Avvocato per responsabilità medica e sanitaria, errori diagnostici, interventi chirurgici ed estetici con esiti infausti
Il settore della responsabilità medica, trattato dallo Studio Legale Malasanità di Cesena dell’Avvocato Francesco Lombardini, consente alle vittime ed ai loro familiari di ottenere il giusto ristoro di ogni pregiudizio subìto a causa di errori medici diagnostici od esecutivi, di omissioni di trattamento sanitario, o di disservizi della struttura ospedaliera.
INDICE
- Avvocato per responsabilità medica e sanitaria, errori diagnostici, interventi chirurgici ed estetici con esiti infausti
- La responsabilità degli ospedali per gli errori del personale medico
- Quale è il danno risarcibile a seguito di responsabilità medica?
- Come operiamo in questi casi
- Responsabilità' medica e malasanità a cesena: civile e penale
Prima di entrare nel merito è fondamentale comprendere che non esiste alcun automatismo tra il pregiudizio subito e il risarcimento danni: infatti, l’Avvocato Francesco Lombardini prima di intentare qualsiasi azione giudiziale ed eventualmente stragiudiziale, valuterà insieme al cliente e a un professionista medico legale la sussistenza di eventuali presupposti idonei a sostenere la tesi difensiva.
Orbene, si utilizza il termine generico di “MALASANITA’” per indicare i casi di responsabilità per interventi chirurgici o cure mediche eseguiti in modo non conforme alla tecnica ed alla scienza medica o prescritti senza essere giustificati dalla patologia; come pure di casi di errata, inadeguata o mancata diagnosi di una malattia da parte del medico con la conseguenza della prescrizione, al paziente, di cure inutili o dannose.
La responsabilità degli ospedali per gli errori del personale medico
- Gli enti ospedalieri e le aziende sanitarie sono responsabili dei danni causati ai pazienti dai medici che prestano servizio presso la struttura.
- La responsabilità civile per i summenzionati danni ha natura contrattuale. Il principio affonda le sue radici storiche nella giurisprudenza della corte di Cassazione (in particolare Cass. Sez. Unite 11 Gennaio 2008 n.577), ma recentemente la riforma legislativa apportata dalla Legge 24/2017 ha stabilito definitivamente i capisaldi della materia.
- L’articolo 7 della legge ribadisce infatti che la struttura sanitaria che si avvalga di operatori, anche se scelti dal paziente e ancorché non dipendenti, risponde sempre contrattualmente ex art. 1218 – 1228 c.c., della loro condotta dolosa e colposa.
- La disposizione si applica anche alle prestazioni sanitarie svolte in regime di libera professione intramuraria ovvero nell’ambito di attività di sperimentazione e di ricerca clinica ovvero in regime di convenzione con il Servizio sanitario nazionale nonché attraverso la telemedicina.
- La normativa definisce invece come extracontrattuale, ex art. 2043 c.c., la responsabilità dell’operatore sanitario, salvo che non abbia agito nell’adempimento di una obbligazione contrattuale di prestazione sanitaria assunta con il paziente.
Quale è il danno risarcibile a seguito di responsabilità medica?
Il danno patito dal paziente
- Le voci di danno che può richiedere il paziente che sia stato vittima di episodi di malasanità sono quelle che vanno ricomprese nella categoria del danno patrimoniale e non patrimoniale.
- Nel danno patrimoniale vanno ricomprese tutte le conseguenze negative sotto il profilo economico che il paziente ha subito o subirà a causa della lesione della sua integrità fisica; quindi non solo tutte le spese che dovrà sostenere per le cure che dovrà affrontare e l’assistenza di cui abbisognerà, ma anche l’eventuale perdita di reddito futuro.
- Si ha invece danno non patrimoniale ogni qual volta si accerti una lesione del diritto alla salute, alla integrità fisica e morale del paziente.
Vengono allora in considerazione il danno permanente o biologico (danno all’integrità psico-fisica) , il danno morale (da sofferenza più o meno prolungata) il danno esistenziale (danno alla vita di relazione sociale). - Ha causa di un errore medico il paziente potrebbe subire un aggravamento del proprio stato di salute o subire una lesione permanente che non ha nulla a che vedere con la patologia per la quale era ricorso all’intervento dei sanitari.
In questo caso va accertato, sotto il profilo medico-legale, quale sia l’entità della lesione permanente subita.
Ciò avviene tramite l’utilizzo di tabelle medico-legali utilizzate per accettare il così detto “danno biologico”. - In caso di lesioni permanenti (danno biologico) il danneggiato avrà diritto ad un risarcimento commisurato all’entità della lesione, ovvero al punteggio di invalidità riconosciutogli (da 1% a 100%).
- Ancor dovrà essergli risarcito il “danno biologico temporaneo”, ovvero gli dovrà essere riconosciuta una sorta di diaria giornaliera per ogni giorno di ulteriore ricovero ospedaliero (dovuto agli effetti dell’errore medico) e per ogni giorno di successiva cura e riabilitazione, sino alla stabilizzazione dei postumi permanenti.
- Al danneggiato spetta ancora il risarcimento del danno morale, consistente nel patema d’animo subito dalla vittima dell’illecito.
- Il danno non patrimoniale andrà poi personalizzato con riferimento ad eventuali ulteriori ripercussioni che la lesione fisica o la malattia abbiano avuto sugli aspetti relazionali, affettivi e di realizzazione della propria personalità umana.
Il danno patito dai parenti
- Anche i parenti del paziente che sia deceduto a causa della responsabilità dei sanitari o abbia subito gravi lesioni o il peggioramento delle proprie condizioni di salute, sono legittimati a richiedere il risarcimento del danno dagli stessi patito.
- Moltissimi sono i casi che si possono citare. Si pensi, ad esempio, ai genitori di un neonato che abbia subito gravi menomazioni, a causa di una errata diagnosi prenatale o per via di imperite manovre mediche durante il parto; o al caso della moglie che ha perso il marito durante un intervento chirurgico dall’esito mortale.
- In questi casi i parenti hanno un titolo proprio per richiedere il risarcimento dei danni patrimoniali o morali subiti.
- In caso di contenzioso, dunque, il paziente danneggiato ed i parenti agiranno congiuntamente al fine di ottenere il ristoro dei danni, ciascuno in base al proprio diritto.
- Le richieste saranno quelle già illustrate, ovvero il risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale.
- Sotto il profilo economico, potrà essere di rilievo la richiesta risarcitoria dei parenti che, a causa delle lesioni subite dal proprio congiunto, si sono visti privare dei mezzi di sostentamento che lo stesso gli garantiva ( figli mantenuti dal genitore che ha perso possibilità reddituali).
- Per quanto attiene ai danni non patrimoniali trova rilievo il danno morale o esistenziale già descritti riguardo al paziente.
Il diritto al risarcimento del danno per responsabilità medica o mala sanità sorge a seguito di trattamento medico sanitario effettuato con imperizia e/o imprudenza e/o negligenza, quindi con colpa, per esempio nell’ambito di un ricovero ospedaliero, di un operazione o intervento chirurgico, per una diagnosi omessa o errata, ovvero per il mancato, errato o incompleto consenso informato, per il mancato rispetto delle linee guida sanitarie, così come previsto dalla legge N 24 del 2017, c.d. Legge Gelli la quale ha Riformato la responsabilità dei medici e degli infermieri.
Come operiamo in questi casi
- Un primo colloquio con il cliente che espone il caso fornendo la prima documentazione da esaminare.
- Svolte le dovute considerazione sulla possibilità di dar corso ad un’azione risarcitoria nei confronti dell’ente ospedaliero o del medico, viene fissata una visita medico legale presso uno dei medici legali fiduciari dello Studio, per un più approfondito esame della documentazione e per l’accertamento della colpa del sanitario mediante la redazione di una perizia medico-legale, con riferimento ai parametri scientifici dell’arte medica.
- A questo punto, redatta la perizia medico legale da parte del consulente dello Studio Legale, valutate le possibilità di riuscita, considerati i vantaggi, i rischi ed i costi dell’azione da esperire, si procederà al conferimento dell’incarico all’Avvocato.
- Si formulerà richiesta danni e contestuale risarcimento all’ente ospedaliero e/o al medico/i operanti.
- Nel caso di esito negativo della conciliazione si citerà in giudizio l’ente ospedaliero e/o il medico operante.
- Nei casi più gravi potrebbe essere necessaria la querela penale del medico.
Responsabilità' medica e malasanità a cesena: civile e penale
A seguito della Legge Gelli, i confini della responsabilità civile del medico sono stati delineati in maniera precisa: si distingue, per altro, tra responsabilità extracontrattuale (secondo l’art. 2043 del Codice Civile) qualora la responsabilità del danno debba essere attribuita al medico che opera – a qualsiasi titolo – all’interno di una struttura sanitaria, e responsabilità contrattuale qualora il danno sia da attribuire direttamente alla struttura sanitaria stessa. Anche in materia di responsabilità medica penale la Legge Gelli ha apportato numerose modifiche: ad oggi infatti l’art. 590-sexies del codice penale prevede la responsabilità penale per gli operatori sanitari nel caso di omicidio colposo o danni prodotti dall’esercizio della professione sanitaria. Tuttavia è esclusa la colpevolezza per imperizia nel caso in cui il medico dimostri di essersi attenuto alle linee guide riconosciute. Alla luce di quanto detto, essendo la materia complessa e ricca di sfaccettature, è fondamentale rivolgersi ad un Avvocato che tratti di responsabilità medica e malasanità, che sappia analizzare con cura il caso specifico e fornire tutte le informazioni e le eventuali prospettive d’azione.
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