Quasi tutti i permessi di soggiorno in Italia (anche il permesso di soggiorno illimitato) sono legati alla dimostrazione di un “reddito sufficiente” al proprio sostentamento da parte del cittadino straniero.
INDICE
- Reddito necessario per il permesso di soggiorno
- Quanto deve essere il reddito necessario per il rilascio del permesso di soggiorno?
- L’assegno sociale è il parametro del reddito richiesto per tutti i tipi di permesso di soggiorno?
- Il punto di vista della giurisprudenza in materia di requisito del reddito per il permesso di soggiorno
- Rilascio del permesso di soggiorno e requisito del reddito attuale o precedente alla domanda
- La valutazione di elementi sopravvenuti idonei a dimostrare il reddito per il rilascio del permesso di soggiorno
- Quali mezzi economici possono essere ritenuti validi per dimostrare il reddito per il rilascio del permesso di soggiorno
- Per dimostrare il reddito per il rilascio del permesso di soggiorno devo portare le buste paga?
- Cosa fare se la Questura rifiuta il permesso di soggiorno per “reddito insufficiente”?
- EBOOK
Reddito necessario per il permesso di soggiorno
Il requisito del reddito è considerato essenziale dalle Questure per rilasciare e rinnovare i permessi di soggiorno per motivi di lavoro, sia autonomo che subordinato.
Il requisito del reddito invece non è richiesto per i permessi di soggiorno di tipo umanitario.
L’obbligo di un certo reddito per poter rinnovare il permesso di soggiorno è fondato sulla regola generale (ai sensi dell’art. 5, comma 5, Testo Unico Immigrazione): per cui: “il permesso di soggiorno o il suo rinnovo sono rifiutati e, se il permesso di soggiorno è stato rilasciato, esso è revocato, quando mancano o vengono a mancare i requisiti richiesti per l’ingresso e il soggiorno nel territorio dello Stato”.
Tra le condizioni per l’ingresso rientra il fatto che lo straniero dimostri:
- la disponibilità di mezzi di sussistenza sufficienti per la durata del soggiorno (art. 4 comma 3 TUI).
- In sede di rinnovo del permesso di soggiorno l’autorità di pubblica sicurezza può richiedere agli stranieri informazioni e atti comprovanti la disponibilità di un reddito, da lavoro o da altra fonte legittima, “sufficiente al sostentamento proprio e dei familiari conviventi nel territorio dello Stato” (art. 6 comma 5 TUI).
Quanto deve essere il reddito necessario per il rilascio del permesso di soggiorno?
Per quanto riguarda l’entità del reddito richiesto per rinnovare il permesso di soggiorno, molte Questure hanno assunto come parametro generale quello indicato dal Testo Unico Immigrazione per i ricongiungimenti familiari.
In base a questo parametro, lo straniero deve disporre di “un reddito minimo annuo derivante da fonti lecite non inferiore all’importo annuo dell’assegno sociale aumentato della metà dell’importo dell’assegno sociale per ogni familiare da ricongiungere” (art. 29, comma 3, lettera b, TUI).
L’assegno sociale è il parametro del reddito richiesto per tutti i tipi di permesso di soggiorno?
No. Nel Testo Unico dell’Immigrazione l’assegno sociale non costituisce il parametro del
reddito richiesto per tutti i permessi di soggiorno.
Esso vale per rilasciare:
- il permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo (art. 9 TUI),
- per i permessi di soggiorno per motivi familiari;
- per il rinnovo, dopo un primo anno, di un permesso di soggiorno per attesa occupazione (art. 22, comma 11, TUI).
Per il permesso di soggiorno per lavoro autonomo è richiesto che: “lo straniero dimostri la disponibilità di un reddito annuo, proveniente da fonti lecite, di importo superiore al livello minimo previsto dalla legge per l’esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria” (art. 26, commi 2 e 3, TUI).
Nessuna norma quindi quantifica il reddito minimo richiesto per rinnovare il permesso di soggiorno per lavoro subordinato.
Il punto di vista della giurisprudenza in materia di requisito del reddito per il permesso di soggiorno
Numerose sentenze hanno affermato che il livello di reddito non può essere considerato
automaticamente ostativo al rinnovo del permesso di soggiorno, né può costituire l’unico requisito valutato (TAR Toscana, sez. II, n. 2132/2014).
L’insufficienza di mezzi economici va bilanciata con altri elementi: prospettive lavorative, durata della permanenza in Italia e grado di inserimento sociale, documentato, ad esempio, dal percorso lavorativo pregresso, dall’esistenza di vincoli familiari (TAR Emilia Romagna, sez. I, n. 222/2008), dalla attuale e concreta pericolosità sociale della persona (T.A.R. Emilia Romagna, sez. I, n. 406/2015).
Rilascio del permesso di soggiorno e requisito del reddito attuale o precedente alla domanda
Spesso le Questure valutano il requisito del reddito rispetto all’anno precedente la richiesta di rinnovo.
Questa interpretazione non è corretta.
Il senso del requisito reddituale è quello di valutare la capacità dello straniero di provvedere al momento, e per il futuro, al suo sostentamento.
La valutazione del possesso da parte dello straniero di adeguati mezzi di sussistenza va svolta non tanto al momento in cui viene presentata la domanda di rinnovo del permesso, ma al momento in cui l’Autorità amministrativa è chiamata a pronunciarsi.
In altri termini occorre fare riferimento non alla situazione pregressa dello straniero, ma alle sue condizioni attuali.
La valutazione di elementi sopravvenuti idonei a dimostrare il reddito per il rilascio del permesso di soggiorno
La possibilità di comprovare fonti di reddito, anche in corrispondenza a sopravvenuta attività lavorativa, sussiste dunque fino al momento in cui l’Amministrazione si pronuncia.
Ai sensi dell’art. 5, comma V, Testo unico sull’immigrazione:
Il permesso di soggiorno o il suo rinnovo sono rifiutati e, se il permesso di soggiorno è stato rilasciato, esso è revocato quando mancano o vengono a mancare i requisiti richiesti per l’ingresso e il soggiorno nel territorio dello Stato, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 22, comma 9, e sempre che non siano sopraggiunti nuovi elementi che ne consentano il rilascio e che non si tratti di irregolarità amministrative sanabili. Nell’adottare il provvedimento di rifiuto del rilascio, di revoca o di diniego di rinnovo del permesso di soggiorno dello straniero che ha esercitato il diritto al ricongiungimento familiare ovvero del familiare ricongiunto, ai sensi dell’articolo 29, si tiene anche conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell’interessato e dell’esistenza di legami familiari e sociali con il suo Paese d’origine, nonché, per lo straniero già presente sul territorio nazionale, anche della durata del suo soggiorno nel medesimo territorio nazionale.
Quindi la stipula di un nuovo contratto di lavoro subordinato può rappresentare una garanzia della capacità per lo straniero di mantenersi sul territorio nazionale.
Inoltre, non è necessaria la dimostrazione di un certo livello di reddito “in modo assoluto ed ininterrotto” (Consiglio di Stato, n. 2699/2015). Questo vuol dire che “se si è verificata un’insufficienza negli anni precedenti a quelli di valutazione della richiesta, ma esiste una prospettiva valida per il futuro è quella che va considerata ai fini delle determinazioni in merito alla concessione di un permesso di soggiorno” (TAR Emilia Romagna, n. 1091/2015).
Quali mezzi economici possono essere ritenuti validi per dimostrare il reddito per il rilascio del permesso di soggiorno
Nel valutare la sussistenza di un reddito di norma le Questure si basano sul reddito da lavoro dimostrabile attraverso le buste paga o la dichiarazione dei redditi.
Questa interpretazione è troppo restrittiva e non è quella corretta.
La legge italiana non definisce in modo univoco il concetto di “reddito”, che dunque può essere interpretato in molti modi diversi.
Nella determinazione del reddito utile ai fini del rinnovo del permesso di soggiorno può essere presa in conto anche la disponibilità di varie fonti di reddito:
- indennità di mobilità o di disoccupazione,
- mobilità in deroga,
- Trattamento di Fine Rapporto,
- eventuali risparmi e arretrati,
- la presenza di cause nei confronti del precedente datore di lavoro, che potrebbero sfociare in sentenze di riammissione, di accertamento di crediti retributivi o di risarcimenti del danno,
- prestazioni di lavoro accessorio pagate attraverso voucher.
Per dimostrare il reddito per il rilascio del permesso di soggiorno devo portare le buste paga?
Per quanto riguarda l’obbligo di produrre le buste paga o la dichiarazione dei redditi, occorre poi ricordare quanto stabilisce il Regolamento attuativo del Testo Unico Immigrazione:
Cosa fare se la Questura rifiuta il permesso di soggiorno per “reddito insufficiente”?
Occorre rivolgersi ad un Avvocato che trassi specificatamente di diritto dell’Immigrazione e presentare una memoria ai sensi della legge 241/90; in questo modo si potrà dimostrare alla Questura che sussistono tutti i requisiti per ottenere il rilascio o il rinnovo del permesso di soggiorno.
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Questo articolo è stato scritto da:
Avvocato del Foro di Forlì-Cesena • Fondatore e Titolare del sito avvocatofrancescolombardini.it
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