Permesso di soggiorno per protezione speciale
Il permesso di soggiorno per protezione speciale è un titolo di soggiorno particolare che può essere rilasciato al cittadino straniero che si trova in particolari condizioni.
INDICE
- Permesso di soggiorno per protezione speciale
- Riconoscimento della protezione speciale: cosa dice la legge?
- Come ottenere il permesso di soggiorno per protezione speciale
- Permesso di soggiorno per protezione speciale a seguito di richiesta di protezione internazionale
- Documenti per il rilascio del permesso di soggiorno disposto dalla commissione territoriale
- Permesso di soggiorno per protezione speciale richiesto alla Questura
- Documenti per il rilascio del permesso per protezione speciale richiesto alla Questura
- Reiterazione dell'istanza di protezione speciale negata
- Conversione permesso per protezione speciale in permesso per motivi di lavoro
- Domande frequenti
Il permesso di soggiorno per protezione speciale si può ottenere in due modi:
- permesso per protezione speciale rilasciato su decisione della Commissione territoriale a seguito di richiesta di asilo;
- permesso per protezione speciale rilasciato a seguito di richiesta direttamente alla Questura (sempre previo parere della Commissione territoriale).
Se vuoi scoprire com ottenere un permesso di soggiorno in Italia, legge la mia guida completa sul permesso di soggiorno.
Riconoscimento della protezione speciale: cosa dice la legge?
Per valutare se riconoscere o meno la protezione speciale la Commissione territoriale effettua una valutazione specifica dei requisiti indicati dall’art. 19, commi 1 e 1.1. del TUI.
Leggiamo insieme cosa dicono questi due importanti commi dell’art. 19 TUI:
ART. 19, COMMA 1
In nessun caso può disporsi l’espulsione o il respingimento verso uno Stato in cui lo straniero possa essere oggetto di persecuzione per motivi di razza, di sesso, di lingua, di cittadinanza, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali o sociali, ovvero possa rischiare di essere rinviato verso un altro Stato nel quale non sia protetto dalla persecuzione.
ART. 19, COMMA 1.1
Non sono ammessi il respingimento o l’espulsione o l’estradizione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura o a trattamenti inumani o degradanti. Nella valutazione di tali motivi si tiene conto anche dell’esistenza, in tale Stato, di violazioni sistematiche e gravi di diritti umani. Non sono altresì ammessi il respingimento o l’espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l’allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, a meno che esso non sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale ovvero di ordine e sicurezza pubblica. Ai fini della valutazione del rischio di violazione (di cui al periodo precedente), si tiene conto:
- della natura e della effettività dei vincoli familiari dell’interessato,
- del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale;
- dell’esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d’origine.
Il divieto di espulsione e di respingimento ai sensi dell’art. 19, comma 1.1: come deve essere interpretato?
In primo luogo occorre rilevare che con l’inserimento nell’art. 19, comma 1.1 TUI dell’inciso “o qualora ricorrano gli obblighi di cui all’art. 5, comma 6” è stato chiaramente previsto il divieto di respingimento, oltre che nell’ipotesi in cui esistano fondati motivi di ritenere che l’allontanamento esponga la persona al rischio di essere sottoposta a “tortura o trattamenti inumani o degradanti“, anche qualora ricorrano “gli obblighi costituzionali o internazionali dello Stato Italiano“.
L’obiettivo del legislatore, tramite questa legge, è stato quello non solo di garantire il riconoscimento della protezione internazionale, ma anche il rispetto del principio di non refoulement ogni qual volta l’allontanamento comporterebbe una grave violazione di diritti umani riconosciuti nel nostro paese.
Il divieto di espulsione e respingimento è stato così esteso anche ai casi in cui sussistano fondati motivi di ritenere che l’allontanamento dal territorio nazionale comporterebbe una violazione al rispetto della vita privata e familiare dello straniero.
Cosa si intende per vita privata e familiare?
Le commissioni territoriali al fine di valutare la sussistenza di queste nozioni devono far riferimento all’art. 19, comma 1.1. TUI, il quale ha introdotto una serie di parametri, tra i quali, la durata del soggiorno nel territorio nazionale e l’effettivo inserimento sociale nello stesso.
Per quanto attiene invece alla vita familiare, la corte CEDU la definisce come il diritto di vivere insieme affinché i rapporti familiari possano svilupparsi normalmente. Anche in tal caso le commissioni territoriali devono far riferimento all’art. 19, comma 1.1. TUI, e in particolare alla natura ed effettività dei vincoli familiari dell’interessato.
Permesso per protezione speciale e reati
Il permesso di soggiorno per protezione speciale può essere riconosciuto al cittadino straniero che ha commesso dei reati (tra quelli previste nelle ipotesi degli artt. 10, 12, 13, 16 e 18 del D. Lgs. 251/2007) solo dopo un attento bilanciamento tra le esigenze di ordine e sicurezza pubblica, ovvero di sicurezza dello Stato e del diritto al rispetto della vita familiare valutando, caso per caso, la proporzionalità di una eventuale misura di respingimento o di espulsione, sulla base di una serie di parametri individuati dalla Corte EDU:
- natura e gravità del reato;
- durata del soggiorno;
- tempo trascorso dalla commissione del reato e condotta durante questo periodo;
- nazionalità dello straniero e dei familiari eventualmente coinvolti;
- situazione familiare, ad esempio la durata del matrimonio;
- la presenza di figli e la loro età;
- la solidità dei legami sociali, culturali e familiari con il paese ospitante e con il paese di destinazione;
- il superiore interesse e il benessere di eventuali minori coinvolti.
Come ottenere il permesso di soggiorno per protezione speciale
Come ti spiegavo all’inizio dell’articolo esistono due diversi modi (c.d. binari) per ottenere il permesso di soggiorno per protezione speciale:
- a seguito di richiesta di protezione internazionale (qualora la Commissione ritenga che ci sono i requisiti per la protezione speciale);
- direttamente con richiesta alla Questura (in ogni caso è richiesto il parere della Commissione).
Permesso di soggiorno per protezione speciale a seguito di richiesta di protezione internazionale
La protezione speciale può essere riconosciuta qualora la commissione territoriale, interrogata sulla richiesta di protezione internazionale, ritenga che non vi siano i presupposti per concederla, ma valutando gli indici dell’art. 19 TUI ritiene, invece, che vi siano i requisiti per il riconoscimento della protezione speciale.
Se la valutazione della commissione è positiva allora trasmette gli atti al Questore per il rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale, della durata di due anni, con la dicitura “protezione speciale“.
Documenti per il rilascio del permesso di soggiorno disposto dalla commissione territoriale
Ottenuta la valutazione positiva della Commissione lo straniero deve formalizzare la richiesta di permesso per protezione speciale alla Questura.
La richiesta deve essere indirizzata dal richiedente alla Questura competente in base al luogo in cui il cittadino straniero si trova.
Nella domanda dovrà essere allegato:
- il provvedimento della Commissione Territoriale che riconosce la protezione speciale;
- il questionario compilato (volto a verificare l’integrazione sociale del richiedente).
Scarica qui il questionario da allegare alla domanda di protezione speciale.
Permesso di soggiorno per protezione speciale richiesto alla Questura
La richiesta di rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale, inoltre, può essere fatta direttamente in Questura competente, in base al luogo in cui trova alloggiato il richiedente, personalmente tramite una specifica apposita istanza (non con il kit postale).
La Questura, ricevuta la domanda di permesso per protezione speciale, la trasmette, unitamente alla documentazione allegata dal richiedente, alla Commissione territoriale, la quale, entro il termine di 30 giorni dovrà fornire un parere vincolante sul rilascio o meno del permesso.
Qualora invece la commissione ritenga che vi siano i presupposti per il riconoscimento della protezione internazionale lo comunicherà alla Questura affinché, quest’ultima, a sua volta, possa informare il richiedente sulla possibilità di presentare la domanda di asilo.
Ottenuto il parere positivo della Commissione territoriale, la Questura, rilascerà il permesso di soggiorno della durata biennale con la dicitura “protezione speciale”.
Documenti per il rilascio del permesso per protezione speciale richiesto alla Questura
Se la richiesta di protezione speciale viene avanzata direttamente alla Questura occorre portare con se i seguenti documenti:
- 4 fototessere;
- marca da bollo da € 16;
- pagamento di € 80,46 con bollettino postale;
- disponibilità di un alloggio;
- passaporto.
Reiterazione dell'istanza di protezione speciale negata
Così come per la richiesta di protezione internazionale non vi è dubbio che anche la richiesta di protezione speciale possa essere ripresentata (c.d. istanza reiterata), qualora sussistano nuovi elementi.
Sul punto per “nuovi elementi” deve intendersi quelli attinenti sempre e comunque a quelli riconducibili ai presupposti per il riconoscimento della protezione speciale ex art. 19, comma 1 e 1.1, del TUI nonché a quelli attinenti ai presupposti della protezione internazionale, ciò alla luce dei recenti orientamenti giurisprudenziali i quali individuano una complementarietà della protezione speciale rispetto alla protezione internazionale.
Qualora, invece, la richiesta reiterata sia fondata unicamente ai presupposti individuati dall’art. 19, comma 1.2, TUI, in tal caso le nuove richieste devono contenere concreti e documentati elementi di novità rispetto a precedenti istanze.
Conversione permesso per protezione speciale in permesso per motivi di lavoro
Il permesso di soggiorno per protezione speciale può essere convertito in permesso di soggiorno per motivi di lavoro, sia subordinato che autonomo.
Infatti l’art. 6 del TUI, prevede chiaramente che il permesso di soggiorno per protezione speciale è convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro, qualora sussistano tutti i requisiti.
La possibilità di conversione riguarda sia:
- chi ha ottenuto il permesso per protezione speciale ai sensi dell’art. 32, comma 3 dlgs n. 25/08 (cioè quando è la Commissione territoriale a riconoscere la protezione speciale nell’ambito della domanda di protezione internazionale),
- chi ha ottenuto il permesso per protezione speciale dopo aver presentato richiesta direttamente al Questore.
Quest’ultima possibilità è stata riconosciuta da una recente pronuncia del T.A.R. Veneto, con la sentenza n. 1812 del 23 novembre 2022, che sulla base di una lettura costituzionalmente orientata ha giustamente sancito che non esiste differenza nel permesso di protezione speciale, pertanto, in entrambi i casi, deve essere riconosciuta la stessa possibilità.
Ricevuta permesso per protezione speciale
In seguito alla richiesta di permesso di soggiorno per protezione speciale viene rilasciato al richiedente una ricevuta, quella classica che si ottiene anche per il permesso di soggiorno per motivi familiari art. 19. TUI.
Con la ricevuta del permesso per protezione speciale, si può lavorare?
La risposta è si!
Ma per dare una risposta a questa domanda, come ti ho già spiegato in un altro mio articolo dal titolo: “lavorare con la ricevuta del permesso di soggiorno“, occorre fare riferimento all’art. 5, comma 9-bis, del TUI.
A tale conclusione di arriva poiché la possibilità di lavorare con il permesso per protezione speciale è riconosciuta direttamente dall’art. 32, comma 3 D.Lgs. 25/2008 e la sua conversione in motivi di lavoro, invece, è disciplinata direttamente dall’art. 6, comma 1-bis lett. a) del TUI.
Con questo articolo spero di averti chiarito ogni dubbio sulla protezione speciale e come ottenere il permesso di soggiorno.
Se vuoi ulteriori approfondimenti leggi gli articoli all’interno del mio Blog.
Domande frequenti
Permesso di soggiorno per protezione speciale
Il permesso per protezione ha una durata biennale, cioè di 2 anni.
si è possibile chiedere il permesso per protezione speciale direttamente alla Questura
Per ottenere il permesso per protezione speciale occorre che sussistano le condizioni previste dall’art. 19, comma 1 e 1.1 del TUI.
Si è possibile lavorare con il permesso per protezione speciale così come indicato dall’art. 32, comma 3 D.Lgs. 25/2008.
Si è possibile convertire il permesso per protezione speciale, anche in permesso per motivi di lavoro subordinato o autonomo, ai sensi dell’art. 6, comma 1-bis, lettera a) TUI
Ho scritto altri articoli molto interessati:
Questo articolo è stato scritto da:
Avvocato del Foro di Forlì-Cesena • Fondatore e Titolare del sito avvocatofrancescolombardini.it
CONDIVIDI