Rigetto visto di ingresso 2023: motivi del diniego e come fare ricorso
La richiesta di un visto per entrate in Italia è diventata sempre più difficile.
INDICE
Spesso le autorità diplomatiche italiane negano il visto di ingresso in Italia senza una motivazione precisa e, tante volte, anche senza fondati motivi.
Il rigetto del visto secondo la legge
Il diniego del visto di ingresso può avvenire per diversi motivi.
Il regolamento CE del 13.07.2009, n. 810/2009 che regola i visti di ingresso in Italia attraverso il Codice Comunitario dei visti, all’art. 32, stabilisce quando il visto di ingresso è rifiutato.
E cioè quando il richiedente:
- presenta un documento di viaggio falso, contraffatto o alterato;
- non fornisce la giustificazione riguardo allo scopo e alle condizioni del soggiorno previsto;
- non dimostra di disporre di mezzi di sussistenza sufficienti, sia per la durata prevista del soggiorno sia per il ritorno nel paese di origine o di residenza oppure per il transito verso un paese terzo nel quale la sua ammissione è garantita, ovvero non è in grado di ottenere legalmente detti mezzi;
- abbia già soggiornato per 90 giorni nell’arco del periodo di 180 giorni in corso, sul territorio degli Stati membri in virtù di un visto uniforme o di un visto con validità territoriale limitata;
- è segnalato nel SIS al fine della non ammissione;
- è considerato una minaccia per l’ordine pubblico, la sicurezza interna o la salute pubblica, quale definita all’articolo 2, paragrafo 19, del codice frontiere Schengen, o per le relazioni internazionali di uno degli Stati membri e, in particolare, sia segnalato nelle banche dati nazionali degli Stati membri ai fini della non ammissione per gli stessi motivi;
- non dimostra di possedere un’adeguata e valida assicurazione sanitaria di viaggio, ove applicabile (lett. a); oppure, qualora vi siano ragionevoli dubbi sull’autenticità dei documenti giustificativi presentati dal richiedente o sulla veridicità del loro contenuto, sull’affidabilità delle dichiarazioni fatte dal richiedente o sulla sua intenzione di lasciare il territorio degli Stati membri prima della scadenza del visto richiesto (lett. b)
Il motivi del diniego del visto
Il problema del “rischio migratorio”
Ma cosa significa rischio migratorio?
Ma quale è il presupposto su cui si basa un provvedimento del genere?
Come dimostrare che non esiste il rischio migratorio?
La Commissione UE, con la decisione 19.03.2010 ha indicato una serie di “indici” che dovrebbero essere utilizzati per valutare se il richiedente sia o meno soggetto che utilizza il visto come pretesto per “fuggire” dal proprio paese.
Vediamoli nel dettaglio:
- vincoli familiari o altri legami personali nel paese di residenza;
- vincoli familiari o altri legami personali negli Stati membri;
- lo stato civile;
- la situazione lavorativa;
- la regolarità delle entrate (lavoro dipendente, lavoro autonomo, pensione, redditi da investimenti, ecc.) del richiedente o del coniuge, dei figli o delle persone a carico;
- l’importo del reddito;
- lo status sociale nel paese di residenza;
- il possesso di un bene immobile.
Oltre a questo l’autorità diplomatica valuterò anche se ci sono stati:
- precedenti soggiorni irregolari negli Stati membri;
- precedenti abusi del sistema di sicurezza sociale degli Stati membri;
- successione di varie domande di visto (per soggiorni di breve o di lunga durata) presentate per scopi diversi e senza rapporto fra di loro;
- credibilità del soggetto ospitante, quando viene presentata una lettera di invito.
Casi specifici di diniego del visto
Rigetto del visto per ricongiungimento familiare
Il rigetto del visto per ricongiungimento familiare si verifica quando l’Autorità diplomatica, nonostante l’emissione del nulla osta al ricongiungimento familiare, ritiene che vi siano problemi di autenticità o di contraffazione della documentazione.
Ricorso rigetto visto per ricongiungimento familiare
In questo caso, trattandosi di diritto soggettivo che riguarda l’unità familiare, è possibile presentare ricorso al giudice ordinario – Sezione specializzata del Tribunale per il diritto dell’Immigrazione.
Questa procedura rende la decisione del Giudice più veloce, inoltre, trattandosi di un diritto soggettivo, diversamente dagli altri ricorsi in materia di immigrazione, il ricorso potrà essere presentato in ogni momento, senza un termine di scadenza.
Il ricorso potrà essere presentato sia dal famigliare in Italia, sia dal familiare che si trova all’estero, in quanto entrambi legittimati ad avanzare l’azione giudiziaria contro il Ministero dell’Interno e il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale.
Rigetto del visto turistico
Il visto turistico è un visto che viene concesso per un temporaneo ingresso e soggiorno in Italia e per una durata massima di 90 giorni.
Il rilascio del visto turistico è ampiamente discrezionale, questo significa che l’autorità diplomatica potrà liberamente valutare se sussistono tutti requisiti richiesti e, in caso negativo, rigettare la richiesta di visto turistico.
Ricorso rigetto visto turistico
Il presupposto su cui si basa il rilascio del visto turistico è principalmente la documentazione a supporto della richiesta stessa.
In particolare, il visto turistico potrà essere negato quando manca:
- lo scopo e le condizioni del soggiorno
- la disponibilità dei mezzi di sussistenza
- il requisito dell’alloggio
- l’invito dal parte del cittadino residente in Italia (italiano o straniero regolarmente soggiornante), effettuata tramite la lettera di invito per turismo
Il ricorso in caso di visto per turismo deve essere presentato al TAR Lazio, attraverso il rilascio di una procura speciale tradotta e legalizzata, o apostillata se lo Stato aderisce alla Convenzione dell’Aja del 1961.
Rigetto del visto per lavoro autonomo e subordinato
Il rilascio del visto per motivi di lavoro subordinato o autonomo è regolato dalla legge del decreto flussi, che ogni anno stabilisce il numero (quote disponibili) di persone che possono fare domanda di ingresso in Italia per svolgere attività di lavoro autonomo o subordinato.
Ricorso rigetto visto per lavoro autonomo e subordinato
I motivi per il rigetto del visto di ingresso per motivi di lavoro subordinato o autonomo possono dipendere:
- mancanza dei requisiti stabiliti dalla legge
- dubbi sull’autenticità della richiesta del datore di lavoro
- sospetti che il rapporto di lavoro sia utilizzato come mezzo fraudolento per raggirare le norme sull’ingresso
- mancanza di documentazione
Il ricorso contro il rigetto del visto per motivi di lavoro subordinato o autonomo deve essere presentato avanti al TAR, tramite l’ausilio di un Avvocato.
Rilascio del visto di ingresso e documenti richiesti
Quando si richiede il visto di ingresso è fondamentale allegare tutta quella documentazione che può fornire un supporto alla richiesta stessa.
Ogni visto richiesto avrà una differente documentazione da allegare.
Documenti per il rilascio del visto di ingresso
Ai sensi dell’art. 5 del Trattato di Schengen, ratificato dall’Italia con la legge n. 388/93, e riportata oggi nell’art. 5, comma 1, lettera c) del Regolamento CE n. 562/06, viene stabilito che per l’ingresso nel territorio dei paese contraenti lo straniero deve esibire:
- i documenti che giustificano lo scopo e le condizioni del soggiorno previsto;
- disporre di mezzi di sussistenza sufficienti, sia per la durata prevista del soggiorno, sia per il ritorno nel paese di provenienza.
Oltre a questo, ai sensi dell’art. 4, comma 3 del d. lgs 286/98 occorre anche dimostrare:
- di essere in possesso di idonea documentazione atta a confermare lo scopo e le condizioni del soggiorno, nonché la disponibilità di mezzi di sussistenza sufficienti per la durata del soggiorno e, fatta eccezione per i permessi di soggiorno per motivi di lavoro, anche per il ritorno nel Paese di provenienza.
Tempi di attesa per il rilascio del visto
Il visto di ingresso deve essere rilasciato entro il termine di 90 giorni dalla richiesta, salvo casi particolari disciplinati dalla legge.
Domande frequenti
VISTO INGRESSO
Il visto è il titolo di autorizzazione all’ingresso in Italia ed è obbligatorio per i cittadini di paesi che non hanno sottoscritto un accordo bilaterale con il nostro Stato.
Il passaporto è il documento dello Stato che dichiara l’appartenenza e la cittadinanza di quella persona a quello specifico Stato.
Il visto, invece, è un documento ulteriore che accompagna il passaporto ed è obbligatorio per entrare e soggiornare in determinati paesi.
Il visto viene negato, rifiutato, rigettato, respinto, rifiutato o revocato quando mancano i presupposti per il rilascio, oppure quando l’Autorità diplomatica ritiene che lo stesso sia stato procurato in modo illegittimo.
Non hanno bisogno del visto di ingresso per entrare in Italia:
- i cittadini di tutti i Paesi dell’Unione Europea e dello Spazio Economico Europeo: Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Islanda, Italia, Lettonia, Lituania, Liechtenstein, Lussemburgo, Malta, Norvegia, Paesi Bassi, Polonia, Repubblica Ceca, Romania, Portogallo, Regno Unito, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia e Ungheria;
- i cittadini di San Marino, Santa Sede e Svizzera;
- gli stranieri già residenti in uno Stato Schengen e titolari di un permesso di soggiorno non hanno bisogno di visto per soggiorni non superiori a 90 giorni, a condizione che l’ingresso in Italia non avvenga per motivi di lavoro o studio/tirocinio – studio/formazione.
Contro il diniego di un visto può essere presentato un ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) del Lazio entro 60 giorni dalla comunicazione ufficiale del provvedimento, oppure senza termini al Giudice Ordinario se il visto è richiesto per motivi famigliari.
È possibile, in via cautelare ed urgente, chiedere al Tar, previo accertamento dei due presupposti del fumus boni iuris (fondatezza del ricorso ad una prima analisi) e periculum in mora (pericolo del ritardo), di ordinare all’Amministrazione il riesame del provvedimento alla luce dei motivi riportati nel ricorso.
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Questo articolo è stato scritto da:
Avvocato del Foro di Forlì-Cesena • Fondatore e Titolare del sito avvocatofrancescolombardini.it
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