Riabilitazione penale
Riabilitazione penale cittadinanza italiana e permesso di soggiorno, scopri perchè la riabilitazione penale è fondamentale per ottenere la cittadinanza italiana e il permesso di soggiorno.
INDICE
- Riabilitazione penale
- Cosa sono le pene accessorie e gli effetti penali della condanna
- Quando si può chiedere la riabilitazione penale cittadinanza italiana e permesso di soggiorno?
- Quando non può essere concessa la riabilitazione penale?
- Effetti della riabilitazione
- Cittadinanza italiana e riabilitazione penale
- Permesso di soggiorno e riabilitazione penale
- Riabilitazione penale e sentenze straniere
- Reati ostativi e discrezionalità dell’amministrazione
- Benefici della riabilitazione e concorsi pubblici
Ai sensi dell’art. 178 del codice penale, la riabilitazione “estingue le pene accessorie ed ogni altro effetto penale della condanna, salvo che la legge disponga altrimenti.”
Questo significa che la pena principale:
- l’ergastolo, l’arresto, la reclusione
- la multa o l’ammenda
a seguito della condanna applicata deve essere stata scontata (indipendentemente dalla forma con cui è stata eseguita o estinta: carcere, detenzione domiciliare, sospensione condizionale della pena, amnistia, indulto ecc.)
Cosa sono le pene accessorie e gli effetti penali della condanna
Pene accessorie
Le pene accessorie sono misure che si aggiungono automaticamente o a discrezione del giudice alla pena principale e che non comportano una privazione della libertà personale, ma incidono su specifici diritti civili e politici.
Vediamo le pene accessorie:
- interdizione dai pubblici uffici: privazione del diritto di assumere o mantenere cariche pubbliche;
- interdizione legale: consiste nella privazione della capacità di agire, che si applica durante l’esecuzione della pena detentiva e riguarda solo i condannati all’ergastolo;
- incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione: divieto di stipulare contratti o convenzioni con enti pubblici;
- decadenza o sospensione dalla responsabilità genitoriale: privazione o sospensione dei diritti e doveri genitoriali;
- sospensione dall’esercizio di una professione o di un’arte: temporanea interdizione dall’esercizio di una professione regolamentata.
Le pene accessorie vengono applicate in funzione della gravità del reato e delle circostanze in cui è stato commesso.
Effetti penali della condanna
Gli effetti penali della condanna sono effetti automatici che derivano dalla pronuncia di una condanna penale e possono incidere sia durante che dopo l’espiazione della pena. Questi effetti includono:
- incapacità di ottenere determinate qualifiche: ad esempio l’incapacità di essere eletto o nominato a cariche pubbliche;
- perdita di alcuni diritti civili: come il diritto di voto o la possibilità di partecipare a concorsi pubblici;
- recidiva: un nuovo reato commesso da un condannato può essere punito più severamente, considerando la condanna precedente come aggravante;
- preclusione a benefici penitenziari: alcuni condannati non possono usufruire di misure alternative alla detenzione (come l’affidamento in prova o la detenzione domiciliare).
Gli effetti penali della condanna possono essere temporanei o permanenti, a seconda della natura del reato e delle norme applicabili.
Prima di leggere
Quando si può chiedere la riabilitazione penale cittadinanza italiana e permesso di soggiorno?
I requisiti per ottenere la riabilitazione sono tre:
- tempo trascorso: decorrenza di almeno 3 anni dal giorno in cui la pena è stata comminata ovvero estinta.
Vi sono poi delle norme particolare per i recidivi (8 anni invece dei 3 anni), per i delinquenti abituali, professionali o per tendenza (10 anni, il cui termine decorre dal giorno in cui sia stato revocato l’ordine di assegnazione ad una colonia agricola o ad una casa di lavoro).;
- buona condotta: il richiedente deve aver dato prove effettive e costanti di buona condotta nel periodo successivo alla condanna (art. 179, comma 6 c.p.);
- pagamento risarcimento e spese: obbligo del risarcimento del danno alla persona offesa, obbligo delle restituzioni e pagamento delle spese processuali.
Da quando decorre il termine
Il termine, fissato in generale in tre anni, decorre dal giorno in cui la pena principale sia stata eseguita o estinta.
- Se la pena detentiva è stata espiata, il termine inizia a decorrere dall’ultimo giorno di detenzione nella casa circondariale.
- Se con la condanna si è inflitta una pena pecuniaria il termine per la riabilitazione decorre dal giorno in cui la multa o l’ammenda è stata pagata.
Qualora sia stata concessa la sospensione condizionale della pena ai sensi dell’art. 163, I, II e III comma codice penale, il termine decorre dallo stesso momento dal quale decorre il termine di sospensione della pena. Se invece è stata concessa la sospensione condizionale della pena ai sensi del IV comma, la riabilitazione è concessa allo scadere del termine di 1 anno.
Quando non può essere concessa la riabilitazione penale?
La riabilitazione non può essere concessa quando:
- il soggetto è sottoposto a misure di sicurezza, ovvero confisca ed il provvedimento non sia stato revocato;
- non ci sia stata ottemperanza nell’eseguire l’obbligazione civile, a meno che non dimostri che non sia in grado di soddisfarle.
Buona condotta e riabilitazione penale
L’art. 179, I comma, prevede che il condannato abbia dato prove effettive e costanti dell’esecuzione ovvero estinzione della pena ai fini della concessione della riabilitazione.
Per buona condotta non si intende solamente l’assenza di reati o di pendenze penali, ma occorre anche il condannato abbia dato prova effettiva, positiva e costante di buona condotta, la quale deve consistere in fatti positivi e costanti di ravvedimento che temporalmente devono riferirsi ad epoca successiva alla sentenza di condanna, oggetto dell’istanza di riabilitazione.
Per buona condotta si intende la risocializzazione del condannato, essendo oggetto di valutazione le denunce querele di cui successivamente il condannato sia colpito secondo un granitico orientamento della Cassazione (cfr, tra le altre Cass. n. 15471/2015 e n. 6528/2012).
L'adempimento delle obbligazioni civili
Il condannato deve risarcire tutti i danni arrecati alle parti offese (indipendentemente dalla loro costituzione di parte civile) e deve, altresì, pagare le spese processuali.
Qualora il condannato non abbia adempiuto alle obbligazioni civili derivanti dal reato, spetta a lui dimostrare di essersi trovato nell’impossibilità di farlo, sostanzialmente allegando l’insufficienza dei redditi.
Il mancato adempimento delle obbligazioni civili derivanti dal reato impedisce la riabilitazione.
Se il condannato non è nelle condizioni economiche di potervi provvedere, potrà fornire prova dell’impossibilità economica; ciò sarà oggetto di valutazione discrezionale del Tribunale che potrà o meno concedere la riabilitazione.
Effetti della riabilitazione
Con la riabilitazione viene meno l’effetto della condanna.
La riabilitazione elimina:
- l’interdizione dai pubblici uffici
- l’interdizione da una professione ovvero da un’arte
- la perdita ovvero la sospensione dall’esercizio della responsabilità genitoriale
- la perdita del diritto agli alimenti
- permette di ottenere la cittadinanza italiana e il permesso di soggiorno.
In definitiva, la riabilitazione riguarda la capacità giuridica del condannato, rimettendo lo stesso in società nello stesso modo in cui viveva prima della sentenza di condanna.
Casellario giudiziale e riabilitazione penale
A seguito del buon esito della riabilitazione penale nel casellario giudiziale, affianco alla precedente condanna, verrà aggiunta un’annotazione per l’intervenuta riabilitazione, ciò deriva dall’articolo 3 del D.P.R. n. 313/2002.
Attenzione: la riabilitazione NON fa tornare NULLO il casellario giudiziale penale (cioè la fedina penale), ma aggiunge alla annotazione della condanna la specificazione che è intervenuta riabilitazione. Ecco perché la riabilitazione fa tornare “quasi” incensurati!
Cittadinanza italiana e riabilitazione penale
Per ottenere la Cittadinanza Italiana serve la riabilitazione penale (Tar Brescia, sentenza n. 1731/10).
E’ la legge sulla cittadinanza italiana (Legge n. 91/1992 – art. 6 – cittadinanza per matrimonio) a prevede espressamente che la riabilitazione penale elimina gli effetti preclusivi della condanna ai fini della concessione della cittadinanza italiana.
L’estinzione del reato ovvero di “ogni effetto penale” art. 445, comma 2 c.p.p. non equivale alla riabilitazione e quindi non rimuove la causa ostativa alla concessione della cittadinanza.
La riabilitazione penale prevede un accertamento molto più incisivo della effettiva rieducazione e del reinserimento sociale del condannato, che nell’estinzione del reato art. 460 c.p.p. manca del tutto, per questo, ai fini dell’ottenimento della cittadinanza Italiana non è sufficiente che sia stata dichiarata l’estinzione del del reato, ma occorre la riabilitazione penale art. 178 c.p.
Attenzione, anche i reati commessi dai familiari possono essere un problema per la concessione della cittadinanza italiana. Leggi subito l’articolo!
Permesso di soggiorno e riabilitazione penale
La riabilitazione penale per il rilascio, rinnovo, conversione e aggiornamento del permesso di soggiorno e del permesso di soggiorno illimitato è un procedimento giuridico necessario e indispensabile per eliminare a tutti gli effetti una condanna.
Se infatti hai commesso dei reati ostativi al rilascio del permesso di soggiorno potresti vederti rifiutata la richiesta di rilascio del permesso di soggiorno.
In particolare l’art. 4 del testo unico sull’immigrazione prevede che chi è stato condannato per reati previsti dall’art. 380 del codice di procedura penale, come ad esempio furto aggravato oppure vendita di oggetti contraffatti, non può rinnovare il permesso di soggiorno, anche se ha reddito e un contratto di lavoro.
L’unico modo per richiedere il rilascio e il rinnovo del permesso di soggiorno e quindi evitare di essere espulsi è quello di procedere con la riabilitazione penale.
Riabilitazione penale e sentenze straniere
La riabilitazione penale deve essere attivata anche nei confronti delle sentenze straniere di condanna, riconosciute a norma dell’articolo 12, come previsto dall’articolo 730 del codice di procedura penale.
Reati ostativi e discrezionalità dell’amministrazione
Esistono dei reati definiti “ostativi” che, per loro natura, possono impedire il rilascio della cittadinanza, indipendentemente dalla riabilitazione. In tali casi, anche con la riabilitazione, la richiesta di cittadinanza può essere respinta. Inoltre, l’autorità amministrativa ha un certo grado di discrezionalità nel decidere se concedere o meno la cittadinanza in presenza di condanne penali, valutando complessivamente la pericolosità sociale del richiedente.
L’art. 6, comma 3, della Legge n. 91/91 stabilisce che «la riabilitazione fa cessare gli effetti preclusivi della condanna», tuttavia – la riabilitazione da parte del giudice penale elimina l’elemento ostativo – ma non comporta alcun automatismo circa l’ottenimento della cittadinanza, poiché lascia sempre in capo alla pubblica amministrazione la decisione discrezionale inerente alla concessione della cittadinanza.
Come ha ribadito il Consiglio di Stato nella sentenza n. 7495 del 3 agosto 2023, l’amministrazione, nel riconoscere la cittadinanza ai sensi dell’art. 9, L. n. 91 del 1992, è chiamata ad effettuare una delicata valutazione in ordine alla effettiva e complessiva integrazione dello straniero nella società, ma non può limitarsi, pur nel suo ampio apprezzamento discrezionale, ad un giudizio sommario, superficiale ed incompleto, ristretto alla mera considerazione di fatti risalenti, per quanto sanzionati penalmente, senza contestualizzarli all’interno di una più ampia e bilanciata disamina che tenga conto della sua attività lavorativa, del suo reale radicamento al territorio, della sua complessiva condotta che, per quanto non totalmente irreprensibile sul piano morale, deve comunque mostrare, perlomeno e indefettibilmente, una convinta adesione ai valori fondamentali dell’ordinamento, di cui egli chiede di far parte con il riconoscimento della cittadinanza.
Benefici della riabilitazione e concorsi pubblici
La presenza di reati passati può pregiudicare l’accesso ai concorsi pubblici, tendenzialmente escluso qualora il candidato abbia riportato una condanna.
- Estinzione del reato: l’estinzione del reato, che ricordiamo non è sufficiente per la cittadinanza italiana e il permesso di soggiorno, consente in linea di massima, di partecipare ad un concorso pubblico.
Vi sono tuttavia alcuni concorsi pubblici che richiedono la totale pulizia del casellario per la ritenuta delicatezza del lavoro che si andrà a svolgere (concorsi per forze Armate o magistratura).
In questi casi, la possibilità di accedervi è esclusa pur avendo estinto il reato.
- Riabilitazione: ai sensi dell’art. 28 del Testo unico sul casellario giudiziale, la Pubblica Amministrazione può chiedere all’ufficio locale del casellario il certificato penale generale, certificato che riporta tutte le iscrizioni esistenti nel casellario giudiziale a carico di un determinato soggetto.
Quindi la P.A. può ottenere il certificato generale di una persona, certificato dal quale comparirà anche la condanna riabilitata, visto che quest’ultima non compare nell’elenco appena illustrato.
In conclusione
- Per il permesso di soggiorno e la cittadinanza italiana è necessario procedere subito con la riabilitazione penale.
- Chiunque desideri cancellare totalmente gli effetti di una condanna penale, ripulendo quindi la fedina penale per tornare a essere incensurato, deve richiedere la riabilitazione penale.
ATTENZIONE! La riabilitazione richiede precisi requisiti per poter essere concessa, è quindi fondamentale affidarsi ad un Avvocato immagrazione che si occupi di riabilitazione penale.
Occorrono determinati requisiti per chiedere la riabilitazione penale, quali:
- almeno 3 anni dalla espiazione / estinzione della pena
- buona condotta
- pagamento delle spese processuali e degli obblighi risarcitori derivanti dal reato (obbligazioni civili)
Prima di procedere con l’istanza per riabilitazione, conviene fare richiesta di copia del casellario penale chiedendo presso il Tribunale copia della sentenza di condanna.
Sarà poi indispensabile contattare l’Ufficio Spese di Giustizia del Tribunale (per capire a quanto ammontano le spese processuali) nonché le vittime e i danneggiati del reato per concordare un risarcimento.
A seguito della sua dichiarazione, dunque, viene meno ogni altro effetto penale della condanna che permanga alla data della concessione della riabilitazione.
Il termine “altro effetto penale” significa che sono ricompresi anche quelli di natura civile o amministrativa, derivanti dalla sentenza di condanna e idonei a diminuire la capacità giuridica del condannato.
Spero che questo articolo sia stato utile per capire il perché la riabilitazione penale è fondamentale per ottenere la cittadinanza italiana e il permesso di soggiorno.
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