Quali sono i requisiti che deve avere lo straniero per la sanatoria 2020
Per il primo canale di emersione (quindi quello attivato al datore di lavoro) è necessario che lo straniero:
INDICE
- Quali sono i requisiti che deve avere lo straniero per la sanatoria 2020
- Perchè si tratta di una doppia sanatoria?
- Tutti i datori di lavoro potranno ricorrere alla sanatoria?
- La sanatoria è solo per coloro che hanno un permesso di soggiorno scaduto o per tutti coloro che non hanno i documenti?
- In quali casi il permesso di soggiorno temporaneo potrà essere convertito in permesso per lavoro?
- Se cessa rapporto di lavoro intrapreso mentre si è in possesso del permesso per lavoro cosa succede?
- I motivi ostativi per accedere alla procedura riguardano anche la richiesta di permesso di soggiorno temporaneo?
- Una semplice espulsione per irregolarità o mancato rinnovo del precedente permesso di soggiorno permette di accedere alla regolarizzazione?
- Cosa accade tra la presentazione della domanda e la conclusione dell’iter?
- Ecco alcune risposte dal Ministero alle domande più frequenti
- risulti presente nel territorio italiano prima dell’8 marzo 2020 e che dopo la stessa data non si sia allontanato;
- la prova della presenza può essere fornita solo attraverso: 1) i rilievi dattiloscopici eseguiti prima dell’8 marzo; 2) dichiarazione di presenza effettuata prima dell’8 marzo; 3) attestazioni costituite da documentazioni di data certa provenienti da organismi pubblici.
Per il secondo canale invece (quindi quello attivato dal lavoratore), è necessario che lo straniero:
- fosse già titolare di un permesso di soggiorno, non convertito e non rinnovato, scaduto dalla data del 31 ottobre 2019;
- risulti presente sul territorio nazionale dalla data dell’8 marzo 2020;
- abbia già svolto attività lavorativa in antecedente al 31 ottobre 2019 in uno dei tre comparti lavorativi a cui è vincolata la regolarizzazione.
ATTENZIONE!!
Se per dimostrare la presenza in Italia prima dell’8 marzo 2020 per la sanatoria 2020 ti sei basato solo sul timbro nel passaporto ti invito a guardare questo video!! .
Prima di leggere
Perchè si tratta di una doppia sanatoria?
Viene impropriamente definita doppia sanatoria perché prevede una duplice e diversa regolarizzazione:
- da un lato abbiamo il datore di lavoro che può regolarizzare il lavoratore “assunto” in nero e quindi “denunciarne” l’esistenza sanando la propria posizione e quella del lavoratore straniero;
- oppure può assumere un lavoratore straniero già presente sul territorio nazionale
- dall’altro, invece, abbiamo il lavoratore straniero che è già titolare di un permesso di soggiorno, scaduto, non rinnovato e non convertito che, se ricorrono determinate condizioni, ottiene un permesso temporaneo della durata di 6 mesi che consente di svolgere attività lavorativa.
Tutti i datori di lavoro potranno ricorrere alla sanatoria?
NO. Sarà possibile attivare la procedura solo per:
- datori di lavoro italiani;
cittadini di uno Stato membro dell’Unione Europea; - cittadini stranieri lungo soggiornanti.
La sanatoria è solo per coloro che hanno un permesso di soggiorno scaduto o per tutti coloro che non hanno i documenti?
Il datore di lavoro potrà regolarizzare anche cittadini stranieri che siano comunque privi di permesso, purché la loro presenza sia provata da prima dell’8 marzo 2020 e non abbiano lasciato il territorio.
In quali casi il permesso di soggiorno temporaneo potrà essere convertito in permesso per lavoro?
Queste le possibili ipotesi:
- il cittadino straniero alla scadenza del permesso temporaneo è munito di contratto di lavoro in uno dei tre settori indicati dalla norma;
- il cittadino straniero ha prestato attività lavorativa durante i sei mesi ma al momento della scadenza del permesso temporaneo è sprovvisto del contratto: in questo sarà si potrà produrre la documentazione retributiva e previdenziale e richiedere comunque la conversione;
- il cittadino straniero non ha prestato alcuna attività lavorativa, che trova a ridosso della scadenza del titolo. In questa ipotesi potrà esibire il contratto per richiedere la conversione.
Se cessa rapporto di lavoro intrapreso mentre si è in possesso del permesso per lavoro cosa succede?
La perdita del lavoro non potrà determinare revoca del permesso di soggiorno e sarà possibile iscriversi alle liste di collocamento.
I motivi ostativi per accedere alla procedura riguardano anche la richiesta di permesso di soggiorno temporaneo?
In questa ipotesi, rileveranno soltanto gli eventuali motivi riguardanti il richiedente, mentre i motivi riguardanti il datore di lavoro potranno essere ostativi solo nella fase di conversione del permesso temporaneo, non essendo coinvolto nella prima parte della procedura.
Una semplice espulsione per irregolarità o mancato rinnovo del precedente permesso di soggiorno permette di accedere alla regolarizzazione?
NO. L’espulsione deve essere stata disposta per motivi di sicurezza pubblica, ipotesi che si verifica in caso di condanna per fatti gravi e determinate categorie di reati.
Cosa accade tra la presentazione della domanda e la conclusione dell’iter?
- vige il divieto di espulsione del cittadino straniero richiedente, salvo che rientri tra le categorie con motivi ostativi che renderebbero comunque la domanda inammissibile;
- sarà possibile svolgere attività lavorativa. Attenzione: Nel caso del primo canale di emersione (richiesta avanzata dal datore di lavoro), esclusivamente alle dipendenze di chi ha presentato la domanda;
- saranno sospesi i procedimenti penali ed amministrativi a carico del datore di lavoro, relativi all’impiego irregolare dei lavoratori di cui richiede l’emersione, e a carico del lavoratore, relativi all’ingresso e soggiorno illegale.
Ecco alcune risposte dal Ministero alle domande più frequenti
L’accesso al sistema è possibile esclusivamente attraverso le credenziali SPID (Sistema pubblico dell’identità digitale). Ove non già in possesso, gli interessati dovranno registrarsi presso un provider tra quelli già individuati ed elencati sul sito dell’AgID (www.agid.gov.it).
La domanda può essere presentata dal datore di lavoro che intende concludere un contratto di lavoro con cittadini stranieri presenti sul territorio nazionale, ovvero dichiarare la sussistenza di un rapporto di lavoro irregolare in corso con cittadini italiani, comunitari o con cittadini stranieri presenti sul territorio nazionale. In particolare può presentare la domanda il datore di lavoro:
- italiano;
- comunitario;
- extracomunitario in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo;
- extracomunitario titolare di carta di soggiorno per familiare di cittadino comunitario;
- extracomunitario titolare di carta permanente di soggiorno per familiare di cittadino comunitario.
La domanda di regolarizzazione può essere presentata solo nei confronti di lavoratori stranieri presenti prima dell’8 marzo 2020 in Italia senza essersi mai allontanati dal territorio nazionale. Tali cittadini stranieri devono:
- essere stati sottoposti a rilievi fotodattiloscopici;
- o aver soggiornato in Italia prima della data suddetta, in forza della dichiarazione di presenza resa al momento dell’ingresso in Italia all’Autoritàdi frontiera esterna, ovvero, in caso di provenienza da Paesi dell’area Schenghen, entro otto giorni dall’ingresso presso la Questura della provincia in cuisi trova, ai sensi della legge 28 maggio 2007 n. 68;
- o documentare la propria presenza con attestazioni di data certa rilasciate da organismi pubblici, intesi come soggetti pubblici, privati o municipalizzati che istituzionalmente o per delega svolgono una funzione o un’attribuzione pubblica o un servizio pubblico. Questa documentazione, che il lavoratore dovrà esibire quando verrà convocato dallo Sportello Unico, potrebbe, a titolo meramente esemplificativo, essere costituita da: certificazione medica proveniente da struttura pubblica, certificato di iscrizione scolastica dei figli, tessere nominative dei mezzi pubblici, certificazioni provenienti da forze di polizia, titolarità di schede telefoniche o contratti con operatori italiani, documentazione proveniente da
centri di accoglienza e/ o di ricovero autorizzati anche religiosi, le attestazioni rilasciate dalle rappresentanze diplomatiche o consolari in Italia.
Il versamento del contributo forfettario di 500 euro per ciascun lavoratore deve essere effettuato prima della presentazione della domanda, utilizzando il “modello F24 con elementi identificativi”, reperibile presso gli uffici postali, gli sportelli bancari e disponibile sul sito dell’Agenzia delle entrate e sul sito del Ministero dell’interno. Il codice tributo da indicare nel “modello F24 con elementi identificativi” è “REDT”; nello stesso modello F24, per ciascun lavoratore, nel campo “elementi identificativi” deve essere indicato anche il codice fiscale, ovvero, in mancanza, il numero del passaporto o di altro documento equipollente del lavoratore quali ad esempio lasciapassare comunitario, lasciapassare frontiera, titolo di viaggio per stranieri, titolo di viaggio per apolidi, titolo di viaggio rifugiati politici, attestazioni di identità rilasciata dalla Rappresentanza Diplomatica in Italia dal Paese di origine. Infine, nel modello F24 deve essere indicato, come “anno di riferimento”, il valore “2020”.
Il mancato pagamento del contributo forfettario determina l’inammissibilità della domanda.
Solo nel caso di dichiarazione di sussistenza di un rapporto di lavoro irregolare al contributo forfettario di 500 euro da pagarsi prima della presentazione della domanda, deve aggiungersi il pagamento delle somme dovute dal datore di lavoro a titolo retributivo, contributivo e fiscale, il cui importo verrà fissato da un decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, ad oggi non ancora adottato. Tale versamento può essere effettuato anche dopo la presentazione della domanda, ma prima della convocazione delle parti presso lo Sportello unico per l’immigrazione per la sottoscrizione del contratto di soggiorno. Al momento della convocazione le ricevute di entrambi i pagamenti dovranno essere esibite dal datore di lavoro.
I requisiti reddituali per poter accedere alla procedura di regolarizzazione 2020 nei settori dell’agricoltura, dell’allevamento e zootecnia, pesca e acquacoltura e attività connesse consistono nel possesso, da parte del datore di lavoro persona fisica, ente o società, di un reddito imponibile o di un fatturato risultante dall’ultima dichiarazione dei redditi o dal bilancio di esercizio precedente non inferiore a 30.000 euro annui. Qualora venga presentata una dichiarazione di regolarizzazione da un medesimo datore di lavoro per più lavoratori, la congruità della capacità economica del datore di lavoro, rapportata al numero di richieste, è rimessa alla valutazione, sotto il profilo della sussistenza del requisito reddituale, dell’ Ispettorato Territoriale del Lavoro.
Nella valutazione della capacità economica del datore di lavoro può essere presa in considerazione anche la disponibilità di un reddito esente da dichiarazione annuale e/o CU (es: assegno di invalidità). Tale reddito dovrà comunque essere certificato. Per l’imprenditore agricolo (anche nelle ipotesi di datori di lavoro domestico titolari di reddito agricolo) è possibile fare riferimento non esclusivamente al reddito agrario, ma ad indici di capacità economica di tipo analitico risultanti dalla dichiarazione IVA, prendendo in considerazione il volume d’affari al netto degli acquisti, o dalla dichiarazione Irap e i contributi comunitari documentati dagli organismi erogatori.
In caso di regolarizzazione di un lavoratore straniero addetto all’assistenza alla persona o al lavoro domestico di sostegno al bisogno familiare, il reddito imponibile del datore di lavoro, persona giuridica, non può essere inferiore a 30.000 euro annui. Se invece il datore di lavoro è una persona fisica, il reddito imponibile non può essere inferiore a 20.000 euro annui. Nel caso in cui il datore di lavoro non raggiunga autonomamente tale soglia di reddito, questo potrà essere integrato dal reddito percepito da altro soggetto del nucleo familiare inteso come famiglia anagrafica composta da più soggetti conviventi. In tal caso la soglia di reddito si eleva a 27.000 euro. Il coniuge ed i parenti entro il 2^ grado possono concorrere alla determinazione del reddito anche se non conviventi.
Per regolarizzare le badanti non occorre dimostrare il possesso di un reddito ma solo esibire, al momento della convocazione presso lo Sportello Unico, il certificato medico dal quale risulti la limitazione dell’autosufficienza dovuta a patologie o handicap. Quindi, prima di presentare l’istanza, il datore di lavoro deve già essere in possesso della suddetta certificazione, rilasciata da una struttura sanitaria pubblica o da un medico convenzionato con il SSN, che attesti la limitazione dell’autosufficienza. La data e gli estremi del certificato medico dovranno essere inseriti nella domanda.
La domanda è telematica e viene inoltrata automaticamente allo Sportello competente in base alla provincia ove la badante lavora, pertanto può essere inoltrata anche da un’altra città. Se il datore di lavoro è la persona assistita, è sufficiente produrre il certificato medico dal quale risulti la limitazione dell’autosufficienza e non occorre dimostrare il possesso di un reddito minimo. Se invece il datore di lavoro è un familiare della persona assistita, è necessario dimostrare il reddito.
Il datore di lavoro può presentare istanza di regolarizzazione a favore di un cittadino straniero presente sul territorio nazionale, prima dell’8 marzo. Rientrano perciò in tali categorie anche i richiedenti protezione internazionale (a prescindere da quando hanno presentato istanza), i denegati ricorrenti, gli irregolari, i possessori di permesso di soggiorno valido, gli stranieri oggetto di provvedimento di espulsione per violazione delle norme sull’ingresso ed il soggiorno (eccetto quelli previsti dal comma 10, lettera a) dell’art.103), i titolari di permesso di soggiorno non convertibile in permesso di lavoro (a titolo esemplificativo e non esaustivo studio, turismo, cure mediche, motivi religiosi, protezione speciale….).
Per richiedere il permesso di soggiorno per lavoro a seguito della procedura di regolarizzazione, il cittadino straniero non è tenuto a rinunciare alla richiesta di protezione internazionale. Nel caso in cui, dopo l’ottenimento del permesso di soggiorno, il lavoratore si veda riconosciuta anche la protezione internazionale dovrà optare per uno dei due titoli.
Il permesso di soggiorno per lavoro ottenuto a seguito della procedura di regolarizzazione consente al lavoratore di poter svolgere, in seguito, qualsiasi attività lavorativa.
Sì, la domanda può essere presentata anche indicando gli estremi del documento scaduto, dell’attestato di identità o del permesso di soggiorno scaduto ma, al momento della sottoscrizione del contratto di soggiorno, il lavoratore dovrà essere dotato di un documento d’identità o equipollente in corso di validità, da esibire insieme al documento indicato nell’istanza. Nel caso in cui il lavoratore non possa indicare gli estremi di uno dei documenti sopra richiamati, possono essere utilizzati il numero e la data della ricevuta dell’istanza di rilascio di permesso di soggiorno, emessa dalla Questura competente.
Nell’ipotesi in cui il cittadino straniero non fosse ancora in possesso di un documento di identità al momento della convocazione per la stipula di un contratto di soggiorno, la stessa può essere differita per un periodo congruo ad integrare la documentazione mancante.
Si intendono per organismi pubblici i soggetti pubblici, privati o municipalizzati che istituzionalmente o per delega svolgono una funzione o un’attribuzione pubblica o un servizio pubblico. A titolo esemplificativo, consentono di dimostrare la presenza nel territorio nazionale le seguenti documentazioni: certificazione medica proveniente da struttura pubblica o convenzionata, certificato di iscrizione scolastica dei figli, tessere nominative di mezzi pubblici, certificazioni provenienti da forze di polizia, titolarità di schede telefoniche o contratti con operatori italiani, documentazione relativa a servizi erogati da Poste Italiane S.p.A. al soggetto interessato (es. apertura libretti di risparmio, richiesta di rilascio Postepay), ricevute nominative di invio o ricevimento di denaro effettuato attraverso istituti bancari e/o agenzie di Money transfer, documentazione proveniente da centri di accoglienza e/o ricovero autorizzati anche religiosi, attestazioni ricevute da rappresentanze diplomatiche o consolari in Italia, i biglietti di vettori aerei e marittimi nominativi utilizzati per l’ingresso nello Stato, anche nel caso in cui il vettore abbia coperto tratte infra Schengen.
Sì. Nella valutazione della capacità economica del datore di lavoro può essere presa in considerazione anche la disponibilità di un reddito esente da dichiarazione annuale e/o CUD (es: assegno di invalidità). Tale reddito dovrà comunque essere certificato.
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