Vuoi richiedere ed ottenere il permesso di soggiorno in Italia?
Il primo passo fondamentale è quello di avere chiarezza su cosa è il Permesso di Soggiorno e su tutti i requisiti e le fasi necessarie per ottenerlo.
INDICE
- Vuoi richiedere ed ottenere il permesso di soggiorno in Italia?
- Che cos'è il permesso di soggiorno
- Quali sono i requisiti per ottenere il permesso di soggiorno in Italia?
- Quali sono i motivi per avere un permesso di soggiorno?
- Reddito permesso di soggiorno
- Quanto costa il permesso di soggiorno? Importo bollettino per permesso di soggiorno
- Quali sono i documenti generali necessari per il rilascio e il rinnovo del permesso di soggiorno?
- Chi rilascia il permesso di soggiorno?
- Per quali permessi di soggiorno la richiesta di rilascio, rinnovo, conversione o aggiornamento deve esser fatta in Questura?
- Quali permessi di soggiorno non si pagano?
- Dove si chiede il permesso di soggiorno?
- Durata del permesso di soggiorno
- Rinnovo del permesso di soggiorno. Quando rinnovare il permesso di soggiorno?
- Si può lavorare con la ricevuta del permesso di soggiorno?
- Conversione permesso di soggiorno
- Permesso di soggiorno elettronico (P.S.E.)
- Accordo integrazione per il permesso di soggiorno
- Revoca del permesso di soggiorno
- Annullamento del permesso di soggiorno
- Cos’è il permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo?
- Carta di soggiorno familiare cittadino UE. Posso avere il permesso di soggiorno quale familiare di cittadino italiano?
- Controllo permesso di soggiorno online
- Rifiuto permesso di soggiorno
- DOMANDE FREQUENTI
Ecco perché ho realizzato una guida in cui ti spiego tutto quello che devi sapere!
Prima di leggere
Che cos'è il permesso di soggiorno
Il permesso di soggiorno è un titolo che viene concesso al cittadino straniero e che da il diritto di soggiornare in tutto il territorio nazionale, per una durata specifica ovvero illimitata (se si tratta di permesso di soggiorno per soggiornanti di lungo periodo) e che gli permette di svolgere le attività consentite dalla legge e inerenti al motivo per il quale gli viene rilasciato.
Chi è cittadino straniero per la legge italiana?
Straniero è colui è colui che non ha la cittadinanza italiana e può essere:
- cittadino comunitario: quando ha la cittadinanza di uno degli Stati membri dell’Unione Europea (Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda,Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Repubblica Ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia e Ungheria)
- cittadino di Paese terzo, o extra-comunitario, quando ha la cittadinanza di uno Stato non appartenente all’Unione Europea.
Quali sono i requisiti per ottenere il permesso di soggiorno in Italia?
Per ottenere il permesso di soggiorno è necessario essere in possesso di una serie di requisiti generali stabiliti dalla legge, quali:
- il possesso di un visto d’ingresso;
- un ingresso regolare, in base ai requisiti e condizioni generali (art.4 d.lgs. n.286/98 e succ.mod., Testo Unico sull’Immigrazione)
- la presentazione della richiesta di permesso di soggiorno entro 8 giorni lavorativi dall’ingresso (art.5, comma 2, T.U. Immigrazione)
Quando l’ingresso del cittadino straniero si intende regolare?
L’ingresso in Italia del cittadino straniero si intende regolare:
- se si presenta ad un valico di frontiera autorizzato;
- se è in possesso di un valido passaporto o di altro documento di viaggio equivalente;
- se dispone di documenti che giustificano lo scopo e le condizioni del soggiorno e dimostri di disporre di mezzi finanziari sufficienti in relazione alla natura e alla durata del soggiorno ed alle spese di ritorno nel Paese di provenienza o di transito verso uno Stato terzo;
- se non è segnalato ai fini della non ammissione;
se non è considerato pericoloso per l’ordine pubblico e la sicurezza dello Stato; - se non è stato condannato, anche con sentenza non definitiva (compresa quella adottata a seguito di patteggiamento) per uno dei reati previsti dall’art.380, commi 1 e 2 del codice di procedura penale, ovvero per reati inerenti gli stupefacenti, la libertà sessuale, la contraffazione, la tutela dei marchi e dei diritti d’autore, il favoreggiamento dell’immigrazione clandestina verso l’Italia, dell’emigrazione clandestina dall’Italia verso altri Stati o per reati diretti al reclutamento di persone da destinare alla prostituzione o di minori da impiegare in attività illecite.
Se ti trovi in questa situazione scopri come pulire la tua fedina con la riabilitazione penale per il permesso di soggiorno!
Quali sono i motivi per avere un permesso di soggiorno?
Il permesso di soggiorno viene rilasciato per il motivo indicato nel visto di ingresso, salvo disposizioni vigenti, e la durata del permesso è uguale a quella prevista dal visto d’ingresso (art.5, comma 2 e 3, T.U. Immigrazione).
I principali motivi del soggiorno e quindi per il rilascio del relativo permesso di soggiorno sono:
- Permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato (è necessario accedere alla quote di ingresso con il decreto flussi)
- Permesso di soggiorno per motivi di lavoro autonomo
- Permesso di soggiorno per motivi di famiglia
- Permesso di soggiorno per motivi di studio
- Permesso di soggiorno per motivi religiosi
- Permesso di soggiorno per attività sportiva
- Permesso di soggiorno per cure mediche
- Permesso di soggiorno per assistenza minori o art. 31
Permessi di soggiorno senza visto di ingresso
In casi eccezionali il Testo Unico Immigrazione consente il rilascio del permesso di soggiorno senza un visto di ingresso specifico e quando il cittadino straniero si trova già in Italia.
E sono:
- permesso di soggiorno per MINORI IN STATO DI ABBANDONO (minore età)
- permesso di soggiorno per PROTEZIONE SOCIALE
- permesso di soggiorno per ASSISTENZA MINORE
- permesso di soggiorno per CURE MEDICHE
- permesso di soggiorno per MOTIVI DI GIUSTIZIA
- permesso di soggiorno per MOTIVI UMANITARI / PROTEZIONE SUSSIDIARIA
- permesso di soggiorno per RICHIESTA ASILO – ASILO POLITICO
- permesso di soggiorno per EMIGRAZIONE IN UN ALTRO PAESE
- permesso di soggiorno per ATTESA CITTADINANZA
Reddito permesso di soggiorno
Il reddito per il permesso di soggiorno è un requisito che riguarda il permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato e per motivi di lavoro autonomo.
In questi due casi è necessario dimostrare di avere un reddito sufficiente per poter ottenere il rilascio del permesso per motivi di lavoro o per rinnovare il permesso di soggiorno per lavoro subordinato.
Quali sono i redditi per il permesso di soggiorno? Scoprilo nel mio articolo.
Quanto costa il permesso di soggiorno? Importo bollettino per permesso di soggiorno
La misura del contributo è determinata in base alla durata del permesso di soggiorno:
- € 40,00 per i permessi di soggiorno di durata superiore a tre mesi e inferiore o pari a un anno
- € 50,00 per i permessi di soggiorno di durata superiore a un anno e inferiore o pari a due anni
- € 100,00 per il rilascio del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo e per i richiedenti il permesso di soggiorno ai sensi dell’art. 27, comma 1, lett.a) del T.U. Immigrazione
I costi per ottenere il rilascio o il rinnovo del permesso di soggiorno elettronico ammontano a:
- 30,00 euro per la spedizione del kit postale;
- 16,00 euro (marca da bollo da applicare sul modulo 1 presente nel kit postale).
Sono inoltre richiesti 30,46 euro per la stampa del permesso di soggiorno elettronico (smart card), cui si aggiunge l’eventuale contributo (di importo variabile in base alla durata del permesso) sopra descritto, se dovuto:
- € 70,46 (40,00 + 30,46) per permessi di soggiorno di durata superiore a tre mesi e sino ad un anno;
- € 80,46 (50,00 + 30,46) per permessi di soggiorno di durata superiore a un anno e sino a due anni;
- € 130,46 (100,00 + 30,46) per permesso di soggiorno di lungo periodo UE (ex carta di soggiorno) e per il rilascio del permesso di soggiorno per i dirigenti e i lavoratori specializzati.
Il pagamento degli importi avviene mediante compilazione dell’apposito bollettino predisposto dal Ministero dell’economia e delle finanze e presente all’interno del kit postale. La ricevuta di pagamento del contributo va esibita al momento della convocazione in Questura per i rilievi foto-dattiloscopici.
Non è richiesto il versamento di tale contributo per il rilascio ed il rinnovo del permesso di soggiorno per:
- i richiedenti asilo, protezione sussidiaria, protezione speciale, casi speciali;
- minori, compresi quelli arrivati per ricongiungimento familiare;
- i cittadini stranieri che sono in Italia per cure mediche e i loro accompagnatori;
- aggiornamento (anche del permesso UE per soggiornante di lungo periodo) o conversione del titolo di soggiorno in corso di validità;
- i richiedenti i permessi di soggiorno UE per i familiari extracomunitari di cittadini comunitari/italiano (art.10, comma 6, D.lgs. n.30/2007).
Quali sono i documenti generali necessari per il rilascio e il rinnovo del permesso di soggiorno?
Per il rilascio o il rinnovo del permesso di soggiorno sono richiesti alcuni documenti generali e poi, per ciascun tipo di permesso di soggiorno, serviranno specifici documenti.
Vediamo nel dettaglio i documenti generali per il permesso di soggiorno:
1
Marca da bollo da 16 euro
Per i diritti necessari.
2
Fotocopia del tuo passaporto
Dove siano visibili il numero e i dati anagrafici.
3
Permesso di soggiorno
Se si tratta di un rinnovo o di una conversione.
4
4 foto tessere
Più 4 foto degli eventuali figli minori da inserire nel permesso di soggiorno (i figli minori devono essere presenti il giorno della convocazione).
5
codice fiscale
Se in possesso.
6
Certificazione attestante l'attuale alloggio
certificato di residenza, oppure dichiarazione di ospitalità/cessione di fabbricato vidimata dall’ufficio ricevente o con ricevuta di spedizione alla Questura.
Scarica qui la dichiarazione ospitalità oppure la modulo_cessione_fabbricato
Per ciascun tipo di permesso di soggiorno è inoltre richiesta ulteriore e specifica documentazione.
Quali sono i documenti per il rilascio del permesso di soggiorno?
Scopri i documenti necessari per ciascuna tipologia di permesso di soggiorno che devi richiedere o rinnovare, leggi l’articolo documenti per il permesso di soggiorno.
Chi rilascia il permesso di soggiorno?
Il permesso di soggiorno stranieri viene rilasciato dalla Questura al cittadino straniero che ne ha fatto richiesta.
La richiesta del permesso di soggiorno può essere fatta con il kit postale oppure tramite appuntamento.
Per quali permessi di soggiorno la richiesta di rilascio, rinnovo, conversione o aggiornamento deve esser fatta in Questura?
Per alcuni tipi di permessi di soggiorno la richiesta di rilascio, rinnovo, duplicato o aggiornamento, la richiesta deve essere fatta direttamente con appuntamento in Questura – Ufficio Immigrazione.
Permessi di soggiorno in formato elettronico:
- assistenza minore
- affidamento
- rilascio status di apolide
Permessi di soggiorno in formato cartaceo:
- cure mediche
- cure mediche con visto dall’estero
- integrazione minore
- minore età
- motivi di giustizia
- acquisto della cittadinanza o dello stato di Apolide, ad eccezione dei casi in cui lo straniero era precedentemente in possesso di un permesso per richiesta asilo;
- richiesta asilo politico – nei 60 giorni dalla presentazione della domanda di protezione internazionale
- calamità
- parente entro II grado di cittadino italiano
L’istanza deve essere presentata personalmente dal richiedente, che viene identificato all’atto dell’accettazione (con passaporto e, in caso di rinnovo, aggiornamento o conversione, anche permesso in scadenza) e ottiene un cedolino con fotografia e timbro datario della Questura.
Il cedolino con fotografia e con il timbro della Questura consente allo straniero di godere dei medesimi diritti riconosciuti al titolare di un permesso di soggiorno in corso di validità qualora in possesso dei requisiti previsti.
Quali permessi di soggiorno non si pagano?
Non viene richiesto il versamento di un contributo per il rilascio ed il rinnovo del permesso di soggiorno per:
- asilo, richiesta asilo, protezione sussidiaria, motivi umanitari
- minori, compresi quelli arrivati per ricongiungimento familiare
- cure mediche (anche per gli accompagnatori)
- aggiornamento o conversione del permesso di soggiorno in corso di validità
- carta di soggiorno UE per familiare extracomunitario di cittadino comunitario/italiano.
Dove si chiede il permesso di soggiorno?
Il permesso di soggiorno deve essere chiesto alla Questura della provincia in cui lo straniero si trova (art.5, comma 2, T.U. Immigrazione), o meglio del Questore della provincia nella quale lo straniero intende soggiornare.
La domanda deve essere fatta dallo straniero ed entro il termine di 8 giorni lavorativi dall’ingresso; se non lo fa, la conseguenza è il rifiuto del permesso e l’espulsione dallo Stato Italiano salvo che il ritardo sia dipeso da cause di forza maggiore, da giustificare e dimostrare.
Entro quanto tempo va richiesto il permesso di soggiorno?
Lo straniero che intenda soggiornare nel territorio dello stato italiano deve richiedere il permesso di soggiorno entro 8 giorni lavorativi dall’ingresso.
Quale permesso di soggiorno si richiede alla Poste Italiane con Busta Gialla?
La richiesta di primo rilascio, rinnovo, conversione o aggiornamento delle principali tipologie di titoli al soggiorno deve essere trasmessa tramite le Poste Italiane, contrassegnate dal logo “Sportello Amico”, utilizzando un apposito kit postale per permesso di soggiorno (busta gialla) che è a disposizione presso gli stessi uffici postali.
La ricevuta dell’assicurata postale certifica l’avvenuta presentazione dell’istanza e permette allo straniero di godere dei medesimi diritti riconosciuti al titolare di permesso di soggiorno in corso di validità, ad esempio potrà lavorare e richiedere il ricongiungimento familiare.
Al momento della spedizione del kit postale, il cittadino straniero che ha presentato istanza di permesso di soggiorno riceve già la comunicazione della data e dell’ora del giorno dell’appuntamento in cui dovrà presentarsi all’Ufficio Immigrazione per effettuare i rilievi fotodattiloscopici.
In sede di convocazione, lo straniero dovrà produrre 4 fotografie formato tessera su sfondo bianco, la documentazione in originale già allegata al momento della spedizione dell’istanza e, se la sua condizione giuridica è mutata rispetto a quella in cui ha presentato l’istanza, dovrà produrre altresì tutta la documentazione aggiornata che certifica il suo nuovo status.
Hai presentato domanda di rilascio del permesso di soggiorno? Controlla online lo stato di rilascio del tuo permesso di soggiorno, leggi l’articolo che ho realizzato!
In conclusione, ricorda che è necessario:
- il kit postale per il rilascio del permesso di soggiorno;
- il kit postale per il rinnovo permesso di soggiorno;
- il kit postale per l’aggiornamento permesso di soggiorno.
Come compilare il Kit Giallo alle poste per il permesso di soggiorno?
Come prima cosa lo straniero dovrà ritirare il kit giallo gratuito presso le poste Sportello Amico.
Successivamente dovrà compilarlo attentamente ed allegare la documentazione necessaria per il tipo di permesso di soggiorno che vuole richiedere.
Scopri la documentazione necessaria per il tipo di permesso di soggiorno che devi richiedere. E la documentazione necessaria per il rinnovo del permesso di soggiorno.
Se vuoi compilare il kit postale per il rilascio del permesso di soggiorno, leggi la guida che ho realizzato: kit postale permesso di soggiorno.
Durata del permesso di soggiorno
La durata del permesso di soggiorno è quella prevista dal visto di ingresso e varia a seconda del motivo per cui lo straniero è autorizzato a soggiornare nel territorio:
- fino a tre mesi nel caso di soggiorni di breve durata per visite e affari.
- fino a sei mesi, rinnovabile per un anno, nel caso di permesso per motivi di protezione sociale.
- fino a nove mesi nel caso di soggiorno per lavoro. stagionale, non rinnovabile.
- fino ad un anno in relazione alla frequenza di un corso per studio o per formazione rinnovabile annualmente se corso pluriennale.
- fino a due anni nel caso di soggiorni per lavoro autonomo, per lavoro subordinato a tempo indeterminato e per ricongiungimento familiare.
- fino ad un anno se si tratta di lavoro subordinato a tempo determinato.
- secondo le necessità specificamente documentate, negli altri casi consentiti dal Testo Unico o dal suo Regolamento di Attuazione.
Vuoi avere maggiori informazioni sulla durata del permesso di soggiorno? Leggi la guida che ho realizzato.
Rinnovo del permesso di soggiorno. Quando rinnovare il permesso di soggiorno?
Il rinnovo del Permesso di Soggiorno deve essere chiesto al Questore della provincia in cui dimora lo straniero almeno 60 giorni prima della scadenza (art.5, comma 4, T.U. Immigrazione).
Se invece sono decorsi più di 60 giorni dalla data di scadenza del permesso di soggiorno, senza che sia stata fatta domanda di rinnovo, salvo che il ritardo sia dipeso da cause di forza maggiore, può essere disposta l’espulsione.
Devi rinnovare il permesso di soggiorno? Leggi la guida completa sul rinnovo del permesso di soggiorno.
Documenti per il rinnovo del permesso di soggiorno
Per rinnovare il permesso di soggiorno occorre dimostrare di possedere i requisiti richiesti dalla legge.
Questi requisiti devono esser dimostrati attraverso una serie di documenti per il rinnovo del permesso di soggiorno.
Il permesso di soggiorno può essere rinnovato se il cittadino straniero si allontana per lungo tempo dal territorio italiano?
Il permesso non può essere rinnovato, o prorogato, qualora risulti che il cittadino straniero abbia interrotto il soggiorno in Italia per un periodo continuativo superiore a 6 mesi o, per i permessi di durata almeno biennale, per un periodo continuativo superiore alla metà del periodo di validità del permesso di soggiorno, salvo che l’interruzione sia dovuta all’adempimento degli obblighi militari o altri gravi e comprovati motivi.
Quanto tempo posso stare fuori dall’Italia con il permesso di soggiorno? Scoprilo ora, leggi l’articolo.
Si può lavorare con la ricevuta del permesso di soggiorno?
La legge consente al cittadino straniero che ha richiesto il permesso per motivi di lavoro subordinato, di iniziare subito a svolgere attività lavorativa.
Anche se il permesso di soggiorno che hai richiesto è per motivi familiari puoi tranquillamente iniziare a lavorare.
Scopri nel dettaglio quali sono i requisiti per lavorare con la ricevuta del permesso di soggiorno.
Conversione permesso di soggiorno
La conversione del permesso di soggiorno consente al cittadino straniero, già regolare in Italia, di chiedere un titolo al soggiorno per un nuovo motivo diverso da quello attualmente posseduto.
Vuoi convertire il tuo attuale permesso di soggiorno? Scopri come procedere per non commettere errori: leggi la mia guida sulla conversione del permesso di soggiorno in 60 giorni.
Permesso di soggiorno elettronico (P.S.E.)
A partire dall’11 dicembre 2006 il formato del permesso di soggiorno è elettronico (PSE- 380).
Il compito di produrre ed attivare il documento spetta all’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, previa acquisizione dei dati relativi all’identificazione del richiedente da parte delle Questure.
Il permesso di soggiorno elettronico consiste in una smart-card dotata di chip, al cui interno sono riportate indicazioni volte a garantire la sicurezza e l’effettiva regolarità del soggiorno sul territorio italiano:
- generalità,
- codice fiscale
- foto del soggiornante,
- tipologia del documento
- data di emissione
- validità
- motivi del soggiorno
- generalità di eventuali figli.
Scopri il nuovo permesso di soggiorno elettronico per familiari di cittadini italiani.
Accordo integrazione per il permesso di soggiorno
L’accordo di integrazione è uno tra i requisiti necessari per ottenere il rilascio del primo permesso di soggiorno, con l’obbiettivo di promuovere la convivenza dei cittadini italiani e di quelli stranieri, nel rispetto dei valori sanciti dalla Costituzione italiana, ma anche con il reciproco impegno a partecipare alla vita economica, sociale e culturale della società.
Successivamente il Consiglio dei Ministri ha adottato in via definitiva l’accordo di integrazione, approvando il suo regolamento di attuazione attraverso il D.P.R. 14/09/2011, n.179.
Dal 10 marzo 2012 lo straniero extracomunitario, di età superiore ai 16 anni, che fa ingresso in Italia per la prima volta e chiede il rilascio di un permesso di soggiorno di durata non inferiore ad un anno, deve sottoscrivere il c.d. accordo di integrazione.
L’accordo di integrazione va siglato anche nei casi di ingresso ex art.27 T.U. Immigrazione se la richiesta di permesso di soggiorno proviene da straniero maggiore di 16 anni ed è relativa ad un permesso di durata superiore all’anno.
La stipula dell’accordo di integrazione è condizione necessaria per il rilascio del permesso di soggiorno (c.d. permesso di soggiorno “a punti”).
Non devono fare l'accordo di integrazione per il permesso di soggiorno
- i minori non accompagnati o legalmente affidati per i quali l’accordo è sostituito dal completamento del progetto di integrazione sociale e civile di cui all’articolo 32, comma 1-bis, T.U. Immigrazione;
- gli stranieri vittime di tratta, di violenza o di grave sfruttamento, che ottengono un permesso di soggiorno per motivi di protezione sociale sulla base di un progetto di assistenza ai sensi dell’art.18 del T.U. Immigrazione per i quali l’accordo è sostituito dal completamento del programma di assistenza ed integrazione sociale;
- gli stranieri affetti da patologie o da disabilità tali da limitare gravemente l’autosufficienza o da determinare gravi difficoltà di apprendimento linguistico e culturale (condizione da dimostrare mediante certificazione rilasciata da una struttura sanitaria, pubblica o privata, o da un medico convenzionato con il Servizio Sanitario Nazionale).
Il regolamento, adottato su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell’Interno, di concerto con il Ministro dell’Istruzione, del Lavoro e della Salute, stabilisce i criteri e le modalità per la sottoscrizione, da parte dello straniero dell’accordo di integrazione, che si articola in crediti, con l’impegno a sottoscrivere specifici obiettivi di integrazione, da conseguire nel periodo di validità del permesso di soggiorno.
Revoca del permesso di soggiorno
Il provvedimento di revoca viene adottato quando, in un momento successivo al rilascio del permesso, “vengono a mancare i requisiti richiesti per l’ingresso ed il soggiorno nel territorio dello Stato” (art.5, comma 5, T.U. Immigrazione) oppure, “sulla base di convenzioni o accordi internazionali, resi esecutivi in Italia, quando lo straniero non soddisfi le condizioni di soggiorno applicabili in uno degli Stati contraenti (art.5, comma 6, T.U. Immigrazione).
Per approfondire leggi l’articolo sulla revoca del permesso di soggiorno.
Annullamento del permesso di soggiorno
Il provvedimento di annullamento si ha invece quando, in un momento successivo al rilascio del titolo, si accerti che esso è stato concesso illegittimamente per mancanza originaria dei requisiti. Competente per tali provvedimenti è lo stesso Questore che ha provveduto al rilascio del permesso di soggiorno.
Per approfondire leggi l’articolo sull‘annullamento del permesso di soggiorno.
Cos’è il permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo?
Il permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, che ha sostituito la carta di soggiorno, è un titolo di soggiorno che riconosce una condizione privilegiata al suo titolare rispetto al permesso di soggiorno classico perché lo autorizza a permanere in Italia a tempo illimitato.
Ma non solo.
Il permesso di soggiorno illimitato consente di:
- fare ingresso in Italia senza visto e circolare liberamente sul territorio nazionale;
- svolgere ogni attività lavorativa subordinata od autonoma, salvo quelle che la legge espressamente vieta allo straniero o comunque riserva al cittadino comunitario (art.9, comma 4, lett. b), T.U.I.). Per lo svolgimento di attività di lavoro subordinato non è richiesta la stipula del contratto di soggiorno di cui all’art. 5-bis, T.U. Immigrazione;
- usufruire delle prestazioni di assistenza sociale, di previdenza sociale, di quelle relative ad erogazioni in materia sanitaria, scolastica e sociale, di quelle relative all’accesso a beni e servizi a disposizione del pubblico, compreso l’accesso alla procedura per l’ottenimento di alloggi di edilizia residenziale pubblica, salvo che sia diversamente disposto e sempre che sia dimostrata la sua effettiva residenza sul territorio nazionale;
- partecipare alla vita pubblica locale, con le forme e nei limiti previsti dalla vigente normativa.
Vuoi ottenere il permesso di soggiorno illimitato? Leggi la guida che ho realizzato e se hai ancora dei dubbi, acquista il mio Ebook.
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Con questa mia guida, che ho personalmente realizzato come Avvocato Immigrazione, ti accompagnerò passo dopo passo per ottenere il permesso illimitato e scoprirai anche tu:
“Tutto quello che nessuno ti spiega sul Permesso di Soggiorno Illimitato!!!”
Vuoi ottenere anche tu il permesso illimitato Ue?
Quali sono i requisiti per avere il permesso illimitato?
I requisiti per ottenere il permesso di soggiorno illimitato sono:
- possedere da almeno cinque anni un permesso di soggiorno in corso di validità;
- avere un reddito non inferiore all’importo annuo dell’assegno sociale aumentato della metà della cifra risultante per ogni familiare a carico, nel caso di richiesta relativa anche a quest’ultimi. In presenza di due o più figli di età inferiore agli anni 14 è richiesto, in ogni caso, un reddito minimo non inferiore al doppio dell’importo annuo dell’assegno sociale.
- essere residente in un Comune al momento della presentazione dell’istanza
- disporre di un alloggio idoneo che rientri nei parametri minimi previsti dalla legge regionale per gli alloggi di edilizia residenziale pubblica, attestato dall’ufficio tecnico comunale competente;
- possedere un livello di conoscenza della lingua italiana non inferiore al livello A2 (scopri il test di conoscenza della lingua italiana per la carta di soggiorno;
- non essere considerato pericoloso per l’ordine pubblico e la sicurezza dello Stato.
Hai tutti i requisiti per avere il permesso di soggiorno di lungo periodo? Cosa aspetti? Richiedilo ora! Documenti permesso di soggiorno illimitato.
Carta di soggiorno familiare cittadino UE. Posso avere il permesso di soggiorno quale familiare di cittadino italiano?
I familiari extracomunitari che accompagnano o raggiungono il cittadino dell’Unione Europea, che vive o si trasferisce in Italia, possono chiedere una carta di soggiorno come familiari di cittadino dell’Unione Europea, perché ad essi è riconosciuto il diritto di libera circolazione e soggiorno nel territorio.
Questo è molto importante.
Attraverso questo permesso di soggiorno, infatti, anche i familiari potranno vivere in Italia oltre i 90 giorni e svolgere attività lavorativa a condizione che il familiare italiano abbia sufficiente reddito!
Leggi la mia guida sulla carta di soggiorno familiare cittadino UE.
Se non ho reddito posso avere un permesso di soggiorno per motivi familiari per convivenza con cittadino italiano?
Se sei un familiare di cittadino italiano e convivi con lui presso lo stesso immobile, in assenza di reddito, non puoi essere espulso e quindi hai diritto ad avere un permesso di soggiorno per motivi familiari in qualità di familiare di cittadino italiano fino al secondo grado.
Controllo permesso di soggiorno online
Dopo aver presentato la richiesta di permesso di soggiorno è possibile controllare lo stato di avanzamento della domanda e scoprire, attraverso il controllo online del permesso di soggiorno, se il permesso di soggiorno o la carta di soggiorno sono pronti per il ritiro.
Vuoi controllare online il permesso di soggiorno? Leggi la guida e resta aggiornato sullo stato del tuo permesso di soggiorno.
Rifiuto permesso di soggiorno
Il permesso di soggiorno può essere rifiutato principalmente per 3 motivi.
In tutti e tre i casi il cittadino straniero riceverà una lettera di diniego (preavviso di rigetto).
Nella lettera viene comunicato al richiedente che la sua richiesta è stata respinta.
A questo punto avrai a disposizione 10 giorni di tempo per presentare una memoria scritta dall’Avvocato per salvare la tua richiesta di permesso di soggiorno.
Motivi di rifiuto del permesso di soggiorno:
- diniego permesso di soggiorno per precedenti penali
- diniego permesso di soggiorno per reddito
Leggi la guida sul preavviso di rigetto permesso di soggiorno.
Se non rispetti il termine di 10 giorni, oppure, se la situazione è molto grave da non riuscire a salvare la tua domanda, riceverai il rigetto del permesso di soggiorno o il rigetto della carta di soggiorno.
Hai ricevuto un rigetto del permesso di soggiorno o della carta di soggiorno? Scopri come fare il ricorso al Tribunale.
Rigetto permesso di soggiorno per precedenti penali
La presenza di reati può pregiudicare irrimediabilmente la richiesta di permesso di soggiorno in Italia.
E’ molto importante, infatti, prima di presentare la richiesta di permesso di soggiorno assicurarsi che non vi siano reati e in caso positivo che non si tratti di reati ostativi al rilascio del permesso di soggiorno.
Scopri quali sono i reati ostativi al rilascio del permesso di soggiorno.
Rigetto permesso di soggiorno per mancanza di reddito
Un altro problema che si verifica nel rilascio del permesso di soggiorno riguarda la mancanza di reddito sufficiente a ottenere il titolo di soggiorno. Vuoi scoprire quali sono i permessi di soggiorno che richiedono un reddito? Leggi qui.
Permesso di soggiorno in Italia: conclusione
In questa guida abbiamo parlato del Permesso di Soggiorno e di tutto quello che devi sapere.
DOMANDE FREQUENTI
Permesso di soggiorno: la guida completa
Il permesso di soggiorno è il titolo amministrativo che autorizza il cittadino straniero a stare in Italia e serve per documentare la presenza regolare.
Il cittadino straniero deve sempre portare con se il permesso di soggiorno.
Devono avere il permesso di soggiorno i cittadini di paesi extraeuropei e gli apolidi (coloro che non hanno una nazionalità).
Non è necessario per i cittadini europei, che possono entrare nel territorio italiano senza bisogno di passaporto o di visto d’ingresso.
Lo straniero che intenda soggiornare nel territorio dello stato italiano deve richiedere il permesso di soggiorno entro 8 giorni lavorativi dall’ingresso.
Gli stranieri che intendono soggiornare in Italia per più di tre mesi, devono richiedere il permesso di soggiorno.
Per ottenere il rilascio del permesso di soggiorno è necessario presentare:
- il modulo di richiesta;
- il passaporto (o altro documento di viaggio equivalente), in corso di validità con il relativo visto di ingresso, se richiesto;
- una fotocopia del documento stesso;
- 4 foto formato tessera, identiche e recenti;
- una marca da bollo da euro 16,00;
- la documentazione necessaria al tipo di permesso di soggiorno richiesto;
- il versamento di un contributo compreso tra euro 80 e euro 200.
La domanda per richiedere il rilascio o il rinnovo del permesso di soggiorno va presentata all’Ufficio Immigrazione della Questura.
La sede competente è individuata con riferimento al luogo di residenza dello straniero.
Nei casi previsti (vedi paragrafo successivo), la domanda può essere presentata anche presso gli Uffici postali abilitati.
Le domande di rilascio e rinnovo di permesso di soggiorno per cittadini extracomunitari rientranti nelle tipologie, specificate di seguito, devono essere presentate presso gli Uffici Postali abilitati utilizzando l’apposito kit a banda gialla disponibile presso tutti gli uffici postali, i Patronati e i Comuni abilitati.
Possono esser presentate presso gli Uffici Postali le richieste inerenti alle seguenti tipologie di permessi di soggiorno:
- affidamento;
- adozione;
- motivi religiosi;
- residenza elettiva;
- studio (per periodi superiori a tre mesi);
- missione;
- asilo politico (rinnovo);
- tirocinio formazione professionale;
- attesa riacquisto cittadinanza;
- attesa occupazione;
- carta di soggiorno stranieri;
- lavoro Autonomo;
- lavoro Subordinato;
- lavoro sub-stagionale;
- famiglia;
- famiglia minore con minori di 14-18 anni;
- soggiorno lavoro in casi particolari (art. 27 del D. Lgs. n. 286/98);
- status apolide (rinnovo);
- conversione soggiorno da altra tipologia a: lavoro subordinato, autonomo, famiglia, studio, residenza elettiva;
- duplicato Permesso;
- aggiornamento Permesso-Carta soggiorno (inserimento figli).
Lo straniero dovrà ritirare il kit giallo gratuito e compilarlo seguendo attentamente le istruzioni allegate al suo interno. Oltre alla domanda compilata, dovrà allegare la seguente documentazione:
- passaporto o documento equipollente (in corso di validità), ai fini dell’identificazione da parte degli operatori postali;
- ricevuta del bollettino postale relativo al pagamento dell’importo di 27,50 euro previsto per la stampa del permesso di soggiorno elettronico;
- fotocopia in formato A4 del medesimo documento di riconoscimento;
- fotocopia in formato A4 di tutta l’ulteriore documentazione richiesta nelle istruzioni.
Il kit deve essere consegnato in busta aperta presso gli uffici postali con “Sportello Amico”.
Alla consegna del kit giallo postale, verrà rilasciata una ricevuta contenente la data, l’orario ed il luogo stabiliti per l’appuntamento in Questura.
Nei casi di richiesta del permesso di soggiorno presso gli uffici postali, lo straniero riceverà una ricevuta di convocazione, rilasciata dall’ufficio postale contestualmente alla consegna della documentazione, contenente la data, l’ora e l’Ufficio Immigrazione della Questura dove recarsi per effettuare i rilievi foto dattiloscopici (impronte digitali).
Lo straniero riceverà anche un SMS riassuntivo delle informazioni sulla convocazione.
Nei casi di richiesta in Questura, lo straniero riceverà una copia della richiesta con apposto un timbro dell’ufficio che reca la data della richiesta e l’indicazione del giorno in cui si può effettuare il ritiro del permesso di soggiorno definitivo.
La ricevuta della domanda è, fino alla consegna del permesso di soggiorno, il documento che attesta la regolarità della permanenza in Italia dello straniero, il quale è tenuto a conservarla e mostrarla in Questura al momento del ritiro del permesso di soggiorno.
Per verificare lo stato di lavorazione della domanda, lo straniero può consultare il sito “www.portaleimmigrazione.it” e, sul sito “http://questure.poliziadistato.it/stranieri/?mime=1&lang=IT”, potrà verificare la disponibilità degli uffici per poter ritirare il permesso di soggiorno.
Si, con la ricevuta postale di rilascio o rinnovo del permesso di soggiorno si può lavorare.
Si. Gli stranieri in attesa del rinnovo del permesso di soggiorno possono uscire dall’Italia e rientrarci presentando solo la ricevuta delle Poste italiane che attesta l’avvenuta presentazione della domanda di rinnovo del loro permesso di soggiorno o della carta di soggiorno.
Si, con la ricevuta postale lo straniero può richiedere il ricongiungimento familiare a condizione che abbia tutti i requisiti richiesti dall’art. 28 e seguenti del Testo Unico Immigrazione.
I costi per il rilascio del permesso di soggiorno sono i seguenti:
- euro 16,00 di marca da bollo;
- euro 30,00 all’operatore dell’ufficio postale al momento della spedizione della raccomandata;
- euro 30,46 per il costo del permesso elettronico se si richiede un permesso di soggiorno per più di 90 giorni.
A questi costi si aggiunge il versamento di un contributo, il cui importo è fissato fra un minimo di 80 e un massimo di 200 euro (con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell’interno), e precisamente:
- euro 80,00 per il permesso di soggiorno di durata superiore a tre mesi e inferiore o pari ad un anno;
- euro 100,00 per il permesso di soggiorno di durata superiore ad un anno e inferiore o pari a due anni;
- euro 200,00 per il permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o nei casi di dirigenti di azienda o di dipendenti altamente qualificati.
Il suddetto contributo non deve essere versato nei seguenti casi:
- stranieri regolarmente presenti sul territorio nazionale di età inferiore ai 18 anni;
- figli minori che fanno ingresso per ricongiungimento familiare;
- stranieri che fanno ingresso in Italia per cure mediche e loro accompagnatori;
- richiesta di asilo, protezione sussidiaria, motivi umanitari;
- stranieri richiedenti l’aggiornamento o la conversione del permesso di soggiorno in corso di validità.
La durata del permesso di soggiorno non rilasciato per motivi di lavoro è quella prevista dal visto d’ingresso. La durata non può comunque essere:
- superiore a tre mesi, per visite, affari e turismo;
- superiore ad un anno, in relazione alla frequenza di un corso per studio o per formazione debitamente certificata; il permesso è tuttavia rinnovabile annualmente nel caso di corsi pluriennali;
- superiore alle necessità specificatamente documentate, negli altri casi consentiti dalla legge.
Il permesso di soggiorno per motivi di lavoro è rilasciato a seguito della stipula del contratto di soggiorno per lavoro.
La durata del relativo permesso di soggiorno per lavoro è quella prevista dal contratto di soggiorno e comunque non può superare:
- la durata complessiva di nove mesi in relazione ad uno o più contratti di lavoro stagionale;
- la durata di un anno in relazione ad un contratto di lavoro subordinato a tempo determinato;
- la durata di due anni in relazione ad un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.
Il rinnovo deve essere chiesto al Questore della provincia in cui dimora lo straniero almeno 60 giorni prima della scadenza.
La legge 24 aprile 2020 n.27, emanata in seguito alla emergenza sanitaria da COVID-19 (che ha convertito il Decreto Legge n.18/20 c.d. “Cura Italia”) come modificata dal decreto-legge 7 ottobre 2020, n.125, convertito con la legge 27 novembre 2020, n.159, ha previsto che i permessi di soggiorno dei cittadini di Paesi terzi conservano la loro validità fino alla data in cui verrà dichiarata la cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, per ora deliberata dal Consiglio dei Ministri alla data del 31 gennaio 2021. Quindi fino a tale data in deroga alla normativa generale, i cittadini stranieri titolari di un permesso di soggiorno scaduto in virtù della sopraccitata proroga ex lege sono regolarmente soggiornanti in Italia e possono esercitare tutti i diritti collegati al loro titolo al soggiorno indipendentemente dalla formalizzazzione della richiesta di rinnovo dello stesso nei termini richiesti dalla legge (massimo 60 giorni dopo la scadenza).
I permessi di soggiorno dei cittadini di Paesi terzi conservano la loro validità fino alla data in cui verrà dichiarata la cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, per ora deliberata dal Consiglio dei Ministri alla data del 31 gennaio 2021.
Il permesso di soggiorno non può essere rinnovato o prorogato quando risulta che lo straniero ha interrotto il soggiorno in Italia per un periodo continuativo di oltre sei mesi, o, per i permessi di soggiorno di durata almeno biennale, per un periodo continuativo superiore alla metà del periodo di validità del permesso di soggiorno, salvo che detta interruzione sia dipesa dalla necessità di adempiere agli obblighi militari o da altri gravi e comprovati motivi.
In caso di mancato rilascio o rinnovo del permesso di soggiorno (per mancanza di requisiti; mancata richiesta; richiesta illegittima, richiesta fuori dai termini, ecc.), la legge prevede che sia disposto il procedimento di espulsione dal territorio dello stato italiano dello straniero, provvedimento che è immediatamente esecutivo.
La conversione del permesso di soggiorno è un procedimento amministrativo attraverso il quale il cittadino straniero, già autorizzato a soggiornare nel territorio italiano, richiede un titolo al soggiorno per un nuovo motivo diverso da quello originario, qualora ne sussistano i presupposti previsti dalla legge.
Si, è possibile la conversione del permesso di soggiorno in motivi di lavoro subordinato o autonomo da permesso di soggiorno per motivi familiari o per affidamento o per integrazione minore (MEDIANTE KIT POSTALE)
DOCUMENTI RICHIESTI (art.32 d.lgs. n.286/98 e succ. mod. ed integrazioni):
- comunicazione Modello Unilav (lavoratore subordinato), denuncia del rapporto di lavoro all’I.N.P.S. (lavoratore domestico);
- copia del documento d’identità del datore di lavoro (se cittadino extracomunitario: permesso di soggiorno e passaporto);
- ulteriore documentazione attestante l’attività lavorativa: copia dell’ultima busta paga, o per il lavoro domestico copia dell’ultimo bollettino I.N.P.S. con indicazione delle ore lavorate e della retribuzione oraria
- bollettino postale per la smart card (€ 30,46) e per il contributo previsto (€ 40,00 per permessi di soggiorno di durata inferiore o pari 1 anno e € 50,00 per permessi di soggiorno di durata superiore ad 1 anno o pari a 2 anni).
Si, è possibile la conversione del permesso di soggiorno in motivi familiari da altro titolo, anche dopo la scadenza (MEDIANTE KIT POSTALE).
DOCUMENTI NECESSARI (art. 30, comma 1, lett. c):
- copia del titolo di soggiorno del familiare straniero già regolarmente soggiornante (si ricorda che ai sensi dell’art. 28, comma 1, del d.lgs. n.286/98 e succ. mod. deve trattarsi di un permesso di soggiorno UE o di un permesso di soggiorno di durata non inferiore ad un anno rilasciato solo per motivi di lavoro subordinato o autonomo ovvero per protezione sussidiaria, asilo politico, per studio, per motivi religiosi, per motivi familiari oppure per motivi umanitari).
- copia dei certificati attestanti il rapporto di coniugio, l’unione civile o il legame familiare tradotti e legalizzati dalla Rappresentanza diplomatica o consolare italiana nel Paese di origine oppure muniti di Apostille, se provenienti da uno Stato firmatario della Convenzione dell’Aja. Se il matrimonio viene contratto in Italia, o se il figlio è nato in Italia, il certificato deve essere rilasciato dal Comune. In caso di convivenza dei genitori basta l’estratto dell’atto di nascita del minore ove non sia già stato dimostrato;
- copia di tutti gli altri documenti richiesti per il ricongiungimento familiare;
- certificato di residenza e stato famiglia;
- documentazione relativa all’idoneità dell’alloggio;
- dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà circa il mantenimento da parte del familiare;
- copia del permesso di soggiorno e del passaporto del familiare;
- documentazione attestante il possesso di un “reddito minimo annuo derivante da fonti lecite non inferiore all’importo annuo dell’assegno sociale, aumentato della metà dell’importo per ogni familiare da ricongiungere…” ;
- in caso di figli minori, anche del coniuge o nati fuori dal matrimonio: consenso scritto dell’altro genitore, qualora esistente;
- in caso di figli maggiorenni a carico: certificazione che attesti l’invalidità totale;
- in caso di genitori infra sessantacinquenni: documentazione rilasciata dalle autorità competenti del Paese di origine attestante la vivenza a carico e documentazione che attesti l’assenza di figli residenti nel Paese di origine o di provenienza; la documentazione deve essere tradotta e legalizzata dalla Rappresentanza Diplomatica e Consolare italiana nel Paese di origine o munita di apostilla;
- in caso di genitori ultra sessantacinquenni: documentazione rilasciata dalle autorità competenti del Paese di origine attestante la vivenza a carico e documentazione che attesti l’assenza di figli residenti nel Paese di origine o di provenienza ovvero che attesti la sussistenza di documentati e gravi motivi di salute che impediscano agli altri eventuali figli residenti, nel Paese di origine o di provenienza, di provvedere al sostentamento dei genitori (la documentazione deve essere tradotta e legalizzata dalla Rappresentanza Diplomatica e Consolare italiana nel Paese di origine o munita di apostilla), assicurazione sanitaria oppure iscrizione volontaria al Servizio Sanitario Nazionale (bollettino postale di versamento del contributo);
- bollettino postale per la smart card (€ 30,46) e per il contributo previsto (€ 40,00 per permessi di soggiorno di durata inferiore o pari 1 anno e € 50,00 per permessi di soggiorno di durata superiore ad 1 anno o pari a 2 anni).
Si, è possibile la conversione del permesso di soggiorno in motivi di lavoro subordinato da permesso di soggiorno per lavoro subordinato stagionale.
Si, è possibile la conversione permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo rilasciato da altro Stato membro dell’UE (art.9-bis, T.U) in motivi di lavoro subordinato/domestico (Modello LS – LS1 per attestazione quota) o autonomo (Modello LS2 per attestazione quota).
Ho scritto altre guide sul permesso di soggiorno:
- Permesso di soggiorno elettronico p.s.e. 2022
- Conversione permesso di soggiorno art. 31 per assistenza minori in permesso per motivi di lavoro 2022
- Reddito necessario per il permesso di soggiorno
- Conversione permesso per Studio: Decreto Flussi 2021/2022
- Nuova carta di soggiorno elettronica per familiari stranieri di cittadini UE
- Permessi di soggiorno che permettono di lavorare
- Durata del permesso di soggiorno
- Permesso di soggiorno per minori
- Kit postale permesso di soggiorno
- Lavorare con la ricevuta del permesso di soggiorno
- Mancata esibizione del permesso di soggiorno e del documento di identificazione alla Polizia
- Documenti per il Permesso di Soggiorno
- Permesso di soggiorno per motivi familiari
- Controllo permesso di soggiorno
- Permesso di soggiorno: quanto tempo posso stare fuori dall’Italia?
- Permesso di soggiorno motivi religiosi e permesso illimitato
- Nuova proroga validità permesso di soggiorno COVID
- Reati ostativi e permesso di soggiorno
- Documenti per rinnovo Permesso di soggiorno
- Rinnovo Permesso di Soggiorno
- Permesso di soggiorno a fratello o sorella di cittadino italiano
- Nuovo permesso di soggiorno UE illimitato: non più illimitato
- Scadenza del permesso di soggiorno illimitato
- Permesso di soggiorno per assistenza minori art. 31
- Adozione straniero maggiorenne: permesso di soggiorno e cittadinanza
- Permesso di soggiorno per motivi di lavoro decreto flussi
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