Ricongiungimento familiare genitore
Nell’articolo di oggi scopriremo tutto quello che devi sapere sul ricongiungimento familiare genitore.
Ricongiungimento familiare genitore cosa dice la legge
La Legge sul ricongiungimento familiare prevede la possibilità di richiedere il ricongiungimento familiare anche nei confronti dei genitori.
Il ricongiungimento familiare del genitore, di uno solo o di entrambi, può essere richiesto dal cittadino extracomunitario regolarmente residente e soggiornante in Italia solo se sussistono due condizioni fondamentali alternative tra loro:
- si tratti di genitori a carico del richiedente senza altri figli nel paese di provenienza;
- si tratti di genitori con più di 65 anni di età che hanno altri figli ma questi ultimi non hanno la possibilità di provvedere al loro sostentamento per “documentati motivi di salute”.
Qualora lo status sopra indicato non possa essere documentato in modo certo mediante certificati o attestazioni rilasciati da competenti autorità straniere, in ragione della mancanza di un’autorità riconosciuta, o comunque quando sussistono fondati dubbi sull’autenticità della predetta documentazione, le Rappresentanze diplomatiche, o consolari, provvedono al rilascio di certificazioni ai sensi dell’art.49 del d.P.R. 5 gennaio 1967, n.200, sulla base dell’esame del DNA (acido desossiribonucleico), effettuato a spese degli interessati (Cfr. art.29, comma 1-bis, T.U. Immigrazione) e delle verifiche e controlli ritenuti necessari, disposti ai sensi di quanto previsto dall’art. 2, comma 2-bis del d.P.R. n.394/1999 e succ. modd. e integrazioni.
Ricongiungimento familiare genitore ultra 65 anni
Per i genitori che hanno più di 65 anni è previsto l’obbligo di munirsi di “un’assicurazione sanitaria per genitori ultra 65 anni” che li copra da “tutti i rischi nel territorio nazionale”, oppure, in alternativa si devono iscrivere volontariamente al Servizio Sanitario Nazionale pagando un contributo.
Questa possibilità, tuttavia, è al momento possibile solo in alcun regioni italiane quali: Veneto, Lombardia ed Emilia Romagna.
Ricongiungimento genitore naturale del minore già soggiornante in Italia
Ai sensi dell’art. 29, comma 5, T.U. Immigrazione il genitore naturale del minore già regolarmente soggiornante in Italia con l’altro genitore, può fare ingresso in Italia per ricongiungersi con il figlio minore, a condizione che dimostri il possesso dei requisiti di disponibilità dell’alloggio e di reddito.
Ai fini della sussistenza di tali requisiti di tiene conto del possesso di tali requisiti da parte dell’altro genitore.
Questa procedura si chiama ricongiungimento familiare rovesciato.
Al genitore naturale è rilasciato un visto di ingresso per tale motivo, previo nulla-osta dello Sportello Unico per l’Immigrazione – U.T.G. (Modello GN), salvo quanto disposto dall’art.4, comma 6, del T.U. Immigrazione, che stabilisce: ” non possono fare ingresso nel territorio dello stato e sono respinti dalla frontiera gli stranieri espulsi, salvo che abbiano ottenuto la speciale autorizzazione o che sia trascorso il periodo di divieto di ingresso, gli stranieri che debbono essere espulsi e quelli segnalati, anche in base ad accordi o convenzioni internazionali in vigore in Italia, ai fini del respingimento o della non ammissione per gravi motivi di ordine pubblico, di sicurezza nazionale e di tutela delle relazioni internazionali”.
Ricongiungimento genitore del minore non accompagnato a cui è stato riconosciuto lo status di rifugiato
Ai sensi dell’art. 29 bis del T.U. Immigrazione lo straniero al quale è stato riconosciuto lo status di rifugiato può richiedere il ricongiungimento familiare per le medesime categorie di familiari e con la stessa procedura prevista dall’art. 29 del T.U. Immigrazione.
Tuttavia non si applicano le disposizioni previste dall’art. 29, comma 3 del T.U. Immigrazione e cioè:
- il requisito di un alloggio idoneo
- di un reddito minimo annuo
- di un’assicurazione sanitaria
Permesso scaduto o primo rilascio del permesso, posso fare il ricongiungimento?
Il cittadino straniero con permesso di soggiorno scaduto, ma che ha presentato istanza di rinnovo del titolo, può presentare richiesta di ricongiungimento familiare nelle more del procedimento amministrativo.
Non è invece consentito presentare istanza a chi è in attesa del primo rilascio del permesso di soggiorno fino a quando non viene convocato per il fotosegnalamento.
Quando è previsto l’obbligo di stipulare una assicurazione sanitaria per il genitore ricongiunto?
Solo nel caso di ricongiungimento di genitori ultra sessantacinquenni è previsto l’obbligo di stipulare una assicurazione sanitaria, o altro titolo idoneo a garantire la copertura di tutti i rischi nel territorio nazionale a favore del genitore o, in alternativa, l’iscrizione volontaria al Servizio Sanitario Nazionale (cfr. art.29, comma 3, lett.b-bis).
Il calcolo del contributo per l’iscrizione volontaria al Servizio Sanitario nazionale viene effettuato in relazione al reddito del richiedente il ricongiungimento.
Dovrà essere calcolato il 7,50 % su un reddito fino a euro 20.658,27, il 4% se il reddito supera il precedente importo e fino ad euro 51.645,69.
In ogni caso, l’importo del contributo non potrà mai essere inferiore a euro 387,34 (cfr. nota della Regione Veneto n.10107 del 10.01.2014).
Per attestare l’impegno a sottoscrivere la polizza di assicurazione sanitaria deve essere resa una dichiarazione, come da apposito modello.
Bene, con questo articolo abbiamo chiarito tutto ciò che devi sapere sul ricongiungimento familiare genitore.
Se ti può interessare ho scritto altri articoli sul ricongiungimento familiare:
Questo articolo è stato scritto da:
Avvocato del Foro di Forlì-Cesena • Fondatore e Titolare del sito avvocatofrancescolombardini.it
CONDIVIDI