Legale: nella sede di Cesena oppure nella sede di Bologna; nel giorno e nell’orario prescelto dal cliente tramite la piattaforma Calendly, in completa autonomia.


2. CONCLUSIONE DEL CONTRATTO

Per parlare con l’Avvocato, chiedere informazioni ovvero ottenere una consulenza legale, l’interessato potrà avanzare richiesta esclusivamente nelle modalità di seguito indicate.

a) con selezione diretta del servizio di proprio interesse.

Il richiedente può accedere al sito alla pagina Contatti, selezionare il servizio di proprio interesse, il tipo di consulenza fornita dall’Avvocato per quello specifico servizio e selezionare la modalità della consulenza (online oppure in studio) e procedere all’apposita prenotazione, gestita attraverso la piattaforma Thrivecart e Calendly. La prenotazione della consulenza è subordinata al pagamento preventivo del prezzo richiesto.

Due sono le tipologie di Consulenza acquistabili, le quali contengono diversi servizi e precisamente:

– CONSULENZA BASE AL COSTO DI € 147,00

Consulenza Legale Online direttamente con me della durata di 45 minuti in lingua italiana.

Video Call su Google Meet o chiamata telefonica a tua scelta.

Acquisto e prenotazione della Consulenza Legale Online in modo semplice, veloce e sicuro.

Scegli tu il giorno e l’orario della Consulenza Legale Online direttamente dal mio calendario condiviso.

Garanzia “adeguata competenza” o ti rimborso*.

– CONSULENZA GOLD AL COSTO DI  197,00

Consulenza Legale Online direttamente con me della durata di 45 minuti in lingua italiana.

Video Call su Google Meet o chiamata telefonica a tua scelta.

Acquisto e prenotazione della Consulenza Legale Online in modo semplice, veloce e sicuro.

Scegli tu il giorno e l’orario della Consulenza Legale Online direttamente dal mio calendario condiviso.

Garanzia “adeguata competenza” o ti rimborso*.

I 197€ pagati per la Consulenza Legale Online GOLD verranno sottratti dal costo finale indicato nel preventivo se mi affiderai l’incarico.

Calendario riservato con priorità di scelta dei giorni e degli orari rispetto alla Consulenza Legale Online BASE.

Precedenza assoluta rispetto alle altre attività di studio per chi sceglie la Consulenza Legale Online GOLD.

Possibilità di ulteriori chiarimenti sull’oggetto della nostra Consulenza Legale Online per email.

 

Il pagamento di entrambe le tipologie di consulenze è gestito da Thrivecart, attraverso la piattaforma PayPal e Stripe.

Qualora, il richiedente che ha acquistato la consulenza GOLD al costo di € 197,00, successivamente alla consulenza fornita dall’Avvocato, desiderasse affidargli l’incarico, la somma già versata di €. 197,00 gli verrà dedotta dal prezzo complessivo riferito al mandato, il quale sarà oggetto di apposito preventivo inviato a latere al richiedente.

Nel caso in cui il richiedente scegliesse invece la consulenza BASE al costo di € 147,00 e successivamente alla consulenza fornita dall’Avvocato desiderasse affidargli l’incarico, la somma già versata di € 147,00 non gli verrà dedotta dal prezzo complessivo riferito al mandato.

b) con richiesta generica di consulenza.

È prevista anche una modalità di richiesta generica di consulenza, accessibile sempre dalla pagina Contatti, non vincolata ad uno specifico servizio. È richiesto all’interessato di selezionare la modalità in cui desidera ricevere la consulenza (online oppure in studio) e procedere poi alla prenotazione, gestita attraverso la piattaforma Calendly. La prenotazione della consulenza è subordinata al pagamento preventivo del prezzo richiesto.

Anche in questo caso è possibile scegliere la consulenza Base e la consulenza Gold, alle medesime condizioni indicate al punto a) che precede.

c) tramite compilazione del form.

Per alcuni servizi tra quelli indicati alla pagina Contatti non è possibile, per il richiedente, procedere autonomamente alla prenotazione della consulenza online oppure in studio, in quanto, per la natura del servizio e della consulenza ad esso relativa, la prenotazione è subordinata alla previa verifica di fattibilità da parte dell’Avvocato.

Il richiedente, selezionato il servizio di proprio interesse, verrà reindirizzato ad una pagina contenente un form da compilare, con precisa indicazione dei campi richiesti (senza alcun pagamento).

Una volta ricevuta la richiesta, l’Avvocato valuterà come agire e comunicherà al richiedente come procedere.

Qualora l’Avvocato rilevasse l’impossibilità di procedere, comunicherà l’esito della propria verifica al richiedente, al quale non sarà richiesto alcun pagamento.

Qualora, invece, l’Avvocato rilevasse la possibilità di procedere con la richiesta, comunicherà al richiedente la documentazione eventualmente necessaria e il costo della prestazione, che il richiedente dovrà corrispondere tempestivamente tramite bonifico, oppure con pagamento PayPal. Una volta ottenuto il pagamento, l’Avvocato procederà con i necessari adempimenti.

Si precisa che qualunque altra modalità di richiesta di consulenza, diversa da quella di cui ai precedenti punti a), b) e c), non verrà presa in considerazione.

All’esito della prenotazione di cui ai punti a) e b), il richiedente riceverà in automatico all’indirizzo e-mail indicato in fase di prenotazione la conferma dell’appuntamento e se ha richiesto la consulenza con la piattaforma Google Meet, anche un link di collegamento per accedere nel giorno e nell’orario stabilito alla stanza virtuale a cui si collegherà anche l’Avvocato. All’interno della medesima e-mail sono presenti anche le istruzioni per modificare la data dell’appuntamento, scegliendo liberamente e in autonomia un altro giorno o un altro orario, tra quelli disponibili tramite l’applicazione Calendly.

Si precisa che, una volta versato l’importo della consulenza, il richiedente non potrà disdire l’appuntamento, ma solo modificare il giorno e l’orario; qualora non si presentasse all’appuntamento in Studio, oppure non rispondesse alla telefonata, ovvero non si collegasse all’orario indicato non avrà diritto alla restituzione dell’importo.


3. OBBLIGHI DELL’AVVOCATO

L’Avvocato, accettato l’incarico, fatte salve le diverse regole contenute nelle presenti condizioni generali di contratto, fornirà il servizio richiesto nel giorno e nell’orario richiesto con le modalità di cui al punto precedente.

L’Avvocato si obbliga al pieno rispetto della normativa deontologica forense e del D.M. n. 127 del 8.4.2004 (G.U. n. 115 del 18.5.2004, s.o. n. 95) in vigore dal 2.6.2004, per quanto riguarda l’applicazione delle tariffe professionali forensi.

L’Avvocato si obbliga altresì a gestire il trattamento dei dati personali del cliente, pervenuti a sua conoscenza in ragione del mandato conferito, in condizioni di assoluta sicurezza e riservatezza, comunque in conformità alla normativa deontologica e in materia di tutela della privacy, così come disposto dal Regolamento Europeo in materia di Privacy, n. 679/2016 (vedi le informazioni sulla privacy).


4. OBBLIGHI DEL RICHIEDENTE

Il richiedente garantisce la veridicità e la completezza di tutte le informazioni e dei dati personali forniti al momento della richiesta del servizio o successivamente.

Il richiedente si impegna altresì a:

  • non utilizzare il servizio al fine di effettuare comunicazioni che arrechino danni, molestie o turbative a terzi, o che violino comunque l’ordinamento vigente;
  • non utilizzare il servizio per la divulgazione di scritti o altro materiale di carattere diffamatorio, osceno, blasfemo, razzista, pornografico e contrario comunque al buon costume;
  • non utilizzare il servizio in violazione delle norme in materia di tutela della riservatezza;
  • non utilizzare il servizio per divulgare materiale protetto da diritto d’autore senza il consenso dell’avente diritto;
  • non consentire l’utilizzo del servizio a terzi non autorizzati;
  • proteggere i propri sistemi informatici dall’accesso di terzi non autorizzati o virus informatici.


È fatto specifico obbligo al richiedente di segnalare se esistono termini di decadenza, prescrizione o altre scadenze improrogabili
.

Nell’ipotesi di violazione di tali obblighi, il richiedente si obbliga a manlevare l’Avvocato, il sito, e ogni altro preposto o incaricato, da qualsiasi azione che venga avviata nei loro confronti, nonché da ogni altro pregiudizio di natura patrimoniale o non patrimoniale che gli stessi richiedenti/clienti o terzi abbiano a subire.

Il richiedente si impegna a comunicare con sollecitudine al sito e all’Avvocato incaricato ogni eventuale reclamo o incertezza in ordine ai servizi ricevuti.

In ogni caso il richiedente si impegna a non avviare alcuna azione legale nei confronti del sito o degli Avvocati, senza avere preventivamente informato gli stessi delle eventuali difficoltà insorte.


5. TARIFFE E PAGAMENTI

Il costo di ciascuna consulenza è determinato per il singolo caso in relazione alla complessità dell’incarico, dell’urgenza, dell’attività di studio e di redazione richiesta e nel pieno rispetto delle vigenti tariffe professionali forensi, così come stabilite dal D.M. n. 585 del 5.10.1994, ad eccezione delle consulenze fornite tramite le modalità di cui ai precedenti punti 2 a) e b), le quali hanno un costo di €. 142,00 (di cui €. 2,00 per marca da bollo), oppure di €.197,00 (di cui €. 2,00 per marca da bollo), qualora venisse scelta la consulenza GOLD che prevede dei servizi extra.

Per la consulenza di cui al punto 2 c), il costo (comprensivo di CPA al 4% e iva se dovuta) verrà comunicato preventivamente al richiedente tramite mail, inviata dall’Avvocato a seguito della ricezione della richiesta.

I metodi di pagamento accettati sono: 

  • PAYPAL

Puoi pagare utilizzando il proprio conto PayPal oppure anche senza account con Carta di Credito, mediante il sistema di pagamento sicuro HTTPS Paypal. Scegliendo la modalità di pagamento tramite PayPal (unica soluzione o in tre rate senza interessi), è possibile effettuare la transazione anche con Carta di Credito, senza effettuare la registrazione o il login alla piattaforma PayPal.

  • CARTA DI CREDITO

Carte di credito e debito (Visa, American Express, MasterCard e Maestro), attraverso gateway di pagamento che garantisce la sicurezza dei pagamenti. Se come metodo di Pagamento si sceglie Carta di Credito, potrà compilare direttamente il form sicuro di STRIPE.

  • BONIFICO BANCARIO ANTICIPATO

Sul conto corrente indicato dall’Avvocato. Una volta effettuato il bonifico è necessario inviare la copia contabile via e-mail a studiolegale@avvocatofrancescolombardini.it

A pagamento ricevuto sarà emessa ed inviata regolare fattura per la prestazione erogata, che il richiedente dichiara di accettare all’indirizzo e-mail fornito tramite il modulo di contatto.

  • KLARNA – Pagamento in 3 rate senza interessi

Klarna è un metodo di pagamento alternativo che consente di suddividere l’importo dell’acquisto in n. 3 rate senza interessi oppure in un’unica soluzione dopo 30 giorni.

Per ulteriori informazioni dettagliate sul pagamento si prega di prendere visione dell’apposita sezione del sito web di Klarna qui.

I termini e le condizioni complete di Klarna potranno essere verificati qui.

L’informativa sulla privacy di Klarna potrà essere visualizzata qui.

Gli ordini di acquisto delle consulenze verranno automaticamente cancellati in caso di mancata conferma e/o pagamento.


6. CONTENUTI DIGITALI (E-BOOK)

Tramite il sito è possibile acquistare E-book che trattano diverse tematiche, realizzati personalmente dall’Avvocato e pronti per essere letti subito dopo l’acquisto.

Tutti i prezzi degli E-book offerti sul Sito sono espressi in euro. L’Avvocato si riserva il diritto di modificare il prezzo degli E-book, in ogni momento, fermo restando che il prezzo dell’E-book addebitato all’utente sarà quello indicato nel riepilogo dell’ordine e visualizzato dall’utente prima del pagamento.

Prima della conferma dell’ordine, il Cliente avrà la possibilità di inserire un codice sconto, se ne è in possesso. I codici sconto sono emessi unicamente dall’Avv. Lombardini e dagli eventuali partner, e non sono cedibili, riutilizzabili o cumulabili. Se il Cliente omette di inserire il codice sconto di cui è in possesso prima di effettuare il pagamento, perderà il diritto allo sconto e non potrà ottenere il rimborso dell’importo pagato.

Il pagamento degli E-book acquistati tramite il Sito può essere effettuato esclusivamente mediante servizio PayPal o carta di credito (senza registrazione) gestita da PayPal.

Il download e/o la visualizzazione dell’e-book potrà avvenire immediatamente dopo la conclusione del contratto e una volta avuta conferma del buon esito del pagamento.

L’utente non potrà riprodurre, copiare, vendere o in altro modo distribuire, dare in noleggio o affitto, trasmettere, concedere in sub-licenza o altrimenti trasferire qualsiasi diritto relativo all’E-book e/o a qualsiasi parte dello stesso e non potrà togliere o modificare alcuna informazione dallo stesso, compresa quelle relativa alla proprietà di tale E-book.

L’utente è a conoscenza ed accetta che in relazione all’acquisto di qualsiasi contenuto digitale fornito mediante supporto non materiale il diritto di recesso è escluso.


7. GARANZIE E LIMITAZIONI DI RESPONSABILITÀ

Il richiedente si dichiara a conoscenza che la prestazione resa dall’Avvocato rappresenta un’obbligazione intellettuale di mezzi e non di risultato, alla quale si applicano agli art. 2229 e ss. c.c.

Il servizio viene comunque reso limitatamente all’incarico ed alle informazioni ricevute.

L’Avvocato non può ritenersi in alcun modo responsabile per il caso di ritardi, malfunzionamenti o interruzioni del servizio che siano stati causati da eventi imprevedibili o forza maggiore, ovvero nel caso di inadempimento, manomissione, frode o abuso da parte del cliente o di un terzo.

L’Avvocato non può ritenersi in alcun modo responsabile dei danni che dovessero derivare al richiedente o a terzi da un utilizzo improprio del parere, della consulenza o di ogni altra informazione o servizio comunque forniti.


8. DIRITTO DI RECESSO

Per la richiesta di consulenza eseguita tramite le modalità di cui al precedente punto 2 c), a seguito del ricevimento della mail con il preventivo del costo del servizio, il richiedente avrà 5 giorni di tempo per effettuare il pagamento del servizio richiesto o la richiesta sarà considerata decaduta, in ogni caso senza alcun costo per il richiedente.

Qualora il richiedente, per qualunque ragione, ritenga di non voler più ricevere la Consulenza Legale Online, successivamente al ricevimento del preventivo, la richiesta sarà considerata decaduta e non comporterà alcun addebito.

Il richiedente è a conoscenza ed accetta che dal momento in cui lo Studio riceverà il pagamento del corrispettivo previsto per le consulenze di cui ai punti 2 a) e b), la consulenza sarà preparata e fornita al richiedente nei termini e secondo le modalità concordate e, pertanto, il richiedente è consapevole e accetta di non poter esercitare il diritto di recesso nel caso in cui ritenesse di non avere più bisogno della Consulenza Legale richiesta (nessuna somma verrà quindi rimborsata al Cliente). Qualora il richiedente si trovasse impossibilitato a presenziare all’appuntamento dallo stesso prescelto, avrà facoltà di modificarlo a diversa data, secondo le modalità indicate nella mail di conferma della prenotazione.

9. GARANZIA ADEGUATA COMPETENZA O TI RIMBORSO AL 100%

Il codice Deontologico Forense all’art. 14 (cioè le regole che un Avvocato deve rispettare) mi impone – giustamente – di non accettare incarichi che io non sia in grado di svolgere con adeguata competenza.

Per questo motivo, dal momento che il pagamento della nostra Consulenza avviene prima che io te l’abbia resa, ho deciso di introdurre la garanzia legale: “adeguata competenza o ti rimborso”.

Quindi se io non sarò in grado di rispondere alle richieste che hai indicato in fase di prenotazione della Consulenza, perché non ho un’adeguata competenza per quello specifico quesito, annullerò subito la prenotazione e ti rimborserò* interamente il prezzo che hai pagato per la consulenza con me!


10. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Il presente contratto deve ritenersi risolto di diritto senza necessità di preventiva costituzione in mora ove il cliente non adempia anche parzialmente alle obbligazioni di cui alle presenti condizioni di contratto. È fatto comunque salvo ogni diritto del consulente a richiedere il pagamento del maggior danno subito.


11. FORO COMPETENTE E LEGISLAZIONE APPLICABILE

Per ogni controversia che dovesse insorgere in relazione al presente contratto, con esclusione di quelle espressamente previste dalla legge, è competente in via esclusiva il Foro di Forlì-Cesena.

Per quanto non espressamente previsto o disciplinato dal presente contratto si fa esclusivo riferimento all’ordinamento legislativo italiano.

Per qualsiasi necessità attinente alla fornitura del servizio di Consulenza Legale, il richiedente potrà contattare l’Avvocato al seguente indirizzo email specificando nell’oggetto: “CONDIZIONI CONSULENZA ONLINE“.


12. MODIFICA TERMINI E CONDIZIONI

L’Avvocato potrà rettificare, o anche semplicemente aggiornare, in tutto o in parte, i presenti “Termini e Condizioni”, ogni qualvolta lo riterrà, senza darne alcun preavviso. Il richiedente è invitato a controllare periodicamente questa pagina per verificare eventuali variazioni delle Condizioni, che diventeranno immediatamente vincolanti non appena pubblicate sul sito.


13. DICHIARAZIONE UTENTE

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 e ss. c.c. nonché degli artt. 33, 34, 35 e 36 del D.Lgs. 205/2006 c.c., l’Utente del sito dichiara di aver letto e compreso e dunque di approvare espressamente i punti 1 (“Oggetto del contratto”), 2 (“Conclusione del contratto”), 4 (″Obblighi del richiedente”), 5 (“Tariffe e pagamenti”), 6 (“Contenuti digitali – Ebook”), 7 (“Garanzie e limitazioni di responsabilità”), 8 (“Diritto di recesso”), 9 (“Garanzia adeguata competenza o ti rimborso al 100%”), 10 (“Risoluzione del contratto”), 11 (“Foro competente e legislazione applicabile”), 12 (“Modifica termini e condizioni”).

Termini e condizioni aggiornati a Dicembre 2022.

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