Separazione tra coniugi e criteri per assegnazione della casa coniugale

Scritto dall'Avvocato Francesco Lombardini
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Separazione e assegnazione casa coniugale

Con l’ordinanza n. 16740/2020, pubblicata il 6 agosto 2020, la Corte di Cassazione si è nuovamente pronunciata sull’assegnazione della casa coniugale nelle separazioni personali tra coniugi in presenza di figli minorenni o maggiorenni non economicamente autosufficienti.

In merito all’assegnazione della casa coniugale, i giudici di legittimità hanno ritenuto corretta la decisione dei giudici della Corte di Appello essendo venuti meno i presupposti per l’assegnazione della casa coniugale.

Gli Ermellini hanno ribadito l’orientamento giurisprudenziale secondo il quale nell’assegnazione della casa coniugale non si può mai prescindere dalla valutazione del persistente interesse dei figli affidati a risiedere nella stessa e “la ratio dell’istituto è specificamente l’esigenza di assicurare ai figli la permanenza nell’ambiente domestico in cui sono cresciuti e dove si incentrano gli interessi e le consuetudini della famiglia di appartenenza“.

In conclusione, la scelta cui il giudice è chiamato, non può prescindere dall’affidamento dei figli minori o dalla convivenza con i figli maggiorenni non ancora autosufficienti, che costituiscono il presupposto inderogabile dell’assegnazione” (Cass., 12 ottobre 2018, n. 25604; Cass., 22 novembre 2010 n. 23591).

Incide l’addebito ai fini dell’assegnazione della casa familiare?

 No, la casa familiare sarà dal Giudice assegnata al genitore cui saranno prevalentemente affidati i figli e ciò a prescindere dalla pronuncia di addebito.

L’assegnazione di cui sopra non è nemmeno pregiudicata dal fatto che l’immobile sia di proprietà esclusiva dell’altro coniuge o dei suoceri

L’immobile dovrà però essere restituito al legittimo proprietario appena i figli acquistano l’indipendenza economica o decidono di vivere da soli o qualora il genitore affidatario decida di trasferire la propria residenza.

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Questo articolo è stato scritto da:

AVV. FRANCESCO LOMBARDINI

Avvocato del Foro di Forlì-Cesena • Fondatore e Titolare del sito avvocatofrancescolombardini.it 

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