Separazione consensuale
La separazione consensuale rappresenta la forma tipica di separazione congiunta di tipo legale.
INDICE
Lo scopo della separazione consensuale è quella di raggiungere in autonomia con il coniuge i dettagli della separazione.
Il presupposto fondamentale della separazione consensuale è quindi l’accordo congiunto dei coniugi su tutti gli aspetti della separazione consensuale.
Successivamente agli accordi raggiunti, il Tribunale provvederà a omologarli e cioè a dare valore legale agli accordi raggiunti
La separazione consensuale è quindi la forma più veloce (se c’è l’accordo) per risolvere la crisi matrimoniale e dividere le proprie strade.
Come funziona la separazione consensuale
L’obiettivo principale è quello di trovare un accordo che riguardi tutti gli aspetti della vita matrimoniale (quelli economici, che riguardo la prole, il diritto di visita, l’affidamento e il collocamento ecc.).
Successivamente si procederà al deposito di un ricorso per separazione consensuale presso il Tribunale competente e cioè del luogo di ultima residenza o domicilio di almeno uno dei due coniugi.
Il ricorso dovrà contenere tutti i documenti richiesti per l’apertura della procedura.
La fase successiva di competenza del Tribunale è la fissazione, entro cinque giorni dal deposito del ricorso, della data d’udienza.
Durante l’udienza fissata il Presidente tenterà ai sensi dall’art. 708 del Codice di Procedura Civile, la riconciliazione dei coniugi.
Permanendo la volontà dei coniugi di separarsi, l’udienza presidenziale terminerà con l’omologa delle condizioni depositate con il ricorso iniziale.
A decorrere dalla data dell’udienza di separazione i coniugi saranno autorizzati a vivere in maniera separata.
Il contenuto dell’accordo di separazione ottenuto in fase di omologazione, potrà essere revisionato in un secondo tempo, qualora vi siano circostanze che ne comprovino la necessità.
Quante modalità di separazione consensuale esistono?
Per raggiungere la separazione consensuale oltre al Tribunale esistono anche altre strade.
Tra le altre modalità introdotte dalla Legge n. 162/2014 vi sono:
- la negoziazione assistita;
- la separazione davanti al Sindaco
- La negoziazione assistita è una procedura particolare che richiede sempre l’assistenza di un Avvocato, come per la procedura in Tribunale, ma in questo caso gli Avvocati devono essere obbligatoriamente due (uno per coniuge).
La negoziazione assistita prevede un accordo raggiunto all’esito di una procedura conciliativa avviata rispettivamente dai due Avvocati nominati. L’accordo raggiunto sarà sottoscritto dagli stessi avvocati, che ne attesteranno la conformità rispetto alla normativa vigente e gli conferiranno la stessa validità della separazione consensuale omologata dal Tribunale. - Separazione consensuale dinanzi al Sindaco, che avviene invece attraverso separate dichiarazioni che i coniugi consegnano all’ufficio dello stato civile. In questo caso però non sarà possibile accordarsi su trasferimenti patrimoniali, in presenza di figli minorenni o di maggiorenni non autosufficienti da un punto di vista economico, incapaci di intendere e volere o portatori di handicap. Qualora sussistano queste condizioni, infatti, si dovrà procedere necessariamente con le altre forme di separazione legale.
In cosa consiste l'accordo di separazione consensuale
La separazione consensuale è prevista dall’art. 158 del Codice Civile che come abbiamo detto permette di raggiungere in autonomia un accordo per definire la fine del matrimonio.
Per procedere con la separazione consensuale è quindi necessario che i coniugi stabiliscano di reciproco accordo i vari aspetti relativi al patrimonio, all’assegno di mantenimento, all’affidamento dei figli e all’assegnazione della casa coniugale.
Questi accordi dovranno essere formalizzati da un Avvocato e, per divenire pienamente efficaci sotto un punto di vista legale, essere alla fine approvati (omologati) dal Giudice.
Gli accordi da prendere nell’ambito di una separazione consensuale riguardano in primo luogo il mantenimento dei figli minori o maggiorenni, qualora presenti.
Riguardo i figli dovranno essere decisi:
- collocazioni e visite;
- assegnazione della casa coniugale;
- elementi relativi al mantenimento economico degli stessi.
Altro aspetto della separazione consensuale, attiene il prendere accordi patrimoniali.
Difatti, qualora vi sia una differenza economica tra le parti, il coniuge più “ricco” dovrà mantenere il coniuge economicamente più debole, corrispondendole una somma periodica, per garantirgli lo stesso tenore di vita avuto durante il matrimonio.
In assenza degli accordi sopra elencati, patrimoniali e relativi al mantenimento dei figli, la separazione consensuale non sarà attuabile, ma bisognerà procedere con una separazione giudiziale.
Tuttavia la legge permette di decidere anche successivamente di procedere con una separazione consensuale, pur se all’inizio la coppia aveva optato per una via giudiziale.
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