Nell’articolo di oggi voglio spiegarti tutto quello che occorre sapere sul Reddito Cittadinanza Italiana, un argomento molto importante quando si parla di Cittadinanza Italiana.
INDICE
- Reddito richiesto per la domanda di cittadinanza per residenza
- A quali anni fa riferimento il reddito per la cittadinanza italiana
- Il requisito di reddito per la cittadinanza deve essere mantenuto anche dopo l’invio della domanda?
- Si può integrare il reddito per la cittadinanza con quello dei familiari?
- Si può integrare il reddito con il convivente se non si è sposati?
- Domanda di Cittadinanza Italiana per chi non ha reddito
- Quali redditi indicare nella domanda di cittadinanza italiana
- Reddito prodotto all'estero e cittadinanza italiana
- Conseguenze di dichiarazioni false sul reddito
- Conclusioni
Uno dei Requisiti per la Cittadinanza Italiana per Residenza è il possesso di un reddito minimo personale.
Lo Stato italiano vuole la garanzia che il cittadino straniero una volta diventato italiano non sia un “peso” per lo stato stesso e quindi sia in grado di sostenersi economicamente e contribuire allo sviluppo economico-sociale del paese.
Il requisito del reddito non è richiesto se si tratta della domanda di Cittadinanza Italiana per Matrimonio.
Clicca qui per scoprire gli altri Requisiti per la Cittadinanza Italiana.
Reddito richiesto per la domanda di cittadinanza per residenza
I parametri reddituali di riferimento per la valutazione della concessione della cittadinanza italiana per residenza, adottati dal Ministero dell’interno, sono quelli previsti – per l’esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria da parte dei titolari di pensione di vecchiaia – dall’art. 3, comma 2, del D.L. 25 novembre 1989, n. 382, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 25 gennaio 1990, n. 8, successivamente confermati dall’art. 2, comma 15, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, ovvero (una volta effettuata la conversione da Lira in Euro).
Vediamo nel dettaglio:
- € 8.263,31 per il richiedente la cittadinanza senza coniuge né figli a carico;
- € 11.362,05 per il richiedente la cittadinanza con coniuge a carico;
- € 516,00 per ogni figlio a carico del richiedente la cittadinanza.
Per ogni famiglia anagrafica viene considerata la somma dei redditi del richiedente, del coniuge e dei figli.
Vediamo alcuni esempi che capitano molto spesso a chi si trova a dover presentare la domanda di cittadinanza per residenza e quindi nel momento di controllo del reddito richiesto in presenza di altri familiari:
- richiedente senza coniuge con 1 figlio a carico: € 8.779,31
- richiedente senza coniuge con 2 figli a carico: € 9.295,31
- richiedente senza coniuge con 3 figli a carico: € 9.811,31
- richiedente senza coniuge con 4 figli a carico: € 10.327,31
- richiedente con coniuge e 1 figlio a carico: € 11.878,05
- richiedente con coniuge e 2 figli a carico: € 12.394,05
- richiedente con coniuge e 3 figli a carico: € 12.910,05
- richiedente con coniuge e 4 figli a carico: € 13.426,00
A quali anni fa riferimento il reddito per la cittadinanza italiana
Il richiedente deve dimostrare il reddito per la cittadinanza tramite le dichiarazioni reddituali degli ultimi tre anni e già trasmessi all’Agenzia delle entrate.
Il requisito di reddito per la cittadinanza deve essere mantenuto anche dopo l’invio della domanda?
Si, il requisito reddituale dovrà essere mantenuto fino alla data di giuramento, a tale scopo, la Pubblica Amministrazione procederà sempre al controllo dei redditi del richiedente ed eventualmente del nucleo familiare, sia prima che dopo l’eventuale emanazione del decreto di cittadinanza.
Si può integrare il reddito per la cittadinanza con quello dei familiari?
Sì!
Possono essere considerati anche i redditi dei familiari presenti nello stesso stato di famiglia del richiedente, limitatamente a quelli previsti dall’art. 433 del Codice civile, ovvero (sempre in rapporto al richiedente la cittadinanza):
- il coniuge (o, ai sensi della legge 20 maggio 2016, n. 76, la parte unita civilmente o il convivente di fatto legato da un contratto scritto di convivenza),
- i figli legittimi o legittimati (e, in loro mancanza, i discendenti prossimi),
- i genitori (e, in loro mancanza, gli ascendenti prossimi),
- i generi e le nuore,
- il suocero e la suocera,
- i fratelli e le sorelle germani o unilaterali.
Sono quindi esclusi i redditi di familiari diversi da quelli elencati sopra, di familiari non compresi nello stato di famiglia del richiedente.
Si può integrare il reddito con il convivente se non si è sposati?
Il reddito del familiare convivente può integrare il reddito del richiedente solo se i conviventi sono legati da un contratto scritto di convivenza (non basta la convivenza di fatto!); anche l’eventuale presenza di figli in comune non è sufficiente senza il contratto di convivenza.
Scopri di più sul contratto di convivenza.
Domanda di Cittadinanza Italiana per chi non ha reddito
Se non hai reddito ma convivi con uno o più familiari (di quelli indicati sopra) che produce reddito puoi presentare la domanda di cittadinanza italiana utilizzando il suo reddito.
Quali redditi indicare nella domanda di cittadinanza italiana
I redditi da indicare sono esclusivamente quelli imponibili IRPEF e per i quali sono stati assolti i relativi obblighi fiscali in Italia (quelli all’estero non vengono considerati), desunti dalle dichiarazioni reddituali presentate negli ultimi tre anni all’Agenzia delle entrate (a meno che la legge non esenti dalla presentazione).
I casi più comuni sono i seguenti:
- per il Modello 730: importo nel Reddito imponibile nel Prospetto di liquidazione;
- per il Modello Redditi Persone fisiche (ex Modello Unico Persone fisiche, fino al 2016): somma degli importi del Reddito imponibile nel Quadro RN e del Reddito netto nelle sezioni I o II nel Quadro LM;
- per la Certificazione Unica (se la legge esenta dalla presentazione di altri modelli): somma degli importi dei Redditi di lavoro dipendente e assimilati (con contratto a tempo indeterminato o determinato), di pensione e di altri redditi assimilati, come indicati nell’apposita sezione;
- nel caso di Certificazione dei redditi per colf e badanti (se i datori di lavoro non hanno l’obbligo di rilasciare la Certificazione Unica e contestualmente la legge esenta dalla presentazione di altri modelli): importo del reddito annuo imponibile percepito, scansionando anche la relativa dichiarazione sostitutiva, firmata dal datore di lavoro o suo tutore, curatore, amministratore di sostegno, o (in caso di decesso) dall’erede o familiare più prossimo in vita, allegando anche la scansione di un documento di identità del firmatario.
In assenza di dichiarazione presentata all’Agenzia delle entrate, si dovrà specificarne il motivo (titolare di estratto retributivo INPS, religioso, dipendente FAO/IFAD/, etc.).
Reddito prodotto all'estero e cittadinanza italiana
Se ho un reddito estero posso presentare la domanda di cittadinanza?
No! Il reddito valido per la domanda di cittadinanza italiana è solamente quello prodotto in Italia.
Conseguenze di dichiarazioni false sul reddito
Le domande di cittadinanza con l’indicazione di un reddito inferiore ai limiti sopra indicati, verranno rifiutate direttamente in via telematica, mentre per le altre si procederà sempre al controllo presso l’Agenzia delle entrate o tramite la Guardia di Finanza circa la veridicità di quanto dichiarato: in caso di dichiarazione non veritiera o di esibizione di atto falso o contenente dati non più rispondenti a verità, verrà avviata la procedura di inammissibilità della domanda e scatterà la denuncia penale (artt. 483 e 489 c.p.), mentre è prevista la possibile decadenza dalla cittadinanza eventualmente già concessa, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 75 e 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.
Conclusioni
Nell’articolo di oggi abbiamo parlato del reddito per la Cittadinanza Italiana.
Se vuoi approfondire altri argomenti sulla Cittadinanza, come ad esempio quali sono i Documenti per la Cittadinanza Italiana oppure cosa fare in caso di Preavviso di rigetto della Cittadinanza, ti consiglio la lettura del mio Blog!
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Questo articolo è stato scritto da:
Avvocato del Foro di Forlì-Cesena • Fondatore e Titolare del sito avvocatofrancescolombardini.it
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