Redditi ricongiungimento familiare [aggiornati al 2024]
Quali sono i redditi per il ricongiungimento familiare 2024?
Se anche tu ti stai chiedendo questa cosa, ti trovi nel posto giusto perchè nell’articolo di oggi approfondiamo proprio questa questa tematica.
Redditi ricongiungimento familiare: cosa dice la legge
Uno dei requisiti per poter inviare la domanda di ricongiungimento familiare è il possesso di un reddito idoneo e previsto dalla norma ai sensi dell’art. 29, comma 3, lettera b) T.U. Immigrazione.
Il richiedente deve quindi dimostrare di possedere un reddito non inferiore all’importo annuo dell’assegno sociale (per il 2024 pari a 7.891,93 euro annui, ossia 598,61 euro mensili), aumentato della metà della cifra risultante per ogni familiare da ricongiungere.
Per il ricongiungimento di due o più figli di età inferiore agli anni 14 è richiesto, in ogni caso, un reddito minimo non inferiore al doppio dell’importo annuo dell’assegno sociale.
E quindi:
- 11.672,90 € per far venire 1 familiare anche se minore di 14 anni;
- 15.563,86 € per 2 familiari;
- 19.454,82 € per 3 familiari.
Casi particolari:
– per due o più figli di età inferiore ai 14 anni = € 13.085,02
– per moglie e 2 o più figli di età inferiore ai 14 anni = € 16.356,27
Stranieri titolari di permesso di soggiorno per asilo politico/protezione sussidiaria
Secondo la legge ricongiungimento familiare, agli stranieri titolari di permesso di soggiorno per asilo politico/protezione sussidiaria che presentino domanda di ricongiungimento a favore dei propri familiari, non è richiesta la dimostrazione di un reddito minimo (art. 29-bis, comma 1, T.U. Immigrazione; art. 22, D. Lgs. 19 novembre 2007, n. 251.
Vuoi scoprire quali sono gli altri requisiti per il ricongiungimento familiare? Leggi la nostra guida!
Come dimostrare i redditi per il ricongiungimento familiare
Per la dimostrazione del reddito richiesto è necessario produrre alcuni documenti relativi all’attività lavorativa svolta, che variano in base alla tipologia di occupazione (lavoro dipendente, lavoro domestico, ditte individuali etc.).
Vediamo insieme le differenze.
Lavoratori dipendenti
Ultima dichiarazione dei redditi, fotocopia del contratto di lavoro, ultima busta paga o fotocopia autenticata del libro paga, autocertificazione del datore di lavoro, redatta su modello S3, da cui risulti l’attuale rapporto di lavoro (duplice copia di ciascun documento).
Se il rapporto di lavoro è iniziato da meno di un anno, per cui il lavoratore non è in possesso della dichiarazione dei redditi, l’autocertificazione del datore di lavoro dovrà contenere anche l’indicazione del reddito presunto del lavoratore.
Lavoratori domestici
Ultima dichiarazione dei redditi (ove posseduta), (o, in assenza, comunicazione di assunzione al Centro per l’Impiego/INPS), bollettino di versamento dei contributi INPS relativi al trimestre precedente alla data di presentazione della domanda, autocertificazione del datore di lavoro, redatta su modello “S3”, da cui risulta l’attuale rapporto di lavoro.
Lavoratori autonomi:
Ditta individuale
Certificato di Iscrizione alla Camera di Commercio, Fotocopia attribuzione P. IVA, fotocopia licenza comunale ove prevista, mod. Unico più ricevuta di presentazione (se l’attività è stata avviata da più di un anno) o una relazione contabile redatta dal commercialista relativa all’intero periodo lavorativo (se l’attività è stata avviata da meno di un anno).
Società
Visura camerale della società di data recente, fotocopia attribuzione Partita IVA della società, mod. Unico più ricevuta di presentazione (se l’attività è stata avviata da più di un anno) o una relazione contabile redatta dal commercialista relativa all’intero periodo lavorativo (se l’attività è stata avviata da meno di un anno).
Collaborazione a progetto
Fotocopia contratto di lavoro a progetto nel quale siano indicati la durata della prestazione di lavoro ed il corrispettivo, dichiarazione del committente da cui risulti l’attualità del contratto di lavoro a progetto, dichiarazione di gestione separata all’INPS, fotocopia mod. Unico.
Socio lavoratore
Visura camerale della cooperativa, fotocopia attribuzione partita IVA della cooperativa, dichiarazione del presidente della cooperativa da cui risulta l’attualità del rapporto di lavoro, fotocopia del libro soci, mod. unico.
Liberi professionisti
iscrizione all’albo, mod. unico con ricevuta di presentazione.
Vuoi sapere quali sono gli altri documenti per il ricongiungimento familiare? Leggi la guida!
Reddito insufficiente: cosa fare
Se il reddito risulta insufficiente, il richiedente può integrare il proprio reddito personale.
Scopriamo come!
Nella valutazione complessiva del reddito necessario al ricongiungimento familiare vengono considerati anche gli importi relativi agli assegni familiari e ai premi di produzione del richiedente.
Inoltre, l’integrazione può essere effettuata anche sommando il reddito annuo di tutti i soggetti che risultano iscritti nello stesso stato famiglia del richiedente.
Il Ministero dell’Interno ha chiarito che, ai fini del calcolo del reddito, va considerata la famiglia anagrafica, e non solo i familiari di cui all’art.29, comma 3, lett.b, (coniuge, genitori e figli) T.U. Immigrazione; quindi, va considerato anche il reddito prodotto dal partner convivente.
In senso contrario, se gli stessi familiari non svolgono attività lavorativa, e sono inseriti nello stesso stato di famiglia, verranno considerati a carico del richiedente il ricongiungimento nel computo del reddito necessario per ottenere il nulla osta ricongiungimento familiare.
Sei già diventato italiano e vuoi scoprire come ricongiungere un tuo familiare? Leggi la guida ricongiungimento familiare cittadino italiano!
Vuoi invece ricongiungere un tuo genitore? Leggi la guida ricongiungimento familiare genitore.
Questo articolo è stato scritto da:
Avvocato del Foro di Forlì-Cesena • Fondatore e Titolare del sito avvocatofrancescolombardini.it
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