Quali sono i requisiti per richiedere il ricongiungimento familiare?
Ti ho già spiegato in un altro articolo la procedura su come fare il ricongiungimento familiare in Italia e quanto tempo ci vuole per il ricongiungimento.
Ora invece voglio spiegarti quali sono i REQUISITI che devi avere per poter chiedere il nulla osta al ricongiungimento familiare e portare in Italia i tuoi familiari.
Prima di leggere
Tipo di permesso di soggiorno
Il richiedente deve essere titolare di un permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo (ex carta di soggiorno), o di un permesso di soggiorno in corso di validità di durata non inferiore ad un anno, rilasciato per motivi di lavoro subordinato, o di lavoro autonomo, ovvero per motivi familiari, asilo/protezione sussidiaria, studio o motivi religiosi (art.28, comma 1, decreto legislativo 25 luglio 1998 n.286, Testo Unico Immigrazione).
Reddito richiesto per ricongiungimento familiare
Occorre dimostrare un reddito non inferiore all’importo annuo dell’assegno sociale (per il 2023 pari a 6.542,51 Euro annui, ossia 503,27 Euro mensili), aumentato della metà della cifra risultante per ogni coesione familiare da ricongiungere.
Per il ricongiungimento di due o più figli di età inferiore agli anni 14 è richiesto, in ogni caso, un reddito minimo non inferiore al doppio dell’importo annuo dell’assegno sociale.
N.B. Casi particolari:
– per due o più figli di età inferiore ai 14 anni = € 13.085,02
– per moglie e 2 o più figli di età inferiore ai 14 anni = € 16.356,27
Agli stranieri titolari di permesso di soggiorno per asilo politico/protezione sussidiaria che presentino domanda di ricongiungimento a favore dei propri familiari, non è richiesta, ai fini dell’accoglimento della propria istanza, la dimostrazione di un reddito minimo (art. 29-bis, comma 1, T.U. Immigrazione; art. 22, D. Lgs. 19 novembre 2007, n. 251)
Se il reddito risulta insufficiente come posso integrarlo?
Ai fini del calcolo del reddito vengono considerati anche:
- gli importi relativi agli assegni familiari;
- i premi di produzione;
- inoltre, l’integrazione può essere effettuata anche sommando il reddito annuo di tutti i soggetti che risultano iscritti nello stesso stato famiglia del richiedente.
Il Ministero dell’Interno ha chiarito che, ai fini del calcolo del reddito, va considerata la famiglia anagrafica, e non solo i familiari di cui all’art.29, comma 3, lett.b, (coniuge, genitori e figli) T.U. Immigrazione; quindi, va considerato anche il reddito prodotto dal partner convivente.
Invece se gli stessi familiari non svolgono attività lavorativa, ma sono inseriti nello stesso stato di famiglia, verranno considerati a carico del richiedente e quindi il reddito richiesto aumenterà in proporzione al numero di familiari (vedi la tabella sopra).
Se vuoi approfondire questo argomento ti consiglio la guida che ho scritto sui redditi per ricongiungimento familiare.
Alloggio idoneo (idoneità alloggiativa per ricongiungimento familiare)
Occorre dimostrare la disponibilità di un alloggio conforme ai requisiti igienico-sanitari e di idoneità abitativa. Per farlo occorre richiedere l’idoneità alloggiativa presso il proprio Comune di residenza.
La conformità dell’alloggio deve essere accertata dai competenti uffici comunali (art.29, comma 3, lett.a), T.U. Immigrazione e art.6, comma 1, lett.b), Reg. Att.) con le modalità indicate dalla Circolare del Ministero dell’Interno del 18 novembre 2009, n.7170.
NOTA BENE!!! Ecco alcuni casi particolari:
Nel caso di domanda di documenti ricongiungimento familiare di un solo figlio di età inferiore agli anni 14, NON E’ RICHIESTA LA CERTIFICAZIONE dell’idoneità dell’alloggio, ma è sufficiente il consenso del titolare dell’alloggio nel quale il minore effettivamente dimorerà (Circolare del Ministero dell’Interno n.677 del 20/02/2007). Il consenso va prestato sia dal proprietario che dal conduttore dell’alloggio, attraverso la compilazione del modello S1.
Per gli stranieri titolari di permesso di soggiorno per asilo politico/protezione sussidiaria, NON E’ RICHIESTA LA CERTIFICAZIONE, dell’idoneità dell’alloggio ( art. 29-bis, comma 1, T.U. Immigrazione; art.22, D. Lgs. 19 novembre 2007, n.251).
Il certificato di idoneità dell’alloggio scade?
Il certificato di idoneità alloggiativa, rilasciato dai competenti uffici comunali, data la sua natura di attestazione di conformità tecnica e non di certificato non ha una scadenza temporale e può essere utilizzato anche oltre i sei mesi dal suo rilascio (vedi Circolare del Ministero dell’Interno del 13/04/2012).
Se il documento riporta anche il numero dei residenti, o dei semplici ospiti, quella parte ha natura di certificato e dovrà essere integrata con un’autocertificazione di stato famiglia che attesti il numero attuale dei residenti.
Il cittadino straniero può richiedere il ricongiungimento del familiare in un alloggio diverso da quello nel quale risiede?
Si! Infatti non è richiesta la convivenza tra il cittadino straniero richiedente ricongiungimento familiare ed il familiare ricongiunto. Il cittadino straniero può, quindi, richiedere il ricongiungimento del familiare anche in una casa diversa da quella nella quale si risiede.
In questo caso, va presentato certificato di idoneità dell’alloggio fornito dal terzo (cfr. Circolare del Ministero dell’Interno del 04/04/2008).
E’ possibile cambiare alloggio dopo il rilascio del nulla-osta al ricongiungimento familiare?
Si è possibile producendo un nuovo certificato di idoneità alloggiativa relativo alla nuova abitazione.
Con questo articolo spero di esserti stato utile e di averti aiutato a capire quali sono i requisiti richiesti dalla legge per poter chiedere il ricongiungimento in Italia.
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