Cos’è il Reddito di cittadinanza?
Il Reddito di cittadinanza è una forma di integrazione del reddito familiare che ha lo scopo di fornire un sostegno economico a quelle persone che si trovano in particolare difficoltà.
INDICE
Per averne diritto occorre però avere determinati requisiti di cittadinanza, economici e di altro tipo.
Cos’è la pensione di cittadinanza?
La Pensione di cittadinanza, invece, è riservata a coloro che hanno compiuto 67 anni.
Requisiti per ottenere il reddito di cittadinanza se sei straniero
Il Reddito di cittadinanza viene dato ai nuclei familiari in possesso dei seguenti requisiti:
1. Requisiti di cittadinanza, residenza e soggiorno
Il richiedente deve essere cittadino maggiorenne in una delle seguenti condizioni:
- italiano o dell’Unione Europea;
- cittadino di Paesi terzi in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, o apolide in possesso di analogo permesso.
- cittadino di Paesi terzi familiare di cittadino italiano o comunitario – come individuato dall’articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30 – titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente (carta di soggiorno familiare di cittadino UE);
- titolare di protezione internazionale;
Occorre, inoltre, essere residente in Italia da almeno 10 anni, di cui gli ultimi due in modo continuativo.
2. Requisiti economici
Il nucleo familiare deve essere in possesso di:
- un valore ISEE inferiore a 9.360 euro (in presenza di minorenni, si considera l’ISEE per prestazioni rivolte ai minorenni);
- un valore del patrimonio immobiliare in Italia e all’estero, diverso dalla casa di abitazione, non superiore a 30.000 euro;
- un valore del patrimonio mobiliare non superiore a 6.000 euro per il single, incrementato in base al numero dei componenti della famiglia (fino a 10.000 euro), alla presenza di più figli (1.000 euro in più per ogni figlio oltre il secondo) o di componenti con disabilità (5.000 euro in più per ogni componente con disabilità e euro 7.500 per ogni componente in condizione di disabilità grave o di non autosufficienza).
- un valore del reddito familiare inferiore a 6.000 euro annui, moltiplicato per il corrispondente parametro della scala di equivalenza (pari ad 1 per il primo componente del nucleo familiare, incrementato di 0,4 per ogni ulteriore componente maggiorenne e di 0,2 per ogni ulteriore componente minorenne, fino ad un massimo di 2,1, ovvero fino ad un massimo di 2,2 nel caso in cui nel nucleo familiare siano presenti componenti in condizione di disabilità grave o di non autosufficienza, come definite ai fini dell’ISEE). Tale soglia è aumentata a 7.560 euro ai fini dell’accesso alla Pensione di cittadinanza. Se il nucleo familiare risiede in un’abitazione in affitto, la soglia è elevata a 9.360 euro.
I cittadini di Paesi extracomunitari devono produrre apposita certificazione rilasciata dalla competente autorità dello Stato estero, tradotta in lingua italiana e legalizzata dall’autorità consolare italiana.
Non è richiesta questa certificazione:
- ai cittadini di Stati non appartenenti all’Unione europea aventi lo status di rifugiato politico;
- qualora convenzioni internazionali dispongano diversamente;
- ai cittadini di Stati non appartenenti all’Unione europea dove è oggettivamente impossibile acquisire le certificazioni. L’elenco dei Paesi rientranti in questa casistica sarà definito in un apposito decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale.
3. Altri requisiti
Per accedere alla misura è inoltre necessario che nessun componente del nucleo familiare possieda:
- autoveicoli immatricolati la prima volta nei 6 mesi antecedenti la richiesta, o autoveicoli di cilindrata superiore a 1.600 cc oppure motoveicoli di cilindrata superiore a 250 cc, immatricolati la prima volta nei 2 anni antecedenti (sono esclusi gli autoveicoli e i motoveicoli per cui è prevista una agevolazione fiscale in favore delle persone con disabilità);
- navi e imbarcazioni da diporto (art. 3, c.1, D.lgs. 171/2005).
Il richiedente non deve essere sottoposto a misura cautelare personale, anche adottata a seguito di convalida dell’arresto o del fermo, nonché esser stato condannato in via definitiva, nei dieci anni precedenti la richiesta, per i delitti previsti dagli articoli 270-bis, 280, 289-bis, 416-bis, 416-ter, 422 e 640-bis del codice penale, per i delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l’attività delle associazioni previste dallo stesso articolo.
Il Reddito di cittadinanza è compatibile con il godimento della NASpI (Nuova Assicurazione Sociale per l’Impiego), DIS-COLL (indennità di disoccupazione per i lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata) e di altro strumento di sostegno al reddito per la disoccupazione involontaria.
L’importo dell’assegno è determinato tenendo conto attraverso una scala di equivalenza del numero di componenti il nucleo familiare.
La scala di equivalenza non tiene conto dei componenti in una delle seguenti condizioni:
- disoccupati a seguito di dimissioni volontarie avvenute nei dodici mesi precedenti, fatte salve le dimissioni per giusta causa;
- in stato detentivo o sono ricoverati in istituti di cura di lunga degenza o altre strutture residenziali a totale carico dello Stato o di altra P.A.;
- componenti il nucleo sottoposti a misura cautelare personale, nonché a condanna definitiva intervenuta nei 10 anni precedenti la richiesta per i delitti previsti dagli artt. 270-bis, 280, 289-bis, 416-bis, 416-ter, 422 e 640 bis del codice penale.
Come viene determinato il Reddito di cittadinanza per stranieri
Il beneficio economico si compone di due parti:
- una integra il reddito familiare fino alla soglia di 6.000 euro moltiplicati per la scala di equivalenza (7.560 euro per la Pensione di cittadinanza),
- l’altra, destinata solo a chi è in affitto, incrementa il beneficio di un ammontare annuo pari al canone di locazione fino ad un massimo di 3.360 euro (1.800 euro per la Pensione di cittadinanza). È prevista anche una integrazione per famiglie proprietarie della casa di abitazione, laddove sia stato acceso un mutuo: in questo caso l’integrazione, pari al massimo alla rata del mutuo, non può superare 1.800 euro.
L’importo complessivo, sommate le due componenti, non può comunque superare i 9.360 euro annui (780 euro mensili), moltiplicati per la scala di equivalenza e ridotti per il valore del reddito familiare.
Come si calcola l’integrazione del reddito familiare
L’importo erogato dipende dagli altri trattamenti assistenziali e dai redditi eventualmente percepiti dalla famiglia. Il nucleo familiare ha diritto al beneficio massimo solo nel caso in cui non percepisca trattamenti assistenziali e altri redditi rilevati nell’ISEE.
La determinazione dell’ammontare del beneficio economico viene effettuata dall’INPS sulla base della dichiarazione ISEE e delle informazioni sui trattamenti erogati ai beneficiari del Reddito di cittadinanza.
In caso di variazione della composizione del nucleo familiare il beneficio economico sarà corrispondentemente rideterminato in base al nuovo numero dei componenti.
Nota bene: In presenza di rilevanti variazioni del reddito a seguito di eventi avversi (ad esempio, la perdita del posto di lavoro), può essere presentato l’ISEE corrente, che aggiorna il valore dell’indicatore ISEE prendendo a riferimento i redditi relativi ad un periodo di tempo più ravvicinato. La variazione della situazione lavorativa deve essere avvenuta nei 18 mesi precedenti la richiesta del Reddito di cittadinanza. In tale caso l’importo spettante terrà conto dei minori redditi percepiti dalla famiglia rispetto a quelli originariamente rilevati nell’ISEE. L’ISEE corrente ha validità due mesi, deve pertanto essere periodicamente rinnovato ai fini della prosecuzione dell’erogazione del beneficio.
Il versamento del beneficio decorre dal mese successivo alla richiesta e viene erogato per un periodo continuativo massimo di 18 mesi.
Potrà essere rinnovato, previa sospensione di un mese, prima di ciascun rinnovo.
La sospensione non è prevista nel caso della Pensione di cittadinanza.
Come chiedere il reddito di cittadinanza per stranieri
La domanda per il Reddito di cittadinanza può essere presentata solo telematicamente attraverso il sito presso i Centri di Assistenza Fiscale (CAF) o, dopo il quinto giorno di ciascun mese, presso gli uffici postali.
Come rinnovarlo
Il Reddito di Cittadinanza è concesso per un periodo massimo di 18 mesi, trascorsi i quali può essere rinnovato, previa sospensione di un mese.
L’erogazione del beneficio è sempre condizionata alla presenza di un ISEE in corso di validità e al mantenimento dei requisiti e degli obblighi di legge.
La procedura di presentazione delle domande di rinnovo è la stessa utilizzata per le nuove domande.
DOMANDE FREQUENTI
reddito cittadinanza stranieri
I cittadini stranieri possono richiedere il reddito di cittadinanza, se si trovano in una di queste condizioni:
- sono familiari di un cittadino italiano o dell’Unione Europea, titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente.
- sono cittadini di un Paese extraUE in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o apolidi in possesso di analogo permesso.
- Inoltre, possono richiedere il reddito di cittadinanza, i cittadini stranieri che sono titolari di un permesso di soggiorno per protezione internazionale
Per aver diritto al reddito di cittadinanza è necessario aver risieduto in Italia per un periodo complessivo di almeno dieci anni, di cui gli ultimi due in via continuativa.
La norma non impone limiti temporali alla rilevanza dei periodi di residenza, richiedendo unicamente la continuità negli ultimi due anni e la residenza complessivamente superiore a dieci anni.
Con circolare del 14 aprile 2020 n. 3803, il Ministero del lavoro e delle Politiche sociali ha chiarito che il requisito della residenza protratta per 10 anni deve intendersi riferito alla effettiva presenza del richiedente sul territorio italiano e non alla iscrizione anagrafica, consentendo all’interessato di fornire prova della sua presenza anche in assenza di iscrizione.
L’attestazione come risultante dai registri anagrafici costituisce quindi una mera presunzione del luogo di residenza del destinatario superabile con altri “oggettivi ed univoci elementi di riscontro” consentiti dall’ordinamento. Si tratta di elementi di riscontro che attestano la regolare presenza sul territorio quali un contratto di lavoro, l’ estratto conto contributivo dell’INPS, documenti medici, scolastici o contratto di affitto o ancora vecchi permessi di soggiorno, ecc..
I requisiti di residenza e soggiorno sono previsti solo in capo al richiedente il reddito di cittadinanza, e non devono quindi essere soddisfatti da tutti i componenti il nucleo familiare.
Si, chiunque, al fine di ottenere indebitamente il reddito di cittadinanza, rende o utilizza dichiarazioni o documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero omette informazioni dovute, è punito con la reclusione da due a sei anni.
Allo stesso modo, chi non comunica in tempo utile delle variazioni del reddito o del patrimonio, anche se provenienti da attività’ irregolari, nonché’ di altre informazioni dovute e rilevanti ai fini della revoca o della riduzione del beneficio è punito con la reclusione da uno a tre anni.
Per aver diritto al beneficio è necessario avere:
- ISEE inferiore a 9.360 €;
- Patrimonio immobiliare (oltre all’abitazione di residenza) non superiore ai 30.000 €;
- Patrimonio mobiliare non superiore ai 6000 € (incrementato in base al numero dei componenti della famiglia e di componenti con disabilità
Originariamente per i cittadini stranieri era previsto l’obbligo di presentare, unitamente all’ISEE, un’apposita certificazione rilasciata dalla competente autorità del Paese di origine, inerente ai requisiti del reddito e patrimoniali, nonché per comprovare la composizione effettiva del nucleo familiare.
Questo obbligo è stato eliminato (vedi Decreto del MLPS del 21 ottobre 2019 ), dal momento che si è ritenuto che non esistesse nessuna possibilità di disporre di informazioni circa il patrimonio mobiliare nei vari Paesi del mondo e che invece, per quanto concerne il patrimonio immobiliare, gli unici Paesi che possono produrre la suddetta documentazione sono contenuti in un elenco facente capo alla raccolta dati della Banca Mondiale e sono: Bhutan; Repubblica di Corea; Repubblica di Figi; Giappone; Hong Kong; Islanda; Kosovo; Kirghizistan; Kuwait; Malaysia; Nuova Zelanda; Qatar; Ruanda; S. Marino; Santa Lucia; Singapore; Svizzera; Taiwan Regno di Tonga. Per esclusione, quindi i cittadini di tutti gli altri Paesi non dovranno produrre alcuna documentazione ulteriore rispetto all’Isee in corso di validità.
La domanda può essere presentata attraverso il sito www.redditodicittadinanza.gov.it , entrando nella sezione “richiedi o accedi” con SPID (il Sistema Pubblico di Identità Digitale).
In alternativa, è possibile rivolgersi agli Uffici postali abilitati al servizio o ai Centri di Assistenza Fiscale (CAF), o direttamente sul sito dell’INPS con SPID o Carta di Identità Elettronica (CIE) o Carta Nazionale dei Servizi (CNC).
Per presentare la domanda è necessario essere in possesso di un ISEE in corso di validità.
Si, l’unico requisito è essere titolari di un permesso di soggiorno illimitato e avere 10 anni di residenza in Itali, di cui gli ultimi due continuativi.
Secondo l’Inps, sono 170.783 i nuclei familiari beneficiari di reddito di cittadinanza stranieri, sia europei che extra-comunitari. 13,9% dei nuclei percettori di Rdc, a dicembre 2021, erano stranieri.
Questo articolo è stato scritto da:
Avvocato del Foro di Forlì-Cesena • Fondatore e Titolare del sito avvocatofrancescolombardini.it
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